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Decisione

32.2005.107

assicurato 62enne con capacità lavorativa residua giudicata dal TCA non più sfruttabile in un mercato di lavoro equilibrato

17 gennaio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

32.2005.107

Data decisione, Autorità:

17.01.2006, TCA

Titolo:

assicurato 62enne con capacità lavorativa residua giudicata dal TCA non più sfruttabile in un mercato di lavoro equilibrato

GRADO DI INVALIDITÀ

art. 16 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2005.107

rg/sc

Lugano

17 gennaio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2005 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 maggio

2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - con

domanda 13 agosto 2003 RI 1, classe 1943, di professione montatore di impianti

di riscaldamento, ha chiesto di poter beneficiare di una rendita d’invalidità

in quanto affetto da grave gonartrosi destra;

- raccolta

la documentazione medica ed economica del caso, per decisione 22 febbraio 2005,

confermata con successiva decisione su opposizione 24 maggio 2005, l’Ufficio AI

ha riconosciuto all’assicurato, giudicato totalmente inabile nella sua precedente

attività da settembre 2002, il diritto ad una rendita intera dal 1. settembre

2003 al 31 agosto 2004; per il periodo successivo, ritenendo l’assicurato, a

far tempo dal giugno 2004, ancora in grado di svolgere malgrado il danno alla

salute attività leggere adeguate ed operando delle riduzioni percentuali del

reddito conseguibile in siffatte attività alla luce delle risultanze mediche e

del rapporto del consulente in integrazione, l’amministrazione ha quindi stabilito

in applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi un tasso

d’invalidità del 55%, con conseguente diritto ad una mezza rendita a far tempo

dal 1. settembre 2004;

-

con il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato

dall’avv. RA 1, chiede l’annullamento della pronunzia amministrativa e - per

quanto è dato di capire - il conseguente riconoscimento di una rendita intera

d’invalidità anche dopo il mese di settembre 2004. L’insorgente rimprovera in

sostanza all’amministrazione di averlo ritenuto abile, a far tempo da giugno

2004, nell’esercizio di attività (sedentarie, leggere e poco qualificate) che,

a sua mente, da un lato presuppongono la facoltà di spostare carichi più o meno

pesanti ed una mobilità assoluta, d’altro lato richiedono un periodo più o meno

lungo d’integrazione che non può ragionevolmente essere imposto ad un operaio

di 62 anni prossimo alla pensione, il quale non avrebbe peraltro nessuna

possibilità concreta di reperire un’occupazione soprattutto nell’attuale

difficile situazione di mercato del lavoro;

-

con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e

la conferma del querelato provvedimento;

- la

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- ai

sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra

il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità in condizioni

normali del mercato del lavoro con quello che avrebbe potuto guadagnare in

assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p.

543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité. Les prestations, 1985, pp. 200ss; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique

VSI 2000 p. 84);

- ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

Considerandi

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124);

- nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene

conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC

1989.

p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno;

- in relazione alle

conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un

principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑

all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233,

117.

V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61).

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V

28.

e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221);

- come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale

dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto

rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da

invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I

594/04; Pratique

VSI 2002 p. 64);

-

tuttavia la più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che

quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del

pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi

se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato

equilibrato del lavoro;

- indipendentemente

dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il

danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro

consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle

attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale

adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua

situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del

salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale

come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile

2002.

nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10

marzo 2003 nella causa S., I 617/02);

-

nella specie dagli atti risulta che l’assicurato, quasi 62enne al momento

dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui

è portatore presenta, da settembre 2002, una totale inabilità nella sua precedente

professione di montatore di riscaldamenti. A far tempo da giugno 2004, sulla

scorta della valutazione medica - che ha evidenziato limitazioni nel

mantenere la posizione eretta, con necessità quindi di pause (15 minuti) ogni 2

ore, nell’effettuare spostamenti su terreni sconnessi e su terreni piani, nel salire

e scendere le scale, escludendo la possibilità di trasportare pesi oltre i 10

kg e nel lavorare inginocchiato o accovacciato, cfr. doc. AI 12, 13) - egli

è per contro stato giudicato abile in misura del 90% in attività leggere

adeguate (attività sedentarie, leggere e poco qualificate, ad es. quella di

addetto all’incasso o di operaio generico addetto all’imballaggio, all’etichettatura

o alla spedizione - cfr. decisione impugnata, cfr. rapporto 24 novembre 2004

del consulente in integrazione, doc. AI 19) in considerazione di suddette limitazioni;

-

professionalmente l’assicurato ha esercitato per oltre 40 anni l’attività di

montatore di riscaldamenti, ciò che lascia presumere che egli, stante in

particolare la mancanza di una solida formazione scolastica nonché la scarsa

adattabilità nell’acquisizione di nuovi “savoir-faire” evidenziate dal

consulente in integrazione (doc. AI 19), incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà

nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggero nel settore del controllo,

della sorveglianza o dell’incasso, senza formazione complementare, ritenuto

inoltre che anche nell’esercizio della maggior parte di dette attività egli, a

causa del danno alla salute, presenta comunque una ridotta capacità lavorativa

dovuta alla necessità di operare frequentemente delle pause. Le possibilità d’impiego

in detto settore d’attività - contrariamente all’assunto del consulente

in integrazione secondo cui in concreto è data sul mercato del lavoro la

presenza di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno della salute

ed in cui l’assicurato potrebbe essere direttamente integrabile nel ciclo

produttivo - appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e

irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro (anche nel

settore dell’incasso) accetti di assumere nelle condizioni sopra descritte, un

impiegato 62enne - che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà

dell’età del pensionamento - tenuto altresì conto dei rischi connessi ad una eventuale

sua assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla

previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento del

lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa formazione scolastica) (cfr. le

succitate STFA 4 aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10

marzo 2003 in cui il TFA ha ritenuto, alla luce

delle circostanze concrete, siccome non più economicamente utilizzabile la

capacità lavorativa residua di un assicurato 62enne, rispettivamente di un

61enne e di un 64enne);

-

stante quanto precede, la capacità residua dell’assicurato non risultando in

concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad

esso deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità a

far tempo dal 1. settembre 2003.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione 24 maggio 2005 é annullata.

§§

RI 1

ha diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° settembre

2003.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio

AI verserà a RI 1 fr. 1'500.- (IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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