32.2005.108
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8 marzo 2006Italiano43 min
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Numero d'incarto:
32.2005.108
Data decisione, Autorità:
08.03.2006, TCA
Titolo:
Assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio di una rendita d'invalidità. Lo stato di salute dell'assicurato non è stato sufficientemente vagliato dall'amministrazione, sia per quanto concerne la problematica ortopedico-reumatologica, sia in relazione all'eventuale affezione psichiatrica.
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.108
cr/sc
Lugano
8 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 giugno
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, precedentemente attivo quale manovale edile, nel mese di agosto 2002 ha inoltrato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “sindrome lombovertebrale
cronica su turbe statiche della colonna con anomalie di transizione
lombo-toracale e formazione di una neoartrosi dell’articolazione sacro-iliaca
destra” (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 11 gennaio 2005
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:
" (...)
Dalla documentazione
acquisita all'incarto risulta che l'assicurato, nonostante il danno alla salute
presentato, dispone ancora di una capacità lavorativa del 100% nell'esercizio
di attività adeguate (attività leggere/medio leggere, di tipo non qualificato.
Ad esempio: aiuto venditore, fattorino/addetto alle consegne, aiuto
magazziniere).
Nel caso specifico dal
raffronto tra il reddito annuo nella professione di manovale (Fr. 57'543.--) e
quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 42'053.--),
risulta una perdita di guadagno del 27%.
Misure d'ordine
professionale, volte al conseguimento di una qualifica di base, preso atto del
rapporto finale della consulente in integrazione professionale, non risultano
attuabili.
L'ufficio AI rimane
comunque a disposizione, su specifica richiesta, qualora l'assicurato dovesse
trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo in un'attività confacente al
danno alla salute, per il finanziamento di un periodo d'introduzione al lavoro
di breve durata.
Essendo il grado
d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste."
(Doc. AI 39)
1.2. A
seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA
1 (cfr. doc. AI 43), con decisione su opposizione 3 giugno 2005 l'Ufficio AI ha confermato la precedente decisione, osservando in particolare:
"
(...)
Le argomentazioni prodotte, rivolte
specialmente agli esiti dell'accertamento professionale e alle conclusioni del
rapporto allestito dalla consulente AI in integrazione, non possono tuttavia
essere condivise dall'UAI.
Occorre infatti ricordare
innanzitutto che la valutazione della capacità funzionale, operata dalla __________
di __________ per il tramite del Dr. Med. __________ e della
Fisioterapista-Ergonomia __________, non offre spunto alcuno di critica,
risultando completa, dettagliata e coerente.
Gli
esami a cui si è sottoposto l'assicurato hanno in effetti consentito ai periti
di apprezzare un'esigibilità lavorativa sfruttabile sull'arco di una giornata
di lavoro completa e nell'esercizio di professioni da leggere a medio pesanti.
Non va dimenticato che questi apprezzamenti hanno pure trovato consenso
nell'assicurato stesso, come si evince a pagina 2 del relativo rapporto.
Per
ciò che riguarda il periodo di osservazione svolto sotto la direzione del __________,
non vi sono fondate ragioni per potersi scostare dal tenore e dal contenuto del
rapporto di dimissione 29 novembre 2004, dal quale traspaiono chiaramente il
mancato attivo impegno dell'assicurato nella ricerca di una soluzione
d'integrazione professionale e la costante messa in evidenza dei suoi limiti
fisico-funzionali, delle sue difficoltà nel mantenimento di qualsivoglia
postura, nonostante indiscusse potenzialità.
Conseguentemente,
le conclusioni del __________ devono essere sostenute anche laddove è stata
descritta l'impossibilità dell'adozione di un percorso formativo, a causa
dell'attitudine rinunciataria dell'assicurato che ha contribuito a
compromettere l'individuazione di possibili attività lavorative confacenti.
Per
quanto attiene poi alla determinazione dell'incapacità al guadagno (grado di
invalidità), occorre precisare che l’UAI ha determinato il grado di invalidità
sulla scorta delle indicazioni fornite dalla consulente Al in integrazione
professionale, la quale ha attinto ai dati economici dalle disposizioni
federali dettate dalla giurisprudenza in vigore e riassunte al considerando 4.
Ella ha stabilito che l'assicurato, disponendo medicalmente di una capacità
lavorativa del 100%, per rapporto all'esercizio di attività confacenti e nel
rispetto delle indicazioni e controindicazioni mediche, è in condizioni di poter
conseguire ancora un reddito annuo di almeno fr. 42'053.-. In merito, va
sottolineato che questo ammontare è stato definito tenendo anche in
considerazione una riduzione complessiva del 20% motivata dallo svolgimento di
attività leggere (10%) e dalla necessità di dover alternare la posizione (10%).
La consulente ha estrapolato il reddito di fr. 42'053.- facendo capo ai
rilevamenti economici editi dall'Ufficio federale di statistica (UFS) e
adottando quale base di calcolo di partenza i redditi attribuiti alla categoria
professionale nel settore privato, livello 4, 2° quartile.
Anche da questo profilo,
bisogna rilevare che la trattazione del dossier da parte dell'amministrazione
non lascia adito a interpretazioni discordanti e va tutelata. (…)"
(Doc. AI 49)
1.3. Contro la
succitata decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha ribadito quanto
chiesto in sede di opposizione, rivendicando il diritto per lo meno a tre
quarti di rendita. Sostanzialmente egli ha contestato, dal
punto di vista medico, la valutazione di poter lavorare al 100% in attività
leggere adeguate, mentre dal punto di vista economico egli ha criticato il
salario da invalido stabilito dall’amministrazione, rilevando quanto segue:
" (...)
Già sotto il profilo del danno alla salute e delle conseguenze che esso
provoca a livello di qualsiasi tipo di occupazione anche non qualificata e
leggera si può quindi escludere che sussista una residua capacità al lavoro del
100%, non essendo neanche lontanamente ipotizzabile che l'assicurato trovi un
datore di lavoro, nelle attuali condizioni del mercato, ma anche in una
situazione più equilibrata, disposto ad assumerlo a tempo pieno, quando venisse
a conoscenza delle limitazioni funzionali e della sicura discontinuità nella
tenuta che la persistenza dei dolori e dei disturbi oggettivamente
provocherebbero.
Ma anche sotto il profilo economico l'ipotesi assolutamente teorica che
l'assicurato sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno una delle attività
definite leggere/medioleggere e conseguire così un reddito annuo di fr.
42'053.- (ossia un salario mensile + tredicesima di fr. 3'235.-) appare
assolutamente esclusa.
Intanto, perché non è affatto ragionevole ritenere che l'assicurato,
senza alcuna formazione e con il danno alla salute, trovi occupazione quale
fattorino, addetto alle consegne, aiuto magazziniere o aiuto venditore, venendo
preferito a eventuali altri candidati sani, ma a lui parificabili come
curriculum lavorativo precedente.
Inoltre, perché proprio il fallimento del periodo di osservazione al __________
di __________, dove per motivi diversi sono stati esclusi tutti i
settori professionali disponibili per un'osservazione (nonostante si tratti di
attività semplici e/o leggere) e l'unica osservazione specifica quale
ausiliario di cura ha dato esito negativo, non consente di sostenere che invece
nelle altre occupazioni ipotizzate l'esito sarebbe positivo e l'abilità
addirittura al 100%!
Questa ipotesi è tanto meno "ragionevole", se si considera che
sia i medici sia il __________ hanno escluso per l'assicurato la capacità e la
possibilità di una riformazione professionale e che quindi l'assicurato si
vedrebbe affidato alle sole sue forze nell'ottenimento di un posto di lavoro in
un'occupazione del tutto diversa da quelle sin qui avute e per la quale gli
fanno difetto, non soltanto l'abilità fisica, ma anche e soprattutto le
conoscenze di base e l'esperienza.
In altre parole, non si vede che senso abbia disporre un periodo di
osservazione professionale in un centro specializzato e, dopo avere constatato
ancor prima che sia trascorso il periodo minimo di tre mesi l'impossibilità di
indirizzare l'assicurato verso un'occupazione adeguata e da lui esigibile
(nonostante la buona volontà da lui dimostrata di riprendere un'attività
lucrativa), giungere alla conclusione teorica e ipotetica che egli sarebbe
pienamente abile in altre attività, nelle quali tuttavia non si è nemmeno
tentato di inserirlo a titolo di prova e per le quali non è nemmeno stato
accertato quali sarebbero le possibilità pratiche di esito favorevole a
dipendenza della specifica capacità dell'assicurato.
(…)
Fatti
I parametri adottati con la decisione impugnata sono, dal profilo
medico-teorico, la valutazione della capacità funzionale operata alla __________
di __________, secondo la quale l'assicurato potrebbe svolgere un'attività da
leggera a medio-pesante sull'arco di un'intera giornata, e dal profilo
economico l'applicazione dei rilevamenti statistici ufficiali agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro, partendo dalla
constatazione che l'assicurato non esercita attualmente alcuna attività,
rispettivamente non sfrutta appieno la sua residua capacità di guadagno.
A proposito della valutazione dell'esigibilità che l'assicurato svolga
al 100 % un'attività da leggera a medio-pesante, vale quanto già esposto in
precedenza, è utile ricordare che quella cui si riferisce la decisione
impugnata risale al 10/11 febbraio 2003 da parte del dr. __________ e della
fisioterapista __________ e che quindi sono trascorsi oramai due anni e oltre
durante i quali, non solo l'assicurato non ha più potuto svolgere nessuna
attività lavorativa, ma anche non ha subito alcun miglioramento delle
condizioni di salute.
Le previsioni e proposte risultanti da quel rapporto sono comunque state
superate da un lato dall'impossibilità di ricollocare l'assicurato presso la
ditta __________ in altre mansioni, ma dall'altro anche dal fallimento dei
tentativi di reinserimento professionali, ancora prima della scadenza del
periodo di osservazione.
Comunque già in quel rapporto veniva consigliato di procedere a un
consulto ortopedico e reumatologico specialistico, che tuttavia non è mai stato
ordinato.
Eppure, i medici della __________ facevano dipendere la necessità di
"un veloce reinserimento lavorativo" dalla condizione che da questo
esame ortopedicoreumatologico specialistico non emergessero nuovi elementi.
Inoltre, essi consigliavano un training ergonomico e una fisioterapia ambulatoriale
a riprova del fatto che, già sulla base delle loro constatazioni, l'assicurato
a quel momento non era pronto per dedicarsi all'attività lavorativa da essi
teoricamente ritenuta esigibile.
Alla distanza di un anno da quella valutazione il dott. __________, nel
suo certificato del 26.3.2004, non intravedeva possibilità di miglioramento con
misure terapeutiche, se non quelle di somministrare degli analgesici
(particolarmente "pesanti" come "altre forme di morfina"),
ciò che costituisce la riprova di una condizione non certo tale da consentire,
nemmeno in via teorica, una ripresa lavorativa come quella proposta dai medici
della __________.
Partendo da queste constatazioni, deve pertanto essere nuovamente
contestata la valutazione del consulente (che ha in sostanza preso come base
quanto esposto nel precedente rapporto del 29.1.2004) emessa l'11 gennaio 2005,
con la quale giunge a un grado d'invalidità del 26.92 %.
Intanto, perché questa valutazione si riferisce pur sempre e soltanto ai
dati clinici emersi nel dicembre 2002 (ritenuti incompleti dagli stessi medici
della __________) e inoltre perché non tiene conto delle stesse conclusioni
alle quali è giunto il maestro di lavoro __________ nel suo rapporto
dell'8.4.2004 al termine del periodo di osservazione.
In sostanza egli ha constatato che, pur avendo l'assicurato mostrato
qualche miglioramento della resa nelle attività nelle quali è stato messo alla
prova, era condizionato da una "evidente zoppia durante gli
spostamenti" che "pongono delle riserve nell'eventualità di un
reinserimento professionale con una resa costante al 100% o almeno restringa il
campo delle professioni totalmente compatibili col suo danno alla salute".
Dal che si può nuovamente contestare l'ipotesi di un'attività da leggera
a mediopesante con orario di lavoro completo.
Comunque, considerato che dal profilo del danno alla salute per rapporto
all'esigibilità che l'assicurato si dedichi a un'attività leggera in
occupazione non qualificata i certificati agli atti risalgono a epoca non
recente, si chiede che venga eseguita una approfondita perizia giudiziale
multidisciplinare che tenga conto in particolare degli aspetti del danno
alla salute sotto il profilo ortopedico e reumatologico, fattori questi
completamente trascurati nonostante il suggerimento dei medici della __________.
Ritenuto quindi che, per denegata ipotesi e tenendo conto delle
constatazioni fatte in occasione dell'osservazione al __________ di __________,
il ricorrente possa ancora svolgere un'attività leggera con occupazione media
del 50 %, anche se si applicassero i parametri posti alla base del documento
"orientamento e bilancio" dell'11.11.2004, ossia una salario RSS
senza riduzioni di fr. 52'556.- (pari a fr. 26'278.- annui al 50 %) con
una riduzione del 20 %, si otterrebbe una percentuale di perdita di guadagno
del 63,47 %.
In tal caso il
ricorrente ha diritto almeno a una rendita di invalidità di 3/4.
(…)." (Doc. I)
1.4. Con istanza
24 giugno 2005 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. A2).
In data
28 giugno 2005 il ricorrente ha provveduto a trasmettere al TCA il certificato
municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa
documentazione (doc. III).
1.5. Con risposta
di causa 29 luglio 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha
invece postulato la reiezione del ricorso (doc. IV).
1.6. Con decreto 5
settembre 2005 il TCA ha accolto l’istanza dell’assicurato tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria (doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in
ambito AI.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332
consid. 2.2 e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.
1b; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2).
Il
Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
L’introduzione
della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in
ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro,
d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione
(della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge applicabili
al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in vigore prima
e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che – come detto - la nuova
normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale
modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore
sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se
sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno
al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che
nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello
della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel
diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo
1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto
ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire
un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968
pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.6. Nel caso in esame, l’assicurato
è stato degente presso la __________ di __________ dal 16 maggio 2002 al 12
giugno 2002. Nel rapporto di degenza 1° luglio 2002 il dr. __________ e il dr. __________,
posta la diagnosi di “lombalgia aspecifica cronica su turbe statiche con
anomalia di transizione e formazione di neoartrosi della sacro-iliaca dx su
esiti da contusione lombare in data 30.3.2001, sindrome miofasciale dx, di
sbilancio muscolare con importante rigidità della muscolatura paravertebrale
dx; cervicobrachialgia sx; tachicardia recidivante di origine non chiara”,
hanno rilevato che, visti gli scarsi risultati dei test ergonomici, ritengono
indicata una riqualifica professionale, dato che “gli sforzi fisici che il
paziente dovrebbe sopportare nello svolgere il suo lavoro abituale sono
senz’altro oltre il livello a lui possibile” (doc. AI 5a).
Inoltre, nel questionario “Allegato al rapporto medico” 25 ottobre
2002 il dr. __________ ha indicato che l’assicurato non è più in grado di
svolgere la sua abituale professione di manovale, mentre è in grado di svolgere
altre attività (quali ad esempio quella di cameriere, giardiniere, pulizia),
che gli consentano possibilmente di non alzare pesi oltre i 7.5 kg (doc. AI 6.1).
Nel rapporto 8 ottobre
2002 il curante, dr. __________, FMH in medicina generale, posta la diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale cronica
su turbe statiche della colonna con anomalie di transizione lombo-toracale e
formazione di una neoartrosi dell’articolazione sacro-iliaca destra”, ha
rilevato che l’attività attuale dell’assicurato non è più proponibile, che la
capacità lavorativa sul posto di lavoro abituale non può essere migliorata;
alla domanda se l’assicurato è in grado di svolgere altre attività il sanitario
ha risposto affermativamente precisando che è previsto un consulto ortopedico
dal dr. __________ e che “il paziente, a dipendenza dell’esito del consulto
ortopedico previsto, potrebbe probabilmente lavorare in un’attività che non
richiede sforzi di sollevamento o il mantenimento prolungato della stessa
posizione” (doc. AI 5).
L’assicurato
è poi stato sottoposto ad una valutazione della capacità funzionale
(EFL) presso il centro di riabilitazione __________ di __________. Nelle
“conclusioni e proposte” 3 marzo 2003 il medico responsabile EFL, dr. Med. __________,
e la fisioterapista ergonomia __________ hanno consigliato di sottoporre
l’assicurato ad un consulto ortopedico e reumatologico specialistico, osservando:
"
(...)
I problemi rilevanti,
relazionati all'attività professionale, sono costituiti da dolori alla colonna
lombare e sacrale, nonché dai disturbi della sensibilità (formicolio) nella
gamba destra irradianti fino al piede.
In generale il Cliente è
stato collaborante. E' stato disposto a caricare fino al massimo del suo limite
con piccole eccezioni, mantenendo un atteggiamento sofferente, con grande
fissazione sui propri dolori. E' stato rilevato un decondizionamento muscolare
e cardiovascolare (confronto con il suo ultimo lavoro svolto come operaio). Vi
è il rischio, considerando la lunga inabilità lavorativa, i dolori cronici,
come pure l'aggravamento dei sintomi secondari, che il cliente inizi ad
aggravare i suoi sintomi.
La consistenza durante i
test era leggermente ridotta. II risultato del PACT-test (autovalutazione della
capacità fisica) ha corrisposto il primo giorno ad un carico minimo, risultato
che riteniamo insufficiente. Il secondo giorno il cliente ha raggiunto un
punteggio corrispondente ad una attività professionale molto leggera e
prevalentemente sedentaria.
Secondo i risultati
scaturiti dal test, la capacità di carico si situa in generale nell'ambito di
un'attività da leggera a medio pesante per tutto il giorno, a condizione che si
tratti di un'attività con posizioni alternate (seduto - in piedi) e lavori da
svolgere in “posizione in piedi flesso in avanti” per poche volte.
Consigliamo di procedere
ad un consulto ortopedico e reumatologico specialistico.
Qualora durante queste
indagini non emergessero nuovi elementi, proponiamo un veloce reinserimento
lavorativo eventualmente nella stessa ditta, con altre mansioni o la ricerca di
un altro posto di lavoro.
Abbiamo anche rilevato scarse
conoscenze ergonomiche e consigliamo un training ergonomico intenso da
effettuare durante la fisioterapia ambulatoriale, per un rapido reinserimento
professionale.
Nella situazione attuale
non riteniamo realistico un reinserimento professionale nell'ultima attività
svolta che corrisponde ad un lavoro molto pesante con alzamento di pesi di
oltre 45 kg. (vedi tabella job-match).
Esigibilità
dell'attività professionale come gruista, macchinista, operaio dl costruzione
x no
Esigibilità per altre
attività professionali
¨ lavoro molto leggero, In prevalenza da
seduto
¨ lavoro leggero
x lavoro da leggero a medio-pesante
¨ lavoro medio-pesante
¨ lavoro pesante
x tutto il giorno
Proposte concrete per
il reinserimento professionale
x nella stessa ditta - con altre mansioni
Ditta __________, __________
x Ricerca di un nuovo posto di lavoro e/o
provvedimenti di reinserimento professionale
II cliente si dichiara
d'accordo con le valutazioni e le proposte fatte: x sì
Proposte in relazione
ad ulteriori trattamenti
- Consigliamo un training ergonomico,
viste le scarse conoscenze ergonomiche nei test "sollevare dalla terra
alla vita", "in piedi flesso in avanti", "lavorare sopra la
testa", ... ecc.
- Consigliamo fisioterapia ambulatoriale
per diminuire o evitare sintomi secondari, per esempio l'abitudine di tenere
permanentemente la gamba destra in una posizione di rotazione esterna."
(Doc. AI 14.4)
L’assicurato si è sottoposto ad un consulto ortopedico presso l’__________
di __________. Nel rapporto 12 maggio 2003 il Primario di ortopedia e chirurgia
ortopedica, dr. Med. __________, esposti l’anamnesi e i disturbi, l’esame
clinico e i reperti radiologici, ha espresso le seguenti valutazioni e
proposte:
"
(...)
Il signor RI 1 presenta attualmente
una sindrome algica lombare, dell'emibacino destro e dell'arto inferiore
destro, senza chiara correlazione radio-clinica. Tenuto conto di ciò non esiste
naturalmente spazio per un'eventuale terapia invasiva.
D'altra parte la probabilità di un
reinserimento professionale dopo un'inabilità lavorativa di ben 18 mesi è
praticamente inesistente. Siamo quindi essenzialmente confrontati con una
sindrome del dolore cronico, per la quale possiamo solo proporre di inviare il
paziente presso un centro specializzato." (doc. AI 14.7)
Nella “Proposta segretario-ispettore” 11 giugno 2003 il
funzionario incaricato, dopo aver riassunto la fattispecie, ha rilevato:
" (…)
Preso atto
della valutazione EFL della __________ di __________ del 03.03.03 e dello
scritto 12.05.03 del dr. __________ è necessario sottoporre l’A. ad un consulto
ortopedico e reumatologico specialistico o trasmettiamo l’incarto all’OP per
una valutazione del caso?” (Doc. AI 18)
Con “Proposta medico” 24 giugno 2003 il dr. __________ ha
risposto:
" Ass. 39enne che ha subito un infortunio e presenta una
lombalgia residuale che continua a motivare una completa IL. La responsabilità __________
è esaurita il 11.02.
Dalla
valutazione della __________ di __________ l’EFL definisce un’attività adeguata
di tipo leggero a medio pesante con possibilità di alternare le posizioni
statiche evitando di flettere frequentemente la schiena. Il rispetto delle
regole ergonomiche vengono consigliate. La valutazione ortopedica del dr. __________
non dà indicazioni su tali attività, per cui possiamo ritenere questi limiti
sempre validi.
Possiamo
inviare l’incarto al OP.” (Doc. AI 19)
Con certificato medico 26 marzo 2004, indirizzato al dr. __________,
il dr. Med. __________, FMH in medicina interna, che ha avuto modo di visitare
a cinque riprese l’assicurato, posta la diagnosi di “sindrome dolorosa
lombocrurale destra dopo infortunio sul lavoro il 31.3.2001”, ha rilevato:
"
(...)
Valutazione:
non riesco a spiegarmi
perché il dolore, proveniente con ogni probabilità da una anomalia di transizione
lombosacrale traumatizzata con un po' di turbe statiche, sia ancora così
importante dopo il trauma avvenuto tre anni fa.
Ho provato con delle
infiltrazioni epispinali ed epidurali ma senza effetto convincente.
Il paziente afferma che solo
il medicamento Tramal lo aiuta.
Non è apparentemente
portato ad accettare delle cure invasive.
Visto l'esito di ciò che
è già stato fatto finora devo anche ammettere che la probabilità di un successo
con altre misure (altre infiltrazioni faccettarie, blocco anestetico per la
ricerca di un livello e l'impianto di uno stimolatore epidurale) non è grande.
Procedimento
consigliato:
penso che sia giusto
continuare a curare il paziente con analgesici di azione centrale del tipo
Tramal o MST oppure cambiando su altre forme di morfina.
In particolare non
ritengo utile un ricovero a __________ dato che non abbiamo nessun segnale che
ci indichi che una qualsiasi terapia possa essere più utile dei medicamenti per
via orale." (Doc. AI 31)
Nella valutazione intermedia 29 gennaio 2004 la consulente IP ha
ritenuto necessario un periodo di osservazione presso il __________ di __________,
al fine di verificare l’implicazione del danno alla salute sulle limitazioni
funzionali (doc. AI 24).
Nel rapporto di dimissioni 29 novembre 2004 la responsabile
dell’accertamento e dell’orientamento è giunta alle seguenti conclusioni:
"
(...)
Discussione
Vista la scarsa
attitudine al lavoro manuale pratico, per questo assicurato non si è proposto
uno stage di osservazione approfondito in uno dei settori professionali
presenti al __________ (orologeria e meccanica / altri settori come commercio
ed informatica sono stati scartati per le scarse conoscenze scolastiche di base
/ la cucina ed il giardinaggio non apparivano adatti al danno alla salute); al
signor RI 1 è stata data la possibilità di uno stage quale aiuto
"assistente di cura", trattandosi questa di una delle poche attività
che durante i test ha suscitato interesse (insieme al settore della sicurezza
quale Agente).
Il signor RI 1 dal 8 al
26 novembre 2004, ha svolto uno stage di osservazione specifica presso la casa
anziani di __________, il cui esito non è stato positivo in parte per il danno
alla salute in parte per aspetti attitudinali (per i dettagli rimando al
rapporto del direttore).
Conclusioni
In conclusione per questo
assicurato non si propone un percorso di riformazione professionale al __________
e/o presso un'altra struttura o azienda; il signor RI 1 - malgrado i numerosi
sforzi degli operatori per agganciare, sostenere e rimotivare - pur avendo
potenzialità, con la sua attitudine rinunciataria ha in parte compromesso
l'individuazione di attività lavorative dove prevedere una reintegrazione,
tramite un percorso formativo da stabilire.
L'assicurato è da
considerare dimesso dal __________ in data 30 novembre 2004."
(Doc. AI 37)
Con valutazione 11 gennaio 2005 la consulente IP ha rilevato:
" (...)
Discussione
Al
termine del periodo di osservazione presso il __________ si possono esprimere
le seguenti considerazioni (per informazioni più dettagliate rimando al
rapporto dei responsabili del __________, 29/11/2004):
-
si è evidenziato un forte centraggio sul danno alla salute: l'A. ha
costantemente
messo in evidenza i suoi limiti fisico-funzionali e le sue difficoltà nel
mantenimento
di ogni postura. A questo proposito si ricorda che le attività previste non
sono
pesanti e non richiedono mai il sollevamento di pesi e neppure il
mantenimento
obbligato della stessa postura per periodi prolungati (l'A. è infatti
autorizzato a
prendere delle pause al bisogno); queste condizioni "privilegiate"
permettono di
comprendere anche gli aspetti di motivazione e di partecipazione attiva in
vista di
trovare una soluzione professionale;
-
non si propone alcun percorso di riformazione professionale al __________
e/o presso
un'altra struttura o azienda;
-
malgrado i numerosi sforzi degli operatori per agganciare, sostenere e
rimotivare,
pur avendo delle potenzialità, con la sua attitudine rinunciataria l'A. ha in
parte
compromesso l'individuazione di attività lavorative dove prevedere una
reintegrazione tramite percorso formativo.
Attività
esigibili (senza (ri)formazione
specifica)
A livello puramente teorico, tenendo conto delle
limitazioni funzionali descritte a seguito di una valutazione EFL (vedi
rapporto del 29/01/2004), si può pensare che l'A. sia in grado di svolgere delle attività da leggere a
medio-leggere, di tipo non qualificato. Si pensa per esempio ad aiuto
venditore, fattorino/addetto alle consegne, aiuto magazziniere, ...
Calcolo
della Capacità di Guadagno Residua
Considerandi
un reddito ipotetico di fr. 57'543, una capacità di lavoro residua del 100% e
applicando una riduzione del 20% (10% per attività leggera e 10% per la
necessità di alternare la posizione), secondo le statistiche RSS teoriche
(categoria 4, mediana), risulta un reddito da invalido di fr. 42'053 e una
capacità di guadagno residua del 73.08% in attività leggere che non
necessitano di particolari qualifiche.
Proposte
di chiusura del caso
Viste
le precedenti considerazioni, il periodo di osservazione professionale presso
il __________ di __________ non ha permesso di concretizzare alcun progetto
formativo o di inserimento professionale, questo principalmente a causa dell'atteggiamento
"passivo" e ancora molto centrato sul danno alla salute dimostrato
dall'A.
Su
tale base non si ritiene indicata l'applicazione di provvedimenti
professionali, si ritiene l'A. direttamente inseribile sul mercato del lavoro
e si conclude con un grado d'invalidità del 26.92%.
Se
l'A. dovesse trovare un datore di lavoro disposto al assumerlo per
un'attività confacente al danno alla salute, si resta a disposizione per
valutare la possibilità di finanziare un periodo d'introduzione al lavoro o
di formazione "ad hoc".
(Doc. AI 38)
2.7
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108
consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 26 agosto 2004
nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause
P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4 e STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01, consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre
1996.
nella causa F., U 113/96, consid. 2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella
causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag.
189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110
consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.
109.
consid. 3b)bb); STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid.
5).
Per quel che riguarda i
rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause
P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.8
Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla
documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurato non
sono state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. In particolare
l’Ufficio AI non ha debitamente approfondito né la problematica
ortopedico-reumatologica, né la tematica relativa all’eventuale affezione
psichiatrica dell’assicurato.
L’amministrazione, infatti, non ha ritenuto
opportuno sottoporre l’assicurato ad ulteriori accertamenti specialistici in
ambito ortopedico-reumatologico e questo nonostante il parere del medico
responsabile EFL dr. Med. __________ e della fisioterapista ergonomia __________
della __________ - i quali hanno espressamente consigliato di sottoporre l’interessato
ad un consulto specialistico di tale natura, osservando che solo “qualora durante queste indagini non emergessero nuovi elementi,
proponiamo un veloce reinserimento lavorativo eventualmente nella stessa ditta,
con altre mansioni o la ricerca di un altro posto di lavoro” (cfr. doc. AI 14.4) - e nonostante il
fatto che il dr. __________, specialista in ortopedia e chirurgia ortopedica,
nel suo rapporto medico 12 maggio 2003 non si è espresso in merito alla
eventuale capacità lavorativa dell’assicurato, limitandosi ad indicare che in
considerazione delle patologie dell’assicurato “la probabilità di un
reinserimento professionale dopo un’inabilità lavorativa di ben 18 mesi è
praticamente inesistente” (cfr. doc. AI 14.7).
L’amministrazione avrebbe quindi dovuto procedere all’allestimento
di una perizia specialistica volta a definitivamente chiarire la fattispecie
dal profilo ortopedico-reumatologico.
L’Ufficio AI ha inoltre omesso di accertare la
presenza di un’eventuale patologia psichiatrica dell’assicurato in relazione
alla sindrome del dolore cronico di cui è affetto, come indicato dal dr. __________
nel suo rapporto medico 12 maggio 2003 (“siamo quindi essenzialmente
confrontati con una sindrome del dolore cronico, per la quale possiamo solo
proporre di inviare il paziente presso un centro specializzato” cfr. doc.
AI 14.7).
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984.
pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I
148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4.
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della
capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona
volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata
nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale
misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto
conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale
attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
Nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da
parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali
il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il TFA,
per quanto riguarda sempre il carattere invalidante dei disturbi di natura
somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente
basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e
quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione
rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra
le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il
fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come
pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale
intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA
del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23
settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
Al riguardo il TFA in una sentenza del 23
aprile 2004 nella causa N. (I 404/03) ha in particolare osservato:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da
dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per
le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale). Secondo giurisprudenza, ancora
recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia,
di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla
vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.
pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali
o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute
suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto,
l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una
diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla
gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così
valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione
lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
(cfr. al riguardo D.
Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RTiD I 2004, pag.
215.
seg. (228-229) in particolare nota 29)
Con sentenza
del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha inoltre evidenziato:
"
(…)
5.1
Contrariamente
a quanto sembrano sostenere l'UAI e l'autorità commissionale, anche un disturbo
da dolore somatoforme rientra nella categoria delle affezioni psichiche, per le
quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (cfr. sentenza del
12.
marzo 2004
in re N.,
I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale;
cfr. inoltre VSI 2000 pag. 161 consid. 4b come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 in re R.,I 53/02, consid.
2.
, del 6 maggio 2002 in re L., I 275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell'8 agosto 2002 in re Q., I 783/01, consid.
3a). Anche un siffatto disturbo può infatti, a determinate – seppur limitate -
condizioni, causare una incapacità lavorativa. Spetta così all'esperto
(psichiatrico) porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo
conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato.
5.2
In una recente sentenza, questa Corte ha avuto
modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la
presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri
qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo
l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12.
marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21
aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff
der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg.
e 80 segg.)."
Ora, nel caso in esame, vista la situazione descritta dal Dr. __________,
non è da escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica
rilevante.
Non
essendo tuttavia il suddetto sanitario specialista della materia che ci
interessa, in applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti
sono da rinviare all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione
psichiatrica, ad accertare l’aspetto extra-somatico dell’assicurato,
rispettivamente l’eventuale sua abilità lavorativa, con riferimento ad attività
adeguate ritenute esigibili.
Di conseguenza, la decisione su
opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché,
ordinata una perizia pluridisciplinare – ortopedica-reumatologica e
psichiatrica - stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurato e si
pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.
2.9
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
In virtù della succitata giurisprudenza, il decreto 5 settembre 2005 con cui il
TCA ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio va di conseguenza revocato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La decisione 3 giugno 2005 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti
conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3.- Il decreto 5 settembre 2005 con cui
il ricorrente è stato ammesso all’assistenza giudiziaria e al gratuito
patrocinio è revocato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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