32.2005.114
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18 dicembre 2006Italiano26 min
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Numero d'incarto:
32.2005.114
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, TCA
Titolo:
Assicurato con patologie cardiaca, ortopedica e psichiatrica. La perizia giudiziaria ha accertato un rilevante peggioramento successivo alla decisione impugnata, del quale, per economia processuale, è stato tenuto conto nel giudizio. In tal senso il ricorso è stato accolto, senza ripetibili.
GRADO DI INVALIDITÀ
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 88a cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.114
BS/td
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 giugno
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1949 e professionalmente attivo quale tipografo/stampatore, nel
mese di gennaio 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a
seguito di problemi cardiaci e psichici (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica
eseguita dal dr. __________, attivo presso il Servizio di __________ e __________
di __________, con decisione 17 gennaio 2005 luglio l’Ufficio AI ha riconosciuto
una mezza rendita dal 1° gennaio 2003 e tre quarti di rendita dal 1° gennaio
2004, motivando come segue:
" Dal
gennaio 2002 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata
in modo rilevante.
Dalla
documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, con particolare riferimento
alla perizia 01.06.2004 del Servizio di __________ e di __________, risulta che
il danno alla salute di cui l'assicurato è portatore comporta un'incapacità di
guadagno e di lavoro del 75% quale stampatore. Per contro, l'assicurato è ritenuto
abile al lavoro, nella misura del 50%, in attività confacenti allo stato di
salute. Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione
di stampatore (Fr. 59'828.--) e quello ottenibile in un'attività adeguata allo
stato di salute (Fr. 23'655.--), risulta una perdita di guadagno del 60%.
Decidiamo pertanto:
• A decorrere dal 01.01.2003 ha
diritto ad una mezza rendita d'invalidità e dal 01.01.2004 (entrata in vigore
delle disposizioni della 4a revisione della LAI) a un tre quarti di
rendita." (Doc. AI 33)
1.2. Con
decisione 8 giugno 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione
dell’assicurato e confermato le prestazioni assicurative stabilite il 17
gennaio 2005 (doc. AI 42).
1.3. Con
il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione contestata ed il riconoscimento di una rendita
intera.
In
particolare egli sottolinea la gravità della sua problematica cardiaca e depressiva
facendo presente come lo stato psichico si sia aggravato a seguito degli attacchi
di trombosi e di tachicardia accaduti rispettivamente il 10 maggio 2005 e il 26
giugno 2005. Tale situazione lo renderebbe totalmente inabile in qualsiasi
attività lucrativa.
1.4. Allegando
una presa di posizione del medico responsabile del proprio servizio medico
regionale (in seguito: SMR) sulla documentazione prodotta in sede di ricorso,
con risposta 29 luglio 2005 l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del gravame,
sostenendo che il peggioramento susseguente alla decisione su opposizione debba
essere valutato, in base ad attenti e completi accertamenti, nell’ambito della
revisione della rendita (V).
1.5. Pendente
causa, l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica (VII e X), sulla
quale l’amministrazione ha preso posizione (XI).
1.6. Ritenuto
necessario l’espletamento di una perizia medica multidisciplinare, con decreto
13 marzo 2006 lo scrivente Tribunale ne ha affidato l’esecuzione al Servizio
accertamento medico dell’assicurazione invalidità (in seguito: SAM) (XV).
Con
rapporto 10 novembre 2006 il SAM ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile
nella sua originaria professione di stampatore e abile al 30% in attività adeguate
(XXI).
Il
TCA ha invitato le parti a prendere posizione in merito al succitato referto.
Con
scritto 6 dicembre 2006 l’assicurato ha ribadito la richiesta ricorsuale evidenziando
un ulteriore peggioramento dal 23 novembre 2006 (XXIII), mentre il 5 dicembre
2006 l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata con il
rinvio degli atti all’amministrazione per la definizione del grado d’invalidità
a seguito del peggioramento avvenuto nel maggio 2005 (XXIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
Nel
merito
2.2.
Con il presente ricorso l’assicurato contesta la perizia psichiatrica del dr.
__________ sostenendo un’inabilità lavorativa al 100%.
L’Ufficio
AI conferma invece la propria valutazione, almeno sino al momento della
decisione su opposizione (8 giugno 2005) impugnata, facendo presente che gli
effetti del peggioramento cardiaco, dovuti al ricovero d’urgenza occorsogli il
10 maggio 2005, verranno esaminati in sede di revisione della rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartaz-zini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b;
DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158
e 1159 e la giurisprudenza citata). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità
al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Nell’evenienza
concreta, l’assicurato è stato peritato dal dr. __________, professionalmente
attivo presso il Servizio di __________ e di __________ di __________. Nel rapporto 1° giugno 2004 lo specialista in psichiatria e psicoterapia
- esaminata la documentazione medica contenuta agli atti, esposta dettagliatamente
l’anamnesi e dopo aver proceduto ad una valutazione obbiettiva - ha
diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente in episodio attuale di media
gravità (ICD 10-F33.1) con importante componente fobica e regressiva secondaria,
nonché un disturbo di personalità misto con aspetti dipendenti e anancastici
(ICD 10 – F 61.0).
Evidenziando in particolare come il quadro depressivo sia dovuto alla situazione
incontrata sul posto di lavoro e come le complicazioni della malattia cardiaca abbiano
contribuito all’insorgenza di una sindrome fobica ed anche ad un comportamento
regressivo, il perito ha valutato al 75% l’inabilità lavorativa nella precedente
attività di tipografo. Escluso qualsiasi provvedimento d’integrazione, riguardo
all’abilità in attività adeguate il dr. __________ ha evidenziato quanto segue:
" Sì,
egli potrebbe svolgere altre attività, a condizione che queste attività vengano
svolte in un ambiente tranquillo, con la presenza contemporanea di due o tre
persone. Il luogo potrebbe essere un luogo aperto o un luogo chiuso (perché le
fobie che egli presenta sono di tipo sociale e quella associata alla malattia
cardiaca).
Non
sono costatabili grosse difficoltà sul piano fisico, in quanto egli non soffre
di una sintomatologia algica che condiziona la posizione in piedi piuttosto che
di seduto. Egli potrebbe svolgere questa attività da un punto di vista
medico-teorico con una frequenza giornaliera, nella misura di quattro ore al
giorno con delle pause di 10 minuti per ogni ora lavorativa, per un totale di 4
ore e 40 minuti." (Doc. AI 20)
Con rapporto 7 ottobre 2004 il consulente in integrazione professionale, costatata
la parziale abilità lavorativa (50%) dell’assicurato in altre attività svolte
conformemente alle indicazioni peritali, ha proceduto al consueto raffronto dei
redditi, determinando un grado d’invalidità del 60% (doc. AI 26).
2.5. Il
ricorrente contesta le conclusioni del perito, facendo riferimento alla seguente
certificazione prodotta con l’opposizione:
- lettera 1° febbraio 2005 dello psicologo __________ al medico
curante.
Chiedendosi in particolare se l’interazione fra le difficoltà psichiatriche del
paziente ed i suoi disturbi cardiaci non produca delle conseguenze maggiormente
debilitanti rispetto a quanto ritenuto in perizia e dopo aver sostenuto che,
contrariamente a quanto osservato dal dr. __________, l’assicurato non solo
esagera i suoi disturbi ma al contrario li minimalizza, il citato psicologo conclude:
" Egli si trova attualmente in una situazione di relativa compensazione
anche grazie alle cure di cui beneficia. Tuttavia, la destabilizzazione della
basi narcisistiche non sembra consentirgli quella solidità necessaria per
affrontare ogni minimo progetto di cambiamento.
Ciò determina delle evidenti limitazioni nelle sue capacità di adattamento,
come se ogni piccola variazione nel suo ambiente immediato rappresentasse un
potenziale pericolo suscettibile di risvegliare angosce narcisistiche e
depressive.
Per tali ragioni, è mia opinione che il paziente non sia in grado di
svolgere nessuna attività lavorativa, questo anche per dei limiti di tempo
ridotti ed in un ambiente tranquillo.
Ritengo comunque utile una sua presa di posizione in quanto
l'eterogenità delle difficoltà del paziente impone, oltre a singole valutazioni
specialistiche (in particolare psichiatrica e cardiologica), una valutazione
globale ed unitaria che appare di stretta competenza del medico
generalista." (Doc. AI 37)
- la
risposta 7 febbraio 2005 del medico curante al citato
psicologo
in cui egli evidenzia:
" rispondo
alla sua lettera del 1.2.05 in merito al sopraccitato.
Il
paziente è in mia cura dal 1998, dopo il ricovero al __________ di __________
dove era stato trasferito d'urgenza per una trombosi della protesi della
valvola mitralica. Controlli in seguito stretti da parte mia rispettivamente
del dr. __________ cardiologo a __________, trattamento anche per ipertensione
arteriosa in modo adeguato.
Se
dal punto di vista strettamente organico la situazione è da considerare soddisfacente
(anche l'episodio di aritmia trattato nel gennaio 04 al PS dell'__________ è
rientrato senza cura particolare), l'episodio del 1998 è stato vissuto dal Signor
RI 1 in modo molto traumatico dal lato psichico (ne parla esplicitamente in
termini di shock). Nel gennaio
2002 ha lamentato uno stato ansioso che attribuiva a stress lavorativo, in
particolare a problemi legati all'ambiente di lavoro, che esistevano da tempo,
provocandogli uno stato di malessere crescente fino a diventare difficile da
sopportare. Per questo motivo ho ritenuto opportuno precisare la situazione
inviandolo per una valutazione al Collega dr. __________ (v. mia lettera) che lo prendeva in cura.
Da allora il paziente non è più stato in grado di riprendere la sua attività.
Entrando
nel merito delle Sue osservazioni, indubbiamente c'è in questo caso una
interazione tra il problema cardiaco e le difficoltà psichiatriche. Nelle
problematiche cardiache siamo confrontati con reazioni psichiche che variano da
caso a caso e questo indipendentemente dalla gravità del problema organico. Nel
caso del Signor RI 1 la struttura psichica gioca un ruolo significante in senso
negativo. Se a questo aggiungiamo la reazione alla situazione lavorativa (che
secondo la dr.ssa __________ che lo ha esaminato per questioni assicurative nel febbraio 2003 avrebbe un peso rilevante
con prognosi infausta) credo che ben difficilmente il paziente possa svolgere
una qualsiasi attività (difficile è per me dire se e in che misura ciò fosse
possibile in un ipotetico ambiente tranquillo)." (Doc. AI 38)
-
infine, con rapporto 11 febbraio 2005 il dr. __________, psichiatra
curante, sostiene che il suo paziente:
" (…)
ha presentato dopo che gli è stata comminata la decisione AI, uno scompenso
ansioso depressivo con importanti momenti psicosomatici (verifiche cardiologiche
e ipertensive).
Ribadisco
che il signor RI 1 non è una persona in cerca di un sostentamento da parte dell'AI
ma desiderosa di usufruire dei nuovi mezzi terapeutici messi a disposizione a
livello reintegrativo. È chiaro che il signor RI 1 chiede una possibilità di
reinserimento in un'attività consona alla sua formazione e esperienza professionale.
Mi
riferisco inoltre allo scritto del Dr. __________ che conosce meglio il
paziente proprio dal punto di vista del suo funzionamento intrapsichico.
Nel
contesto osservato non penso che il signor RI 1 sia in grado di reinserirsi in
un contesto consono ai suoi passati problemi psichiatrici, cardiaci e
psicosomatici. Ritengo che la situazione ansiosa del signor RI 1 sia
attualmente tale da mettere in pericolo il suo stato di salute ciò che
implicherebbe da una parte un'intesificazione terapeutica eventualmente anche
stazionaria.
Dal
mio punto di vista il signor RI 1 non è in grado di effettuare un'attività
lavorativa né a breve né a medio termine e questo al 100%." (Doc. AI 38)
2.6. Ritenendo
necessario l’espletamento di una perizia giudiziaria, in particolare per valutare
l’incidenza della problematica psichica, il TCA ha incaricato il SAM di
esperire una perizia multidisciplinare.
Dal referto 10 novembre 2006 si evince che i periti, dopo aver proceduto all'anamnesi,
alla descrizione dei dati soggettivi ed alle constatazioni oggettive, hanno
fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura psichiatrica (dr. __________),
cardiologica (dr. __________) e ortopedica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro di accertamento, essi hanno posto le seguenti diagnosi
invalidanti:
" Diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa
Cardiopatia
valvolare, esiti di febbre reumatica:
▪ stato dopo impianto di valvola
meccanica aortica e mitralica nel 1983,
▪ stato dopo trombosi della protesi
meccanica mitralica e trombolisi con streptochinasi il 23.03.1998 (__________),
TAC cerebrale con due pregressi eventi ischemici (03/1998),
▪ stato dopo arresto respiratori con
edema polmonare su trombosi della valvola mitralica meccanica, trombolisi con
streptochinasi il 10.05.2005,
▪ blocco di branca sx completo, blocco AV di I grado,
▪ ventricolo sx di dimensioni
normali, importante ipertrofia isolata del setto medio-basale senza gradiente
significativo, contrazione asincrona anterosettale, FE ca. 65%,
▪ protesi meccanica mitralica con
funzione normale, lieve insufficienza transvalvolare,
▪ protesi meccanica aortica con funzione normale,
▪ lieve insufficienza transvalvolare,
▪ moderata dilatazione dell'atrio sx,
▪ FRCV: ipertensione arteriosa,
diabete mellito tipo II, lieve ipercolesterolemia, pregresso tabagismo,
sovrappeso,
▪ probabile fibrillazione atriale parossistica.
Aneurisma
della aorta addominale sulla lunghezza di circa 10,7 cm con diametri trasversi
massimi di circa 7,7 x 7,3 cm.
Sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità in personalità con
tratti narcisistici frustrati e disadattati.
Ipersensibilità
emotiva con stato d'allarme permanente ed ipereattività vegetativa.
Periartropatia
alla spalla sx su:
▪ rottura traumatica della cuffia dei rotatori il 07.02.2006,
▪ trattamento conservativo." (Doc. XXI)
Per
quel che concerne la componente psichica, i periti, fondandosi sul referto 3
ottobre 2006 del dr. __________ – il quale valuta l’assicurato inabile al
lavoro del 70-80% - , hanno quindi evidenziato che rispetto alla perizia del
dr. __________ lo stato di salute extra-somatico è rimasto sostanzialmente
immutato riguardo alla diagnosi principale di depressione ricorrente, mentre
dal lato emotivo e psicovegetativo hanno rilevato un lieve peggioramento a
causa dell’insorgenza di ulteriori disturbi cardiovascolari causanti una
destabilizzazione dell’equilibrio precario.
Ricordato
che il 10 maggio 2005 l’assicurato è stato ricoverato d’urgenza per un arresto
respiratorio su edema polmonare, il SAM ha evidenziato come dal punto di vista
cardiologico il dr. __________ abbia accertato una piena inabilità lavorativa
in attività pesanti, senza tuttavia ravvisare alcuna limitazione in attività leggere.
Essendo
stato l’assicurato vittima di un evento traumatico alla spalla sinistra con
distorsione accaduto il 9 febbraio 2006, con conseguente impossibilità di elevare
il braccio sopra l’altezza della spalla, i periti hanno fatto esperire una
valutazione ortopedica esterna. Il dr. __________ ha ritenuto il peritando
abile in attività rispettose dei limiti funzionali alla spalla ed al braccio
elencati nella suo referto 22 febbraio 2006, con una riduzione della capacità
lavorativa di un terzo per quanto riguarda la professione di stampatore.
Il
SAM, oltre a rispondere alle domande poste dalle parti – sulle quali si
ritornerà, se necessario, nel prosieguo - ha proceduto alla seguente
valutazione globale:
" VALUTAZIONE
MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA
L'attuale
grado di capacità lavorativa medico-teorico globale del peritando nella professione
di stampatore è valutabile nella misura dello 0%. Dopo l'indicato ed urgente
trattamento dell'aneurisma dell'aorta addominale (il peritando sarebbe in lista
d'attesa per l'intervento chirurgico presso il __________ di __________), fatto
salvo il buon esito e l'assenza di complicazioni, dopo circa 3 mesi il grado di
capacità lavorativa quale stampatore potrà raggiungere la misura del 20%
(limitazioni in ambito psicologico e mentale, nonché muscolo scheletrico).
In
altre attività, rispettose delle limitazioni discusse sul piano muscolo-scheletrico,
il grado di capacità lavorativa potrà raggiungere al massimo la misura del 30%
e ciò a causa delle ripercussioni sul piano psicologico e mentale." (Doc.
XXI)
Sottoposta
la perizia all’esame del proprio servizio medico (SMR), con osservazioni 5
dicembre 2006 l’Ufficio AI ha fatto presente quanto segue:
" In sostanza, viene
confermato il peggioramento dello stato valetudinario con effetto da maggio
2005, con capacità lavorativa definita nulla per la precedente attività di
stampatore e del 30% in attività adeguata.
Per il periodo
antecedente viene confermata una inabilità lavorativa nella precedente attività
del 75% con capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguata. Ne consegue
la conferma della decisione del 17 gennaio 2005, come anche della decisione
su opposizione del 8 giugno 2005, con diritto per il Signor RI 1 ai tre
quarti di rendita dal 01.01.2004 fino al momento della revisione del
caso (giusta l'art. 88a cpv. 2 OAI se la capacità
al guadagno peggiora, occorre tenere conto dei cambiamento determinante il diritto
a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole).
Nel caso, la modifica del diritto alla rendita Al sarebbe divenuta effettiva
dall'agosto 2005. Come già ribadito più volte ed indicato chiaramente nella
decisione impugnata, la questione del peggioramento valetudinario sarebbe stata
verificata dall'amministrazione Al all'interno della procedura di revisione.
In conclusione, si
ribadisce quanto già indicato con risposta del 29 luglio 2005. Tuttavia lo
scrivente Ufficio ben comprende che la risposta data allora risulta essere,
oggi, anacronistica, essendo superata in particolare dalla valutazione peritale
posta dal SAM che conferma medicalmente il peggioramento dello stato di salute
con effetto da maggio 2005 (esame che, ribadiamo, avrebbe dovuto essere
effettuato all'interno della procedura di revisione). Tale peggioramento
implicherebbe quindi il riconoscimento del diritto alla rendita intera con
effetto dal 1 ° agosto 2005 (art. 88a cpv. 2 OAI). Infatti, anche volendo
stabilire la perdita lucrativa in base al semplice raffronto dei redditi, senza
apporre riduzioni se non quelle indicate medicalmente, emerge un grado d'invalidità
del 72% (reddito da sano di fr. 60971.- (fr. 59'829.- aggiornati dal 2003 al
2005 in base all'indice di' aumento dei salari nominali La Vie Economique, données
actuelles, tabella B.10.2) paragonato all'importo di fr. 17349.- determinato in
base alle tabelle RSS, anno di rilevamento 2004, aggiornato al 2005, con
capacità lavorativa del 30%, categoria 4 e mediana, senza ulteriori
riduzioni). Onde potere precisare al meglio le riduzioni da applicare al
reddito da invalido e definire precisamente il grado d'invalidità
dell'assicurato, si chiede la conferma della decisione su opposizione impugnata
con rinvio degli atti allo scrivente Ufficio per la definizione del grado
d'invalidità a seguito del peggioramento dello stato di salute." (Doc.
XXIV)
Per
contro, con scritto 6 dicembre 2006 il rappresentante dell’assicurato, evidenziando
come il suo assistito presenti una capacità lavorativa nella misura del 30%, ha
confermato le domande ricorsali.
2.7. Questo
Tribunale non ha motivo per non aderire alla succitata dettagliata valutazione multidisciplinare.
Occorre
qui ricordare che, secondo giurisprudenza, in caso di perizia giudiziaria, il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il
cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della
propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti
(STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55; STFA non
pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28
novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3).
Fatti
Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in
cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una
controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro
risultato (DTF 101 IV 130). Egli può discostarsene anche nel caso in cui,
fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere
sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito
di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno
statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario
che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una
funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201
consid. 2a).
In
particolare, questa Corte non può che rilevare come il dr. __________, consultato
nell’ambito della perizia multidisciplinare, abbia ritenuto l’assicurato
inabile al 75%, evidenziando che “ a partire dal 2004, data della perizia
effettuato dal collega Dr. __________, lo stato psichico dell’A. è rimasto
sostanzialmente immutato per quel che riguarda la diagnosi principale
(depressione ricorrente) mentre dal lato emotivo e psicovegetativo si è
riscontrato un peggioramento lieve a causa dell’insorgenza di ulteriori
disturbi cardiovascolari [ al 10 maggio 2005 è avvenuto un ricovero per motivi
cardiologici; n.d.r.] che hanno causato una destabilizzazione dell’equilibrio
precario dell’A.”. Inoltre, lo specialista psichiatria e psicoterapia ha
evidenziato che “nello stato attuale di malattia si constata una erosione
delle risorse psichiche tale da non mettere l’A. in condizione di poterne fare
uso”.
Nelle
osservazioni 5 dicembre 2006 l’Ufficio AI ha rettamente evidenziato che la
perizia SAM fa risalire il peggioramento dello stato valetudinario al 10 maggio
2005 allorquando il ricorrente è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale di __________
per un arresto respiratorio su edema polmonare nell’ambito di una nuova
trombosi della mitralica su anticoagulazione insufficiente, problematica che –
come rilevano i periti - è stata trattata con successo con trombolisi. In effetti,
come visto, i periti hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua
attività di stampatore, con un’abilità lavorativa in altre attività adeguate al
massimo nella misura del 30%.
Va
poi evidenziato che alla domanda volta a sapere quale sia la valutazione medico-teorica
globale, considerate le patologie del caso, della capacità lavorativa del
peritando nella sua precedente attività ed in attività adeguate fino a maggio
2005, il SAM ha risposto:
" Nella
sua precedente attività di stampatore il grado di capacità lavorativa medico –
teorica globale fino a maggio 2005 è valutabile nella misura del 25%. In
attività meglio adeguate, eseguibili possibilmente in un ambiente di lavoro
tranquillo, non esigente un rendimento ottimale, con contatti interpersonali
limitati, in un ambiente confacente alle conoscenze professionali dell’A, con
la possibilità d’intercalare pause nei momenti di stanchezza o difficoltà, il
grado di capacità lavorativa raggiunge la misura del 50%.
Dopo
l’evento cardiaco acuto del 10.05.2005 possiamo riscontrare un peggioramento
specialmente sul lato emotivo e psicovegetativo, per cui anche in attività
adeguate lo stato valetudinario del peritando ha subito un peggioramento
Considerandi
raggiungendo al massimo un grado di capacità lavorativa del 25-30%.” (risposta
alla domanda no. 5 dell’Ufficio AI, pag. 22 della perizia, XXI)
2.8
Ai
sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante
se lo stesso perdura almeno da tre mesi (in casu dal mese di maggio
2005) senza interruzione notevole, ciò che nella fattispecie in esame la
modifica del diritto alla rendita prenderebbe effetto dal 1° agosto 2005.
Per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità
delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la
decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella
causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C
43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74;
STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000
nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare
il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di
essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.; STFA del 23
giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b,
RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996
nella causa G.R. consid. 2.6.).
Nella
fattispecie in esame, come visto, le risultanze peritali consentono di procedere
ad una valutazione dell'incapacità lavorativa anche successivamente alla data
d'emissione del querelato provvedimento.
Inoltre,
come si evince dalle osservazioni 5 dicembre 2006, rispettivamente
dall’allegata tabella di calcolo, l’Ufficio AI, tenendo conto della perizia
SAM, ha determinato un grado d’invalidità del 72% senza aver apportato
ulteriori riduzioni dovute alla particolare situazione dell’assicurato.
Ritenuto che con tale grado d’invalidità l’assicurato avrebbe comunque diritto
ad una rendita intera, non è necessario rinviare gli atti all’amministrazione
per “precisare al meglio le riduzione da applicare al reddito da invalido e
definire precisamente il grado d’invalidità dell’assicurato” (XXV). A
maggior ragione un rinvio non è giustificabile visto che l’amministrazione,
sulla base della perizia SAM, ha ritenuto una residua capacità lavorativa in
attività adeguate al 30%, mentre, come visto, in un secondo tempo gli stessi
periti l’hanno determinata tra il 20-30% ciò che corrisponde ad una media del
25%.
Appaiono
pertanto dati gli estremi giustificanti, per economia di procedura, una riforma
del querelato provvedimento riguardo alla modifica del diritto alla rendita a
cui il ricorrente ha diritto. Tale modo di procedere appare a maggior ragione
legittimo se si considera che le parti hanno avuto la possibilità, pendente
lite, di esprimersi in merito alle valutazioni peritali relative alla
situazione fattuale posta alla base del presente giudizio (DTF 103 V 54 consid.
1, DTF 98 V 251, DTF 98 1b 512; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I
87/97).
Stante
quanto sopra, considerato che un aumento dell’invalidità dal 60% al 72% è da ritenersi
essere subentrato a far tempo da maggio 2005, l’assicurato ha diritto ad un rendita
intera d'invalidità dal 1° agosto 2005.
In
tal senso il ricorso è accolto parzialmente. Non vengono tuttavia assegnate ripetibili
poiché dal punto di vista formale l’assicurato non ha vinto la presente causa
giudiziaria, avendo questa Corte comunque confermato la decisione contestata,
estendendo, per motivi di economia procedurale, gli effetti del presente
giudizio oltre l’8 giugno 2005, giorno di emissione della decisione contestata (cfr.
su questo tema: STFA inedita 27 ottobre 2004 nella causa M., I 65/03, consid.
4).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§
RI 1 ha diritto ad una mezza rendita dal 1° gennaio 2003, a tre quarti di
rendita dal 1° gennaio 2004 ed una rendita intera dal 1° agosto 2005.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non sono assegnate ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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