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Decisione

32.2005.105

Assicurato chiede di poter beneficiare di una riformazione professionale o di una rendita. UAI gli accorda diritto ad un quarto di rendita. Assicurato contesta perizia pluridisciplinare SAM. TCA non h

22 marzo 2006Italiano85 min

Source ti.ch

Fatti

i quali, in esito ad un approfondito e completo esame dello stato

valetudinario, hanno, come visto, esposto nel dettaglio quali sono le

limitazioni funzionali dovute al danno alla salute, concludendo per una abilità

dell’80% dell’assicurato nell’esercizio di attività rispettose dei predetti

impedimenti, dovuti alla presenza di avanzate alterazioni degenerative lombari.

Dal

punto di vista psichiatrico l’assicurato è stato periziato dal dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, che dopo aver posto la diagnosi di disturbo

depressivo ricorrente con una componente reattiva alla difficile situazione somatica

e socioeconomica, con un’intensità degli episodi depressivi che si colloca tra

media e grave senza sintomi psicotici, ha rilevato che “i disturbi

psichiatrici constatati hanno un influsso incostante sulla capacità lavorativa

dell’assicurato, indipendentemente dall’attività esercitata e soprattutto nella

fase acuta con inabilità lavorative totali della durata di 1 o 2 mesi a seconda

dell’intensità dell’episodio depressivo”, precisando che “dal punto

strettamente psichiatrico l’attività svolta dall’assicurato è ancora

praticabile tranne negli episodi acuti” e che “non vi è una diminuzione

permanente della capacità lavorativa per motivi esclusivamente psichiatrici”

(doc. AI 23.2).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia, cui il SAM ha affidato il consulto

reumatologico, ha invece indicato che “il quadro clinico attuale è, in

sintonia con tutte le valutazioni precedenti, quello di una sindrome

lombospondilogena cronificata in presenza di alterazioni degenerative

prevalentemente discali tra L3 e S1, più importanti a livello L4/L5, senza

neurocompressione”. Nel descrivere l’evoluzione delle problematiche

reumatologiche segnalate agli atti il dr. __________ ha indicato che “il

paziente presenta dal 1990 almeno lombalgie intermittenti e dal 2002 lombalgie

cronificate. Il carattere costante che i dolori hanno assunto ora corrisponde a

un disturbo di elaborazione del dolore e non a nuove alterazioni strutturali o

nuovi elementi di qualunque natura che siano intervenuti nel frattempo. Le

alterazioni degenerative lombari sono andate incontro progressivamente, secondo

una dinamica abituale, a un lento peggioramento. Come detto tale peggioramento

delle alterazioni strutturali non dev’essere automaticamente messo in relazione

con un peggioramento clinico. La TAC lombare del 15 maggio 2002 mostrava la presenza di una possibile

piccola ernia discale L5/S1 mediolaterale a sinistra, non più visualizzata alla

risonanza magnetica del 5 agosto 2003. Tale evoluzione è abituale nelle ernie

discali che regrediscono nell’arco di alcune settimane – alcuni mesi nella

maggior parte dei casi”. Il dr. __________ ha poi

evidenziato che, a causa dei disturbi reumatologici evidenziati, l’assicurato

non è più in grado di svolgere la precedente attività di capo-operaio di

pulizia, nella misura in cui egli debba svolgere personalmente lavori pesanti e

mediamente pesanti. Lo specialista ha invece osservato che se si trattasse

unicamente di dirigere una squadra di pulizia e, tutt’al più, di eseguire

personalmente lavori particolarmente leggeri che rispettino i limiti funzionali

dell’assicurato, l’attività sarebbe invece esigibile a tempo pieno, con una

riduzione del rendimento del 20% circa. Tale riduzione è giustificata dalla

presenza di avanzate alterazioni degenerative lombari (doc. AI 23.1).

In

conclusione, i periti hanno quindi ritenuto che sul piano psicologico e mentale

le patologie riscontrate non limitano in modo significativo la capacità

lavorativa dell’assicurato, mentre sul piano fisico (reumatologico) le

patologie lo rendono totalmente inabile nell’attività da ultimo esercitata di

operaio di pulizia e in altre attività pesanti e mediamente pesanti e abile

all’80% in attività leggere rispettose dei suoi limiti funzionali. I periti

hanno poi spiegato che l’assicurato soffre di lombalgie intermittenti dal 1990

e a partire dal 2002 di lombalgie cronicizzate; che il carattere costante

assunto dai dolori corrisponde ad un disturbo di elaborazione del dolore; che

le alterazioni degenerative lombari sono andate incontro, secondo una dinamica

abituale, a un lento peggioramento, che non deve essere automaticamente messo

in relazione con un peggioramento clinico. I periti hanno infine rilevato,

sulla base dell’evoluzione delle problematiche reumatologiche, di concordare

con la valutazione del medico curante dr. __________, il quale ha attestato

un’incapacità lavorativa totale dal 28.03.2002 in poi, precisando che “allora

l’incapacità lavorativa era motivata da un’esacerbazione delle note lombalgie.

Dopo il miglioramento della situazione acuta, la situazione si è stabilizzata e

può essere considerata ora invariata, particolarmente per quanto attiene alla

capacità lavorativa” (doc. AI 23).

Viste

le chiare motivazioni espresse dai periti a sostegno del loro giudizio circa

un’abilità dell’80% in attività leggere adeguate e ritenuto che le stesse sono

state contestate dai medici curanti sulla base dei medesimi giudizi espressi

prima dell’esame svolto dal SAM, questo TCA non ha motivo per scostarsi dalle

risultanze peritali.

2.9. Nell’ambito

dell’istruttoria amministrativa l’assicurato è stato visto dal consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente). Con rapporto

10 novembre 2004 il consulente, basandosi sulle risultanze mediche, si è così

espresso in merito ad un possibile

reinserimento professionale:

"

(...)

Consulenza e discussione - progetti, idee, proposte, ecc.

Ho incontrato l'A. il 09.11.04.

Riferisce che è praticamente inattivo dal lato

professionale dal 2002, momento in cui lo stato di salute gli ha impedito di

continuare l'attività di capo-operaio presso la ditta di pulizie, lavoro che

gli piaceva particolarmente (anche perché gli permetteva di guadagnare un

buono stipendio). L'unica attività lucrativa (390.- al mese) che è riuscito a

mantenere è la portineria della palazzina nella quale vive: si occupa della

piccola manutenzione interna (pulizia scala e finestre) e esterna (falciare

il prato). Riesce a svolgere tale attività perché si può gestire come meglio

crede in funzione delle condizioni di salute del momento e perché si fa

aiutare dai famigliari.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Visti il percorso scolastico (ha frequentato solo le

scuole dell'obbligo nel suo paese d'origine) e socio-professionale (nessuna

formazione professionale di base, difficoltà di espressione nella lingua

italiana) non ci sono i presupposti perché vengano finanziati provvedimenti

professionali volti al conseguimento di una qualifica di base. Anche una

formazione "ad hoc" porterebbe difficilmente a recuperare la

capacità di guadagno piuttosto alta dimostrata prima dell'insorgere del danno

alla salute (qualora l'A. trovasse però un'occasione di questo genere ci

sarebbe il diritto all'applicazione di provvedimenti professionali secondo

l'art. 17 LAI).

Anche grazie ad una ricerca tramite la banca dati

della SUVA (schede DPL) si può identificare una gamma di attività esigibili

di tipo non qualificato sufficientemente ampia. Tali attività permetterebbero

l'inserimento diretto dell'A. nel ciclo produttivo e il loro numero

sufficientemente elevato giustifica l'applicazione delle statistiche teoriche

RSS per la definizione del reddito da invalido.

Esempi di attività non qualificate nelle quali l'A.

potrebbe direttamente inserirsi sono: fattorino/addetto alle consegne,

operaio di fabbrica (ad esempio nell'industria tessile, farmaceutica,...),

aiuto-meccanico (addetto alla lavorazione dei metalli).

Capacità di Guadagno Residua - senza (ri)formazione specifica o dopo

(ri)formazione

Considerando un reddito ipotetico di 62'187.-, una

capacità di lavoro residua del 80%, e praticando una riduzione del 5% per

attività leggera, del 5% per i limiti concernenti l'ergonomia e del 5% per

salario da primo impiego, sulla base delle statistiche teoriche RSS risulta

una capacità di guadagno residua del 57.48% (il reddito d'invalido è di

35'745.-). Il grado d'invalidità è quindi del 42.52%.

Proposte

Viste le precedenti considerazioni non si ritiene

indicata l'applicazione di provvedimenti professionali e si conclude

determinando un grado d'invalidità del 42.52%.

(Doc. AI 25)

2.10. Orbene,

dall’esame del dettagliato ed esaustivo rapporto 10

novembre 2004 del consulente - in cui è stato evidenziato che nel caso

di specie sono date delle opportunità reintegrative in attività leggere non

qualificate, quali fattorino/addetto alle consegne, operaio di fabbrica (ad

esempio nell’industria tessile, farmaceutica, …), aiuto-meccanico (addetto alla

lavorazione dei metalli) - questo TCA non può che ritenere l’assicurato abile all’80%

in suddette attività, adeguate al suo stato di salute.

Occorre

qui ricordare che compito dell’orientatore

professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico

riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora

concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht, op cit., p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).

Dall’altra

parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI

prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità

hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti

professionali (art. 15-18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare,

conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

Ciò non

vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti

integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la

residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in

integrazione professionale.

Va

ricordato che in relazione alle

conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un

principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali -

all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

Nel

caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione del

consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni

reintegrative.

Va

poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, nell’industria e nell’artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui

aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003

nella causa P. [U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p.

332).

Gli

ambiti lavorativi presi in considerazione dal consulente si riferiscono del

resto ad attività con compiti non qualificati, semplici e ripetitivi: nel

settore dell’industria possono essere eseguite mansioni di controllo e di

sorveglianza o lavori leggeri di montaggio; in quello dei servizi vi sono

attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti

prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio

2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7).

Per

questi motivi, questa Corte non può che aderire alle conclusioni riportate dal

consulente nel citato rapporto 10 novembre 2004.

Infine,

riguardo ad un’eventuale riformazione professionale occorre ricordare come il

consulente non ha individuato un progetto reintegrativo di qualifica, non

disponendo l’interessato del necessario bagaglio attitudinale e culturale: il

consulente ha infatti indicato che “visti il

percorso scolastico (ha frequentato solo le scuole dell'obbligo nel suo paese

d'origine) e socio-professionale (nessuna formazione professionale di base,

difficoltà di espressione nella lingua italiana) non ci sono i

presupposti perché vengano finanziati provvedimenti professionali volti al

conseguimento di una qualifica di base.” (consid. 2.9.).

Ciononostante

il consulente ha fatto presente che l’Ufficio AI è a disposizione per una

"formazione ad hoc" qualora egli dovesse trovare un datore di lavoro

disposto ad assumerlo e se questa attività dovesse permettere un aumento della

capacità di guadagno residua. Egli ha infatti indicato che “anche una formazione "ad hoc" porterebbe difficilmente a

recuperare la capacità di guadagno piuttosto alta dimostrata prima

dell'insorgere del danno alla salute (qualora l'A. trovasse però un'occasione

di questo genere ci sarebbe il diritto all'applicazione di provvedimenti professionali

secondo l'art. 17 LAI)” (consid.

2.9.).

Al riguardo nella STCA del 29 agosto 2005 nella causa D. (inc. 32.2005.12) questo

Tribunale ha chiesto all’amministrazione delle delucidazioni:

"

1. Come dev'essere

intesa questa "messa a disposizione"?

Va intesa all'interno delle misure di ordine professionale. L'Ufficio AI, da

caso a caso, resta a disposizione dell'assicurato per quanto riguarda la

reintroduzione nel ciclo economico, attraverso il versamento di indennità

giornaliere durante un periodo di introduzione a nuove mansioni, così come un

breve periodo di formazione (formazione ad "hoc", corsi

specifici,...), nel caso in cui vi sia un datore di lavoro che garantisce

l'assunzione al termine della misura professionale e allo stesso tempo vi sia

un recupero della capacità di guadagno residua.

Considerandi

2.

Su quali basi legali, rispettivamente su

quale norma di prassi si fonda questa "messa a disposizione"?

Art. 17 LAI sub riformazione professionale che

comprende, in via di massima, tutte quelle misure di ordine professionale

necessarie ed adeguate per procurare all'assicurato, nel limite del possibile,

la possibilità di realizzare un guadagno sensibilmente equivalente a quello

ottenuto prima del danno alla salute (la riformazione può quindi spaziare dalla

semplice introduzione al posto di lavoro o alla formazione di breve durata

(concordata caso per caso) fino alla formazione organica secondo programma

ufficiale, compresa quella accademica, passando per tutti i possibili stadi

intermedi (formazione empirica, tirocinio ordinario, tirocinio pratico, scuola

professionale pubblica o privata, corsi professionali ad hoc. ecc.).

Generalmente maggiore è la durata del provvedimento, maggiore deve essere il

recupero della capacità di guadagno residua.

3.

Quali sono i presupposti per accedervi (grado d'invalidità, ecc.)?

Assicurati che non realizzano i presupposti per accedere ad una riformazione

professionale per vari motivi (essenzialmente a motivo delle scarse conoscenze

di base e degli appurati limiti intellettivi), ma che raggiungono un grado d'invalidità

del 20% superiore e che trovano un datore di lavoro disposto ad assumerli.

4.

In che cosa consiste l'introduzione al posto di lavoro e la

"formazione ad hoc"?

L'introduzione al posto di lavoro è la reintroduzione nel circolo economico

dell'assicurato. Pertanto trattasi di misura che può comprendere aiuto

economico (ad es.: se datore di lavoro è disposto a pagare un determinato

reddito, inferiore a quello di norma applicabile, allora l'Ufficio AI versa il

restante quale indennità giornaliera per la durata del breve periodo di

introduzione), mentre per formazione ad hoc si intende la formazione empirica

sul posto di lavoro, quindi l'assicurato in una nuova attività per un periodo

molto più breve (generalmente alcuni mesi) rispetto alla durata di una

formazione teorica (apprendistato, formazione superiore,...). Anche in tal caso

vengono versate delle indennità giornaliere all'assicurato.

5.

Non si tratta in effetti di una

riformazione professionale ex art. 17 LAI in quelle professioni ritenute esigibili

da parte della consulente? (P.f. motivare in dettaglio la risposta).

Sì. Infatti la consulente in integrazione professionale,

dopo aver valutato il caso dell'assicurato, ha ritenuto quest'ultimo

integrabile sul mercato libero del lavoro solo in attività qualificate.

Pertanto, a tali condizioni, si è proposto di rimanere a disposizione per

un'introduzione al posto di lavoro o per una formazione ad hoc, solo a

condizione che l'assicurato trovi un datore di lavoro disposto ad assumerlo e

se dette misure permettono un aumento della capacità di guadagno residua."

(STCA citata)

Quindi,

anche in caso di assenza dei presupposti personali (quale formazione ecc.) per

predisporre un piano reintegrativo professionale, l’Ufficio AI ha comunque

confermato la propria prassi di "messa a disposizione" per una

formazione ad hoc - con erogazione tra l’altro di un’indennità giornaliera - di

un assicurato invalido almeno al 20%, a condizione che trovi un datore di

lavoro disposto ad assumerlo e che l’attività aumenti la capacità al guadagno

residua.

Ciò

non esclude quindi che l’interessato possa essere integrabile sul mercato del

lavoro, svolgendo attività non qualificate per le quali non necessita di una

particolare formazione.

È in questo contesto che s’inserisce la succitata disponibilità dell’Ufficio AI

a sostenere l’assicurato.

2.11

In

concreto, il consulente ha fissato il reddito ipotetico da invalido, ritenuta una capacità

lavorativa residua dell’80% e praticando una riduzione del 5% per attività

leggera, del 5% per i limiti concernenti l’ergonomia e del 5% per salario da

primo impiego, in fr. 35’745.-- (salario RSS).

Tramite

raffronto tra tale dato ed il reddito da valido di fr. 62'187.--, egli ha determinato un’incapacità al

guadagno pari all’42.52% [(62'187 – 35’745) x 100

: 62'187],

percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita (doc. AI

25).

L’assicurato

ha contestato il reddito statistico preso in considerazione

dall’amministrazione, giudicato troppo elevato, rimproverando all’Ufficio AI di

non aver applicato al reddito di fr. 35'745 una riduzione del 25% per tenere

conto del suo stato di salute, del suo scarso livello di istruzione e di

formazione e del fatto che egli può svolgere solo attività leggere (doc. I).

2.11.1

Per quel che concerne il salario da valido, nella decisione

su opposizione l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di

fr. 62'187 percepito nel 2001 e nel 2002 dall’assicurato in qualità di operaio

di pulizia presso la ditta __________, importo del resto non contestato

dall’assicurato (doc. AI 47).

2.11.2

Riguardo

al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

La giurisprudenza

federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata

oggetto di una completa verifica da parte del

Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo,

Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni

sociali, in: RDAT II-2001, pag. 593 segg. (pagg. 602-606)).

La determinazione di tale reddito può essere

ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di

statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c; RCC 1989

pag. 485 consid. 3b).

Nell’evenienza concreta, vista anche la

giurisprudenza del TFA in materia (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I

475/01) possono essere ritenuti i salari lordi statistici relativi al Canton

Ticino.

Va

a questo proposito rilevato che in una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa

B. (Inc. n. 35.2003.6), il TCA

ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità

dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali, in alcune sue

pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori

regionali.

Ad

esempio, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20

novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da

invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente,

alla regione lemanica.

In

un’altra sentenza sempre del 13 giugno 2003, il TFA ha inoltre ricordato che

"(…) le circostanze del caso concreto determinano quale sia la tabella da

applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio applicare la

tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così facendo

è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido (in

proposito si veda anche il consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V 174).

L’Alta

Corte, come detto, ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13,

che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (STFA del 13 giugno

2003.

nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.).

Il

TFA ha ancora ribadito questi concetti in una recente sentenza del 20 aprile

2004.

nella causa K., I 871/02, consid. 6.3.

In

ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza

di dati salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente,

sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari.

Conformemente

alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai

valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale),

tornano quindi applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella tabella

TA13.

Conformemente ai dati statistici salariali (valore

mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice

e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di

eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.--

(fr. 4’027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x

41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato

e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4’123: 40 x 41,8 x 12) per gli

uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2’925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13

privato e pubblico).

Secondo i dati del 2002 (ultima

edizione disponibile della tabella edita dall'Ufficio federale di statistica sull'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari), il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno riportato su una media di 41,7

ore settimanali (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa

D., I 203/03, consid. 4.4 e "La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2

pag. 86) per un’attività leggera e

ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) nel settore privato

nel Cantone Ticino corrisponde a Fr. 51’266.- (Fr. 4'098.- : 40 x 41,7 x 12)

per gli uomini ed a Fr. 40'945.- (Fr. 3’273.- : 40 x 41,7 x 12) per le donne

(cfr. Tabella TA 13 settore privato).

Per

il caso in esame, il reddito da invalido dell’assicurato da

prendere in considerazione sulla base dei recenti citati dati statistici è pari

ad un salario lordo di Fr. 51’266.- percepito dagli uomini nel 2002 nel settore

privato per 41,7 ore settimanali di lavoro.

2.11.3

Quanto

alla censura relativa alla riduzione percentuale, va ancora rammentato, che la

questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici

debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e

professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).

Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permette di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il

TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso

una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato

nel 1945 che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato

giudicato in grado di svolgere a tempo pieno delle professioni sostitutive non

necessitanti di una vista stereoscopica.

La

stessa Corte federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U

102/00, ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne

frontaliere che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli

impedimenti anche nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di

introdurre frequenti pause nell'arco della giornata lavorativa.

Da

parte sua, il TCA, in una

sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., Inc. n. 35.2003.21, cresciuta in

giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul reddito da invalido,

trattandosi di una ballerina di night-club - di nazionalità straniera e

completamente priva di esperienza sul mercato del lavoro svizzero, perlomeno su

quello "ordinario" - che presentava una capacità lavorativa limitata

al 70% anche in attività confacenti alle sue condizioni di salute. Ancora

recentemente questo TCA ha

giudicato opportuna - e l’ha conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della

capacità di guadagno dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una

Cassa malati su un assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004 nella causa L.,

Inc. n. 36.2003.75), rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956

(STCA del 9 dicembre 2004 nella

causa N.L., Inc. n. 36.2004.49).

In

una recente sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il

TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La

nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di

reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali

derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare

soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu

Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom

4.

April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser

nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend

mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h.

wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5

bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in

gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist

die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die

statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA

succitata)

In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04,

consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio

di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da

un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15 % wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto,

il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha

ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio

2005.

nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età

dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non

rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori

ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella

causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato

una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato

di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive

nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des

limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa

M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio

di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF

(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra

assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo

di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V

138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa

S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329

+ 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni

importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità,

previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione

contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la

STFA del 16 febbraio 2005

nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte

federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%),

trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA

del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata

applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al

danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I

632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per

ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli

impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di

riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)."

(STCA

succitata, consid. 2.11.)

Nella

fattispecie in esame, questa Corte constata che il consulente ha ritenuto che

le circostanze specifiche del caso concreto giustificassero una riduzione

percentuale del reddito da invalido del 15%, così composta: riduzione del 5% per attività

leggera, del 5% per i limiti concernenti l’ergonomia e del 5% per salario da

primo impiego (doc. AI 25).

Visto

quanto precede, questo TCA non ha validi motivi per sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministra-zione.

L’applicazione

di una riduzione maggiore o, addirittura, come richiesto dall’assicurato, il

riconoscimento di un’ulteriore riduzione del 25% da applicare al reddito da

invalido già ridotto del 15% da parte del consulente, non può essere fatta

propria da questo Tribunale, per i motivi che seguono.

Va

innanzitutto osservato che l'assicurato è stato giudicato in grado di

esercitare all’80% un'attività leggera (consid. 2.8.).

Sempre

a causa del danno alla salute, egli si trova nell’impossibilità di compiere

lavori pesanti e anche l’esercizio di un’attività leggera non può prescindere

dal rispetto di determinati limiti funzionali.

In

tali circostanze, si giustifica una riduzione del 15% per le limitazioni

addebitabili al danno alla salute.

L’assicurato,

inoltre, è nato nel __________, ciò che non consente una riduzione

supplementare.

L’assicurato

è di nazionalità __________. Egli, giunto in Svizzera nel 1980, ha lavorato come aiuto-cucina,

aiuto-giardiniere e poi, a partire dal 1997 come operaio di pulizia presso la

ditta __________ di __________ fino al 27 marzo 2002 (doc. AI 23). Beneficia di

un permesso di domicilio.

In

ossequio a quanto stabilito dall’Alta Corte federale nei menzionati giudizi del

25.

luglio 2005 nelle cause J. e Y., nazionalità e tipo di permesso

dell’assicurato non giustificano un’ulteriore decurtazione.

Tutto

ben considerato, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% si

tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

2.11.4

Considerata una capacità lavorativa in attività leggere

pari all’80% ed applicando un'ulteriore riduzione del 15%, si ottiene un salario

da invalido di fr. 34’861.--. Dal raffronto di tale reddito da invalido con

quello da valido di fr. 62'187.-- risulta un’incapacità al guadagno del 43.94% (62'187 – 34'861 x 100 : 62'187), arrotondata al 44%.

Visto

il risultato al quale si è appena giunti, è da ritenere che anche negli anni

successivi e sino al 2005 (data d’emissione del querelato provvedimento), con

ogni verosimiglianza non sia raggiunta una percentuale tale da dare diritto ad

una rendita superiore.

In

conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere

respinto.

2.12

L'assicurato, per il tramite del suo

rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria (doc. I).

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid.

469.

consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la documentazione agli atti sufficiente per statuire nel

merito della vertenza.

2.13

Con

il proprio ricorso, il ricorrente ha domandato di essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

2.13.1

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del

vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre

2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto

di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria.

L’art.

61.

lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art.

61.

N. 86 pag. 626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid.

2.1

).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art.

3.

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto dell'assistenza giudiziaria

garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi

alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la

possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese

di patrocinio."

Le

altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla

Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a) la procedura per la persona

richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b) una persona ragionevole e di

condizioni agiate rinuncerebbe alla procedu-ra a causa delle spese che questa

comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se

la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la

designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi

interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

I

criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione

con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a

domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non

sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di

disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,

alle stesse condizioni viene riconosciuto il

gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno

indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è

sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei

mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

In

questo senso la Lag è conforme

all'art. 61 lett. f LPGA.

2.13.2

In

una sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito

che il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno

dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti

del diritto esecutivo.

All'importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25%.

2.13.3

In

concreto, dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria si evince che l’assicurato è sposato e ha due figli, __________ (__________)

e __________ (__________) che vivono nella sua stessa economia domestica (doc.

XII bis).

Le

entrate finanziarie della famiglia sono costituite dalla rendita AI dell’assicurato

di fr. 966 mensili e dalle entrate della moglie così composte: nel 2005 ella ha

percepito fr. 5'945 d’indennità giornaliere da parte della __________ per i

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005; fr. 18'161 di salario corrispostole

dalla __________ da aprile a settembre 2005; fr. 6’556 dall’assicurazione

contro la disoccupazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005 e fr.

5’616 per la sua attività accessoria presso __________, per un importo annuo

totale di fr. 36'278, pari a circa fr. 3'023 mensili (doc XVIII P3-P13). In

totale dunque i coniugi hanno un reddito complessivo di fr. 3’989.-- mensili.

Sul

fronte delle uscite, la Tabella

per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata

dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale

Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora in

uso, prevede la somma di fr. 1'550 quale importo base mensile per coniugi,

oltre a fr. 500 per il figlio __________.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo).

Vi

è inoltre da computare la pigione relativa alla locazione dell’appartamento

(fr. 1’250.--/mese più fr. 150 mensili di spese, per un totale di fr. 1'400

mensili; doc. XII bis) e i premi afferenti all'assicurazione contro le malattie

(fr. 290.90 mensili per l'assicurato e fr. 290.90 per sua moglie e fr. 72.50 per

suo figlio), per cui si ottiene un onere globale di fr. 4'104.30.

Ora,

aggiungendo all'importo base di fr. 2'050.--, stabilito sulla

base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecutivo, il supplemento del 15-25%, a cui si fa riferimento nella

suevocata giurisprudenza federale, risulta un ammanco oscillante tra fr. 422.80

e fr. 627.80 al mese.

In

tali circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.

Ritenuto,

inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta.

2.14

Con

il presente ricorso l’assicurato ha anche contestato il rifiuto da parte

dell’Ufficio AI del gratuito patrocino in sede amministrativa.

Ai

sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le

circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito.

Sussiste

il diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni

temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante,

causa non palesemente priva di oggetto e necessità dell’assistenza da parte di

un avvocato), che vanno verificati con rigore (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar,

Zurigo 2003, ad art. 37 N 17 pag. 399).

L'assistenza

di un avvocato è ammessa allorquando le questioni di diritto o di fatto sono

talmente difficili da rendere non possibile l'intervento di altre persone

(rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altri

specialisti) (DTF 114 V 228).

La

soluzione dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,

ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla

complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche

dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i

propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente

grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di

un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa

complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche

che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders

starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die

Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen

Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen,

denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. ,

cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265).

Occorre

innanzitutto sottolineare che i requisiti per ammettere il diritto

all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa sono

più restrittivi rispetto a quelli richiesti nella procedura giudiziaria e vanno

verificati con rigore. L'assistenza di un avvocato è ammessa infatti solo

allorquando le questioni di diritto o di fatto sono talmente difficili da

rendere non possibile l'intervento di altre persone (rappresentanti di

associazioni invalidi, assistenti sociali o altri specialisti) (DTF 114 V 228).

Il

criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella

procedura amministrativa va quindi verificato con severità (cfr. in particolare

Pratique VSI 2000 p. 164).

Secondo

questo TCA la presente fattispecie non è particolarmente complessa, né riguarda

questioni giuridiche difficili ai sensi della succitata giurisprudenza. Nemmeno

l’accertamento dello stato di salute del ricorrente è stato particolarmente

laborioso.

A

seguito del deposito della domanda di prestazioni da parte dell’assicurato,

affetto da diverse patologie d’origine reumatologica e da depressione, l’amministrazione

ha proceduto, come di rito, alla raccolta dei documenti medici ed economici,

ordinando inoltre l’esecuzione di una perizia a cura del SAM (doc. AI 23).

La

fattispecie in esame, a mente del TCA, non presenta elementi di particolare

difficoltà, né sono del resto ravvisabili gli estremi di un intervento

importante nella personalità giuridica dell’assicurato ai sensi della succitata

giurisprudenza che renderebbe indicato un patrocinio legale in sede

amministrativa.

Ad

esempio, nella sentenza 21 settembre 1999 (pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 18 e

in Pratique VSI 2000 pag. 164), il TFA ha considerato l’esame psichiatrico

ordinato dall’ufficio AI di un’assicurata, già affetta da gravi problemi

psichici, alla stregua di un intervento importante nella sua integrità

personale. L’Alta Corte ha poi riconosciuto la necessità dell’intervento

dell’avvocato per motivi procedurali, in particolare di coordinamento con

l’autorità penale (l’intervento del legale ha infatti permesso di eseguire una

perizia psichiatrica voluta sia dall’autorità penale che amministrativa).

Nell’evenienza

concreta, da una parte l’assicurato è stato peritato da un reumatologo, ciò che

non costituisce un’importante ingerenza nella sua personalità e da uno

psichiatra, che ha ritenuto che dal punto di vista strettamente psichiatrico

egli non presenti nessuna inabilità; dall’altra, si trattava di trasportare le

risultanze mediche nel contesto economico di valutazione della capacità al

guadagno, iter procedurale da considerarsi d’ordinaria amministrazione.

Alla

luce di quanto esposto sopra, ribadito che le condizioni per ottenere il

gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a

quelle per valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede ricorsuale, l’amministrazione

ha rettamente respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare

l’eventuale indigenza dell’assicurato, né valutare se la causa fosse

palesemente priva di successo.

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso è respinto.

2.

- L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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