32.2005.109
nuova domanda di prestazioni; valutazione medica dell'incapacità al lavoro
16 febbraio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2005.109
Data decisione, Autorità:
16.02.2006, TCA
Titolo:
nuova domanda di prestazioni; valutazione medica dell'incapacità al lavoro
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 16 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.109
rg/sc
Lugano
16 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 29 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 giugno
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che - RI
1, nato nel 1946, manovale, già beneficiario - a seguito di un danno alla salute
dovuto ad infortunio occorso nell’ottobre 1999 - di una mezza rendita (grado
d’invalidità del 50%) erogata dal 1. ottobre 2000 al 28 febbraio 2002, nel febbraio
2003, sulla scorta di un certificato del proprio medico curante indicante un
peggioramento delle condizioni di salute, ha presentato una nuova domanda di
prestazioni;
- esperita
l’istruttoria, nel cui ambito è stato in particolare incaricato il dr. __________
di allestire una perizia ortopedica, per decisione 13 ottobre 2004, confermata
con decisione su opposizione 14 giugno 2005, l’Ufficio AI, accertata - in applicazione
del metodo ordinario del raffronto dei redditi - un’invalidità del 47%, ha
riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita a far tempo dal
1. marzo 2002;
-
con il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato dal RA 1 chiede, previo
annullamento della decisione 14 giugno 2005, che l’Ufficio AI abbia a riconoscergli
il diritto ad una rendita intera, in via subordinata l’allestimento di una
perizia medica al fine di stabilire l’effettiva sua incapacità al lavoro. A motivazione
del gravame l’insorgente invoca l’esistenza di una discrepanza tra le
risultanze peritali poste alla base del querelato provvedimento e le
valutazioni rese dal dr. __________ (chirurgo ortopedico) e dal curante dr. __________
(generalista), quest’ultimo avendo in particolare certificato un peggioramento
della situazione invalidante da circa un anno;
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e
la conferma del querelato provvedimento;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai
sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2002, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%);
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile in condizioni normali di mercato del lavoro e il
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (DTF
128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84; RCC 1992 p.
182, 1990 p. 543). Secondo
la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi
risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità deve
avvenire, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non
esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI, cfr. infra), eccezionalmente
secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di
indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a
confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; SVR 1996 IV Nr.
74; RAMI 1996 p. 36; DTF 97 V 57, 104 V 139, 105 V 154; Duc,
Les assurances sociales en Suisse, 1995, p. 456). L’invalidità è allora
stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui
si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pp. 121s). Perciò l’invalidità
sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione
del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151);
-
quando in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in
caso di nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se
sono dati i presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art.
Fatti
87 cpv. 3 e 4 OAI - secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se vien
dimostrato che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non
trovando in siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410; STFA
15 febbraio 2000 nella causa K., I 81/99);
-
in concreto, investito di una nuova domanda dell’assicurato ai sensi di
quanto appena esposto, l’Ufficio AI - sulla scorta della perizia ortopedica del
dr. __________ - ha ritenuto RI 1 da un lato totalmente incapace al lavoro
nella sua precedente professione di manovale; d’altro lato ha giudicato siccome
ancora esigibili in misura completa, malgrado il danno alla salute, attività
generiche non qualificate e rispettose delle indicazioni poste in sede peritale
(lavori leggeri con possibilità di sedersi, manipolazione di oggetti non sopra
l’orizzontale e di peso massimo di 5 kg). Operando quindi il raffronto tra il
reddito ipotetico di manovale e quello conseguibile in siffatte attività
adeguate, l’amministrazione ha quindi stabilito un tasso d’invalidità del 47%
riconoscendo all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1° marzo
2002. L’insorgente contesta, come detto, la valutazione peritale la cui
fedefacenza sarebbe messa in discussione dai discordanti pareri del dr. __________
e del dr. __________;
- perché
un rapporto medico abbia valore probatorio ai fini del giudizio sull’invalidità
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni in merito
all’incapacità lavorativa devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 p. 31; DTF 125 V
352 e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M. [I 162/01]). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176,
122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA
28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa
S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986
p. 189). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio,
egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über di IV, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Considerandi
Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 111);
- nella fattispecie lo stato di salute e le sue conseguenze invalidanti
risultano essere state esaminate e valutate, conformemente alla succitata
giurisprudenza, in maniera completa ed approfondita da parte del perito dr. __________ (doc. AI 44), il quale dopo esame anamnestico, esposti i dati soggettivi e le
costatazioni obiettive, posta la diagnosi di stato dopo
rottura, sutura e rirottura della cuffia dei rotatori spalla sinistra, stato
dopo impianto di una protesi dell'anca sinistra, importante coxartrosi destra,
spondilartrosi con ernia discale L4-L5 con radicolopatia a sinistra, ha concluso osservando
come l’assicurato non possa più essere sottoposto a sforzi particolari e come
quindi non sia più in grado di esercitare la professione di manovale. Lo
specialista ha per contro sottolineato come l’interessato possa ancora svolgere
lavori abbastanza leggeri con la possibilità di sedersi frequentemente e possa
manipolare oggetti non sopra l’orizzontale e per un massimo di 5 kg. Lo
specialista ha inoltre sottolineato che l’esecuzione di piccoli lavori al banco
senza necessità di spostare grossi pesi e con la possibilità di frequentemente
sedersi sarebbe per l’assicurato addirittura esigibile in misura completa;
-
alla perizia del dr. __________, su cui l’amministrtazione ha fondato il
proprio provvedimento, può quindi essere attribuita forza probatoria piena. Nel
contestare le risultanze peritali l’insorgente richiama anzitutto le
certificazioni del dr. __________, chirurgo ortopedico. Dagli atti risulta infatti
che il dr. __________ - che, in un rapporto di degenza del 5 dicembre 2002 (sub
doc. AI 27) all’attenzione del medico curante, aveva illustrato il quadro
diagnostico/anamnestico ed espresso una sua breve valutazione circa l’origine
dei disturbi lamentati dall’assicurato e sul decorso, senza tuttavia nulla
riferire in merito alla capacità lavorativa - in un successivo rapporto del 17 marzo
2003.
all’Ufficio AI (doc. AI 35) ha indicato un’incapacità del 100%
evidenziando per contro l’esigibilità di un lavoro sedentario leggero nella misura
del 20-30% e rilevando inoltre come lo stato di salute fosse suscettibile di
miglioramento. Nel gravame é pure fatto riferimento alle attestazioni del
medico curante dr. __________, generalista, il quale, dopo aver attestato (in
un certificato del 15 gennaio 2003, sub doc. AI 27) un peggioramento
delle condizioni di salute rispettivamente un’intensificazione dei disturbi (v.
anche certificato 29 novembre 2002, doc. AI 23), nel successivo rapporto 19 febbraio
2003.
all’Ufficio AI (doc. AI 33) ha in sostanza evidenziato come a causa delle
affezioni ortopediche di cui è portatore l’assicurato non é più reinseribile in
qualità di muratore (v. anche le ulteriori certificazioni rilasciate da detto
sanitario all’attenzione dell’assicuratore malattia e contenute nell’incarto AI),
mentre che in un ulteriore suo certificato del 30 aprile 2003 (sub. doc. AI 39)
egli ha evidenziato l’impossibilità per l’assicurato di riprendere qualsivoglia
attività lavorativa. Ora, le summenzionate generiche, non specificatamente
motivate e non sufficientemente circostanziate attestazioni del dr. __________ e
del dr. __________ - rese precedentemente all’esame peritale - in punto
alla capacità lavorativa residua dell’assicurato non sono idonee a mettere
validamente in discussione le convincenti conclusioni cui è giunto il perito il
quale, in esito ad un approfondito e completo esame dello stato valetudinario,
ha, come visto, esposto nel dettaglio quali sono le limitazioni funzionali
dovute al danno alla salute, concludendo per una completa abilità
dell’assicurato nell’esercizio di attività rispettose di predetti impedimenti;
-
stante quanto precede, ritenuto come oggetto di contestazione sia unicamente
la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento, il ricorso
deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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