32.2005.12
assicurato con un grado d'invalidità superiore del 20% non ha diritto ad una riformazione professionale poiché il suo profilo professionale non permette di imparare un'altra attività qualificata
29 agosto 2005Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2005.12
Data decisione, Autorità:
29.08.2005, TCA
Titolo:
assicurato con un grado d'invalidità superiore del 20% non ha diritto ad una riformazione professionale poiché il suo profilo professionale non permette di imparare un'altra attività qualificata
RIFORMAZIONE
art. 4 LAI
art. 17 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.12
BS/ss
Lugano
29 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16
dicembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1959, a seguito di una dermatite atopica con prurigo di tipo nodulare
recidivante
(doc. AI 4), ha dovuto cessare l’attività di aiuto giardiniere.
Nel mese
di gennaio 2003 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti
volta al riconoscimento di una riformazione professionale (doc. AI 3).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici e economici del caso, con decisione 14 ottobre
2004 l’Ufficio AI ha negato qualsiasi prestazione assicurativa, facendo
presente:
" Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione
medica acquisita agli atti risulta che il danno alla salute, di cui
l'assicurato è portatore, gli comporta una parziale incapacità al lavoro e,
dunque, al guadagno quantificabile nella misura massima del 20%.
Più esplicitamente,
secondo il parere medico il Signor RI 1 è stato ritenuto totalmente inabile
nella sua abituale attività di aiuto giardiniere, per contro, in attività
adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, lo
stesso risulta abile nella misura del 100%.
Confrontando il guadagno
che l'assicurato avrebbe potuto percepire oggigiorno senza il danno alla
salute, ossia Fr. 59'000.00 all'anno, con quello che lo stesso può ancora
raggiungere da invalido in attività adeguate (quali per esempio: operaio di
fabbrica in attività leggere - assemblaggio, controllo o imballaggio -
autista-fattorino, magazziniere, aiuto venditore o addetto alla sorveglianza),
vale a dire Fr. 47'309.00 annui, si ottiene un grado di invalidità pari al 20%.
Il calcolo di cui si è
detto sopra è riportato qui di seguito.
Reddito annuale
esigibile:
senza invalidità CHF
59'000.00
con invalidità CHF
47'309.00
Perdita di guadagno CHF
11'691.00 = Grado d'invalidità 20%
Essendo il grado
d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
·
La richiesta di
prestazioni, preso in considerazione quanto sopra esposto, è respinta.
A titolo abbondanziale le
comunichiamo che lo scrivente Ufficio resta a disposizione per un'introduzione
al posto di lavoro o per una "formazione ad hoc" qualora il Signor RI
1 dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo e se questa dovesse
permettere un aumento della capacità di guadagno residua."
(Doc. AI 24)
1.2. Con
decisione 16 dicembre 2004 l’amministrazione ha respinto l’opposizione
dell’assicurato. Modificando il reddito da valido in fr. 55'762, essa ha di
conseguenza determinato un grado d’invalidità del 15% (doc. AI 37).
1.3. Contro la
succitata decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato al TCA un tempestivo ricorso e postulato il riconoscimento di tutte
le misure reintegrative adeguate al suo caso, rispettivamente del diritto ad
una rendita intera.
Sostenendo
una riduzione maggiore del reddito teorico da invalido di quanto stabilito
dalla consulente in integrazione professionale, il ricorrente ha evidenziato:
" Tenuto conto del reddito ipotetico valutato dall'AI in
CHF 59'000.00 annui del 2002 per l'attività di aiuto-giardiniere (doc. E, pag.
1 in fine) e di quello da invalido ridotto del 25% (CHF 39'424.00) si ottiene
un tasso d'invalidità (39'424.00 x 100 : 59'000 = 66.83) del 32.17%.
Detto tasso, ben
superiore al 20% (valore che sarebbe comunque anche superato tenendo conto del
reddito di CHF 55'0762.00 adottato dall'UAI nella sua decisione su opposizione
e qui comunque contestata), consente di accordare misure di riformazione:
infatti, al di là dell'esistenza della perdita di guadagno durevole causata
dall'invalidità superiore al 20%, la misura appare adeguata sotto tutti i punti
di vista previsti in materia con buone probabilità di successo. In questo senso
è il rapporto medesimo della consulente in integrazione (doc. E, pag. 2) a
darne dimostrazione, ritenendo l'assicurato inseribile in un mercato del lavoro
seppur non qualificato e dichiarando la disponibilità per una formazione ad hoc
(questo però solo qualora l'assicurato dovesse trovare un datore di lavoro
disposto ad assumerlo). Viste queste circostanze, si deve concludere che all'AI
tocchi l'assunzione di questa fattispecie con l'accordo di misure integrative,
rispettivamente con la concessione di una rendita d'invalidità, poiché se le
prime non fossero giudicate attuabili, non lo sarebbero in quanto potrebbe
essere messa in discussione la durevolezza del successo previsto, dipendente
dall'evidente propensione della malattia a ripresentarsi in forme recidive
gravi anche in assenza di attività da parte dell'assicurato (cfr. doc. D e doc.
F). Questo allora starebbe a significare che, per i postumi dell'affezione,
l'assicurato dovrebbe essere giudicato invalido nella misura del 100% in quanto
non abile sufficientemente anche in attività alternative vista
l'incompatibilità con il suo stato di salute." (Doc. I)
1.4. Con risposta
di causa 15 febbraio 2005 l’amministrazione, confermando la propria decisione,
ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Il TCA si è
rivolto all’Ufficio AI in merito alla prospettata "messa a
disposizione" di una formazione ad hoc, ricevendo risposta il 23 giugno
2005 (VI).
Con scritto 6 luglio 2005 il legale dell’assicurato ha osservato che sono dati
i presupposti per una riformazione professionale (VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del
6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in
ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di
principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003
IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1).
Nella DTF
130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali
sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre
2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente
ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove
norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione
riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA,
l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel
che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di
incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei
redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni
durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate
dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Le
disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,
vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio
2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31
dicembre 2002.
2.3. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività
lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa
la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata,
in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
"
per riformazione professionale
vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare
sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione
professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione
professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495
consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.
2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa
C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag.
294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a
e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;
Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation
de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Nell’ambito
dell’istruttoria amministrativa RI 1, affetto da dermatite atopica (cfr.
rapporto 19 gennaio 2004 del dermatologo curante, dr. __________, doc. AI 15) è
stato visto dalla consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente).
Dopo aver
riassunto la situazione medica e socioprofessionale dell’assicurato, con
rapporto 12 ottobre 2004 essa ha evidenziato quanto segue:
" Discussione e Proposte
Ho incontrato l'A. per un
colloquio il 30.9.2004; è stato convenientemente informato sulle prestazioni AI
e sui vari criteri di assegnazione.
Il signor RI 1 non
possiede una qualifica. Nel passato professionale ha sempre svolto attività
pesanti e non qualificate. Presso l'ultimo datore di lavoro ha potuto
approfondire delle conoscenze professionali nel settore del giardinaggio: la
costruzione di giardini, taglio di prati, potatura di piante, concimazione,
lavorazione di terre, posa di piazzali e lavori di posa scarico acque. Tenuto
conto del problema di salute, quest'attività non è più praticabile dall'A.
A mio avviso, l'A. non ha
potuto acquisire sufficienti competenze lavorative durante il suo percorso
socio professionale, da poter essere inserito in attività qualificate. Inoltre,
l'assenza di qualifica, le scarse conoscenze scolastiche e linguistiche e la
sua attitudine, renderebbero alquanto difficile la messa in atto di un
provvedimento professionale volto al conseguimento di una qualifica.
Considerate le
conseguenze fisico-funzionali del danno alla salute e tenuto conto che l'A. non
ha le competenze per svolgere attività qualificate, come per esempio quelle di
operaio di fabbrica in attività leggere (assemblaggio, controllo o
imballaggio), autista-fattorino, magazziniere, aiuto venditore o addetto alla
sorveglianza.
In questa situazione si
resta a disposizione per un'introduzione al posto di lavoro o per una
"formazione ad hoc" qualora l'A. dovesse trovare un datore di lavoro
disposto ad assumerlo e se questa dovesse permettere un aumento della capacità
di guadagno residua.
Calcolo della
capacità di guadagno residua
Considerando un reddito
ipotetico di fr. 59000, una capacità di lavoro residua del 100% e applicando
una riduzione del 10% per attività leggera, secondo le statistiche RSS teoriche
(4° rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 47309 e una
capacità di guadagno residua del 80.19%." (Doc. AI 23)
In merito
alla succitata valutazione, con scritto 17 novembre 2004 il dermatologo curante
(dr. __________) ha fra l’altro rilevato:
" Teoricamente le conclusioni dell'Assicurazione
Invalidità del Canton Ticino sono corrette. Tuttavia, nel caso specifico del
Signor RI 1, tuttora in cura per il suo eczema, riterrei che sarà molto
difficile reintegrarlo nel mondo lavorativo, a causa di una mancata remissione
costante del suo eczema e per il fatto di possibili recidive anche a breve
termine. A mio avviso, non sono comunque un esperto di diritto assicurativo
professionale, l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità del Canton Ticino
dovrebbe garantire al paziente una riqualifica professionale, in un'attività
esigibile anche all'80% malgrado la sua dermatosi o, se ciò non è possibile, puntare
ad una rendita almeno del 40%, affinché il paziente possa da una parte curarsi
e allo stesso tempo svolgere un'attività di tipo magazziniere, che a mio avviso
è poco confacente con una dermatite atopica, vista la presenza di polvere,
possibile fattore irritativo scatenante di eczema. In tutti i casi, visto il
decorso della dermatosi in questi due anni, nutro seri dubbi sulla possibilità
del paziente di essere considerato abile al 100% per le professioni indicate
dal documento AI sulla durata di un anno di attività professionale."
(allegato Doc. AI 31)
Sottoposto
tale atto al Servizio medico regionale dell’AI (SMR) per una presa di
posizione, con nota 7 dicembre 2004 il dr. __________ del succitato servizio,
ha fatto presente:
" Alle osservazioni del Dr. __________ concernenti la
riqualifica, facciamo notare la disponibilità dichiarata dall'AI per
l'introduzione al posto di lavoro o per una riformazione ad hoc che dovesse
permettere un aumento della capacità di guadagno residua.
Le riserve dello specialista sulla pertinenza delle attività lavorative
proposte dall'AI potranno essere eliminate in seguito all'accurata ricerca di
un'attività lavorativa confacente, senza contatto con gli allergeni
incriminanti.
Il calcolo matematico del diritto alla rendita, in funzione dei parametri presi
in considerazione, non presta ad interpretazioni, che d'altronde non sono di
competenza medica.
La decisione dell'Ufficio AI del 14 ottobre 2004 in materia di prestazioni
d'invalidità rimane applicabile." (Doc. AI 36)
Orbene,
da un attento esame dei succitati atti questo TCA non può che ritenere
l’assicurato pienamente abile in altre attività adeguate al suo stato di
salute.
Innanzitutto è stato accertato che egli non può più svolgere la sua originaria
attività di giardiniere; nel citato rapporto 19 gennaio 2004 il dr. __________
ha infatti evidenziato che "la dermatosi è così facilmente scatenata
dal contatto con l’erba, che il semplice curare il proprio giardino attorno a
casa, è già stato occasione di importanti recidive" (doc. AI 15).
Dal punto di vista medico teorico nella nota 7 dicembre 2004 il dr. __________
del SMR ha di conseguenza rettamente ritenuto esigibili "attività non a
contatto con l’erba, fieno e terra, anche da svolgere in ambienti caldi o
lavori pesanti che causano eccessiva sudorazione"; lavori pesanti
esclusi "anche tenendo conto dell’anamnesi di ernia inguinale operata
due volte e di lombalgia anamnestica"(doc. AI 16).
In tale
contesto, la consulente ha segnatamente individuato, quali lavori esigibili non
qualificati e leggeri, le seguenti professioni: operaio di fabbrica impegnato
nell’assemblaggio, controllo o imballaggio, autista-fattorino, magazziniere,
aiuto venditore o addetto alla sorveglianza.
Al
riguardo va fatto presente che compito dell’ostentatore professionale è quello
di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni
ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per
l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228;
Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts, op cit., p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.
1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i
provvedimenti professionali (art. 15-18 LAI), necessari e atti a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò
non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
Ora, se
da una parte il medico curante non ha ritenuto idonea l’attività di
magazziniere, per via della presenza di polvere che scatenerebbe l’eczema, dall’altra
le altre professioni menzionate dalla stessa consulente non implicano il
contatto con sostanze irritanti la pelle, come, ad esempio, è il caso dell’addetto
alla vigilanza ecc..
D'altra
parte, va ricordato che in relazione
alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un
principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali -
all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).
2.6 Al
fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.
16 LPGA, cfr. consid. 2.3), determinante per sapere se l’assicurato è almeno
invalido nella misura del 20% per poter avere il diritto ad una riformazione
professionale (consid. 2.3), rispettivamente ad una rendita (consid. 2.4),
occorre porre in confronto il reddito che l’interessato avrebbe conseguito
senza il danno alla salute quale giardiniere (reddito da valido) con quello
risultante da attività leggere non qualificate (reddito da invalido).
Con la decisione formale 14 ottobre 2004 l’Ufficio AI, sulla base del rapporto 12 ottobre 2004 della consulente, ha quantificato un salario da
valido di fr. 59'000 e un reddito da invalido di
fr. 47'309, derivante dai dati statistici per attività ripetitive, tenuto conto
di una deduzione del 10% per attività leggere, giungendo così alla
determinazione di un grado d’invalidità del 20%.
Mediante la decisione su opposizione, oggetto del contendere, l’amministrazione
ha rivisto il calcolo del reddito da valido, facendo presente che lo stipendio
annuo dell’assicurato, senza il danno alla salute, ammonterebbe a fr. 55'762,
corrispondente a fr. 22 per ora lavorativa, a cui vanno aggiunti i seguenti
supplementi salariali: 3% per giorni festivi, l’8,30% per le vacanze e l’8,33%
per la tredicesima (doc. AI 37), importo che è stato preso in considerazione anche
dall’assicurazione malattia per il calcolo ed il versamento dell’indennità giornaliera
(sub doc. AI 12).
L’assicurato, cittadino portoghese, non solo contesta genericamente il nuovo
calcolo del salario da valido, ma soprattutto il grado di riduzione di
rendimento del 10% valutato dalla consulente. Egli sostiene che le incisive limitazioni
mediche, in particolare l’importante grave dermatite, nonché l’esigua
formazione scolastica lo rendono scarsamente inseribile in un mercato del
lavoro leggero e non qualificato.
Va qui ricordato che per quel che concerne il reddito da invalido, lo
stesso deve essere determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn")(DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332
consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64). Tale
deduzione non è automatica, ma dovrà essere valutata tenendo conto di tutte le
circostanze del singolo caso. Sarà in ogni caso compito dell'amministrazione e,
in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione.
Quest'ultimo non potrà scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione
dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).
Orbene, la
consulente ha motivato una riduzione del 10% dovuta principalmente al fatto che
l’assicurato può esercitare unicamente attività leggere, valutazione che il TCA
non mette in dubbio. Del resto, a favore della residua capacità lavorativa dell’interessato
vi è la relativa giovane età, nonché le diverse attività ancora esigibili,
motivo per cui un aumento del succitato tasso di riduzione non appare
giustificato.
Va comunque fatto presente che anche volendo ammettere una riduzione del 25%, nonché
un reddito da valido di fr. 59'000, l’assicurato non presenta un grado
d’invalidità pensionabile, ammontando lo stesso al 33,5% [59'000 – 39'235 (75%
di 52'566) x 100 : 59'000].
2.7. Per quanto
riguarda la riformazione professionale ex art. 17 LAI, pur volendo ammettere un
grado minimo d’invalidità del 20% necessario per aprire il diritto a simili
provvedimenti, va fatto presente che, come risulta dal rapporto 12 ottobre 2004
della consulente, l’assicurato non dispone delle sufficienti competenze
lavorative e scolastiche per intraprendere un’eventuale riformazione in ambito
di attività qualificate, che verosimilmente gli potrebbero aumentare la
capacità al guadagno.
Effettivamente
dal curriculum personale e professionale non vi sono le garanzie per un
successo durevole di un eventuale provvedimento in tal senso.
Ciononostante
la consulente ha fatto presente la disposizione dell’Ufficio AI per un’introduzione
dell’assicurato al posto di lavoro nelle professioni non qualificate ritenute
pienamente esigibili o per una "formazione ad hoc" qualora egli dovesse
trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo e se questa attività dovesse
permettere un aumento della capacità di guadagno residua.
Al riguardo questo TCA ha chiesto all’amministrazione delle delucidazioni,
ricevendo risposta il 23 giugno 2005:
" 1. Come dev'essere intesa questa "messa a
disposizione"?
Va intesa all'interno delle misure di ordine professionale. L'Ufficio AI, da
caso a caso, resta a disposizione dell'assicurato per quanto riguarda la
reintroduzione nel ciclo economico, attraverso il versamento di indennità
giornaliere durante un periodo di introduzione a nuove mansioni, così come un
breve periodo di formazione (formazione ad "hoc", corsi
specifici,...), nel caso in cui vi sia un datore di lavoro che garantisce
l'assunzione al termine della misura professionale e allo stesso tempo vi sia
un recupero della capacità di guadagno residua.
Considerandi
2.
Su quali basi legali, rispettivamente su quale norma di prassi si fonda
questa
"messa a disposizione"?
Art. 17 LAI sub riformazione professionale che comprende, in via di massima,
tutte quelle misure di ordine professionale necessarie ed adeguate per
procurare all'assicurato, nel limite del possibile, la possibilità di
realizzare un guadagno sensibilmente equivalente a quello ottenuto prima del danno
alla salute (la riformazione può quindi spaziare dalla semplice introduzione al
posto di lavoro o alla formazione di breve durata (concordata caso per caso)
fino alla formazione organica secondo programma ufficiale, compresa quella
accademica, passando per tutti i possibili stadi intermedi (formazione
empirica, tirocinio ordinario, tirocinio pratico, scuola professionale pubblica
o privata, corsi professionali ad hoc. ecc.). Generalmente maggiore è la durata
del provvedimento, maggiore deve essere il recupero della capacità di guadagno
residua.
3.
Quali sono i presupposti per accedervi (grado d'invalidità, ecc.)?
Assicurati che non realizzano i presupposti per accedere ad una riformazione
professionale per vari motivi (essenzialmente a motivo delle scarse conoscenze
di base e degli appurati limiti intellettivi), ma che raggiungono un grado
d'invalidità del 20% superiore e che trovano un datore di lavoro disposto ad
assumerli.
4.
In che cosa consiste l'introduzione al posto di lavoro e la
"formazione ad
hoc"?
L'introduzione al posto di lavoro è la reintroduzione nel circolo economico
dell'assicurato. Pertanto trattasi di misura che può comprendere aiuto
economico (ad es.: se datore di lavoro è disposto a pagare un determinato
reddito, inferiore a quello di norma applicabile, allora l'Ufficio AI versa il
restante quale indennità giornaliera per la durata del breve periodo di
introduzione), mentre per formazione ad hoc si intende la formazione empirica
sul posto di lavoro, quindi l'assicurato in una nuova attività per un periodo
molto più breve (generalmente alcuni mesi) rispetto alla durata di una
formazione teorica (apprendistato, formazione superiore,...). Anche in tal caso
vengono versate delle indennità giornaliere all'assicurato.
5.
Non si tratta in effetti di una riformazione professionale ex art. 17
LAI in
quelle professioni ritenute esigibili
da parte della consulente? (P.f. motivare in dettaglio la risposta).
Sì. Infatti la consulente
in integrazione professionale __________, dopo aver valutato il caso
dell'assicurato, ha ritenuto quest'ultimo integrabile sul mercato libero del
lavoro solo in attività qualificate. Pertanto, a tali condizioni, si è proposto
di rimanere a disposizione per un'introduzione al posto di lavoro o per una
formazione ad hoc, solo a condizione che l'assicurato trovi un datore di lavoro
disposto ad assumerlo e se dette misure permettono un aumento della capacità di
guadagno residua." (Doc. VI)
Quindi, anche in caso di assenza dei presupposti personali (quale formazione
ecc.) per predisporre un piano reintegrativo professionale, l’Ufficio AI ha comunque
confermato la propria prassi di "messa a disposizione" per
un’introduzione al posto di lavoro in attività non qualificate o per una
formazione ad hoc - con erogazione tra l’altro di un’indennità giornaliera - di
un assicurato invalido almeno al 20%, a condizione che trovi un datore di
lavoro disposto ad assumerlo e che l’attività aumenti la capacità al guadagno
residua.
Ciò non esclude quindi che l’interessato possa essere integrabile sul mercato
del lavoro, svolgendo attività non qualificate per le quali non necessita di
una particolare formazione.
È in questo contesto che s’inserisce la succitata disponibilità dell’Ufficio AI
a sostenere l’assicurato.
Non da ultimo va segnalato all’assicurato la possibilità di accedere, a
determinate condizioni, al servizio di orientamento professionale ex art. 18
LAI, a condizione che il danno alla salute sia d’impedimento alla ricerca di un
posto di lavoro (DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34
consid. 4.4.; in merito cfr. anche Cattaneo, La promozione dell’autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, RDAT I 2003 pag. 595s).
In queste circostanze, dunque, la decisione va confermata ed il ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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