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Decisione

32.2004.96

domanda di un assicurato, già ferraiolo e riqualificato a carcio dell'AI nel settore della meccanica leggera, volta ad ottenere ulteriori misure reintegrative a causa del suo peggiorato stato di salut

23 febbraio 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

124 V 110 consid. 2a, 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione

completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in

maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA

non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b);

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre pertanto che il danno alla salute abbia

cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa

essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28

cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid.

2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid.

2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La

Considerandi

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno;

- nella

procedura ricorsale, da un punto di vista temporale sono di principio determinanti

le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza lo stato di fatto

che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

127.

V 467 consid. 1). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini

dell'esame della vertenza, si fonda di principio sui fatti che si sono

realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione su opposizione

contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 5 agosto

2004.

nella causa B., I 151/04; del 11 agosto 2004 nella causa R., I 189/04; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2);

- nella fattispecie in esame,

sulla base degli atti medici prodotti, anche se per la prima

volta, in sede ricorsale (certificato 20 ottobre 2004 del dr. __________, doc.

A8 e certificati 27 ottobre e 30 novembre 2004 del __________, doc. A9 e doc. B),

non può non essere rilevato come al momento della resa

della decisione su opposizione (13 ottobre 2004), la situazione di fatto -

ossia lo stato di salute dell’assicurato sottopostosi ad un intervento alla

spalla destra nell’aprile 2004 - non corrispondeva de facto a quella posta alla

base del querelato provvedimento e non era tale da far ritenere siccome

esigibile da parte dell’interessato l’esercizio della nuova professione appresa

nell’ambito del provvedimento reintegrativo (riqualifica nel campo della

meccanica leggera) conclusosi nell’agosto 2003 (doc. AI 62). In tale contesto

va per altro pure menzionato il certificato 14 luglio 2004, agli atti AI, con

cui il dr. __________ aveva indicato, seppur in maniera generica, l’insorgenza

di un peggioramento “nell’ultimo periodo” dello stato di salute (doc. AI 86).

Ma vi è di più: alla luce delle seppur generica refertazione medica, per altro

già presente nel fascicolo AI, non può essere escluso, senza una approfondita

indagine medica, che il peggioramento della patologia alla spalla - che ha

portato a predetta operazione (eventualità per altro già evocata in sede

d’opposizione da parte dell’assicurato, doc. AI 77) - abbia comportato, tra il

novembre 2003 (data del rapporto del dr. __________ su cui l’UAI ha fondato il

proprio giudizio) e prima dell’aprile 2004 l’insorgere di un’incapacità al

lavoro rilevante con riferimento anche alla nuova attività appresa, considerato

non da ultimo come già con certificato 29 marzo 2004 (doc. AI 84) il dr. __________

avesse attestato un peggioramento delle condizioni di salute anche con

riferimento alla spalla destra;

- stante

quanto sopra - e ricordato per il resto come la norma di cui all’art. 87

cpv. 4 OAI (in relazione con il capoverso 3 del medesimo disposto), richiamata

dall’UAI in sede di decisione su opposizione e riguardante la presentazione di una

nuova domanda a seguito di precedente rifiuto di prestazioni, non possa qui trovare

applicazione, posta l’inesistenza nella fattispecie di una decisione di diniego

passata in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198) - la

causa deve quindi essere rinviata all’UAI affinché predisponga i necessari

accertamenti di natura medica ed eventualmente professionale volti a chiarire

l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le conseguenze sulla sua capacità

al lavoro, rispettivamente al guadagno di RI 1 e a stabilire quindi se sono

effettivamente date le premesse, sino al momento della resa del querelato

provvedimento, per un riconoscimento di ulteriori prestazioni assicurative a

carico dell’AI (diritto ad ulteriori provvedimenti integrativi, rispettivamente

ad una rendita d’invalidità).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

13 ottobre 2004 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai

considerandi e renda un nuovo provvedimento.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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