32.2004.94
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17 maggio 2005Italiano62 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2004.94
Data decisione, Autorità:
17.05.2005, TCA
Titolo:
perizia SAM.Incapacità lavorativa totale dell'assicurata nella sua precedente professione,ma capacità lavorativa del 75% in tutte le altre.Aspetti medici ed economici.Quantificazione dei redditi da valido e da invalido da porre a confronto nell'ambito del metodo ordinario di calcolo dell'invalidità
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.94
cr/sc
Lugano
17 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22
settembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, di professione venditrice, nel mese di luglio 2000 ha inoltrato una
richiesta di prestazioni AI per adulti (cfr. doc. AI 1).
Disposti
Fatti
i necessari accertamenti del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
eseguita dal Servizio medico di accertamento dell’AI di Bellinzona (SAM), con
decisione 4 novembre 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto
la domanda di prestazioni in quanto:
" (...)
Esito degli
accertamenti
Ÿ La documentazione medico-specialistica
acquisita all'incarto, ed in particolare la perizia allestita dal Servizio
accertamento medico AI (SAM) di Bellinzona, oggettiva l'inabilità del 25% nella
professione svolta di venditrice pertanto, questa attività può essere svolta
con uno scapito economico del 25% a condizione che si eviti un'ulteriore
esposizione a fattori stressanti (quale potrebbe essere nel caso concreto un
banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti chiusi all'interno di una
vetrina metallica). Si precisa che l'assicurata ha alle spalle una formazione
quale disegnatrice e stilista di moda, titolo che potrebbe essere una buona
qualifica per esempio come venditrice in una boutique, inoltre l'attività
appresa è esigibile almeno nella stessa misura che in quella di venditrice.
Questi elementi permettono di ritenere la Signora RI 1 reintegrabile in modo
più che soddisfacente dal profilo salariale.
In
conclusione le statistiche RSS non sono applicabili nel caso in oggetto
tuttavia, volendo fare un calcolo a titolo abbondanziale, si avrebbe la
seguente situazione:
Reddito da sana Fr.
45'500.--
Reddito da invalida Fr.
28'362.--
Perdita della
capacità di guadagno Fr. 17'138.-- grado d'invalidità del 37.67%
Essendo
il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non
esiste." (Doc. AI 34)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’RA 1 di __________
(cfr. doc. AI 35), con decisione 22 settembre 2004 l’amministrazione ha
confermato la reiezione della domanda di prestazioni facendo presente:
" (...)
5. Dagli accertamenti medici l'assicurata è
risultata inabile al lavoro se posta nelle condizioni simili a quelle che hanno
causato la situazione traumatica vissuta (ovvero al banco di vendita di
formaggi e salumi chiusi in vetrina metallica), mentre l'incapacità lavorativa
globale non supera il 25% (perizia medica pluridisciplinare 26.11.2001 del
Servizio Accertamento Medico dell'AI, pag. 11) e quindi, in svariate altre
attività come ad esempio quella ritenuta esigibile di venditrice in un negozio
di abbigliamento (l'assicurata ha una formazione di disegnatrice e stilista di
moda che può essere unita all'attività già esercitata di venditrice, promossa a
vice-gerente, di negozio), risulta abile al lavoro al 75%.
6. L'assicurata contesta il metodo di valutazione
del grado di invalidità da parte dell'Ufficio AI, ottenuto in seguito a
valutazione del danno medico, e non a seguito del raffronto dei redditi (da
valido e invalido).
Il
grado di invalidità dell'assicurato deve corrispondere al grado della sua
incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che ragionevolmente si
può richiedere e delle possibilità di lavoro aperte (Cfr. SVR 1996 IV n. 74
pag. 213; RCC 1962 pag. 216). L'Ufficio AI deve verificare se e in che misura
la residua capacità lavorativa possa essere sfruttata al meglio e quale reddito
permetterebbe di conseguire con una attività esigibile. Parimenti, nel metodo
specifico, per il calcolo del grado di invalidità, è determinante il confronto
delle attività e non la valutazione dell'incapacità lavorativa fatta dal
medico.
Nel
caso concreto, l'Ufficio AI ha reputato l'assicurata reintegrabile dal profilo
economico in varie attività (ritenuta la sua formazione di disegnatrice e
stilista, risulta quindi proponibile una attività nel settore di vendita
dell'abbigliamento) ed ha considerato che l'assicurata, svolgendo l'attività di
venditrice presso una panetteria al 50%, non sfrutti appieno la sua capacità
lavorativa.
Considerato
che la capacità lavorativa comunque già alta del 75% potrà essere migliorata
adottando terapie più adeguate contro le cefalee e con un rapido reinserimento
lavorativo, che l'assicurata può continuare a svolgere l'attività di venditrice
in vari settori, tra i quali quello già citato di vendita di abbigliamento o
l'attività appresa, e quindi esiste un mercato del lavoro ampio nel quale
realizzare la propria capacità lavorativa residua, che la sua capacità di
guadagno non può essere inferiore all'idoneità definita in sede medica e
conseguentemente fissata al 75%, che comunque non ha raggiunto una incapacità
al lavoro per almeno il 40% in media in un anno (art. 29 cpv. 1 lett. b),
l'assicurata è considerata reintegrabile economicamente e quindi vengono
confermate le valutazioni eseguite dall'Ufficio AI per definire l'incapacità al
guadagno dell'assicurata.
7. Pur ritenendo superfluo ricorrere alla
valutazione del grado di invalidità tramite il raffronto dei redditi basato
sulle tabelle RSS, l'Ufficio AI ha tuttavia proceduto in tal senso a titolo
abbondanziale.
Per
determinare il reddito d'invalido si possono applicare i salari indicativi
(rilevazione svizzera della struttura dei salari RSS) se, dopo l'insorgere del
danno alla salute, la persona assicurata non ha assunto nessuna attività
lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa ragionevolmente esigibile
(Pratique VSI 1999 p. 51; RCC 1989 p. 485 cons. 3b). In base alla più recente giurisprudenza
federale tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del
25% e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono
suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire,
quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la
nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF 126 V 75).
Nel
caso concreto, volendo determinare il grado di invalidità, è necessario
dapprima definire il reddito da invalida, contestato dall'assicurata.
L'importo
esigibile da invalido è stato stabilito in base alla tabella RSS n. 4 con
quartile appropriato 2, e salario aggiornato al 2002 riferito su 41,7 ore
lavorative settimanali, inclusa la tredicesima, che fissa un salario di
riferimento di fr. 37'816.--, che ridotto del 25% a seguito della capacità di
lavoro residua effettivamente utilizzabile ai fini produttivi, determina la
capacità residua di guadagno in fr. 28'362.--. Non si constatano ulteriori
elementi che potrebbero essere considerati per giustificare ulteriori
deduzioni, visto che l'assicurata non è confrontata a particolari limitazioni o
difficoltà. Dal confronto con il reddito esigibile da valido di fr. 45'500.--,
confermato dallo scrivente Ufficio, il grado di invalidità risulta essere del
37,67%, arrotondato a 38% secondo la nuova giurisprudenza del TFA.
8. In base alla giurisprudenza dell'Alta Corte, i
salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari
fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434). La
modalità di calcolo adottata dall'Ufficio AI basata sulla giurisprudenza
precitata, è quindi corretta. Non possono essere considerati pertanto i minimi
previsti dal contratto collettivo di lavoro nel settore vigente nel cantone
Ticino e neppure il reddito conseguito da donne in attività leggere senza
limitazioni fissate all'anno 2000 dalla giurisprudenza cantonale.
Ritenuto
che gli elementi necessari per determinare la capacità residua di guadagno
dell'assicurata sono stati rettamente stabiliti, lo scrivente Ufficio non può
che confermarli.
Pertanto
l'assicurata rimane sotto la soglia del grado di invalidità del 40% e quindi
non ha diritto alla rendita." (Doc. AI 41)
1.3. Con
tempestivo ricorso l’assicurata, sempre rappresentata dal RA 1 di __________,
ha postulato l'annullamento della decisione su opposizione ed il conseguente
diritto ad una rendita.
Ella ha
in particolare rilevato quanto segue:
" (...)
In base alla perizia SAM
datata 26 novembre 2001, lettera H "valutazione medico-teorica globale
dell'incapacità lavorativa", i periti si esprimono nel seguente modo:
a) " in svariate altre attività, come
per esempio venditrice in un negozio di abbigliamento (ha il diploma di
disegnatrice / di stilista di moda), la sua capacità lavorativa globale non
è superiore al 25%".
b) " In svariati altri lavori ella
presenta, dall'1.8.1999 fino ad ora e continua, una capacità lavorativa che
raggiunge il 75%".
L'UAI, non solo a titolo
abbondanziale come pretende anche nella decisione su opposizione ("Pur
ritenendo superfluo ricorrere alla valutazione del grado di invalidità tramite
raffronto dei redditi basato sulle tabelle RSS ..."), deve entrare
nella logica di raffronto - ipotetico ma poggiato su solide basi - tra i
redditi da sana e redditi ipotetici da invalida.
La ricorrente, apprezzata
vice gerente di un negozio di derrate alimentari e prodotti al dettaglio
(negozio annesso ad una stazione di servizio __________), potrebbe guadagnare,
senza limitazioni psico-fisiche accertate, fr. 45'500.--. Questa ipotesi
reddituale, assunta anche dall'UAI nella decisione del 4.11.2003, non è
contestata dalla ricorrente.
Orbene, prendendo per
buona l'ipotesi di reintegrazione professionale in qualità di venditrice nel
settore dell'abbigliamento (pur facendo astrazione della realtà contestualmente
molto infelice di quel mercato del lavoro) il salario unico di riferimento è
quello minimo previsto dal CCL settoriale vigente nel Cantone Ticino
(estratto CCL prodotto in fase di opposizione).
Tale CCL, prendendo
generosamente il salario minimo contrattuale di una lavoratrice qualificata con
formazione triennale (e in questo modo, impropriamente, si assimila il salario
minimo di una venditrice qualificata con quello di una venditrice non
qualificata, seppur titolare di un diploma conseguito diversi anni prima di
disegnatrice di moda) si ottiene un salario mensile lordo di fr. 2'708.-- per
13 mensilità (valuta anno 2002). Il salario lordo annuo, fr. 35'204.--, deve
essere ridotto del 25% come accertato dalla perizia SAM, quindi fr.
26'403.-- lordo annuo. Il rapporto tra i due redditi ipotetici, comporta un
discapito economico dopo l'evento invalidante del 41.97%, arrotondato
come vuole la recente giurisprudenza al 42%. Altre ipotesi reddituali,
nella fattispecie superiori al minimo contrattuale di una venditrice
qualificata (lo ribadiamo, ipotesi molto generosa ed impropria), non sono nè
realizzabili nè proponibili.
Alla luce di quanto
precede, è perorato il riconoscimento di ¼ di rendita AI (con riserva di esame
del caso di rigore sino al 31.12.2003)." (Doc. I)
1.4. Con risposta
15 novembre 2004 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando quanto
esposto in sede di decisione su opposizione (cfr. doc. IV).
1.5. Pendente
causa il TCA ha chiesto al datore di lavoro dell’assicurata di precisare quale
sarebbe stato il salario mensile che ella avrebbe potuto conseguire nel 2003 e
nel 2004 senza l’insorgenza del danno alla salute (cfr. doc. VI).
Il datore di lavoro ha fornito le indicazioni
richieste in data 19 aprile 2005 (cfr. doc. VII).
Il doc. VI e il doc. VII sono stati trasmessi
alle parti (cfr. doc. VIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre a contrario dell'art. 82
cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per
l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a
prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore
(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre
riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale
che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali,
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiali in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai
fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità,
i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di
raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre
prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente
sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad
un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe
distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo
l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,
le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile
comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore
al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme
valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1. gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01], del 3 febbraio 2003 nella causa R.
[I 670/01] pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1 [I 761/01] pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1 [I 26/02]; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2 [I 475/01]).
2.5. Nella
fattispecie, in data 14 settembre 2000 il Dr. __________, medico psichiatra
caposervizio e la Dr.ssa __________, medico assistente del servizio psicosociale
di __________, posta la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress e dopo
aver indicato che “nessuna attività è compatibile all’invalidità” (risposta
al quesito n° 1.6 doc. AI 14) e che “l’estrema dolorabilità al capo
associata allo stato depressivo rendono l’A. impossibilitata a frequentare
qualsivoglia scuola o formazione professionale” (cfr. risposta al quesito
n° 1.7 doc. AI 14), hanno comunicato all’AI quanto segue:
" La paziente è una terzogenita di una fratria di cinque
(2 fratelli e 2 sorelle). Il padre 70-enne, la madre 60-enne sono proprietari
di una macelleria. Nel gentilizio vi è solo la madre che ha sofferto di
depressione. L’A. ha conseguito il diploma professionale di disegno poi ha
lavorato un anno in fabbrica. Nell’87, dopo 3 anni, di fidanzamento, l’A. si è
sposata con l’attuale marito, magazziniere, che ha anch’egli sofferto di
depressione. Dal matrimonio sono nati 2 figli: una bimba di 8 anni e un bimbo
di 3 anni. Attualmente la sig.ra è in stato interessante ed è al quarto mese di
gravidanza. Arrivata in Svizzera nell’89 ha iniziato a lavorare nel marzo ’90
in un negozio di alimentari dove il 6.1.99 ella, intenta a riempire il banco
dei formaggi, venne colpita dallo stesso chiusosi inavvertitamente. A fine
febbraio sentendosi sempre peggio, essendo vice-gerente con un carico
abbastanza grande di responsabilità, decise di inoltrare domanda di
licenziamento con inizio nel giugno ’99.
Ella tuttora lamenta mal
di testa con cefalee di tipo emicrania già presenti al mattino e che perdurano
per tutta la giornata, con peggioramento in determinate posture (a testa in
giù, effettuando movimenti bruschi col capo) e/o temperature (eccessivamente
calde o fredde), provocando nausea ed eventuale vomito (se l’A. non assume
immediatamente i medicamenti contro tale sintomatologia). Vi è pure paura
nell’affrontare problemi di qual si voglia natura, tono dell’umore deflesso
verso la polarità negativa, ansie, angoscia, disturbi del sonno (con la
presenza di incubi), difficoltà di concentrazione, ecc...Attualmente poche ore
di lavoro domestico sono sufficienti a stancare in maniera importante l’A.
Ad aggravare la
situazione vi è la gravidanza (4.o mese) che porta ulteriori problemi a livello
farmacologico, visto che per il feto sarebbe meglio la minor assunzione
possibile di medicamenti, attualmente difficilmente realizzabile per la gravità
sintomatologica dell’A.”. (Doc. AI 14)
Nel foglio complementare per la valutazione delle
possibilità reintegrative e del diritto alla rendita i citati medici hanno poi
indicato che l’attività fino a quel momento esercitata dall’assicurata non è
più proponibile, che presenta una limitazione del rendimento del 100%, che la
capacità lavorativa nella precedente professione non può essere migliorata e,
per quanto riguarda la possibilità di intraprendere altre attività, hanno
risposto che “l’estrema dolorabilità al capo con la costellazione di sintomi
ad essa connessi, insieme allo stato depressivo presente, rendono l’A. inabile
a qualunque attività” (cfr. doc. Ai 14a).
Nella “Proposta segretario-ispettore” del 15
gennaio 2001 la funzionaria incarica ha posto le seguenti domande: “È
necessaria una perizia SAM? Da notare che è al termine della gravidanza (8.o
mese)” (cfr. doc. AI 15).
Nella “Proposta medico” il Dr. __________ ha
osservato quanto segue:
" Una perizia globale (psi-neurologica) è sicuramente
indicata per definire l’esigibilità lavorativa ed evt. gradi di IL in altre
mansioni.
Richiedere quando è
previsto il termine della gravidanza e prevedere una valutazione a seconda di
esso” (Doc. AI 16)
Nello stesso documento è poi stata aggiunta
questa annotazione:
" 25.01.2001: Ho telefonato a casa e il marito mi
riferisce che nel mese di ottobre 2000 ha perso il bambino” (Doc. AI 16)
2.5.1. Nel caso
concreto, l’UAI ha incaricato il SAM di esperire una perizia multidisciplinare.
Dal
referto 26 novembre 2001 (doc. AI 18) risulta che i periti, dopo aver esposto
dettagliatamente l’anamnesi nonché le constatazioni obiettive, hanno fatto capo
a due consultazioni specialistiche esterne: di natura psichiatrica e
neurologica.
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle esplorazioni eseguite
durante il soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento,
i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" (...)
F.1 Diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa
Stato dopo disturbo
postraumatico da stress.
Disturbo da dolore
somatoforme, con cefalee recidivanti.
Cefalee miste croniche,
in parte dal carattere vascolare di tipo emicranico, in parte tensive.
F.2 Diagnosi
senza influsso sulla capacità lavorativa
Cisti di 2 mm a sin.
della ghiandola tiroidea (reperto occasionale dopo la sonografia tiroidea del 26.10.2001).
G DISCUSSIONE
La peritanda, cittadina __________
di __________ anni, nel luglio 2000 porge richiesta di avviamento ad altra
professione, di collocamento in altro posto di lavoro e di rendita. Il dr. __________
la dà incapace al 100%. Nella perizia psichiatrica del dr. __________ del
2.10.2000, questi affronta la questione di fondo, cioè se sia o meno
giustificato il rifiuto della __________ di riconoscere, nell'attuale stato
della paziente, un nesso di causa a effetto con l'infortunio del gennaio 1999,
di conseguenza se si giustifichi il rifiuto di versarle prestazioni. Nella
stessa perizia il dr. __________ parla di disturbo postraumatico da stress, ma
non precisa l'incapacità lavorativa psichiatrica dell'A.
Nel gennaio 2001 l'UAI,
infine, ordina una perizia SAM senza particolari quesiti ai medici.
La peritanda ha
conseguito il diploma di disegnatrice e di stilista di moda, in __________.
Dopo il diploma lavora un anno in una sartoria. È successivamente casalinga.
Nel giugno 1989 è venditrice a ore presso lo __________ della stazione
autostradale di __________. Sospende il lavoro per l'infortunio del 6.1.1999,
ma riprende dopo quattro settimane. Dal 2.6.1999 non lavora più definitivamente
per malattia (la situazione infortunistica sarà precisata in seguito).
Questa paziente appena __________,
gode di buona salute fino all'infortunio del 06.01.1999. Precedenti
all'infortunio, da un punto di vista anamnestico, vi sono episodi di cefalea
per uno - tre giorni il mese.
Il 06.01.1999 l'A.
subisce un infortunio di per sè banale. Sul lavoro riceve uno sportello di
vetro a bordo metallico sul vertice del capo. Vi è una contusione, senza
perdita di coscienza, nè commotio.
Seguono subito accurati
controlli medici con controllo del dr. __________, neurologo, praticamente due
settimane dopo. Questi parla di cefalee postraumatiche acute con componenti
tensive. Si esegue pure una TAC cerebrale risultata normale. Perdurando le
cefalee, nel settembre 1999 si esegue anche una MRI cerebrale con un Angio-MRI.
Anche questi sono risultati normali. Nel novembre 1999 l'A. inizia la cura
psichiatrica presso il Servizio psicosociale di __________, dr.ssa __________
(per i problemi relativi all'infortunio e per l'aborto spontaneo seguito da una
trombosi all'inguine). Nel 2000-01, la situazione rimane stazionaria con
cefalee di tipo misto che si vanno cronicizzando.
Per completare il quadro
è da segnalare pure una situazione famigliare che appare oggettivamente
disturbata dai disturbi psicologici del marito, che non lavora più dall'ottobre
2000, per possibile patologia psichiatrica.
La cisti di 2 mm a sin.
della ghiandola tiroidea è insignificante. Il TSH è normale.
Patologia neurologica
Rimando al consulto
neurologico del dr. __________. L'A. presenta cefalee dall'età di vent'anni.
Queste cefalee aumentano dopo l'infortunio del 06.01.1999. Da allora l'A. ha
subito accurati controlli neurologici e neuroradiologici. Già nel 1999 il dr. __________
sottolineava sia la cefalea postraumatica, sia la componente vasomotoria. Anche
allora l'esame neurologico risultava normale, come è stato normale fin dal
giorno dell'infortunio. Il consulto neurologico SAM evidenzia uno stato
neurologico e neuropsicologico normali. Secondo il dr. __________ vi è una
recrudescenza di cefalee dopo il trauma cranico banale. Sempre il dr. __________
segnala come le cefalee erano presenti anche prima dell'evento traumatico, ma
sono aumentate. Il dr. __________ propone di cambiare la terapia per queste
cefalee. Egli così conclude il suo consulto neurologico: "La paziente
dovrebbe essere spinta a riprendere un'attività professionale, che
comporterebbe un rallentamento della tensione in cui vive. Dal punto di vista
neurologico, l'unico problema, per una ripresa lavorativa, sono le cefalee dal
carattere emicranico che, nella frequenza attuale, potrebbero comportare
un'incapacità lavorativa tra il 15 e il 20% al massimo. Non penso che, con la
rendita AI sicuramente limitata si faccia un piacere alla paziente, con il
rischio di aumentare la sua convinzione di essere definitivamente
invalida".
Patologia psichiatrica
La peritanda soffre di
lieve depressione prima dell'infortunio e non ha, in precedenza, dovuto
ricorrere a cure specialistiche. Nel novembre 1999 entra in cura presso la
dr.ssa __________ del Servizio psicosociale. Nel settembre 2000 abbiamo la
perizia psichiatrica del dr. __________ (vedi atti al nostro punto
"B"). Dal settembre scorso non è più in cura psichiatrica.
Nell'ottobre 2001 il dr. __________ parla di sindrome postraumatica da stress,
ma sembra che personalmente non l'abbia mai seguita regolarmente.
Fa il punto sulla
situazione psichiatrica il dr. __________, nel suo consulto. Egli così si
esprime: "diagnosi di disturbo da dolore somatoforme con importanti
cefalee recidivanti. Inoltre stato dopo disturbo postraumatico da stress. Sul
piano prettamente psichiatrico quest'A. presenta un grado di incapacità di
guadagno valutabile a circa il 20%. Ella non è più inseribile nel processo
lavorativo che implichi un diretto confronto con una situazione traumatica da
lei vissuta, ossia ad un banco di vendita di formaggi e salumi (prodotti chiusi
questi all'interno di una vetrina metallica). Purtroppo quest'A. vive una
situazione intrafamigliare difficile, con un marito descritto
"fragile" a livello nervoso. Le regolari recrudescenze
cefalalgiche, che sembrano non avere origini somatiche, sono verosimilmente
l'espressione di un disagio più globale di carattere sociofamiliare.
Ritengo però che il
problema puramente cefalgico non possa essere inserito unicamente in un
disturbo di tipo psichiatrico o in vissuto postraumatico. Ritengo che l'A.
potrebbe essere inserita in un'attività professionale conforme alla sua
formazione ed alla sua esperienza professionale, a condizione che non sia
esposta a situazioni che possono evocare l'evento traumatico subito."
Segnalo dunque come la
diagnosi principale psichiatrica attuale sia di disturbo da dolore somatoforme
con cefalee recidivanti, mentre lo stato dopo disturbo da stress appare come
seconda diagnosi.
I disturbi della sfera
psichica appaiono ora modesti. Anch'io sono convinto che la ripresa lavorativa,
specialmente nella sua professione, per esempio di venditrice in un negozio di
abbigliamento, potrebbe rappresentare non solo una soluzione, ma un'ergoterapia
di grande importanza in quest'A. appena __________. La proposta di una ripresa
lavorativa viene fatta dal dr. __________ e anche dal dr. __________.
Premetto che l'A. ha
sofferto di lieve depressione anche prima dell'infortunio. Questo infortunio
inoltre appare piuttosto banale e non ha quel carattere "angosciante"
almeno dalla precisa descrizione dell'accaduto. Ciò è confermato anche da una
ripresa totale del lavoro dopo circa quattro settimane dall'infortunio.
La presente perizia non
ha, tra i quesiti, una discussione approfondita delle conseguenze del trauma;
per questo, mi limito a segnalare come l'evento postraumatico sia sempre meno
importante. Sicuramente in passato ha anche limitato la capacità lavorativa
dell'A.. (...)" (Doc. AI 18, pag. 8-10)
2.5.2. Dal punto di
vista psichico l’assicurata è stata visitata dal dr. __________,
specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale, con rapporto 26 ottobre
2001, ha diagnosticato un disturbo da dolore somatoforme con importanti cefalee
recidivanti e un disturbo postraumatico da stress, presentando dal punto di
vista prettamente psichiatrico un’inabilità lavorativa del 20% (sub doc. AI
18).
2.5.3. L’aspetto
reumatologico è stato invece vagliato dal dr. __________, il quale ha
evidenziato:
" (...)
Lo stato neurologico
risulta normale, in particolare non vi è alcun deficit neuropsicologico, nessun
segno d'ipertensione intracranica, non meningismo. Lo stato neurologico e
neuropsicologico si sono dunque rilevati perfettamente normali. La paziente
accusa, dopo un trauma cranico banale, senza commozione cerebrale, né altri
sintomi particolari, una recrudescenza di cefalee dal carattere vascolare di
tipo emicranico, già presenti in precedenza, attualmente tuttavia,
relativamente rare, non più di una volta per settimana, su uno sfondo di
cefalee di tipo tensivo, associate a sindrome psicoastenica e depressivo
ansiosa. I sintomi depressivi sono nettamente i più gravi. A parte il Lopresor,
preso per alcuni mesi, la paziente non ha mai avuto una terapia antiemicranica.
In questi casi consiglierei piuttosto Depakine e Chrono 500 mg la sera. Per le
crisi di emicrania consiglierei Zomig o Maxalt. La paziente dovrebbe essere
spinta a riprendere un'attività professionale, che comporterebbe un
rallentamento della tensione in cui vive. Dal punto di vista neurologico,
l'unico problema per una ripresa lavorativa sono le cefalee dal carattere
emicranico che, nella frequenza attuale, potrebbero comportare un'incapacità
lavorativa tra il 15 e il 20% al massimo. Non penso che con la rendita AI,
sicuramente limitata, si faccia un piacere alla paziente, con il rischio di
aumentare la sua convinzione di essere definitivamente invalida."
(...)"
(Doc. AI 18, pag. 7-8)
2.5.4. Sulla base di
tutti gli atti medici acquisiti, inclusi quindi i due succitati referti
specialistici, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM hanno
concluso come segue:
" (...)
H VALUTAZIONE
MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE
CAPACITA' LAVORATIVA
L'incapacità lavorativa
dell'A. attuale si può in questo modo precisare:
L'A. non può più lavorare
in condizioni analoghe a quelle della situazione traumatica da lei vissuta e
cioè ad un banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti chiusi
all'interno di vetrina metallica. In svariate altre attività, come per esempio
venditrice in un negozio di abbigliamento (ha il diploma di disegnatrice - di
stilista di moda), la sua incapacità lavorativa globale non è superiore al 25%.
Alle domande posteci
nell'incarico peritale così possiamo rispondere:
1. Anamnesi:
Vedasi
capitoli A.1 e A.2.
Considerandi
2.
Dati
soggettivi dell'A.:
Vedasi
capitolo A.3.
3.
Constatazioni
obiettive:
Vedasi
capitoli C, D ed E.
4.
Diagnosi:
Vedasi
capitolo F.
5.
Grado di capacità di lavoro, in
percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell'attività abituale
(p. es. casalinga) svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:
- Quando la capacità di lavoro ha
subìto una riduzione pari almeno al 25 percento?
- Quali
sviluppi ha subìto da allora la capacità di lavoro?
- Quali
ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente attendere?
L'A.
presenta, ai fini AI, la seguente situazione valetudinaria:
Dal 06.01.1999 fino ad ora e continua l'A. non è più adatta solo a
lavori che implichino un diretto confronto con la situazione traumatica da lei
vissuta, cioè nel suo ultimo lavoro.
In svariati altri lavori ella presenta, dall'1.08.1999 fino ad ora e
continua, una capacità lavorativa che raggiunge il 75%.
Siamo convinti che una ripresa del lavoro in questa misura,
particolarmente nell'ambito di venditrice nell'abbigliamento, e in altre
attività simili, rappresenterebbe un'utile ergoterapia. Inoltre per le cefalee
le possibilità terapeutiche non sono ancora esaurite. Anche la situazione
postraumatica è andata con il tempo migliorando ed è ora in secondo piano.
6.
Possibilità
di migliorare la capacità di lavoro:
Sicuramente la capacità lavorativa attuale già alta, potrà essere
migliorata con una terapia più adeguata delle cefalee e con un rapido
reinserimento lavorativo in ambiente adatto alle condizioni sovraesposte.
7.
Altre
indicazioni:
Nessuna.
Come
casalinga l'A. è abile all'80%." (Doc. AI 18, pag. 11-12)
Nella
proposta medico del 13 giugno 2002 la Dr.ssa __________ del SMR ha indicato
che:
" Alla luce della perizia effettuata al SAM l'A. risulta
abile nella misura dell'80% nella sua professione di venditrice; l'unica
limitazione, nell'ambito psicologico, è quella citata dal Dr. __________ alfine
di evitare un'ulteriore esposizione a eventuali fattori stressanti (quale potrebbe
essere nel caso concreto un banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti
chiusi all'interno di una vetrina metallica...)." (Doc. AI 22)
Sulla
scorta della succitata perizia multidisciplinare del SAM, l’UAI ha dunque
respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurata un'incapacità
lavorativa del 25%.
2.6
Va ricordato che affinché un rapporto medico
abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b;
Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7
Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p.
169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342,
607.
; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid.
3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con
riferimenti).
2.8
Questo
TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui
sono pervenuti gli esperti del SAM.
I medici, specialisti delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è
portatrice, hanno compiutamente valutato il danno alla salute dal punto
di vista neurologico e psichiatrico sulla base di accertamenti approfonditi e
completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla completa
incapacità dell'assicurata nella precedente attività ("l'assicurata non
può più lavorare in condizioni analoghe a quella della situazione traumatica da
lei vissuta, cioè ad un banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti
chiusi all'interno di una vetrina metallica", cfr. doc. AI 18 pag. 11)
e alla parziale capacità lavorativa, del 75%, in svariate altre attività, come
ad esempio quella di venditrice in un negozio di abbigliamento, visto il suo
diploma di disegnatrice - stilista di moda (cfr. doc. AI 18, pag. 11).
Gli specialisti hanno
segnalato che l'infortunio subito dall'assicurata appare piuttosto banale, come
confermato anche dalla ripresa totale del lavoro dopo circa quattro settimane
dall'accaduto. I medici hanno osservato che "la diagnosi principale
psichiatrica attuale è di disturbo da dolore somatoforme con cefalee
recidivanti, mentre lo stato dopo disturbo da stress appare come seconda
diagnosi" (cfr. doc. AI 18). I periti hanno rilevato che i disturbi
della sfera psichica appaiono come modesti, indicando che la ripresa di
un'attività lavorativa, specialmente nella sua professione, per esempio quale
venditrice in un negozio d'abbigliamento, rappresenterebbe non solo una
soluzione ma anche un'ergoterapia di grande importanza per l'assicurata (cfr.
doc. AI 18).
Questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti.
Stante
quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurata è abile in misura del 75% in
attività consone alle limitazioni descritte dagli specialisti del SAM (ossia
attività che non espongano l’assicurata a eventuali fattori stressanti che le
facciano rivivere l’infortunio subito, come ad esempio dover lavorare ad un
banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti chiusi all’interno di una
vetrina metallica).
2.9
L'Ufficio
assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del
caso alla consulente in integrazione professionale.
Basandosi sulla succitata perizia, con rapporto finale 12 settembre 2003 la
consulente ha osservato:
"
(...)
Danno alla salute e conseguenze
Oggettivamente
L'assicurata ha subito un
infortunio sul lavoro - negozio __________ di __________ - nello svolgere le
sue funzioni di Venditrice in data 6 gennaio 1999 (... piegata intenta a
riempire la vetrina apribile del banco dei formaggi e salumi, il portellone si
è chiuso improvvisamente colpendo la parte centrale della testa
dell'assicurata... ).
Per i dati medico-teorici
riporto la sintesi, ad opera della Dr.ssa __________ <proposta del medico
SMR>: ... alla luce della perizia SAM l'assicurata è abile nella misura del
80% nella sua professione di Venditrice, l'unica limitazione, nell'ambito
psicologico, è quella citata dal Dr. __________ di evitare un'ulteriore
esposizione a eventuali fattori stressanti (quale potrebbe essere nel caso
concreto un banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti chiusi all'interno
di una vetrina metallica...).
Soggettivamente
Ho incontrato
l'assicurata, accompagnata dal marito, per un colloquio di orientamento e
pianificazione professionale in vista di un reinserimento nella vita attiva;
nel corso del colloquio la signora ha tenuto a ribadire - più volte - di
stancarsi facilmente, di avere spesso mal di testa, quindi forti e persistenti
emicranie che gli impediscono anche di riposare.
Visto il non
miglioramento dello stato di salute, malgrado le cure profuse qui in Ticino dai
vari specialisti, la signora RI 1 si è rivolta a medici italiani (prof. __________
di __________) che hanno prescritto una cura farmacologica presa a carico
eccezionalmente dalla cassa malati __________.
La signora non concorda
con la valutazione medico-teorica ad opera dei medici del SAM (...abilità quasi
totale per mansioni di Venditrice di abbigliamento...), ritenendosi molto
limitata nella capacità lavorativa anche in attività semplici e di carico
leggero, questo soprattutto per le cefalee e le emicranie quasi costanti, che
la debilitano.
L'interessata sottolinea
che i lavori e le diverse mansioni che ha svolto fino al manifestarsi del danno
alla salute erano di carico fisico - e psichico (responsabilità di gestione) -
impegnativo e che ora sicuramente non potrebbe più fare. Da qualche mese,
grazie a conoscenze personali, è riuscita a trovare un impiego a tempo parziale
dove sfrutta al massimo le sue capacità produttive e di tenuta fisica (vedi
contratto di lavoro con "__________" di __________).
Dati socio professionali ed economici
L'assicurata dopo le
scuole dell'obbligo, ha frequentato un Istituto professionale femminile (in __________)
dove nel 1986 ottiene il diploma di Disegnatrice di moda (attività che non ha
mai esercitato nella pratica professionale in azienda).
Trasferitasi in Svizzera
ha sempre lavorato (dal 1989 in poi e fino al momento dell'infortunio) presso
il negozio __________ di __________, dove era diventata Vice gerente; ha
interrotto l'attività dopo l'infortunio professionale; qui, nel 2002, avrebbe
percepito uno stipendio annuo pari a fr. 45'500.-.
Durante l'inverno scorso
(periodo natalizio) ha lavorato presso il negozio __________ di __________,
alla cassa del reparto abbigliamento per 4 ore al giorno; l'attività è stata
interrotta perché troppo stressante. Il lavoro nel settore della vendita le
piace, ama il contatto con la clientela; grazie a conoscenze personali dal mese
di giugno 2003 è riuscita a trovare un altro posto di lavoro - a metà tempo -
quale Venditrice di Panetteria (fr. 1'400.- al mese per 12 mensilità, fr.
16'800 all'anno).
Attitudine alla
reintegrazione professionale
L'assicurata risulta
essere piuttosto centrata sui problemi di salute, soprattutto le emicranie che
la affaticano e la rendono nervosa e a tratti demoralizzata-depressa; afferma
di non poter più lavorare a tempo pieno nemmeno in un contesto molto tranquillo
e/o semi protetto; riesce a lavorare al massimo per mezza giornata tutti i
giorni, là dove le sia possibile prendere dei momenti di pausa al bisogno e
dove non sia costantemente sollecitata nella richiesta produttiva.
Durante il colloquio ho
avuto la sensazione di trovarmi davanti ad una persona realmente motivata a
dare il massimo per restare professionalmente attiva; una donna intelligente
(il ruolo di vice gerente dimostra le indubbie capacità e qualità
professionali); è risultata essere molto preoccupata per lo stato di salute e
per il persistere delle emicranie che condizionano la sua vita a diversi
livelli (lavoro, famiglia, ...).
Consulenza in integrazione professionale
Ho incontrato
l'assicurata e nell'ambito della consulenza ho discusso delle possibilità di un
reinserimento nella vita attiva almeno nella misura del 75% come stabilito in
sede di perizia SAM. Analizzando nel complesso la situazione di questa
assicurata mi sono dovuta rendere conto che esistono effettivi ostacoli al
collocamento in contesti con forte richiesta produttiva; penso soprattutto
all'attività di Venditrice nei grandi magazzini e/o nei centri commerciali.
Con i limiti lamentati
dalla signora RI 1 (soprattutto le emicranie), non si ritiene di proporre dei
provvedimenti professionali volti ad una formazione di base (... che porti
eventualmente ad esigere un'attività lavorativa in misura maggiore a quella di
Venditrice) e con questo recuperare sensibilmente la capacità di guadagno.
Nel caso specifico si
tratterebbe di determinare se effettivamente si può pretendere che la signora
lavori nella misura del 75%-80% (come stabilito in sede medico-teorica) oppure
se quanto si realizza attualmente - presso la panetteria - è il massimo
esigibile/raggiungibile.
L'assicurata è impiegata
per 4 ore al giorno quale Venditrice di panetteria (in una piccola panetteria
di un centro commerciale a __________), qui le è possibile prendere dei momenti
di pausa secondo il bisogno; l'affluenza della clientela non è costante e
continuata a ritmi serrati (vedi scritto del datore di lavoro del 24 giugno
2003); dal mio punto di vista è opportuno mantenere questa situazione di
integrazione.
Provvedimenti d'integrazione professionale
L'assicurata è stata
informata sulla questione del diritto alla rendita d'invalidità; non ci sono le
condizioni per applicare provvedimenti d'integrazione professionale, volti ad
una "riqualifica di base", nemmeno per "formazioni ad hoc"
e/o per un percorso di perfezionamento professionale che le permetta di
raggiungere altre competenze professionali; la questione delle emicranie e
delle conseguenti difficoltà di concentrazione (per lo studio), impedirebbero
il buon esito di un percorso formativo che prevede insegnamenti scolastico-teorici.
Calcolo
economico
Visto quanto ha messo in
luce l'analisi precedente, per un calcolo della capacità di guadagno residua
faccio riferimento alle tabelle della Inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari edita dall'Ufficio federale di statistica e prendo in considerazione sia
le attività leggere semplici e non qualificate (A) che quella esercitata
attualmente presso la __________ (B), quindi:
A)
RSS, lavori leggeri non qualificati
R2
• 2002 = fr. 28'947.- (RSS
lavori leggeri non qualificati da svolgere
al
75%)
R1
• 2002
= fr. 45'500.- Vice
gerente negozio __________ (vedi
fax
del 11/10/2002)
Capacità di guadagno residua: 47.71%
B)
Venditrice di panetteria a metà tempo
R2
• 2003 = fr.
16'800.- (c/o "__________" al
50%)
R1
• 2002 = fr. 45'500.- Vice gerente negozio __________ (vedi
fax
dei 11/10/2002)
Capacità di guadagno residua: 36.92%" (Doc. AI 31)
2.10
In
merito alla valutazione economica operata dalla consulente in integrazione
professionale va osservato quanto segue.
Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht, op cit., p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.
1.
LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i
provvedimenti professionali (art. 15 – 18 LAI), necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò
non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
Nel
suo rapporto 12 settembre 2003 la consulente, tenendo conto delle risultanze
peritali e specialistiche, ha evidenziato che nel caso di specie non sono più
dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione
professionale volti ad una formazione di base, che porti ad un recupero o
miglioramento della capacità di guadagno e ciò a causa soprattutto delle
emicranie che affliggono l'assicurata. La consulente ha precisato inoltre che,
analizzando la situazione dell'assicurata, ha potuto rendersi conto del fatto
che esistono effettivi ostacoli al collocamento in contesti con forte richiesta
produttiva, come ad esempio nell'attività di venditrice nei grandi magazzini
e/o nei centri commerciali.
La consulente ha poi
proceduto al calcolo della capacità di guadagno residua dell'assicurata, sia
nella sua attuale attività di venditrice di panetteria a metà tempo (cfr. punto
B doc. AI 31 pag. 4), sia in attività leggere non qualificate (cfr. punto A
doc. AI 30 pag. 3). A tal proposito, questo Tribunale rileva che la percentuale
di capacità lavorativa residua in lavori leggeri non qualificati del 47.71%
indicata dalla consulente sulla base di un reddito da valida di fr. 45'500 e di
un reddito da invalida in lavori leggeri non qualificati da svolgere al 75%
pari a fr. 28'947 è errata. La percentuale di incapacità lavorativa risultante
dal calcolo citato avrebbe infatti dovuto essere ben inferiore.
Nel caso
di specie, decisivo è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto
delle risultanze mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurata in
un'ottica economica.
D'altra
parte, come accennato, in relazione
alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a
un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑
all'assicurata incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, p. 61). In virtù di tale
obbligo, l'assicurata deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità
lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).
La
consulente ha infine ritenuto una riduzione globale di rendimento del 10% (10%
per attività leggere, cfr. doc. AI 31a).
Tale
valutazione è stata fortemente e decisamente criticata dal funzionario
dell’amministrazione, il quale, nella “proposta capo servizio” 31 ottobre 2003,
si è così espresso:
" Prendo atto del rapporto della Consulente IP, Sig.a __________,
che non posso ritenere soddisfacente per i seguenti motivi:
Ÿ La Sig.ra RI 1 è impiegata per 4 ore al
giorno quale venditrice di panetteria in una piccola panetteria di un centro
commerciale a __________.
Ÿ Dal lato medico è esigibile che svolga la
professione di venditrice - attività svolta fino all'insorgenza del danno alla
salute - nella misura del 75%, l'unica limitazione viene data nell'ambito
psicologico infatti, dovrebbe evitare un'ulteriore esposizione a eventuali
fattori stressanti (quale potrebbe essere nel caso concreto un banco di vendita
di formaggi e salumi con prodotti chiusi all'interno di una vetrina metallica
...).
Ÿ La giurisprudenza permette infine di
utilizzare, quale reddito di confronto, il reddito effettivamente realizzato da
un assicurato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
ragionevole la capacità lavorativa residua. Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perchè l'assicurato non ha intrapreso un'attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado d'invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Sentenza TFA
09.05.01
in re S.D. - 275.44.176.310).
Ÿ Va inoltre rammentato che, conformemente
ad un principio generale che informa anche il diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di
tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua
invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità
lavorativa, se necessario in una nuova attività.
Ÿ Nel presente caso la Consulente IP
propone due possibilità: 1) un confronto con il reddito fissato dalle tabelle
della Inchiesta Svizzera sulla struttura dei salari (RSS), prendendo come
reddito da invalida quello in attività leggere non qualificate; 2) un confronto
con il reddito che percepisce attualmente lavorando in misura del 50%.
Ÿ Dal profilo medico non si può ritenere
che l'assicurata sfrutti in modo completo la sua capacità lavorativa, essendo
occupata unicamente al 50% quando, invece, potrebbe lavorare al 75%. Alle
spalle ha una formazione quale stilista e disegnatrice di moda, che potrebbe
essere una buona qualifica per es. come venditrice in una boutique, inoltre
l'attività appresa è esigibile almeno nella stessa misura che in quella di
venditrice. Tutti questi elementi permettono di ritenere la Sig.ra RI 1
reintegrabile in modo più soddisfacente dal profilo salariale.
Ÿ In conclusione le statistiche RSS non
sono applicabili nel caso in oggetto. La Sig.ra RI 1 potrebbe continuare la sua
attività di venditrice nella misura del 75% con l'unica attenzione di evitare
banchi di vendita con strutture metalliche apribili verso l'alto (peraltro
assai rare nei comuni negozi). La capacità di guadagno non può quindi essere
inferiore all'idoneità definita in sede medica e conseguentemente fissata al 75%.
Ÿ In via del tutto abbondanziale. Non
possiamo in ogni modo accettare il calcolo della Consulente IP effettuato con
le tabelle RSS, quando espone, senza motivarlo, il quartile 1 ed una riduzione
del 10% per attività leggere. Dal lato medico non esistono controindicazioni
per lavori pesanti o medio-pesanti e determiniamo perciò un'invalidità del
37.
%, la quale non permetterebbe l'attribuzione di rendita AI." (Doc. AI
32)
Secondo
la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64; STFA del 30 giugno
2000.
nella causa B., pag. 5).
La
giurisprudenza federale citata (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), ha già avuto modo
di precisare che il giudice delle assicurazioni, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da un stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Pertanto, nel caso di specie, ritenuta la giovane
età della ricorrente (nata nel __________), il suo grado di formazione, la
nazionalità __________, ma con domicilio in Svizzera fin dal 1989 e le
limitazioni funzionali esclusivamente di carattere psicologico dovute al trauma
subito, non si intravedono ragioni che possano giustificare una riduzione del
10% come stabilito, senza motivazione, dalla consulente IP, percentuale
rettamente contestata dal funzionario dell’UAI.
Per inciso, va comunque rilevato che in sede
ricorsuale il rappresentante dell’assicurata non ha contestato la mancata presa
in considerazione nella decisione dell’amministrazione, dell’ulteriore
riduzione del 10% indicata dalla consulente IP e rifiutata dall’UAI.
In
conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con
la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208
consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC
Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211) che il danno alla salute di cui è
affetta l’assicurata - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche
possibilità di miglioramento - provoca una incapacità al lavoro totale nella
sua precedente professione di venditrice in negozi di alimentari che presentano
banchi di vendita con strutture metalliche apribili verso l’alto e nell'ordine
del 25 % in altre attività, anche di vendita per esempio nel settore
dell’abbigliamento, compatibili con le limitazioni funzionali rilevate in sede
peritale (l’assicurata non può più lavorare in condizioni analoghe a quelle
della situazione traumatica da lei vissuta e cioè ad un banco di vendita di
formaggi e salumi con prodotti chiusi all'interno di vetrina metallica, cfr.
doc. AI 18).
In tale contesto, dunque, è corretto
procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione
contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in
quelle attività ritenute proponibili.
2.11
Ora, stante
l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi,
ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurata di attività leggere adeguate,
occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.
Al
fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.
16.
LPGA, cfr. consid. 2.4.), occorre porre in confronto il reddito che
l’assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale venditrice
(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non
qualificate (reddito da invalido).
Come
detto (cfr. consid. 2.4.), determinante
per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti
modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento
dell’emanazione della decisione contestata.
Nella
fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurata
decorrerebbe dal 1° ottobre 2000 (inabilità lavorativa al 100% dal 1° ottobre
1999, cfr. doc. AI 14), motivo per cui il raffronto dei redditi è da far
risalire a quell'anno.
2.11.1
Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 3
febbraio 2003 la consulente in integrazione ha considerato l’importo annuo di
fr. 45'500.-- (non contestato dalla ricorrente) prendendo quale dato di
riferimento quello comunicato dallo stesso datore di lavoro per il 2002 (doc.
AI 29a), ciò che, come vedremo qui di seguito, non influisce in ogni caso
sull'esito della presente procedura.
L'assicurata
nel 1999, quale vice-gerente di un negozio alimentare annesso ad una stazione
di servizio autostradale, ha guadagnato fr. 3'300.-- mensili (fr. 42'900.--,
doc. AI 26).
Nel 2000
e nel 2001 ella avrebbe continuato a percepire, secondo quanto
dichiarato dal datore di lavoro, lo stesso salario (cfr. doc. AI 29 a).
Nel 2002,
per contro, ella avrebbe guadagnato fr. 3’500.-- mensili (x 13 mensilità,
quindi fr. 45'500.-- all'anno; cfr. doc. AI 29 a), nel 2003 ella avrebbe
percepito fr. 3'550 mensili (x 13 mensilità, quindi pari a fr. 46'150 annui,
cfr. risposte fornite dal datore di lavoro, doc. VII), mentre nel 2004
avrebbe guadagnato fr. 3'600 mensili, pari a fr. 46'800 annui (cfr. risposte
fornite dal datore di lavoro, doc. VII).
2.11.2
Riguardo al reddito
da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Come
visto (cfr. consid. 2.10.), per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25%.
Nella
fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurata potrebbe
conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico
(cfr. doc. AI 18) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da
parte della consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 31).
In applicazione dei succitati
criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati
statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête
suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico
nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel
Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che
possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore,
ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr.
47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr.
33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.
Per quanto riguarda l'applicazione di
suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non
criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari
statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella
relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno
2003.
in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00,
consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile
1999.
in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004
nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta
la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure
quelli nazionali).
Conformemente ai dati statistici salariali (valore
mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività
semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e
prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.--
(fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x
41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato
e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli
uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13
privato e pubblico).
Considerata
una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 75%, ciò che comporta la
determinazione di un salario da invalido di fr. 27'246.--, dal raffronto di tale
reddito da invalido con quello da valido di fr. 42'900.--, risulta un’incapacità al guadagno del 36.49% (42'900 – 27'246 x 100 : 42'900), arrotondata al 36% (secondo la più recente
giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato
matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla
prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).
Per il 2001
la situazione è la seguente.
Il reddito da invalido stabilito per il 2000,
riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique
9/2004, tabella B10.3, p. 87), ammonta nel 2001 a fr. 37'139.31.-- ([36'328 :
41.8
x 41.7] x 1902 : 1856).
Considerata una capacità lavorativa in suddette
attività adeguate pari al 75%, ciò che comporta la determinazione di un salario
da invalido di fr. 27'854.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con
quello da valido di fr. 42'900.--, risulta un’incapacità al guadagno del 35.07% (42'900 – 27'854 x 100 : 42'900), arrotondata al 35% (secondo la più recente
giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato
matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla
prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).
Conformemente ai dati statistici salariali (valore
mediano) relativi al 2002, il salario ipotetico conseguibile in attività
semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e
prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,7 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 51’266.--
(fr. 4'098 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40'945.-- (fr. 3'273 : 40 x
41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato
e pubblico l’ammontare è di fr. 52'755.-- (fr. 4'217 : 40 x 41,7 x 12) per gli
uomini e fr. 41'195.-- (fr. 3'293 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13
privato e pubblico).
Considerata una capacità lavorativa in suddette
attività adeguate pari al 75%, ciò che comporta la determinazione di un salario
da invalido di fr. 30'709.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con
quello da valido, di fr. 45'500.--, risulta un’incapacità al guadagno del 32.51% (45'500 – 30'709 x 100 : 45'500), arrotondata al 33%.
Per il 2003
la situazione è la seguente.
Il reddito da
invalido di Fr. 40’945.- percepito dalle donne nel 2002 nel settore
privato riportato su 41,7 ore settimanali di lavoro e adeguato, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF
126.
V 81 consid. 7a), in base all’indice dei salari nominali, ammonta per il 2003 ad un salario lordo medio ipotetico pari a Fr. 41’475.- (Fr. 40’945.- : 1933 (indice dei salari nominali nel 2002)
x 1958 (nel 2003)) (cfr. “La vie économique
11/2004", Tabella B 10.3 pag. 87).
Considerata una capacità lavorativa in suddette
attività adeguate pari al 75%, ciò che comporta la determinazione di un salario
da invalido di fr. 31'106.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con
quello da valido, di fr. 46’150.--, risulta un’incapacità al guadagno del 32.60%
(46’150 – 31'106
x 100 : 46’150), arrotondata al 33%.
Per quanto concerne il 2004, il reddito da invalido deve essere aggiornato al
2004.
Tuttavia, il dato relativo all'indice dei salari nominali e reali per il
2004.
non è ancora disponibile, per cui occorre riferirsi al dato, certo
parziale, ma comunque indicativo, rappresentato dalla variazione percentuale dei salari in termini nominali fra i primi tre trimestri del 2004 in rapporto ai
primi tre trimestri del 2003, secondo un tasso evolutivo dello 0,8% (cfr. “La
vie économique 3/2005", Tabella B 10.2 pag. 95). Ne discende che, tenuto
conto del rincaro applicabile all’anno 2004, il salario da invalido ascrivibile
all’insorgente va fissato in fr. 41'807 ((Fr. 41’475.- x 0,8 : 100) + Fr.
41'475.-).
Considerata
una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 75%, ciò che comporta la
determinazione di un salario da invalido di fr. 31'355.--, dal raffronto di tale
reddito da invalido con quello da valido, di fr. 46’800.--, risulta un’incapacità al guadagno del 33%
(46’800 – 31'355
x 100 : 46’800).
Stante
quanto sopra, appare superfluo esaminare in che misura l'assicurata sia in
grado - e con quali ripercussioni sulla sua capacità di guadagno - di sfruttare
la propria capacità residua quale venditrice nel settore dell'abbigliamento
dove essa, dal profilo medico, risulta presentare un'incapacità non superiore
al 25%.
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita
conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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