32.2005.10
assicurato affetto da danno alla salute psichico non legato all'alcolismo, con la risposta di causa l'UAI ha riconosciuto un danno alla salute invalidante, esame dell'acquiescenza da parte del tribuna
23 marzo 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
32.2005.10
Data decisione, Autorità:
23.03.2005, TCA
Titolo:
assicurato affetto da danno alla salute psichico non legato all'alcolismo, con la risposta di causa l'UAI ha riconosciuto un danno alla salute invalidante, esame dell'acquiescenza da parte del tribunale
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 8 LPGA
art. 50 cpv. 3 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.10
BS
Lugano
23 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6
dicembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto che:
- RI 1,
classe ___________, di professione consulente bancaria, nell’aprile 2003 ha
presentato una domanda di prestazioni AI volta ad ottenere in particolare una
rendita d’invalidità, facendo presente di essere affetta da depressione (doc.
AI 1);
- una volta
disposti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 19 luglio
2004 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, osservando che
l’incapacità al lavoro è dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di
dipendenza da alcol e che l’abuso etilico non può essere considerato quale
causa invalidante ai sensi della LAI (doc. AI 20);
- con opposizione 9 agosto 2004 l’assicurata ha contestato il rifiuto
pronunciato dall’amministrazione facendo riferimento al certificato 3 agosto
2004 del suo psichiatra curante (dr. __________) con cui egli ha attestato un
disturbo di personalità tipo borderline, precisando che la dipendenza alcolica
è correlata al disturbo psichico (doc. AI 22);
- con
decisione su opposizione 6 dicembre 2004 l’Ufficio AI, sulla scorta del parere
del Servizio medico regionale (SMR; doc. AI 30), ha confermato il precedente
provvedimento, il disturbo psichico lamentato non essendo tale da compromettere
la capacità lavorativa e la problematica psichica essendo da ricondurre in via
preponderante all’abuso etilico. Contestualmente l’amministrazione non ha
tuttavia escluso di procedere ad una nuova valutazione, non prima di un periodo
di astinenza dall’alcol di almeno sei mesi, nella misura in cui dovesse essere
subentrata una patologia psichiatrica rilevante, invitando pertanto
l’assicurata a presentare una nuova domanda di prestazioni al temine della cura
di disintossicazione (doc. AI 33);
- con
tempestivo ricorso 20 gennaio 2004 al TCA l’assicurata, per il tramite del suo
rappresentante amministrativo __________, attivo presso il Centro __________,
ha contestato il diniego di prestazioni e chiesto l’erogazione di una rendita
d’invalidità.
Mediante la produzione di diversi attestati medici, la ricorrente ha sostenuto
di essere in regime di astinenza da oltre un anno e che quindi il danno alla
salute psichico permane indipendentemente dall’abuso etilico, causandole una
totale incapacità lavorativa (I);
- con
risposta di causa 14 febbraio 2005 l’Ufficio AI, facendo presente come
l’assicurata abbia comprovato un periodo di astinenza dall’alcol così come
richiesto nella decisione impugnata e tenendo conto della documentazione
prodotta, ha chiesto al TCA di accogliere parzialmente il ricorso “nel senso
di consentire allo scrivente Ufficio di entrare nel merito della domanda ed
espletare i necessari accertamenti del caso per definire il diritto della rendita
della ricorrente a prestazioni dell’assicurazione invalidità” (V);
considerando in diritto che:
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e
R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pagg. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre pertanto che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Fatti
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3,
1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit,
pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte
dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno;
- conformemente
alla giurisprudenza l’alcolismo,
l’abuso di consumo di medicamenti, la tossicodipendenza non può di per sé
motivare una invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una
malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito
un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se
essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002
p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente
all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4
aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità);
- nella fattispecie in esame,
Considerandi
con la risposta di causa l’Ufficio AI ha sostanzialmente riconosciuto
l’esistenza di un’affezione psichica rilevante ai sensi della LAI, non essendo
essa legata all’abuso etilico;
- secondo la giurisprudenza
del TFA, in caso di acquiescenza e transazione durante la
procedura giudiziaria, spetta al giudice verificare la legalità dell’accordo
(RCC 1988 pag. 423 consid. 2c; per la transazione art. 50 cpv. 3 LPGA: Kieser,
ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 50 nota 3 p. 502 ss e nota 16
pag. 507; SVR 1996 AHV Nr. 74 p. 223; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988
p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V 162; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungs-rechts, 3. Edizione, Berna 2003, p. 463-463);
- dalla documentazione
prodotta con il ricorso risulta in effetti come la patologia psichica
dell’assicurata persista indipendentemente dall’abuso di alcol. In particolare
il regime di astinenza duraturo è confermato dalle misurazioni etilometriche
del Centro __________ dall’8 gennaio 2003 al 18 gennaio 2005 (due giorni prima
del ricorso; doc. A8), mentre con certificato 18 gennaio 2005 lo psichiatra
curante ha attestato un disturbo della personalità di natura borderline, con
impedimenti ad un inserimento lavorativo (doc. A16);
- di conseguenza il danno
alla salute psichico dell’assicurata è da considerare invalidante: la causa deve comunque essere rinviata all’Ufficio AI affinché si
determini, previo esperimento di eventuali ulteriori accertamenti di natura
medica e professionale, sulle conseguenze di tale affezione sulla capacità al
lavoro (nella professione abituale o eventualmente in altre attività adeguate),
rispettivamente al guadagno dell’interessata e stabilisca se sono
effettivamente date le premesse, sino al momento della resa del querelato
provvedimento (DTF 130 V 160 consid. 5.1), per un riconoscimento di prestazioni
assicurative a carico dell’AI (diritto a provvedimenti integrativi,
rispettivamente ad una rendita d’invalidità);
- visto
l'accoglimento del ricorso l'assicurata, rappresentata da una persona
qualificata, ha diritto ad un indennità per ripetibili (DTF 126 V 11s. consid.
2), anche in difetto di una simile richiesta (DTF 118 V 140 s.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
6 dicembre 2004 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi e renda una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio
AI verserà alla ricorrente fr. 800.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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