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Decisione

32.2005.103

scelta del metodo di calcolo dell'invalidità (assicurato con o senza attività lucrativa)

9 febbraio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

1996 IV Nr. 76; RCC 1986 p. 246; DTF 104 V 136). L'art. 27

cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31

dicembre 2002 rispettivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003), precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa

occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori

domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica

utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta

dalla comunità. L’invalidità viene così valutata sulla

base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante

un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p.

158). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della

sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente,

applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc,

cit., p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, p. 145);

- per

determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve

anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente

prima dell’insorgere dell’invalidità. Tale circostanza costituisce tuttavia

solamente un indizio. Decisivo è piuttosto stabilire, fondandosi sulla

globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del

pregiudizio alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività

lavorativa (SVR 1996 IV Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP

1994 pp. 784ss; STFA 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF

120 V 150ss; STCA 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Meyer-Blaser,

Rechtssprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV,

1997, pp. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, 1999, pp. 190s);

-

in concreto l’Ufficio AI è dell’avviso che RI 1 vada considerato ai fini del

calcolo dell’invalidità quale persona senza attività lucrativa, rilevando al

proposito come dalla documentazione medica agli atti (in particolare dalle

certificazioni rese dallo psichiatra curante dr. med. __________) non risulti

in maniera chiara che l’attività di veterinario sia stata interrotta, agli

inizi del 2000, per motivi di salute. L’amministrazione sottolinea per altro

come egli abbia iniziato a sottoporsi a trattamento psichiatrico solo

nell’aprile 2002, in un momento in cui quindi aveva già chiuso il proprio studio

a __________ (appunto agli inizi del 2000), trasferendosi in seguito in Ticino.

Nel contestare tale valutazione l’insorgente sostiene invece di aver interrotto

la propria attività professionale per motivi di salute e che senza il danno

alla salute psichica egli avrebbe continuato ad esercitare l’attività di

veterinario in proprio, ciò che escluderebbe quindi l’applicazione, ai fini del

calcolo dell’invalidità, del metodo previsto per le persone non esercitanti attività

lucrativa. Egli, evidenziando una totale incapacità lavorativa nella precedente

attività di veterinario, conclude quindi postulando il riconoscimento di una rendita

intera d’invalidità;

- la

tesi del ricorrente, laddove mette in discussione l’errata applicazione del metodo

di calcolo dell’invalidità, appare fondata.

Nel

suo rapporto 2 maggio 2005 (sub. doc. AI 34) il dr. med. __________, psichiatra

curante, nell’esporre in maniera precisa e dettagliata l’evoluzione della problematica

psichica sin dal luglio 1995 e la sua stretta relazione con le vicende legali e

giudiziarie che hanno interessato l’assicurato a partire dal 1995 e sino al

1998, ha espressamente dichiarato - precisando altresì il contenuto delle sue

precedenti valutazioni (per quanto riguarda in particolare l’insorgenza

Considerandi

dell’incapacità al lavoro) rese all’attenzione dell’assicuratore malattia - che

successivamente all’ultima vicenda giudiziaria risalente al marzo 1998, RI 1 ha

bene o male tentato di mantenere la propria attività, tentativo che tuttavia il

sanitario ha espressamente dichiarato essere fallito a causa di depressione. Lo

specialista ha quindi evidenziato che nell’aprile 2002, dopo aver ripreso in

cura l’assicurato (nel frattempo trasferitosi in Ticino), ha potuto confermare

l’esistenza di una problematica depressiva e di una totale incapacità

lavorativa quale veterinario, che egli ha ancora ribadito essere presente almeno

da inizio 2000, evidenziando come comunque già tra il 1995 e il 1998 l’interessato

ha presentato fasi di parziale o totale incapacità dovuta al recidivante

disturbo depressivo. Lo specialista ha quindi riconfermato che a causa del suo

stato di salute psichica il tentativo messo in atto dall’assicurato di

riprendere la propria attività (cfr. al riguardo anche i doc. G e H attestanti

l’affiliazione, per qualche mese nel 2002, di RI 1 alla Cassa __________ quale

datore di lavoro) non ha avuto l’esito sperato, motivo per cui egli ha in

seguito ritenuto di doversi annunciare all’AI. Alla luce di quanto evidenziato

dallo psichiatra, l’annotazione 13 maggio 2005 del medico SMR (doc. AI 35),

secondo cui dagli atti medici non risulterebbe che l’assicurato abbia

interrotto la propria attività di veterinario per motivi medici bensì - per

quanto è dato di capire - a causa soprattutto delle problematiche legali e

giudiziarie e del consumo di alcool, non può essere ritenuta concludente e

costituire quindi valido elemento di valutazione ai fini del presente giudizio,

atteso che, alla luce di surriferita certificazione del dr. med. __________ (cui

appare in casu più che giustificato attribuire rilevanza probatoria) suddette

vicissitudini giudiziarie risultano essere state con ogni verosimiglianza all’origine

dell’attestato disturbo psichico e della consecutiva incapacità lavorativa

sviluppatasi, come visto, per lo meno a far tempo dal 2000. Per il resto non

può non essere rilevato che - contrariamente a quanto sostenuto dal medico SMR

e come invece attestato dal dr. __________ nel citato suo rapporto 2 maggio

2005.

- l’assicurato a partire dal 1995 è stato sottoposto a terapia

medicamentosa (accompagnata da psicoterapia, cfr. rapporto dr. med. __________ del

3.

settembre 2002, sub. doc. AI 18) e che inoltre l’assunzione di alcool in quel

periodo risulta essere stata in stretta relazione con suddetta sintomatologia depressiva;

-

appare di conseguenza giustificato ritenere, per lo meno secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195, 115 V 142; sull’applicazione di tale criterio nell’ambito

della valutazione dello statuto di un assicurato quale persona con o senza attività

lucrativa cfr. SVR 1996 IV Nr. 76; Meyer-Blaser, cit., p. 28) che

a determinare RI 1 ad interrompere, agli inizi del 2000, la propria attività

lavorativa sono stati motivi di salute, segnatamente l’esistenza di comprovati

disturbi psichici, per altro precedentemente già attestati. Deve di conseguenza

presumersi che senza soffrire di un danno alla salute psichica - e indipendentemente

dall’effettivo grado di incidenza dello stesso sulla capacità al lavoro - l’assicurato

avrebbe con ogni verosimiglianza esercitato (meglio: continuato ad esercitare)

l’attività di veterinario;

-

ne consegue che il calcolo dell’invalidità deve nella specie essere operato

considerando l’assicurato quale persona con attività lucrativa e non quindi in

applicazione del metodo specifico;

-

non può per contro essere seguito l’insorgente allorquando, in considerazione

di una totale incapacità quale veterinario, postula il conseguente riconoscimento

di una rendita intera d’invalidità. Il fascicolo non contiene infatti elementi

sufficienti per statuire in tal senso, considerato non da ultimo come dalla

refertazione medica agli atti risulti comunque che l’assicurato, pur

presentando un’incapacità nella precedente professione, è stato giudicato

siccome abile in attività semplici e ripetitive (cfr. rapporto dr. med. __________

del 15 gennaio 2004, doc. AI 18). Gli atti vanno pertanto retrocessi all’amministrazione

affinché proceda ad ulteriori accertamenti atti a stabilire se ed in che misura

l’assicurato sia effettivamente da ritenere ancora abile, malgrado il danno

alla salute, in attività alternative (rispettivamente in che misura la sua

capacità residua possa essere ritenuta siccome economicamente sfruttabile in un

mercato equilibrato del lavoro, tenuto conto dell’insieme delle circostanze) e

proceda quindi a stabilire il grado d’invalidità del medesimo in applicazione

del metodo ordinario o, se del caso, di quello straordinario (cfr. supra).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 1. giugno 2005 é annullata.

§§ Gli atti vengono

retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra indicato.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’Ufficio AI verserà a RI 1 fr. 1'500.—(IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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