32.2005.101
domanda di revisione della rendita negata sulla base di di una perizia SAM;
17 novembre 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
32.2005.101
Data decisione, Autorità:
17.11.2005, TCA
Titolo:
domanda di revisione della rendita negata sulla base di di una perizia SAM;
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 LPGA
art. 87 OAI
art. 88 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.101
rg/td
Lugano
17 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1 giugno
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che - RI
1 dal 1. gennaio 1994 beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità
del 50%;
- in
esito alla procedura di revisione avviata nel luglio 2002 su domanda
dell’assicurata, per decisione 13 settembre 2004, confermata con successiva
decisione su opposizione 1. giugno 2005, l’Ufficio AI - riscontrando, sulla
base della perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM, un peggioramento della
situazione invalidante dal mese di novembre 2001 con conseguente inabilità al
100% rispettivamente, da giugno 2003, un riacquisto dell’abilità lavorativa
nella misura del 60% - ha riconosciuto all’interessata il diritto una rendita
intera dal 1. luglio 2002 al 30 settembre 2003, successivamente il diritto ad
una mezza rendita e, a far tempo dal 1. gennaio 2004, il diritto a tre quarti
di rendita;
-
avverso la succitata decisione su opposizione l’assicurata interpone ricorso
dinanzi al TCA contestando “la decisione di una rendita del 60%”
evidenziando al riguardo come il suo stato di salute, caratterizzato dalla
presenza di forti dolori, pregiudichi l’esercizio della propria attività
lavorativa di segretaria. A sostegno della sua tesi ricorsale l’insorgente
richiama in particolare un rapporto redatto dal reumatologo dr. __________ nel
febbraio 2004;
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e
la conferma del querelato provvedimento;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è la graduazione dell’invalidità stabilita dall’amministrazione
nell’ambito della procedura di revisione avviata nel luglio 2002 su richiesta
dell’assicurata;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%);
- il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido) (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss);
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 41 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2002; art. 17 cpv. 1 LPGA). La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Se la capacità
al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI);
- la
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 nella causa
P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica
deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in
relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è
possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione
iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece
che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo
diverso (RCC 1987 p. 38; STFA del 29 aprile 1991 nella causa
G.C.);
- nella fattispecie sulla base di un’approfondita, dettagliata e
completa valutazione, i periti SAM, avvalsisi anche di consulti specialistici
(psichiatrico, neurologico e ortopedico) esterni - poste le diagnosi, con
influsso invalidante, di “sindrome lombovertebrale cronica (…), lesione
parziale della cauda equina con disturbi sfinterici e disturbi di sensibilità
lat. agli arti inf. nei territori L5 e sacrali , istrogeno (…)”, rispettivamente,
senza influsso sulla capacità lavorativa, di “sindrome somatoforme da dolore
persistente, sovrappeso (…)” - hanno giudicato l’assicurata incapace al
lavoro: in misura completa, nella professione esercitata di impiegata d’ufficio,
a decorrere dalla fase postoperatoria dopo gli interventi di agosto e novembre
2001 (intervento d’ablazione del materiale d’osteosintesi in stato dopo
spondilodesi interpeduncolare L4-L5 risp. laminectomia L4-L5, allargamento del
canale spinale, evacuazione di un’ernia discale in L3-L4 e L4-L5 d’ambo i lati
e L5-S1, fusione L4-L5 tramite tecnica di Oh per spondilolistesi instabile
L4-L5 nonché intervento di revisione L4-L5 a ds. e rimozione della vite di Oh)
e sino alla seconda metà del 2003, e ciò a causa dei deficits acuti riferiti
alla lesione della cauda equina; in misura del 40% dalla seconda metà del 2003
a seguito del sostanziale miglioramento descritto in perizia. I periti hanno
quindi evidenziato come la riduzione della capacità al lavoro sia dovuta
soprattutto al fatto che essa non è in grado (dal profilo ortopedico e
neurologico) di mantenere in maniera prolungata la posizione eretta/seduta
senza possibilità di alternanza della posizione, ritenuto inoltre che essa
necessita di eventuali momenti di riposo a causa delle esacerbazioni dei dolori
lombari e che anche spostamenti in auto potrebbero causare un certo
peggioramento, non senza menzionare l’incidenza sulla capacità al lavoro delle
alterazioni degenerative della colonna lombosacrale, i disturbi neurologici con
turbe sensitive ed una limitata debolezza della muscolatura gluteale media e
minima a ds., sconsigliando da ultimo il sollevamento e trasporto di pesi oltre
8-10kg ed indicando quindi l’esigibilità in misura ridotta di lavori
relativamente sedentari e che permettono di cambiare spesso posizione. Quo
all’aspetto psicologico e mentale, i periti hanno invece sottolineato come non
siano ravvisabili (alla luce dell’approfondita valutazione specialistica operata
dallo psichiatra dr. __________, Capo Servizio __________) elementi o sintomi
che consentano di ipotizzare una malattia psichica comportante una limitazione
della capacità lavorativa. Per quanto riguarda la prognosi i sanitari hanno
rilevato come a medio-lungo termine non siano da prevedere cambiamenti di
rilievo (e ciò anche dal profilo neurologico), pur ammettendo un possibile
lento aumento delle alterazioni degenerative del rachide lombare, giudicando
tuttavia siccome non attendibili cambiamenti sostanziali dal profilo funzionale,
ritenendo infine favorevole la prognosi dal profilo psichiatrico e comunque
utile un appoggio psichiatrico per sostenere la ripresa lavorativa e ciò anche
tramite rivalutazione del trattamento psicofarmacologico antidepressivo;
- perché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 p. 31; DTF 125 V
352 e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA
del 18 marzo 2002 nella causa M. [I 162/01]). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr.
1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Nell'ambito del
libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10,
p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF
125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid.
3b/bb). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104
V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Per quel che riguarda il
medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del
suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
IVG, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo
1997 p. 111). Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF
127 V 294 e segg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da
Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in:
SZS 1999 pag. 105 ss). Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata. Per quanto attiene alla sindrome da dolore
somatoforme, va rilevato che quest’ultima rientra, ai sensi della
giurisprudenza, nella categoria delle affezioni psichiche per le quali
l’allestimento di una perizia psichiatrica si rende generalmente necessario al
fine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (DTF 130 V 353; Pratique
VSI 2000 pag. 161 come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 nella causa R.,
I 53/02, del 6 maggio 2002 nella causa L., I 275/01 nonché dell’8 agosto 2002
nella causa Q., I 783/01). A determinate condizioni la sindrome da dolore
Considerandi
somatoforme può infatti causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, va fatto
presente che nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 e
segg., l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso
la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri
(cfr. anche STFA inedita del 28 maggio 2004 nella causa B., I 702/03 e
del 21 aprile 2004 nella causa P., I 870/02; Pratique VSI 2000 p. 155; Meyer-Blaser,
in: Schaffhauser/Schlauri [ed], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003,
p. 76ss e 80 ss);
- alla
perizia SAM può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena
conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza. Per quanto
riguarda la valutazione del reumatologo dr. __________ contenuta nel suo
rapporto del febbraio 2004 (doc. A2) e considerata per altro anche in
sede d’esame peritale SAM, la stessa - che oltre a non
contenere (come rettamente rilevato nelle annotazioni SMR del 10 febbraio 2005,
doc. AI 69), elementi clinici nuovi, conclude, in maniera alquanto generica e
di certo meno circostanziata rispetto a quanto stabilito in sede peritale, per
una totale incapacità al lavoro dell’assicurata quale segretaria - non permette
di modificare e mettere validamente in discussione le conclusioni cui sono
giunti i periti in esito ad esaustivi e completi esami affidati a specialisti
delle singole affezioni di cui l’assicurata è portatrice e sulla base quindi di
una precisa ed accurata osservazione e valutazione pluridisciplinare, tenendo
conto della totalità delle lamentele accusate dall’interessata;
- la
refertazione specialistica agli atti contenendo chiari e sufficienti elementi
per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del
querelato provvedimento, non si rende necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti di natura medica (sul concetto di valutazione anticipata delle
prove cfr. DTF 124 V 94, 122 V 162, 122 III 223, 119
V 344);
-
la decisione impugnata merita pertanto di essere tutelata mentre il ricorso
deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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