Lexipedia

Decisione

32.2005.112

L'assicurato, affetto da sindrome ansioso-depressiva, cardiopatia e dolori alle gambe e alla spalla, chiede di essere posto al beneficio di una riformazione professionale o di una rendita. Tali patolo

15 marzo 2006Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I medici curanti hanno

sempre ritenuto negativa la prognosi del paziente.

Purtroppo per il signor RI

1, i timori dei medici si sono avverati, e il paventato intervento di

ablazione del nodo atrioventricolare con inserimento di uno stimolatore

cardiaco a cui faceva riferimento il dr. med. __________ in data 15 giugno

2005 é effettivamente stato eseguito in data 24 agosto 2005 presso il __________

di __________, come attesta il doc. C. E' evidente che di questa circostanza,

sebbene posteriore all'introduzione di opposizione e ricorso, si dovrà tener

conto, per economia processuale, in occasione della decisione nella vertenza

che qui ci occupa. Il medico che ha eseguito l'intervento potrà certamente

descrivere nel dettaglio portata e conseguenze dell'operazione.

Riassumendo, il

ricorrente RI 1 é affetto da una grave sindrome cardiaca, da una sindrome

ansioso-depressiva e da problemi agli arti che gli impediscono di svolgere la

sua attività professionale, che é stato costretto ad abbandonare già nel 2001,

senza che da allora gli siano state riconosciute indennità di sorta.

(...)" (Doc. X)

In data 2

novembre 2005 l’Ufficio AI ha nuovamente confermato la propria decisione,

rilevando di avere sottoposto l’ulteriore documentazione medica presentata

dall’assicurato all’esame del SMR, il quale con “Annotazioni del medico” 28

ottobre 2005 ha confermato la

precedente valutazione valetudinaria (doc. XV).

1.9. Pendente

causa il TCA ha chiesto all’avv. RA 1 di precisare se l’assicurato percepisce

indennità da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione o altre entrate

(doc. XVI).

In data

10 novembre 2005 la rappresentante dell’assicurato ha comunicato al TCA che il

suo assistito non percepisce né indennità da parte dell’assicurazione contro la

disoccupazione, né altre entrate (doc. XVII).

1.10. Con decreto

14 novembre 2005 il TCA ha accolto l’istanza dell’assicurato tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria.

1.11. In data 22

novembre 2005 la patrocinatrice dell’assicurato ha osservato:

" (...)

Nel mese di agosto del

2005 il ricorrente si é sottoposto ad un intervento chirurgico di ablazione del

nodo ventricolare e impianto di stimolatore cardiaco effettuato presso il __________

di __________.

Chiamato ad esprimersi su

questa circostanza, il dr. med. __________, nelle "Annotazioni del

medico" del 28 ottobre 2005, rileva come l'intervento si sia reso

necessario a causa di una "cattiva rispondenza alle terapie

farmacologiche".

In realtà, i medici

curanti dr. __________ e dr. __________ e il dr. __________ hanno sempre

ritenuto negativa la prognosi del paziente, e neppure l'intervento chirurgico

eseguito dal dr. __________ ha potuto risolvere i gravi problemi di salute che

affliggono il qui ricorrente.

Come si evince dal

rapporto 27 ottobre 2005 inviato dallo specialista in cardiologia dr. __________

al medico curante dr. __________, che si allega alle presenti osservazioni,

malgrado l'intervento il paziente continua a lamentare dolori e disturbi

oggettivamente riscontrabili.

Dal rapporto del

cardiologo emerge come il dr. __________ abbia provveduto, in data 29 settembre

2005, alla riprogrammazione in sistema WIR, ragione per la quale si riconferma,

in questa sede, la richiesta di poter disporre del resoconto dell'intervento e

della cartella clinica allestita dal dr. __________ oppure dai suoi

collaboratori, che saranno certamente in grado di fornire alle parti e al

Giudice informazioni rilevanti circa la portata del problema cardiaco di cui

soffre il paziente e la prognosi, così da poter stabilire il grado di

invalidità da riconoscere al qui ricorrente.

Per quanto invece attiene

alle osservazioni del dr. __________ circa lo stato psicologico del paziente e

i problemi alla spalla, si riconferma quanto già indicato lo scorso 23

settembre 2005.

I problemi alla spalla

sono stati indicati in precedenza dai medici chiamati ad esprimersi sullo stato

di salute generale del paziente; come detto, di fronte a problematiche

cardiache di tale entità é facilmente comprensibile il motivo che ha spinto il

dr. __________ a non menzionare tale disturbo nei suoi atti. In ogni caso, si

prende atto che anche il dr. __________ riconosce che la rottura del

sopraspinato destro con impingement impedisce al paziente lo svolgimento di una

serie di attività comunemente ritenute pesanti. Non va invero dimenticato che

il ricorrente svolgeva proprio attività di questo tipo al momento in cui si é

visto costretto, a causa dei problemi di salute, ad interrompere l'attività

lavorativa, ciò che dovrà essere considerato ai fini del presente giudizio. La

documentazione medica, infatti, costituisce un importante strumento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (cfr. DTF 125 V 261, 115 V 134, 114 V 314, 105 V 158):

evidentemente occorre altresì considerare il genere di attività che

l'assicurato svolgeva prima di divenire invalido, non potendosi pretendere da

un uomo di più di 50 anni che abbia ad apprendere una professione completamente

diversa da quella che ha svolto per oltre un trentennio. Non va invero

sottaciuto che neppure di fronte ad una situazione equilibrata del mercato del

lavoro molto difficilmente un lavoratore ultracinquantenne, sprovvisto di una

solida formazione specifica, possa ambire ad un impiego di responsabilità che

non preveda attività fisiche, a maggior ragione se persistono gravi problemi di

salute. Nel caso del qui ricorrente il coesistere di una grave patologia

cardiaca con l'impossibilità di svolgere attività anche mediamente pesanti a

causa della lesione alla spalla permette di affermare che non vi é alcuna

attività che l'assicurato possa svolgere, ragione per la quale non vi é reddito

che egli possa conseguire.

Il fatto che il

cardiologo non abbia mai annotato l'esistenza di un disagio psichico, problema

che é invece stato diagnosticato dal medico di famiglia dr. __________, può

essere spiegato proprio con la specializzazione del dr. __________ e la gravità

della patologia cardiaca di cui soffre il ricorrente: l'aver affrontato

unicamente con il medico curante il problema intimo e ritenuto

"soggettivo" del sentirsi stanco, demoralizzato e sfiduciato non

significa affatto che il paziente non soffrisse di tali disturbi.

Per questo motivo si

ribadisce quanto chiesto il 23 settembre 2005, ovvero la verifica dello stato

di salute psichico del paziente ad opera di uno specialista nell'ambito di una

perizia interdisciplinare, che non potrà che fornire elementi atti a stabilire

un grado di invalidità del qui ricorrente tale da giustificare l'assegnazione

di una rendita intera ai sensi della Legge federale sull'assicurazione

invalidità." (Doc. XX)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative

anche in ambito AI.

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332

consid. 2.2 e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.

1b; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2).

Il

Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

L’introduzione

della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in

ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro,

d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione

(della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le

succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono

tuttora valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi

nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo

antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge

applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in

vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 446 consid. 1.2.2),

ritenuto comunque che – come detto - la nuova normativa non ha apportato dal

punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati

concetti dell’AI.

Dal 1°

gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione

della LAI.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una riformazione

professionale o ad una rendita.

2.4. L’art. 17

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla

formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la

riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI

"

per riformazione professionale

vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare

sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione

professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione

professionale a causa dell’invalidità."

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79

consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai

provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella

causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998

pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino

al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore

sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se

sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno

al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che

nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello

della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Nel caso in esame, il medico

curante, dr. __________, FMH in medicina interna, nell’attestato medico 2

giugno 2001 rilasciato all’attenzione di __________, posta la diagnosi “cardiopatia

dilatativa, disturbi del ritmo, insufficienza cardiaca” e indicata quale

anamnesi ed evoluzione del caso “in progressivo peggioramento, con dispnea,

insufficienza cardiaca, disturbo del ritmo, fibrillazione atriale, stanchezza”,

ha giudicato l’assicurato inabile al 100% dal 2 maggio 2001 al 3 giugno 2001 e

al 50% dal 4 giugno in avanti (cfr. doc. 7.4). Il dr. __________ ha confermato

tali informazioni in data 21 luglio 2001, allorquando compilando un formulario

inerente all’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera ha rilevato che

il danno alla salute dell’assicurato gli provoca “dispnea al minimo sforzo e

stanchezza”, che la sua attività di aiuto-autista è ancora proponibile “al

50%, ma cerchiamo un lavoro meno pesante (guardia, securitas, ecc)”, che la

capacità lavorativa non può essere migliorata presso l’abituale datore di

lavoro, che sono proponibili altre attività, quali ad esempio “guardia di

notte, securitas, es. albergo”, al 50%, tenendo presente che l’assicurato

può effettuare “solo sforzi leggeri, senza stress, altrimenti: dispnea,

tachicardia, il paziente ha un cuore molto grande” (cfr. doc. 7.3). Il 22

dicembre 2001 nel rapporto medico indirizzato all’Ufficio AI il curante ha ribadito

l’inabilità al 50% dell’assicurato nella precedente professione di

aiuto-autista e in altre attività, precisando che l’assicurato non deve

effettuare sforzi fisici e indicando quale prognosi “con riserva, paura di

peggioramento” (cfr. doc. AI 9).

Nel rapporto medico 15 marzo 2002 il dr. __________, FMH in

medicina interna, specialista in cardiologia, posta la diagnosi di “cardiomiopatia

congestizia dilatativa di origine indeterminata, fibrillazione atriale cronica

tendente al tachicardico, episodi di tachiaritmia ventricolare sostenuta,

ipertensione arteriosa”, a proposito della prognosi e dell’inabilità

lavorativa si è così espresso:

" Nell’attuale ditta a detta del paziente (il paziente

lavora come portiere d’albergo) si rendono necessari ancora sforzi intensi, per

cui anche lavorando al 50% (nel suo caso 3 giorni alla settimana) la presenza

sul lavoro non implica una riduzione del carico di lavoro. Sarebbe quindi

opportuno trovare un’altra attività con la quale si possano evitare sforzi

intensi. Con una tale attività a mio avviso con un buon controllo pressorio e

delle frequenze ventricolari il paziente potrebbe essere ritenuto abile al

100%. Nell’attuale professione a mio avviso è giustificata un’inabilità

lavorativa del 50% e questo però evitando sforzi eccessivi.” (Doc. AI 15)

Nel rapporto 12 aprile 2003 il curante, dr. __________, ha

indicato di ritenere l’assicurato, in cura presso di lui dal 1994, inabile al

50% anche per un lavoro leggero, dato che “a causa della sua cardiopatia è

di continuo in uno stato di esaurimento fisico, di stanchezza, di dispnea al

minimo sforzo con vertigini”, chiedendo una perizia cardiologia

attualizzata (cfr. doc. AI 26).

Nello scritto 14 luglio 2003 indirizzato dal dr. __________ al dr.

__________, lo specialista in cardiologia ha osservato:

" (...)

Per quanto riguarda

l'attività lavorativa, vedi in particolare l'ultima decisione AI, di respingere

l'opposizione, ho preso contatto telefonico con il Signor __________,

segretario ed Ispettore presso l'AI a Bellinzona. Egli mi riferisce che il

paziente è stato ritenuto inabile al lavoro al 50% per quanto riguarda la sua

attività presso la ditta __________, essendo questo un lavoro ritenuto pesante.

D'altra parte per

un'attività leggera, prevalentemente sedentaria, il paziente dagli atti medici

messi a disposizione è teoricamente stato ritenuto abile al 100%. Ho spiegato

al paziente che a mio avviso è da interporre un nuovo ricorso alla sezione del

tribunale d'appello, in quanto rispetto agli anni addietro, vi sono nuovi

elementi medici, in particolare, l'insufficiente controllo delle frequenze

ventricolari di questa FA cronica.

Nella situazione attuale,

a mio avviso, anche in attività lavorative leggere/moderate, è giustificata

un'inabilità al 50%.

Per attività sedentarie,

ammettendo almeno un controllo discrete delle frequenze, si può pensare ancora

ad un 'attività al 100%, questo comunque dal lato prettamente teorico, vedo

difficile presso questo paziente nella situazione congiunturale attuale una

soluzione in questo senso.

Dal lato medico

nell'ottica di una prevenzione, se rimane senza successo la terapia

medicamentosa, è da considerare una valutazione elettrofisiologica in vista

di radioablazione ed impianto di pacemaker o altra tecnica in quanto

frequenze ventricolari come le attuali, se non corrette, hanno il forte rischio

di portare ad un quadro francamente cardiomiopatico, (e ho visto anche casi di

disfunzione sistolica severa).

Questo ricordando ancora

che nel 1994 il paziente era stato ricoverato con un quadro di cardiomiopatia

dilatativa con disfunzione sistolica.

Premesso il tuo accordo

rivedrò il paziente a corto termine." (Doc. AI 36.2)

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte

del dr. __________ del SMR (cfr. doc. AI 46), il dr. __________ in data 15

dicembre 2003 ha rilevato:

" (...)

Nel mio rapporto medico

del 15.03.2002, basandomi sull'ultima mia visita del 05.11.2001, ritenevo il

paziente inabile al lavoro al 50% evitando sforzi eccessivi (attività

lavorativa come impiegato/manovale presso la ditta __________, quindi con

lavori almeno a tratti pesanti).

Come avevo già notato,

rivedevo il paziente il 08.07.2003, quindi con uno "iatus" di quasi 2

anni.

A questa mia visita, come

risulta dal mio rapporto del 08.07.2003, situazione per nulla controllata con FA

tachicardica già a riposo ed in questa situazione, poco proponibile

un'attività lavorativa anche per lavori leggeri e prevalentemente sedentari.

Riferendomi alla Vostra

domanda specifica, dall'anamnesi con il paziente risulta che il malessere

generale, in particolare la dispnea/intolleranza allo sforzo erano presenti da

almeno 1 anno se non di più. Avevo quindi cambiato la terapia, rivedendo il

paziente a più riprese ed intensificando in particolare la terapia frenante, il

controllo del 28.07.2003 dava infine una normocardia almeno a riposo, anche

soggettivamente il paziente si sentiva meglio, clinicamente compensato e con PA

di 140/85 mmHg.

Proponevo allora un

ricontrollo cicloergometrico che eseguivo il 29.09.2003.

Lo sforzo era interrotto

dopo 1 min a 100 W per dispnea/esaurimento con normocardia della nota FA

cronica a riposo e FC a sforzo massimo in media sui 115/min, quindi un quasi

troppo marcato frenaggio. Ragione questa che mi induceva a riadattare, vedi a

diminuire la terapia frenante, ritenendo il paziente abile al lavoro al 50%

evitando però sforzi intensi.

Considerandi

II 12.12.2003 ricontrollo

il paziente con la terapia di Concor 10 mg 1-0-0, Concor mite 0-0-1, Isoptin

120.

mg 1-0-1 oltre al Triatec 5 mg 1-0-0 e ACO con Marcoumar quale profilassi

tromboembolica.

La tolleranza allo sforzo

è rispetto al settembre ulteriormente, seppure leggermente migliorata, il

paziente eseguendo per circa 2 min 125 W, ritrovando pure un miglior

adattamento delle frequenze con a riposo in media 85-90/min e a sforzo massimo

sui 130-150/min.

A paziente cardialmente

compensato, PA di 140/90 mmHg.

Soggettivamente persiste

il miglioramento rispetto all'estate 2003.

In questa situazione,

ritengo il paziente inabile al lavoro al 50%, rispettivamente abile al lavoro

al 50% per sforzi leggeri/moderati." (Doc. AI 49)

L’amministrazione

ha quindi incaricato il dr. __________, FMH in medicina interna e cardiologia,

di eseguire una perizia.

Nel

dettagliato referto 29 aprile 2004 il perito, sulla base delle risultanze degli

atti contenuti nell’incarto, nonché dell’esame clinico, ha posto la diagnosi di

“fibrillazione atriale cronica tachicardia: ventricolo sinistro di

dimensioni e FE normali, minima ipertrofia eccentrica, disfunzione diastolica,

massiccia dilatazione degli atri, arterie coronariche indenni (coronarografia

Clinica __________ 23.02.94), FRCV: ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia,

tabagismo 5-6 sigarette al giorno (ca. 20 p/y), sovrappeso; sindrome

ansioso-depressiva; dolori alle gambe sotto sforzo di origine indeterminata;

sindrome omero-scapolare alla spalla destra” (doc. AI 58 pag. 4).

In merito

alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato quanto

segue:

" (...)

B. Conseguenze

sulla capacità di lavoro

1.

Menomazioni

dovute ai disturbi constatati

A livello psicologico il paziente lamenta un senso di debolezza,

stanchezza e frustrazione causato dalle difficoltà di controllare l'aritmia

cardiaca e di trovare un posto di lavoro. Ciò contribuisce a creare uno stato

ansioso-de­pressivo. Dal punto di vista fisico vi sono limitazioni indotte

soprattutto dal cattivo controllo della fibrillazione atriale ma probabilmente

anche da possibili effetti collaterali dei farmaci e da una certa disfunzione

del ventricolo sinistro. Alla cicloergometria il paziente raggiunge un carico

leggermente inferiore alla norma, l'interruzione avviene a causa di dispnea e

mancanza di collaborazione.

2.

Conseguenze dei

disturbi sull'attività attuale

2.1

Diminuzione della

capacità lavorativa.

2.2

Per attività pesanti vi è una inabilità lavorativa

del 100%, per attività leggere una abilità del 100%. Per atti­vità moderate il

discorso si complica. Se si continua con le attuali modalità terapeutiche, vi è

probabilmente un'abilità del 25% evitando di sollevare pesi superiori ai 15 kg. Visto l'insuccesso della terapia conservativa finora

seguita credo si debba prendere in seria considerazione la possibilità di un

impianto di pace-maker con ablazione tramite radiofrequenza. Ciò avrebbe probabilmente

delle ripercussione positive sulla qualità di vita del paziente. L'impatto

sulla capacità lavorativa è difficile da valutare ma potrebbe essere positivo.

2.3

Sì.

2.4

2-2,5 ore al giorno.

2.5

Sì.

2.6

Inabilità lavorativa

per attività pesanti al 100%, per attività moderate al 75%.

2.7

Dal 04.06.01.

2.8

Da ultimo leggero peggioramento dovuto alla

difficoltà di controllare la frequenza cardiaca e dai possibili effetti

collaterali dell'estesa terapia farmacologica.

C. Conseguenze

sulla capacità d'integrazione

1.

Eventualmente sì.

1.1

Dal punto di vista cardiaco teoricamente il

paziente è reintegrabile in una attività leggera nella misura del 100%. Viste

le sue difficoltà linguistiche e la scarsa formazione, un reinserimento nel

mondo del lavoro appare non semplice. La capacità lavorativa viene inoltre

influenzata in modo negativo sia dalla sindrome ansioso-depressiva reattiva che

da dolori alla spalla destra e alle gambe non meglio specificati.

2.

Eventualmente.

2.1

Un intervento elettrofisiologico con eventuale

impianto di pace-maker potrebbe teoricamente migliorare la capacità di lavoro.

3.

Sì.

3.1

Attività leggere sarebbero possibili nella misura

del 100%, moderate nella misura del 25%.

3.2

Attività leggere 8

ore al giorno, attività moderate 2 al giorno.

3.3

Sì.

3.4

Inabilità lavorativa

al 100% per attività pesanti e al 75% per attività moderate." (Doc. AI 58)

Sulla base di tale perizia

l’amministrazione ha quindi deciso di respingere la richiesta di prestazioni

dell’assicurato, considerato un grado d’invalidità del 17.7%.

Con certificato medico 10 ottobre 2004 all’Ufficio

AI il dr. __________ ha contestato la decisione citata, osservando:

" Come il 12.04.03 non posso accettare la Vostra

decisione.

Ho parlato con i

cardiologi coinvolti:

Dott__________: 17% di

invalidità sono un valore puramente teorico che in pratica non corrisponde alla

realtà. La perizia non à stata interpretata nel suo senso.

Dott. __________ pensa

che 50% sarebbero giustificati.

Fino a qualche anno fa,

si concedeva l'invalidità troppo facilmente. Ora mi sembra che si esageri nel

senso opposto.

Penso che la Vostra

decisione debba corrispondere anche un po' con il mercato del lavoro."

(Doc. AI 66)

Nelle “Annotazioni del medico” 30 maggio 2005 il

dr. __________ ha rilevato:

" Ho rivalutato il dossier medico a disposizione e

personalmente sono dell'avviso che le indagini eseguite inclusa la perizia

cardiologia dr. __________ sono coerenti e ben rispecchiano lo stato clinico

globale dell'Ato giustificando una piena IL in attività pesanti (con

limitazioni nel sollevare/portare pesi > 15 kg e nel dover spostarsi oltre

100m regolarmente) mentre in attività leggere si reputa una piena abilità

lavorativa.

Il citato quadro ansioso

depressivo reattivo alla situazione sociale e famigliare va valutato come

ininfluente riguardo l'esigibilità lavorativa in attività ritenute leggere

ergonomicamente.

A comprova di quanto

detto ricordo che esso non viene citato sia dal medico curante né vi sono

trattamenti medicamentosi o terapie effettuate da parte di specialisti

sull'arco di tutti questi anni.

Anche per la problematica

di dolori alle gambe e spalle ricordo che non vi sono stati accertamenti

radiologici o specialistici nel passato e quindi si possono ritenere

irrilevanti come limitazione per attività leggere sul carico. Ricordo che in

perizia l'Ato ha effettuato esame da sforzo cicloergometrico fino a 155 Watt il

che non sarebbe stato permesso con limitazioni locomotorie evidenti.

Dopo queste osservazioni

si riviene alla conclusione di poter coerentemente convalidare a livello medico

assicurativo la valutazione di esigibilità già elencata fino ad ora senza dover

procedere a nuovi esami in fase di opposizione." (Doc. AI 75)

In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la

decisione su opposizione che gli nega il diritto a prestazioni, fondando le sue

pretese in particolare su quanto certificato dal dr. __________ e dal dr. __________.

In particolare, con certificato medico 24 giugno 2005 il dr. __________ ha

ribadito la sua netta contrarietà a quanto deciso dall’Ufficio AI, rilevando, a

comprova della gravità della malattia dell’assicurato, che il dr. __________,

responsabile del __________ ha posto l’indicazione per l’ablazione del nodo

atrioventricolare e per l’inserimento di uno stimolatore cardiaco. Egli ha

quindi chiesto che venga riconosciuta all’assicurato una rendita almeno

parziale (doc. AI 79 A2).

Nel successivo referto 17 luglio 2005 il dr. __________

ha inoltre osservato:

"

È evidente che il

paziente soffre nel frattempo anche di un esaurimento psicofisico grave, stato

ansioso-depressivo con idee suicide. È una reazione alle incertezze della sua

situazione, alla lunghissima attesa e all’ingiustificato ed ingiusto

trattamento.” (Doc. AI 79 B4)

Con “Annotazioni del medico” 31 agosto 2005 il

dr. __________ ha rilevato:

" (...)

Sono state chieste

informazioni supplementari al cardiologo curante e rivalutato il tutto con un

esame peritale da parte del cardiologo dr. __________.

Nel suo rapporto, ricco

d'informazioni anamnestiche e con esame oggettivo dettagliato, si ritrova

l'attestazione diagnostica e valetudinaria.

Non vi è elemento alcuno

che possa far dubitare della correttezza dei dati.

Oltre alla valutazione

prettamente cardiologica lo specialista aggiunge elementi clinici peraltro mai

altrimenti documentati né con la domanda di prestazioni, né tra gli atti

dell'assicuratore Ig, neppure dal curante di base Dr. __________. Si trova,

isolatamente un referto di radiologia (Rx spalla dx e caviglia sin.) del

24.01.02

eseguite all'__________, nel quale sono oggettivate calcificazioni

alla spalla, senza lesioni traumatiche ossee; la diagnosi per la richiesta

d'esame era di distorsione, periartropatia.

Durante tutto l'iter

clinico e assicurativo, se non ripresa dal cardiologo perito, una diagnosi o

una descrizione di limitazione funzionale della spalla è assente fino al giorno

d'oggi. Ciò lascia ragionevolmente presupporre che non vi sia una limitazione

funzionale all'arto superore dx.

Si trova pure menzione di

sindrome ansioso-depressiva. Tale diagnosi è evocata dai disturbi elencati dal

soggetto "il paziente afferma di sentirsi debole, stanco e demoralizzato a

causa dei problemi di salute e delle difficoltà di mantenere la famiglia e di

trovare un nuovo posto di lavoro. Viste le difficoltà a padroneggiare la lingua

italiana e la formazione di base senza particolari specializzazioni, il

paziente esprime i suoi dubbi sulla possibilità di reinserimento nell'attuale

mondo del lavoro".

Indipendentemente dal

fatto che neppure in questo caso, oltre al perito, sia stato descritto lo stato

di preoccupazione del paziente, i sintomi descritti non possono far confermare

la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva con valenza di danno alla salute,

perché vi è coscienza dello stato di salute e sociale, vi è la capacità

d'analisi della situazione, vi si legge la speranza di miglioramento e di

raggiungere l'equilibrio fisico-sociale. Non ci sono segni di abulia, anedonia,

alterazioni del pensiero della concentrazione o dell'attenzione.

La valutazione globale

del collega SMR che mi ha preceduto risulta pertanto coerente.

In sede di ricorso

vengono prodotti due rapporti/certificati medici, uno del dr. __________,

cardiologo (doc. B2) e l'altro del dr. __________, curante di base (doc.B3) con

supplemento (doc. B4).

Il dr. __________

considera la documentazione sottopostagli (compresa la perizia del dr. __________,

a cui fa riferimento esplicito) e non avanza elementi di critica negativa.

Prende posizione sulle possibilità terapeutiche e sulla prognosi.

Non valuta la

capacità/incapacità lavorativa.

II dr. __________

dissente energicamente dalla decisione UAI, propone una sua valutazione di IL e

confonde il grado IL con il grado AI (sarebbe molto strano trovare un

grado di capacità lavorativa così preciso, 82%). A parte questo non porta

elementi clinici e valutativi che possano far dubitare delle precedenti

valutazioni mediche.

Nel supplemento (post

scriptum) dichiara che "è evidente che il paziente soffre nel frattempo

anche di un esaurimento psicofisico grave, stato ansioso-depressivo con idee

suicide. È una reazione alle incertezze della sua situazione, alla lunghissima

attesa e all'ingiustificato ed ingiusto trattamento".

Consideriamo

1.

nel post-scriptum non possiamo

trovare elementi clinici se non una valutazione molto generica

2.

non vi è

elemento terapeutico

3.

è in contraddizione con quanto

scritto nel certificato (doc. B3) nel quale attestava ancora un'IL del 100% dal

2.05.01

al 3.06.01 e del 50% dal 4.06.01 al 31.12.01 e quando ammette indirettamente

ancora la presenza di una CL residua proponendo "almeno una rendita

parziale retrospettiva".

4.

Trattandosi, la valutazione

della salute psichica, di elemento che potrebbe anche far sospettare per

un'evoluzione negativa, questa deve essere considerata come recente e, almeno,

posteriore alla decisione UAI.

In conclusione, fino al

momento della decisione UAI, non si sono rilevati elementi descrittivi dello

stato di salute che possano far modificare la valutazione dello stesso."

(Doc. Vbis)

Nelle osservazioni 23 settembre 2005 la

rappresentante dell’assicurato ha criticato lo scritto del dr. __________, con

riferimento in particolare alla presunta mancata documentazione dei problemi

alla spalla e depressivi.

A comprova di quanto sostenuto la patrocinatrice

dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia della cartella clinica redatta il 15

aprile 2002 dal dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, del seguente

tenore:

" Motivo consulto: dolori spalla dx

Anamnesi: da circa 6 mesi apparizione progressiva

ma senza nozione di trauma, di dolori alla spalla dx, localizzati anteriormente

con irradiazione a tutto-il braccio e avambraccio. Difficoltà alla abduzione.

Status: mobilità limitata in

abduzione a 165° con arco doloroso da 90°, RIE L1-0­-70°, leggermente dolente agli

estremi. AC leggermente dolente alla palpazione, Cross-body neg. Jobe con forza

solo leggermente diminuita ma dolente, RE contrariata nettamente diminuita,

Lift-off sp. Impingement sign. pos. Mobilità colonna cervicale fisiologica e

indolente, sensibilità superficiale arti superiori simmetricamente conservata.

Radiografia: spalla ap RIE: presenza di calcificazioni

nella cuffia.

RMN marzo 02: presenza di una rottura completa sopraspinato

all'inserzione del tuberculus majus di circa 1 cm.

Diagnosi: rottura

sopraspinato spalla sx con impingement

Procedere: visto l'insuccesso del trattamento

conservativo, infiltrativo e fisioterapeutico, vi è l'indicazione a una

riparazione chirurgica della rottura della cuffia con acromio-plastica. Ho

spiegato le modalità dell'intervento così come la necessità di una fisioterapia

intensa con partecipazione motivata da parte del pz. II pz desidera riflettere,

ridiscute di tutto quanto con il MC, mi ricontatterà al bisogno.

IL: secondo MC." (Doc. X A)

L’avv. RA 1 ha pure trasmesso copia dell’esame di

risonanza magnetica alla spalla destra eseguito il 4 marzo 2002 presso l’__________

dal dr. Med. __________, che riporta le seguenti conclusioni:

" (...)

REFERTO: a livello dell'inserzione sulla fibrocartilagine

del tubercolo maggiore del tendine del sovraspinato notasi tessuto

granulomatoso con enhancement nell'ambito di una rottura completa ma focale (i

7,8 se 104, i 12,13 se 105).

La porzione attaccata

alla cartilagine ialina e alla porzione interna della fibrocartilagine sono

ancora intatte (i 7 se 104). Le calcificazioni visibili sulle lastre standard

corrispondono verosimilmente in parte a questo enhancement fibro-vascolare

mentre la calcificazione semi-lunare più interna è visibile nel tendine stesso

(i 11 se 104) senza importante infiammazione.

Un vero e proprio

impingement dell'articolazione acromio-clavicolare non è presente.

Non alterazione a carico

del tendine del capo lungo del bicipite o il tendine del subscapolare o tendine

infraspinato o piccolo rotondo.

È presente un versamento

nella borsa subacromio-subdeltoideo (i 5 e seguente se 102) anche con

componente di calcificazione (i 11 se 102).

Presenza di una lesione

tipo slap incompleta (i 5,6 se 104 e i 3,4 se 107).

CONCLUSIONI:

- tendiniti e borsiti calcarea attorno

all'inserzione del tendine del sovraspinato associata ad una rottura completa

focale per quanto concerne la sua inserzione sulla fibrocartilagine del

tubercolo maggiore.

- Presenza di una

slap Il (limitata)."

(Doc. X B)

Quanto alla sindrome ansioso-depressiva, la

rappresentante dell’assicurato ha rilevato che tale problematica è stata

evidenziata dal dr. __________ (doc. X), il quale, in ragione delle sue

qualifiche, è il medico di riferimento del paziente, al quale egli ha riferito

non solo i disturbi “oggettivi” (dolore al petto e aumento della frequenza

cardiaca) ma anche quelli “soggettivi” ed intimi (il sentirsi stanco,

demoralizzato e sfiduciato).

L’avv. RA 1 ha inoltre comunicato che in data 24

agosto 2005 l’assicurato ha subito presso il __________ l’intervento di

ablazione del nodo atrioventricolare con inserimento di uno stimolatore

cardiaco (doc. X).

Il dr. __________, con “Annotazioni del medico”

28.

ottobre 2005, ha riassunto

la documentazione medica agli atti e ha rilevato:

" (...)

Viene ora prodotta nuova

documentazione e più precisamente:

- rapporto d'esame clinico del dr. __________

(firmato: __________) riguardante l'affezione alla spalla dx.

- esame di

risonanza magnetica della spalla dx.

- nota d'onorario

per impianto di Pace-maker

Non consideriamo la nota

d'onorario, che può essere correlata con il rapporto d'esame clinico del dr. __________

già citato sopra: si commenta che l'intervento, che tra l'altro dovrebbe

migliorare la qualità di vita del soggetto, è il risultato di una cattiva

rispondenza alle terapie farmacologiche; ciò non significa che lo stato sia

peggiorato o che la valutazione cardiologia del dr. __________ abbia perso

d'importanza.

Il rapporto del dr. __________,

che dal lato diagnostico viene precisato con l'esame di risonanza magnetica,

descrive l'apparizione progressiva di dolori alla spalla dx. irradianti e a

difficoltà di abduzione (sollevare il braccio lateralmente al corpo).

L'esame oggettivo

conferma la limitazione all'abduzione a 165 gradi (ben sopra il livello del

capo), un arco doloroso (segno molto sospetto di lesione della cuffia dei

rotatori) e altri segni confermanti il sospetto di una lesione.

La diagnosi posta è:

rottura del sopraspinato dx. impingement.

Lo stato oggettivo,

seppur confermante la presenza di lesione, dimostra ancora una buona

funzionalità della spalla dx. Malgrado lo specialista non parli di IL, si può

ammettere che certe attività (solo un esempio: spaccare legna, quindi con

movimenti di flesso-estensione, abduzione parziale e rotazione con forza)

sarebbero controindicate. Le attività senza esigenza di questi movimenti, come

quelle di tipo leggero, non portano a limitazione particolare. La proposta

d'intervento non significa che la funzionalità sia maggiormente compromessa.

Si può ancora commentare

che in tutti i rapporti, eccetto quello del dr. __________ cardiologo, non è

mai stata considerata la problematica della spalla. Neppure lo ha fatto il

paziente/assicurato nelle varie fasi della procedura.

Osserviamo pure che da

tutti i rapporti non si può evincere che il soggetto sia mai stato sottoposto a

terapie per disturbi alla spalla (eccezione prima dell'esame da parte del dr. __________).

Per quanto riguarda la

sintomatologia psichica vale lo stesso discorso (vedi anche nostre note precedenti)

e al momento attuale la diagnosi è immessa senza alcun dettaglio che possa

convincere per una situazione che diligentemente sarebbe stata da curare in

modo specifico. Per questa ragione sosteniamo che la valutazione, in base ai

dati disponibili, non poteva essere diversa." (Doc. XV 1)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122.

V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I

355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i

rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Inoltre, nella sentenza

del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie

le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha

descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124;

STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del

23.

settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8

Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla

documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurato non

sono state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. Se da una parte

l’Ufficio AI ha infatti provveduto a vagliare la problematica cardiaca

dell’assicurato, affidando al dr. __________ l’incarico di effettuare una

perizia specialistica, dall’altra ha totalmente omesso di debitamente approfondire

sia la problematica ortopedica relativa ai dolori alla spalla e alle gambe, sia

la tematica relativa all’eventuale affezione psichiatrica dell’assicurato.

L’amministrazione, infatti, non ha ritenuto

opportuno sottoporre l’assicurato ad ulteriori accertamenti specialistici in

ambito ortopedico e questo nonostante nella perizia 29 aprile 2004 il dr. __________

abbia indicato, fra le altre diagnosi, anche quella di “dolori alle gambe di

origine indeterminata e sindrome omeroscapolare alla spalla destra”,

precisando poi nel paragrafo “Conseguenze sulla capacità d’integrazione” che “la

capacità lavorativa viene inoltre influenzata in modo negativo (…) da dolori

alla spalla destra e alle gambe non meglio specificati” (doc. AI 66). La

presenza di problemi ortopedici è comprovata dalla cartella clinica redatta dal

dr. __________, nella quale il medico, dopo aver indicato che “da circa sei

mesi apparizione progressiva ma senza nozione di trauma di dolori alla spalla

destra, localizzati anteriormente e con irradiazione a tutto il braccio e

avambraccio. Difficoltà alla abduzione”, che dalle radiografie emerge la

presenza di calcificazioni nella cuffia e dalla risonanza magnetica del marzo

2002.

la presenza di una rottura completa del sopraspinato, ha posto la diagnosi

di “rottura del sopraspinato spalla sinistra con impingement” (doc. X

A). Lo specialista ha poi indicato che “visto l’insuccesso del trattamento

conservativo, infiltrativo e fisioterapico, vi è l’indicazione a una

riparazione chirurgica della rottura della cuffia con acromio-plastica. Ho

spiegato le modalità dell’intervento così come la necessità di una fisioterapia

intensa con partecipazione motivata da parte del paziente.” (doc. X A).

Visto quanto precede, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere

all’allestimento di una perizia specialistica volta a definitivamente chiarire

la fattispecie anche dal profilo ortopedico-reumatologico.

L’Ufficio AI ha inoltre omesso di accertare la

presenza di un’eventuale patologia psichiatrica dell’assicurato, indicata dal

dr. __________, il quale ha attestato che il paziente “soffre nel frattempo

anche di un esaurimento psicofisico grave, stato ansioso depressivo con idee

suicide. È una reazione alle incertezze della sua situazione, alla lunghissima

attesa e all’ingiustificato ed ingiusto trattamento” (doc. AI 79 B4). Anche

il perito, dr. __________, nella perizia 29 aprile 2004 ha indicato, fra le altre diagnosi,

quella di “sindrome ansioso-depressiva”, rilevando poi nel paragrafo

“Conseguenze sulla capacità d’integrazione” che “la capacità lavorativa

viene inoltre influenzata in modo negativo dalla sindrome ansioso-depressiva

reattiva (…)” (doc. AI 66).

Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984.

pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I

148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4.

cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della

capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona

volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale

misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale

attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

Ora, nel

caso in esame, vista la situazione descritta dal dr. __________ e dal dr. __________,

non è da escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica

rilevante.

Non essendo

tuttavia i suddetti sanitari specialisti della materia che ci interessa, in

applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti sono da rinviare

all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad

accertare l’aspetto extra-somatico dell’assicurato, rispettivamente l’eventuale

sua abilità lavorativa, con riferimento ad attività adeguate ritenute

esigibili.

Di conseguenza, la decisione su

opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché,

ordinata una perizia pluridisciplinare – ortopedica, cardiologica e

psichiatrica - stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurato e si

pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.

2.9

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

In virtù della succitata giurisprudenza, il decreto 14 novembre 2005 con cui il

TCA ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio va di conseguenza revocato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§ La decisione 3 giugno 2005 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti

conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Il decreto 14 novembre 2005 con cui

il ricorrente è stato ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio è revocato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster