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Decisione

32.2005.119

Rinvio degli atti affinché l'amministrazione proceda ad accertare se l'assicurato ha diritto ad un orientamente professionale o a un aiuto al collocamento

2 maggio 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

1.1. Con domanda

21 luglio 2003 RI 1 (classe 1964), con alle spalle un’esperienza lavorativa

variegata (lavori intrapresi in precedenza: esercente, terapeuta naturale,

venditore, operaio non qualificato), ha chiesto di poter beneficiare di

provvedimenti integrativi professionali (doc. AI 1).

1.2. Raccolta

la documentazione medica ed economica del caso, tra cui una perizia

multidisciplinare a cura del

Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM), con decisione 28 luglio 2004

l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Avendo accertato un grado

d’invalidità del 10%, l’amministrazione ha fatto presente che non sono dati i

presupposti né per riconoscere dei provvedimenti integrativi professionali, né

per l’erogazione di una rendita (doc. AI 36).

1.3. Contro

la succitata decisione l’assicurato ha presentato tempestiva opposizione,

mediante la quale ha contestato la determinazione del reddito da invalido e

ribadito la richiesta di provvedimenti professionali reintegrativi (doc. AI

42). Con scritto 22 marzo 2005, allegando due certificati del suo medico

curante, egli ha segnalato un peggioramento del suo stato di salute e chiesto

una nuova valutazione medica (doc. AI 49).

1.4. Con

decisione 10 giugno 2005 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni.

Ammettendo un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato,

tuttavia senza conseguenze sulla capacità lavorativa in attività adeguate,

l’amministrazione ha fra l’altro evidenziato quanto segue:

" In merito alla riformazione professionale, ritenuti

l'assenza di una qualifica di base ed il percorso discontinuo professionale

dell'assicurato, durante il quale ha esercitato varie attività di tipo non qualificato,

si rileva che non sono realizzati i presupposti per l'erogazione di

provvedimenti integrativi in quanto l'assicurato risulta essere direttamente

inseribile nel mercato libero del lavoro in mansioni leggere adeguate allo stato

di salute. Inoltre una riformazione non consentirebbe di incrementare la

capacità di guadagno residua.

Si

informa inoltre l'assicurato che vige l'obbligo per ogni persona assicurata di

ridurre il danno. In virtù di tale obbligo l'assicurato deve intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze della sua invalidità, quale ad esempio sottoporsi a

trattamento terapeutico esigibile se indicato a migliorare la capacità di

guadagno (ad esempio, per eliminare i danni alla salute dovuti ad abuso di

alcool e nicotina).

Nella

fattispecie, è stato sottolineato a più riprese che l'evoluzione nefasta dello

stato di salute dell'assicurato è anche dipendente dall'abuso nicotinico (cfr.

nota del Servizio Medico Regionale dell'AI del 02.07.2004, 10.08.2004 e

19.04.2005). Infatti la prognosi della malattia diagnosticata dipende molto

dall'esistenza o meno dell'abuso nicotinico (si osserva che nell'anno 2004 il

consumo dell'assicurato era stimato a 5-10 sigarette al giorno). Si rammenta

all'assicurato che la perizia SAM ha posto quale diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa l'angeite obliterante (Morbo di Bürger) con claudicatio

acrale all'arto inferiore di ds. e persistente abuso nicotinico (cfr. pag. 8

perizia SAM). Inoltre sempre il perito angiologo, __________, ha indicato nella

sua valutazione peritale che l'evoluzione della malattia, e quindi della

capacità lavorativa, dipende direttamente dal fatto per l'assicurato di

riuscire a smettere completamente, in maniera definitiva, di fumare o meno. In

questo contesto il perito ricorda che secondo i dati della letteratura medica,

il tasso di amputazione nei pazienti affetti da Morbo di Bürger che continuano

a fumare è del 43%, mentre nei pazienti che riescono a smettere di fumare è del

6% (cfr. pag. 2 perizia 18.05.2004 Dr. __________).

A titolo

cautelare si rende comunque edotto l'assicurato sulle conseguenze di una

violazione dell'obbligo di ridurre il danno, ovvero che possibili prestazioni

future potranno essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate

qualora l'Ufficio AI riesca a constatare che il danno alla salute è relazionato

all'abuso di nicotina (cfr. art. 21 cpv. 4 LPGA)." (Doc. AI 52)

1.5. Con

il presente ricorso, l’assicurato, rappresentato

dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della pronunzia amministrativa e di

essere posto al beneficio dell’orientamento e collocamento professionale.

Dei

singoli motivi verrà detto, se necessario, nei considerandi di diritto.

1.6. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione

dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento. L’amministrazione

ha prodotto la nota 28 luglio 2005 del medico responsabile del SMR (Servizio

medico regionale dell’AI) sul rapporto di degenza del 30 marzo 2005

dell’Ospedale __________ prodotto dall’assicurato durante la procedura

d’opposizione.

1.7. Il

17 agosto 2005 l’assicurato ha preso posizione in merito alla nota del SMR. In

particolare riguardo al rimprovero di non aver smesso di fumare egli ha

evidenziato:

" Per quanto riguarda il rimprovero mosso dal Dr. __________

all'assicurato riguardo il fatto che non abbia mai smesso di fumare, occorre

sottolineare che l'assicurato da parecchio tempo si sta impegnando in questa

direzione. Egli ha seguito infatti nel passato ben 8-9 cure per tentare di

smettere di fumare, cosa che è sempre riuscito a fare. È poi però bastato poco

per farlo ricadere nel fumo. Da ultimo l'assicurato si è sottoposto ad un ciclo

di trattamenti atti alla disintossicazione e disassuefazione dal fumo presso lo

__________ e __________ di __________, ciclo che ha svolto con successo. Il

fatto che l'assicurato, malgrado i molteplici tentativi e gli importanti

problemi di salute che lo affliggono, non sia mai riuscito a restare

completamente astinente per lungo tempo lascia sorgere il dubbio che alla base

del consumo di sigarette vi sia, più che una semplice mancanza di forza di

volontà, un disagio psichico che lo spinge a fumare, così come spesso accade

per l'abuso di sostanze psicoattive.

Se

codesto Tribunale dovesse giungere alla conclusione che la mancata astinenza

dal fumo è determinante per la sua decisione, occorrerebbe chiarire, tramite un

complemento di perizia psichiatrica, se ed eventualmente in che misura il

consumo di nicotina è una conseguenza di una patologia psichica maggiore."

(Doc. V)

1.8. Il 25 agosto

2005 l’Ufficio AI ha replicato come segue:

" Si rinvia integralmente alla perizia pluridisciplinare

del SAM del 28.05.2004 per quanto concerne l'aspetto psichiatrico

dell'assicurato. Infatti nella medesima perizia è stata indicata quale diagnosi

senza influsso sulla capacità lavorativa tratti schizotpici di personalità

(cfr. pag. 8 p.to 5.2), mentre la discussione seguente l'esame peritale ha

permesso di evidenziare la problematica angiologica quale limitante il grado di

capacità lavorativa nelle professioni fino ad ora esercitate.

Si

conferma, come anche concluso nella perizia pluridisciplinare SAM, che dal lato

puramente psichiatrico non vi sono particolari limitazioni, pertanto la

capacità lavorativa dell'assicurato è da considerarsi intatta nelle attuali

condizioni di equilibrio.

Attenendosi

quindi a quanto emerso dalla perizia SAM risulta chiaramente che la limitazione

della capacità lavorativa dell'assicurato non è dovuta a danno di natura

psichiatrica. Né si può affermare, in queste condizioni, che l'origine del

tabagismo risieda in un danno alla salute assimilabile a malattia. È stato

evidenziato, nel caso dell'assicurato, che l'astinenza dal fumo è basilare per

miglioramento/mantenimento stazionario dello stato di salute. Pertanto è

esigibile dall'assicurato che egli si impegni ed attui quanto possibile per

smettere di fumare (si rileva che in precedenza l'assicurato si è astenuto dal

fumo per più mesi prima di ricominciare)." (Doc. VII)

in

diritto

In

ordine

2.1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella

causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA

del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella

causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa

H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a dei provvedimenti

integrativi (orientamento e accompagnamento professionale).

2.3. Secondo

Considerandi

l'art. 8 cpv. 1 LAI, indipendentemente dal fatto che esercitassero un’attività

lucrativa prima di diventare invalidi, gli assicurati invalidi o direttamente

minacciati da invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti

d’integrazione necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la

capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. Per stabilire

tale diritto, è considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.

Fra

i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale

(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento

(art. 18 cpv. 1 LAI).

2.4

L’art.

15.

LAI prevede che gli assicurati, cui l’invalidità rende

difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività

svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all’orientamento professionale.

2.5

L’art.

18.

LAI prima frase (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004) dispone che gli assicurati invalidi, idonei all’integrazione, hanno diritto a un

sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro conveniente nonché a una

consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.

Rispetto

al vecchio art. 18 LAI prima frase (“Agli assicurati invalidi, idonei

all’integrazione, è procurato, per quanto possibile, un lavoro conveniente”),

“la nuova disposizione precisa il carattere più obbligatorio della misura e

pone un particolare accento anche sull’aspetto di assicurati invalidi “

(Cattaneo, La promozione dell’autonomia del disabile:esempi scelti dalle

assicurazioni sociali, pubblicato in RDAT 2003 I pag. 595).

L’applicazione

di tale articolo presuppone che l’assicurato sia invalido ai sensi dell’art. 4

cpv. 1 LAI (sia nella versione in vigore sino al 31 gennaio 2002 che in quella

valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA). Il diritto

all’orientamento professionale presuppone dunque che l’assicurato dev’essere

intralciato nella ricerca di lavoro a causa del danno alla salute. Ad esempio,

una persona che non può affrontare un colloquio di lavoro perché muta o con

difficoltà motorie oppure se a causa del danno alla salute necessita di

particolari provvedimenti sul posto di lavoro (quale mezzi ausiliari ottici) o

di particolari esigenze nei confronti del datore di lavoro (per esempio,

tolleranza per le pause rese necessarie dall’invalidità dell’assicurato)

(Pratique VSI 2003 pag. 270). Il TFA ha poi precisato che siccome il servizio

di collocamento non rappresenta un provvedimento d’integrazione particolarmente

costoso, per motivarne il diritto è sufficiente avere, nella ricerca di un

nuovo posto di lavoro, difficoltà relativamente piccole dovute alla salute. Se

invece la ricerca del posto di lavoro è resa problematica per altre ragioni non

legate all’invalidità, come l’assenza di posti disponibili sul mercato del

lavoro, l’età dell’assicurato ecc., l’AI non deve intervenire ma, a dipendenza

del caso, l’interessato dev’essere collocato dall’assicurazione contro la disoccupazione

(Pratique VSI 2000 pag. 71; in merito alla differenza tra servizio di

collocamento dell’AI e dell’assicurazione contro la disoccupazione cfr. DTF 116

V 85).

Infine,

secondo l’Alta Corte, l’assicurato con una capacità lavorativa al 100% in

attività leggere adeguate non ha diritto all’aiuto al collocamento a meno che

sussista una limitazione supplementare nella ricerca del posto di lavoro (Pratique

VSI 2003 pag. 270; critico Cattaneo, op.cit., RDAT 2003 I pag. 598).

2.6

Nel

caso in esame, dalla perizia multidisciplinare 28 maggio 2004 è risultato come

l’assicurato, affetto da angeite obliterante (morbo di Bürger) con claudicatio

acrale all’arto inferiore destro e persistente abusto nicotinico, sia in grado

di svolgere pienamente attività lucrative a condizione che si tratti di lavori

essenzialmente di tipo sedentario, senza prolungati spostamenti a piedi, senza

il trasporto o il sollevamento di pesi eccessivi (superiori ai 15 chili), con

efficace protezione dei piedi da azioni fisiche (traumi, compressioni,

sfregamenti, ecc) e dal freddo (perizia punto 9 pag. 10, doc. AI 27). Dal punto

di vista psichiatrico, nel rapporto 15 maggio 2004 il dr. __________ (consulente

esterno in psichiatria e psicoterapia del SAM) ha riscontrato nell’assicurato

dei tratti schizotipici di personalità senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa e ritenuto appropriata un’attività da svolgere in modo autonomo

(sub. doc. AI 27).

Quindi,

nonostante il danno alla salute, il ricorrente è stato valutato pienamente

abile in attività leggere e ripetitive. Se da una parte nel ricorso egli ha

sostenuto che le sue condizioni di salute non permettono di svolgere le

“classiche” attività leggere, quali guardiano __________, magazziniere ecc.,

perché comportano l’assunzione di una posizione eretta per parecchio tempo e/o

il sollevamento di pesi, dall’altra va ricordato che nel settore dell’industria

possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori

leggeri di montaggio, oppure quello dei servizi vi sono attività che non

comportano aggravi fisici e possono essere svolti prevalentemente in posizione

seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di

controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC

1980.

p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P., U329/01),

caratteristiche queste compatibili con le limitazioni fisiche esposte nella

perizia SAM.

Infine,

con nota 19 aprile 2005 il dr. __________ del SMR ha pertinentemente ritenuto

il trauma alla caviglia e il peggioramento della circolazione periferica con

apparizione di ulcerazione fibrinosa all’alluce del piede destro non influenti

sull’esigibilità in attività adeguate e leggere (doc. AI 51). Altrettanto non

rilevanti sia ai fini della funzionalità dell’assicurato che della capacità

lavorativa è stata considerata l’amputazione dell’alluce destro (marzo 2005) a

seguito di una necrosi cutanea (cfr. nota 26 luglio 2005 del dr. __________,

medico responsabile del SMR).

Di

conseguenza, il grado d’invalidità è risultato essere del 10%,

circostanza rimasta incontestata. Nella decisione impugnata l’amministrazione

ha infatti correttamente fissato il grado d’incapacità al guadagno, facendo

riferimento, sia per il reddito da valido (non è stato

possibile fissare l’ammontare del salario che l’assicurato avrebbe potuto

percepire da sano) che da invalido, ai rilevamenti salariali

editi dall'Ufficio federale di statistica che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 p. 68; DTF

126.

V 76; RCC 1991 p. 332). Nella determinazione del reddito da invalido

l’amministrazione ha giustamente applicato una riduzione (10%) del rendimento

dovuto alle circostanze personali dell’assicurato, la cui riduzione per

giurisprudenza federale può arrivare sino ad un massimo del 25% (DTF 126 V 80;

Pratique VSI 2002 p. 64).

Altresì

incontestato è che l’assicurato non ha diritto ad una riformazione

professionale (art. 17 LAI), essendo il grado d’invalidità inferiore al 20%

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag.

80.

consid. 1b).

2.7

Non

tutelabile è invece la decisione impugnata per quel che concerne gli altri

provvedimenti integrativi previsti dalla legge (cfr. consid. 2.3).

Innanzitutto

va ricordato che nell’AI vale il principio secondo cui l'applicazione di

provvedimenti integrativi ha la precedenza sull'assegnazione della rendita

rispettivamente l’assicurato ha diritto ad una rendita se, dopo il periodo di

un anno, non è oppure non è ancora reintegrabile (DTF 121 V 190, 116 V 92). In

tale ipotesi secondo l’art. 28 cpv. 1 OAI il diritto alla rendita non sorge

finché l’assicurato si sottopone all’esecuzione di provvedimenti di

integrazione o deve attendere l’inizio di provvedimenti di integrazione e può

esigere perciò un’indennità giornaliera durante il termine d’attesa.

L’amministrazione deve, quindi, esaminare d’ufficio, sia in caso di domanda di

rendita che di revisione se si giustifica, preliminarmente all’erogazione di

una rendita, l’assegnazione di provvedimenti integrativi (DTF 108 V 212, 99 V

48; cfr. Blanc, La procédure administrative en assurence-invalidité, Losanna

1999, pag. 166 s). L’Ufficio AI deve pertanto stilare un rapporto completo riguardante

l’eventuale reintegrazione dell’assicurato, comprendente tutti i differenti

elementi che permettono di sostenere le scelte operate (Blanc, op. cit., pag.

166; cfr. anche marg. no. 2090ss. della Circolare sulla procedura

nell’assicurazione per l’invalidità). Esso può rifiutare una prestazione

integrativa solo se a seguito di un attento esame giunge ad un risultato

negativo (Blanc, op. cit., pag. 167).

Non

va del resto dimenticato che, conformemente al principio dell’obbligo di

ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61). In tale

contesto s’inserisce quindi l’art. 21 cpv. 4 LPGA del

seguente tenore:

" Le prestazioni possono essere temporaneamente o

definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una

sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato

termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto

gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un

provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che

promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova

possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti

d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute. contenuto

nella decisione contestata."

Ritornando

al caso concreto, dall’esame degli atti di causa non risulta che

l’amministrazione abbia esaminato in modo approfondito l’aspetto integrativo.

Se

da un lato con rapporto 27 luglio 2004 la consulente in integrazione professionale

ha accertato l’esigibilità delle attività adeguate, fissando di conseguenza sia

il reddito da valido che da invalido, dall’altro essa non ha proceduto ad un

esame circa l’eventualità di un orientamento professionale, tantomeno di un

aiuto al collocamento (doc. AI 35). D’altronde con l’opposizione 9 settembre

2004.

l’assicurato aveva nuovamente chiesto di poter beneficiare di

provvedimenti professionali reintegrativi (doc. AI 42), richiesta ribadita con

il presente ricorso. Né con la decisione contestata, né con la risposta di

causa l’Ufficio AI ha affrontato l’oggetto del contendere.

In queste circostanze, dunque, gli atti sono da ritornare all’amministrazione

affinché esamini se l’assicurato, conformemente la giurisprudenza federale, ha

diritto all’orientamento professionale rispettivamente ad un aiuto al

collocamento (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

L’Ufficio

AI dovrà inoltre valutare la questione relativa all’abuso

nicotinico oggetto dell’ammonimento ex art. 21 cpv. 4 LPGA contenuto nella

decisione contestata (cfr. consid. 1.4), rispettivamente all’esigibilità della

completa astinenza dal fumo sollevata dall’assicurato nello scritto 17 agosto

2005.

(cfr. consid. 1.7). Va al riguardo rilevato che l’eventualità di una

riduzione delle prestazioni (sia prestazioni pecuniarie che prestazioni in

natura; cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione,

Berna 2003, § 40 n. 36 pag. 271) sussiste solo dopo la concessione di dette

prestazioni (cfr. Locher, op. cit., § 40 n. 30 pag. 270).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto ai

sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è annullata nella misura in cui non concerne il

rifiuto di una riformazione professionale (art. 17 LAI) e dell’erogazione di

una rendita.

§§

Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda alle proprie

incombenze ai sensi dei considerandi.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA

inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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