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32.2004.94

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 maggio 2005Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti del caso, tra cui una perizia multidisciplinare

eseguita dal Servizio medico di accertamento dell’AI di Bellinzona (SAM), con

decisione 4 novembre 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto

la domanda di prestazioni in quanto:

" (...)

Esito degli

accertamenti

Ÿ La documentazione medico-specialistica

acquisita all'incarto, ed in particolare la perizia allestita dal Servizio

accertamento medico AI (SAM) di Bellinzona, oggettiva l'inabilità del 25% nella

professione svolta di venditrice pertanto, questa attività può essere svolta

con uno scapito economico del 25% a condizione che si eviti un'ulteriore

esposizione a fattori stressanti (quale potrebbe essere nel caso concreto un

banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti chiusi all'interno di una

vetrina metallica). Si precisa che l'assicurata ha alle spalle una formazione

quale disegnatrice e stilista di moda, titolo che potrebbe essere una buona

qualifica per esempio come venditrice in una boutique, inoltre l'attività

appresa è esigibile almeno nella stessa misura che in quella di venditrice.

Questi elementi permettono di ritenere la Signora RI 1 reintegrabile in modo

più che soddisfacente dal profilo salariale.

In

conclusione le statistiche RSS non sono applicabili nel caso in oggetto

tuttavia, volendo fare un calcolo a titolo abbondanziale, si avrebbe la

seguente situazione:

Reddito da sana Fr.

45'500.--

Reddito da invalida Fr.

28'362.--

Perdita della

capacità di guadagno Fr. 17'138.-- grado d'invalidità del 37.67%

Essendo

il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non

esiste." (Doc. AI 34)

1.2. A seguito

dell'opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’RA 1 di __________

(cfr. doc. AI 35), con decisione 22 settembre 2004 l’amministrazione ha

confermato la reiezione della domanda di prestazioni facendo presente:

" (...)

5. Dagli accertamenti medici l'assicurata è

risultata inabile al lavoro se posta nelle condizioni simili a quelle che hanno

causato la situazione traumatica vissuta (ovvero al banco di vendita di

formaggi e salumi chiusi in vetrina metallica), mentre l'incapacità lavorativa

globale non supera il 25% (perizia medica pluridisciplinare 26.11.2001 del

Servizio Accertamento Medico dell'AI, pag. 11) e quindi, in svariate altre

attività come ad esempio quella ritenuta esigibile di venditrice in un negozio

di abbigliamento (l'assicurata ha una formazione di disegnatrice e stilista di

moda che può essere unita all'attività già esercitata di venditrice, promossa a

vice-gerente, di negozio), risulta abile al lavoro al 75%.

6. L'assicurata contesta il metodo di valutazione

del grado di invalidità da parte dell'Ufficio AI, ottenuto in seguito a

valutazione del danno medico, e non a seguito del raffronto dei redditi (da

valido e invalido).

Il

grado di invalidità dell'assicurato deve corrispondere al grado della sua

incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che ragionevolmente si

può richiedere e delle possibilità di lavoro aperte (Cfr. SVR 1996 IV n. 74

pag. 213; RCC 1962 pag. 216). L'Ufficio AI deve verificare se e in che misura

la residua capacità lavorativa possa essere sfruttata al meglio e quale reddito

permetterebbe di conseguire con una attività esigibile. Parimenti, nel metodo

specifico, per il calcolo del grado di invalidità, è determinante il confronto

delle attività e non la valutazione dell'incapacità lavorativa fatta dal

medico.

Nel

caso concreto, l'Ufficio AI ha reputato l'assicurata reintegrabile dal profilo

economico in varie attività (ritenuta la sua formazione di disegnatrice e

stilista, risulta quindi proponibile una attività nel settore di vendita

dell'abbigliamento) ed ha considerato che l'assicurata, svolgendo l'attività di

venditrice presso una panetteria al 50%, non sfrutti appieno la sua capacità

lavorativa.

Considerato

che la capacità lavorativa comunque già alta del 75% potrà essere migliorata

adottando terapie più adeguate contro le cefalee e con un rapido reinserimento

lavorativo, che l'assicurata può continuare a svolgere l'attività di venditrice

in vari settori, tra i quali quello già citato di vendita di abbigliamento o

l'attività appresa, e quindi esiste un mercato del lavoro ampio nel quale

realizzare la propria capacità lavorativa residua, che la sua capacità di

guadagno non può essere inferiore all'idoneità definita in sede medica e

conseguentemente fissata al 75%, che comunque non ha raggiunto una incapacità

al lavoro per almeno il 40% in media in un anno (art. 29 cpv. 1 lett. b),

l'assicurata è considerata reintegrabile economicamente e quindi vengono

confermate le valutazioni eseguite dall'Ufficio AI per definire l'incapacità al

guadagno dell'assicurata.

7. Pur ritenendo superfluo ricorrere alla

valutazione del grado di invalidità tramite il raffronto dei redditi basato

sulle tabelle RSS, l'Ufficio AI ha tuttavia proceduto in tal senso a titolo

abbondanziale.

Per

determinare il reddito d'invalido si possono applicare i salari indicativi

(rilevazione svizzera della struttura dei salari RSS) se, dopo l'insorgere del

danno alla salute, la persona assicurata non ha assunto nessuna attività

lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa ragionevolmente esigibile

(Pratique VSI 1999 p. 51; RCC 1989 p. 485 cons. 3b). In base alla più recente giurisprudenza

federale tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del

25% e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono

suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire,

quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la

nazionalità, il grado di occupazione (cf. DTF 126 V 75).

Nel

caso concreto, volendo determinare il grado di invalidità, è necessario

dapprima definire il reddito da invalida, contestato dall'assicurata.

L'importo

esigibile da invalido è stato stabilito in base alla tabella RSS n. 4 con

quartile appropriato 2, e salario aggiornato al 2002 riferito su 41,7 ore

lavorative settimanali, inclusa la tredicesima, che fissa un salario di

riferimento di fr. 37'816.--, che ridotto del 25% a seguito della capacità di

lavoro residua effettivamente utilizzabile ai fini produttivi, determina la

capacità residua di guadagno in fr. 28'362.--. Non si constatano ulteriori

elementi che potrebbero essere considerati per giustificare ulteriori

deduzioni, visto che l'assicurata non è confrontata a particolari limitazioni o

difficoltà. Dal confronto con il reddito esigibile da valido di fr. 45'500.--,

confermato dallo scrivente Ufficio, il grado di invalidità risulta essere del

37,67%, arrotondato a 38% secondo la nuova giurisprudenza del TFA.

8. In base alla giurisprudenza dell'Alta Corte, i

salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari

fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434). La

modalità di calcolo adottata dall'Ufficio AI basata sulla giurisprudenza

precitata, è quindi corretta. Non possono essere considerati pertanto i minimi

previsti dal contratto collettivo di lavoro nel settore vigente nel cantone

Ticino e neppure il reddito conseguito da donne in attività leggere senza

limitazioni fissate all'anno 2000 dalla giurisprudenza cantonale.

Ritenuto

che gli elementi necessari per determinare la capacità residua di guadagno

dell'assicurata sono stati rettamente stabiliti, lo scrivente Ufficio non può

che confermarli.

Pertanto

l'assicurata rimane sotto la soglia del grado di invalidità del 40% e quindi

non ha diritto alla rendita." (Doc. AI 41)

1.3. Con

tempestivo ricorso l’assicurata, sempre rappresentata dal RA 1 di __________,

ha postulato l'annullamento della decisione su opposizione ed il conseguente

diritto ad una rendita.

Ella ha

in particolare rilevato quanto segue:

" (...)

In base alla perizia SAM

datata 26 novembre 2001, lettera H "valutazione medico-teorica globale

dell'incapacità lavorativa", i periti si esprimono nel seguente modo:

a) " in svariate altre attività, come

per esempio venditrice in un negozio di abbigliamento (ha il diploma di

disegnatrice / di stilista di moda), la sua capacità lavorativa globale non

è superiore al 25%".

b) " In svariati altri lavori ella

presenta, dall'1.8.1999 fino ad ora e continua, una capacità lavorativa che

raggiunge il 75%".

L'UAI, non solo a titolo

abbondanziale come pretende anche nella decisione su opposizione ("Pur

ritenendo superfluo ricorrere alla valutazione del grado di invalidità tramite

raffronto dei redditi basato sulle tabelle RSS ..."), deve entrare

nella logica di raffronto - ipotetico ma poggiato su solide basi - tra i

redditi da sana e redditi ipotetici da invalida.

La ricorrente, apprezzata

vice gerente di un negozio di derrate alimentari e prodotti al dettaglio

(negozio annesso ad una stazione di servizio __________), potrebbe guadagnare,

senza limitazioni psico-fisiche accertate, fr. 45'500.--. Questa ipotesi

reddituale, assunta anche dall'UAI nella decisione del 4.11.2003, non è

contestata dalla ricorrente.

Orbene, prendendo per

buona l'ipotesi di reintegrazione professionale in qualità di venditrice nel

settore dell'abbigliamento (pur facendo astrazione della realtà contestualmente

molto infelice di quel mercato del lavoro) il salario unico di riferimento è

quello minimo previsto dal CCL settoriale vigente nel Cantone Ticino

(estratto CCL prodotto in fase di opposizione).

Tale CCL, prendendo

generosamente il salario minimo contrattuale di una lavoratrice qualificata con

formazione triennale (e in questo modo, impropriamente, si assimila il salario

minimo di una venditrice qualificata con quello di una venditrice non

qualificata, seppur titolare di un diploma conseguito diversi anni prima di

disegnatrice di moda) si ottiene un salario mensile lordo di fr. 2'708.-- per

13 mensilità (valuta anno 2002). Il salario lordo annuo, fr. 35'204.--, deve

essere ridotto del 25% come accertato dalla perizia SAM, quindi fr.

26'403.-- lordo annuo. Il rapporto tra i due redditi ipotetici, comporta un

discapito economico dopo l'evento invalidante del 41.97%, arrotondato

come vuole la recente giurisprudenza al 42%. Altre ipotesi reddituali,

nella fattispecie superiori al minimo contrattuale di una venditrice

qualificata (lo ribadiamo, ipotesi molto generosa ed impropria), non sono nè

realizzabili nè proponibili.

Alla luce di quanto

precede, è perorato il riconoscimento di ¼ di rendita AI (con riserva di esame

del caso di rigore sino al 31.12.2003)." (Doc. I)

1.4. Con risposta

15 novembre 2004 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando quanto

esposto in sede di decisione su opposizione (cfr. doc. IV).

1.5. Pendente

causa il TCA ha chiesto al datore di lavoro dell’assicurata di precisare quale

sarebbe stato il salario mensile che ella avrebbe potuto conseguire nel 2003 e

nel 2004 senza l’insorgenza del danno alla salute (cfr. doc. VI).

Il datore di lavoro ha fornito le indicazioni

richieste in data 19 aprile 2005 (cfr. doc. VII).

Il doc. VI e il doc. VII sono stati trasmessi

alle parti (cfr. doc. VIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Per quel

che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della

LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della

citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze

fissate prima della sua entrata in vigore.

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione

d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82

cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con

“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute

in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito

definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre a contrario dell'art. 82

cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per

l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a

prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore

(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche

contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre

riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale

che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali,

l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).

In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti

sono di principio le norme materiali in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai

fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono

realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25

consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e

concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte

federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,

estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito

dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima

dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi

generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,

appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua

il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla

rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale

data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.

1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna

modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità,

i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di

raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre

prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente

sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad

un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe

distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo

l’introduzione della LPGA.

Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista

materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,

le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile

comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore

al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme

valide sino al 31 dicembre 2002.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002

che in quella valida dal 1. gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28

cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.

543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16

LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente

subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi

prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01], del 3 febbraio 2003 nella causa R.

[I 670/01] pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1 [I 761/01] pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1 [I 26/02]; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2 [I 475/01]).

2.5. Nella

fattispecie, in data 14 settembre 2000 il Dr. __________, medico psichiatra

caposervizio e la Dr.ssa __________, medico assistente del servizio psicosociale

di __________, posta la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress e dopo

aver indicato che “nessuna attività è compatibile all’invalidità” (risposta

al quesito n° 1.6 doc. AI 14) e che “l’estrema dolorabilità al capo

associata allo stato depressivo rendono l’A. impossibilitata a frequentare

qualsivoglia scuola o formazione professionale” (cfr. risposta al quesito

n° 1.7 doc. AI 14), hanno comunicato all’AI quanto segue:

" La paziente è una terzogenita di una fratria di cinque

(2 fratelli e 2 sorelle). Il padre 70-enne, la madre 60-enne sono proprietari

di una macelleria. Nel gentilizio vi è solo la madre che ha sofferto di

depressione. L’A. ha conseguito il diploma professionale di disegno poi ha

lavorato un anno in fabbrica. Nell’87, dopo 3 anni, di fidanzamento, l’A. si è

sposata con l’attuale marito, magazziniere, che ha anch’egli sofferto di

depressione. Dal matrimonio sono nati 2 figli: una bimba di 8 anni e un bimbo

di 3 anni. Attualmente la sig.ra è in stato interessante ed è al quarto mese di

gravidanza. Arrivata in Svizzera nell’89 ha iniziato a lavorare nel marzo ’90

in un negozio di alimentari dove il 6.1.99 ella, intenta a riempire il banco

dei formaggi, venne colpita dallo stesso chiusosi inavvertitamente. A fine

febbraio sentendosi sempre peggio, essendo vice-gerente con un carico

abbastanza grande di responsabilità, decise di inoltrare domanda di

licenziamento con inizio nel giugno ’99.

Ella tuttora lamenta mal

di testa con cefalee di tipo emicrania già presenti al mattino e che perdurano

per tutta la giornata, con peggioramento in determinate posture (a testa in

giù, effettuando movimenti bruschi col capo) e/o temperature (eccessivamente

calde o fredde), provocando nausea ed eventuale vomito (se l’A. non assume

immediatamente i medicamenti contro tale sintomatologia). Vi è pure paura

nell’affrontare problemi di qual si voglia natura, tono dell’umore deflesso

verso la polarità negativa, ansie, angoscia, disturbi del sonno (con la

presenza di incubi), difficoltà di concentrazione, ecc...Attualmente poche ore

di lavoro domestico sono sufficienti a stancare in maniera importante l’A.

Ad aggravare la

situazione vi è la gravidanza (4.o mese) che porta ulteriori problemi a livello

farmacologico, visto che per il feto sarebbe meglio la minor assunzione

possibile di medicamenti, attualmente difficilmente realizzabile per la gravità

sintomatologica dell’A.”. (Doc. AI 14)

Nel foglio complementare per la valutazione delle

possibilità reintegrative e del diritto alla rendita i citati medici hanno poi

indicato che l’attività fino a quel momento esercitata dall’assicurata non è

più proponibile, che presenta una limitazione del rendimento del 100%, che la

capacità lavorativa nella precedente professione non può essere migliorata e,

per quanto riguarda la possibilità di intraprendere altre attività, hanno

risposto che “l’estrema dolorabilità al capo con la costellazione di sintomi

ad essa connessi, insieme allo stato depressivo presente, rendono l’A. inabile

a qualunque attività” (cfr. doc. Ai 14a).

Nella “Proposta segretario-ispettore” del 15

gennaio 2001 la funzionaria incarica ha posto le seguenti domande: “È

necessaria una perizia SAM? Da notare che è al termine della gravidanza (8.o

mese)” (cfr. doc. AI 15).

Nella “Proposta medico” il Dr. __________ ha

osservato quanto segue:

" Una perizia globale (psi-neurologica) è sicuramente

indicata per definire l’esigibilità lavorativa ed evt. gradi di IL in altre

mansioni.

Richiedere quando è

previsto il termine della gravidanza e prevedere una valutazione a seconda di

esso” (Doc. AI 16)

Nello stesso documento è poi stata aggiunta

questa annotazione:

" 25.01.2001: Ho telefonato a casa e il marito mi

riferisce che nel mese di ottobre 2000 ha perso il bambino” (Doc. AI 16)

2.5.1. Nel caso

concreto, l’UAI ha incaricato il SAM di esperire una perizia multidisciplinare.

Dal

referto 26 novembre 2001 (doc. AI 18) risulta che i periti, dopo aver esposto

dettagliatamente l’anamnesi nonché le constatazioni obiettive, hanno fatto capo

a due consultazioni specialistiche esterne: di natura psichiatrica e

neurologica.

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle esplorazioni eseguite

durante il soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento,

i periti hanno posto la seguente diagnosi:

" (...)

F.1 Diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa

Stato dopo disturbo

postraumatico da stress.

Disturbo da dolore

somatoforme, con cefalee recidivanti.

Cefalee miste croniche,

in parte dal carattere vascolare di tipo emicranico, in parte tensive.

F.2 Diagnosi

senza influsso sulla capacità lavorativa

Cisti di 2 mm a sin.

della ghiandola tiroidea (reperto occasionale dopo la sonografia tiroidea del 26.10.2001).

G DISCUSSIONE

La peritanda, cittadina __________

di __________ anni, nel luglio 2000 porge richiesta di avviamento ad altra

professione, di collocamento in altro posto di lavoro e di rendita. Il dr. __________

la dà incapace al 100%. Nella perizia psichiatrica del dr. __________ del

2.10.2000, questi affronta la questione di fondo, cioè se sia o meno

giustificato il rifiuto della __________ di riconoscere, nell'attuale stato

della paziente, un nesso di causa a effetto con l'infortunio del gennaio 1999,

di conseguenza se si giustifichi il rifiuto di versarle prestazioni. Nella

stessa perizia il dr. __________ parla di disturbo postraumatico da stress, ma

non precisa l'incapacità lavorativa psichiatrica dell'A.

Nel gennaio 2001 l'UAI,

infine, ordina una perizia SAM senza particolari quesiti ai medici.

La peritanda ha

conseguito il diploma di disegnatrice e di stilista di moda, in __________.

Dopo il diploma lavora un anno in una sartoria. È successivamente casalinga.

Nel giugno 1989 è venditrice a ore presso lo __________ della stazione

autostradale di __________. Sospende il lavoro per l'infortunio del 6.1.1999,

ma riprende dopo quattro settimane. Dal 2.6.1999 non lavora più definitivamente

per malattia (la situazione infortunistica sarà precisata in seguito).

Questa paziente appena __________,

gode di buona salute fino all'infortunio del 06.01.1999. Precedenti

all'infortunio, da un punto di vista anamnestico, vi sono episodi di cefalea

per uno - tre giorni il mese.

Il 06.01.1999 l'A.

subisce un infortunio di per sè banale. Sul lavoro riceve uno sportello di

vetro a bordo metallico sul vertice del capo. Vi è una contusione, senza

perdita di coscienza, nè commotio.

Seguono subito accurati

controlli medici con controllo del dr. __________, neurologo, praticamente due

settimane dopo. Questi parla di cefalee postraumatiche acute con componenti

tensive. Si esegue pure una TAC cerebrale risultata normale. Perdurando le

cefalee, nel settembre 1999 si esegue anche una MRI cerebrale con un Angio-MRI.

Anche questi sono risultati normali. Nel novembre 1999 l'A. inizia la cura

psichiatrica presso il Servizio psicosociale di __________, dr.ssa __________

(per i problemi relativi all'infortunio e per l'aborto spontaneo seguito da una

trombosi all'inguine). Nel 2000-01, la situazione rimane stazionaria con

cefalee di tipo misto che si vanno cronicizzando.

Per completare il quadro

è da segnalare pure una situazione famigliare che appare oggettivamente

disturbata dai disturbi psicologici del marito, che non lavora più dall'ottobre

2000, per possibile patologia psichiatrica.

La cisti di 2 mm a sin.

della ghiandola tiroidea è insignificante. Il TSH è normale.

Patologia neurologica

Rimando al consulto

neurologico del dr. __________. L'A. presenta cefalee dall'età di vent'anni.

Queste cefalee aumentano dopo l'infortunio del 06.01.1999. Da allora l'A. ha

subito accurati controlli neurologici e neuroradiologici. Già nel 1999 il dr. __________

sottolineava sia la cefalea postraumatica, sia la componente vasomotoria. Anche

allora l'esame neurologico risultava normale, come è stato normale fin dal

giorno dell'infortunio. Il consulto neurologico SAM evidenzia uno stato

neurologico e neuropsicologico normali. Secondo il dr. __________ vi è una

recrudescenza di cefalee dopo il trauma cranico banale. Sempre il dr. __________

segnala come le cefalee erano presenti anche prima dell'evento traumatico, ma

sono aumentate. Il dr. __________ propone di cambiare la terapia per queste

cefalee. Egli così conclude il suo consulto neurologico: "La paziente

dovrebbe essere spinta a riprendere un'attività professionale, che

comporterebbe un rallentamento della tensione in cui vive. Dal punto di vista

neurologico, l'unico problema, per una ripresa lavorativa, sono le cefalee dal

carattere emicranico che, nella frequenza attuale, potrebbero comportare

un'incapacità lavorativa tra il 15 e il 20% al massimo. Non penso che, con la

rendita AI sicuramente limitata si faccia un piacere alla paziente, con il

rischio di aumentare la sua convinzione di essere definitivamente

invalida".

Patologia psichiatrica

La peritanda soffre di

lieve depressione prima dell'infortunio e non ha, in precedenza, dovuto

ricorrere a cure specialistiche. Nel novembre 1999 entra in cura presso la

dr.ssa __________ del Servizio psicosociale. Nel settembre 2000 abbiamo la

perizia psichiatrica del dr. __________ (vedi atti al nostro punto

"B"). Dal settembre scorso non è più in cura psichiatrica.

Nell'ottobre 2001 il dr. __________ parla di sindrome postraumatica da stress,

ma sembra che personalmente non l'abbia mai seguita regolarmente.

Fa il punto sulla

situazione psichiatrica il dr. __________, nel suo consulto. Egli così si

esprime: "diagnosi di disturbo da dolore somatoforme con importanti

cefalee recidivanti. Inoltre stato dopo disturbo postraumatico da stress. Sul

piano prettamente psichiatrico quest'A. presenta un grado di incapacità di

guadagno valutabile a circa il 20%. Ella non è più inseribile nel processo

lavorativo che implichi un diretto confronto con una situazione traumatica da

lei vissuta, ossia ad un banco di vendita di formaggi e salumi (prodotti chiusi

questi all'interno di una vetrina metallica). Purtroppo quest'A. vive una

situazione intrafamigliare difficile, con un marito descritto

"fragile" a livello nervoso. Le regolari recrudescenze

cefalalgiche, che sembrano non avere origini somatiche, sono verosimilmente

l'espressione di un disagio più globale di carattere sociofamiliare.

Ritengo però che il

problema puramente cefalgico non possa essere inserito unicamente in un

disturbo di tipo psichiatrico o in vissuto postraumatico. Ritengo che l'A.

potrebbe essere inserita in un'attività professionale conforme alla sua

formazione ed alla sua esperienza professionale, a condizione che non sia

esposta a situazioni che possono evocare l'evento traumatico subito."

Segnalo dunque come la

diagnosi principale psichiatrica attuale sia di disturbo da dolore somatoforme

con cefalee recidivanti, mentre lo stato dopo disturbo da stress appare come

seconda diagnosi.

I disturbi della sfera

psichica appaiono ora modesti. Anch'io sono convinto che la ripresa lavorativa,

specialmente nella sua professione, per esempio di venditrice in un negozio di

abbigliamento, potrebbe rappresentare non solo una soluzione, ma un'ergoterapia

di grande importanza in quest'A. appena __________. La proposta di una ripresa

lavorativa viene fatta dal dr. __________ e anche dal dr. __________.

Premetto che l'A. ha

sofferto di lieve depressione anche prima dell'infortunio. Questo infortunio

inoltre appare piuttosto banale e non ha quel carattere "angosciante"

almeno dalla precisa descrizione dell'accaduto. Ciò è confermato anche da una

ripresa totale del lavoro dopo circa quattro settimane dall'infortunio.

La presente perizia non

ha, tra i quesiti, una discussione approfondita delle conseguenze del trauma;

per questo, mi limito a segnalare come l'evento postraumatico sia sempre meno

importante. Sicuramente in passato ha anche limitato la capacità lavorativa

dell'A.. (...)" (Doc. AI 18, pag. 8-10)

2.5.2. Dal punto di

vista psichico l’assicurata è stata visitata dal dr. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale, con rapporto 26 ottobre

2001, ha diagnosticato un disturbo da dolore somatoforme con importanti cefalee

recidivanti e un disturbo postraumatico da stress, presentando dal punto di

vista prettamente psichiatrico un’inabilità lavorativa del 20% (sub doc. AI

18).

2.5.3. L’aspetto

reumatologico è stato invece vagliato dal dr. __________, il quale ha

evidenziato:

" (...)

Lo stato neurologico

risulta normale, in particolare non vi è alcun deficit neuropsicologico, nessun

segno d'ipertensione intracranica, non meningismo. Lo stato neurologico e

neuropsicologico si sono dunque rilevati perfettamente normali. La paziente

accusa, dopo un trauma cranico banale, senza commozione cerebrale, né altri

sintomi particolari, una recrudescenza di cefalee dal carattere vascolare di

tipo emicranico, già presenti in precedenza, attualmente tuttavia,

relativamente rare, non più di una volta per settimana, su uno sfondo di

cefalee di tipo tensivo, associate a sindrome psicoastenica e depressivo

ansiosa. I sintomi depressivi sono nettamente i più gravi. A parte il Lopresor,

preso per alcuni mesi, la paziente non ha mai avuto una terapia antiemicranica.

In questi casi consiglierei piuttosto Depakine e Chrono 500 mg la sera. Per le

crisi di emicrania consiglierei Zomig o Maxalt. La paziente dovrebbe essere

spinta a riprendere un'attività professionale, che comporterebbe un

rallentamento della tensione in cui vive. Dal punto di vista neurologico,

l'unico problema per una ripresa lavorativa sono le cefalee dal carattere

emicranico che, nella frequenza attuale, potrebbero comportare un'incapacità

lavorativa tra il 15 e il 20% al massimo. Non penso che con la rendita AI,

sicuramente limitata, si faccia un piacere alla paziente, con il rischio di

aumentare la sua convinzione di essere definitivamente invalida."

(...)"

(Doc. AI 18, pag. 7-8)

2.5.4. Sulla base di

tutti gli atti medici acquisiti, inclusi quindi i due succitati referti

specialistici, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM hanno

concluso come segue:

" (...)

H VALUTAZIONE

MEDICO-TEORICA GLOBALE

DELL'ATTUALE

CAPACITA' LAVORATIVA

L'incapacità lavorativa

dell'A. attuale si può in questo modo precisare:

L'A. non può più lavorare

in condizioni analoghe a quelle della situazione traumatica da lei vissuta e

cioè ad un banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti chiusi

all'interno di vetrina metallica. In svariate altre attività, come per esempio

venditrice in un negozio di abbigliamento (ha il diploma di disegnatrice - di

stilista di moda), la sua incapacità lavorativa globale non è superiore al 25%.

Alle domande posteci

nell'incarico peritale così possiamo rispondere:

1. Anamnesi:

Vedasi

capitoli A.1 e A.2.

Considerandi

2.

Dati

soggettivi dell'A.:

Vedasi

capitolo A.3.

3.

Constatazioni

obiettive:

Vedasi

capitoli C, D ed E.

4.

Diagnosi:

Vedasi

capitolo F.

5.

Grado di capacità di lavoro, in

percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell'attività abituale

(p. es. casalinga) svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:

- Quando la capacità di lavoro ha

subìto una riduzione pari almeno al 25 percento?

- Quali

sviluppi ha subìto da allora la capacità di lavoro?

- Quali

ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente attendere?

L'A.

presenta, ai fini AI, la seguente situazione valetudinaria:

Dal 06.01.1999 fino ad ora e continua l'A. non è più adatta solo a

lavori che implichino un diretto confronto con la situazione traumatica da lei

vissuta, cioè nel suo ultimo lavoro.

In svariati altri lavori ella presenta, dall'1.08.1999 fino ad ora e

continua, una capacità lavorativa che raggiunge il 75%.

Siamo convinti che una ripresa del lavoro in questa misura,

particolarmente nell'ambito di venditrice nell'abbigliamento, e in altre

attività simili, rappresenterebbe un'utile ergoterapia. Inoltre per le cefalee

le possibilità terapeutiche non sono ancora esaurite. Anche la situazione

postraumatica è andata con il tempo migliorando ed è ora in secondo piano.

6.

Possibilità

di migliorare la capacità di lavoro:

Sicuramente la capacità lavorativa attuale già alta, potrà essere

migliorata con una terapia più adeguata delle cefalee e con un rapido

reinserimento lavorativo in ambiente adatto alle condizioni sovraesposte.

7.

Altre

indicazioni:

Nessuna.

Come

casalinga l'A. è abile all'80%." (Doc. AI 18, pag. 11-12)

Nella

proposta medico del 13 giugno 2002 la Dr.ssa __________ del SMR ha indicato

che:

" Alla luce della perizia effettuata al SAM l'A. risulta

abile nella misura dell'80% nella sua professione di venditrice; l'unica

limitazione, nell'ambito psicologico, è quella citata dal Dr. __________ alfine

di evitare un'ulteriore esposizione a eventuali fattori stressanti (quale potrebbe

essere nel caso concreto un banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti

chiusi all'interno di una vetrina metallica...)." (Doc. AI 22)

Sulla

scorta della succitata perizia multidisciplinare del SAM, l’UAI ha dunque

respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurata un'incapacità

lavorativa del 25%.

2.6

Va ricordato che affinché un rapporto medico

abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera

completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto

di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena

conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle

correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le

conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;

STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re

G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo

servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un

vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare

considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non

pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b;

Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7

Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p.

169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342,

607.

; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid.

3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con

riferimenti).

2.8

Questo

TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui

sono pervenuti gli esperti del SAM.

I medici, specialisti delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è

portatrice, hanno compiutamente valutato il danno alla salute dal punto

di vista neurologico e psichiatrico sulla base di accertamenti approfonditi e

completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla completa

incapacità dell'assicurata nella precedente attività ("l'assicurata non

può più lavorare in condizioni analoghe a quella della situazione traumatica da

lei vissuta, cioè ad un banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti

chiusi all'interno di una vetrina metallica", cfr. doc. AI 18 pag. 11)

e alla parziale capacità lavorativa, del 75%, in svariate altre attività, come

ad esempio quella di venditrice in un negozio di abbigliamento, visto il suo

diploma di disegnatrice - stilista di moda (cfr. doc. AI 18, pag. 11).

Gli specialisti hanno

segnalato che l'infortunio subito dall'assicurata appare piuttosto banale, come

confermato anche dalla ripresa totale del lavoro dopo circa quattro settimane

dall'accaduto. I medici hanno osservato che "la diagnosi principale

psichiatrica attuale è di disturbo da dolore somatoforme con cefalee

recidivanti, mentre lo stato dopo disturbo da stress appare come seconda

diagnosi" (cfr. doc. AI 18). I periti hanno rilevato che i disturbi

della sfera psichica appaiono come modesti, indicando che la ripresa di

un'attività lavorativa, specialmente nella sua professione, per esempio quale

venditrice in un negozio d'abbigliamento, rappresenterebbe non solo una

soluzione ma anche un'ergoterapia di grande importanza per l'assicurata (cfr.

doc. AI 18).

Questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato

provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti.

Stante

quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurata è abile in misura del 75% in

attività consone alle limitazioni descritte dagli specialisti del SAM (ossia

attività che non espongano l’assicurata a eventuali fattori stressanti che le

facciano rivivere l’infortunio subito, come ad esempio dover lavorare ad un

banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti chiusi all’interno di una

vetrina metallica).

2.9

L'Ufficio

assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del

caso alla consulente in integrazione professionale.

Basandosi sulla succitata perizia, con rapporto finale 12 settembre 2003 la

consulente ha osservato:

"

(...)

Danno alla salute e conseguenze

Oggettivamente

L'assicurata ha subito un

infortunio sul lavoro - negozio __________ di __________ - nello svolgere le

sue funzioni di Venditrice in data 6 gennaio 1999 (... piegata intenta a

riempire la vetrina apribile del banco dei formaggi e salumi, il portellone si

è chiuso improvvisamente colpendo la parte centrale della testa

dell'assicurata... ).

Per i dati medico-teorici

riporto la sintesi, ad opera della Dr.ssa __________ <proposta del medico

SMR>: ... alla luce della perizia SAM l'assicurata è abile nella misura del

80% nella sua professione di Venditrice, l'unica limitazione, nell'ambito

psicologico, è quella citata dal Dr. __________ di evitare un'ulteriore

esposizione a eventuali fattori stressanti (quale potrebbe essere nel caso

concreto un banco di vendita di formaggi e salumi con prodotti chiusi all'interno

di una vetrina metallica...).

Soggettivamente

Ho incontrato

l'assicurata, accompagnata dal marito, per un colloquio di orientamento e

pianificazione professionale in vista di un reinserimento nella vita attiva;

nel corso del colloquio la signora ha tenuto a ribadire - più volte - di

stancarsi facilmente, di avere spesso mal di testa, quindi forti e persistenti

emicranie che gli impediscono anche di riposare.

Visto il non

miglioramento dello stato di salute, malgrado le cure profuse qui in Ticino dai

vari specialisti, la signora RI 1 si è rivolta a medici italiani (prof. __________

di __________) che hanno prescritto una cura farmacologica presa a carico

eccezionalmente dalla cassa malati __________.

La signora non concorda

con la valutazione medico-teorica ad opera dei medici del SAM (...abilità quasi

totale per mansioni di Venditrice di abbigliamento...), ritenendosi molto

limitata nella capacità lavorativa anche in attività semplici e di carico

leggero, questo soprattutto per le cefalee e le emicranie quasi costanti, che

la debilitano.

L'interessata sottolinea

che i lavori e le diverse mansioni che ha svolto fino al manifestarsi del danno

alla salute erano di carico fisico - e psichico (responsabilità di gestione) -

impegnativo e che ora sicuramente non potrebbe più fare. Da qualche mese,

grazie a conoscenze personali, è riuscita a trovare un impiego a tempo parziale

dove sfrutta al massimo le sue capacità produttive e di tenuta fisica (vedi

contratto di lavoro con "__________" di __________).

Dati socio professionali ed economici

L'assicurata dopo le

scuole dell'obbligo, ha frequentato un Istituto professionale femminile (in __________)

dove nel 1986 ottiene il diploma di Disegnatrice di moda (attività che non ha

mai esercitato nella pratica professionale in azienda).

Trasferitasi in Svizzera

ha sempre lavorato (dal 1989 in poi e fino al momento dell'infortunio) presso

il negozio __________ di __________, dove era diventata Vice gerente; ha

interrotto l'attività dopo l'infortunio professionale; qui, nel 2002, avrebbe

percepito uno stipendio annuo pari a fr. 45'500.-.

Durante l'inverno scorso

(periodo natalizio) ha lavorato presso il negozio __________ di __________,

alla cassa del reparto abbigliamento per 4 ore al giorno; l'attività è stata

interrotta perché troppo stressante. Il lavoro nel settore della vendita le

piace, ama il contatto con la clientela; grazie a conoscenze personali dal mese

di giugno 2003 è riuscita a trovare un altro posto di lavoro - a metà tempo -

quale Venditrice di Panetteria (fr. 1'400.- al mese per 12 mensilità, fr.

16'800 all'anno).

Attitudine alla

reintegrazione professionale

L'assicurata risulta

essere piuttosto centrata sui problemi di salute, soprattutto le emicranie che

la affaticano e la rendono nervosa e a tratti demoralizzata-depressa; afferma

di non poter più lavorare a tempo pieno nemmeno in un contesto molto tranquillo

e/o semi protetto; riesce a lavorare al massimo per mezza giornata tutti i

giorni, là dove le sia possibile prendere dei momenti di pausa al bisogno e

dove non sia costantemente sollecitata nella richiesta produttiva.

Durante il colloquio ho

avuto la sensazione di trovarmi davanti ad una persona realmente motivata a

dare il massimo per restare professionalmente attiva; una donna intelligente

(il ruolo di vice gerente dimostra le indubbie capacità e qualità

professionali); è risultata essere molto preoccupata per lo stato di salute e

per il persistere delle emicranie che condizionano la sua vita a diversi

livelli (lavoro, famiglia, ...).

Consulenza in integrazione professionale

Ho incontrato

l'assicurata e nell'ambito della consulenza ho discusso delle possibilità di un

reinserimento nella vita attiva almeno nella misura del 75% come stabilito in

sede di perizia SAM. Analizzando nel complesso la situazione di questa

assicurata mi sono dovuta rendere conto che esistono effettivi ostacoli al

collocamento in contesti con forte richiesta produttiva; penso soprattutto

all'attività di Venditrice nei grandi magazzini e/o nei centri commerciali.

Con i limiti lamentati

dalla signora RI 1 (soprattutto le emicranie), non si ritiene di proporre dei

provvedimenti professionali volti ad una formazione di base (... che porti

eventualmente ad esigere un'attività lavorativa in misura maggiore a quella di

Venditrice) e con questo recuperare sensibilmente la capacità di guadagno.

Nel caso specifico si

tratterebbe di determinare se effettivamente si può pretendere che la signora

lavori nella misura del 75%-80% (come stabilito in sede medico-teorica) oppure

se quanto si realizza attualmente - presso la panetteria - è il massimo

esigibile/raggiungibile.

L'assicurata è impiegata

per 4 ore al giorno quale Venditrice di panetteria (in una piccola panetteria

di un centro commerciale a __________), qui le è possibile prendere dei momenti

di pausa secondo il bisogno; l'affluenza della clientela non è costante e

continuata a ritmi serrati (vedi scritto del datore di lavoro del 24 giugno

2003); dal mio punto di vista è opportuno mantenere questa situazione di

integrazione.

Provvedimenti d'integrazione professionale

L'assicurata è stata

informata sulla questione del diritto alla rendita d'invalidità; non ci sono le

condizioni per applicare provvedimenti d'integrazione professionale, volti ad

una "riqualifica di base", nemmeno per "formazioni ad hoc"

e/o per un percorso di perfezionamento professionale che le permetta di

raggiungere altre competenze professionali; la questione delle emicranie e

delle conseguenti difficoltà di concentrazione (per lo studio), impedirebbero

il buon esito di un percorso formativo che prevede insegnamenti scolastico-teorici.

Calcolo

economico

Visto quanto ha messo in

luce l'analisi precedente, per un calcolo della capacità di guadagno residua

faccio riferimento alle tabelle della Inchiesta svizzera sulla struttura dei

salari edita dall'Ufficio federale di statistica e prendo in considerazione sia

le attività leggere semplici e non qualificate (A) che quella esercitata

attualmente presso la __________ (B), quindi:

A)

RSS, lavori leggeri non qualificati

R2

• 2002 = fr. 28'947.- (RSS

lavori leggeri non qualificati da svolgere

al

75%)

R1

• 2002

= fr. 45'500.- Vice

gerente negozio __________ (vedi

fax

del 11/10/2002)

Capacità di guadagno residua: 47.71%

B)

Venditrice di panetteria a metà tempo

R2

• 2003 = fr.

16'800.- (c/o "__________" al

50%)

R1

• 2002 = fr. 45'500.- Vice gerente negozio __________ (vedi

fax

dei 11/10/2002)

Capacità di guadagno residua: 36.92%" (Doc. AI 31)

2.10

In

merito alla valutazione economica operata dalla consulente in integrazione

professionale va osservato quanto segue.

Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in

base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht, op cit., p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).

Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.

1.

LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i

provvedimenti professionali (art. 15 – 18 LAI), necessari e atti a

ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

Ciò

non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti

integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la

residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in

integrazione professionale.

Nel

suo rapporto 12 settembre 2003 la consulente, tenendo conto delle risultanze

peritali e specialistiche, ha evidenziato che nel caso di specie non sono più

dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione

professionale volti ad una formazione di base, che porti ad un recupero o

miglioramento della capacità di guadagno e ciò a causa soprattutto delle

emicranie che affliggono l'assicurata. La consulente ha precisato inoltre che,

analizzando la situazione dell'assicurata, ha potuto rendersi conto del fatto

che esistono effettivi ostacoli al collocamento in contesti con forte richiesta

produttiva, come ad esempio nell'attività di venditrice nei grandi magazzini

e/o nei centri commerciali.

La consulente ha poi

proceduto al calcolo della capacità di guadagno residua dell'assicurata, sia

nella sua attuale attività di venditrice di panetteria a metà tempo (cfr. punto

B doc. AI 31 pag. 4), sia in attività leggere non qualificate (cfr. punto A

doc. AI 30 pag. 3). A tal proposito, questo Tribunale rileva che la percentuale

di capacità lavorativa residua in lavori leggeri non qualificati del 47.71%

indicata dalla consulente sulla base di un reddito da valida di fr. 45'500 e di

un reddito da invalida in lavori leggeri non qualificati da svolgere al 75%

pari a fr. 28'947 è errata. La percentuale di incapacità lavorativa risultante

dal calcolo citato avrebbe infatti dovuto essere ben inferiore.

Nel caso

di specie, decisivo è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto

delle risultanze mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurata in

un'ottica economica.

D'altra

parte, come accennato, in relazione

alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a

un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑

all'assicurata incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, p. 61). In virtù di tale

obbligo, l'assicurata deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità

lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

La

consulente ha infine ritenuto una riduzione globale di rendimento del 10% (10%

per attività leggere, cfr. doc. AI 31a).

Tale

valutazione è stata fortemente e decisamente criticata dal funzionario

dell’amministrazione, il quale, nella “proposta capo servizio” 31 ottobre 2003,

si è così espresso:

" Prendo atto del rapporto della Consulente IP, Sig.a __________,

che non posso ritenere soddisfacente per i seguenti motivi:

Ÿ La Sig.ra RI 1 è impiegata per 4 ore al

giorno quale venditrice di panetteria in una piccola panetteria di un centro

commerciale a __________.

Ÿ Dal lato medico è esigibile che svolga la

professione di venditrice - attività svolta fino all'insorgenza del danno alla

salute - nella misura del 75%, l'unica limitazione viene data nell'ambito

psicologico infatti, dovrebbe evitare un'ulteriore esposizione a eventuali

fattori stressanti (quale potrebbe essere nel caso concreto un banco di vendita

di formaggi e salumi con prodotti chiusi all'interno di una vetrina metallica

...).

Ÿ La giurisprudenza permette infine di

utilizzare, quale reddito di confronto, il reddito effettivamente realizzato da

un assicurato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e

ragionevole la capacità lavorativa residua. Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perchè l'assicurato non ha intrapreso un'attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado d'invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Sentenza TFA

09.05.01

in re S.D. - 275.44.176.310).

Ÿ Va inoltre rammentato che, conformemente

ad un principio generale che informa anche il diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di

tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua

invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità

lavorativa, se necessario in una nuova attività.

Ÿ Nel presente caso la Consulente IP

propone due possibilità: 1) un confronto con il reddito fissato dalle tabelle

della Inchiesta Svizzera sulla struttura dei salari (RSS), prendendo come

reddito da invalida quello in attività leggere non qualificate; 2) un confronto

con il reddito che percepisce attualmente lavorando in misura del 50%.

Ÿ Dal profilo medico non si può ritenere

che l'assicurata sfrutti in modo completo la sua capacità lavorativa, essendo

occupata unicamente al 50% quando, invece, potrebbe lavorare al 75%. Alle

spalle ha una formazione quale stilista e disegnatrice di moda, che potrebbe

essere una buona qualifica per es. come venditrice in una boutique, inoltre

l'attività appresa è esigibile almeno nella stessa misura che in quella di

venditrice. Tutti questi elementi permettono di ritenere la Sig.ra RI 1

reintegrabile in modo più soddisfacente dal profilo salariale.

Ÿ In conclusione le statistiche RSS non

sono applicabili nel caso in oggetto. La Sig.ra RI 1 potrebbe continuare la sua

attività di venditrice nella misura del 75% con l'unica attenzione di evitare

banchi di vendita con strutture metalliche apribili verso l'alto (peraltro

assai rare nei comuni negozi). La capacità di guadagno non può quindi essere

inferiore all'idoneità definita in sede medica e conseguentemente fissata al 75%.

Ÿ In via del tutto abbondanziale. Non

possiamo in ogni modo accettare il calcolo della Consulente IP effettuato con

le tabelle RSS, quando espone, senza motivarlo, il quartile 1 ed una riduzione

del 10% per attività leggere. Dal lato medico non esistono controindicazioni

per lavori pesanti o medio-pesanti e determiniamo perciò un'invalidità del

37.

%, la quale non permetterebbe l'attribuzione di rendita AI." (Doc. AI

32)

Secondo

la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64; STFA del 30 giugno

2000.

nella causa B., pag. 5).

La

giurisprudenza federale citata (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), ha già avuto modo

di precisare che il giudice delle assicurazioni, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da un stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Pertanto, nel caso di specie, ritenuta la giovane

età della ricorrente (nata nel __________), il suo grado di formazione, la

nazionalità __________, ma con domicilio in Svizzera fin dal 1989 e le

limitazioni funzionali esclusivamente di carattere psicologico dovute al trauma

subito, non si intravedono ragioni che possano giustificare una riduzione del

10% come stabilito, senza motivazione, dalla consulente IP, percentuale

rettamente contestata dal funzionario dell’UAI.

Per inciso, va comunque rilevato che in sede

ricorsuale il rappresentante dell’assicurata non ha contestato la mancata presa

in considerazione nella decisione dell’amministrazione, dell’ulteriore

riduzione del 10% indicata dalla consulente IP e rifiutata dall’UAI.

In

conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con

la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208

consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC

Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211) che il danno alla salute di cui è

affetta l’assicurata - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche

possibilità di miglioramento - provoca una incapacità al lavoro totale nella

sua precedente professione di venditrice in negozi di alimentari che presentano

banchi di vendita con strutture metalliche apribili verso l’alto e nell'ordine

del 25 % in altre attività, anche di vendita per esempio nel settore

dell’abbigliamento, compatibili con le limitazioni funzionali rilevate in sede

peritale (l’assicurata non può più lavorare in condizioni analoghe a quelle

della situazione traumatica da lei vissuta e cioè ad un banco di vendita di

formaggi e salumi con prodotti chiusi all'interno di vetrina metallica, cfr.

doc. AI 18).

In tale contesto, dunque, è corretto

procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione

contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in

quelle attività ritenute proponibili.

2.11

Ora, stante

l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi,

ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurata di attività leggere adeguate,

occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

Al

fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.

16.

LPGA, cfr. consid. 2.4.), occorre porre in confronto il reddito che

l’assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale venditrice

(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non

qualificate (reddito da invalido).

Come

detto (cfr. consid. 2.4.), determinante

per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale

diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti

modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento

dell’emanazione della decisione contestata.

Nella

fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurata

decorrerebbe dal 1° ottobre 2000 (inabilità lavorativa al 100% dal 1° ottobre

1999, cfr. doc. AI 14), motivo per cui il raffronto dei redditi è da far

risalire a quell'anno.

2.11.1

Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 3

febbraio 2003 la consulente in integrazione ha considerato l’importo annuo di

fr. 45'500.-- (non contestato dalla ricorrente) prendendo quale dato di

riferimento quello comunicato dallo stesso datore di lavoro per il 2002 (doc.

AI 29a), ciò che, come vedremo qui di seguito, non influisce in ogni caso

sull'esito della presente procedura.

L'assicurata

nel 1999, quale vice-gerente di un negozio alimentare annesso ad una stazione

di servizio autostradale, ha guadagnato fr. 3'300.-- mensili (fr. 42'900.--,

doc. AI 26).

Nel 2000

e nel 2001 ella avrebbe continuato a percepire, secondo quanto

dichiarato dal datore di lavoro, lo stesso salario (cfr. doc. AI 29 a).

Nel 2002,

per contro, ella avrebbe guadagnato fr. 3’500.-- mensili (x 13 mensilità,

quindi fr. 45'500.-- all'anno; cfr. doc. AI 29 a), nel 2003 ella avrebbe

percepito fr. 3'550 mensili (x 13 mensilità, quindi pari a fr. 46'150 annui,

cfr. risposte fornite dal datore di lavoro, doc. VII), mentre nel 2004

avrebbe guadagnato fr. 3'600 mensili, pari a fr. 46'800 annui (cfr. risposte

fornite dal datore di lavoro, doc. VII).

2.11.2

Riguardo al reddito

da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Come

visto (cfr. consid. 2.10.), per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico

che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25%.

Nella

fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurata potrebbe

conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico

(cfr. doc. AI 18) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da

parte della consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 31).

In applicazione dei succitati

criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati

statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête

suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico

nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel

Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che

possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore,

ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr.

47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr.

33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.

Per quanto riguarda l'applicazione di

suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non

criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari

statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella

relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno

2003.

in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00,

consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile

1999.

in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004

nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta

la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure

quelli nazionali).

Conformemente ai dati statistici salariali (valore

mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività

semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e

prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.--

(fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x

41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato

e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli

uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13

privato e pubblico).

Considerata

una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 75%, ciò che comporta la

determinazione di un salario da invalido di fr. 27'246.--, dal raffronto di tale

reddito da invalido con quello da valido di fr. 42'900.--, risulta un’incapacità al guadagno del 36.49% (42'900 – 27'246 x 100 : 42'900), arrotondata al 36% (secondo la più recente

giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato

matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla

prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).

Per il 2001

la situazione è la seguente.

Il reddito da invalido stabilito per il 2000,

riportato su 41,7 ore (La Vie économique 9/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique

9/2004, tabella B10.3, p. 87), ammonta nel 2001 a fr. 37'139.31.-- ([36'328 :

41.8

x 41.7] x 1902 : 1856).

Considerata una capacità lavorativa in suddette

attività adeguate pari al 75%, ciò che comporta la determinazione di un salario

da invalido di fr. 27'854.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con

quello da valido di fr. 42'900.--, risulta un’incapacità al guadagno del 35.07% (42'900 – 27'854 x 100 : 42'900), arrotondata al 35% (secondo la più recente

giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato

matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla

prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).

Conformemente ai dati statistici salariali (valore

mediano) relativi al 2002, il salario ipotetico conseguibile in attività

semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e

prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,7 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 51’266.--

(fr. 4'098 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40'945.-- (fr. 3'273 : 40 x

41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato

e pubblico l’ammontare è di fr. 52'755.-- (fr. 4'217 : 40 x 41,7 x 12) per gli

uomini e fr. 41'195.-- (fr. 3'293 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13

privato e pubblico).

Considerata una capacità lavorativa in suddette

attività adeguate pari al 75%, ciò che comporta la determinazione di un salario

da invalido di fr. 30'709.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con

quello da valido, di fr. 45'500.--, risulta un’incapacità al guadagno del 32.51% (45'500 – 30'709 x 100 : 45'500), arrotondata al 33%.

Per il 2003

la situazione è la seguente.

Il reddito da

invalido di Fr. 40’945.- percepito dalle donne nel 2002 nel settore

privato riportato su 41,7 ore settimanali di lavoro e adeguato, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF

126.

V 81 consid. 7a), in base all’indice dei salari nominali, ammonta per il 2003 ad un salario lordo medio ipotetico pari a Fr. 41’475.- (Fr. 40’945.- : 1933 (indice dei salari nominali nel 2002)

x 1958 (nel 2003)) (cfr. “La vie économique

11/2004", Tabella B 10.3 pag. 87).

Considerata una capacità lavorativa in suddette

attività adeguate pari al 75%, ciò che comporta la determinazione di un salario

da invalido di fr. 31'106.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con

quello da valido, di fr. 46’150.--, risulta un’incapacità al guadagno del 32.60%

(46’150 – 31'106

x 100 : 46’150), arrotondata al 33%.

Per quanto concerne il 2004, il reddito da invalido deve essere aggiornato al

2004.

Tuttavia, il dato relativo all'indice dei salari nominali e reali per il

2004.

non è ancora disponibile, per cui occorre riferirsi al dato, certo

parziale, ma comunque indicativo, rappresentato dalla variazione percentuale dei salari in termini nominali fra i primi tre trimestri del 2004 in rapporto ai

primi tre trimestri del 2003, secondo un tasso evolutivo dello 0,8% (cfr. “La

vie économique 3/2005", Tabella B 10.2 pag. 95). Ne discende che, tenuto

conto del rincaro applicabile all’anno 2004, il salario da invalido ascrivibile

all’insorgente va fissato in fr. 41'807 ((Fr. 41’475.- x 0,8 : 100) + Fr.

41'475.-).

Considerata

una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 75%, ciò che comporta la

determinazione di un salario da invalido di fr. 31'355.--, dal raffronto di tale

reddito da invalido con quello da valido, di fr. 46’800.--, risulta un’incapacità al guadagno del 33%

(46’800 – 31'355

x 100 : 46’800).

Stante

quanto sopra, appare superfluo esaminare in che misura l'assicurata sia in

grado - e con quali ripercussioni sulla sua capacità di guadagno - di sfruttare

la propria capacità residua quale venditrice nel settore dell'abbigliamento

dove essa, dal profilo medico, risulta presentare un'incapacità non superiore

al 25%.

In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita

conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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