32.2005.120
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30 marzo 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
32.2005.120
Data decisione, Autorità:
30.03.2006, TCA
Titolo:
L'ass. inoltra una seconda domanda di prestazioni senza oggettivare un peggioramento del suo stato di salute. Rinvio per complemento di perizia: il perito deve esporre in modo chiaro perché si scosta dalla valutazione dell'altro specialista e perché attesta un miglioramento da un preciso momento.
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 6 CEDU
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.120
FS
Lugano
30 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 giugno
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato, in fatto
e in diritto
che - con
domanda 30 giugno 2003, completata tramite l’invio di un rapporto medico datato
18 luglio 2003 (doc. AI 15-17), RI 1, classe __________, già attivo dal gennaio
1999 al dicembre 2000 quale venditore presso la __________ e dall’aprile 2002
al marzo 2003 occupato su chiamata quale magazziniere installatore presso la __________,
ha chiesto, per la seconda volta, di poter beneficiare di prestazioni AI (doc.
AI 19). Con decisione 23 maggio 2002 l’Ufficio AI aveva infatti riconosciuto
all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre
2001 (doc. AI 13);
- esperita
l’istruttoria, per decisione 1° aprile 2005, confermata con decisione su
opposizione 13 giugno 2005, l’Ufficio AI, considerato che il dr. __________, FMH
in psichiatria e psicoterapia, nella sua perizia 27 maggio 2004, ha attestato
che “(…) da un punto di vista psichiatrico l’attuale capacità lavorativa del
periziando, a mio avviso, è valutabile al 50% (dal mese di marzo 2004,
antecedentemente 25% dal 15.06.2003) (…)” (doc. AI 38), ha riconosciuto
all’assicurato una rendita intera dal 1° giugno 2003 al 30 giugno 2004 e una
mezza rendita dal 1° luglio 2004 (doc. AI 45, 46 e 47);
- con
il ricorso in oggetto RA 1, suo rappresentante, contesta la valutazione
peritale posta alla base della decisione amministrativa e, con particolare
riferimento ai recenti certificati medici dei suoi curanti, il dr. __________
FMH in chirurgia e il dr. __________ FMH in psichiatria e psicoterapia,
prodotti agli atti e attestanti una totale inabilità al lavoro, chiede un
riesame del caso da parte dell’Ufficio AI;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la
conferma del querelato provvedimento facendo notare che l’assicurato solleva le
stesse obiezioni e produce la medesima documentazione già acquisita in sede di
opposizione e rinvia al rapporto medico 3 giugno 2005 (doc. III). In quel
rapporto il medico SMR ha concluso che “(…) i due certificati medici non
oggettivano un peggioramento dello stato di salute (…)” (doc. AI 57);
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1
LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992
p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136;
Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita
unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V
207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato
(DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35;
- per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p.
169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.
128).
- quando
in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in caso di
nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se sono dati i
presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e
4 OAI - secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se vien dimostrato
che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non trovando in
siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410; STFA 15 febbraio 2000 nella
causa K., I 81/99);
- per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione – come
quella oggetto della presente procedura – attribuisce una rendita per un certo
periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione (DTF
131 V 164; DTF 125 V 413; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella
causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA
del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 12 ottobre 2005 nella
causa R., I 8/04; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24
febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T.,
Fatti
I 299/03);
- la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P.
P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116
consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In
ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38
consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4);
- nel
caso in esame, l’Ufficio AI, con decisione 23 maggio 2002 (doc. AI 13), aveva
riconosciuto all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1° giugno al
30 settembre 2001 fondandosi sui rapporti medici dello psichiatra __________ e
della psichiatra __________ (interpellata dalla __________) che attestavano
un’abilità totale dell’assicurato al lavoro a contare dal 1° luglio 2001 (doc.
AI 11, 9 e 8);
- a
seguito della nuova richiesta e visti i rispettivi rapporti medici con i quali
il dr. __________ e il dr. __________ hanno attestato un peggioramento dello
stato di salute dell’assicurato e un’inabilità totale al lavoro a causa di una
ricaduta depressiva dal 15 giugno 2003 (doc. AI 15, 26 e 33), l’Ufficio AI ha ordinato
al dr. __________ l’allestimento di una perizia psichiatrica (doc. AI 37);
- nel
suo rapporto 27 maggio 2004 il perito, posta la diagnosi di “reazione mista
ansioso-depressiva (ICD-10:F43.22) nell’ambito di una sindrome da
disadattamento, prolungata, di gravità media – problemi correlati alla
disoccupazione (ICD-10:Z56) – problemi correlati alle circostanze economiche
(ICD-10:Z59)”, ha concluso che dal mese di marzo 2004 la capacità lavorativa
dell’assicurato è del 50% mentre che dal 15 giugno 2003 era del 25% (doc. AI
38);
- in
sede di opposizione contro la decisione 1° aprile 2005, con la quale l’Ufficio
AI – sulla base di suddetta perizia del dr. __________ – gli ha riconosciuto
una rendita intera dal 1° giugno 2003 al 30 giugno 2004 e una mezza rendita dal
1° luglio 2004 (doc. AI 45, 46 e 47), l’assicurato ha prodotto due certificati
medici del 7 aprile 2005. Nel primo il dr. __________ ha attestato che “(…)
come richiesto certifico che il paziente summenzionato è in mia cura per
dorso-lombosciatalgia. Inoltre presenta una depressione nervosa ed è in cura
dal Dr. __________ spec. FMH in psichiatria. Negli ultimi mesi le sue
condizioni di salute sono peggiorate e deve ricorrere costantemente ad
antinfiammatori e antidepressivi. L’interessato è inabile al 100% e nelle
prossime settimane dovrà sottoporsi ad accertamenti medici” (doc. A2); nel
secondo certificato il dr. __________ ha attestato che “(…) il paziente a
margine è in cura regolarmente presso il mio studio medico a causa di una
depressione ricorrente e presenta un’inabilità lavorativa completa per i suoi
disturbi psichici, in particolar modo in questo periodo egli presenta una
riesacerbazione dei suoi disturbi sottoforma di un importante stato d’ansia,
disturbi neurovegetativi e varie somatizzazioni e disturbi del sonno” (doc.
A3);
- nel
suo certificato medico il dr. __________ non risulta aver preso in
considerazione elementi o circostanze che non gli erano già note in precedenza.
Infatti, già nel suo rapporto 3 ottobre 2003 il curante, posta la diagnosi di
“(…) depressione nervosa – dorso-lombasciatalgia – gonalgia bilaterale (…)”, ha
precisato che “(…) il paziente non riesce a svolgere la sua attività
lavorativa, causa depressione nervosa (…)” (doc. AI 26). Dallo stesso
certificato risulta inoltre che l’assicurato già allora era sottoposto a cure
antinfiammatorie. Con il suo certificato 7 aprile 2005 il curante non ha
pertanto oggettivato un peggioramento della dorso-lombasciatalgia e della
gonalgia bilaterale già precedentemente diagnosticata;
- per
quanto riguarda agli aspetti psichiatrici, nel suo certificato 7 aprile 2005,
il dr. __________ pone l’accento su aspetti già noti – anche nel rapporto 4
febbraio 2004 si parla infatti di “(…) una ricaduta depressiva con vari
disturbi di tipo ansia, angoscia, preoccupazioni eccessive e idee suicidali
(…)” (doc. AI 33) – e parimenti esaminati dal dr. __________ nella sua perizia
27 maggio 2004 (doc. AI 38). Anche il dr. __________ non risulta quindi aver
Considerandi
oggettivato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato;
- affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag.
31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B.
inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re
S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag.
189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su
basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda
l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste
delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV
10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01).
Nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;
- nella
fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici e vista anche la diversa valutazione specialistica
del dr. __________ che ha dichiarato l’assicurato inabile al 100% dal 15 giugno
2003.
(doc. AI 33), nel rapporto 27 maggio 2004 il perito avrebbe dovuto esporre
in modo chiaro i motivi e gli atti medici che lo hanno portato a scostarsi da
detta valutazione e a concludere per un’inabilità del 75% dal 15 giugno 2003
fino a marzo 2004.
In
particolare, ritenuto anche che il perito ha visitato l’assicurato il 26 maggio
2004, era necessario che egli esponesse precisamente le ragioni che gli hanno
permesso di concludere per un miglioramento dello stato di salute del
ricorrente già a far tempo da quel preciso mese;
- ne
consegue che la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti
rinviati all’Ufficio AI perché, ordinato un complemento di perizia volto a
chiarire e a precisare i punti sopra esposti, si pronunci nuovamente sulla domanda
di prestazioni dell’assicurato;
- visto
l’esito della vertenza e ritenuto anche che, secondo la
giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai
sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di
una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. SVR
2006.
IV Nr. 1; STFA del 31 agosto 2004 nella causa G., C 7/03; STFA del 27
febbraio 2004 nella causa B., C 106/02; DTF 122 V 47 e DTF 124 V 90, consid. 6,
pag. 94 che rinvia alla DTF 122 V 47), la richiesta di audizione
dell’assicurato unitamente al suo rappresentante può essere rifiutata senza per
questo ledere il diritto di essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2
Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.
Del
resto, questo Tribunale ha potuto pronunciarsi sul presente ricorso sulla sola
base degli atti di causa senza dar seguito alla richiesta di audizione
personale dell’assicurato (circa la valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege,
2° ed., pag. 274, si veda pure SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a,
122.
III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata
è annullata.
§§ Gli
atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra
indicato.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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