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Decisione

32.2005.106

domanda di revisione della rendita respinta in assenza di modifica rilevante dello stato di salute; valutazione medica posta alla base della decisione amministrativa confermata dal TCA

19 dicembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2 OAI). Le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica

rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma

anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze

sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989

p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116). Affinché sia possibile la revisione

di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto

di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. Non

basta che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in

modo diverso (RCC 1987 p. 38; STFA 29 aprile 1991 nella causa G.C.);

- nella

fattispecie, sulla base delle certificazioni rilasciate dai medici curanti interpellati

nell’ambito della procedura di revisione (dr. __________, generalista e dr. __________,

psichiatra), con il querelato provvedimento l’amministrazione, dopo aver

sottoposto le stesse al vaglio del SMR - che non ha ravvisato nuovi elementi,

oltre a quelli precedentemente valutati dal __________, a sostegno di un

peggioramento dello stato di salute dell’interessata e che richiedano ulteriore

approfondimento a livello medico (doc. AI 63) - ha stabilito che non vi è stata

una modifica della situazione invalidate e come sono pertanto integrati gli

estremi giustificanti un aumento della rendita.

A

ragione. In entrambi i rapporti allestiti all’attenzione dell’amministrazione

Considerandi

il dr. __________ ha indicato come “nel corso degli ultimi anni non vi è

stato alcun cambiamento per quanto riguarda la situazione psico-fisica della

paziente” precisando quindi che “dal punto di vista medico non vi sono

elementi che possano indurre ad un cambiamento del tipo di rendita AI”

(rapporto 4 marzo 2003, doc. AI 50), rispettivamente che “rispetto al mese

di marzo del 2003 non vi sono stati cambiamenti di rilievo” e che quindi “dal

punto di vista medico non vi sono elementi a favore di un cambiamento

dell’attuale grado d’invalidità” (rapporto 30 gennaio 2004, doc. AI 58).

Dal canto suo lo psichiatra curante, dr. __________, giudicando lo stato di

salute siccome stazionario, ha ribadito “integralmente la valutazione

espressa a suo tempo” (cfr. certificazioni sub doc. AI 6, 7, 29 e 33 rese

nel corso della precedente procedura terminata, dopo gli accertamenti peritali (doc.

AI 42) esperiti a seguito della sentenza TCA di rinvio del 7 aprile 1999, con

l’assegnazione di una mezza rendita a far tempo dal 1. gennaio 1995), riconfermando

quindi una, precedentemente già attestata, completa inabilità al lavoro come

salariata nonché un’inabilità in mansioni domestiche per il cui espletamento, a

mente dello specialista, è necessario, come già in passato, l’aiuto e il sostegno

di terze persone (rapporti 4 giugno 2003 e 4 marzo 2004, doc. AI 51, 61). Per

quanto riguarda infine lo scritto 17 giugno 2005 del dr. Teodori (prodotto con

il gravame), lo stesso si limita ad indicare in maniera generica come “le

condizioni della paziente sono andate progressivamente peggiorando dall’anno

2000.

fino ad oggi con un repentino aggravamento nell’ultimo anno e mezzo”, senza

tuttavia fornire elementi che da un lato permettano di ritenere in maniera convincente

ed oggettivabile un’evoluzione della situazione psichica e di sostanziare

quindi l’attuale esistenza di un’incapacità lavorativa superiore a quella precedentemente

accertata, dall’altro che giustifichino l’esperimento di ulteriori indagini

mediche;

- la

decisione impugnata merita pertanto di essere tutelata mentre il ricorso deve

essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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