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Decisione

32.2005.120

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 marzo 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I 299/03);

- la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P.

P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116

consid. 3 b, 105 V 30).

Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da

influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In

ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente

alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è

effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta

sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38

consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.

4);

- nel

caso in esame, l’Ufficio AI, con decisione 23 maggio 2002 (doc. AI 13), aveva

riconosciuto all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1° giugno al

30 settembre 2001 fondandosi sui rapporti medici dello psichiatra __________ e

della psichiatra __________ (interpellata dalla __________) che attestavano

un’abilità totale dell’assicurato al lavoro a contare dal 1° luglio 2001 (doc.

AI 11, 9 e 8);

- a

seguito della nuova richiesta e visti i rispettivi rapporti medici con i quali

il dr. __________ e il dr. __________ hanno attestato un peggioramento dello

stato di salute dell’assicurato e un’inabilità totale al lavoro a causa di una

ricaduta depressiva dal 15 giugno 2003 (doc. AI 15, 26 e 33), l’Ufficio AI ha ordinato

al dr. __________ l’allestimento di una perizia psichiatrica (doc. AI 37);

- nel

suo rapporto 27 maggio 2004 il perito, posta la diagnosi di “reazione mista

ansioso-depressiva (ICD-10:F43.22) nell’ambito di una sindrome da

disadattamento, prolungata, di gravità media – problemi correlati alla

disoccupazione (ICD-10:Z56) – problemi correlati alle circostanze economiche

(ICD-10:Z59)”, ha concluso che dal mese di marzo 2004 la capacità lavorativa

dell’assicurato è del 50% mentre che dal 15 giugno 2003 era del 25% (doc. AI

38);

- in

sede di opposizione contro la decisione 1° aprile 2005, con la quale l’Ufficio

AI – sulla base di suddetta perizia del dr. __________ – gli ha riconosciuto

una rendita intera dal 1° giugno 2003 al 30 giugno 2004 e una mezza rendita dal

1° luglio 2004 (doc. AI 45, 46 e 47), l’assicurato ha prodotto due certificati

medici del 7 aprile 2005. Nel primo il dr. __________ ha attestato che “(…)

come richiesto certifico che il paziente summenzionato è in mia cura per

dorso-lombosciatalgia. Inoltre presenta una depressione nervosa ed è in cura

dal Dr. __________ spec. FMH in psichiatria. Negli ultimi mesi le sue

condizioni di salute sono peggiorate e deve ricorrere costantemente ad

antinfiammatori e antidepressivi. L’interessato è inabile al 100% e nelle

prossime settimane dovrà sottoporsi ad accertamenti medici” (doc. A2); nel

secondo certificato il dr. __________ ha attestato che “(…) il paziente a

margine è in cura regolarmente presso il mio studio medico a causa di una

depressione ricorrente e presenta un’inabilità lavorativa completa per i suoi

disturbi psichici, in particolar modo in questo periodo egli presenta una

riesacerbazione dei suoi disturbi sottoforma di un importante stato d’ansia,

disturbi neurovegetativi e varie somatizzazioni e disturbi del sonno” (doc.

A3);

- nel

suo certificato medico il dr. __________ non risulta aver preso in

considerazione elementi o circostanze che non gli erano già note in precedenza.

Infatti, già nel suo rapporto 3 ottobre 2003 il curante, posta la diagnosi di

“(…) depressione nervosa – dorso-lombasciatalgia – gonalgia bilaterale (…)”, ha

precisato che “(…) il paziente non riesce a svolgere la sua attività

lavorativa, causa depressione nervosa (…)” (doc. AI 26). Dallo stesso

certificato risulta inoltre che l’assicurato già allora era sottoposto a cure

antinfiammatorie. Con il suo certificato 7 aprile 2005 il curante non ha

pertanto oggettivato un peggioramento della dorso-lombasciatalgia e della

gonalgia bilaterale già precedentemente diagnosticata;

- per

quanto riguarda agli aspetti psichiatrici, nel suo certificato 7 aprile 2005,

il dr. __________ pone l’accento su aspetti già noti – anche nel rapporto 4

febbraio 2004 si parla infatti di “(…) una ricaduta depressiva con vari

disturbi di tipo ansia, angoscia, preoccupazioni eccessive e idee suicidali

(…)” (doc. AI 33) – e parimenti esaminati dal dr. __________ nella sua perizia

27 maggio 2004 (doc. AI 38). Anche il dr. __________ non risulta quindi aver

Considerandi

oggettivato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato;

- affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag.

31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili

(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B.

inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re

S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag.

189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio

consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su

basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda

l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste

delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV

10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

Nella

sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;

- nella

fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici e vista anche la diversa valutazione specialistica

del dr. __________ che ha dichiarato l’assicurato inabile al 100% dal 15 giugno

2003.

(doc. AI 33), nel rapporto 27 maggio 2004 il perito avrebbe dovuto esporre

in modo chiaro i motivi e gli atti medici che lo hanno portato a scostarsi da

detta valutazione e a concludere per un’inabilità del 75% dal 15 giugno 2003

fino a marzo 2004.

In

particolare, ritenuto anche che il perito ha visitato l’assicurato il 26 maggio

2004, era necessario che egli esponesse precisamente le ragioni che gli hanno

permesso di concludere per un miglioramento dello stato di salute del

ricorrente già a far tempo da quel preciso mese;

- ne

consegue che la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti

rinviati all’Ufficio AI perché, ordinato un complemento di perizia volto a

chiarire e a precisare i punti sopra esposti, si pronunci nuovamente sulla domanda

di prestazioni dell’assicurato;

- visto

l’esito della vertenza e ritenuto anche che, secondo la

giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai

sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di

una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. SVR

2006.

IV Nr. 1; STFA del 31 agosto 2004 nella causa G., C 7/03; STFA del 27

febbraio 2004 nella causa B., C 106/02; DTF 122 V 47 e DTF 124 V 90, consid. 6,

pag. 94 che rinvia alla DTF 122 V 47), la richiesta di audizione

dell’assicurato unitamente al suo rappresentante può essere rifiutata senza per

questo ledere il diritto di essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2

Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.

Del

resto, questo Tribunale ha potuto pronunciarsi sul presente ricorso sulla sola

base degli atti di causa senza dar seguito alla richiesta di audizione

personale dell’assicurato (circa la valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege,

2° ed., pag. 274, si veda pure SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a,

122.

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata.

§§ Gli

atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra

indicato.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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