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32.2005.113

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16 marzo 2006Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

B. Valutazione delle attività esigibili

1. Dalla documentazione risulta che

l'assicurato può svolgere solo attività leggere, che non comportano il

sollevamento e/o lo spostamento di pesi superiori ai 10 kg, che comportano una

postura prevalentemente seduta, senza torsioni/anteflessioni del rachide

lombare e che non comportano spostamenti.

Considerandi

2.

Il consulente in integrazione

professionale dell'AI (CIP) ha valutato nel suo rapporto del 27 luglio 2004

che, viste le limitazioni elencate ed il profilo professionale, non vi fossero

attività esigibili per l'assicurato. Quest'ultimo ha infatti sempre lavorato

come muratore o come addetto alla funicolare di __________, dove svolgeva

mansioni manuali semplici che non richiedevano nozioni specialistiche. Il CIP

non riteneva pensabile che l'assicurato, dopo aver trascorso una vita nel campo

manuale, potesse svolgere attività di manualità fine. Anche attività quali

guardiano __________ non erano proponibili, dal momento che l'assicurato può

assumere dal punto di vista medico solo posizioni prevalentemente sedute.

3.

Dalle annotazioni del CIP del 29

ottobre 2004 risulta che egli ha dovuto fornire le precisazioni seguenti:

" (...) L'esigenza medica di poter

variare la posizione al bisogno limita le possibilità di reintegrazione.

Nell'industria esistono mansioni leggere che non richiedono conoscenze

professionali particolari. Tuttavia, spesso comportano di dover restare spesso

in piedi o spesso seduti. Ne esistono però altre dove è possibile gestire la

posizione in modo relativamente autonomo. In ditte come la __________ di __________,

per esempio, vi sono numerose mansioni di questo tipo. Sono fisicamente

leggere, richiedono un minimo di manualità ma senza difficoltà di

apprendimento. (...) Profili così sono applicabili in ditte analoghe. (...)"

Ora, le precisazioni del CIP si basano sul

presupposto che l'assicurato possa svolgere lavori dove egli possa alternare la

posizione eretta a quella seduta, come indicato dal Dr. __________ nel suo

rapporto del 19 aprile 2004. Dalle valutazioni del Dr. __________, valutazioni

alle quali, come esposto, va data la preferenza, risulta però che l'assicurato

può svolgere solo attività con posture prevalentemente sedute. Le numerose

mansioni (quali?) che sembrano offrire la __________ di __________ e ditte

analoghe (quali?) sono forse sì di tipo leggero, implicano però che

l'assicurato debba alternare spesso la posizione seduta con quella eretta e

sono perciò in contrasto con quanto egli è medicalmente in grado di fare.

Queste non meglio precisate attività non sono pertanto esigibili

dall'assicurato.

(…)”

(Doc. I)

Nel

ricorso l’assicurato, fondandosi su uno studio dell’ex consulente

in integrazione professionale dell’Ufficio AI ed economista __________, contesta inoltre il salario da invalido ritenuto dall’amministrazione,

osservando:

" (…)

7.

Riassumendo: la categoria 4

delle tabelle RSS riporta i salari medi solamente in attività semplici e

ripetitive, le quali non sono forzatamente di tipo leggero (vi rientrano per

esempio lavori non qualificati e ripetitivi di manovalanza nell'edilizia e

nella metallurgia). A causa di questo fattore il dato statistico della mediana

non si avvicina neppure lontanamente, anche dopo la riduzione del 10% permessa

dal TFA, a quanto gli assicurati guadagnano effettivamente in attività leggere.

Si propone pertanto di partire dal dato statistico del primo quartile ridotto

sistematicamente del 10%, così da ottenere un salario che rispecchi in modo

attendibile la realtà salariale degli assicurati. Il valore così ottenuto potrà

poi nuovamente venir ridimensionato in considerazione delle circostanze

particolari del caso concreto, applicando un coefficiente massimo di riduzione

del 25% come stabilito dalla giurisprudenza.

8.

Nella fattispecie l'assicurato

aveva nel 2003 55 anni. Egli ha sempre lavorato come muratore o in attività

manuali medio-pesanti. È evidente che a causa dell'età e della mancanza di

esperienza in altri ambiti lavorativi al di fuori di quelli manuali,

l'assicurato presenta una scarsa capacità di adattabilità in altre professioni

e che egli è destinato a svolgere puramente lavori di manovalanza, senza

responsabilità, e quindi a percepire un salario inferiore a quello percepito

mediamente nei relativi settori. Inoltre a causa delle limitazioni

nell'effettuare spostamenti anche su terreni regolari, nell'assumere posizioni

diverse da quella seduta (con l'ulteriore impossibilità di effettuare torsioni/anteflessioni

del tronco) - limitazioni che non rientrano nel coefficiente di riduzione del

10% di cui sopra, trattandosi per questo coefficiente di una riduzione

considerante puramente il fatto che l'assicurato può svolgere solo attività

leggere - il suo rendimento non corrisponderà a quello di una persona nelle

stesse condizioni di età e di esperienza professionale ma senza danno alla salute,

ma sarà sicuramente inferiore. Altrettanto inferiore sarà anche il suo salario.

Questi fattori giustificano una ulteriore riduzione per le condizioni personali

del 25%.

Se codesto Tribunale dovesse ritenere che vi sono

attività esigibili per l'assicurato, dal confronto dei redditi risulterebbe

quanto segue: il salario RSS per il settore 4, primo quartile, ammontava nel 2002 a Fr. 3'445. Questo dato, aggiornato a 41.8 ore

settimanali, con riduzione del 10% per lavori leggeri e riduzione del 25% per fattori

personali, adattato alla capacità lavorativa residua dell'assicurato del 50%

porterebbe ad un reddito da invalido di Fr. 14'580. Dal confronto dei redditi

risulterebbe quindi un grado di invalidità del 60.78%.

Inoltre dalla documentazione risulta che l'assicurato

in attività leggere presenta un grado di inabilità lavorativa residua del 50%

dal 1 marzo 2002 al 23 ottobre 2003. Per il periodo 24 ottobre 2003 (data

dell'intervento di protesi) - 31 marzo 2004 il Dr. __________ ha certificato

un'inabilità lavorativa totale in tutte le attività (cfr. certificati medici

del 12.12.2003, 24.03.2004 e 18.01.2005). A partire dal 1 aprile 2004 l'assicurato presenta di nuovo una capacità lavorativa

residua del 50%. L'assicurato avrebbe quindi diritto ad una mezza rendita di

invalidità dal 1 marzo 2003 fino al 31 dicembre 2003 (art. 88a cpv. 2 OAI, art.

29.

cpv. 2 LAI), ad una rendita intera di invalidità intera per il periodo 1

gennaio 2004-31 marzo 2004 e a tre quarti di rendita a partire dal 1 aprile

2004.

(...)"

(Doc. I, pag. 14-16)

1.4

Con

risposta di causa 29 agosto 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione,

ha invece postulato la reiezione del ricorso.

1.5

In

data 5 settembre 2005 la rappresentante dell’assicurato, vista la risposta di

causa dell’amministrazione, ha comunicato al TCA di riconfermare il contenuto

dell’atto ricorsuale.

in

diritto

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del

18.

febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa

B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Oggetto

del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.3

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino

al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1.

LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore

sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se

sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno

al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che

nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique

de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30.

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

2.4

Nella

fattispecie, con rapporto medico 20 dicembre 2002 il dr. __________, FMH in

reumatologia, posta la diagnosi di “osteonecrosi

multifocale con necrosi asettica della testa femorale bilaterale e esiti da

infarti ossei estesi alle ginocchia”, ha indicato che la precedente

attività di muratore non è più proponibile, dato che a causa delle sue

patologie l’assicurato “non può stare in piedi o camminare a lungo, fatica

sulle scale e a stare accovacciato”, ma che attività leggere adeguate, da

svolgere da seduto o con possibilità di cambiare posizione, nella misura di 4

ore al giorno risultano esigibili. Il medico ha precisato che tale esigibilità

avrebbe poi dovuto essere rivalutata dopo un eventuale intervento protesico

(doc. AI 8).

Il dr. __________,

FMH in medicina generale, nel rapporto medico 7 febbraio 2003 ha rilevato che il paziente, affetto da “osteonecrosi multifocale con necrosi asettica della

testa femorale bilaterale, infarti ossei del condilo femorale laterale a dx,

osteocondensazioni al ginocchio sx e dx, attribuibili infarti ossei, discopatia

L4/L5 con stenosi secondaria del canale, ipercolesterolemia, cheratosi seborroica

parietale sx, Lichen simplex”, presenta un’importante dolenzia che ne

debilita la possibilità lavorativa. A suo parere l’assicurato è da considerare

totalmente inabile sia nella sua professione di muratore, sia in qualsiasi

altra attività (doc. AI 12).

Nel rapporto medico

30.

aprile 2003 il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, posta la

diagnosi di “necrosi asettica testa femorale bilaterale, in contesto di

osteonecrosi multifocali”, ha rilevato che l’assicurato da marzo 2002

lamenta dolori ingravescenti prima al carico e poi a riposo all’inguine

sinistro con irradiazione a gluteo e coscia, proponendo, vista la giovane età

del paziente, la continuazione delle misure conservative (fisioterapia) in

attesa di impiantare una protesi a sinistra nel momento in cui vi fosse stato

un aumento dei dolori o una diminuzione della mobilità (doc. AI 14).

Nell’Allegato al rapporto medico il dr. __________ ha precisato che, a causa

delle importanti conseguenze del danno alla salute sull’attività lavorativa,

l’assicurato non può più svolgere la precedente professione di muratore. Egli

ha precisato che anche a seguito dell’impianto di protesi totale alle due

anche, l’assicurato non potrà riprendere l’attività di muratore. Lo specialista

ha invece ritenuto possibile lo svolgimento di altre attività, da svolgere in

posizione seduta, che non comportino il sollevamento né lo spostamento di pesi,

nella misura ipotetica di mezza giornata (doc. AI 14.1).

Il dr. __________,

nel rapporto medico 8 luglio 2003, ha osservato:

"

Il paz. mi ha consultato

poco più di un anno fa per dolori inguinali a sx che sembravano dapprima di origine

spondilogena in presenza di lombalgie e di una discopatia L4/5 con bulging

medio-laterale.

Gli accertamenti hanno in seguito però evidenziato una

patologia ossea multifocale con una necrosi bilaterale delle teste femorali.

Il paz. era stato preso in seguito in cura dal Dr. __________

che l'ha trattato in modo conservativo con un certo miglioramento dei disturbi.

Le indagini non hanno evidenziato una affezione metabolica particolare,

situazione che andrà comunque rivalutata dopo l'esame istologico della testa

femorale, dato che prima o poi un intervento protesico sarà necessario. In

particolare si dovrà escludere una lipidosi.

L'ultima volta che ho esaminato il paz, questi riferiva

di dolori sopportabili o assenti a riposo, che non permettevano però una ri­presa,

neppure parziale, della sua attività lavorativa di muratore." (Doc. AI 15)

Rispondendo alle

domande postegli dall’amministrazione il dr. __________ ha nuovamente

confermato l’impossibilità per l’assicurato di continuare a svolgere l’attività

di muratore, ritenuto che egli “non può più eseguire lavori pesanti e stare

in piedi a lungo, accovacciarsi o salire/scendere frequentemente le scale e non

può salire sui ponteggi”. Quanto alla possibilità di svolgere altre

attività, il dr. __________ ha indicato che “sono da valutare dei

provvedimenti di integrazione per un’attività lavorativa leggera, se possibile

da eseguire principalmente da seduto” (doc. AI 15.1).

Il 29 luglio 2003 il

medico SMR ha rilevato:

"

Muratore in proprio

Necrosi della testa del femore bilaterale (vedi

rapporti ortopedici dr. __________ e reumatologici dr. __________ agli atti)

Canale lombare stretto L4/5 su discopatia

propongo

IL 100% in attività medio pesante

IL 0% in attività leggera e adeguata (leggera senza

portare/sollevare pesi > 10kg, non dover restare sempre seduto o sempre in

piedi o dover regolarmente effettuare tragitti a piedi > 100m , non effettuare

regolarmente torsioni del rachide lombare specialmente in posizione seduta).

Intervento di protesi alle anche non varierebbe

esigibilità lavorativa che è da valutare come definitiva o con tendenza al

peggioramento.

Un intervento non entra in considerazione vista la giovane

età che solo come ultima possibilità terapeutica.

Con queste limitazioni penso si debba valutare con

inchiesta indipendenti (in che % quali sono le sue mansioni leggere

burocratiche e medio pesanti?)" (Doc. AI 19)

Con

rapporto medico 12 dicembre 2003 il dr. __________ ha rilevato che in data 24

ottobre 2003 l’assicurato ha subito l’impianto di protesi totale all’anca

sinistra, intervento che gli ha impedito lo svolgimento di qualsiasi attività,

anche leggera, per almeno tre mesi dopo il 24 ottobre 2003 (doc. AI 25.1).

Il

24.

marzo 2004 il dr. __________ ha rilevato che dopo l’intervento del 24

ottobre 2003 il decorso è stato lento, segnalando inoltre un’intensificazione

dei dolori nelle ultime settimane. Quanto alla capacità lavorativa, lo specialista

ha indicato che la precedente attività di muratore è da considerare totalmente

inesigibile e questo in maniera definitiva, mentre a partire dal mese di aprile

2004.

l’assicurato può svolgere attività leggere, che comportino maggiormente

una postura seduta. Alla domanda “in quale misura (ore al giorno) queste

attività possono essere svolte?” lo specialista ha risposto, in maniera

interrogativa, “mezza giornata?”.

Nel

rapporto 19 aprile 2004 il medico SMR, posta la diagnosi principale di “necrosi

asettica anca sinistra dopo PTA 24.10.03 e necrosi asettica anca destra” e

quali ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome

lombare cronica con discopatie L4/L5 e lesioni infartuali ischemiche dei femori

distali (dato radiologico)”, ha indicato:

" (...)

Raccomandazioni, proposte SMR

Muratore in proprio.

A livello puramente medico teorico non posso che

convalidare e giustificare una IL 100% dal 3.2002 come secondo ortopedico

curante dr. __________ come muratore a carattere definitivo.

In attività adeguate e leggere vi è abilità 100% (non

restare sempre seduto o in piedi ma poter variare posizione al bisogno, non dover

effettuare spostamenti > 50-100

m anche se su terreno

regolare, non dover sollevare/portare pesi > 10 kg, se seduto non dover effettuare

torsioni/anteflessione del rachide lombare).

Solo transitoriamente per il periodo di 3 mesi dopo

operazione di protesi IL 100% per ogni attività.

La prognosi a medio termine è sfavorevole per

possibile peggioramento della parte controlaterale destra che porterà a

ulteriore protesi.

(Doc. AI 29)

In

sede di opposizione l’assicurato ha trasmesso all’amministrazione il rapporto

medico 18 gennaio 2005 del dr. __________, che conferma la precedente valutazione

di abilità lavorativa in attività leggere, nella misura del 50%, pari a mezza giornata.

Lo specialista ha infatti indicato:

"

Ribadisco quanto scritto

il 24.3.04, e cioè che il paziente è in grado di fare lavori leggeri che

comportino una postura prevalentemente seduta a partire dall'aprile 2004,

questo nella misura del 50%, cioè per l'equivalente di mezza giornata; ritengo

altresì che la ripresa dell'attività di muratore sia definitivamente da

scartare: ricordo che il paz. è portatore di una protesi totale di anca e che

vi è il rischio di dover procedere con lo stesso tipo di intervento anche

all'altra anca, vista la presenza di una necrosi asettica della testa femorale

bilaterale, in un contesto di osteonecrosi multifocali che interessano quindi

anche altre articolazioni." (Doc. VII/2)

Il

medico SMR, a fronte di tale ulteriore certificazione del curante, nelle annotazioni

2.

giugno 2005 ha osservato:

"

Ho riletto il dossier

che riporta in specialmodo le valutazioni mediche del 29.7.2003 e 19.4.2004. Ho

rivalutato le patologie presenti e concordo pienamente con quanto

antecedentemente esposto come esigibilità lavorativa anche per attività leggera

ed ergonomicamente appropriata e concordo con tali valutazioni essendo specialmente

risanata l'anca sinistra.

La documentazione medica apportata in fase di

opposizione non porta nuovi elementi non conosciuti in fase antecedente.

Se vi sarà un peggioramento delle patologie sia lombari

che dello stato ortopedico si potrà in tale sede rivalutare le

esigibilità." (Doc. AI 43)

2.5

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA

del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352

consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.

108.

consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M

[I 162/01], consid. 2b). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito

della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V

212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O. B.; STFA del 24 dicembre 1993 nella

causa S. H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una

perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte

questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che

sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Le perizie

affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.

C., I 355/03, consid. 5). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il

medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve

tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/

01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im

Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, p. 230). Va infine

ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P. G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.6

Nell’ambito

dell’istruttoria amministrativa l’Ufficio AI ha affidato al

segretario-ispettore il mandato di esperire un’inchiesta a domicilio. Nel

rapporto di visita esterna 12 dicembre 2003 egli ha osservato:

"

(...)

Dopo un periodo di disoccupazione (1997-1998) ha

ripreso l'attività di muratore indipendente. Possiede un furgone ed un piccolo

magazzino a __________, per il deposito del materiale ed attrezzi. Prima

dell'insorgenza del danno alla salute l'attività veniva svolta a tempo pieno -

8.

ore lavorative giornaliere in media - occupandosi di lavori di riparazione,

in riattazioni, posa di pavimentazioni in sasso, costruzione di muretti, lavori

di manutenzione giardini, ecc. In passato impegnato anche nell'ambito della

costruzione / sostituzione di tetti in piode.

Non ha mai avuto dipendenti fissi. In caso di

necessità, per lavori da svolgere in più persone, faceva capo alla

collaborazione di personale fornito dalla __________ o __________. Già nel

corso dell'anno 2000 il signor __________ ha presentato problemi di salute, con

particolare riferimento alla colonna vertebrale (discopatia L4-L5 ). Ha curato

il mal di schiena con l'assunzione di pastiglie, potendo comunque ancora far

fronte ai suoi impegni lavorativi, sino a fine del 2001 quando si sono presentati

in progressione graduale i disturbi dovuti alla necrosi della testa del femore

bilaterale.

Da questo momento ha incontrato vieppiù difficoltà

nell'espletamento delle sue mansioni lavorative, in particolare nello spostarsi

su terreni accidentati (ha incominciato a zoppicare), nel sollevare /spostare

pesi, nel piegarsi.

Con il mese di marzo 2002 è quindi stato costretto ad

interrompere completamente il suo lavoro. Nel corso del mese di ottobre 2002 ha effettuato un tentativo di ripresa del lavoro nella

misura del 25%, fallito per la recrudescenza importante dei disturbi.

Dal profilo assicurativo, è coperto dalla __________

che riconosce le indennità giornaliere di malattia in misura completa a far

capo dal 01.03.2002. Non possiede CP. Il capitale era stato ritirato a suo

tempo per potersi avviare nell'attività indipendente.

Segnaliamo che l'evoluzione dell'affezione ha condotto

al recente ricovero del 23.10.2003 alla Clinica __________ di __________, dove

l'interessato è stato operato all'anca sinistra dal Dr. Med__________: - chir.

ortopedico -.

Dimesso il 07.11.2003 con trasferimento diretto alla

Clinica __________ di __________ per la riabilitazione, sino al 27.11.2003.

Attualmente si sottopone a 2-3 sedute settimanali di

fisioterapia. Deambula in appartamento con il supporto di una stampella, e

all'esterno con due.

Visita presso il Dr. __________ l'11.c.m. Abbiamo

quindi già trasmesso l'apposito formulario per un aggiornamento della

situazione medica." (Doc. AI 24)

Con

rapporto 27 luglio 2004 il consulente IP ha indicato:

"

(...)

Prognosi

Nel corso dell'anno 2000, con fatica ha potuto

mantenere gli impegni lavorativi. A partire dal 2001 la situazione di salute è

peggiorata fino ad obbligarlo ad interrompere l'attività lavorativa nel marzo

2002.

Nel corso del mese di ottobre ha provato ancora a lavorare nella misura

del 25% ma i dolori lo hanno nuovamente forzato a smettere.

Ricordo, che la scelta di mettersi a lavorare in

proprio è stata dettata dal fatto che durante i 2 anni di disoccupazione,

malgrado le innumerevoli domande di lavoro (muratore), non aveva trovato

niente.

Il signor __________ ha sempre svolto l'attività di

muratore, tranne il periodo come collaboratore della funicolare di __________.

Questa esperienza dimostra che il signor __________ ha delle competenze che

esulano dal lavoro specialistico del muratore.

Tuttavia, queste competenze erano legate a lavori di

manutenzione/riparazione sulla linea della funicolare. Si trattava di mansioni

semplici che non richiedevano nozioni specialistiche. Tagliare l'erba, piccoli

lavori di muratura, pulizia, giardinaggio.

Questo tipo di mansioni presupponeva l'uso della

schiena e la possibilità di sollevare/trasportare pesi anche superiori a 10kg.

Con le limitazioni mediche, questo tipo di lavoro non è più compatibile. Altre

competenze, il signor __________ non ne possiede.

Con le limitazioni mediche descritte non esce alcun

profilo DPL esigibile.

Dopo aver passato l'intera vita professionale (40 anni)

come muratore o impiegato in mansioni senza qualifica, è difficile considerare

una reintegrazione in un campo non manuale.

Senza conoscenze particolari, le uniche possibilità di

lavoro restano in ogni caso quelle semplici e ripetitive. Quelle pesanti sono

escluse. Tuttavia, anche quelle cosiddette leggere che si possono trovare nella

produzione, richiedono posture ergonomiche non conformi a quanto richiesto

oppure una manualità fine che dopo una vita passata sui cantieri non è

proponibile.

Non si può neppure proporre attività quali la __________.

Malgrado sia un'attività che in taluni problemi di schiena è compatibile, in

questo caso, il non poter mantenere neppure la posizione in piedi a lungo né il

camminare su tratti superiori a 100m vanifica questa proposta. In questo caso,

anche la semplice mansione di sorveglianza ai passaggi pedonali o la

sorveglianza ad immobili, impongono di restare in piedi a lungo o di percorrere

lunghi tragitti in modo regolare.

Inoltre, l'età e la prognosi sfavorevole sono due

presupposti di per sé sfavorevoli. Non ritengo pertanto di proporre alcuna

riqualifica professionale.

Con queste considerazioni, concludo che non vedo

attività direttamente o indirettamente esigibili." (Doc. AI 31.1)

2.7

Orbene,

da un attento esame degli atti di causa, questo TCA constata che sia i medici specialisti

curanti dr. __________ e dr. __________, sia il dr. __________ del SMR, sono

concordi nel ritenere l’assicurato inabile al 100% nella sua precedente

attività di muratore. Controversa risulta per contro l’eventuale capacità lavorativa

dell’assicurato in attività leggere adeguate.

A

mente del dr. __________, chirurgo ortopedico che ha tra l’altro eseguito

l’impianto di protesi totale all’anca sinistra, l’assicurato sarebbe in grado

di svolgere altre attività leggere adeguate che comportino una posizione seduta

e che non prevedano lo spostamento o il sollevamento di pesi nella misura massima

del 50% (doc. AI 27 e VII 2). Del medesimo avviso è il dr. __________ (doc. AI

8). Secondo il parere del SMR, per contro, l’assicurato sarebbe abile nella

misura del 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti

funzionali (attività che non comportino carichi superiori a 10 kg, che non necessitino di dover stare sempre seduto o in piedi ma che prevedano la possibilità di

alternare la posizione, che non impongano di effettuare regolarmente tragitti a

piedi superiori ai 100 metri, anche se su terreno regolare, che non prevedano

regolarmente torsioni/anteflessioni del rachide lombare specialmente in posizione

seduta, doc. AI 19 e 29).

Visto

quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente

chiarita dal profilo medico. Difatti, a fronte dei certificati 30 aprile 2003

(doc. AI 14), 27 marzo 2004 (doc. AI 27) e 18 gennaio 2005 (doc. VII 2) del dr.

__________, specialista in chirurgia ortopedica, nei quali l’assicurato è stato

ritenuto inabile al 100% nella sua professione di muratore e abile al 50% (4

ore al giorno) in altre attività leggere adeguate, l’Ufficio AI ha omesso di

compiere qualsivoglia accertamento medico volto a chiarire le ragioni di tali

affermazioni. Agli atti figurano unicamente i rapporti medici 29 luglio 2003 e

19.

aprile 2004 del SMR nel quale sono stati elencati i limiti funzionali del

signor RI 1 (“non restare sempre seduto o in piedi ma poter variare la

posizione al bisogno, non dover effettuare spostamenti superiori ai 50-100 metri anche se su terreno regolare, non dover sollevare/portare pesi superiori a 10 kg, se seduto non dover effettuare torsioni/anteflessioni del rachide lombare”), per

concludere che l’assicurato in tali attività adeguate è abile al 100%,

precisando che “la prognosi a medio termine è sfavorevole per possibile

peggioramento della parte controlaterale destra che porterà a ulteriori protesi”

(doc. AI 29). Su quali basi il SMR abbia fondato il proprio giudizio, stimando

una capacità lavorativa del 100%, non è dato sapere. Non risultano infatti agli

atti documenti che possano comprovare tali allegazioni. In particolare a fronte

del più recente certificato 18 gennaio 2005 del dr. __________ che attesta nuovamente

un’inabilità lavorativa del 50% dell’assicurato (doc. VII 2), l’amministrazione,

prima di emettere la decisione su opposizione contestata, avrebbe dovuto

effettuare nuovi accertamenti al fine di valutare se effettivamente

l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa a causa dei problemi lombari che

lo affliggono da lungo tempo, in quale percentuale e in quali attività.

Anche l’esame del

rapporto di visita esterna 12 dicembre 2003 (doc. AI 24) e quello della

valutazione del consulente IP 27 luglio 2004 (doc. AI 31.1) non apportano

ulteriori elementi utili ad appurare i motivi che hanno portato il SMR a ritenere

l’assicurato abile al 100% in attività leggere adeguate, circostanza del resto

contestata dal ricorrente ed oggetto della presente controversia.

Pertanto,

annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per

gli accertamenti di cui sopra. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente

pronunciarsi sull’invalidità dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La decisione 10 giugno 2005 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente

ai considerandi e renda una nuova decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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