Lexipedia

Decisione

32.2005.109

nuova domanda di prestazioni; valutazione medica dell'incapacità al lavoro

16 febbraio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

87 cpv. 3 e 4 OAI - secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se vien

dimostrato che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non

trovando in siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410; STFA

15 febbraio 2000 nella causa K., I 81/99);

-

in concreto, investito di una nuova domanda dell’assicurato ai sensi di

quanto appena esposto, l’Ufficio AI - sulla scorta della perizia ortopedica del

dr. __________ - ha ritenuto RI 1 da un lato totalmente incapace al lavoro

nella sua precedente professione di manovale; d’altro lato ha giudicato siccome

ancora esigibili in misura completa, malgrado il danno alla salute, attività

generiche non qualificate e rispettose delle indicazioni poste in sede peritale

(lavori leggeri con possibilità di sedersi, manipolazione di oggetti non sopra

l’orizzontale e di peso massimo di 5 kg). Operando quindi il raffronto tra il

reddito ipotetico di manovale e quello conseguibile in siffatte attività

adeguate, l’amministrazione ha quindi stabilito un tasso d’invalidità del 47%

riconoscendo all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1° marzo

2002. L’insorgente contesta, come detto, la valutazione peritale la cui

fedefacenza sarebbe messa in discussione dai discordanti pareri del dr. __________

e del dr. __________;

- perché

un rapporto medico abbia valore probatorio ai fini del giudizio sull’invalidità

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni in merito

all’incapacità lavorativa devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 p. 31; DTF 125 V

352 e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M. [I 162/01]). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176,

122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA

28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa

S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986

p. 189). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio,

egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Meyer-Blaser,

Bundesgesetz über di IV, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Considerandi

Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 111);

- nella fattispecie lo stato di salute e le sue conseguenze invalidanti

risultano essere state esaminate e valutate, conformemente alla succitata

giurisprudenza, in maniera completa ed approfondita da parte del perito dr. __________ (doc. AI 44), il quale dopo esame anamnestico, esposti i dati soggettivi e le

costatazioni obiettive, posta la diagnosi di stato dopo

rottura, sutura e rirottura della cuffia dei rotatori spalla sinistra, stato

dopo impianto di una protesi dell'anca sinistra, importante coxartrosi destra,

spondilartrosi con ernia discale L4-L5 con radicolopatia a sinistra, ha concluso osservando

come l’assicurato non possa più essere sottoposto a sforzi particolari e come

quindi non sia più in grado di esercitare la professione di manovale. Lo

specialista ha per contro sottolineato come l’interessato possa ancora svolgere

lavori abbastanza leggeri con la possibilità di sedersi frequentemente e possa

manipolare oggetti non sopra l’orizzontale e per un massimo di 5 kg. Lo

specialista ha inoltre sottolineato che l’esecuzione di piccoli lavori al banco

senza necessità di spostare grossi pesi e con la possibilità di frequentemente

sedersi sarebbe per l’assicurato addirittura esigibile in misura completa;

-

alla perizia del dr. __________, su cui l’amministrtazione ha fondato il

proprio provvedimento, può quindi essere attribuita forza probatoria piena. Nel

contestare le risultanze peritali l’insorgente richiama anzitutto le

certificazioni del dr. __________, chirurgo ortopedico. Dagli atti risulta infatti

che il dr. __________ - che, in un rapporto di degenza del 5 dicembre 2002 (sub

doc. AI 27) all’attenzione del medico curante, aveva illustrato il quadro

diagnostico/anamnestico ed espresso una sua breve valutazione circa l’origine

dei disturbi lamentati dall’assicurato e sul decorso, senza tuttavia nulla

riferire in merito alla capacità lavorativa - in un successivo rapporto del 17 marzo

2003.

all’Ufficio AI (doc. AI 35) ha indicato un’incapacità del 100%

evidenziando per contro l’esigibilità di un lavoro sedentario leggero nella misura

del 20-30% e rilevando inoltre come lo stato di salute fosse suscettibile di

miglioramento. Nel gravame é pure fatto riferimento alle attestazioni del

medico curante dr. __________, generalista, il quale, dopo aver attestato (in

un certificato del 15 gennaio 2003, sub doc. AI 27) un peggioramento

delle condizioni di salute rispettivamente un’intensificazione dei disturbi (v.

anche certificato 29 novembre 2002, doc. AI 23), nel successivo rapporto 19 febbraio

2003.

all’Ufficio AI (doc. AI 33) ha in sostanza evidenziato come a causa delle

affezioni ortopediche di cui è portatore l’assicurato non é più reinseribile in

qualità di muratore (v. anche le ulteriori certificazioni rilasciate da detto

sanitario all’attenzione dell’assicuratore malattia e contenute nell’incarto AI),

mentre che in un ulteriore suo certificato del 30 aprile 2003 (sub. doc. AI 39)

egli ha evidenziato l’impossibilità per l’assicurato di riprendere qualsivoglia

attività lavorativa. Ora, le summenzionate generiche, non specificatamente

motivate e non sufficientemente circostanziate attestazioni del dr. __________ e

del dr. __________ - rese precedentemente all’esame peritale - in punto

alla capacità lavorativa residua dell’assicurato non sono idonee a mettere

validamente in discussione le convincenti conclusioni cui è giunto il perito il

quale, in esito ad un approfondito e completo esame dello stato valetudinario,

ha, come visto, esposto nel dettaglio quali sono le limitazioni funzionali

dovute al danno alla salute, concludendo per una completa abilità

dell’assicurato nell’esercizio di attività rispettose di predetti impedimenti;

-

stante quanto precede, ritenuto come oggetto di contestazione sia unicamente

la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento, il ricorso

deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster