32.2005.118
valutazione lacunosa degli aspetti medici da parte dell'Ufficio AI; rinvio della causa per ulteriori accertamenti
29 novembre 2005Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.118
Data decisione, Autorità:
29.11.2005, TCA
Titolo:
valutazione lacunosa degli aspetti medici da parte dell'Ufficio AI; rinvio della causa per ulteriori accertamenti
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.118
rg
Lugano
29 novembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso dell'8 luglio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 giugno 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501
Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che - con
domanda 21 maggio 2003 RI 1, funzionario amministrativo __________ sino al 1995
ed in seguito attivo quale gerente di esercizio pubblico prima a titolo
indipendente e poi come dipendente salariato, ha chiesto di poter beneficiare
di una rendita d’invalidità lamentando un’incapacità lavorativa riconducibile a
patologie di natura cardiaca ed ortopedica;
- raccolta
la documentazione medica del caso e sottoposta la medesima al vaglio del SMR,
per decisione 16 maggio 2005, confermata con successiva decisione su
opposizione 7 giugno 2005, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni
ritenendo l’assicurato ancora in grado di svolgere, malgrado il danno alla
salute, attività di tipo leggero o di tipo amministrativo senza discapito
economico giustificante l’erogazione di una rendita d’invalidità;
-
con il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, chiede
l’annullamento di detta decisione su opposizione, evidenziando in sostanza, con
richiamo particolare delle attestazioni rilasciate dal medico curante dr. __________,
come il suo stato di salute non gli permetta di svolgere nemmeno un’attività di
tipo amministrativo;
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e
la conferma del querelato provvedimento, producendo al riguardo nuove
annotazioni del SMR;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003,
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66
2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%);
- il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido) (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss);
- nella fattispecie l’Ufficio AI ha fondato il proprio
provvedimento sulla refertazione medica rilasciata da diversi medici che hanno
avuto in cura l’assicurato (cui sono state in particolare diagnosticate:
cardiopatia ipertensiva, coxartrosi sinistra in stato dopo intervento all’anca,
sindrome da apnea notturna, sindrome lombovertebrale di origine degenerativa, obesità
permagna, iperlipidemia, epatopatia citolitica/colostatica), le quali a
giudizio del SMR permettono tuttavia di ritenere l’assicurato ancora in grado
di svolgere attività leggere o amministrative; nelle annotazioni presentate con
la risposta di causa il medico responsabile SMR, dopo aver riassunto i diversi
atti medici contenuti nel fascicolo, rievocato il quadro clinico e diagnostico,
osservato in particolare come la descrizione clinica risulti limitata alla
patologia cardiaca e ortopedica e poste alcune considerazioni in merito alle
alterazioni organiche e al disordine metabolico, ha tuttavia precisato, con
riferimento all’ulteriore diagnosi di lipomatosi epidurale, come il disturbo
del rachide sia suscettibile di essere ulteriormente indagato;
- perché
un rapporto medico abbia valore probatorio ai fini del giudizio sull’invalidità
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni in merito
all’incapacità lavorativa devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 p. 31; DTF 125 V
352 e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA
del 18 marzo 2002 nella causa M. [I 162/01]). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr.
1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Nell'ambito del
libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10,
p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF
125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid.
3b/bb). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104
V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Per quel che riguarda il
medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice
deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo
paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
IVG, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo
1997 p. 111);
- da attenta disamina degli atti medici all’inserto risulta che,
oltre a necessitare la fattispecie - come rettamente evidenziato dal SMR in
sede di risposta di causa - di più approfondite indagini per quanto riguarda le
affezioni del rachide (cfr. IIIbis; cfr. doc. AI 23), anche per quanto riguarda
il giudizio sulle conseguenze invalidanti legate alle altre patologie (in
specie quella cardiaca, quella endocrinologica e quella ortopedica) di cui
l’assicurato è portatore il fascicolo difetta di un approfondito e completo
accertamento della situazione medica considerata nel suo insieme ed in
particolare di un motivata e dettagliata valutazione delle conseguenze di tale
complessa situazione sulla capacità lavorativa residua, valutazione che potrà quindi
essere operata solo in esito ad una accurata indagine pluridisciplinare, ritenuto
Considerandi
che al parere espresso dal SMR - che conclude per una totale capacità in
attività adeguate sulla scorta della sola lettura delle certificazioni rese
separatamente dai medici interpellati in sede d’istruttoria (che hanno
avuto in cura e, diversamente dal SMR, hanno visitato l’assicurato; cfr.
rapporti dr. __________, internista e oncologo, sub. doc. AI 31, 15, 12, 5, cfr.
rapporti dr. __________, chirurgo ortopedico, sub doc. AI 23, 17 e rapporto dr.
__________, cardiologo, sub. doc. AI 22) e non contenenti, per quanto è
dato di capire, alcun giudizio sull’abilità lavorativa riferita ad attività
adeguate (i medici interpellati risultano infatti essersi espressi con
riferimento unicamente all’attività svolta dall’assicurato dopo il 1995) - non può in
concreto essere attribuito sufficiente valore probatorio conformemente ai
succitati criteri giurisprudenziali;
- la
refertazione medica agli atti non contenendo elementi sufficienti per giungere ad
un attendibile, concludente ed esaustivo giudizio sull’incapacità al lavoro e,
di riflesso, al guadagno dell'assicurato considerato l’insieme delle affezioni
di cui egli è portatore, la causa, annullata la decisione impugnata, va quindi
retrocessa all’Ufficio AI affinché proceda ad ulteriori accertamenti di natura
medica e renda in seguito un nuovo provvedimento;
-
stante l’esito della presente procedura all’insorgente va riconosciuta
un’indennità per ripetibili di fr. 1'500.--, ciò che rende priva di oggetto la
domanda di gratuito patrocinio presentata il 21 settembre 2005 (DTF 124
V 309; STFA 9 aprile 2003 nella causa C., U164/02).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perché
proceda conformemente ai considerandi.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’Ufficio
AI verserà a RI 1 fr. 1'500.-- (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende
priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio del 21 settembre 2005.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster