32.2004.96
domanda di un assicurato, già ferraiolo e riqualificato a carcio dell'AI nel settore della meccanica leggera, volta ad ottenere ulteriori misure reintegrative a causa del suo peggiorato stato di salut
23 febbraio 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2004.96
Data decisione, Autorità:
23.02.2005, TCA
Titolo:
domanda di un assicurato, già ferraiolo e riqualificato a carcio dell'AI nel settore della meccanica leggera, volta ad ottenere ulteriori misure reintegrative a causa del suo peggiorato stato di salute
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 4 LAI
art. 17 LAI
art. 87 cpv. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.96
RG/sc
Lugano
23 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13
ottobre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto e considerando in
diritto che
- RI 1,
classe __________, attivo quale ferraiolo, a causa di disturbi alla spalla
destra a seguito di un trauma subito nel 1992, nel novembre 1997 ha presentato
una sua domanda di prestazioni AI. Egli ha quindi beneficiato di provvedimenti
integrativi d’ordine professionale, segnatamente di una riqualifica nel settore
della meccanica leggera presso il __________, terminata nell’agosto 2003 (doc.
AI 24, 36, 44, 49, 53, 62);
- con
provvedimento 11 dicembre 2003 l’UAI, sulla scorta del rapporto finale
allestito dal consulente IP (doc. AI 62) e raccolto il parere del reumatologo
dr. __________ (doc. AI 70), ha ritenuto l’assicurato convenientemente
reintegrato con conseguente diniego di una rendita d’invalidità (doc. AI 76);
- con opposizione 18 dicembre 2003 l’assicurato, richiamando alcune
attestazioni dei suoi medici curanti, ha contestato suddetta decisione
adducendo un peggioramento delle sue condizioni di salute riconducibile alla
patologia alla spalla destra, la quale non sarebbe stata fatta oggetto di esame
e di corretta valutazione da parte del dr. __________, reumatologo, che nel suo
esame del novembre 2003 si sarebbero limitato ad esaminare unicamente la
problematica lombare;
- sottoposti
al SMR gli atti medici prodotti nell’ambito dell’opposizione (doc. AI 78, 84),
con decisione su opposizione 13 ottobre 2004 l’UAI ha confermato il precedente
provvedimento, rilevando in sostanza come non sia stato prodotto alcun atto
medico idoneo a documentare un’effettiva evoluzione negativa dell’affezione
alla spalla;
- con
ricorso 2 novembre 2004 al TCA l’assicurato ha contestato il diniego di
prestazioni facendo in sostanza valere come il suo stato di salute e la
conseguente sua capacità al lavoro, rispettivamente al guadagno, non sia stato
adeguatamente valutato e considerato da parte dell’amministrazione, producendo
al riguardo ulteriore documentazione medica;
- con
risposta di causa 2004 l’UAI, facendo presente come solo in sede di ricorso l’assicurato
abbia prodotto della documentazione comprovante un peggioramento dello stato di
salute a far tempo dall’aprile 2004, ha chiesto di confermare la validità del
querelato provvedimento sino a tale momento rimarcando invece la necessità di
rivalutare il caso per il periodo successivo;
- nel
prosieguo l’insorgente tramite scritti 2 dicembre 2004 e 13 gennaio 2005 (con
produzione di ulteriore refertazione medica), rispettivamente l’amministrazione
con osservazioni 13 dicembre 2004 e 24 gennaio 2005 si sono riconfermate nelle
loro posizioni;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pagg. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- giusta
l’art. 17 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività
lucrativa se la sua invalidità esige la riformazione professionale e grazie ad
essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o
migliorata.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b; AHV 1997 pag. 80 consid. 1b). Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione
necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell’invalidità. Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta
dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite
del possibile, la capacità di guadagno (VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF
Fatti
124 V 110 consid. 2a, 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione
completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in
maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA
non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre pertanto che il danno alla salute abbia
cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa
essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid.
2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid.
2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La
Considerandi
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno;
- nella
procedura ricorsale, da un punto di vista temporale sono di principio determinanti
le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza lo stato di fatto
che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
127.
V 467 consid. 1). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini
dell'esame della vertenza, si fonda di principio sui fatti che si sono
realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione su opposizione
contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 5 agosto
2004.
nella causa B., I 151/04; del 11 agosto 2004 nella causa R., I 189/04; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2);
- nella fattispecie in esame,
sulla base degli atti medici prodotti, anche se per la prima
volta, in sede ricorsale (certificato 20 ottobre 2004 del dr. __________, doc.
A8 e certificati 27 ottobre e 30 novembre 2004 del __________, doc. A9 e doc. B),
non può non essere rilevato come al momento della resa
della decisione su opposizione (13 ottobre 2004), la situazione di fatto -
ossia lo stato di salute dell’assicurato sottopostosi ad un intervento alla
spalla destra nell’aprile 2004 - non corrispondeva de facto a quella posta alla
base del querelato provvedimento e non era tale da far ritenere siccome
esigibile da parte dell’interessato l’esercizio della nuova professione appresa
nell’ambito del provvedimento reintegrativo (riqualifica nel campo della
meccanica leggera) conclusosi nell’agosto 2003 (doc. AI 62). In tale contesto
va per altro pure menzionato il certificato 14 luglio 2004, agli atti AI, con
cui il dr. __________ aveva indicato, seppur in maniera generica, l’insorgenza
di un peggioramento “nell’ultimo periodo” dello stato di salute (doc. AI 86).
Ma vi è di più: alla luce delle seppur generica refertazione medica, per altro
già presente nel fascicolo AI, non può essere escluso, senza una approfondita
indagine medica, che il peggioramento della patologia alla spalla - che ha
portato a predetta operazione (eventualità per altro già evocata in sede
d’opposizione da parte dell’assicurato, doc. AI 77) - abbia comportato, tra il
novembre 2003 (data del rapporto del dr. __________ su cui l’UAI ha fondato il
proprio giudizio) e prima dell’aprile 2004 l’insorgere di un’incapacità al
lavoro rilevante con riferimento anche alla nuova attività appresa, considerato
non da ultimo come già con certificato 29 marzo 2004 (doc. AI 84) il dr. __________
avesse attestato un peggioramento delle condizioni di salute anche con
riferimento alla spalla destra;
- stante
quanto sopra - e ricordato per il resto come la norma di cui all’art. 87
cpv. 4 OAI (in relazione con il capoverso 3 del medesimo disposto), richiamata
dall’UAI in sede di decisione su opposizione e riguardante la presentazione di una
nuova domanda a seguito di precedente rifiuto di prestazioni, non possa qui trovare
applicazione, posta l’inesistenza nella fattispecie di una decisione di diniego
passata in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198) - la
causa deve quindi essere rinviata all’UAI affinché predisponga i necessari
accertamenti di natura medica ed eventualmente professionale volti a chiarire
l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le conseguenze sulla sua capacità
al lavoro, rispettivamente al guadagno di RI 1 e a stabilire quindi se sono
effettivamente date le premesse, sino al momento della resa del querelato
provvedimento, per un riconoscimento di ulteriori prestazioni assicurative a
carico dell’AI (diritto ad ulteriori provvedimenti integrativi, rispettivamente
ad una rendita d’invalidità).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
13 ottobre 2004 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi e renda un nuovo provvedimento.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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