32.2005.1
i nuovi certificati medici non sono idonei per una modifica in via di revisione processuale o di riesame dell'inizio del diritto alla rendita stabilito con una decisione definitiva, essendo una divers
14 giugno 2005Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.1
Data decisione, Autorità:
14.06.2005, TCA
Titolo:
Fatti
i nuovi certificati medici non sono idonei per una modifica in via di revisione processuale o di riesame dell'inizio del diritto alla rendita stabilito con una decisione definitiva, essendo una diversa valutazione della sitauzione medica già conosciuta
REVISIONE PROCESSUALE
RICONSIDERAZIONE
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.1
BS/td
Lugano
14 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice
Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1
dicembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1941, nel mese di agosto 1993 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per
adulti (doc. AI 1).
Esperiti i necessari accertamenti, con decisioni 14 novembre 1995 l’Ufficio AI
ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera (grado
d’incapacità al guadagno dell’80%), con decorrenza dal 1° ottobre 1993 (doc. AI
27 e 28).
Nell’ambito
della procedura di revisione della rendita, con comunicazione 4 luglio 1996 è
stato confermato il grado d’invalidità dell’80% (doc. AI 32)
1.2. A seguito
dell’intervento dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS, doc.
AI 48), l’amministrazione ha iniziato una procedura di riconsiderazione della
decisione 14 novembre 1995.
Dopo aver disposto una perizia multidisciplinare dell’assicurato a cura del
Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM; doc. AI 59), con decisione 26
aprile 1999, sostituita con quella del 9 maggio 1999 (doc. AI 6), l’Ufficio AI
ha adeguato il tasso d’invalidità al 50%, riconoscendo un diritto alla mezza
rendita dal 1° maggio 1999 (doc. AI 67 e 68).
1.3. Attivata da RI
1 nel luglio 2001 una procedura di revisione della rendita (doc. AI 75),
l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica, eseguita dal dr. __________
(doc. AI 99), ed una perizia psichiatrica, a cura del dr. __________ (doc. AI
107).
Sulla base delle risultanze peritali, dalle quali è emerso un peggioramento
delle condizioni di salute dal punto di vista psichico, mediante decisione 11
settembre 2003 l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una rendita
intera con effetto retroattivo dal 1° luglio 2001 (doc. AI 112). La decisione è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Con scritto
3 febbraio 2004 RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto all’Ufficio AI
di rivedere, rispettivamente riconsiderare la decisione 9 maggio 1999 nel senso
di riconoscere una rendita intera anche dal 1° maggio 1999 al 30 giugno 2001.
Facedo riferimento alla perizia 28 luglio 2003 del dr. __________, egli infatti
ha sostenuto che nel succitato periodo, durante il quale percepiva una mezza
rendita, il danno alla salute psichico era tale da compromettere in modo totale
e duraturo la sua capacità lavorativa (doc. AI 115).
Dopo aver sottoposto il caso all’esame del proprio servizo medico (SMR) (doc.
AI 117), con lettera 11 febbraio 2004 l’Ufficio AI ha negato l’esistenza di un
motivo per rivedere la decisione 9 maggio 1999 (doc. AI 118).
Con lettera 22 giugno 2004 l’avv. RA 1 ha ribadito all’Ufficio AI la richiesta
di revisione/riconsiderazione. Al riguardo egli allegato tre scritti del 27
aprile, 22 maggio e 18 giugno 2004 redatti dal dr. __________, il quale ha
sostenuto che già a partire dalla fine del 1998, inizio 1999 l’assicurato
(probabilmente) presentava un’incapacità lavorativa psichica attorno al 65/75%
(doc. AI 121).
Sottoposti i succitati scritti all’esame del SMR, con decisione 22 luglio 2004
l’amministrazione si è rifiutata di riconsiderare la decisione sulla rendita,
facendo valere quanto segue:
" Abbiamo nuovamente esaminato il diritto a rendita.
Il nostro Servizio Medico
Regionale (SMR), ritiene che non vi siano criteri per ammettere una patologia
maggiormente limitante rispetto la capacità lavorativa per i periodi
antecedenti menzionati dal legale. L'assenza di maggiore incapacità lavorativa
è determinata dalla descrizione clinica precedente alla quale dobbiamo fare
riferimento, le considerazioni successive del perito devono essere
ridimensionate in quanto non oggettive ma frutto di una diversa valutazione di
pensiero." (Doc. AI 124)
1.5. Con
decisione 1° dicembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione
dell’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1.
Negando l’esistenza sia di un motivo di riconsiderazione che di revisione
processuale, l’amministrazione ha osservato:
" Il Servizio medico regionale dell'AI (SMR) ha definito
l'inizio di tale incapacità lavorativa al 1 luglio 2001. L'assicurato di
seguito ha indicato che la perizia presentava una lacuna, colmata dalle
precisazioni degli scritti del 27 aprile, 22 maggio e 18 giugno 2004 del perito
stesso, il quale indica come verosimile un'incapacità lavorativa
dell'assicurato del 65-75% a decorrere dalla fine del 1998, inizio 1999.
Considerato come le risultanze mediche poste a sostegno della pretesa di
revisione processuale dell'assicurato sono fondate su un apprezzamento dello
stato di fatto presente e già considerato in occasione dell'istruttoria svolta
dall'UAI, ritenuto che il medico in questione, dott. __________, si limita ad
ipotizzare che l'incapacità manifestata dal sig. RI 1 fosse presente dalla fine
del 1998, inizio 1999, ed è quindi solamente probabile, ricordato che il valore
probatorio di una perizia medica è determinato dalle conclusioni logiche
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, in casu non provati, ne
risulta che le precisazioni del perito che operano l'arretramento
dell'incapacità lavorativa del 65-75% alla fine del 1998 configurano un'ipotesi
che non trova il necessario substrato medico oggettivo, come precisato nella
valutazione dell'SMR e non dimostra il grado d'invalidità preteso
dall'assicurato, già a partire dal 1999. Il Servizio medico regionale dell'AI
(SMR) ha correttamente definito l'inizio di tale incapacità lavorativa al 1
luglio 2001. La valutazione operata con la decisione impugnata con
l'opposizione in oggetto è quindi corretta e viene confermata." (Doc. AI
131)
1.6. Avverso la
succitata decisione RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha introdotto al
TCA un tempestivo atto di ricorso con cui ha postulato l’erogazione di una
rendita intera AI per il periodo 1° maggio 1999 – 30 giugno 2001.
Dei
singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.7. Con risposta
17 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
quanto sostenuto con la decisione contestata.
1.8. Con lettera
28 gennaio 2005 l’assicurato ha ribadito la richiesta ricorsuale, sostenendo
che l’amministrazione è incorsa in due errori: aver ridotto la prestazione da
rendita intera a mezza rendita (dal 1° maggio 1999) senza sottoporlo ad una
perizia psichiatrica e non aver approfondito la perizia 28 luglio 2003 del dr. __________.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune
modifiche legislative anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di
principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003
IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF
130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali
sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
giuridicamente determinante (cfr. in merito DTF 130 V 329; 130 V 160 consid.
5.1). Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del
diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a
partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446
consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste tuttavia scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo
stesso TFA, l'introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l'invalidità,
i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di
raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre
prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni
precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF
130 V 343).
Le
disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,
vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio
2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31
dicembre 2002.
Non
applicabili per contro sono le modifiche della 4.a revisione della LAI, entrata
in vigore al 1° gennaio 2004, essendosi in casu lo stato di fatto
giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita)
realizzato prima della succitata data.
2.3. Con il
presente ricorso l’assicurato, chiedendo la riconsiderazione rispettivamente la
revisione della decisione 9 maggio 1999, sostiene che già in quel momento
presentava un’inabilità lavorativa di natura psichica tale da giustificare
l’erogazione di una rendita intera.
L’Ufficio AI è invece del parere di non essere incorso in alcun errore
grossolano giustificante un riesame della succitata decisione, negando nel
contempo l’esistenza di fatti o mezzi di prova che consentano di procedere ad
una revisione processuale.
2.4. Secondo la
giurisprudenza del TFA, la decisione
formalmente cresciuta in giudicato può o deve essere modificata dall'autorità
che l'ha pronunciata:
·
in via di revisione, quando
la situazione si è modificata in modo tale da modificare pure i diritti
dell'assicurato (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477 = RAMI
1994 pag. 86);
·
in via di riesame, quando sul
merito non si sia pronunciata un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento
appaia senza dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole
(DTF 127 V 469 consid. 2c e sentenze ivi citate);
·
nell'ambito della cosiddetta
revisione processuale, obbligatoria anche per l'amministrazione quando si
scoprano fatti nuovi o nuove prove (DTF 127 V 469 consid. 2c , DTF 126 V 24
consid. 4b con riferimenti).
In merito
al riesame ed alla revisione (processuale), l’art. 53 LPGA dispone:
" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o
l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Considerandi
2.
L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni
su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3.
L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione
su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del
suo preavviso all’autorità di ricorso."
2.5
Nel caso
concreto, nell’ambito della revisione della rendita attivata dal ricorrente nel
luglio 2001, dando seguito all’incarico da parte dell’Ufficio AI di peritare
l’assicurato, con referto 28 luglio 2003 il dr. __________, specialista in
psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome ansiosa depressiva
(ICD - 10 F34.1) e una sindrome ansiosa generalizzata (ICD – 10 F41.1), oltre
all’esistenza di diverse patologie somatiche.
In merito alle affezioni psichiche egli ha specificato che “ la sindrome
depressiva è presente dal 1983 circa. La sindrome ansiosa generalizzata è
insorta negli ultimi anni.” (doc. AI 107 pag. 8).
Riguardo alle conseguenze dei disturbi psichici sulla capacità lavorativa il
perito ha così risposto alle domande poste dall’amministrazione:
" 2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1
Come si
ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
I disturbi psichiatrici
constatati hanno influito negativamente, sulla possibilità del Sig. RI 1, di
riprendere la sua attività lavorativa nella misura del 75%.
2.2
L'attività
attuale è ancora praticabile? No.
2.4
E'
constatabile una diminuzione della capacità di lavoro? Sì.
2.5
Se sì, in che
misura? Nella misura
del 75%.
2.6
Da quando
esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di
almeno il 20%? Secondo
il rapporto medico del Dr. __________ dal febbraio del 2001.
2.7
Qual è stato
da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Si prega di riferirsi
alle "evoluzione delle risorse e deficit, sviluppo della malattia e
risultati della terapia e alle valutazioni e prognosi"." (Doc. AI
107)
Infine,
il dr. __________ ha escluso la possibilità di qualsiasi reintegrazione
professionale, facendo presente che l’assicurato “non è più in grado di
svolgere attività lucrative che richiedono un impegno quotidiano regolare con
orari da rispettare” (doc. AI 107 pag. 11).
Di
conseguenza, con decisione 11 settembre 2003 l’Ufficio AI ha ritenuto
l’assicurato totalmente inabile al lavoro motivo per cui gli ha riconosciuto,
con effetto dal 1° luglio 2001, una rendita intera d’invalidità (doc. AI 112).
Va qui ricordato che con questa decisione l’amministrazione ha modificato e
sostituito la precedente pronunzia del 26 aprile 1999, mediante la quale, sulla
base della perizia del SAM, il grado d’invalidità dell’assicurato era stato
definito nella misura del 50% dal maggio 1999 (cfr. consid. 1.2).
2.6
Su richiesta
dell’avv. RA 1, con scritto 27 aprile 2004 il dr. __________ ha fatto presente
quanto segue:
" In seguito alla cortese Sua del 6 aprile 2004,
volentieri rispondo alle sue richieste.
La domanda che lei mi
poneva era la seguente:
Le sarei grato se
potesse precisare se nel periodo 1 maggio 1999, 30 giugno 2001 la depressione
ansiosa persistente (ICD-10 F 34.1), presente dal 1983, e/o la sindrome ansiosa
generalizzata (ICD-10 F 41.1), insorta negli ultimi anni, aggravavano
l'incapacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 50%, già
presente per motivi fisici.
Da quanto si legge nella
mia perizia del 28 luglio 2003 (pagg. 8 e 9) laddove si scrive "… il fatto
di essere stato riconosciuto … nel 1995 come inabili all'80%, gli permise di
mantenere un minimo equilibrio della persona … quando vi fu la revisione della
AI nel 1998 con … attribuzione di una mezza rendita, egli scivolò
progressivamente in un nuovo stato di insicurezza e di fragilizzazione…",
è presumibile ipotizzare che egli fosse già psichicamente molto fragile in
quell'epoca di vita.
In effetti egli mantenne
un adeguato, ma fragile equilibrio psichico grazie all'attribuzione di una
rendita intera nel 1995, così come scritto a pagina 8 della mia perizia del
luglio 2003 "… In effetti l'essere riconosciuto come incapace di lavorare
per cause prettamente somatiche, in una persona ove alto è il senso di
responsabilità ed ove vi è una dinamica psicologica caratterizzata da un
accumulo delle tensioni piuttosto che da una comunicazione delle ansie e delle
angosce, fu vissuto in modo positivo…".
Alla luce di quanto
descritto è adeguato, dal lato psichiatrico medico-teorico, ipotizzare che la
depressione ansiosa persistente e la sindrome ansiosa generalizzata abbiano
aggravato l'incapacità lavorativa del sig. RI 1 in misura superiore al 50%, già
a partire dalla fine del 1998, inizio 1999." (Doc. AI 121)
In data
22.
maggio 2004 lo specialista ha poi precisato al legale dell’assicurato:
" In seguito alla cortese Sua del 17 maggio 2004,
volentieri rispondo alla Sua richiesta.
Alla luce di quanto
descritto è adeguato, dal lato psichiatrico medico-teorico, ipotizzare che la
depressione ansiosa persistente e la sindrome ansiosa generalizzata abbiano
aggravato l'incapacità lavorativa del sig. RI 1 in misura superiore dal 50%,
già a partire dalla fine del 1998, inizio 1999.
È ipotizzabile
quantificare attorno al 65-75% l'incapacità lavorativa a decorrere dalla fine
del 1998, inizio 1999." (Doc. AI 121)
Infine,
nuovamente interpellato dall’avv. RA 1, mediante lettera datata 18 giugno 2004
il dr. __________ ha risposto:
" In seguito alla cortese Sua del 11 giugno 2004,
volentieri rispondo alla Sua richiesta.
Alla luce di quanto
descritto è adeguato, dal lato psichiatrico medico-teorico, ipotizzare che
l'incapacità lavorativa manifestata dal Sig. RI 1 alla fine del 1998, inizio
1999.
è probabile.
È ipotizzabile
quantificare attorno al 65-75% l'incapacità lavorativa a decorrere dalla fine
del 1998, inizio 1999.
Dai dati in mio possesso
non mi è possibile essere più preciso rispetto all'incapacità lavorativa."
(Doc. AI 121)
Sulla
base di questi scritti, con il presente ricorso l’assicurato sostiene che “secondo
il grado di verosimiglianza preponderante, è quindi provato che l’assicurato
era inabile al lavoro in una percentuale oscillante dal 65% al 75%, già a fine
1998, inizio 1999”, motivo per cui egli ha postulato il riconoscimento di
una rendita intera anche per il periodo (1° maggio 1999 - 30 giugno 2001) in
cui l’amministrazione gli aveva riconosciuto una mezza rendita.
L’Ufficio
AI sostiene invece che non vi sono motivi per procedere né ad un riesame né ad
una revisione processuale della decisione 9 maggio 1999.
2.7
2.7.1
Conformemente
alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser,
ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una
sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua
rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non
possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V
422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a
seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994,
pag. 175; DTF 119 V 180).
Per
valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla
situazione di diritto ‑ compresa la giurisprudenza ‑ esistente al
momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480
consid. 1c).
L'Istituto
del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica
iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una
valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell
rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134).
Gli errori in cui è incorsa
l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF
102.
V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).
Un
errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita
contrario alla legge (DTF 103 V 128 e 119 V 483 consid. 4; Kieser,
Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, pag. 299), come pure
di una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata
di principi fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483
consid. 3; 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137).
Secondo
il TFA, per contro, l'errore nell'apprezzamento del grado di invalidità, non va
considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; 109 V 113 1c).
Va qui
rilevato che se una decisione è manifestamente errata, inconciliabile
con le disposizioni legali oppure deriva da una visione errata o incompleta
dello stato di fatto, la modifica della stessa può avvenire in ogni tempo
(Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, pag. 267).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale tuttavia né la dottrina né la
giurisprudenza hanno posto criteri generali circa gli effetti del riesame nel
tempo (DTF 119 V 184 consid. 3b).
Ritenuto
che il giudice non può costringere l'amministrazione a procedere al riesame di
una decisione palesemente errata - se non è entrata nel merito della domanda
(DTF 117 V 21 consid. 2d) - bisogna ammettere che non possono esserle
prescritte, in difetto di una norma positiva, le modalità del riesame e in
particolare in quale misura esso debba avere effetto retroattivo (DTF 119 V
180, 184; 110 V 296 consid. 3c).
2.7.2
In casu,
l’Ufficio AI, pur entrando nel merito della domanda di riesame, ha tuttavia
negato che vi siano motivi per rivedere la decisione 9 maggio 1999. A ragione.
Secondo questo TCA l’amministrazione non ha infatti commesso errori grossolani
e manifesti nell’istruzione della causa, né ha proceduto ad accertamenti
lacunosi. Essa ha sottoposto l’assicurato ad un esame multidisciplinare
eseguito nei giorni 30 novembre e 1° dicembre 1998 da parte del SAM e tenuto
debitamente conto delle risultanze peritali.
Né può essere rimproverato all’Ufficio AI di non aver ordinato una perizia
psichiatrica, visto che comunque i periti del SAM non avevano riscontrato alcun
danno alla salute di natura extra-somatica. Vero che, come è risultato dalla
successiva perizia 28 luglio 2003 del dr. __________, dal 1983 l’assicurato
presenta una sindrome depressiva. Ma è altrettanto vero che, secondo la
giurisprudenza federale, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il
danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo
stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC
1977.
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a
edizione, Berna 2003, pag. 128), circostanze che nel caso in esame al momento
della resa della decisione 9 maggio 1999 non erano ancora adempiute. A tal
riguardo va fatto presente che nella descrizione fatta dai periti del SAM in
merito allo status psichico non si riscontrano elementi di una psicopatologia
(“L’esame dell’affettività evidenzia una timia adeguata, nessun segno per
disforia o depressione “ …”Globalmente non si notano disturbi
psicopatologici maggiori”, cfr. punto C della perizia, doc. AI 59). Da una
parte, la prima volta in cui viene menzionata una patologia psichica
invalidante è nel rapporto datato 20 agosto 2001 del dr. __________, il quale
ha evidenziato “una grave sindrome depressiva” con ripercussioni sulla
capacità lavorativa (doc. AI 79); dall’altra, volendo per ipotesi di lavoro
seguire quanto indicato dallo stesso dr. __________ all’avv. RA 1 negli scritti
del 2004 (cfr. 2.5), l’eventuale inizio dell’incapacità lavorativa per motivi
psichici sarebbe da collocare tra la fine del 1998 e l’inizio del 1999 (questo
punto verrà ripreso nel prossimo considerando), motivo per cui l’eventuale
diritto alla rendita avrebbe potuto sorgere al più presto, scaduto l’anno di
carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, a fine 1999 e non al momento della
decisione 9 maggio 1999.
Infine, il ricorrente non può nemmeno essere seguito allorquando imputa
all’Ufficio AI l’errore di non aver approfondito la perizia psichiatrica. Di
fronte al referto 28 luglio 2003 del dr. __________, da considerare completo in
ogni suo punto e coerente nelle conclusioni tali da conferire forza probatoria
piena (in merito cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 60 consid. 1c),
l’amministrazione non aveva alcuna ragione per dubitare della valutazione
peritale.
2.8
2.8.1
Dal riesame deve essere distinta la cosiddetta revisione
processuale. In questi casi l'autorità è tenuta a rinvenire su decisioni
cresciute in giudicato quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a
determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 127 V 469 consid. 2c con
riferimenti di giurisprudenza). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
dichiarato che il tema della revisione processuale di provvedimenti
amministrativi va disciplinato analogamente alla normativa relativa alla
revisione dei giudizi pronunciati dalle autorità di ricorso di prima istanza.
Sono così considerati nuovi i fatti ed i mezzi di prova che lo sono secondo le
regole vigenti in materia di revisione di decisioni giudiziarie (sentenza del 29
novembre 2002 in re B., I 339/01, consid. 2.2; RAMI 1998 no. K 990 pag. 254).
In
particolare, secondo la giurisprudenza sono da ritenere idonee a modificare le
conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante le prove che servono a
corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificherebbero una revisione,
sia i fatti che, pur essendo noti nella procedura precedente, non hanno potuto
essere provati a sfavore del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a
provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare
di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve
essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe
condotto l'autorità competente a statuire in modo diverso se ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. E' decisiva la circostanza secondo cui
il mezzo di prova non serve solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non costituisce pertanto motivo di revisione il
semplice fatto che l'autorità potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
prefiggersi di correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli
occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b e i riferimenti ivi
citati). Non sono così mezzi di prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in
modo diverso fatti noti e non modificati (sentenza del 29 novembre 2002 in re
B., già citata, consid. 2.2; RDAT 1993 I n. 86 pag. 196).
2.8.2
In casu, non
si è confrontati con nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova ai sensi
della succitata giurisprudenza.
Con gli scritti 27 aprile, 22 maggio e 18 giugno 2004 il dr. __________ ha
proceduto ad una diversa valutazione del grado di capacità lavorativa,
basandosi su fatti già noti durante l’esame peritale 28 luglio 2003.
Se ora
l’assicurato ritiene tale perizia lacunosa, ciò non esclude che a suo tempo
egli avrebbe dovuto contestare la decisione 11 settembre 2003 con cui è stato
fissato, sulla base del menzionato rapporto, il diritto alla rendita intera per
motivi psichici dal 1° luglio 2001.
Va poi
evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è
provato con il grado della verosomiglianza preponderante valido nelle
assicurazioni sociali (DTF 121 V 204), che nel periodo in questione
l’assicurato fosse portatore di un’affezione psichica invalidante.
Al
riguardo, nella nota 10 febbraio 2004 la dr.ssa __________ del SMR ha
rettamente concluso come non vi sia “dato medico che possa permettere di
accertare con certezza nel periodo tra maggio 1999 e gennaio 2001, la presenza
di una psicopatologia grave al punto tale da determinare un ulteriore aumento
dell’incapacità lavorativa oltre il 50% già presente per motivi essenzialmente
fisici”.
Infatti,
nel referto 28 luglio 2003 il dr. __________ aveva aderito alla valutazione del
medico curante (dr. __________) in merito all’inizio dell’incapacità
lavorativa, ossia dal mese di febbraio 2001 (doc. AI 79, cfr. consid. 2.5),
mentre nei citati scritti 27 aprile, 22 maggio e 18 giugno 2004 egli ha
unicamente ipotizzato un’incapacità lavorativa tra il 65 e 75% dalla
fine del 1998 ( “… è adeguato, dal lato psichiatrico medico-teorico,
ipotizzare che l’incapacità lavorativa manifestata dal Sig. RI 1 alla fine del
1998, inizio 1999 è probabile”; risposta 22 maggio 2004, doc. AI 121, riportata
al consid. 2.5).
In queste
circostanze, dunque, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso
va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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