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Decisione

32.2005.10

assicurato affetto da danno alla salute psichico non legato all'alcolismo, con la risposta di causa l'UAI ha riconosciuto un danno alla salute invalidante, esame dell'acquiescenza da parte del tribuna

23 marzo 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3,

1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC

1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit,

pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte

dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione

di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale

per la valutazione della residua capacità al guadagno;

- conformemente

alla giurisprudenza l’alcolismo,

l’abuso di consumo di medicamenti, la tossicodipendenza non può di per sé

motivare una invalidità ai sensi della legge.

L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una

malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito

un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se

essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002

p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente

all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4

aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità);

- nella fattispecie in esame,

Considerandi

con la risposta di causa l’Ufficio AI ha sostanzialmente riconosciuto

l’esistenza di un’affezione psichica rilevante ai sensi della LAI, non essendo

essa legata all’abuso etilico;

- secondo la giurisprudenza

del TFA, in caso di acquiescenza e transazione durante la

procedura giudiziaria, spetta al giudice verificare la legalità dell’accordo

(RCC 1988 pag. 423 consid. 2c; per la transazione art. 50 cpv. 3 LPGA: Kieser,

ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 50 nota 3 p. 502 ss e nota 16

pag. 507; SVR 1996 AHV Nr. 74 p. 223; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988

p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V 162; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungs-rechts, 3. Edizione, Berna 2003, p. 463-463);

- dalla documentazione

prodotta con il ricorso risulta in effetti come la patologia psichica

dell’assicurata persista indipendentemente dall’abuso di alcol. In particolare

il regime di astinenza duraturo è confermato dalle misurazioni etilometriche

del Centro __________ dall’8 gennaio 2003 al 18 gennaio 2005 (due giorni prima

del ricorso; doc. A8), mentre con certificato 18 gennaio 2005 lo psichiatra

curante ha attestato un disturbo della personalità di natura borderline, con

impedimenti ad un inserimento lavorativo (doc. A16);

- di conseguenza il danno

alla salute psichico dell’assicurata è da considerare invalidante: la causa deve comunque essere rinviata all’Ufficio AI affinché si

determini, previo esperimento di eventuali ulteriori accertamenti di natura

medica e professionale, sulle conseguenze di tale affezione sulla capacità al

lavoro (nella professione abituale o eventualmente in altre attività adeguate),

rispettivamente al guadagno dell’interessata e stabilisca se sono

effettivamente date le premesse, sino al momento della resa del querelato

provvedimento (DTF 130 V 160 consid. 5.1), per un riconoscimento di prestazioni

assicurative a carico dell’AI (diritto a provvedimenti integrativi,

rispettivamente ad una rendita d’invalidità);

- visto

l'accoglimento del ricorso l'assicurata, rappresentata da una persona

qualificata, ha diritto ad un indennità per ripetibili (DTF 126 V 11s. consid.

2), anche in difetto di una simile richiesta (DTF 118 V 140 s.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

6 dicembre 2004 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai

considerandi e renda una nuova decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente fr. 800.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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