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Decisione

32.2005.108

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 marzo 2006Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I parametri adottati con la decisione impugnata sono, dal profilo

medico-teorico, la valutazione della capacità funzionale operata alla __________

di __________, secondo la quale l'assicurato potrebbe svolgere un'attività da

leggera a medio­-pesante sull'arco di un'intera giornata, e dal profilo

economico l'applicazione dei rilevamenti statistici ufficiali agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro, partendo dalla

constatazione che l'assicurato non esercita attualmente alcuna attività,

rispettivamente non sfrutta appieno la sua residua capacità di guadagno.

A proposito della valutazione dell'esigibilità che l'assicurato svolga

al 100 % un'attività da leggera a medio-pesante, vale quanto già esposto in

precedenza, è utile ricordare che quella cui si riferisce la decisione

impugnata risale al 10/11 febbraio 2003 da parte del dr. __________ e della

fisioterapista __________ e che quindi sono trascorsi oramai due anni e oltre

durante i quali, non solo l'assicurato non ha più potuto svolgere nessuna

attività lavorativa, ma anche non ha subito alcun miglioramento delle

condizioni di salute.

Le previsioni e proposte risultanti da quel rapporto sono comunque state

superate da un lato dall'impossibilità di ricollocare l'assicurato presso la

ditta __________ in altre mansioni, ma dall'altro anche dal fallimento dei

tentativi di reinserimento professionali, ancora prima della scadenza del

periodo di osservazione.

Comunque già in quel rapporto veniva consigliato di procedere a un

consulto ortopedico e reumatologico specialistico, che tuttavia non è mai stato

ordinato.

Eppure, i medici della __________ facevano dipendere la necessità di

"un veloce reinserimento lavorativo" dalla condizione che da questo

esame ortopedico­reumatologico specialistico non emergessero nuovi elementi.

Inoltre, essi consigliavano un training ergonomico e una fisioterapia ambulatoriale

a riprova del fatto che, già sulla base delle loro constatazioni, l'assicurato

a quel momento non era pronto per dedicarsi all'attività lavorativa da essi

teoricamente ritenuta esigibile.

Alla distanza di un anno da quella valutazione il dott. __________, nel

suo certificato del 26.3.2004, non intravedeva possibilità di miglioramento con

misure terapeutiche, se non quelle di somministrare degli analgesici

(particolarmente "pesanti" come "altre forme di morfina"),

ciò che costituisce la riprova di una condizione non certo tale da consentire,

nemmeno in via teorica, una ripresa lavorativa come quella proposta dai medici

della __________.

Partendo da queste constatazioni, deve pertanto essere nuovamente

contestata la valutazione del consulente (che ha in sostanza preso come base

quanto esposto nel precedente rapporto del 29.1.2004) emessa l'11 gennaio 2005,

con la quale giunge a un grado d'invalidità del 26.92 %.

Intanto, perché questa valutazione si riferisce pur sempre e soltanto ai

dati clinici emersi nel dicembre 2002 (ritenuti incompleti dagli stessi medici

della __________) e inoltre perché non tiene conto delle stesse conclusioni

alle quali è giunto il maestro di lavoro __________ nel suo rapporto

dell'8.4.2004 al termine del periodo di osservazione.

In sostanza egli ha constatato che, pur avendo l'assicurato mostrato

qualche miglioramento della resa nelle attività nelle quali è stato messo alla

prova, era condizionato da una "evidente zoppia durante gli

spostamenti" che "pongono delle riserve nell'eventualità di un

reinserimento professionale con una resa costante al 100% o almeno restringa il

campo delle professioni totalmente compatibili col suo danno alla salute".

Dal che si può nuovamente contestare l'ipotesi di un'attività da leggera

a medio­pesante con orario di lavoro completo.

Comunque, considerato che dal profilo del danno alla salute per rapporto

all'esigibilità che l'assicurato si dedichi a un'attività leggera in

occupazione non qualificata i certificati agli atti risalgono a epoca non

recente, si chiede che venga eseguita una approfondita perizia giudiziale

multidisciplinare che tenga conto in particolare degli aspetti del danno

alla salute sotto il profilo ortopedico e reumatologico, fattori questi

completamente trascurati nonostante il suggerimento dei medici della __________.

Ritenuto quindi che, per denegata ipotesi e tenendo conto delle

constatazioni fatte in occasione dell'osservazione al __________ di __________,

il ricorrente possa ancora svolgere un'attività leggera con occupazione media

del 50 %, anche se si applicassero i parametri posti alla base del documento

"orientamento e bilancio" dell'11.11.2004, ossia una salario RSS

senza riduzioni di fr. 52'556.- (pari a fr. 26'278.- annui al 50 %) con

una riduzione del 20 %, si otterrebbe una percentuale di perdita di guadagno

del 63,47 %.

In tal caso il

ricorrente ha diritto almeno a una rendita di invalidità di 3/4.

(…)." (Doc. I)

1.4. Con istanza

24 giugno 2005 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. A2).

In data

28 giugno 2005 il ricorrente ha provveduto a trasmettere al TCA il certificato

municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa

documentazione (doc. III).

1.5. Con risposta

di causa 29 luglio 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha

invece postulato la reiezione del ricorso (doc. IV).

1.6. Con decreto 5

settembre 2005 il TCA ha accolto l’istanza dell’assicurato tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria (doc. VI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in

ambito AI.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332

consid. 2.2 e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.

1b; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2).

Il

Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

L’introduzione

della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in

ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro,

d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione

(della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le

succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono

tuttora valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi

nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo

antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge applicabili

al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in vigore prima

e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che – come detto - la nuova

normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale

modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.

Dal 1°

gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione

della LAI.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino

al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore

sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se

sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno

al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che

nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique

de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84

consid. 1b).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello

della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,

l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire

un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968

pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

2.6. Nel caso in esame, l’assicurato

è stato degente presso la __________ di __________ dal 16 maggio 2002 al 12

giugno 2002. Nel rapporto di degenza 1° luglio 2002 il dr. __________ e il dr. __________,

posta la diagnosi di “lombalgia aspecifica cronica su turbe statiche con

anomalia di transizione e formazione di neoartrosi della sacro-iliaca dx su

esiti da contusione lombare in data 30.3.2001, sindrome miofasciale dx, di

sbilancio muscolare con importante rigidità della muscolatura paravertebrale

dx; cervicobrachialgia sx; tachicardia recidivante di origine non chiara”,

hanno rilevato che, visti gli scarsi risultati dei test ergonomici, ritengono

indicata una riqualifica professionale, dato che “gli sforzi fisici che il

paziente dovrebbe sopportare nello svolgere il suo lavoro abituale sono

senz’altro oltre il livello a lui possibile” (doc. AI 5a).

Inoltre, nel questionario “Allegato al rapporto medico” 25 ottobre

2002 il dr. __________ ha indicato che l’assicurato non è più in grado di

svolgere la sua abituale professione di manovale, mentre è in grado di svolgere

altre attività (quali ad esempio quella di cameriere, giardiniere, pulizia),

che gli consentano possibilmente di non alzare pesi oltre i 7.5 kg (doc. AI 6.1).

Nel rapporto 8 ottobre

2002 il curante, dr. __________, FMH in medicina generale, posta la diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale cronica

su turbe statiche della colonna con anomalie di transizione lombo-toracale e

formazione di una neoartrosi dell’articolazione sacro-iliaca destra”, ha

rilevato che l’attività attuale dell’assicurato non è più proponibile, che la

capacità lavorativa sul posto di lavoro abituale non può essere migliorata;

alla domanda se l’assicurato è in grado di svolgere altre attività il sanitario

ha risposto affermativamente precisando che è previsto un consulto ortopedico

dal dr. __________ e che “il paziente, a dipendenza dell’esito del consulto

ortopedico previsto, potrebbe probabilmente lavorare in un’attività che non

richiede sforzi di sollevamento o il mantenimento prolungato della stessa

posizione” (doc. AI 5).

L’assicurato

è poi stato sottoposto ad una valutazione della capacità funzionale

(EFL) presso il centro di riabilitazione __________ di __________. Nelle

“conclusioni e proposte” 3 marzo 2003 il medico responsabile EFL, dr. Med. __________,

e la fisioterapista ergonomia __________ hanno consigliato di sottoporre

l’assicurato ad un consulto ortopedico e reumatologico specialistico, osservando:

"

(...)

I problemi rilevanti,

relazionati all'attività professionale, sono costituiti da dolori alla colonna

lombare e sacrale, nonché dai disturbi della sensibilità (formicolio) nella

gamba destra irradianti fino al piede.

In generale il Cliente è

stato collaborante. E' stato disposto a caricare fino al massimo del suo limite

con piccole eccezioni, mantenendo un atteggiamento sofferente, con grande

fissazione sui propri dolori. E' stato rilevato un decondizionamento muscolare

e cardiovascolare (confronto con il suo ultimo lavoro svolto come operaio). Vi

è il rischio, considerando la lunga inabilità lavorativa, i dolori cronici,

come pure l'aggravamento dei sintomi secondari, che il cliente inizi ad

aggravare i suoi sintomi.

La consistenza durante i

test era leggermente ridotta. II risultato del PACT-test (autovalutazione della

capacità fisica) ha corrisposto il primo giorno ad un carico minimo, risultato

che riteniamo insufficiente. Il secondo giorno il cliente ha raggiunto un

punteggio corrispondente ad una attività professionale molto leggera e

prevalentemente sedentaria.

Secondo i risultati

scaturiti dal test, la capacità di carico si situa in generale nell'ambito di

un'attività da leggera a medio pesante per tutto il giorno, a condizione che si

tratti di un'attività con posizioni alternate (seduto - in piedi) e lavori da

svolgere in “posizione in piedi flesso in avanti” per poche volte.

Consigliamo di procedere

ad un consulto ortopedico e reumatologico specialistico.

Qualora durante queste

indagini non emergessero nuovi elementi, proponiamo un veloce reinserimento

lavorativo eventualmente nella stessa ditta, con altre mansioni o la ricerca di

un altro posto di lavoro.

Abbiamo anche rilevato scarse

conoscenze ergonomiche e consigliamo un training ergonomico intenso da

effettuare durante la fisioterapia ambulatoriale, per un rapido reinserimento

professionale.

Nella situazione attuale

non riteniamo realistico un reinserimento professionale nell'ultima attività

svolta che corrisponde ad un lavoro molto pesante con alzamento di pesi di

oltre 45 kg. (vedi tabella job-match).

Esigibilità

dell'attività professionale come gruista, macchinista, operaio dl costruzione

x no

Esigibilità per altre

attività professionali

¨ lavoro molto leggero, In prevalenza da

seduto

¨ lavoro leggero

x lavoro da leggero a medio-pesante

¨ lavoro medio-pesante

¨ lavoro pesante

x tutto il giorno

Proposte concrete per

il reinserimento professionale

x nella stessa ditta - con altre mansioni

Ditta __________, __________

x Ricerca di un nuovo posto di lavoro e/o

provvedimenti di reinserimento professionale

II cliente si dichiara

d'accordo con le valutazioni e le proposte fatte: x sì

Proposte in relazione

ad ulteriori trattamenti

- Consigliamo un training ergonomico,

viste le scarse conoscenze ergonomiche nei test "sollevare dalla terra

alla vita", "in piedi flesso in avanti", "lavorare sopra la

testa", ... ecc.

- Consigliamo fisioterapia ambulatoriale

per diminuire o evitare sintomi secondari, per esempio l'abitudine di tenere

permanentemente la gamba destra in una posizione di rotazione esterna."

(Doc. AI 14.4)

L’assicurato si è sottoposto ad un consulto ortopedico presso l’__________

di __________. Nel rapporto 12 maggio 2003 il Primario di ortopedia e chirurgia

ortopedica, dr. Med. __________, esposti l’anamnesi e i disturbi, l’esame

clinico e i reperti radiologici, ha espresso le seguenti valutazioni e

proposte:

"

(...)

Il signor RI 1 presenta attualmente

una sindrome algica lombare, dell'emibacino destro e dell'arto inferiore

destro, senza chiara correlazione radio-clinica. Tenuto conto di ciò non esiste

naturalmente spazio per un'eventuale terapia invasiva.

D'altra parte la probabilità di un

reinserimento professionale dopo un'inabilità lavorativa di ben 18 mesi è

praticamente inesistente. Siamo quindi essenzialmente confrontati con una

sindrome del dolore cronico, per la quale possiamo solo proporre di inviare il

paziente presso un centro specializzato." (doc. AI 14.7)

Nella “Proposta segretario-ispettore” 11 giugno 2003 il

funzionario incaricato, dopo aver riassunto la fattispecie, ha rilevato:

" (…)

Preso atto

della valutazione EFL della __________ di __________ del 03.03.03 e dello

scritto 12.05.03 del dr. __________ è necessario sottoporre l’A. ad un consulto

ortopedico e reumatologico specialistico o trasmettiamo l’incarto all’OP per

una valutazione del caso?” (Doc. AI 18)

Con “Proposta medico” 24 giugno 2003 il dr. __________ ha

risposto:

" Ass. 39enne che ha subito un infortunio e presenta una

lombalgia residuale che continua a motivare una completa IL. La responsabilità __________

è esaurita il 11.02.

Dalla

valutazione della __________ di __________ l’EFL definisce un’attività adeguata

di tipo leggero a medio pesante con possibilità di alternare le posizioni

statiche evitando di flettere frequentemente la schiena. Il rispetto delle

regole ergonomiche vengono consigliate. La valutazione ortopedica del dr. __________

non dà indicazioni su tali attività, per cui possiamo ritenere questi limiti

sempre validi.

Possiamo

inviare l’incarto al OP.” (Doc. AI 19)

Con certificato medico 26 marzo 2004, indirizzato al dr. __________,

il dr. Med. __________, FMH in medicina interna, che ha avuto modo di visitare

a cinque riprese l’assicurato, posta la diagnosi di “sindrome dolorosa

lombocrurale destra dopo infortunio sul lavoro il 31.3.2001”, ha rilevato:

"

(...)

Valutazione:

non riesco a spiegarmi

perché il dolore, proveniente con ogni probabilità da una anomalia di transizione

lombosacrale traumatizzata con un po' di turbe statiche, sia ancora così

importante dopo il trauma avvenuto tre anni fa.

Ho provato con delle

infiltrazioni epispinali ed epidurali ma senza effetto convincente.

Il paziente afferma che solo

il medicamento Tramal lo aiuta.

Non è apparentemente

portato ad accettare delle cure invasive.

Visto l'esito di ciò che

è già stato fatto finora devo anche ammettere che la probabilità di un successo

con altre misure (altre infiltrazioni faccettarie, blocco anestetico per la

ricerca di un livello e l'impianto di uno stimolatore epidurale) non è grande.

Procedimento

consigliato:

penso che sia giusto

continuare a curare il paziente con analgesici di azione centrale del tipo

Tramal o MST oppure cambiando su altre forme di morfina.

In particolare non

ritengo utile un ricovero a __________ dato che non abbiamo nessun segnale che

ci indichi che una qualsiasi terapia possa essere più utile dei medicamenti per

via orale." (Doc. AI 31)

Nella valutazione intermedia 29 gennaio 2004 la consulente IP ha

ritenuto necessario un periodo di osservazione presso il __________ di __________,

al fine di verificare l’implicazione del danno alla salute sulle limitazioni

funzionali (doc. AI 24).

Nel rapporto di dimissioni 29 novembre 2004 la responsabile

dell’accertamento e dell’orientamento è giunta alle seguenti conclusioni:

"

(...)

Discussione

Vista la scarsa

attitudine al lavoro manuale pratico, per questo assicurato non si è proposto

uno stage di osservazione approfondito in uno dei settori professionali

presenti al __________ (orologeria e meccanica / altri settori come commercio

ed informatica sono stati scartati per le scarse conoscenze scolastiche di base

/ la cucina ed il giardinaggio non apparivano adatti al danno alla salute); al

signor RI 1 è stata data la possibilità di uno stage quale aiuto

"assistente di cura", trattandosi questa di una delle poche attività

che durante i test ha suscitato interesse (insieme al settore della sicurezza

quale Agente).

Il signor RI 1 dal 8 al

26 novembre 2004, ha svolto uno stage di osservazione specifica presso la casa

anziani di __________, il cui esito non è stato positivo in parte per il danno

alla salute in parte per aspetti attitudinali (per i dettagli rimando al

rapporto del direttore).

Conclusioni

In conclusione per questo

assicurato non si propone un percorso di riformazione professionale al __________

e/o presso un'altra struttura o azienda; il signor RI 1 - malgrado i numerosi

sforzi degli operatori per agganciare, sostenere e rimotivare - pur avendo

potenzialità, con la sua attitudine rinunciataria ha in parte compromesso

l'individuazione di attività lavorative dove prevedere una reintegrazione,

tramite un percorso formativo da stabilire.

L'assicurato è da

considerare dimesso dal __________ in data 30 novembre 2004."

(Doc. AI 37)

Con valutazione 11 gennaio 2005 la consulente IP ha rilevato:

" (...)

Discussione

Al

termine del periodo di osservazione presso il __________ si possono esprimere

le seguenti considerazioni (per informazioni più dettagliate rimando al

rapporto dei responsabili del __________, 29/11/2004):

-

si è evidenziato un forte centraggio sul danno alla salute: l'A. ha

costantemente

messo in evidenza i suoi limiti fisico-funzionali e le sue difficoltà nel

mantenimento

di ogni postura. A questo proposito si ricorda che le attività previste non

sono

pesanti e non richiedono mai il sollevamento di pesi e neppure il

mantenimento

obbligato della stessa postura per periodi prolungati (l'A. è infatti

autorizzato a

prendere delle pause al bisogno); queste condizioni "privilegiate"

permettono di

comprendere anche gli aspetti di motivazione e di partecipazione attiva in

vista di

trovare una soluzione professionale;

-

non si propone alcun percorso di riformazione professionale al __________

e/o presso

un'altra struttura o azienda;

-

malgrado i numerosi sforzi degli operatori per agganciare, sostenere e

rimotivare,

pur avendo delle potenzialità, con la sua attitudine rinunciataria l'A. ha in

parte

compromesso l'individuazione di attività lavorative dove prevedere una

reintegrazione tramite percorso formativo.

Attività

esigibili (senza (ri)formazione

specifica)

A livello puramente teorico, tenendo conto delle

limitazioni funzionali descritte a seguito di una valutazione EFL (vedi

rapporto del 29/01/2004), si può pensare che l'A. sia in grado di svolgere delle attività da leggere a

medio-leggere, di tipo non qualificato. Si pensa per esempio ad aiuto

venditore, fattorino/addetto alle consegne, aiuto magazziniere, ...

Calcolo

della Capacità di Guadagno Residua

Considerandi

un reddito ipotetico di fr. 57'543, una capacità di lavoro residua del 100% e

applicando una riduzione del 20% (10% per attività leggera e 10% per la

necessità di alternare la posizione), secondo le statistiche RSS teoriche

(categoria 4, mediana), risulta un reddito da invalido di fr. 42'053 e una

capacità di guadagno residua del 73.08% in attività leggere che non

necessitano di particolari qualifiche.

Proposte

di chiusura del caso

Viste

le precedenti considerazioni, il periodo di osservazione professionale presso

il __________ di __________ non ha permesso di concretizzare alcun progetto

formativo o di inserimento professionale, questo principalmente a causa dell'atteggiamento

"passivo" e ancora molto centrato sul danno alla salute dimostrato

dall'A.

Su

tale base non si ritiene indicata l'applicazione di provvedimenti

professionali, si ritiene l'A. direttamente inseribile sul mercato del lavoro

e si conclude con un grado d'invalidità del 26.92%.

Se

l'A. dovesse trovare un datore di lavoro disposto al assumerlo per

un'attività confacente al danno alla salute, si resta a disposizione per

valutare la possibilità di finanziare un periodo d'introduzione al lavoro o

di formazione "ad hoc".

(Doc. AI 38)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989

pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4 e STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01, consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre

1996.

nella causa F., U 113/96, consid. 2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella

causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag.

189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109.

consid. 3b)bb); STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid.

5).

Per quel che riguarda i

rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.8

Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla

documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurato non

sono state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. In particolare

l’Ufficio AI non ha debitamente approfondito né la problematica

ortopedico-reumatologica, né la tematica relativa all’eventuale affezione

psichiatrica dell’assicurato.

L’amministrazione, infatti, non ha ritenuto

opportuno sottoporre l’assicurato ad ulteriori accertamenti specialistici in

ambito ortopedico-reumatologico e questo nonostante il parere del medico

responsabile EFL dr. Med. __________ e della fisioterapista ergonomia __________

della __________ - i quali hanno espressamente consigliato di sottoporre l’interessato

ad un consulto specialistico di tale natura, osservando che solo “qualora durante queste indagini non emergessero nuovi elementi,

proponiamo un veloce reinserimento lavorativo eventualmente nella stessa ditta,

con altre mansioni o la ricerca di un altro posto di lavoro” (cfr. doc. AI 14.4) - e nonostante il

fatto che il dr. __________, specialista in ortopedia e chirurgia ortopedica,

nel suo rapporto medico 12 maggio 2003 non si è espresso in merito alla

eventuale capacità lavorativa dell’assicurato, limitandosi ad indicare che in

considerazione delle patologie dell’assicurato “la probabilità di un

reinserimento professionale dopo un’inabilità lavorativa di ben 18 mesi è

praticamente inesistente” (cfr. doc. AI 14.7).

L’amministrazione avrebbe quindi dovuto procedere all’allestimento

di una perizia specialistica volta a definitivamente chiarire la fattispecie

dal profilo ortopedico-reumatologico.

L’Ufficio AI ha inoltre omesso di accertare la

presenza di un’eventuale patologia psichiatrica dell’assicurato in relazione

alla sindrome del dolore cronico di cui è affetto, come indicato dal dr. __________

nel suo rapporto medico 12 maggio 2003 (“siamo quindi essenzialmente

confrontati con una sindrome del dolore cronico, per la quale possiamo solo

proporre di inviare il paziente presso un centro specializzato” cfr. doc.

AI 14.7).

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984.

pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I

148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4.

cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della

capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona

volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale

misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale

attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile

per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.

1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi

citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

Nella

sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da

parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il TFA,

per quanto riguarda sempre il carattere invalidante dei disturbi di natura

somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente

basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e

quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione

rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra

le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il

fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come

pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale

intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA

del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23

settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

Al riguardo il TFA in una sentenza del 23

aprile 2004 nella causa N. (I 404/03) ha in particolare osservato:

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da

dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per

le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla

pubblicazione nella Raccolta ufficiale). Secondo giurisprudenza, ancora

recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia,

di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San

Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla

vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.

pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali

o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute

suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai

principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto,

l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una

diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla

gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così

valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione

lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

(cfr. al riguardo D.

Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RTiD I 2004, pag.

215.

seg. (228-229) in particolare nota 29)

Con sentenza

del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha inoltre evidenziato:

"

(…)

5.1

Contrariamente

a quanto sembrano sostenere l'UAI e l'autorità commissionale, anche un disturbo

da dolore somatoforme rientra nella categoria delle affezioni psichiche, per le

quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (cfr. sentenza del

12.

marzo 2004

in re N.,

I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale;

cfr. inoltre VSI 2000 pag. 161 consid. 4b come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 in re R.,I 53/02, consid.

2.

, del 6 maggio 2002 in re L., I 275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell'8 agosto 2002 in re Q., I 783/01, consid.

3a). Anche un siffatto disturbo può infatti, a determinate – seppur limitate -

condizioni, causare una incapacità lavorativa. Spetta così all'esperto

(psichiatrico) porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo

conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa

lavorativa da parte dell'assicurato.

5.2

In una recente sentenza, questa Corte ha avuto

modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la

presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri

qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo

l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12.

marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21

aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff

der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg.

e 80 segg.)."

Ora, nel caso in esame, vista la situazione descritta dal Dr. __________,

non è da escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica

rilevante.

Non

essendo tuttavia il suddetto sanitario specialista della materia che ci

interessa, in applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti

sono da rinviare all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione

psichiatrica, ad accertare l’aspetto extra-somatico dell’assicurato,

rispettivamente l’eventuale sua abilità lavorativa, con riferimento ad attività

adeguate ritenute esigibili.

Di conseguenza, la decisione su

opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché,

ordinata una perizia pluridisciplinare – ortopedica-reumatologica e

psichiatrica - stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurato e si

pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.

2.9

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

In virtù della succitata giurisprudenza, il decreto 5 settembre 2005 con cui il

TCA ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio va di conseguenza revocato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§ La decisione 3 giugno 2005 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti

conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.- Il decreto 5 settembre 2005 con cui

il ricorrente è stato ammesso all’assistenza giudiziaria e al gratuito

patrocinio è revocato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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