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Decisione

32.2005.118

valutazione lacunosa degli aspetti medici da parte dell'Ufficio AI; rinvio della causa per ulteriori accertamenti

29 novembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid.

3b/bb). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104

V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Per quel che riguarda il

medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice

deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo

paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

IVG, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo

1997 p. 111);

- da attenta disamina degli atti medici all’inserto risulta che,

oltre a necessitare la fattispecie - come rettamente evidenziato dal SMR in

sede di risposta di causa - di più approfondite indagini per quanto riguarda le

affezioni del rachide (cfr. IIIbis; cfr. doc. AI 23), anche per quanto riguarda

il giudizio sulle conseguenze invalidanti legate alle altre patologie (in

specie quella cardiaca, quella endocrinologica e quella ortopedica) di cui

l’assicurato è portatore il fascicolo difetta di un approfondito e completo

accertamento della situazione medica considerata nel suo insieme ed in

particolare di un motivata e dettagliata valutazione delle conseguenze di tale

complessa situazione sulla capacità lavorativa residua, valutazione che potrà quindi

essere operata solo in esito ad una accurata indagine pluridisciplinare, ritenuto

Considerandi

che al parere espresso dal SMR - che conclude per una totale capacità in

attività adeguate sulla scorta della sola lettura delle certificazioni rese

separatamente dai medici interpellati in sede d’istruttoria (che hanno

avuto in cura e, diversamente dal SMR, hanno visitato l’assicurato; cfr.

rapporti dr. __________, internista e oncologo, sub. doc. AI 31, 15, 12, 5, cfr.

rapporti dr. __________, chirurgo ortopedico, sub doc. AI 23, 17 e rapporto dr.

__________, cardiologo, sub. doc. AI 22) e non contenenti, per quanto è

dato di capire, alcun giudizio sull’abilità lavorativa riferita ad attività

adeguate (i medici interpellati risultano infatti essersi espressi con

riferimento unicamente all’attività svolta dall’assicurato dopo il 1995) - non può in

concreto essere attribuito sufficiente valore probatorio conformemente ai

succitati criteri giurisprudenziali;

- la

refertazione medica agli atti non contenendo elementi sufficienti per giungere ad

un attendibile, concludente ed esaustivo giudizio sull’incapacità al lavoro e,

di riflesso, al guadagno dell'assicurato considerato l’insieme delle affezioni

di cui egli è portatore, la causa, annullata la decisione impugnata, va quindi

retrocessa all’Ufficio AI affinché proceda ad ulteriori accertamenti di natura

medica e renda in seguito un nuovo provvedimento;

-

stante l’esito della presente procedura all’insorgente va riconosciuta

un’indennità per ripetibili di fr. 1'500.--, ciò che rende priva di oggetto la

domanda di gratuito patrocinio presentata il 21 settembre 2005 (DTF 124

V 309; STFA 9 aprile 2003 nella causa C., U164/02).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

§ La decisione impugnata è annullata.

§§ Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perché

proceda conformemente ai considerandi.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà a RI 1 fr. 1'500.-- (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende

priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio del 21 settembre 2005.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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