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Decisione

32.2004.97

incapacità lavortaiva per motivi fisici e psichici

11 marzo 2005Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi della motricità elencati sopra coinvolgono la motricità

fine dell'arto superiore sinistro e la motricità in generale dell'emicorpo

sinistro.

L'uso della mano e dell'arto superiore sinistro è limitato

nell'uso del computer (precisione, velocità, perseveranza, costanza dei

movimenti nel tempo, bimanualità), nella prensione di oggetti (precisione,

velocità, riconoscimento dell'oggetto, manipolazione), in lavori bimanuali in

generale. L'instabilità posturale del tronco interferisce con la durata del

mantenimento della posizione seduta e diminuisce la componenti di sostegno

stabilizzazione ai movimenti distali.

La sintomatologia dell'arto inferiore è limitante per quanto

riguarda la tenuta della posizione eretta e per i movimenti necessari durante

il lavoro. Le possibilità di carico sono ridotte.

- Cognitività

I deficit di attenzione selettiva e sostenuta e le sfumate

difficoltà visuo­costruttive e di esplorazione dell'emicampo sinistro. Dal

punto di vista pratico le difficoltà visuo-costruttive ed esplorative non

limitano la qualità del lavoro del paziente, a quanto riferito da lui stesso e

dalla madre. Penso che le difficoltà attentive e la tenuta dell'attenzione

necessaria ai compiti lavorativi è il fatto limitante dal punto di vista

neuropsicologico. Ne scaturisce una componente importante dalla quale consegue

il rendimento limitato nel tempo e il bisogno regolare di pause e infine il

rendimento globale ridotto in maniera importante. Il rendimento viene ridotto

anche dalle difficoltà motorie, in modo particolare i limiti dovuti alla

motricità fine, che vanno a sommarsi ai problemi neuropsicologici.

2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e delle capacità

di carico

L'emisindrome sinistra influenza globalmente la funzionalità del

paziente. Le funzione dell'emicorpo destro sono sostanzialmente intatte (anche

se non completamente come sempre nell'ambito di una sindrome

"piramidale"), la bimanualità è disturbata. Dal punto di vista

neuropsicologico ci si attende che ad eccezione dei disturbi ricordati più

volte sopra, le altre funzioni siano intatte.

Il paziente non può eseguire lavori pesanti. I residui dell'emisindrome

sinistra non gli permettono di portare con sicurezza più di ca. 10 Kg. Può

muoversi in modo sicuro su tragitti piani, ma ha difficoltà a salire le scale e

a compiere tragitti lunghi.

2.3 L'attività attuale è ancora praticabile?

Sì, ma con restrizioni che ho già ricordato: il rendimento è

ridotto quantitativamente.

2.4 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

L'assicurato è presente sul lavoro, secondo le informazioni a mia

disposizione, quasi tutta la giornata, ma inserisce molte pause che riducono la

presenza reale a ca. 3 ore al giorno.

2.5 È presente inoltre una diminuzione della capacità di

lavoro?

Sì, per i motivi sopra ricordati.

2.6 Se sì, in che misura?

Valuto la diminuzione della capacità di lavoro del 60%.

2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro

dal lato medico di almeno il 20%?

Dal momento dell'insorgere della lesione cerebrale il 31.03.2001.

2.8 Quale è stato in seguito lo sviluppo della limitazione

della capacità di lavoro?

Dopo i miglioramenti avvenuti nella prima fase dopo la lesione,

che però non sono stati tali da portare a una capacità lavorativa, si è

instaurata una fase senza cambiamenti di rilievo. Si può stimare che negli

ultimi 12 mesi la capacità lavorativa è restata costante, dunque senza che

siano avvenuti altri cambiamenti di rilievo.

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1. È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne

sono in corso? Ne sono previsti?

1.1 Se sì, La preghiamo di descrivere il piano di

riabilitazione

No, non penso.

1.2 Se no, La preghiamo di motivare

La sindrome del paziente è da considerare di gravità media; ho

ricordato sopra i sintomi che sono ancora presenti, compresi i problemi

neuropsicologici. Una reintegrazione professionale in un altro campo al di

fuori di quello attuale penso non possa avere successo per la presenza della

patologia descritta e per il fatto che la motivazione da parte del paziente

sarebbe se non proprio mancante molto ridotta. Il tipo di lavoro fatto oggi dal

paziente ha per lui anche carattere di hobby (in modo particolare gli aspetti

legati al computer) e costituisce il suo interesse maggiore.

Considerandi

2.

È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di

lavoro attuale?

No, non mi aspetto tali possibilità.

2.1

Se si, con quali ragionevoli provvedimenti (p.es.

provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del posto di lavoro)?

2.2

Secondo Lei che effetto hanno questi provvedimenti sulla

capacità di lavoro?

3.

L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Sì, attività conformi alla sua preparazione. Sarebbero attività

legate a lavoro con il computer, come già svolge ora. Attività fisiche anche

leggere slegate dai suoi interessi peculiari, penso, anche se pensabili, che

non potranno avere successo. Lavori leggeri nel senso di lavori di ufficio o di

lavori di archivio sono pensabili, ma sarebbero limitati dagli stessi problemi

che sono presenti in relazione all'attività attuale.

Lavori centrati prevalentemente su aspetti fisici, anche se di

carattere leggero, non sono adatti al paziente, perché i residui di emisindrome

sinistra sarebbe troppo limitanti.

3.1

Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro

dal punto di vista medico e di che cosa si deve tenere soprattutto conto nel

caso di un'altra attività?

Dovrebbe richiedere prestazioni fisiche minime e non richiedere

lavori di motricità fine bimanuale, dare la possibilità di inserire

regolarmente delle pause, non deve richiedere la posizione eretta per tempi

maggiori ad alcuni minuti, non deve richiedere un equilibrio sicuro, non deve

richiedere spostamenti più di alcune decine di metri, non deve richiedere

spostamenti su scale, non deve richiedere prestazioni intellettuali troppo

elevate, in modo particolare da parte dell'attenzione (concentrazione).

3.2

In che misura si possono svolgere attività consone alla

menomazione (ore al giorno)?

Circa 4 ore al giorno.

3.3

È presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro?

La riduzione della capacità di lavoro rimarrebbe, anche nel caso

di una nuova attività, del 60%." (doc. AI 22)

Nella sua “proposta medico”

del 23 novembre 2003 la dr.ssa __________ del SMR ha rilevato:

" Alla

luce delle conclusioni della perizia del Dr. __________, si ritiene l'A inabile

al lavoro in qualsiasi professione nella misura del 60% dal 1.3.2001."

(Doc. AI 23)

Nelle sue annotazioni del

1° ottobre 2004 il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha precisato:

"

Per quanto riguarda la CL di questo giovane

assicurato non vi è elemento per discostarsi dalla valutazione molto dettagliata

e precisa del dr. __________.

Per quanto riguarda invece l'evoluzione dopo

l'episodio acuto e i soggiorni in clinica riabilitativa non ho risposte.

Si deve ammettere che l'episodio abbia provocato

un'IL totale per un periodo medio lungo. Una valutazione potrebbe essere fatta

con domande specifiche, magari durante colloquio, con il signor __________, in

mancanza di doc. specifica." (doc. AI 37)

Con certificato medico 10 dicembre

2004.

il dr. __________ ha rilevato:

" come

da sua richiesta preciso che ho certificato un'incapacità lavorativa del 100%

dal 31.03.2001 fino al 12.06.2003.

A partire dal 13.06.2003 l'ho dichiarato inabile al lavoro nella

misura del 80% a tutt'oggi." (Doc. A)

2.6

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano

di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità

dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts,

op. cit., pag. 111).

2.7

Per quanto attiene al problema neurologico, questo TCA

non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è

pervenuto il perito (dr. __________).

Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è

portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di

vista neurologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo

a conclusioni logiche e motivate in merito alla limitata capacità lavorativa

(40%) dell’assicurato nella sua precedente attività di disegnatore del genio

civile.

Il perito ha sottolineato

che l’assicurato non può eseguire lavori pesanti. I residui dell'emisindrome

sinistra non gli permettono di portare con sicurezza pesi superiori a 10 kg. Secondo

il sanitario l’assicurato può muoversi in modo sicuro su tragitti piani, ma ha

difficoltà a salire le scale e a compiere tragitti lunghi.

L’assicurato potrebbe

svolgere attività legate all’uso del computer, come quella che egli svolge tuttora.

Attività fisiche anche leggere slegate dai suoi interessi peculiari, a detta

del perito, anche se pensabili, non potrebbero essere praticate con successo.

Lavori leggeri nel senso di lavori di ufficio o di lavori di archivio sono

pensabili, ma sarebbero limitati dagli stessi problemi che sono presenti in

relazione all'attività attuale.

Lavori centrati

prevalentemente su aspetti fisici, anche se di carattere leggero, non sono

adatti al paziente, perché i residui di emisindrome sinistra sarebbero troppo

limitanti.

Lo specialista ha escluso

la possibilità di effettuare provvedimenti d’integrazione, in quanto una

reintegrazione professionale in un altro campo al di fuori di quello attuale non

potrebbe avere successo a causa della grave patologia di cui soffre

l’assicurato e per il fatto che verrebbero a mancare le motivazioni (o

perlomeno sarebbero di gran lunga ridotte). Il tipo di lavoro svolto fino ad

oggi dall’assicurato assume il carattere di hobby (in modo particolare per gli

aspetti legati al computer) e costituisce il suo interesse maggiore.

La perizia 25 agosto 2003

del dr. __________ è stata confermata dal medico responsabile del SMR dr. __________

(doc. AI 37).

Per

quanto attiene al certificato medico 10 dicembre 2004 del dr. __________,

che ha certificato “un'incapacità lavorativa del 100% dal 31.03.2001 fino al

12.06

” mentre “a partire dal 13.06.2003 l'ho dichiarato inabile al lavoro

nella misura del 80% a tutt'oggi” (doc. A), benché rilasciato

da un sanitario che ha in cura l’assicurato dal luglio 2001, non può essere

preso in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non

sufficientemente circostanziato e dettagliato e non conforme quindi ai

succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5). Inoltre,

dal referto medico in parola non si evincono sufficienti elementi per ammettere

con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di

salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede peritale.

Ora, sino

all'emanazione della decisione su opposizione del 6 ottobre 2004, la

conclusione cui è giunto il perito incaricato e su cui l’UAI ha fondato il

proprio giudizio non può essere validamente messa in discussione.

2.8

Come visto

l’assicurato ritiene di comunque essere stato inabile al 100% dall’evento

invalidante (31 marzo 2001) sino a pochi mesi prima della perizia (doc. AI 35 e

41, I).

Nel suo

referto peritale il dr. __________ a pagina 13 (punto 2.8) ha precisato che “dopo

i miglioramenti avvenuti nella prima fase dopo la lesione, che però non sono

stati tali da portare a una capacità lavorativa, si è instaurata una fase senza

cambiamenti di rilievo. Si può stimare che negli ultimi 12 mesi la capacità

lavorativa è restata costante, dunque senza che siano avvenuti altri

cambiamenti di rilievo”.

Essendo la perizia del 25

agosto 2003 (visita peritale eseguita il 12 giugno 2003) – nella quale viene

fissata un’incapacità lavorativa del 60% - , è desumibile che dalla fine di

giugno 2002 l’assicurato abbia mantenuto una capacità lavorativa limitata al

40%. Riassumendo, dal 1° marzo 2002 (incapacità lavorativa al 100% dal marzo

2001, cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 1° ottobre 2002 (3 mesi dopo il miglioramento

avvenuto dal giugno 2002; cfr. perizia dr. __________, doc. AI 22, cfr. art.

88a cpv. 1 OAI), l’assicurato era inabile al 100% con conseguente attribuzione

di una rendita intera.

Il

certificato 10 dicembre 2004 con cui il dr. __________ certifica un’incapacità

lavorativa totale dal 31 marzo 2001 al 12 giugno 2003, non può essere

considerata per i motivi già indicati al consid. 2.7.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato presenta un grado d’invalidità

totale dal 1° marzo 2002 al 30 settembre 2002 (con versamento di una rendita

intera), mentre che dal 1° ottobre 2002 egli è invalido in misura del 60% (con

diritto ad una mezza rendita d’invalidità). Dal 1° gennaio 2004, come

rettamente stabilito dall’UAI, l’assicurato ha diritto a 3/4 di rendita (cfr. art.

28.

cpv. 1 LAI, art. 88bis cpv. 1 lett. b OAI; Lettre circulaire n° 183 du 9

octobre 2003, Office fédéral des assurances sociales, Domaine d’activité

Assurance-invalidité; Kieser, Die Grossen Auswirkungen der 4. IV-Revision, in

plädoyer 2004 pag. 30 ss).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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