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Decisione

32.2005.111

Richiesta di rendita AI. Apprezzamento delle prove. Necessità di ulteriori accertamenti. Rinvio atti all'amministrazione. Indennità per ripetibili a persona qualificata.

16 marzo 2006Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I

valori della trombocitopenia sono oscillanti tra 120 e 170x103/ul.

In

più persiste la classica sintomatologia di una persona con stato dopo encefalopatia

etilica con atrofia corticale e cerebellare (come confermato da TAC del

03.06.2003).

Il

paziente è orientato nel tempo e nello spazio, il suo rendimento intellettuale

è però nettamente ridotto.

Egli

ha difficoltà per quanto concerne la vita quotidiana (faccio notare che

frequenta regolarmente il Centro __________ ed è sotto curatela da parte del

Municipio), ha frequenti attacchi di ansia con somatizzazione, presenta una

marcata tendenza all’impulsività senza considerazione delle conseguenze dei

suoi gesti, l’umore è piuttosto depresso. Al momento non ci sono pensieri di

morte e suicidio, l’istinto vitale è ridotto al minimo, l’autostima è quasi

assente e la progettualità praticamente inesistente.

Tutta questa situazione descritta sopra non fa parte dell’abuso etilico

in quanto con la riduzione a livelli “normali” i sintomi non sono scomparsi e

fanno parte di una base di psicopatologia mai accertata ma sicuramente non

dipendente dall’abuso etilico.

Conclusione:

La cirrosi epatica che ha portato ad un’incapacità lavorativa del 50%,

confermata dalla visita specialistica del Dr. __________, persiste ed è al

momento stabile.

Il Collega ha valutato una capacità lavorativa al massimo del 50%,

tenendo conto solo dell’aspetto somatico.

Dal

lato psichico, visto che l’ultima perizia psichiatrica risale al 07.09.2004, e

che la situazione nell’intermedio è peggiorata sensibilmente, ritengo

necessaria una nuova valutazione.

Consiglio,

vista la complessità del caso (somatico e psichico), una presa a carico del SAM

per una valutazione definitiva.

Sostengo

in ogni caso le decisioni degli specialisti che hanno visto il paziente: il

Signor RI 1 non potrà più lavorare oltre al 50%, in qualsiasi professione (in

altre con rendimento ulteriormente ridotto).

Un

grado di invalidità tra 50 e 70% è dal profilo medico giustificato.

(…)"

(doc. D, le sottolineature sono del redattore)

La

Dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nel suo referto 7 settembre

2004, poste le diagnosi di:

- disturbo

dipendente di personalità (ICD-10 F60.7)

- sindrome

di dipendenza da sostanze alcoliche, attualmente sta usando la sostanza (ICD-10

F10.24)

- cirrosi epatica Child B

su/con epatite B cronica conosciuta dal 1980

- varici

esofagee grado I

- epatologia

citolica col estatica

- il

paziente è inoltre noto per crisi epilettiche di tipo grande male

ha

rilevato che:

" (…)

Si

tratta di un paziente, con un’anamnesi famigliare positiva per abuso di

sostanze alcoliche e patologie depressive, che all’età di 17 anni presenta

un’importante abuso di sostanze alcoliche, abuso attualmente ridimensionato,

con uso regolare di 2 birre al giorno.

Il

paziente presenta un disturbo di personalità dipendente: appare come un

soggetto dipendente con capacità cognitive limitate, con difficoltà relazionali

ed emozionali. Per anni ha utilizzato l’alcool quale ansiolitico ed

antidepressivo “alternativo”.

Oggi

appare più critico rispetto al rischio connesso a tale consumo, sia per la

propria qualità di vita che per la propria salute.

Attualmente

il paziente presenta ancora un lieve stato ansioso.

Appare

ben inserito nel progetto terapeutico presso il __________ di __________, che

frequenta regolarmente.

Un tentativo di ritorno all’attività lavorativa al 50% nel corso del

mese di gennaio u.s., (dopo

un lungo periodo di degenza prima presso la Clinica __________ di __________

per la disintossicazione fisica da alcool, poi presso il __________ di __________)

aveva comportato un ritorno alla turnazione notturna, con ricaduta immediata

nell’abuso di sostanze alcoliche e ulteriore destabilizzazione.

Il

progetto attuale del paziente, formulato dagli operatori del __________ di __________,

è quello di tentare un ritorno all’attività lavorativa dapprima in maniera

protetta attraverso un tentativo di stage, e poi ad una ripresa dell’attività

lavorativa al 50% al più tardi dal 01.11.2004.

Rispetto ad un ritorno ad un’attività lavorativa completa, la stessa è

da escludere. A questo

proposito è stata inoltrata una domanda per una rendita d’invalidità. Dal

punto di vista psichiatrico è da ritenere che l’inabilità lavorativa al 50% sia

da considerarsi definitiva, duratura e permanente.

Il

paziente potrà unicamente riprendere un’attività lavorativa al 50%, (tentativo

su cui si sta lavorando) dal 01.11.2004.

La prognosi lavorativa del paziente appare pertanto sfavorevole, la

limitazione al 50% è infatti duratura e permanente ed il ritorno all’attività

lavorativa al 50% per il momento è puramente teorico.

La

domanda per una rendita d’invalidità è giustificata, il caso è ancora da

trattare.

Necessità di ulteriori cure:

Il

paziente dal punto di vista farmacologico non sta assumendo alcuna terapia, questo

grazie alla strutturazione protetta di cui gode al __________ di __________.

Beneficia di una presa a carico psicoterapica intensiva, da parte dello psicologo __________ del __________

di __________.

Non

necessita ulteriori cure oltre a quelle in atto.

(…)"

(doc. AI 13, le sottolineature sono del redattore)

Lo

psicologo __________, nel suo rapporto 27 giugno 2005, ha espresso la seguente

valutazione psicologica e diagnostica:

" (…)

Il

sig. RI 1 manifesta importanti vissuti abbandonici legati all’infanzia. La

morte prematura della madre, la conseguente istituzionalizzazione e il seguente

isolamento sociale ha portato il sig. RI 1 a sviluppare un tipo di personalità

disturbata nella quale il senso di incompletezza e frammentazione appaiono come

tratti distintivi.

Egli

utilizza meccanismi difensivi quali l’identificazione proiettiva e la

scissione, primari nei soggetti con disturbo della personalità, che non

consentono una piena integrazione del proprio Sé.

In

questo contesto patologico, il consumo alcolico viene usato conseguentemente

per arginare l’angoscia, che assume caratteristiche, come menzionato in

precedenza, di frammentazione.

Siamo

quindi di fronte ad un soggetto che presenta un’organizazione limite per

la quale è formulabile la diagnosi di F60.1. Disturbo di personalità

schizoide con tratti di immaturità (F60.8.) e, subordinatamente, F10.24.

Sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche. Tale situazione ha

compromesso e compromette tutt’ora le capacità relazionali-emotive del sig. RI

1. Egli vive una situazione di isolamento sociale mentre le capacità lavorative

sono profondamente compromesse ragione per la quale, a conseguenza del disturbo

della personalità, è da considerarsi inabile al lavoro, nella ragione del 50%,

in maniera duratura e permanente.

A

nostro avviso tale considerazione è ampiamente confermata dai vari specialisti

(psichiatri e psicologi attivi nell’ambito della riabilitazione psico-sociale)

che hanno esaminato e preso in carico negli anni passati il sig RI 1."

(doc. C)

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA

del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio

2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4 e STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01,

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre

1996 nella causa F., U 113/96, consid. 2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella

causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag.

189).

In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

Considerandi

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato

a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto

che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb); STFA del 26 agosto 2004 nella causa

C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7

Nel

caso di specie l’Ufficio AI, fondandosi sulla valutazione del Dr. __________

del SMR, ha negato all’assicurato il diritto a una rendita AI.

Il

Dr. __________, senza peraltro mai aver visto l’assicurato, ha ritenuto che

“(…) dai dati anamnestici a disposizione, sembra che il primo scompenso

psichiatrico risalga al 1990, all’età di 26 anni, sotto forma di tentamen

medicamentoso causa di una prima ospedalizzazione presso la Clinica __________

di __________ e delirium tremens su astinenza il 06.03.2003 con ricovero

successivo. La patologia psichiatrica è dunque apparsa dopo un lungo periodo di

abuso etilico e può dunque essere ragionevolmente tenuta responsabile delle

conseguenti ripercussioni a livello psicologico. Diversi altri ricoveri sono da

correlare ad abuso etilico. Attualmente l’A sta ancora usando la sostanza, con

un consumo moderato di birra. Per poter giudicare l’effetto positivo

dell’arresto dell’alcool sulla patologia psichiatrica, bisogna ottenere dall’A

un’astinenza totale per la durata di almeno sei mesi e giudicare in

seguito i danni persistenti alla salute (…)”. In particolare egli ha inoltre

osservato che “(…) agli atti vi è un rapporto del Dr. __________ (21.01.2004),

che riferisce di una TAC cerebrale effettuata in data 03.06.2003, nella quale

viene documentata una atrofia cerebrale corticale e cerebellare. Tuttavia

queste lesioni non sono tali da provocare una limitazione funzionale sulle

capacità cognitive e lavorative (…)” (doc. AI 23, la sottolineatura è del

redattore).

Lo

stesso medico nel suo rapporto 2 agosto 2005 ha ritenuto che “(…) per la

componente organica sono chiare le diagnosi di cirrosi epatica con varici esofagee

e trombocitopenia. Viene descritta anche un’atrofia corticale e cerebellare.

Sono chiare conseguenze dell’abuso di bevande alcoliche. Le diagnosi, ancora di

grado lieve, non costituiscono limite allo svolgimento di attività se

consideriamo quelle leggere e quelle medio-leggere. La cosiddetta encefalopatia

non si manifesta, nel caso presente, con disturbi neurologici, semmai con

disturbi della sfera psichica (che vedremo più sotto). Di conseguenza anche

tale “lesione” non costituisce limite per l’attività (…)” e ha concluso che

“(…) ciò che è di limite, attualmente, per lo svolgimento di attività sono la

presenza ancora della sindrome da dipendenza, anche se l’uso di alcool pare

fortemente diminuito, la mancanza di un posto di lavoro e la necessità del

sostegno psico-sociale. Anche dal rapporto d’osservazione del __________ non si

possono evincere limiti funzionali particolari per motivi psichiatrici. Sono

convinto che nel caso presente non sia importante valutare se la tossicomania è

conseguenza di patologia, perché, se anche lo fosse, le competenze per

un’attività senza impegno intellettivo sono descritte come presenti.

L’etilismo, dagli atti non appare neppure come causa di patologia invalidante,

poiché, come abbiamo visto, le sue conseguenze organiche non sono limitanti

della CL. Come risulta dagli atti, non esistono dunque neppure una patologia psichica

od organica concomitanti e limitative (…)” (doc. III/Bis).

Sulla

base delle risultanze mediche riprodotte al consid. 2.5 e alla luce della

giurisprudenza federale in materia di valutazione probatoria di rapporti medici

(cfr. consid. 2.6), il TCA non può condividere le conclusioni a cui è giunto

l’Ufficio AI, né d’altronde ritiene di poter considerare concludenti ai fini

del giudizio le valutazioni rese dai medici che hanno visto l’assicurato.

Infatti,

nel suo “Rapporto medico” 18 dicembre 2003, il Dr. __________ non indica

chiaramente i motivi e da quando ha potuto diagnosticare una sindrome

depressiva recidivante. Lo stesso sanitario non adduce inoltre chiaramente i

dati che lo portano a concludere che per l’assicurato “(…) oggettivamente un

rientro nell’attività lavorativa non è immaginabile (…)”.

Anche

la Dr. __________, nel suo referto 7 settembre 2004, non indica a quando risale

la diagnosi di disturbo dipendente della personalità (ICD-10 F60.7) e nemmeno

adduce i dati che l’hanno portata ad affermare che “(…) dal punto di vista

psichiatrico è da ritenere che l’inabilità lavorativa al 50% sia da

considerarsi definitiva, duratura e permanente (…)”.

Al

riguardo va qui evidenziato che la stessa specialista, dopo aver osservato che

“(…) il paziente presenta un disturbo di personalità dipendente: appare come un

soggetto dipendente con capacità cognitive limitate, con difficoltà relazionali

ed emozionali (…)” ha affermato anche che l’assicurato “(…) per anni ha

utilizzato l’alcool quale ansiolitico ed antidepressivo “alternativo” (…)”.

Lo

psicologo __________, seppure non indicando da quando, posta la diagnosi di “F60.1.

disturbo di personalità schizoide con tratti di immaturità (F60.8.)”, ha

affermato che “(…) in questo contesto patologico, il consumo alcolico viene

usato conseguentemente per arginare l’angoscia, che assume

caratteristiche, come menzionato in precedenza, di frammentazione (…)”.

Il

Dr. __________, nel suo “Rapporto di decorso” 26 aprile 2004, conferma

un’inabilità lavorativa al 100% dal 27 maggio 2003 e attesta un peggioramento

senza indicarne tuttavia chiaramente i motivi.

Lo

stesso medico, nel suo certificato 28 giugno 2005, non adduce gli atti che lo

portano a riferire di un rendimento intellettuale nettamente ridotto e

un’incapacità lavorativa del 50% a causa della cirrosi epatica.

Ora,

vista l’insufficiente chiarezza e la contraddittorietà dei diversi pareri

medici versati agli atti, per potersi pronunciare sulla domanda di prestazioni

inoltrata dall’assicurato, l’Ufficio AI non poteva esimersi dal procedere

all’allestimento di ulteriori accertamenti medici specialistici.

Questo

vale a maggiore ragione visto che, per quanto riguarda

in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA

ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (cfr. consid. 2.4).

D’altra

parte, dai reperti medici versati agli atti, non si evince in maniera

convincente se anche le altre patologie diagnosticate all’assicurato hanno

un’incidenza sulla sua capacità lavorativa.

In

simili condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza

federale citata, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, tramite valutazione

medica pluridisciplinare, stabilisca se la tossicodipendenza sia all’origine o

sia la conseguenza di un danno alla salute psichico rilevante ai fini

assicurativi e, appurata la capacità lavorativa globale, si pronunci nuovamente

sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato, dopo aver esaminato la

necessità di accordare possibili provvedimenti integrativi professionali.

2.8

Da

ultimo, il ricorrente ha protestato spese e ripetibili.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. LPGA la procedura davanti al Tribunale è retta

dal diritto cantonale, ma deve soddisfare le esigenze esposte ed elencate alle

lett. a-i.

Di

principio la procedura è gratuita, tuttavia la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato (lett. 61 cpv. 1 lett. a), ciò che è previsto dall’art. 20 della

LPTCA.

Per

quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di

regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA e art. 22 LPTCA; DTF 112 V 86 consid. 4;

DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580

consid. 4).

L’indennità

é concessa non soltanto se l’assicurato é patrocinato da un avvocato, ma anche

quando il patrocinio é assunto da una persona particolarmente qualificata per

la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il

patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V

271.

= RCC 1983 p. 329).

Nel caso in esame, viste le pertinenti e giuridicamente valide

argomentazioni addotte, il rappresentante di RI 1, suo curatore amministrativo

professionalmente attivo quale operatore sociale, è sicuramente persona che

possiede buone conoscenze nelle assicurazioni sociali e che non ha agito

gratuitamente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI

perché proceda come indicato al consid. 2.7 in fine.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI

verserà al ricorrente la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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