32.2005.103
scelta del metodo di calcolo dell'invalidità (assicurato con o senza attività lucrativa)
9 febbraio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2005.103
Data decisione, Autorità:
09.02.2006, TCA
Titolo:
scelta del metodo di calcolo dell'invalidità (assicurato con o senza attività lucrativa)
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.103
rg/td
Lugano
9 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1 giugno
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che - nel
giugno 2003 RI 1, classe 1942, già attivo per anni quale veterinario indipendente,
ha chiesto di poter beneficiare di prestazioni AI;
- esperita
l’istruttoria, per decisione 22 marzo 2005, confermata con decisione su opposizione
1. giugno 2005, l’Ufficio AI, accertata - secondo il metodo applicabile a
persone non esercitanti attività lucrativa - l’assenza d’invalidità, ha negato
all’assicurato il diritto ad una rendita;
-
con il ricorso in oggetto l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 chiede,
previo annullamento della decisione 1. giugno 2005, che l’Ufficio AI abbia a
riconoscergli il diritto ad una rendita intera considerata una totale
incapacità al lavoro nella precedente attività di medico veterinario;
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e
la conferma del querelato provvedimento;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2002, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%);
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile in condizioni normali di mercato del lavoro e il
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (DTF
128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84; RCC 1992 p.
182, 1990 p. 543). Secondo
la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi
risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità deve
avvenire, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non
esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI, cfr. infra), eccezionalmente
secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti,
dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia
escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; SVR 1996 IV Nr. 74; RAMI 1996
p. 36; DTF 97 V 57, 104 V 139, 105 V 154; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, 1995, p. 456). L’invalidità è allora stabilita secondo la
riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività
(Pratique VSI 1999 pp. 121s). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151);
-
se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
subire un danno alla salute fisica o psichica, l'applicazione nei suoi confronti
del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili
condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di
guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di
una attività lucrativa. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5
vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete
all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR
Fatti
1996 IV Nr. 76; RCC 1986 p. 246; DTF 104 V 136). L'art. 27
cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31
dicembre 2002 rispettivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003), precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori
domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica
utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta
dalla comunità. L’invalidità viene così valutata sulla
base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante
un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p.
158). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della
sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente,
applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc,
cit., p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, p. 145);
- per
determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell’insorgere dell’invalidità. Tale circostanza costituisce tuttavia
solamente un indizio. Decisivo è piuttosto stabilire, fondandosi sulla
globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del
pregiudizio alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività
lavorativa (SVR 1996 IV Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP
1994 pp. 784ss; STFA 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF
120 V 150ss; STCA 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Meyer-Blaser,
Rechtssprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV,
1997, pp. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, 1999, pp. 190s);
-
in concreto l’Ufficio AI è dell’avviso che RI 1 vada considerato ai fini del
calcolo dell’invalidità quale persona senza attività lucrativa, rilevando al
proposito come dalla documentazione medica agli atti (in particolare dalle
certificazioni rese dallo psichiatra curante dr. med. __________) non risulti
in maniera chiara che l’attività di veterinario sia stata interrotta, agli
inizi del 2000, per motivi di salute. L’amministrazione sottolinea per altro
come egli abbia iniziato a sottoporsi a trattamento psichiatrico solo
nell’aprile 2002, in un momento in cui quindi aveva già chiuso il proprio studio
a __________ (appunto agli inizi del 2000), trasferendosi in seguito in Ticino.
Nel contestare tale valutazione l’insorgente sostiene invece di aver interrotto
la propria attività professionale per motivi di salute e che senza il danno
alla salute psichica egli avrebbe continuato ad esercitare l’attività di
veterinario in proprio, ciò che escluderebbe quindi l’applicazione, ai fini del
calcolo dell’invalidità, del metodo previsto per le persone non esercitanti attività
lucrativa. Egli, evidenziando una totale incapacità lavorativa nella precedente
attività di veterinario, conclude quindi postulando il riconoscimento di una rendita
intera d’invalidità;
- la
tesi del ricorrente, laddove mette in discussione l’errata applicazione del metodo
di calcolo dell’invalidità, appare fondata.
Nel
suo rapporto 2 maggio 2005 (sub. doc. AI 34) il dr. med. __________, psichiatra
curante, nell’esporre in maniera precisa e dettagliata l’evoluzione della problematica
psichica sin dal luglio 1995 e la sua stretta relazione con le vicende legali e
giudiziarie che hanno interessato l’assicurato a partire dal 1995 e sino al
1998, ha espressamente dichiarato - precisando altresì il contenuto delle sue
precedenti valutazioni (per quanto riguarda in particolare l’insorgenza
Considerandi
dell’incapacità al lavoro) rese all’attenzione dell’assicuratore malattia - che
successivamente all’ultima vicenda giudiziaria risalente al marzo 1998, RI 1 ha
bene o male tentato di mantenere la propria attività, tentativo che tuttavia il
sanitario ha espressamente dichiarato essere fallito a causa di depressione. Lo
specialista ha quindi evidenziato che nell’aprile 2002, dopo aver ripreso in
cura l’assicurato (nel frattempo trasferitosi in Ticino), ha potuto confermare
l’esistenza di una problematica depressiva e di una totale incapacità
lavorativa quale veterinario, che egli ha ancora ribadito essere presente almeno
da inizio 2000, evidenziando come comunque già tra il 1995 e il 1998 l’interessato
ha presentato fasi di parziale o totale incapacità dovuta al recidivante
disturbo depressivo. Lo specialista ha quindi riconfermato che a causa del suo
stato di salute psichica il tentativo messo in atto dall’assicurato di
riprendere la propria attività (cfr. al riguardo anche i doc. G e H attestanti
l’affiliazione, per qualche mese nel 2002, di RI 1 alla Cassa __________ quale
datore di lavoro) non ha avuto l’esito sperato, motivo per cui egli ha in
seguito ritenuto di doversi annunciare all’AI. Alla luce di quanto evidenziato
dallo psichiatra, l’annotazione 13 maggio 2005 del medico SMR (doc. AI 35),
secondo cui dagli atti medici non risulterebbe che l’assicurato abbia
interrotto la propria attività di veterinario per motivi medici bensì - per
quanto è dato di capire - a causa soprattutto delle problematiche legali e
giudiziarie e del consumo di alcool, non può essere ritenuta concludente e
costituire quindi valido elemento di valutazione ai fini del presente giudizio,
atteso che, alla luce di surriferita certificazione del dr. med. __________ (cui
appare in casu più che giustificato attribuire rilevanza probatoria) suddette
vicissitudini giudiziarie risultano essere state con ogni verosimiglianza all’origine
dell’attestato disturbo psichico e della consecutiva incapacità lavorativa
sviluppatasi, come visto, per lo meno a far tempo dal 2000. Per il resto non
può non essere rilevato che - contrariamente a quanto sostenuto dal medico SMR
e come invece attestato dal dr. __________ nel citato suo rapporto 2 maggio
2005.
- l’assicurato a partire dal 1995 è stato sottoposto a terapia
medicamentosa (accompagnata da psicoterapia, cfr. rapporto dr. med. __________ del
3.
settembre 2002, sub. doc. AI 18) e che inoltre l’assunzione di alcool in quel
periodo risulta essere stata in stretta relazione con suddetta sintomatologia depressiva;
-
appare di conseguenza giustificato ritenere, per lo meno secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195, 115 V 142; sull’applicazione di tale criterio nell’ambito
della valutazione dello statuto di un assicurato quale persona con o senza attività
lucrativa cfr. SVR 1996 IV Nr. 76; Meyer-Blaser, cit., p. 28) che
a determinare RI 1 ad interrompere, agli inizi del 2000, la propria attività
lavorativa sono stati motivi di salute, segnatamente l’esistenza di comprovati
disturbi psichici, per altro precedentemente già attestati. Deve di conseguenza
presumersi che senza soffrire di un danno alla salute psichica - e indipendentemente
dall’effettivo grado di incidenza dello stesso sulla capacità al lavoro - l’assicurato
avrebbe con ogni verosimiglianza esercitato (meglio: continuato ad esercitare)
l’attività di veterinario;
-
ne consegue che il calcolo dell’invalidità deve nella specie essere operato
considerando l’assicurato quale persona con attività lucrativa e non quindi in
applicazione del metodo specifico;
-
non può per contro essere seguito l’insorgente allorquando, in considerazione
di una totale incapacità quale veterinario, postula il conseguente riconoscimento
di una rendita intera d’invalidità. Il fascicolo non contiene infatti elementi
sufficienti per statuire in tal senso, considerato non da ultimo come dalla
refertazione medica agli atti risulti comunque che l’assicurato, pur
presentando un’incapacità nella precedente professione, è stato giudicato
siccome abile in attività semplici e ripetitive (cfr. rapporto dr. med. __________
del 15 gennaio 2004, doc. AI 18). Gli atti vanno pertanto retrocessi all’amministrazione
affinché proceda ad ulteriori accertamenti atti a stabilire se ed in che misura
l’assicurato sia effettivamente da ritenere ancora abile, malgrado il danno
alla salute, in attività alternative (rispettivamente in che misura la sua
capacità residua possa essere ritenuta siccome economicamente sfruttabile in un
mercato equilibrato del lavoro, tenuto conto dell’insieme delle circostanze) e
proceda quindi a stabilire il grado d’invalidità del medesimo in applicazione
del metodo ordinario o, se del caso, di quello straordinario (cfr. supra).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione 1. giugno 2005 é annullata.
§§ Gli atti vengono
retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra indicato.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. L’Ufficio AI verserà a RI 1 fr. 1'500.—(IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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