32.2005.106
domanda di revisione della rendita respinta in assenza di modifica rilevante dello stato di salute; valutazione medica posta alla base della decisione amministrativa confermata dal TCA
19 dicembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
32.2005.106
Data decisione, Autorità:
19.12.2005, TCA
Titolo:
domanda di revisione della rendita respinta in assenza di modifica rilevante dello stato di salute; valutazione medica posta alla base della decisione amministrativa confermata dal TCA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.106
rg
Lugano
19 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 maggio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI
1 dal 1. gennaio 1995 beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità
del 50%;
- in
esito alla procedura di revisione avviata d’ufficio nel gennaio 2003, per decisione
17 settembre 2004, confermata con decisione su opposizione 25 maggio 2005,
l’Ufficio AI - non riscontrando, sulla base delle certificazioni rilasciate dai
medici curanti una modifica della situazione invalidante - ha confermato il precedente
grado d’invalidità;
-
avverso la succitata decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata
dall’avv. RA 1, interpone ricorso dinanzi al TCA con cui chiede di essere sottoposta
ad accertamenti medici volti a stabilire la sua effettiva capacità al lavoro. A
sostegno della propria richiesta l’insorgente richiama in particolare le suddette
certificazioni dei medici curanti e produce inoltre un recente scritto del dr. __________
concludente per una completa incapacità lavorativa, sia nell’attività salariata
che nello svolgimento delle mansioni domestiche;
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e
la conferma del querelato provvedimento, producendo al riguardo delle annotazioni
del medico responsabile SMR;
- con
decreto 14 giugno 2005 il TCA ha respinto la domanda d’assistenza giudiziaria
formulata con il gravame;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- per
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al
31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli
artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 247). Secondo l'art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a
una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40% (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%);
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art.
41 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2002; art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione
avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione
importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un
termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi
invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono
provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande
invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). In caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.
Fatti
2 OAI). Le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica
rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma
anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989
p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116). Affinché sia possibile la revisione
di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto
di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. Non
basta che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in
modo diverso (RCC 1987 p. 38; STFA 29 aprile 1991 nella causa G.C.);
- nella
fattispecie, sulla base delle certificazioni rilasciate dai medici curanti interpellati
nell’ambito della procedura di revisione (dr. __________, generalista e dr. __________,
psichiatra), con il querelato provvedimento l’amministrazione, dopo aver
sottoposto le stesse al vaglio del SMR - che non ha ravvisato nuovi elementi,
oltre a quelli precedentemente valutati dal __________, a sostegno di un
peggioramento dello stato di salute dell’interessata e che richiedano ulteriore
approfondimento a livello medico (doc. AI 63) - ha stabilito che non vi è stata
una modifica della situazione invalidate e come sono pertanto integrati gli
estremi giustificanti un aumento della rendita.
A
ragione. In entrambi i rapporti allestiti all’attenzione dell’amministrazione
Considerandi
il dr. __________ ha indicato come “nel corso degli ultimi anni non vi è
stato alcun cambiamento per quanto riguarda la situazione psico-fisica della
paziente” precisando quindi che “dal punto di vista medico non vi sono
elementi che possano indurre ad un cambiamento del tipo di rendita AI”
(rapporto 4 marzo 2003, doc. AI 50), rispettivamente che “rispetto al mese
di marzo del 2003 non vi sono stati cambiamenti di rilievo” e che quindi “dal
punto di vista medico non vi sono elementi a favore di un cambiamento
dell’attuale grado d’invalidità” (rapporto 30 gennaio 2004, doc. AI 58).
Dal canto suo lo psichiatra curante, dr. __________, giudicando lo stato di
salute siccome stazionario, ha ribadito “integralmente la valutazione
espressa a suo tempo” (cfr. certificazioni sub doc. AI 6, 7, 29 e 33 rese
nel corso della precedente procedura terminata, dopo gli accertamenti peritali (doc.
AI 42) esperiti a seguito della sentenza TCA di rinvio del 7 aprile 1999, con
l’assegnazione di una mezza rendita a far tempo dal 1. gennaio 1995), riconfermando
quindi una, precedentemente già attestata, completa inabilità al lavoro come
salariata nonché un’inabilità in mansioni domestiche per il cui espletamento, a
mente dello specialista, è necessario, come già in passato, l’aiuto e il sostegno
di terze persone (rapporti 4 giugno 2003 e 4 marzo 2004, doc. AI 51, 61). Per
quanto riguarda infine lo scritto 17 giugno 2005 del dr. Teodori (prodotto con
il gravame), lo stesso si limita ad indicare in maniera generica come “le
condizioni della paziente sono andate progressivamente peggiorando dall’anno
2000.
fino ad oggi con un repentino aggravamento nell’ultimo anno e mezzo”, senza
tuttavia fornire elementi che da un lato permettano di ritenere in maniera convincente
ed oggettivabile un’evoluzione della situazione psichica e di sostanziare
quindi l’attuale esistenza di un’incapacità lavorativa superiore a quella precedentemente
accertata, dall’altro che giustifichino l’esperimento di ulteriori indagini
mediche;
- la
decisione impugnata merita pertanto di essere tutelata mentre il ricorso deve
essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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