32.2005.119
Rinvio degli atti affinché l'amministrazione proceda ad accertare se l'assicurato ha diritto ad un orientamente professionale o a un aiuto al collocamento
2 maggio 2006Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.119
Data decisione, Autorità:
02.05.2006, TCA
Titolo:
Rinvio degli atti affinché l'amministrazione proceda ad accertare se l'assicurato ha diritto ad un orientamente professionale o a un aiuto al collocamento
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 15 LAI
art. 18 LAI
art. 21 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.119
BS/td
Lugano
2 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 luglio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 giugno
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto
Fatti
1.1. Con domanda
21 luglio 2003 RI 1 (classe 1964), con alle spalle un’esperienza lavorativa
variegata (lavori intrapresi in precedenza: esercente, terapeuta naturale,
venditore, operaio non qualificato), ha chiesto di poter beneficiare di
provvedimenti integrativi professionali (doc. AI 1).
1.2. Raccolta
la documentazione medica ed economica del caso, tra cui una perizia
multidisciplinare a cura del
Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM), con decisione 28 luglio 2004
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Avendo accertato un grado
d’invalidità del 10%, l’amministrazione ha fatto presente che non sono dati i
presupposti né per riconoscere dei provvedimenti integrativi professionali, né
per l’erogazione di una rendita (doc. AI 36).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurato ha presentato tempestiva opposizione,
mediante la quale ha contestato la determinazione del reddito da invalido e
ribadito la richiesta di provvedimenti professionali reintegrativi (doc. AI
42). Con scritto 22 marzo 2005, allegando due certificati del suo medico
curante, egli ha segnalato un peggioramento del suo stato di salute e chiesto
una nuova valutazione medica (doc. AI 49).
1.4. Con
decisione 10 giugno 2005 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni.
Ammettendo un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato,
tuttavia senza conseguenze sulla capacità lavorativa in attività adeguate,
l’amministrazione ha fra l’altro evidenziato quanto segue:
" In merito alla riformazione professionale, ritenuti
l'assenza di una qualifica di base ed il percorso discontinuo professionale
dell'assicurato, durante il quale ha esercitato varie attività di tipo non qualificato,
si rileva che non sono realizzati i presupposti per l'erogazione di
provvedimenti integrativi in quanto l'assicurato risulta essere direttamente
inseribile nel mercato libero del lavoro in mansioni leggere adeguate allo stato
di salute. Inoltre una riformazione non consentirebbe di incrementare la
capacità di guadagno residua.
Si
informa inoltre l'assicurato che vige l'obbligo per ogni persona assicurata di
ridurre il danno. In virtù di tale obbligo l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze della sua invalidità, quale ad esempio sottoporsi a
trattamento terapeutico esigibile se indicato a migliorare la capacità di
guadagno (ad esempio, per eliminare i danni alla salute dovuti ad abuso di
alcool e nicotina).
Nella
fattispecie, è stato sottolineato a più riprese che l'evoluzione nefasta dello
stato di salute dell'assicurato è anche dipendente dall'abuso nicotinico (cfr.
nota del Servizio Medico Regionale dell'AI del 02.07.2004, 10.08.2004 e
19.04.2005). Infatti la prognosi della malattia diagnosticata dipende molto
dall'esistenza o meno dell'abuso nicotinico (si osserva che nell'anno 2004 il
consumo dell'assicurato era stimato a 5-10 sigarette al giorno). Si rammenta
all'assicurato che la perizia SAM ha posto quale diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa l'angeite obliterante (Morbo di Bürger) con claudicatio
acrale all'arto inferiore di ds. e persistente abuso nicotinico (cfr. pag. 8
perizia SAM). Inoltre sempre il perito angiologo, __________, ha indicato nella
sua valutazione peritale che l'evoluzione della malattia, e quindi della
capacità lavorativa, dipende direttamente dal fatto per l'assicurato di
riuscire a smettere completamente, in maniera definitiva, di fumare o meno. In
questo contesto il perito ricorda che secondo i dati della letteratura medica,
il tasso di amputazione nei pazienti affetti da Morbo di Bürger che continuano
a fumare è del 43%, mentre nei pazienti che riescono a smettere di fumare è del
6% (cfr. pag. 2 perizia 18.05.2004 Dr. __________).
A titolo
cautelare si rende comunque edotto l'assicurato sulle conseguenze di una
violazione dell'obbligo di ridurre il danno, ovvero che possibili prestazioni
future potranno essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate
qualora l'Ufficio AI riesca a constatare che il danno alla salute è relazionato
all'abuso di nicotina (cfr. art. 21 cpv. 4 LPGA)." (Doc. AI 52)
1.5. Con
il presente ricorso, l’assicurato, rappresentato
dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della pronunzia amministrativa e di
essere posto al beneficio dell’orientamento e collocamento professionale.
Dei
singoli motivi verrà detto, se necessario, nei considerandi di diritto.
1.6. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione
dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento. L’amministrazione
ha prodotto la nota 28 luglio 2005 del medico responsabile del SMR (Servizio
medico regionale dell’AI) sul rapporto di degenza del 30 marzo 2005
dell’Ospedale __________ prodotto dall’assicurato durante la procedura
d’opposizione.
1.7. Il
17 agosto 2005 l’assicurato ha preso posizione in merito alla nota del SMR. In
particolare riguardo al rimprovero di non aver smesso di fumare egli ha
evidenziato:
" Per quanto riguarda il rimprovero mosso dal Dr. __________
all'assicurato riguardo il fatto che non abbia mai smesso di fumare, occorre
sottolineare che l'assicurato da parecchio tempo si sta impegnando in questa
direzione. Egli ha seguito infatti nel passato ben 8-9 cure per tentare di
smettere di fumare, cosa che è sempre riuscito a fare. È poi però bastato poco
per farlo ricadere nel fumo. Da ultimo l'assicurato si è sottoposto ad un ciclo
di trattamenti atti alla disintossicazione e disassuefazione dal fumo presso lo
__________ e __________ di __________, ciclo che ha svolto con successo. Il
fatto che l'assicurato, malgrado i molteplici tentativi e gli importanti
problemi di salute che lo affliggono, non sia mai riuscito a restare
completamente astinente per lungo tempo lascia sorgere il dubbio che alla base
del consumo di sigarette vi sia, più che una semplice mancanza di forza di
volontà, un disagio psichico che lo spinge a fumare, così come spesso accade
per l'abuso di sostanze psicoattive.
Se
codesto Tribunale dovesse giungere alla conclusione che la mancata astinenza
dal fumo è determinante per la sua decisione, occorrerebbe chiarire, tramite un
complemento di perizia psichiatrica, se ed eventualmente in che misura il
consumo di nicotina è una conseguenza di una patologia psichica maggiore."
(Doc. V)
1.8. Il 25 agosto
2005 l’Ufficio AI ha replicato come segue:
" Si rinvia integralmente alla perizia pluridisciplinare
del SAM del 28.05.2004 per quanto concerne l'aspetto psichiatrico
dell'assicurato. Infatti nella medesima perizia è stata indicata quale diagnosi
senza influsso sulla capacità lavorativa tratti schizotpici di personalità
(cfr. pag. 8 p.to 5.2), mentre la discussione seguente l'esame peritale ha
permesso di evidenziare la problematica angiologica quale limitante il grado di
capacità lavorativa nelle professioni fino ad ora esercitate.
Si
conferma, come anche concluso nella perizia pluridisciplinare SAM, che dal lato
puramente psichiatrico non vi sono particolari limitazioni, pertanto la
capacità lavorativa dell'assicurato è da considerarsi intatta nelle attuali
condizioni di equilibrio.
Attenendosi
quindi a quanto emerso dalla perizia SAM risulta chiaramente che la limitazione
della capacità lavorativa dell'assicurato non è dovuta a danno di natura
psichiatrica. Né si può affermare, in queste condizioni, che l'origine del
tabagismo risieda in un danno alla salute assimilabile a malattia. È stato
evidenziato, nel caso dell'assicurato, che l'astinenza dal fumo è basilare per
miglioramento/mantenimento stazionario dello stato di salute. Pertanto è
esigibile dall'assicurato che egli si impegni ed attui quanto possibile per
smettere di fumare (si rileva che in precedenza l'assicurato si è astenuto dal
fumo per più mesi prima di ricominciare)." (Doc. VII)
in
diritto
In
ordine
2.1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a dei provvedimenti
integrativi (orientamento e accompagnamento professionale).
2.3. Secondo
Considerandi
l'art. 8 cpv. 1 LAI, indipendentemente dal fatto che esercitassero un’attività
lucrativa prima di diventare invalidi, gli assicurati invalidi o direttamente
minacciati da invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti
d’integrazione necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. Per stabilire
tale diritto, è considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.
Fra
i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.4
L’art.
15.
LAI prevede che gli assicurati, cui l’invalidità rende
difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività
svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all’orientamento professionale.
2.5
L’art.
18.
LAI prima frase (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004) dispone che gli assicurati invalidi, idonei all’integrazione, hanno diritto a un
sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro conveniente nonché a una
consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.
Rispetto
al vecchio art. 18 LAI prima frase (“Agli assicurati invalidi, idonei
all’integrazione, è procurato, per quanto possibile, un lavoro conveniente”),
“la nuova disposizione precisa il carattere più obbligatorio della misura e
pone un particolare accento anche sull’aspetto di assicurati invalidi “
(Cattaneo, La promozione dell’autonomia del disabile:esempi scelti dalle
assicurazioni sociali, pubblicato in RDAT 2003 I pag. 595).
L’applicazione
di tale articolo presuppone che l’assicurato sia invalido ai sensi dell’art. 4
cpv. 1 LAI (sia nella versione in vigore sino al 31 gennaio 2002 che in quella
valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA). Il diritto
all’orientamento professionale presuppone dunque che l’assicurato dev’essere
intralciato nella ricerca di lavoro a causa del danno alla salute. Ad esempio,
una persona che non può affrontare un colloquio di lavoro perché muta o con
difficoltà motorie oppure se a causa del danno alla salute necessita di
particolari provvedimenti sul posto di lavoro (quale mezzi ausiliari ottici) o
di particolari esigenze nei confronti del datore di lavoro (per esempio,
tolleranza per le pause rese necessarie dall’invalidità dell’assicurato)
(Pratique VSI 2003 pag. 270). Il TFA ha poi precisato che siccome il servizio
di collocamento non rappresenta un provvedimento d’integrazione particolarmente
costoso, per motivarne il diritto è sufficiente avere, nella ricerca di un
nuovo posto di lavoro, difficoltà relativamente piccole dovute alla salute. Se
invece la ricerca del posto di lavoro è resa problematica per altre ragioni non
legate all’invalidità, come l’assenza di posti disponibili sul mercato del
lavoro, l’età dell’assicurato ecc., l’AI non deve intervenire ma, a dipendenza
del caso, l’interessato dev’essere collocato dall’assicurazione contro la disoccupazione
(Pratique VSI 2000 pag. 71; in merito alla differenza tra servizio di
collocamento dell’AI e dell’assicurazione contro la disoccupazione cfr. DTF 116
V 85).
Infine,
secondo l’Alta Corte, l’assicurato con una capacità lavorativa al 100% in
attività leggere adeguate non ha diritto all’aiuto al collocamento a meno che
sussista una limitazione supplementare nella ricerca del posto di lavoro (Pratique
VSI 2003 pag. 270; critico Cattaneo, op.cit., RDAT 2003 I pag. 598).
2.6
Nel
caso in esame, dalla perizia multidisciplinare 28 maggio 2004 è risultato come
l’assicurato, affetto da angeite obliterante (morbo di Bürger) con claudicatio
acrale all’arto inferiore destro e persistente abusto nicotinico, sia in grado
di svolgere pienamente attività lucrative a condizione che si tratti di lavori
essenzialmente di tipo sedentario, senza prolungati spostamenti a piedi, senza
il trasporto o il sollevamento di pesi eccessivi (superiori ai 15 chili), con
efficace protezione dei piedi da azioni fisiche (traumi, compressioni,
sfregamenti, ecc) e dal freddo (perizia punto 9 pag. 10, doc. AI 27). Dal punto
di vista psichiatrico, nel rapporto 15 maggio 2004 il dr. __________ (consulente
esterno in psichiatria e psicoterapia del SAM) ha riscontrato nell’assicurato
dei tratti schizotipici di personalità senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa e ritenuto appropriata un’attività da svolgere in modo autonomo
(sub. doc. AI 27).
Quindi,
nonostante il danno alla salute, il ricorrente è stato valutato pienamente
abile in attività leggere e ripetitive. Se da una parte nel ricorso egli ha
sostenuto che le sue condizioni di salute non permettono di svolgere le
“classiche” attività leggere, quali guardiano __________, magazziniere ecc.,
perché comportano l’assunzione di una posizione eretta per parecchio tempo e/o
il sollevamento di pesi, dall’altra va ricordato che nel settore dell’industria
possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori
leggeri di montaggio, oppure quello dei servizi vi sono attività che non
comportano aggravi fisici e possono essere svolti prevalentemente in posizione
seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di
controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC
1980.
p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P., U329/01),
caratteristiche queste compatibili con le limitazioni fisiche esposte nella
perizia SAM.
Infine,
con nota 19 aprile 2005 il dr. __________ del SMR ha pertinentemente ritenuto
il trauma alla caviglia e il peggioramento della circolazione periferica con
apparizione di ulcerazione fibrinosa all’alluce del piede destro non influenti
sull’esigibilità in attività adeguate e leggere (doc. AI 51). Altrettanto non
rilevanti sia ai fini della funzionalità dell’assicurato che della capacità
lavorativa è stata considerata l’amputazione dell’alluce destro (marzo 2005) a
seguito di una necrosi cutanea (cfr. nota 26 luglio 2005 del dr. __________,
medico responsabile del SMR).
Di
conseguenza, il grado d’invalidità è risultato essere del 10%,
circostanza rimasta incontestata. Nella decisione impugnata l’amministrazione
ha infatti correttamente fissato il grado d’incapacità al guadagno, facendo
riferimento, sia per il reddito da valido (non è stato
possibile fissare l’ammontare del salario che l’assicurato avrebbe potuto
percepire da sano) che da invalido, ai rilevamenti salariali
editi dall'Ufficio federale di statistica che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 p. 68; DTF
126.
V 76; RCC 1991 p. 332). Nella determinazione del reddito da invalido
l’amministrazione ha giustamente applicato una riduzione (10%) del rendimento
dovuto alle circostanze personali dell’assicurato, la cui riduzione per
giurisprudenza federale può arrivare sino ad un massimo del 25% (DTF 126 V 80;
Pratique VSI 2002 p. 64).
Altresì
incontestato è che l’assicurato non ha diritto ad una riformazione
professionale (art. 17 LAI), essendo il grado d’invalidità inferiore al 20%
richiesto dalla giurisprudenza (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag.
80.
consid. 1b).
2.7
Non
tutelabile è invece la decisione impugnata per quel che concerne gli altri
provvedimenti integrativi previsti dalla legge (cfr. consid. 2.3).
Innanzitutto
va ricordato che nell’AI vale il principio secondo cui l'applicazione di
provvedimenti integrativi ha la precedenza sull'assegnazione della rendita
rispettivamente l’assicurato ha diritto ad una rendita se, dopo il periodo di
un anno, non è oppure non è ancora reintegrabile (DTF 121 V 190, 116 V 92). In
tale ipotesi secondo l’art. 28 cpv. 1 OAI il diritto alla rendita non sorge
finché l’assicurato si sottopone all’esecuzione di provvedimenti di
integrazione o deve attendere l’inizio di provvedimenti di integrazione e può
esigere perciò un’indennità giornaliera durante il termine d’attesa.
L’amministrazione deve, quindi, esaminare d’ufficio, sia in caso di domanda di
rendita che di revisione se si giustifica, preliminarmente all’erogazione di
una rendita, l’assegnazione di provvedimenti integrativi (DTF 108 V 212, 99 V
48; cfr. Blanc, La procédure administrative en assurence-invalidité, Losanna
1999, pag. 166 s). L’Ufficio AI deve pertanto stilare un rapporto completo riguardante
l’eventuale reintegrazione dell’assicurato, comprendente tutti i differenti
elementi che permettono di sostenere le scelte operate (Blanc, op. cit., pag.
166; cfr. anche marg. no. 2090ss. della Circolare sulla procedura
nell’assicurazione per l’invalidità). Esso può rifiutare una prestazione
integrativa solo se a seguito di un attento esame giunge ad un risultato
negativo (Blanc, op. cit., pag. 167).
Non
va del resto dimenticato che, conformemente al principio dell’obbligo di
ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61). In tale
contesto s’inserisce quindi l’art. 21 cpv. 4 LPGA del
seguente tenore:
" Le prestazioni possono essere temporaneamente o
definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una
sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato
termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto
gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un
provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che
promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova
possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti
d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute. contenuto
nella decisione contestata."
Ritornando
al caso concreto, dall’esame degli atti di causa non risulta che
l’amministrazione abbia esaminato in modo approfondito l’aspetto integrativo.
Se
da un lato con rapporto 27 luglio 2004 la consulente in integrazione professionale
ha accertato l’esigibilità delle attività adeguate, fissando di conseguenza sia
il reddito da valido che da invalido, dall’altro essa non ha proceduto ad un
esame circa l’eventualità di un orientamento professionale, tantomeno di un
aiuto al collocamento (doc. AI 35). D’altronde con l’opposizione 9 settembre
2004.
l’assicurato aveva nuovamente chiesto di poter beneficiare di
provvedimenti professionali reintegrativi (doc. AI 42), richiesta ribadita con
il presente ricorso. Né con la decisione contestata, né con la risposta di
causa l’Ufficio AI ha affrontato l’oggetto del contendere.
In queste circostanze, dunque, gli atti sono da ritornare all’amministrazione
affinché esamini se l’assicurato, conformemente la giurisprudenza federale, ha
diritto all’orientamento professionale rispettivamente ad un aiuto al
collocamento (cfr. consid. 2.3 e 2.4).
L’Ufficio
AI dovrà inoltre valutare la questione relativa all’abuso
nicotinico oggetto dell’ammonimento ex art. 21 cpv. 4 LPGA contenuto nella
decisione contestata (cfr. consid. 1.4), rispettivamente all’esigibilità della
completa astinenza dal fumo sollevata dall’assicurato nello scritto 17 agosto
2005.
(cfr. consid. 1.7). Va al riguardo rilevato che l’eventualità di una
riduzione delle prestazioni (sia prestazioni pecuniarie che prestazioni in
natura; cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione,
Berna 2003, § 40 n. 36 pag. 271) sussiste solo dopo la concessione di dette
prestazioni (cfr. Locher, op. cit., § 40 n. 30 pag. 270).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto ai
sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata è annullata nella misura in cui non concerne il
rifiuto di una riformazione professionale (art. 17 LAI) e dell’erogazione di
una rendita.
§§
Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda alle proprie
incombenze ai sensi dei considerandi.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA
inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster