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Decisione

32.2005.114

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2006Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in

cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una

controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro

risultato (DTF 101 IV 130). Egli può discostarsene anche nel caso in cui,

fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere

sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito

di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno

statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario

che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una

funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201

consid. 2a).

In

particolare, questa Corte non può che rilevare come il dr. __________, consultato

nell’ambito della perizia multidisciplinare, abbia ritenuto l’assicurato

inabile al 75%, evidenziando che “ a partire dal 2004, data della perizia

effettuato dal collega Dr. __________, lo stato psichico dell’A. è rimasto

sostanzialmente immutato per quel che riguarda la diagnosi principale

(depressione ricorrente) mentre dal lato emotivo e psicovegetativo si è

riscontrato un peggioramento lieve a causa dell’insorgenza di ulteriori

disturbi cardiovascolari [ al 10 maggio 2005 è avvenuto un ricovero per motivi

cardiologici; n.d.r.] che hanno causato una destabilizzazione dell’equilibrio

precario dell’A.”. Inoltre, lo specialista psichiatria e psicoterapia ha

evidenziato che “nello stato attuale di malattia si constata una erosione

delle risorse psichiche tale da non mettere l’A. in condizione di poterne fare

uso”.

Nelle

osservazioni 5 dicembre 2006 l’Ufficio AI ha rettamente evidenziato che la

perizia SAM fa risalire il peggioramento dello stato valetudinario al 10 maggio

2005 allorquando il ricorrente è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale di __________

per un arresto respiratorio su edema polmonare nell’ambito di una nuova

trombosi della mitralica su anticoagulazione insufficiente, problematica che –

come rilevano i periti - è stata trattata con successo con trombolisi. In effetti,

come visto, i periti hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua

attività di stampatore, con un’abilità lavorativa in altre attività adeguate al

massimo nella misura del 30%.

Va

poi evidenziato che alla domanda volta a sapere quale sia la valutazione medico-teorica

globale, considerate le patologie del caso, della capacità lavorativa del

peritando nella sua precedente attività ed in attività adeguate fino a maggio

2005, il SAM ha risposto:

" Nella

sua precedente attività di stampatore il grado di capacità lavorativa medico –

teorica globale fino a maggio 2005 è valutabile nella misura del 25%. In

attività meglio adeguate, eseguibili possibilmente in un ambiente di lavoro

tranquillo, non esigente un rendimento ottimale, con contatti interpersonali

limitati, in un ambiente confacente alle conoscenze professionali dell’A, con

la possibilità d’intercalare pause nei momenti di stanchezza o difficoltà, il

grado di capacità lavorativa raggiunge la misura del 50%.

Dopo

l’evento cardiaco acuto del 10.05.2005 possiamo riscontrare un peggioramento

specialmente sul lato emotivo e psicovegetativo, per cui anche in attività

adeguate lo stato valetudinario del peritando ha subito un peggioramento

Considerandi

raggiungendo al massimo un grado di capacità lavorativa del 25-30%.” (risposta

alla domanda no. 5 dell’Ufficio AI, pag. 22 della perizia, XXI)

2.8

Ai

sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante

se lo stesso perdura almeno da tre mesi (in casu dal mese di maggio

2005) senza interruzione notevole, ciò che nella fattispecie in esame la

modifica del diritto alla rendita prenderebbe effetto dal 1° agosto 2005.

Per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità

delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la

decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto

amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella

causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C

43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74;

STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000

nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare

il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di

essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; STFA del 23

giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b,

RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996

nella causa G.R. consid. 2.6.).

Nella

fattispecie in esame, come visto, le risultanze peritali consentono di procedere

ad una valutazione dell'incapacità lavorativa anche successivamente alla data

d'emissione del querelato provvedimento.

Inoltre,

come si evince dalle osservazioni 5 dicembre 2006, rispettivamente

dall’allegata tabella di calcolo, l’Ufficio AI, tenendo conto della perizia

SAM, ha determinato un grado d’invalidità del 72% senza aver apportato

ulteriori riduzioni dovute alla particolare situazione dell’assicurato.

Ritenuto che con tale grado d’invalidità l’assicurato avrebbe comunque diritto

ad una rendita intera, non è necessario rinviare gli atti all’amministrazione

per “precisare al meglio le riduzione da applicare al reddito da invalido e

definire precisamente il grado d’invalidità dell’assicurato” (XXV). A

maggior ragione un rinvio non è giustificabile visto che l’amministrazione,

sulla base della perizia SAM, ha ritenuto una residua capacità lavorativa in

attività adeguate al 30%, mentre, come visto, in un secondo tempo gli stessi

periti l’hanno determinata tra il 20-30% ciò che corrisponde ad una media del

25%.

Appaiono

pertanto dati gli estremi giustificanti, per economia di procedura, una riforma

del querelato provvedimento riguardo alla modifica del diritto alla rendita a

cui il ricorrente ha diritto. Tale modo di procedere appare a maggior ragione

legittimo se si considera che le parti hanno avuto la possibilità, pendente

lite, di esprimersi in merito alle valutazioni peritali relative alla

situazione fattuale posta alla base del presente giudizio (DTF 103 V 54 consid.

1, DTF 98 V 251, DTF 98 1b 512; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I

87/97).

Stante

quanto sopra, considerato che un aumento dell’invalidità dal 60% al 72% è da ritenersi

essere subentrato a far tempo da maggio 2005, l’assicurato ha diritto ad un rendita

intera d'invalidità dal 1° agosto 2005.

In

tal senso il ricorso è accolto parzialmente. Non vengono tuttavia assegnate ripetibili

poiché dal punto di vista formale l’assicurato non ha vinto la presente causa

giudiziaria, avendo questa Corte comunque confermato la decisione contestata,

estendendo, per motivi di economia procedurale, gli effetti del presente

giudizio oltre l’8 giugno 2005, giorno di emissione della decisione contestata (cfr.

su questo tema: STFA inedita 27 ottobre 2004 nella causa M., I 65/03, consid.

4).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

RI 1 ha diritto ad una mezza rendita dal 1° gennaio 2003, a tre quarti di

rendita dal 1° gennaio 2004 ed una rendita intera dal 1° agosto 2005.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non sono assegnate ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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