32.2005.107
assicurato 62enne con capacità lavorativa residua giudicata dal TCA non più sfruttabile in un mercato di lavoro equilibrato
17 gennaio 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2005.107
Data decisione, Autorità:
17.01.2006, TCA
Titolo:
assicurato 62enne con capacità lavorativa residua giudicata dal TCA non più sfruttabile in un mercato di lavoro equilibrato
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.107
rg/sc
Lugano
17 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con
domanda 13 agosto 2003 RI 1, classe 1943, di professione montatore di impianti
di riscaldamento, ha chiesto di poter beneficiare di una rendita d’invalidità
in quanto affetto da grave gonartrosi destra;
- raccolta
la documentazione medica ed economica del caso, per decisione 22 febbraio 2005,
confermata con successiva decisione su opposizione 24 maggio 2005, l’Ufficio AI
ha riconosciuto all’assicurato, giudicato totalmente inabile nella sua precedente
attività da settembre 2002, il diritto ad una rendita intera dal 1. settembre
2003 al 31 agosto 2004; per il periodo successivo, ritenendo l’assicurato, a
far tempo dal giugno 2004, ancora in grado di svolgere malgrado il danno alla
salute attività leggere adeguate ed operando delle riduzioni percentuali del
reddito conseguibile in siffatte attività alla luce delle risultanze mediche e
del rapporto del consulente in integrazione, l’amministrazione ha quindi stabilito
in applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi un tasso
d’invalidità del 55%, con conseguente diritto ad una mezza rendita a far tempo
dal 1. settembre 2004;
-
con il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato
dall’avv. RA 1, chiede l’annullamento della pronunzia amministrativa e - per
quanto è dato di capire - il conseguente riconoscimento di una rendita intera
d’invalidità anche dopo il mese di settembre 2004. L’insorgente rimprovera in
sostanza all’amministrazione di averlo ritenuto abile, a far tempo da giugno
2004, nell’esercizio di attività (sedentarie, leggere e poco qualificate) che,
a sua mente, da un lato presuppongono la facoltà di spostare carichi più o meno
pesanti ed una mobilità assoluta, d’altro lato richiedono un periodo più o meno
lungo d’integrazione che non può ragionevolmente essere imposto ad un operaio
di 62 anni prossimo alla pensione, il quale non avrebbe peraltro nessuna
possibilità concreta di reperire un’occupazione soprattutto nell’attuale
difficile situazione di mercato del lavoro;
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e
la conferma del querelato provvedimento;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra
il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità in condizioni
normali del mercato del lavoro con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p.
543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité. Les prestations, 1985, pp. 200ss; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique
VSI 2000 p. 84);
- ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e dunque fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
Considerandi
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 124);
- nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989.
p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno;
- in relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un
principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑
all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233,
117.
V 278 e 400 e i ivi riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61).
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V
28.
e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., p. 221);
- come detto, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale
dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità, ma sono piuttosto
rilevanti di principio per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da
invalido (DTF 126 V 78; STFA 14 febbraio 2004 nella causa T, I
594/04; Pratique
VSI 2002 p. 64);
-
tuttavia la più recente giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che
quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del
pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi
se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato
equilibrato del lavoro;
- indipendentemente
dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il
danno, occorre quindi stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro
consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle
attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale
adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua
situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del
salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale
come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4 aprile
2002.
nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003 nella causa N., I 462/02; 10
marzo 2003 nella causa S., I 617/02);
-
nella specie dagli atti risulta che l’assicurato, quasi 62enne al momento
dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui
è portatore presenta, da settembre 2002, una totale inabilità nella sua precedente
professione di montatore di riscaldamenti. A far tempo da giugno 2004, sulla
scorta della valutazione medica - che ha evidenziato limitazioni nel
mantenere la posizione eretta, con necessità quindi di pause (15 minuti) ogni 2
ore, nell’effettuare spostamenti su terreni sconnessi e su terreni piani, nel salire
e scendere le scale, escludendo la possibilità di trasportare pesi oltre i 10
kg e nel lavorare inginocchiato o accovacciato, cfr. doc. AI 12, 13) - egli
è per contro stato giudicato abile in misura del 90% in attività leggere
adeguate (attività sedentarie, leggere e poco qualificate, ad es. quella di
addetto all’incasso o di operaio generico addetto all’imballaggio, all’etichettatura
o alla spedizione - cfr. decisione impugnata, cfr. rapporto 24 novembre 2004
del consulente in integrazione, doc. AI 19) in considerazione di suddette limitazioni;
-
professionalmente l’assicurato ha esercitato per oltre 40 anni l’attività di
montatore di riscaldamenti, ciò che lascia presumere che egli, stante in
particolare la mancanza di una solida formazione scolastica nonché la scarsa
adattabilità nell’acquisizione di nuovi “savoir-faire” evidenziate dal
consulente in integrazione (doc. AI 19), incontrerebbe verosimilmente grosse difficoltà
nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggero nel settore del controllo,
della sorveglianza o dell’incasso, senza formazione complementare, ritenuto
inoltre che anche nell’esercizio della maggior parte di dette attività egli, a
causa del danno alla salute, presenta comunque una ridotta capacità lavorativa
dovuta alla necessità di operare frequentemente delle pause. Le possibilità d’impiego
in detto settore d’attività - contrariamente all’assunto del consulente
in integrazione secondo cui in concreto è data sul mercato del lavoro la
presenza di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno della salute
ed in cui l’assicurato potrebbe essere direttamente integrabile nel ciclo
produttivo - appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e
irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro (anche nel
settore dell’incasso) accetti di assumere nelle condizioni sopra descritte, un
impiegato 62enne - che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà
dell’età del pensionamento - tenuto altresì conto dei rischi connessi ad una eventuale
sua assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla
previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento del
lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa formazione scolastica) (cfr. le
succitate STFA 4 aprile 2002, 26 maggio 2003 e 10
marzo 2003 in cui il TFA ha ritenuto, alla luce
delle circostanze concrete, siccome non più economicamente utilizzabile la
capacità lavorativa residua di un assicurato 62enne, rispettivamente di un
61enne e di un 64enne);
-
stante quanto precede, la capacità residua dell’assicurato non risultando in
concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, ad
esso deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità a
far tempo dal 1. settembre 2003.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione 24 maggio 2005 é annullata.
§§
RI 1
ha diritto ad una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° settembre
2003.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio
AI verserà a RI 1 fr. 1'500.- (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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