32.2005.112
L'assicurato, affetto da sindrome ansioso-depressiva, cardiopatia e dolori alle gambe e alla spalla, chiede di essere posto al beneficio di una riformazione professionale o di una rendita. Tali patolo
15 marzo 2006Italiano54 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.112
Data decisione, Autorità:
15.03.2006, TCA
Titolo:
L'assicurato, affetto da sindrome ansioso-depressiva, cardiopatia e dolori alle gambe e alla spalla, chiede di essere posto al beneficio di una riformazione professionale o di una rendita. Tali patologie non sono state sufficientemente vagliate dall'amministrazione, dunque rinvio degli atti all'UAI.
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFORMAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.112
cr/sc
Lugano
15 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 luglio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 giugno
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, precedentemente attivo quale autista, nel mese di novembre 2001 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di una
riformazione professionale o di una rendita in quanto affetto da “palpitazioni
(battiti veloci e irregolari) e respirazione difficoltosa” (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 31 marzo 2003
l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato dato che “dalla
documentazione raccolta agli atti risulta che lei nella precedente attività di
aiuto-autista presenta un’incapacità del 50%. Per contro, attività adatte allo
stato di salute sono esigibili in misura completa con relativo rendimento. In
tali attività potrebbe conseguire un reddito annuo pari a fr. 39'568 i quali,
confrontati con quanto conseguibile attualmente se non fosse insorto il danno
alla salute (fr. 48'100) determinano una perdita di guadagno e quindi un grado
d’invalidità del 17.7%” (doc. AI 25).
Con
decisione su opposizione 2 luglio 2003 (doc. AI 33) l’amministrazione ha
respinto l’opposizione 16 aprile 2003 dell’assicurato, con la quale ha
contestato la valutazione medica, trasmettendo il certificato medico 12 aprile
2003 del suo curante, dr. Med. __________, che lo ritiene inabile al 50% in
qualsiasi attività a causa della cardiopatia di cui è affetto (doc. AI 29).
Contro la
succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dal __________,
ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter
beneficiare di una mezza rendita, avvalorando tale sua richiesta con la
presentazione di nuova documentazione medica specialistica (doc. AI 37.1).
Con
risposta di causa 25 settembre 2003 l’Ufficio AI ha proposto al TCA un rinvio
degli atti per ulteriori indagini mediche, rilevando di avere sottoposto la
nuova documentazione medica del dr. __________ al vaglio del SMR, il quale ha
riconosciuto che lo stato del paziente ha effettivamente subito un
peggioramento, che dovrebbe essere oggetto di valutazione (doc. AI 41).
Pertanto, con decreto 5 novembre 2003 il TCA ha
stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione tra le parti (doc. AI
42).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
cardiologia ad opera del dr. __________ (cfr. doc. AI 58), con
nuova decisione 17 settembre 2004 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di
prestazioni, ritenuto un grado di invalidità del 17.7% (doc. AI 64).
1.3. Con
decisione su opposizione 3 giugno 2005 l’amministrazione ha respinto
l’opposizione 7 ottobre 2004, completata in data 2 novembre 2004 - con la quale
l’assicurato ha contestato da una parte la mancata presa in considerazione
della sindrome ansioso-depressiva reattiva e dei dolori alle gambe e alla
spalla che lo affliggono e, dall’altra, le possibilità di trovare da solo un
nuovo lavoro, considerata la sua età (51 anni) e il fatto di avere sempre
svolto solo impieghi manuali pesanti, non più esigibili (doc. AI 65 e 68) -
ribadendo che il grado di invalidità dell’assicurato è del 18% (doc. AI 76).
Quanto alla richiesta di aiuto al collocamento, l’amministrazione, ricordata la
giurisprudenza del TFA in materia, ha rilevato che l’assicurato non può
beneficiare di un aiuto al collocamento da parte dell’assicurazione invalidità
dato che presenta una totale capacità lavorativa in attività adeguate con
unicamente la limitazione nel sollevare pesi superiori ai 15 kg e negli spostamenti regolari
superiori a 100 metri.
1.4. Contro la
succitata decisione amministrativa l’assicurato ha presentato un tempestivo
atto di ricorso con cui ha contestato la decisione dell’Ufficio AI, rilevando
che il suo stato di salute ha subito un peggioramento, come attestato dal suo
medico curante dr. __________ e dal dr. __________. Egli ha infatti osservato:
" (...)
Da anni soffro di gravi
problemi cardiaci, che non mi permettono più di esercitare la professione di
camionista. Dopo essere stato licenziato dal mio ultimo datore di lavoro,
proprio a causa della malattia, ho beneficiato delle indennità di
disoccupazione, fino alla fine di gennaio del 2004. Da allora non beneficio di
alcun reddito.
Dopo un primo ricorso
contro la decisione dell'Ufficio Assicurazione Invalidità di non assegnarmi
alcuna prestazione (v. vostro incarto TCA 32.2003.62), ricorso da me ritirato
in quanto l'Ufficio AI ha accettato di eseguire ulteriori accertamenti medici,
ho ricevuto nuovamente in data 17 settembre 2004 una decisione negativa da
parte dell'Ufficio AI, che mi confermava esattamente quanto scritto nella
precedente decisione.
Ho fatto opposizione
contro quest'ultima decisione, in quanto da un lato emergevano dalla perizia
elementi non sufficientemente considerati e approfonditi, quali la sindrome
ansioso-depressiva reattiva e dolori alla spalla e alle gambe, riscontrati dal
Dr. Med. __________ nel corso della perizia. Dall'altro lato non ritenevo
corretto che l'AI rifiutasse di intervenire con un aiuto al collocamento,
quando anche il Dr. __________ parlava nel suo rapporto peritale di
reinserimento difficile.
L'opposizione è stata
respinta dall'AI in data 3 giugno 2005, con la motivazione che, per quanto
concerne lo stato ansioso depressivo e i dolori alle gambe e alla spalla, si
tratta di problematiche ininfluenti rispetto alla capacità lavorativa. Anche
per quanto riguarda l'aiuto al collocamento, lo stesso non può essere garantito
dall'AI perché non esisterebbe nel mio caso un nesso causale tra il danno alla
salute e la ricerca di un posto di lavoro.
Ritengo necessario
inoltrare il presente ricorso contro quest'ultima decisione dell'AI, perché,
come sottolinea del resto anche il mio medico curante, Dr. __________ (v.
certificati medici allegati), si continua a sottovalutare aspetti della mia
situazione di salute che invece influenzano molto la mia capacità lavorativa.
Per quanto concerne lo
stato ansioso depressivo, come spiegato nel certificato del Dr. __________ del
17 luglio 2005, lo stesso si è aggravato nel corso degli ultimi anni,
soprattutto in ragione del fatto che non trovo uno sbocco alla mia situazione
personale e di salute. Il mio problema cardiaco peggiora, tanto che si renderà
necessario, come spiegato nel certificato medico del Dr. __________, un
intervento chirurgico per tentare di migliorare la situazione. Il fatto che si
arrivi a consigliarmi un intervento così importante come quello dell'ablazione
del nodo atrioventricolare e dell'inserimento dello stimolatore cardiaco mi
sembra significativo di un grave problema.
Tutto questo mi crea uno
stato d'ansia permanente, che condiziona ogni momento della mia giornata e
rende ancora più difficile immaginare una totale reintegrazione lavorativa.
Non capisco come mai si
insista nel voler sottovalutare questo problema, che ritengo essere invece
molto rilevante nella valutazione della mia capacità lavorativa.
Chiedo pertanto che venga
ordinata una nuova perizia affinché si valuti in maniera approfondita ogni aspetto
e che sia rifatta una nuova decisione AI che sia veramente l'esito di
accertamenti approfonditi sulla mia situazione di salute.
In allegato trovate gli
ultimi certificati medici dopo quelli già contenuti nel dossier dell'Ufficio
AI, affinché possiate valutare il mio ricorso." (Doc. III)
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso, rilevando di avere sottoposto la
documentazione medica presentata dall’assicurato al vaglio del SMR, il quale ha
confermato che “fino al momento della decisione dell’Ufficio AI non si sono
rilevati elementi descrittivi dello stato di salute che possano modificarne la
valutazione” (cfr. doc. V).
1.6. Con scritto
9 settembre 2005 l’avv. RA 1 dello studio legale RA 1 ha comunicato al TCA di
avere assunto il patrocinio dell’assicurato (doc. VII).
1.7. Il 19
settembre 2005 l’avv. RA 1 ha presentato al TCA istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria e concessione del gratuito patrocinio (doc. IX).
In data 7 ottobre 2005 la patrocinatrice
dell’assicurato ha trasmesso al Tribunale il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. XII).
1.8. Con scritto
23 settembre 2005 la rappresentante dell’assicurato ha osservato:
" (...)
Alla luce del dossier
prodotto dall'Ufficio assicurazione invalidità non vi sono elementi che
permettano di considerare il qui ricorrente abile al lavoro, ragione per la
quale deve essergli riconosciuta la rendita di invalidità postulata.
Innegabile infatti che
egli soffra di gravi problemi cardiaci, problemi dettagliatamente descritti dal
suo medico curante, dr. med. __________, che in data 22 dicembre 2001 ha
diagnosticato una cardiopatia dilatativa con disturbo del ritmo cardiaco,
scompenso globale soprattutto a sinistra e fibrillazione atriale, diagnosi
ribadita dai medici che l'hanno avuto in cura presso la __________.
Nell'ambito di una
precedente procedura giudiziaria il paziente é stato sottoposto il 17 febbraio
2004 ad una visita specialistica ad opera del dr. med. __________, specialista
FMH in cardiologia, che ha posto la diagnosi di
- fibrillazione atriale cronica
tachicardia (ventricolo sinistro di dimensioni e FE normali, minima ipertrofia
eccentrica; disfunzione diastolica; massiccia dilatazione degli atri; arterie
coronariche indenni; ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, tabagismo,
sovrappeso);
- sindrome
ansioso-depressiva;
- dolori alle gambe
sotto sforzo di origine indeterminata;
- sindrome
omero-scapolare alla spalla destra (cfr. doc. 58 di causa).
La diagnosi conferma
quella posta in precedenza da un altro riconosciuto specialista in cardiologia,
il dr. med. __________, che nei suoi rapporti 8 luglio 2003 e 14 luglio 2003
(cfr. doc. 36 di causa) constatava come "malgrado aumento della terapia
frenante il fibrilloflutter atriale, sebbene mostri frequenze ventricolari
diminuite, questo solo in modo leggero, vi é ancora tachicardia, in media FC
sui 130-140/min". Nell'ottica futura lo specialista indicava "se
rimane senza successo la terapia medicamentosa é da considerare una valutazione
elettrofisiologica in vista di radioablazione ed impianto di pacemaker o altra
tecnica in quanto frequenze ventricolari come le attuali, se non corrette,
hanno il forte rischio di portare ad un quadro francamente
cardiomiopatico".
Lo specialista riteneva
non essere "una grossa sorpresa che il paziente soggettivamente lamenti
astenia/fiacchezza con intolleranza allo sforzo", ritenuto anche come egli
sembrasse essere refrattario alle cure medicamentose.
Non corrisponde
pertanto al vero che mai
prima del rapporto del dr. med. __________ erano stati documentati o
diagnosticati altri disturbi, in particolare riferiti all'astenia e alla
debolezza lamentate dal paziente, ed invero difficilmente descrivibili da un
punto di vista medico, dovendo però essere ammesse ritenuti i risultati dei
dettagliati esami svolti dal dr. med. __________ ed illustrati nel rapporto del
15 dicembre 2003 al servizio medico dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità.
In tale referto il cardiologo scrive infatti "il malessere generale, in
particolare la dispnea/intolleranza allo sforzo erano presenti da almeno 1 anno
se non di più"; spiegando più avanti di essere stato costretto ad
interrompere lo sforzo "dopo un minuto a 100 watt per dispnea/esaurimento
con normocardia della nota FA cronica a riposo e FC a sforzo massimo in media
sui 115/min" (cfr. doc. 49 di causa).
Per quanto attiene alla
limitazione funzionale alla spalla, é pacifico che essa non sia stata
considerata dal cardiologo, chiamato ad occuparsi delle gravi disfunzioni
cardiache del paziente e non certo del suo stato fisico generale; di nessuna
rilevanza, pertanto, il mancato riferimento ad opera del dr. med. __________ a
tale problematica, peraltro riscontrata e documentata come si può leggere sulla
cartella clinica redatta dal dr. med. __________ in occasione delle indagini
svolte. Sulla medesima é infatti chiaramente indicato che "da circa 6 mesi
apparizione progressiva ma senza nozione di trauma di dolori alla spalla,
localizzati anteriormente con irradiazione a tutto il braccio e avambraccio.
Difficoltà alla abduzione", sintomi per i quali é stata posta la diagnosi
di "rottura sopraspinato spalla con impingement" per il quale é stato
consigliato l'intervento chirurgico, che però il paziente non si é sentito di
affrontare senza averne prima discusso con il medico curante.
Si veda a tale proposito
il referto qui prodotto quale doc. A.
Oltre a ciò, il referto
radiologico prodotto quale doc. B attesta la presenza di "tendiniti
e borsiti calcarea attorno all'inserzione del tendine del sovraspinato
associata ad una rottura completa focale per quanto concerne la sua inserzione
sulla fibrocartilagine del tubercolo maggiore e la presenza di una slap II
(limitata)", ciò che coincide con quanto illustrato sub doc. A.
Circa la sindrome
ansioso-depressiva, poi, alcune considerazioni si impongono.
Innanzitutto il problema
é stato evidenziato dal medico curante dr. med. __________ che, in ragione
delle sue qualifiche, é certamente il medico di riferimento del paziente, vale
a dire quello al quale egli riferisce non solo i disturbi "oggettivi"
quali dolore al petto ed aumento della frequenza cardiaca, bensì anche quei
malesseri ritenuti "soggettivi" ed intimi, vale a dire il fatto di
"sentirsi" stanco, demoralizzato e sfiduciato. Che il paziente non
abbia riferito tali sintomi al cardiologo non deve stupire, e in nessun modo
deve essere considerato alla stregua della prova dell'inesistenza dei sintomi,
che dovranno essere dettagliatamente verificati da uno specialista.
Fatti
I medici curanti hanno
sempre ritenuto negativa la prognosi del paziente.
Purtroppo per il signor RI
1, i timori dei medici si sono avverati, e il paventato intervento di
ablazione del nodo atrioventricolare con inserimento di uno stimolatore
cardiaco a cui faceva riferimento il dr. med. __________ in data 15 giugno
2005 é effettivamente stato eseguito in data 24 agosto 2005 presso il __________
di __________, come attesta il doc. C. E' evidente che di questa circostanza,
sebbene posteriore all'introduzione di opposizione e ricorso, si dovrà tener
conto, per economia processuale, in occasione della decisione nella vertenza
che qui ci occupa. Il medico che ha eseguito l'intervento potrà certamente
descrivere nel dettaglio portata e conseguenze dell'operazione.
Riassumendo, il
ricorrente RI 1 é affetto da una grave sindrome cardiaca, da una sindrome
ansioso-depressiva e da problemi agli arti che gli impediscono di svolgere la
sua attività professionale, che é stato costretto ad abbandonare già nel 2001,
senza che da allora gli siano state riconosciute indennità di sorta.
(...)" (Doc. X)
In data 2
novembre 2005 l’Ufficio AI ha nuovamente confermato la propria decisione,
rilevando di avere sottoposto l’ulteriore documentazione medica presentata
dall’assicurato all’esame del SMR, il quale con “Annotazioni del medico” 28
ottobre 2005 ha confermato la
precedente valutazione valetudinaria (doc. XV).
1.9. Pendente
causa il TCA ha chiesto all’avv. RA 1 di precisare se l’assicurato percepisce
indennità da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione o altre entrate
(doc. XVI).
In data
10 novembre 2005 la rappresentante dell’assicurato ha comunicato al TCA che il
suo assistito non percepisce né indennità da parte dell’assicurazione contro la
disoccupazione, né altre entrate (doc. XVII).
1.10. Con decreto
14 novembre 2005 il TCA ha accolto l’istanza dell’assicurato tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria.
1.11. In data 22
novembre 2005 la patrocinatrice dell’assicurato ha osservato:
" (...)
Nel mese di agosto del
2005 il ricorrente si é sottoposto ad un intervento chirurgico di ablazione del
nodo ventricolare e impianto di stimolatore cardiaco effettuato presso il __________
di __________.
Chiamato ad esprimersi su
questa circostanza, il dr. med. __________, nelle "Annotazioni del
medico" del 28 ottobre 2005, rileva come l'intervento si sia reso
necessario a causa di una "cattiva rispondenza alle terapie
farmacologiche".
In realtà, i medici
curanti dr. __________ e dr. __________ e il dr. __________ hanno sempre
ritenuto negativa la prognosi del paziente, e neppure l'intervento chirurgico
eseguito dal dr. __________ ha potuto risolvere i gravi problemi di salute che
affliggono il qui ricorrente.
Come si evince dal
rapporto 27 ottobre 2005 inviato dallo specialista in cardiologia dr. __________
al medico curante dr. __________, che si allega alle presenti osservazioni,
malgrado l'intervento il paziente continua a lamentare dolori e disturbi
oggettivamente riscontrabili.
Dal rapporto del
cardiologo emerge come il dr. __________ abbia provveduto, in data 29 settembre
2005, alla riprogrammazione in sistema WIR, ragione per la quale si riconferma,
in questa sede, la richiesta di poter disporre del resoconto dell'intervento e
della cartella clinica allestita dal dr. __________ oppure dai suoi
collaboratori, che saranno certamente in grado di fornire alle parti e al
Giudice informazioni rilevanti circa la portata del problema cardiaco di cui
soffre il paziente e la prognosi, così da poter stabilire il grado di
invalidità da riconoscere al qui ricorrente.
Per quanto invece attiene
alle osservazioni del dr. __________ circa lo stato psicologico del paziente e
i problemi alla spalla, si riconferma quanto già indicato lo scorso 23
settembre 2005.
I problemi alla spalla
sono stati indicati in precedenza dai medici chiamati ad esprimersi sullo stato
di salute generale del paziente; come detto, di fronte a problematiche
cardiache di tale entità é facilmente comprensibile il motivo che ha spinto il
dr. __________ a non menzionare tale disturbo nei suoi atti. In ogni caso, si
prende atto che anche il dr. __________ riconosce che la rottura del
sopraspinato destro con impingement impedisce al paziente lo svolgimento di una
serie di attività comunemente ritenute pesanti. Non va invero dimenticato che
il ricorrente svolgeva proprio attività di questo tipo al momento in cui si é
visto costretto, a causa dei problemi di salute, ad interrompere l'attività
lavorativa, ciò che dovrà essere considerato ai fini del presente giudizio. La
documentazione medica, infatti, costituisce un importante strumento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (cfr. DTF 125 V 261, 115 V 134, 114 V 314, 105 V 158):
evidentemente occorre altresì considerare il genere di attività che
l'assicurato svolgeva prima di divenire invalido, non potendosi pretendere da
un uomo di più di 50 anni che abbia ad apprendere una professione completamente
diversa da quella che ha svolto per oltre un trentennio. Non va invero
sottaciuto che neppure di fronte ad una situazione equilibrata del mercato del
lavoro molto difficilmente un lavoratore ultracinquantenne, sprovvisto di una
solida formazione specifica, possa ambire ad un impiego di responsabilità che
non preveda attività fisiche, a maggior ragione se persistono gravi problemi di
salute. Nel caso del qui ricorrente il coesistere di una grave patologia
cardiaca con l'impossibilità di svolgere attività anche mediamente pesanti a
causa della lesione alla spalla permette di affermare che non vi é alcuna
attività che l'assicurato possa svolgere, ragione per la quale non vi é reddito
che egli possa conseguire.
Il fatto che il
cardiologo non abbia mai annotato l'esistenza di un disagio psichico, problema
che é invece stato diagnosticato dal medico di famiglia dr. __________, può
essere spiegato proprio con la specializzazione del dr. __________ e la gravità
della patologia cardiaca di cui soffre il ricorrente: l'aver affrontato
unicamente con il medico curante il problema intimo e ritenuto
"soggettivo" del sentirsi stanco, demoralizzato e sfiduciato non
significa affatto che il paziente non soffrisse di tali disturbi.
Per questo motivo si
ribadisce quanto chiesto il 23 settembre 2005, ovvero la verifica dello stato
di salute psichico del paziente ad opera di uno specialista nell'ambito di una
perizia interdisciplinare, che non potrà che fornire elementi atti a stabilire
un grado di invalidità del qui ricorrente tale da giustificare l'assegnazione
di una rendita intera ai sensi della Legge federale sull'assicurazione
invalidità." (Doc. XX)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative
anche in ambito AI.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332
consid. 2.2 e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.
1b; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2).
Il
Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
L’introduzione
della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in
ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro,
d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione
(della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge
applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in
vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 446 consid. 1.2.2),
ritenuto comunque che – come detto - la nuova normativa non ha apportato dal
punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati
concetti dell’AI.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una riformazione
professionale o ad una rendita.
2.4. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla
formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la
riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
"
per riformazione professionale
vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare
sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione
professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione
professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79
consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore
sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se
sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno
al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che
nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello
della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Nel caso in esame, il medico
curante, dr. __________, FMH in medicina interna, nell’attestato medico 2
giugno 2001 rilasciato all’attenzione di __________, posta la diagnosi “cardiopatia
dilatativa, disturbi del ritmo, insufficienza cardiaca” e indicata quale
anamnesi ed evoluzione del caso “in progressivo peggioramento, con dispnea,
insufficienza cardiaca, disturbo del ritmo, fibrillazione atriale, stanchezza”,
ha giudicato l’assicurato inabile al 100% dal 2 maggio 2001 al 3 giugno 2001 e
al 50% dal 4 giugno in avanti (cfr. doc. 7.4). Il dr. __________ ha confermato
tali informazioni in data 21 luglio 2001, allorquando compilando un formulario
inerente all’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera ha rilevato che
il danno alla salute dell’assicurato gli provoca “dispnea al minimo sforzo e
stanchezza”, che la sua attività di aiuto-autista è ancora proponibile “al
50%, ma cerchiamo un lavoro meno pesante (guardia, securitas, ecc)”, che la
capacità lavorativa non può essere migliorata presso l’abituale datore di
lavoro, che sono proponibili altre attività, quali ad esempio “guardia di
notte, securitas, es. albergo”, al 50%, tenendo presente che l’assicurato
può effettuare “solo sforzi leggeri, senza stress, altrimenti: dispnea,
tachicardia, il paziente ha un cuore molto grande” (cfr. doc. 7.3). Il 22
dicembre 2001 nel rapporto medico indirizzato all’Ufficio AI il curante ha ribadito
l’inabilità al 50% dell’assicurato nella precedente professione di
aiuto-autista e in altre attività, precisando che l’assicurato non deve
effettuare sforzi fisici e indicando quale prognosi “con riserva, paura di
peggioramento” (cfr. doc. AI 9).
Nel rapporto medico 15 marzo 2002 il dr. __________, FMH in
medicina interna, specialista in cardiologia, posta la diagnosi di “cardiomiopatia
congestizia dilatativa di origine indeterminata, fibrillazione atriale cronica
tendente al tachicardico, episodi di tachiaritmia ventricolare sostenuta,
ipertensione arteriosa”, a proposito della prognosi e dell’inabilità
lavorativa si è così espresso:
" Nell’attuale ditta a detta del paziente (il paziente
lavora come portiere d’albergo) si rendono necessari ancora sforzi intensi, per
cui anche lavorando al 50% (nel suo caso 3 giorni alla settimana) la presenza
sul lavoro non implica una riduzione del carico di lavoro. Sarebbe quindi
opportuno trovare un’altra attività con la quale si possano evitare sforzi
intensi. Con una tale attività a mio avviso con un buon controllo pressorio e
delle frequenze ventricolari il paziente potrebbe essere ritenuto abile al
100%. Nell’attuale professione a mio avviso è giustificata un’inabilità
lavorativa del 50% e questo però evitando sforzi eccessivi.” (Doc. AI 15)
Nel rapporto 12 aprile 2003 il curante, dr. __________, ha
indicato di ritenere l’assicurato, in cura presso di lui dal 1994, inabile al
50% anche per un lavoro leggero, dato che “a causa della sua cardiopatia è
di continuo in uno stato di esaurimento fisico, di stanchezza, di dispnea al
minimo sforzo con vertigini”, chiedendo una perizia cardiologia
attualizzata (cfr. doc. AI 26).
Nello scritto 14 luglio 2003 indirizzato dal dr. __________ al dr.
__________, lo specialista in cardiologia ha osservato:
" (...)
Per quanto riguarda
l'attività lavorativa, vedi in particolare l'ultima decisione AI, di respingere
l'opposizione, ho preso contatto telefonico con il Signor __________,
segretario ed Ispettore presso l'AI a Bellinzona. Egli mi riferisce che il
paziente è stato ritenuto inabile al lavoro al 50% per quanto riguarda la sua
attività presso la ditta __________, essendo questo un lavoro ritenuto pesante.
D'altra parte per
un'attività leggera, prevalentemente sedentaria, il paziente dagli atti medici
messi a disposizione è teoricamente stato ritenuto abile al 100%. Ho spiegato
al paziente che a mio avviso è da interporre un nuovo ricorso alla sezione del
tribunale d'appello, in quanto rispetto agli anni addietro, vi sono nuovi
elementi medici, in particolare, l'insufficiente controllo delle frequenze
ventricolari di questa FA cronica.
Nella situazione attuale,
a mio avviso, anche in attività lavorative leggere/moderate, è giustificata
un'inabilità al 50%.
Per attività sedentarie,
ammettendo almeno un controllo discrete delle frequenze, si può pensare ancora
ad un 'attività al 100%, questo comunque dal lato prettamente teorico, vedo
difficile presso questo paziente nella situazione congiunturale attuale una
soluzione in questo senso.
Dal lato medico
nell'ottica di una prevenzione, se rimane senza successo la terapia
medicamentosa, è da considerare una valutazione elettrofisiologica in vista
di radioablazione ed impianto di pacemaker o altra tecnica in quanto
frequenze ventricolari come le attuali, se non corrette, hanno il forte rischio
di portare ad un quadro francamente cardiomiopatico, (e ho visto anche casi di
disfunzione sistolica severa).
Questo ricordando ancora
che nel 1994 il paziente era stato ricoverato con un quadro di cardiomiopatia
dilatativa con disfunzione sistolica.
Premesso il tuo accordo
rivedrò il paziente a corto termine." (Doc. AI 36.2)
Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte
del dr. __________ del SMR (cfr. doc. AI 46), il dr. __________ in data 15
dicembre 2003 ha rilevato:
" (...)
Nel mio rapporto medico
del 15.03.2002, basandomi sull'ultima mia visita del 05.11.2001, ritenevo il
paziente inabile al lavoro al 50% evitando sforzi eccessivi (attività
lavorativa come impiegato/manovale presso la ditta __________, quindi con
lavori almeno a tratti pesanti).
Come avevo già notato,
rivedevo il paziente il 08.07.2003, quindi con uno "iatus" di quasi 2
anni.
A questa mia visita, come
risulta dal mio rapporto del 08.07.2003, situazione per nulla controllata con FA
tachicardica già a riposo ed in questa situazione, poco proponibile
un'attività lavorativa anche per lavori leggeri e prevalentemente sedentari.
Riferendomi alla Vostra
domanda specifica, dall'anamnesi con il paziente risulta che il malessere
generale, in particolare la dispnea/intolleranza allo sforzo erano presenti da
almeno 1 anno se non di più. Avevo quindi cambiato la terapia, rivedendo il
paziente a più riprese ed intensificando in particolare la terapia frenante, il
controllo del 28.07.2003 dava infine una normocardia almeno a riposo, anche
soggettivamente il paziente si sentiva meglio, clinicamente compensato e con PA
di 140/85 mmHg.
Proponevo allora un
ricontrollo cicloergometrico che eseguivo il 29.09.2003.
Lo sforzo era interrotto
dopo 1 min a 100 W per dispnea/esaurimento con normocardia della nota FA
cronica a riposo e FC a sforzo massimo in media sui 115/min, quindi un quasi
troppo marcato frenaggio. Ragione questa che mi induceva a riadattare, vedi a
diminuire la terapia frenante, ritenendo il paziente abile al lavoro al 50%
evitando però sforzi intensi.
Considerandi
II 12.12.2003 ricontrollo
il paziente con la terapia di Concor 10 mg 1-0-0, Concor mite 0-0-1, Isoptin
120.
mg 1-0-1 oltre al Triatec 5 mg 1-0-0 e ACO con Marcoumar quale profilassi
tromboembolica.
La tolleranza allo sforzo
è rispetto al settembre ulteriormente, seppure leggermente migliorata, il
paziente eseguendo per circa 2 min 125 W, ritrovando pure un miglior
adattamento delle frequenze con a riposo in media 85-90/min e a sforzo massimo
sui 130-150/min.
A paziente cardialmente
compensato, PA di 140/90 mmHg.
Soggettivamente persiste
il miglioramento rispetto all'estate 2003.
In questa situazione,
ritengo il paziente inabile al lavoro al 50%, rispettivamente abile al lavoro
al 50% per sforzi leggeri/moderati." (Doc. AI 49)
L’amministrazione
ha quindi incaricato il dr. __________, FMH in medicina interna e cardiologia,
di eseguire una perizia.
Nel
dettagliato referto 29 aprile 2004 il perito, sulla base delle risultanze degli
atti contenuti nell’incarto, nonché dell’esame clinico, ha posto la diagnosi di
“fibrillazione atriale cronica tachicardia: ventricolo sinistro di
dimensioni e FE normali, minima ipertrofia eccentrica, disfunzione diastolica,
massiccia dilatazione degli atri, arterie coronariche indenni (coronarografia
Clinica __________ 23.02.94), FRCV: ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia,
tabagismo 5-6 sigarette al giorno (ca. 20 p/y), sovrappeso; sindrome
ansioso-depressiva; dolori alle gambe sotto sforzo di origine indeterminata;
sindrome omero-scapolare alla spalla destra” (doc. AI 58 pag. 4).
In merito
alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato quanto
segue:
" (...)
B. Conseguenze
sulla capacità di lavoro
1.
Menomazioni
dovute ai disturbi constatati
A livello psicologico il paziente lamenta un senso di debolezza,
stanchezza e frustrazione causato dalle difficoltà di controllare l'aritmia
cardiaca e di trovare un posto di lavoro. Ciò contribuisce a creare uno stato
ansioso-depressivo. Dal punto di vista fisico vi sono limitazioni indotte
soprattutto dal cattivo controllo della fibrillazione atriale ma probabilmente
anche da possibili effetti collaterali dei farmaci e da una certa disfunzione
del ventricolo sinistro. Alla cicloergometria il paziente raggiunge un carico
leggermente inferiore alla norma, l'interruzione avviene a causa di dispnea e
mancanza di collaborazione.
2.
Conseguenze dei
disturbi sull'attività attuale
2.1
Diminuzione della
capacità lavorativa.
2.2
Per attività pesanti vi è una inabilità lavorativa
del 100%, per attività leggere una abilità del 100%. Per attività moderate il
discorso si complica. Se si continua con le attuali modalità terapeutiche, vi è
probabilmente un'abilità del 25% evitando di sollevare pesi superiori ai 15 kg. Visto l'insuccesso della terapia conservativa finora
seguita credo si debba prendere in seria considerazione la possibilità di un
impianto di pace-maker con ablazione tramite radiofrequenza. Ciò avrebbe probabilmente
delle ripercussione positive sulla qualità di vita del paziente. L'impatto
sulla capacità lavorativa è difficile da valutare ma potrebbe essere positivo.
2.3
Sì.
2.4
2-2,5 ore al giorno.
2.5
Sì.
2.6
Inabilità lavorativa
per attività pesanti al 100%, per attività moderate al 75%.
2.7
Dal 04.06.01.
2.8
Da ultimo leggero peggioramento dovuto alla
difficoltà di controllare la frequenza cardiaca e dai possibili effetti
collaterali dell'estesa terapia farmacologica.
C. Conseguenze
sulla capacità d'integrazione
1.
Eventualmente sì.
1.1
Dal punto di vista cardiaco teoricamente il
paziente è reintegrabile in una attività leggera nella misura del 100%. Viste
le sue difficoltà linguistiche e la scarsa formazione, un reinserimento nel
mondo del lavoro appare non semplice. La capacità lavorativa viene inoltre
influenzata in modo negativo sia dalla sindrome ansioso-depressiva reattiva che
da dolori alla spalla destra e alle gambe non meglio specificati.
2.
Eventualmente.
2.1
Un intervento elettrofisiologico con eventuale
impianto di pace-maker potrebbe teoricamente migliorare la capacità di lavoro.
3.
Sì.
3.1
Attività leggere sarebbero possibili nella misura
del 100%, moderate nella misura del 25%.
3.2
Attività leggere 8
ore al giorno, attività moderate 2 al giorno.
3.3
Sì.
3.4
Inabilità lavorativa
al 100% per attività pesanti e al 75% per attività moderate." (Doc. AI 58)
Sulla base di tale perizia
l’amministrazione ha quindi deciso di respingere la richiesta di prestazioni
dell’assicurato, considerato un grado d’invalidità del 17.7%.
Con certificato medico 10 ottobre 2004 all’Ufficio
AI il dr. __________ ha contestato la decisione citata, osservando:
" Come il 12.04.03 non posso accettare la Vostra
decisione.
Ho parlato con i
cardiologi coinvolti:
Dott__________: 17% di
invalidità sono un valore puramente teorico che in pratica non corrisponde alla
realtà. La perizia non à stata interpretata nel suo senso.
Dott. __________ pensa
che 50% sarebbero giustificati.
Fino a qualche anno fa,
si concedeva l'invalidità troppo facilmente. Ora mi sembra che si esageri nel
senso opposto.
Penso che la Vostra
decisione debba corrispondere anche un po' con il mercato del lavoro."
(Doc. AI 66)
Nelle “Annotazioni del medico” 30 maggio 2005 il
dr. __________ ha rilevato:
" Ho rivalutato il dossier medico a disposizione e
personalmente sono dell'avviso che le indagini eseguite inclusa la perizia
cardiologia dr. __________ sono coerenti e ben rispecchiano lo stato clinico
globale dell'Ato giustificando una piena IL in attività pesanti (con
limitazioni nel sollevare/portare pesi > 15 kg e nel dover spostarsi oltre
100m regolarmente) mentre in attività leggere si reputa una piena abilità
lavorativa.
Il citato quadro ansioso
depressivo reattivo alla situazione sociale e famigliare va valutato come
ininfluente riguardo l'esigibilità lavorativa in attività ritenute leggere
ergonomicamente.
A comprova di quanto
detto ricordo che esso non viene citato sia dal medico curante né vi sono
trattamenti medicamentosi o terapie effettuate da parte di specialisti
sull'arco di tutti questi anni.
Anche per la problematica
di dolori alle gambe e spalle ricordo che non vi sono stati accertamenti
radiologici o specialistici nel passato e quindi si possono ritenere
irrilevanti come limitazione per attività leggere sul carico. Ricordo che in
perizia l'Ato ha effettuato esame da sforzo cicloergometrico fino a 155 Watt il
che non sarebbe stato permesso con limitazioni locomotorie evidenti.
Dopo queste osservazioni
si riviene alla conclusione di poter coerentemente convalidare a livello medico
assicurativo la valutazione di esigibilità già elencata fino ad ora senza dover
procedere a nuovi esami in fase di opposizione." (Doc. AI 75)
In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la
decisione su opposizione che gli nega il diritto a prestazioni, fondando le sue
pretese in particolare su quanto certificato dal dr. __________ e dal dr. __________.
In particolare, con certificato medico 24 giugno 2005 il dr. __________ ha
ribadito la sua netta contrarietà a quanto deciso dall’Ufficio AI, rilevando, a
comprova della gravità della malattia dell’assicurato, che il dr. __________,
responsabile del __________ ha posto l’indicazione per l’ablazione del nodo
atrioventricolare e per l’inserimento di uno stimolatore cardiaco. Egli ha
quindi chiesto che venga riconosciuta all’assicurato una rendita almeno
parziale (doc. AI 79 A2).
Nel successivo referto 17 luglio 2005 il dr. __________
ha inoltre osservato:
"
È evidente che il
paziente soffre nel frattempo anche di un esaurimento psicofisico grave, stato
ansioso-depressivo con idee suicide. È una reazione alle incertezze della sua
situazione, alla lunghissima attesa e all’ingiustificato ed ingiusto
trattamento.” (Doc. AI 79 B4)
Con “Annotazioni del medico” 31 agosto 2005 il
dr. __________ ha rilevato:
" (...)
Sono state chieste
informazioni supplementari al cardiologo curante e rivalutato il tutto con un
esame peritale da parte del cardiologo dr. __________.
Nel suo rapporto, ricco
d'informazioni anamnestiche e con esame oggettivo dettagliato, si ritrova
l'attestazione diagnostica e valetudinaria.
Non vi è elemento alcuno
che possa far dubitare della correttezza dei dati.
Oltre alla valutazione
prettamente cardiologica lo specialista aggiunge elementi clinici peraltro mai
altrimenti documentati né con la domanda di prestazioni, né tra gli atti
dell'assicuratore Ig, neppure dal curante di base Dr. __________. Si trova,
isolatamente un referto di radiologia (Rx spalla dx e caviglia sin.) del
24.01.02
eseguite all'__________, nel quale sono oggettivate calcificazioni
alla spalla, senza lesioni traumatiche ossee; la diagnosi per la richiesta
d'esame era di distorsione, periartropatia.
Durante tutto l'iter
clinico e assicurativo, se non ripresa dal cardiologo perito, una diagnosi o
una descrizione di limitazione funzionale della spalla è assente fino al giorno
d'oggi. Ciò lascia ragionevolmente presupporre che non vi sia una limitazione
funzionale all'arto superore dx.
Si trova pure menzione di
sindrome ansioso-depressiva. Tale diagnosi è evocata dai disturbi elencati dal
soggetto "il paziente afferma di sentirsi debole, stanco e demoralizzato a
causa dei problemi di salute e delle difficoltà di mantenere la famiglia e di
trovare un nuovo posto di lavoro. Viste le difficoltà a padroneggiare la lingua
italiana e la formazione di base senza particolari specializzazioni, il
paziente esprime i suoi dubbi sulla possibilità di reinserimento nell'attuale
mondo del lavoro".
Indipendentemente dal
fatto che neppure in questo caso, oltre al perito, sia stato descritto lo stato
di preoccupazione del paziente, i sintomi descritti non possono far confermare
la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva con valenza di danno alla salute,
perché vi è coscienza dello stato di salute e sociale, vi è la capacità
d'analisi della situazione, vi si legge la speranza di miglioramento e di
raggiungere l'equilibrio fisico-sociale. Non ci sono segni di abulia, anedonia,
alterazioni del pensiero della concentrazione o dell'attenzione.
La valutazione globale
del collega SMR che mi ha preceduto risulta pertanto coerente.
In sede di ricorso
vengono prodotti due rapporti/certificati medici, uno del dr. __________,
cardiologo (doc. B2) e l'altro del dr. __________, curante di base (doc.B3) con
supplemento (doc. B4).
Il dr. __________
considera la documentazione sottopostagli (compresa la perizia del dr. __________,
a cui fa riferimento esplicito) e non avanza elementi di critica negativa.
Prende posizione sulle possibilità terapeutiche e sulla prognosi.
Non valuta la
capacità/incapacità lavorativa.
II dr. __________
dissente energicamente dalla decisione UAI, propone una sua valutazione di IL e
confonde il grado IL con il grado AI (sarebbe molto strano trovare un
grado di capacità lavorativa così preciso, 82%). A parte questo non porta
elementi clinici e valutativi che possano far dubitare delle precedenti
valutazioni mediche.
Nel supplemento (post
scriptum) dichiara che "è evidente che il paziente soffre nel frattempo
anche di un esaurimento psicofisico grave, stato ansioso-depressivo con idee
suicide. È una reazione alle incertezze della sua situazione, alla lunghissima
attesa e all'ingiustificato ed ingiusto trattamento".
Consideriamo
1.
nel post-scriptum non possiamo
trovare elementi clinici se non una valutazione molto generica
2.
non vi è
elemento terapeutico
3.
è in contraddizione con quanto
scritto nel certificato (doc. B3) nel quale attestava ancora un'IL del 100% dal
2.05.01
al 3.06.01 e del 50% dal 4.06.01 al 31.12.01 e quando ammette indirettamente
ancora la presenza di una CL residua proponendo "almeno una rendita
parziale retrospettiva".
4.
Trattandosi, la valutazione
della salute psichica, di elemento che potrebbe anche far sospettare per
un'evoluzione negativa, questa deve essere considerata come recente e, almeno,
posteriore alla decisione UAI.
In conclusione, fino al
momento della decisione UAI, non si sono rilevati elementi descrittivi dello
stato di salute che possano far modificare la valutazione dello stesso."
(Doc. Vbis)
Nelle osservazioni 23 settembre 2005 la
rappresentante dell’assicurato ha criticato lo scritto del dr. __________, con
riferimento in particolare alla presunta mancata documentazione dei problemi
alla spalla e depressivi.
A comprova di quanto sostenuto la patrocinatrice
dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia della cartella clinica redatta il 15
aprile 2002 dal dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, del seguente
tenore:
" Motivo consulto: dolori spalla dx
Anamnesi: da circa 6 mesi apparizione progressiva
ma senza nozione di trauma, di dolori alla spalla dx, localizzati anteriormente
con irradiazione a tutto-il braccio e avambraccio. Difficoltà alla abduzione.
Status: mobilità limitata in
abduzione a 165° con arco doloroso da 90°, RIE L1-0-70°, leggermente dolente agli
estremi. AC leggermente dolente alla palpazione, Cross-body neg. Jobe con forza
solo leggermente diminuita ma dolente, RE contrariata nettamente diminuita,
Lift-off sp. Impingement sign. pos. Mobilità colonna cervicale fisiologica e
indolente, sensibilità superficiale arti superiori simmetricamente conservata.
Radiografia: spalla ap RIE: presenza di calcificazioni
nella cuffia.
RMN marzo 02: presenza di una rottura completa sopraspinato
all'inserzione del tuberculus majus di circa 1 cm.
Diagnosi: rottura
sopraspinato spalla sx con impingement
Procedere: visto l'insuccesso del trattamento
conservativo, infiltrativo e fisioterapeutico, vi è l'indicazione a una
riparazione chirurgica della rottura della cuffia con acromio-plastica. Ho
spiegato le modalità dell'intervento così come la necessità di una fisioterapia
intensa con partecipazione motivata da parte del pz. II pz desidera riflettere,
ridiscute di tutto quanto con il MC, mi ricontatterà al bisogno.
IL: secondo MC." (Doc. X A)
L’avv. RA 1 ha pure trasmesso copia dell’esame di
risonanza magnetica alla spalla destra eseguito il 4 marzo 2002 presso l’__________
dal dr. Med. __________, che riporta le seguenti conclusioni:
" (...)
REFERTO: a livello dell'inserzione sulla fibrocartilagine
del tubercolo maggiore del tendine del sovraspinato notasi tessuto
granulomatoso con enhancement nell'ambito di una rottura completa ma focale (i
7,8 se 104, i 12,13 se 105).
La porzione attaccata
alla cartilagine ialina e alla porzione interna della fibrocartilagine sono
ancora intatte (i 7 se 104). Le calcificazioni visibili sulle lastre standard
corrispondono verosimilmente in parte a questo enhancement fibro-vascolare
mentre la calcificazione semi-lunare più interna è visibile nel tendine stesso
(i 11 se 104) senza importante infiammazione.
Un vero e proprio
impingement dell'articolazione acromio-clavicolare non è presente.
Non alterazione a carico
del tendine del capo lungo del bicipite o il tendine del subscapolare o tendine
infraspinato o piccolo rotondo.
È presente un versamento
nella borsa subacromio-subdeltoideo (i 5 e seguente se 102) anche con
componente di calcificazione (i 11 se 102).
Presenza di una lesione
tipo slap incompleta (i 5,6 se 104 e i 3,4 se 107).
CONCLUSIONI:
- tendiniti e borsiti calcarea attorno
all'inserzione del tendine del sovraspinato associata ad una rottura completa
focale per quanto concerne la sua inserzione sulla fibrocartilagine del
tubercolo maggiore.
- Presenza di una
slap Il (limitata)."
(Doc. X B)
Quanto alla sindrome ansioso-depressiva, la
rappresentante dell’assicurato ha rilevato che tale problematica è stata
evidenziata dal dr. __________ (doc. X), il quale, in ragione delle sue
qualifiche, è il medico di riferimento del paziente, al quale egli ha riferito
non solo i disturbi “oggettivi” (dolore al petto e aumento della frequenza
cardiaca) ma anche quelli “soggettivi” ed intimi (il sentirsi stanco,
demoralizzato e sfiduciato).
L’avv. RA 1 ha inoltre comunicato che in data 24
agosto 2005 l’assicurato ha subito presso il __________ l’intervento di
ablazione del nodo atrioventricolare con inserimento di uno stimolatore
cardiaco (doc. X).
Il dr. __________, con “Annotazioni del medico”
28.
ottobre 2005, ha riassunto
la documentazione medica agli atti e ha rilevato:
" (...)
Viene ora prodotta nuova
documentazione e più precisamente:
- rapporto d'esame clinico del dr. __________
(firmato: __________) riguardante l'affezione alla spalla dx.
- esame di
risonanza magnetica della spalla dx.
- nota d'onorario
per impianto di Pace-maker
Non consideriamo la nota
d'onorario, che può essere correlata con il rapporto d'esame clinico del dr. __________
già citato sopra: si commenta che l'intervento, che tra l'altro dovrebbe
migliorare la qualità di vita del soggetto, è il risultato di una cattiva
rispondenza alle terapie farmacologiche; ciò non significa che lo stato sia
peggiorato o che la valutazione cardiologia del dr. __________ abbia perso
d'importanza.
Il rapporto del dr. __________,
che dal lato diagnostico viene precisato con l'esame di risonanza magnetica,
descrive l'apparizione progressiva di dolori alla spalla dx. irradianti e a
difficoltà di abduzione (sollevare il braccio lateralmente al corpo).
L'esame oggettivo
conferma la limitazione all'abduzione a 165 gradi (ben sopra il livello del
capo), un arco doloroso (segno molto sospetto di lesione della cuffia dei
rotatori) e altri segni confermanti il sospetto di una lesione.
La diagnosi posta è:
rottura del sopraspinato dx. impingement.
Lo stato oggettivo,
seppur confermante la presenza di lesione, dimostra ancora una buona
funzionalità della spalla dx. Malgrado lo specialista non parli di IL, si può
ammettere che certe attività (solo un esempio: spaccare legna, quindi con
movimenti di flesso-estensione, abduzione parziale e rotazione con forza)
sarebbero controindicate. Le attività senza esigenza di questi movimenti, come
quelle di tipo leggero, non portano a limitazione particolare. La proposta
d'intervento non significa che la funzionalità sia maggiormente compromessa.
Si può ancora commentare
che in tutti i rapporti, eccetto quello del dr. __________ cardiologo, non è
mai stata considerata la problematica della spalla. Neppure lo ha fatto il
paziente/assicurato nelle varie fasi della procedura.
Osserviamo pure che da
tutti i rapporti non si può evincere che il soggetto sia mai stato sottoposto a
terapie per disturbi alla spalla (eccezione prima dell'esame da parte del dr. __________).
Per quanto riguarda la
sintomatologia psichica vale lo stesso discorso (vedi anche nostre note precedenti)
e al momento attuale la diagnosi è immessa senza alcun dettaglio che possa
convincere per una situazione che diligentemente sarebbe stata da curare in
modo specifico. Per questa ragione sosteniamo che la valutazione, in base ai
dati disponibili, non poteva essere diversa." (Doc. XV 1)
2.7
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122.
V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352
consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110
consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I
355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i
rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause
P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza
del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie
le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha
descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124;
STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del
23.
settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.8
Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla
documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurato non
sono state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. Se da una parte
l’Ufficio AI ha infatti provveduto a vagliare la problematica cardiaca
dell’assicurato, affidando al dr. __________ l’incarico di effettuare una
perizia specialistica, dall’altra ha totalmente omesso di debitamente approfondire
sia la problematica ortopedica relativa ai dolori alla spalla e alle gambe, sia
la tematica relativa all’eventuale affezione psichiatrica dell’assicurato.
L’amministrazione, infatti, non ha ritenuto
opportuno sottoporre l’assicurato ad ulteriori accertamenti specialistici in
ambito ortopedico e questo nonostante nella perizia 29 aprile 2004 il dr. __________
abbia indicato, fra le altre diagnosi, anche quella di “dolori alle gambe di
origine indeterminata e sindrome omeroscapolare alla spalla destra”,
precisando poi nel paragrafo “Conseguenze sulla capacità d’integrazione” che “la
capacità lavorativa viene inoltre influenzata in modo negativo (…) da dolori
alla spalla destra e alle gambe non meglio specificati” (doc. AI 66). La
presenza di problemi ortopedici è comprovata dalla cartella clinica redatta dal
dr. __________, nella quale il medico, dopo aver indicato che “da circa sei
mesi apparizione progressiva ma senza nozione di trauma di dolori alla spalla
destra, localizzati anteriormente e con irradiazione a tutto il braccio e
avambraccio. Difficoltà alla abduzione”, che dalle radiografie emerge la
presenza di calcificazioni nella cuffia e dalla risonanza magnetica del marzo
2002.
la presenza di una rottura completa del sopraspinato, ha posto la diagnosi
di “rottura del sopraspinato spalla sinistra con impingement” (doc. X
A). Lo specialista ha poi indicato che “visto l’insuccesso del trattamento
conservativo, infiltrativo e fisioterapico, vi è l’indicazione a una
riparazione chirurgica della rottura della cuffia con acromio-plastica. Ho
spiegato le modalità dell’intervento così come la necessità di una fisioterapia
intensa con partecipazione motivata da parte del paziente.” (doc. X A).
Visto quanto precede, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere
all’allestimento di una perizia specialistica volta a definitivamente chiarire
la fattispecie anche dal profilo ortopedico-reumatologico.
L’Ufficio AI ha inoltre omesso di accertare la
presenza di un’eventuale patologia psichiatrica dell’assicurato, indicata dal
dr. __________, il quale ha attestato che il paziente “soffre nel frattempo
anche di un esaurimento psicofisico grave, stato ansioso depressivo con idee
suicide. È una reazione alle incertezze della sua situazione, alla lunghissima
attesa e all’ingiustificato ed ingiusto trattamento” (doc. AI 79 B4). Anche
il perito, dr. __________, nella perizia 29 aprile 2004 ha indicato, fra le altre diagnosi,
quella di “sindrome ansioso-depressiva”, rilevando poi nel paragrafo
“Conseguenze sulla capacità d’integrazione” che “la capacità lavorativa
viene inoltre influenzata in modo negativo dalla sindrome ansioso-depressiva
reattiva (…)” (doc. AI 66).
Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984.
pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I
148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4.
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della
capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona
volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata
nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale
misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto
conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale
attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
Ora, nel
caso in esame, vista la situazione descritta dal dr. __________ e dal dr. __________,
non è da escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica
rilevante.
Non essendo
tuttavia i suddetti sanitari specialisti della materia che ci interessa, in
applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti sono da rinviare
all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad
accertare l’aspetto extra-somatico dell’assicurato, rispettivamente l’eventuale
sua abilità lavorativa, con riferimento ad attività adeguate ritenute
esigibili.
Di conseguenza, la decisione su
opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché,
ordinata una perizia pluridisciplinare – ortopedica, cardiologica e
psichiatrica - stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurato e si
pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.
2.9
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
In virtù della succitata giurisprudenza, il decreto 14 novembre 2005 con cui il
TCA ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio va di conseguenza revocato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La decisione 3 giugno 2005 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti
conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Il decreto 14 novembre 2005 con cui
il ricorrente è stato ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio è revocato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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