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Decisione

32.2005.1

i nuovi certificati medici non sono idonei per una modifica in via di revisione processuale o di riesame dell'inizio del diritto alla rendita stabilito con una decisione definitiva, essendo una divers

14 giugno 2005Italiano24 min

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Fatti

i nuovi certificati medici non sono idonei per una modifica in via di revisione processuale o di riesame dell'inizio del diritto alla rendita stabilito con una decisione definitiva, essendo una diversa valutazione della sitauzione medica già conosciuta

REVISIONE PROCESSUALE

RICONSIDERAZIONE

art. 53 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2005.1

BS/td

Lugano

14 giugno

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice

Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2004

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1

dicembre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto, in

fatto

1.1. RI 1, classe

1941, nel mese di agosto 1993 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per

adulti (doc. AI 1).

Esperiti i necessari accertamenti, con decisioni 14 novembre 1995 l’Ufficio AI

ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera (grado

d’incapacità al guadagno dell’80%), con decorrenza dal 1° ottobre 1993 (doc. AI

27 e 28).

Nell’ambito

della procedura di revisione della rendita, con comunicazione 4 luglio 1996 è

stato confermato il grado d’invalidità dell’80% (doc. AI 32)

1.2. A seguito

dell’intervento dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS, doc.

AI 48), l’amministrazione ha iniziato una procedura di riconsiderazione della

decisione 14 novembre 1995.

Dopo aver disposto una perizia multidisciplinare dell’assicurato a cura del

Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM; doc. AI 59), con decisione 26

aprile 1999, sostituita con quella del 9 maggio 1999 (doc. AI 6), l’Ufficio AI

ha adeguato il tasso d’invalidità al 50%, riconoscendo un diritto alla mezza

rendita dal 1° maggio 1999 (doc. AI 67 e 68).

1.3. Attivata da RI

1 nel luglio 2001 una procedura di revisione della rendita (doc. AI 75),

l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica, eseguita dal dr. __________

(doc. AI 99), ed una perizia psichiatrica, a cura del dr. __________ (doc. AI

107).

Sulla base delle risultanze peritali, dalle quali è emerso un peggioramento

delle condizioni di salute dal punto di vista psichico, mediante decisione 11

settembre 2003 l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una rendita

intera con effetto retroattivo dal 1° luglio 2001 (doc. AI 112). La decisione è

cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Con scritto

3 febbraio 2004 RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto all’Ufficio AI

di rivedere, rispettivamente riconsiderare la decisione 9 maggio 1999 nel senso

di riconoscere una rendita intera anche dal 1° maggio 1999 al 30 giugno 2001.

Facedo riferimento alla perizia 28 luglio 2003 del dr. __________, egli infatti

ha sostenuto che nel succitato periodo, durante il quale percepiva una mezza

rendita, il danno alla salute psichico era tale da compromettere in modo totale

e duraturo la sua capacità lavorativa (doc. AI 115).

Dopo aver sottoposto il caso all’esame del proprio servizo medico (SMR) (doc.

AI 117), con lettera 11 febbraio 2004 l’Ufficio AI ha negato l’esistenza di un

motivo per rivedere la decisione 9 maggio 1999 (doc. AI 118).

Con lettera 22 giugno 2004 l’avv. RA 1 ha ribadito all’Ufficio AI la richiesta

di revisione/riconsiderazione. Al riguardo egli allegato tre scritti del 27

aprile, 22 maggio e 18 giugno 2004 redatti dal dr. __________, il quale ha

sostenuto che già a partire dalla fine del 1998, inizio 1999 l’assicurato

(probabilmente) presentava un’incapacità lavorativa psichica attorno al 65/75%

(doc. AI 121).

Sottoposti i succitati scritti all’esame del SMR, con decisione 22 luglio 2004

l’amministrazione si è rifiutata di riconsiderare la decisione sulla rendita,

facendo valere quanto segue:

" Abbiamo nuovamente esaminato il diritto a rendita.

Il nostro Servizio Medico

Regionale (SMR), ritiene che non vi siano criteri per ammettere una patologia

maggiormente limitante rispetto la capacità lavorativa per i periodi

antecedenti menzionati dal legale. L'assenza di maggiore incapacità lavorativa

è determinata dalla descrizione clinica precedente alla quale dobbiamo fare

riferimento, le considerazioni successive del perito devono essere

ridimensionate in quanto non oggettive ma frutto di una diversa valutazione di

pensiero." (Doc. AI 124)

1.5. Con

decisione 1° dicembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione

dell’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1.

Negando l’esistenza sia di un motivo di riconsiderazione che di revisione

processuale, l’amministrazione ha osservato:

" Il Servizio medico regionale dell'AI (SMR) ha definito

l'inizio di tale incapacità lavorativa al 1 luglio 2001. L'assicurato di

seguito ha indicato che la perizia presentava una lacuna, colmata dalle

precisazioni degli scritti del 27 aprile, 22 maggio e 18 giugno 2004 del perito

stesso, il quale indica come verosimile un'incapacità lavorativa

dell'assicurato del 65-75% a decorrere dalla fine del 1998, inizio 1999.

Considerato come le risultanze mediche poste a sostegno della pretesa di

revisione processuale dell'assicurato sono fondate su un apprezzamento dello

stato di fatto presente e già considerato in occasione dell'istruttoria svolta

dall'UAI, ritenuto che il medico in questione, dott. __________, si limita ad

ipotizzare che l'incapacità manifestata dal sig. RI 1 fosse presente dalla fine

del 1998, inizio 1999, ed è quindi solamente probabile, ricordato che il valore

probatorio di una perizia medica è determinato dalle conclusioni logiche

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, in casu non provati, ne

risulta che le precisazioni del perito che operano l'arretramento

dell'incapacità lavorativa del 65-75% alla fine del 1998 configurano un'ipotesi

che non trova il necessario substrato medico oggettivo, come precisato nella

valutazione dell'SMR e non dimostra il grado d'invalidità preteso

dall'assicurato, già a partire dal 1999. Il Servizio medico regionale dell'AI

(SMR) ha correttamente definito l'inizio di tale incapacità lavorativa al 1

luglio 2001. La valutazione operata con la decisione impugnata con

l'opposizione in oggetto è quindi corretta e viene confermata." (Doc. AI

131)

1.6. Avverso la

succitata decisione RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha introdotto al

TCA un tempestivo atto di ricorso con cui ha postulato l’erogazione di una

rendita intera AI per il periodo 1° maggio 1999 – 30 giugno 2001.

Dei

singoli motivi verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

1.7. Con risposta

17 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando

quanto sostenuto con la decisione contestata.

1.8. Con lettera

28 gennaio 2005 l’assicurato ha ribadito la richiesta ricorsuale, sostenendo

che l’amministrazione è incorsa in due errori: aver ridotto la prestazione da

rendita intera a mezza rendita (dal 1° maggio 1999) senza sottoporlo ad una

perizia psichiatrica e non aver approfondito la perizia 28 luglio 2003 del dr. __________.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune

modifiche legislative anche in ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di

principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003

IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.

4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie

che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF

130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale

insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali

sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile

l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto

giuridicamente determinante (cfr. in merito DTF 130 V 329; 130 V 160 consid.

5.1). Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del

diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a

partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446

consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste tuttavia scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l'introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l'invalidità,

i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di

raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre

prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni

precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF

130 V 343).

Le

disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,

vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio

2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31

dicembre 2002.

Non

applicabili per contro sono le modifiche della 4.a revisione della LAI, entrata

in vigore al 1° gennaio 2004, essendosi in casu lo stato di fatto

giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita)

realizzato prima della succitata data.

2.3. Con il

presente ricorso l’assicurato, chiedendo la riconsiderazione rispettivamente la

revisione della decisione 9 maggio 1999, sostiene che già in quel momento

presentava un’inabilità lavorativa di natura psichica tale da giustificare

l’erogazione di una rendita intera.

L’Ufficio AI è invece del parere di non essere incorso in alcun errore

grossolano giustificante un riesame della succitata decisione, negando nel

contempo l’esistenza di fatti o mezzi di prova che consentano di procedere ad

una revisione processuale.

2.4. Secondo la

giurisprudenza del TFA, la decisione

formalmente cresciuta in giudicato può o deve essere modificata dall'autorità

che l'ha pronunciata:

·

in via di revisione, quando

la situazione si è modificata in modo tale da modificare pure i diritti

dell'assicurato (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477 = RAMI

1994 pag. 86);

·

in via di riesame, quando sul

merito non si sia pronunciata un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento

appaia senza dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole

(DTF 127 V 469 consid. 2c e sentenze ivi citate);

·

nell'ambito della cosiddetta

revisione processuale, obbligatoria anche per l'amministrazione quando si

scoprano fatti nuovi o nuove prove (DTF 127 V 469 consid. 2c , DTF 126 V 24

consid. 4b con riferimenti).

In merito

al riesame ed alla revisione (processuale), l’art. 53 LPGA dispone:

" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o

l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Considerandi

2.

L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni

su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

3.

L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione

su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del

suo preavviso all’autorità di ricorso."

2.5

Nel caso

concreto, nell’ambito della revisione della rendita attivata dal ricorrente nel

luglio 2001, dando seguito all’incarico da parte dell’Ufficio AI di peritare

l’assicurato, con referto 28 luglio 2003 il dr. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome ansiosa depressiva

(ICD - 10 F34.1) e una sindrome ansiosa generalizzata (ICD – 10 F41.1), oltre

all’esistenza di diverse patologie somatiche.

In merito alle affezioni psichiche egli ha specificato che “ la sindrome

depressiva è presente dal 1983 circa. La sindrome ansiosa generalizzata è

insorta negli ultimi anni.” (doc. AI 107 pag. 8).

Riguardo alle conseguenze dei disturbi psichici sulla capacità lavorativa il

perito ha così risposto alle domande poste dall’amministrazione:

" 2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1

Come si

ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

I disturbi psichiatrici

constatati hanno influito negativamente, sulla possibilità del Sig. RI 1, di

riprendere la sua attività lavorativa nella misura del 75%.

2.2

L'attività

attuale è ancora praticabile? No.

2.4

E'

constatabile una diminuzione della capacità di lavoro? Sì.

2.5

Se sì, in che

misura? Nella misura

del 75%.

2.6

Da quando

esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di

almeno il 20%? Secondo

il rapporto medico del Dr. __________ dal febbraio del 2001.

2.7

Qual è stato

da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Si prega di riferirsi

alle "evoluzione delle risorse e deficit, sviluppo della malattia e

risultati della terapia e alle valutazioni e prognosi"." (Doc. AI

107)

Infine,

il dr. __________ ha escluso la possibilità di qualsiasi reintegrazione

professionale, facendo presente che l’assicurato “non è più in grado di

svolgere attività lucrative che richiedono un impegno quotidiano regolare con

orari da rispettare” (doc. AI 107 pag. 11).

Di

conseguenza, con decisione 11 settembre 2003 l’Ufficio AI ha ritenuto

l’assicurato totalmente inabile al lavoro motivo per cui gli ha riconosciuto,

con effetto dal 1° luglio 2001, una rendita intera d’invalidità (doc. AI 112).

Va qui ricordato che con questa decisione l’amministrazione ha modificato e

sostituito la precedente pronunzia del 26 aprile 1999, mediante la quale, sulla

base della perizia del SAM, il grado d’invalidità dell’assicurato era stato

definito nella misura del 50% dal maggio 1999 (cfr. consid. 1.2).

2.6

Su richiesta

dell’avv. RA 1, con scritto 27 aprile 2004 il dr. __________ ha fatto presente

quanto segue:

" In seguito alla cortese Sua del 6 aprile 2004,

volentieri rispondo alle sue richieste.

La domanda che lei mi

poneva era la seguente:

Le sarei grato se

potesse precisare se nel periodo 1 maggio 1999, 30 giugno 2001 la depressione

ansiosa persistente (ICD-10 F 34.1), presente dal 1983, e/o la sindrome ansiosa

generalizzata (ICD-10 F 41.1), insorta negli ultimi anni, aggravavano

l'incapacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 50%, già

presente per motivi fisici.

Da quanto si legge nella

mia perizia del 28 luglio 2003 (pagg. 8 e 9) laddove si scrive "… il fatto

di essere stato riconosciuto … nel 1995 come inabili all'80%, gli permise di

mantenere un minimo equilibrio della persona … quando vi fu la revisione della

AI nel 1998 con … attribuzione di una mezza rendita, egli scivolò

progressivamente in un nuovo stato di insicurezza e di fragilizzazione…",

è presumibile ipotizzare che egli fosse già psichicamente molto fragile in

quell'epoca di vita.

In effetti egli mantenne

un adeguato, ma fragile equilibrio psichico grazie all'attribuzione di una

rendita intera nel 1995, così come scritto a pagina 8 della mia perizia del

luglio 2003 "… In effetti l'essere riconosciuto come incapace di lavorare

per cause prettamente somatiche, in una persona ove alto è il senso di

responsabilità ed ove vi è una dinamica psicologica caratterizzata da un

accumulo delle tensioni piuttosto che da una comunicazione delle ansie e delle

angosce, fu vissuto in modo positivo…".

Alla luce di quanto

descritto è adeguato, dal lato psichiatrico medico-teorico, ipotizzare che la

depressione ansiosa persistente e la sindrome ansiosa generalizzata abbiano

aggravato l'incapacità lavorativa del sig. RI 1 in misura superiore al 50%, già

a partire dalla fine del 1998, inizio 1999." (Doc. AI 121)

In data

22.

maggio 2004 lo specialista ha poi precisato al legale dell’assicurato:

" In seguito alla cortese Sua del 17 maggio 2004,

volentieri rispondo alla Sua richiesta.

Alla luce di quanto

descritto è adeguato, dal lato psichiatrico medico-teorico, ipotizzare che la

depressione ansiosa persistente e la sindrome ansiosa generalizzata abbiano

aggravato l'incapacità lavorativa del sig. RI 1 in misura superiore dal 50%,

già a partire dalla fine del 1998, inizio 1999.

È ipotizzabile

quantificare attorno al 65-75% l'incapacità lavorativa a decorrere dalla fine

del 1998, inizio 1999." (Doc. AI 121)

Infine,

nuovamente interpellato dall’avv. RA 1, mediante lettera datata 18 giugno 2004

il dr. __________ ha risposto:

" In seguito alla cortese Sua del 11 giugno 2004,

volentieri rispondo alla Sua richiesta.

Alla luce di quanto

descritto è adeguato, dal lato psichiatrico medico-teorico, ipotizzare che

l'incapacità lavorativa manifestata dal Sig. RI 1 alla fine del 1998, inizio

1999.

è probabile.

È ipotizzabile

quantificare attorno al 65-75% l'incapacità lavorativa a decorrere dalla fine

del 1998, inizio 1999.

Dai dati in mio possesso

non mi è possibile essere più preciso rispetto all'incapacità lavorativa."

(Doc. AI 121)

Sulla

base di questi scritti, con il presente ricorso l’assicurato sostiene che “secondo

il grado di verosimiglianza preponderante, è quindi provato che l’assicurato

era inabile al lavoro in una percentuale oscillante dal 65% al 75%, già a fine

1998, inizio 1999”, motivo per cui egli ha postulato il riconoscimento di

una rendita intera anche per il periodo (1° maggio 1999 - 30 giugno 2001) in

cui l’amministrazione gli aveva riconosciuto una mezza rendita.

L’Ufficio

AI sostiene invece che non vi sono motivi per procedere né ad un riesame né ad

una revisione processuale della decisione 9 maggio 1999.

2.7

2.7.1

Conformemente

alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser,

ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una

decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una

sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua

rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non

possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V

422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a

seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994,

pag. 175; DTF 119 V 180).

Per

valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla

situazione di diritto ‑ compresa la giurisprudenza ‑ esistente al

momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480

consid. 1c).

L'Istituto

del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica

iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una

valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell

rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134).

Gli errori in cui è incorsa

l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF

102.

V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).

Un

errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita

contrario alla legge (DTF 103 V 128 e 119 V 483 consid. 4; Kieser,

Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, pag. 299), come pure

di una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata

di principi fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483

consid. 3; 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137).

Secondo

il TFA, per contro, l'errore nell'apprezzamento del grado di invalidità, non va

considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; 109 V 113 1c).

Va qui

rilevato che se una decisione è manifestamente errata, inconciliabile

con le disposizioni legali oppure deriva da una visione errata o incompleta

dello stato di fatto, la modifica della stessa può avvenire in ogni tempo

(Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, pag. 267).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale tuttavia né la dottrina né la

giurisprudenza hanno posto criteri generali circa gli effetti del riesame nel

tempo (DTF 119 V 184 consid. 3b).

Ritenuto

che il giudice non può costringere l'amministrazione a procedere al riesame di

una decisione palesemente errata - se non è entrata nel merito della domanda

(DTF 117 V 21 consid. 2d) - bisogna ammettere che non possono esserle

prescritte, in difetto di una norma positiva, le modalità del riesame e in

particolare in quale misura esso debba avere effetto retroattivo (DTF 119 V

180, 184; 110 V 296 consid. 3c).

2.7.2

In casu,

l’Ufficio AI, pur entrando nel merito della domanda di riesame, ha tuttavia

negato che vi siano motivi per rivedere la decisione 9 maggio 1999. A ragione.

Secondo questo TCA l’amministrazione non ha infatti commesso errori grossolani

e manifesti nell’istruzione della causa, né ha proceduto ad accertamenti

lacunosi. Essa ha sottoposto l’assicurato ad un esame multidisciplinare

eseguito nei giorni 30 novembre e 1° dicembre 1998 da parte del SAM e tenuto

debitamente conto delle risultanze peritali.

Né può essere rimproverato all’Ufficio AI di non aver ordinato una perizia

psichiatrica, visto che comunque i periti del SAM non avevano riscontrato alcun

danno alla salute di natura extra-somatica. Vero che, come è risultato dalla

successiva perizia 28 luglio 2003 del dr. __________, dal 1983 l’assicurato

presenta una sindrome depressiva. Ma è altrettanto vero che, secondo la

giurisprudenza federale, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il

danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo

stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC

1977.

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a

edizione, Berna 2003, pag. 128), circostanze che nel caso in esame al momento

della resa della decisione 9 maggio 1999 non erano ancora adempiute. A tal

riguardo va fatto presente che nella descrizione fatta dai periti del SAM in

merito allo status psichico non si riscontrano elementi di una psicopatologia

(“L’esame dell’affettività evidenzia una timia adeguata, nessun segno per

disforia o depressione “ …”Globalmente non si notano disturbi

psicopatologici maggiori”, cfr. punto C della perizia, doc. AI 59). Da una

parte, la prima volta in cui viene menzionata una patologia psichica

invalidante è nel rapporto datato 20 agosto 2001 del dr. __________, il quale

ha evidenziato “una grave sindrome depressiva” con ripercussioni sulla

capacità lavorativa (doc. AI 79); dall’altra, volendo per ipotesi di lavoro

seguire quanto indicato dallo stesso dr. __________ all’avv. RA 1 negli scritti

del 2004 (cfr. 2.5), l’eventuale inizio dell’incapacità lavorativa per motivi

psichici sarebbe da collocare tra la fine del 1998 e l’inizio del 1999 (questo

punto verrà ripreso nel prossimo considerando), motivo per cui l’eventuale

diritto alla rendita avrebbe potuto sorgere al più presto, scaduto l’anno di

carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, a fine 1999 e non al momento della

decisione 9 maggio 1999.

Infine, il ricorrente non può nemmeno essere seguito allorquando imputa

all’Ufficio AI l’errore di non aver approfondito la perizia psichiatrica. Di

fronte al referto 28 luglio 2003 del dr. __________, da considerare completo in

ogni suo punto e coerente nelle conclusioni tali da conferire forza probatoria

piena (in merito cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 60 consid. 1c),

l’amministrazione non aveva alcuna ragione per dubitare della valutazione

peritale.

2.8

2.8.1

Dal riesame deve essere distinta la cosiddetta revisione

processuale. In questi casi l'autorità è tenuta a rinvenire su decisioni

cresciute in giudicato quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a

determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 127 V 469 consid. 2c con

riferimenti di giurisprudenza). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

dichiarato che il tema della revisione processuale di provvedimenti

amministrativi va disciplinato analogamente alla normativa relativa alla

revisione dei giudizi pronunciati dalle autorità di ricorso di prima istanza.

Sono così considerati nuovi i fatti ed i mezzi di prova che lo sono secondo le

regole vigenti in materia di revisione di decisioni giudiziarie (sentenza del 29

novembre 2002 in re B., I 339/01, consid. 2.2; RAMI 1998 no. K 990 pag. 254).

In

particolare, secondo la giurisprudenza sono da ritenere idonee a modificare le

conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante le prove che servono a

corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificherebbero una revisione,

sia i fatti che, pur essendo noti nella procedura precedente, non hanno potuto

essere provati a sfavore del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a

provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare

di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve

essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe

condotto l'autorità competente a statuire in modo diverso se ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. E' decisiva la circostanza secondo cui

il mezzo di prova non serve solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non costituisce pertanto motivo di revisione il

semplice fatto che l'autorità potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

prefiggersi di correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli

occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b e i riferimenti ivi

citati). Non sono così mezzi di prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in

modo diverso fatti noti e non modificati (sentenza del 29 novembre 2002 in re

B., già citata, consid. 2.2; RDAT 1993 I n. 86 pag. 196).

2.8.2

In casu, non

si è confrontati con nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova ai sensi

della succitata giurisprudenza.

Con gli scritti 27 aprile, 22 maggio e 18 giugno 2004 il dr. __________ ha

proceduto ad una diversa valutazione del grado di capacità lavorativa,

basandosi su fatti già noti durante l’esame peritale 28 luglio 2003.

Se ora

l’assicurato ritiene tale perizia lacunosa, ciò non esclude che a suo tempo

egli avrebbe dovuto contestare la decisione 11 settembre 2003 con cui è stato

fissato, sulla base del menzionato rapporto, il diritto alla rendita intera per

motivi psichici dal 1° luglio 2001.

Va poi

evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è

provato con il grado della verosomiglianza preponderante valido nelle

assicurazioni sociali (DTF 121 V 204), che nel periodo in questione

l’assicurato fosse portatore di un’affezione psichica invalidante.

Al

riguardo, nella nota 10 febbraio 2004 la dr.ssa __________ del SMR ha

rettamente concluso come non vi sia “dato medico che possa permettere di

accertare con certezza nel periodo tra maggio 1999 e gennaio 2001, la presenza

di una psicopatologia grave al punto tale da determinare un ulteriore aumento

dell’incapacità lavorativa oltre il 50% già presente per motivi essenzialmente

fisici”.

Infatti,

nel referto 28 luglio 2003 il dr. __________ aveva aderito alla valutazione del

medico curante (dr. __________) in merito all’inizio dell’incapacità

lavorativa, ossia dal mese di febbraio 2001 (doc. AI 79, cfr. consid. 2.5),

mentre nei citati scritti 27 aprile, 22 maggio e 18 giugno 2004 egli ha

unicamente ipotizzato un’incapacità lavorativa tra il 65 e 75% dalla

fine del 1998 ( “… è adeguato, dal lato psichiatrico medico-teorico,

ipotizzare che l’incapacità lavorativa manifestata dal Sig. RI 1 alla fine del

1998, inizio 1999 è probabile”; risposta 22 maggio 2004, doc. AI 121, riportata

al consid. 2.5).

In queste

circostanze, dunque, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso

va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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