32.2005.121
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
11 aprile 2006Italiano53 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.121
Data decisione, Autorità:
11.04.2006, TCA
Titolo:
Seconda domanda di prestazioni.Assic. non ha addotto validi motivi di natura medica atti a mettere in dubbio la perizia del SAM.In casu l'assic. potrebbe ancora esercitare la sua attività indipendente in misura del 50%. Assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio in sede di ricorso e d'opposizione.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
art. 38 LAG
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 29 cpv. 1 let. b LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 37 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 21 cpv. 2 LPTCA
art. 88 cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.121
FS
Lugano
11 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 giugno
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
sentenza 28 gennaio 2002 questo Tribunale ha annullato la decisione 29 agosto
2001 con cui l’Ufficio AI aveva negato il diritto a prestazioni e rinviato gli
atti al medesimo affinché, effettuati ulteriori accertamenti, si pronunciasse
nuovamente sulla domanda di prestazioni 23 gennaio 2001 inoltrata da RI 1,
classe __________, consulente telefonica dal giugno 1993. Con decisione 7
aprile 1994, sulla base della perizia SAM 11 marzo 1994, l’amministrazione
aveva respinto una prima richiesta di prestazioni datata 29 marzo 1993 (doc. AI
1, 13, 21, 29 e 57).
1.2. Dopo
aver esperito degli accertamenti economici, tra cui la valutazione 14 marzo 2003
del consulente IP __________, e sulla base delle perizie 6 agosto 2002 del Dr. __________
FMH in reumatologia e 14 novembre 2002 del Dr. __________ FMH in psichiatria e
psicoterapia, l’Ufficio AI, con decisione 6 agosto 2003, ha negato
all’assicurata il diritto a una rendita essendo il suo grado d’invalidità
inferiore al 40% (doc. AI 66, 73, 82 e 103).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata ha sollevato personalmente opposizione (doc. AI
104).
Dopo
averne assunto il patrocinio, richiamato l’incarto e trasmesso all’Ufficio AI
ulteriore documentazione medica, l’avv. RA 1 ha ripetutamente sollecitato la
decisione su opposizione (doc. AI 106, 108, 113, 116 e 117).
Con
lettera 25 novembre 2004 l’Ufficio AI ha comunicato al legale dell’assicurata
la necessità di dover procedere ad un accertamento medico presso il SAM (doc.
AI 119).
Dopo
aver esperito ulteriori accertamenti economici, tra cui la valutazione 2 giugno
2005 della consulente IP __________, e sulla base della perizia pluridisciplinare
25 febbraio 2005 del SAM (doc. AI 122 e 132), l’Ufficio AI, con decisione su
opposizione 9 giugno 2005, ha accolto parzialmente l’opposizione, annullato la
decisione 6 agosto 2003 e riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto
di rendita d’invalidità dal 1° maggio 2003 al 31 luglio 2003 e ad una mezza
rendita dal 1° agosto 2003 in avanti (doc. A).
Nella
stessa decisione su opposizione 9 giugno 2005 l’amministrazione ha inoltre respinto
la richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio dell’assicurata,
ricordando la severa prassi esistente in materia ed indicando che nel caso di
specie l’intervento di un legale – potendo l’assicurata continuare a difendere
Fatti
i propri interessi da sola vista la natura dei problemi non eccezionale o i
quesiti giuridici non di notevole difficoltà – non era giustificato (doc. A).
1.4. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurata, sempre rappresentata
dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA (doc. III-X) postulando
l’erogazione di una rendita intera AI dal 1° febbraio 2000 (doc. I).
Contestualmente
l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale.
Sostanzialmente,
facendo riferimento ai rapporti dei consulenti IP l’assicurata si chiede per
quale ragione a quest’ultimi non è attribuita la stessa fedefacenza riconosciuta
alla perizia del SAM. In particolare ella contesta di essere in grado di
sollevare 10-15 Kg e di rimanere concentrata per il tempo necessario per
svolgere anche un’attività come l’ultima che ha avuto che era una specie di telefono
amico a pagamento. Altresì contestata è la traduzione medica in una non meglio
precisata attività di telefonista indipendente e la capacità di fr. 15'678.--
annui attribuitale dalla consulente IP.
Delle
singole argomentazioni verrà detto, se necessario, nei considerandi di diritto.
Quanto
alla richiesta di assistenza giudiziaria e al suo rifiuto in prima istanza, il
rappresentante dell’assicurata ha rilevato:
" (…)
50. La ricorrente è a carico della pubblica
assistenza e non è pacificamente in grado di affrontare le spese legali.
51. Contrariamente all’opinione dell’UAI
è pacifica anche la necessità di far capo a un legale.
52. La durata della procedura sarebbe di
per sé già un elemento sufficiente.
53. Il numero di perizie e referti medici,
dimostra pure che il caso è tutt’altro che semplice.
54. Il rapporto tra l’aspetto medico e
quello economico, è pure abbastanza complicato o quanto meno è complicato dalla
decisione dell’UAI di non tenere conto dei rapporti dei consulenti IP.
55. E’ quindi pienamente giustificata la
concessione dell’assistenza giudiziaria tanto per la prima, che per la seconda
istanza. (…)” (doc. I, pag. 5)
1.5. Con
risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato che le obiezioni sollevate con il
gravame sono già state trattate in sede di opposizione e ha chiesto di respingere
il ricorso (doc. IV).
1.6. Il
29 e il 30 settembre 2005 il rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA
ulteriore documentazione medica – che attesterebbe un ulteriore grave
peggioramento dello stato di salute della sua assistita – e delle decisioni amministrative
che contrasterebbero con la decisione impugnata (doc. XII e XIV).
1.7. Nelle
sue osservazioni 8 novembre 2005 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di
reiezione del ricorso producendo le annotazioni del Dr. __________ del SMR che,
rilevando come “(…) dal lato clinico non si rilevano elementi oggettivabili per
evoluzione peggiorativa dell’insieme delle patologie (…)”, ha concluso che “(…)
una variazione dello stato clinico non è resa verosimile (…)” (doc. XVII/Bis).
1.8. Con
lettera 11 novembre 2005 il rappresentante dell’assi-curata ha preso posizione
sulle osservazioni dell’Ufficio AI e, con scritto 27 dicembre 2005, ha trasmesso
al TCA copia della lettera 22 dicembre 2005 con la quale l’Ufficio AI ha
chiesto al Centro regionale mezzi ausiliari un rapporto circa un lift da bagno
(doc. XIX e XXII).
Così
richiesto il legale dell’assicurata ha poi trasmesso al TCA il certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria aggiornato e allegato quattro
decisioni PC, il contratto di locazione e la notifica di tassazione 2004 (doc.
XXIV e XXV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di
principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003
IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Nella
DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali
sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre
2002, l'esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da
questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo
stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale
per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti
di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto
dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni
durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate
dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Dal
1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la modifica delle condizioni invalidanti
dell’assicurata giustifica il riconoscimento di un quarto di rendita dal 1°
maggio 2003 al 31 luglio 2003 e di mezza rendita dal 1° agosto 2003 in avanti,
come stabilito nella decisione contestata, oppure di una rendita intera dal 1°
febbraio 2001 (dal momento della domanda, come specificato nel suo scritto
dell’11 novembre 2005, e non dal 1° febbraio 2000 come erroneamente indicato
nel ricorso; cfr. doc. I e XIX) così come sostenuto dalla ricorrente.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi
almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una
mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità
è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 11, consid. 3.1, pag. 33-34; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R.
consid. 3.1, I 600/01; 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02).
2.5. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel
merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (cfr. art. 17
cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8;
Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in
re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le
condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,
tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In
ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
2.6. Nel
caso in esame, a seguito della sentenza 28 gennaio 2002 con la quale questo
Tribunale ha annullato la decisione amministrativa 29 agosto 2001 che le aveva
negato il diritto a prestazioni e rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori
accertamenti, l’Ufficio AI ha ordinato l’allestimento di una perizia reumatologica
a cura del Dr. __________ e una perizia psichiatrica a cura del Dr. __________.
Nel
reperto 6 agosto 2002 il Dr. __________ posta la seguente diagnosi:
" Fibromialgia
Sindrome lombospondilogena cronica
-
malformazione congenita
C5/C6 (fusione parziale e piccola schisi posteriore) con conseguente
alterazione della mobilità e della statica cervicale
-
osteocondrosi più
importante ai livelli mobili adiacenti alla malformazione (C4/C5, C6/C7) ma
anche C3/C4
Sindrome lombospondilogena cronica
-
Incipiente osteocondrosi
L3/L4 e L4/L5, condrosi L5/S1
-
Stato dopo frattura
anamnestica del coccige il 25.11.91 e riposizione in narcosi il 04.12.91
Algie facciali atipiche a sinistra” (doc. AI 66, pag.
8)
circa
le conseguenze sulla capacità di lavoro si è così espresso:
" (…)
2.1. COME SI RIPERCUOTONO I DISTURBI SULL’ATTIVITÀ ATTUALE
DELL’ASSICURATO?
Nel suo lavoro di telefonista a domicilio, con
possibilità di cambiare frequentemente posizione, l’assicurata risulta
lievemente limitata dalle menomazioni precedentemente dettagliate. Vi è da un
lato il problema dei dolori cronici diffusi e della stanchezza. Dall’altro la
problematica cervicale e lombare obbliga la paziente ad evitare posizioni
statiche prolungate.
2.2. ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI
INTATTE DELLA CAPACITÀ DI CARICO
V. allegato capacità funzionale residua.
2.3 L’ATTIVITÀ ATTUALE È ANCORA PRATICABILE?
Sì, l’attività di telefonista o altra leggera e variata
è ancora praticabile almeno nella misura del 70%, cioè durante almeno 51/2
ore/giorno ripartite nell’arco della giornata (telefonista a domicilio), oppure
durante 8 ore consecutive o interrotte dalla pausa di mezzogiorno con un
rendimento ridotto del 30%, giustificato dalla necessità di brevi pause per
sgranchirsi.
2.7 DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA
CAPACITÀ DI LAVORO DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20%?
Dal 25.11.91.
2.8 QUAL È STATO IN SEGUITO LO SVILUPPO
DELLA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?
La capacità di lavoro che poteva essere quantificata al
70% in qualunque attività nel 1994 (perizia SAM), è nel frattempo diminuita a
causa del peggioramento delle alterazioni degenerative cervicali e lombari.
Attualmente l’assicurata è da ritenere inabile al lavoro in misura completa per
attività pesanti a mediamente pesanti e inabile al lavoro nella misura del 30%
in un’attività leggera e variata.
(…)” (doc. AI 66, pag. 10)
Dal
canto suo il Dr. __________, nel reperto 14 novembre 2002, ha valutato che
l’assicurata “(…) dal lato psichiatrico comunque non presenta un’inabilità
lavorativa. Bisogna dunque ritenere la signora RI 1 abile, dal lato
psichiatrico, al 100% (…)” (doc. AI 73, pag. 9).
Appurati
i motivi che l’hanno indotta a cessare la propria attività di consulente
esoterica (servizi a pagamento del 156) nell’anno 2001, vista la possibilità di
scegliere il fornitore di servizi di telecomunicazioni (carrier) e ritenuta
un’incapacità lavorativa del 30% nella precedente attività, l’amministrazione
non ha riscontrato un grado d’invalidità pensionabile e, con decisione 6 agosto
2003, ha quindi respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata (doc. AI
103).
2.7. Vista
l’ulteriore documentazione medica prodotta dall’assicurata in sede di opposizione
(dalla quale risulta in particolare che la ricorrente è stata vittima di un
infortunio nel novembre 2002) l’Ufficio AI ha ordinato al SAM l’allestimento di
una perizia pluridisciplinare.
Dal
referto 25 febbraio 2005 (doc. AI 122) risulta che i periti, dopo aver esposto
dettagliatamente l’anamnesi, nonché le constatazioni obiettive, hanno fatto
capo a tre consultazioni specialistiche esterne: di natura psichiatrica,
reumatologica e neurologica. Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e
del soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, gli
esperti del SAM hanno posto la seguente diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa
Algie trigeminali atipiche sin. che si trovano
all’interfaccia con un SUNCT nella cui diagnosi differenziale rientra pure una
sindrome cluster tic.
Fibromialgia.
Sindrome cervicovertebrale su parziale sinostosi delle
vertebre C5-C6 con presenza di alterazioni degenerative osteocondrotiche e
spondilosiche a carattere iperostotico a livello dei segmenti C3-C4, C4-C5,
C5-C6 con spondilartrosi e uncartrosi a questo livello.
Sindrome lombovertebrale su scoliosi ds. convessa della
colonna al passaggio toracolombare, appiattimento della lordosi fisiologica,
alterazioni degenerative osteocondrotiche spondilosiche a livello L3-L4, L4-L5,
in minor misura L5-S1.
Stato dopo trauma dell’osso coccige con lussazione
dello stesso e riposizione in narcosi nel 1991.
5.2. Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Stato da resezione parziale della tiroide nel 1985 con
attualmente TSH al limite inferiore 0,356 mIU/L (normale da 0,4 – 4) con valori
T3 e T4 nella norma.
Anemia di origine non chiara.
Ipercolesterolemia.” (doc. AI 122, pag. 19)
2.7.1. L’aspetto
neurologico è stato vagliato dal Dr. __________ Capo Servizio di Neurologia dell'Ospedale
__________ di __________, il quale, mediante rapporto 17 gennaio 2005, ha
segnatamente evidenziato, per quel che concerne la capacità lavorativa, che
“(…) questa sintomatologia rimane comunque invalidante e alla base di
un’incapacità lavorativa a mio modo di vedere, del 50% (…)” (cfr. rapporto del
17 gennaio 2005, pag. 3, sub doc. AI 122).
2.7.2. Dal
punto di vista psichico l’assicurata è stata visitata dal Dr. __________ FMH in
psichiatria e psicoterapia il quale è giunto alle seguenti conclusioni:
" I problemi di salute dell’A., in particolare quelli
interessanti l’area osteoarticolare e la patologia trigeminale a sinistra, sono
peggiorati in maniera importante e decisiva dopo l’incidente della circolazione
stradale avvenuto nel 2002. Da allora l’A. dichiara di non essere più stata in
grado di assolvere le varie attività così come il suo temperamento dinamico,
aperto e spontaneo l’avrebbero indotta a fare se le sue condizioni di salute
fossero state migliori. Per molti anni l’A. si è infatti mossa essenzialmente nell’ambito
dell’esperienza pura senza fare ricorso ad una preparazione tecnica o culturale
specifica offrendo delle prestazioni oggettivamente valide in qualità di
operatrice telefonica con funzioni di cartomante e sensitiva. Evidentemente
l’A. è riuscita a sfruttare al meglio il suo potenziale di improvvisazione e di
immedesimazione con gli utenti del servizio telefonico 156 utilizzando anche la
sua capacità di conquistare la fiducia altrui con il suo fascino e con la sua
amabilità. Queste qualità pur rimanendo nella sostanza ancora intatte e ancora
potenzialmente eruibili sono rimaste in riserva da quando l’A. ha cominciato ad
accusare la sintomatologia algica facciale e osteoarticolare che l’ha costretta
a sospendere l’attività lavorativa. Attualmente l’A. pur mostrando una chiara
patologia psichiatrica maggiore sembra bloccata sul posto da un sentimento di
ineluttabilità che le fa pensare di non potere fare molto per risolvere le sue
difficoltà. Non riscontriamo come detto alterazioni psicopatologiche maggiori a
parte una insistenza ad evidenziare il ruolo nocivo delle manifestazioni
reumatologiche e neurologiche sullo stato di salute generale e su quello
psichico limitatamente all’umore soggettivo. A questo proposito non è peraltro
oggettivabile una chiara flessione del timismo. Rimane il problema di fondo di
una personalità ipersensibile e dotata di ottime potenzialità nel campo delle
relazioni interpersonali che ad un certo momento trovandosi confrontata con dei
problemi di salute non è stata in grado di opporre la sua efficienza operativa.
Le risorse psicologiche dell’A. sono a nostro avviso integre, non sono
evidenziabili delle alterazioni del funzionamento mentale mentre come detto
l’atteggiamento psicologico è rigidamente fissato sullo stato di salute
compromesso da cui l’A. fa dipendere tutto il resto compreso l’efficienza operativa
e l’autostima.
Non sussiste una inabilità lavorativa dal punto di
vista psichiatrico.”
(cfr. rapporto 15 gennaio 2005, sub doc. AI 122)
2.7.3. Con
rapporto 31 gennaio 2005 il Dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione,
diagnosticando le affezioni riportate sopra (cfr. doc. AI 122, pag. 19) oltre a
una “tendenza ad un’aggravazione della sintomatologia dolorosa”, riguardo alla
capacità lavorativa nell’esercizio dell’attività lucrativa o dell’attività
abituale ha concluso come segue:
" (…)
Tenendo in considerazione quindi questi aspetti clinici
e radiologici, ritengo che dal punto di vista reumatologico per l’attività
lavorativa svolta di telefonista indipendente, la paziente è abile al lavoro
nella forma completa.
Essa può in effetti alternare la sua attività
professionale nelle varie posizioni, può stare sdraiata, in piedi o seduta, può
camminare durante le telefonate. Può interrompere l’attività lavorativa a piacimento.
Può lavorare la mattina, nel pomeriggio ed anche la sera e la notte a seconda
delle sue necessità e dei suoi disturbi.
Per quanto riguarda un’attività professionale medio
leggera di tipo dipendente, in cui la paziente è costretta a rimanere sul posto
di lavoro, vi sono delle limitazioni date in particolar modo dalle problematiche
degenerative a livello della colonna cervicale e della colonna lombare, che
raggiungono al massimo il 30%. Penso qui all’attività di telefonista
dipendente, ma anche in un’attività manuale di tipo non qualificato. In
particolar modo vi sono delle limitazioni nel rimanere seduta per un tempo
prolungato (più di un’ora di seguito), nel mantenere per lungo tempo la
medesima posizione staticamente (più di 30 minuti) sia per quanto riguarda la
colonna cervicale che per quanto riguarda la colonna lombare. Necessita perciò
di pause supplementari. Ideale sarebbe un’attività lavorativa durante la quale
può cambiare spesso posizione. Vi sono delle limitazioni nell’alzare dei pesi
che non dovrebbero essere superiori ai 10-15 Kg. La paziente dovrebbe inoltre
evitare piegamenti della parte superiore del corpo in avanti.
Per quanto riguarda delle possibilità terapeutiche per
il miglioramento dei suoi disturbi, ritengo che dopo tre cure riabilitative
ambulatoriali eseguite presso la clinica di __________, non vi siano altre
possibilità di migliorare sostanzialmente i disturbi.”
(cfr. rapporto 31 gennaio 2005, sub. doc. AI 122)
2.7.4. Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, inclusi quindi i tre succitati referti
specialistici, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM hanno
concluso come segue:
" 7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL’ATTUALE CAPACITA’ LAVORATIVA
L’A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del 50%
nell’attività di telefonista e in qualsiasi altra attività lavorativa finora
svolta dall’A..
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA
Predominate appare la patologia neurologica con la
presenza di algie trigeminali atipiche a sin., associata ad una sindrome lombovertebrale
e fibriomialgica che concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell’A. nella
misura del 50%, a causa dei dolori frequenti resistenti a terapia.
La patologia reumatologica concorre a ridurre la
capacità lavorativa nella misura massima del 30% per le diagnosi riassunte al
capitolo 5. In attività lavorative medio – leggere quale dipendente.
Nell’attività precedentemente svolta di telefonista a domicilio, l’A. è
totalmente abile al lavoro.
Riteniamo che la patologia neurologica e quella
reumatologica non debbano essere sommate in quanto entrambe considerano la
problematica dolorosa a carico dell’apparato osteoarticolare.
La patologia psichiatrica non concorre a ridurre la
capacità lavorativa dell’A..
Dunque, rispetto alla perizia SAM del 1994, abbiamo
potuto constatare un peggioramento legato alla problematica neurologica e
l’intensificazione dei dolori a carico del sistema locomotorio. Lo stato di
salute dell’A. va considerato ridotto a partire dal novembre 2002, quando vi è
stata un’intensificazione della problematica neurologica al viso. A partire da
allora, l’A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del 50% nelle attività
precedentemente svolte. Lo stato di salute da allora si è mantenuto costante
negli anni. In futuro non sono da prevedere cambiamenti di rilievo.
9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’
D’INTEGRAZIONE
Riteniamo che l’A. possa svolgere le attività finora
svolte nella misura del 50%, in particolare l’attività svolta a domicilio di
telefonista risulta essere un’attività particolarmente adatta alle problematiche
presentate dall’A.. Non riteniamo che provvedimenti d’integrazione
professionale debbano essere intrapresi. La prognosi resta comunque riservata.”
(doc. AI 122, pag. 23-24)
2.8. Con
decisione su opposizione 9 giugno 2005 (oggetto della presente vertenza),
fondandosi sulle risultanze della perizia pluridisciplinare 25 febbraio 2005
del SAM, l’Ufficio AI ha accolto parzialmente l’opposizione interposta contro
la sua decisione 6 agosto 2003 e riconosciuto all’assicurata il diritto ad un
quarto di rendita dal 1° maggio 2003 al 31 luglio 2003 e ad una mezza rendita
dal 1° agosto 2003 in avanti (cfr. doc. A).
2.9. Va
ricordato che affinché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e
riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA
del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4
e STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01, consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa B., I
569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96, consid.
2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110
consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio
interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb); STFA del 26
agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il
medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve
tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01,
consid. 3.4; DTF 125 V
353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.10. Va
qui innanzitutto sottolineato che per costante giurisprudenza, il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga
che fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione
devono di regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF
129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente
legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento
delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1,
DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996 in re S., I 174/96;
STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC 1989 pag. 123 consid.
3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid.
3).
La
presente procedura giudiziaria ha in sé per oggetto la decisione 29 agosto 2001
con cui l’amministrazione ha negato all’assicurata una rendita d’invalidità ed
è stato quello il momento determinante per la valutazione eseguita dal TCA
mediante sentenza di rinvio 28 gennaio 2002.
Tuttavia,
in casu le risultanze peritali agli atti consentono di procedere ad una
valutazione dell'incapacità lavorativa e, di riflesso, al guadagno
dell'assicurata anche successivamente all’agosto 2001. Appaiono pertanto
integrati gli estremi giustificanti, per economia di procedura, una valutazione
del diritto a prestazioni di RI 1 anche dopo tale data e sino all’emanazione
del successivo provvedimento 9 giugno 2005. Tale modo di procedere appare a
maggior ragione legittimo se si considera che le parti hanno avuto la
possibilità di esprimersi in merito alle valutazioni peritali relative alla situazione
fattuale posta alla base del presente giudizio (DTF 103 V 54 consid. 1, DTF 98
V 251, DTF 98 1b 512; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97).
Ora, tenuto conto della
dettagliata e completa perizia pluridisciplinare del SAM – fondata sulle
altrettante esaurienti valutazioni specialistiche – a cui va dato valore
probatorio pieno (cfr. consid. 2.7 e 2.9), è giustificato ritenere, per lo meno
secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore
delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195; DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF
115 V 142 consid. 8b) che – a seguito del peggioramento del suo stato di salute
dopo l’incidente occorsole nel
novembre 2002 –l’incapacità al lavoro dell’assicurata è aumentata ed è passata
da un grado del 30% a quello del 50%.
Pertanto,
considerata l’inabilità lavorativa del 30% attestata dal Dr. __________ nel suo
reperto 6 agosto 2002 e vista l’inabilità al 50% dal novembre 2002, l’anno di
carenza ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI termina con il mese di aprile
2003 (6 mesi al 30% e 6 mesi al 50% pari ad una media retrospettiva del 40%).
Inoltre,
conformemente all’art. 88a cpv. 2 OAI, del cambiamento determinante il diritto
a prestazioni è dato tenere conto a far tempo dal mese di agosto 2003.
2.11. Nel
proprio ricorso l’assicurata sostiene che la perizia pluridisciplinare 25 febbraio
2005 e i tre rapporti specialistici fanno a pugni con la realtà. Essa contesta
la descrizione delle sue capacità motorie e di concentrazione, di essere in
grado di sollevare 10-15 Kg, facendo notare che i medici della __________ di __________
non hanno ritenuto esigibile un’attività lavorativa e conclude che tanto dal
punto di vista reumatologico quanto da quello neurologico i periti hanno
tradotto la situazione medica in capacità di lavoro in modo troppo ottimista.
In
corso di causa l’assicurata ha poi prodotto ulteriore documentazione.
Questo
TCA, ribadito il carattere circostanziato ed approfondito e vista l’assenza di
contraddizioni, non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le
conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente
valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, mediante
l’ausilio di tre consultazioni specialistiche, giungendo a conclusioni logiche
e motivate in merito alla ridotta (50%) capacità al lavoro nella sua precedente
attività indipendente quale sensitiva, veggente, cartomante, operativa tramite
il servizio 156.
Vero
che nel suo certificato 2 febbraio 2004 la Dr.ssa __________, sua curante, ha
attestato che l’assicurata è inabile al lavoro al 100% causa malattia dal 1°
gennaio 2004 per un periodo indeterminato e, in un certificato 1° dicembre
2003, che la stessa necessita di un aiuto domiciliare per la pulizia della casa
una volta per settimana, per 3-4 ore.
Tuttavia,
sia i medici del Servizio di Oftalmologia e Oftalmochirurgica nel loro referto
30 ottobre 2003, che quelli del Servizio Cantonale di neurologia nei loro
referti 19 e 23 dicembre 2003 e 12 gennaio 2004, tutti indirizzati alla
curante, non si sono espressi sulla capacità lavorativa dell’assicurata (doc.
AI 108).
Del
resto, questi referti sono poi stati considerati dagli esperti del SAM nella
loro perizia pluridisciplinare 25 febbraio 2005.
Anche
dal rapporto 7 maggio 2004 della __________ di __________ non è possibile
concludere per una chiara inabilità totale al lavoro dell’assicurata a far
tempo da un preciso momento. Infatti, i medici della __________, dopo aver
osservato che “(…) le limitazioni funzionali, che all’entrata erano molto
invalidanti, sono nettamente migliorate nel corso della degenza (…)”, hanno poi
sostenuto in modo generico e possibilistico che “(…) la valutazione della
capacità lavorativa risulta molto difficile; la nevralgia al trigemino abbinata
agli effetti collaterali del medicamento, sembra influenzi molto le capacità
funzionali. In più esiste una sindrome del dolore generalizzata con un
decondinzionamento presente da anni. All’entrata riusciva appena a camminare
per 130 metri in 5 minuti a grande fatica e con aumento del tremore, per
alzarsi/sedersi doveva aiutarsi molto con le mani. Malgrado nel corso della
degenza questi disturbi siano migliorati riteniamo poco realistica una ripresa
lavorativa. (…)” (doc. AI 113).
In
ogni caso, quanto appena evidenziato non è sufficiente per mettere in discussioni
le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM nella quale gli esperti
hanno pure tenuto conto del rapporto in parola.
Per
gli stessi motivi anche l’ulteriore documentazione prodotta in corso di causa –
decisione 26 settembre 2005 con la quale l’Ufficio AI ha assunto i costi di un
deambulatore; certificato 22 settembre 2005 con il quale il Dr. __________ attesta
la necessità di un deambulatore a 3 piedi; relazione medica 20 settembre 2005
nella quale il medesimo sanitario descrive lo stato di salute dell’assicurata
da gennaio a settembre2005; certificati medici 25 e 22 agosto 2005 nei quali il
Dr. __________ conferma la necessità di un aiuto domiciliare nella misura di 4
ore settimanali dal 30 luglio al 31 dicembre 2005 e l’impossibilità di cambiare
domicilio preannunciando un futuro ricovero a __________ e l’allestimento di
una perizia ergoterapica al proprio domicilio dopo aver prescritto 9
trattamenti; permesso speciale di parcheggio per disabili tipo A 27 luglio 2005
rilasciato dalla Sezione della circolazione; referto 20 luglio 2005 della RM
della colonna lombare del 20.07.2005 rilasciato dalla __________; rapporti 13
aprile e 23 marzo 2005 del Servizio Cantonale di Neurologia – non è sufficiente
per mettere in discussione la perizia pluridisciplinare del SAM.
Infatti,
in tutti gli atti appena descritti non vi è alcuna indicazione circa la capacità
lavorativa dell’assicurata.
In
particolare il Dr. __________, nei suoi certificati e nella sua relazione medica,
pone l’accento su diagnosi già note e non trae alcuna conclusione circa gli
effetti dei constatati peggioramenti valetudinari sulla capacità lavorativa dell’assicurata.
L’incapacità
lavorativa globale attestata dal SAM è quindi frutto di un’attenta valutazione
medica che non presta fianco a critica alcuna. Né la ricorrente ha saputo
portare validi elementi di natura medica atti a mettere perlomeno in dubbio
l’esito della perizia.
2.12. Per
quanto attiene all’aspetto economico il TCA rileva quanto segue.
Dal
mese di gennaio 1993 fino all’anno 2001 l’assicurata ha esercitato un’attività
indipendente quale sensitiva, veggente e cartomante operativa tramite il
servizio 156 (cfr. la notifica della tassazione, imposta cantonale 1999-2000,
che considera un reddito aziendale di fr. 50'000.--; doc. AI 37).
Nel
suo rapporto 14 marzo 2003 il consulente IP __________ ha sostenuto che:
" (…)
Per quanto attiene all’attività indipendente o
dipendente di telefonista a domicilio, non vi è controindicazione medica alla
ripresa di questo lavoro nella misura del 70%. Nel settore dell’esoterico e
dell’erotico, a mio modo di vedere non esigibile per la natura del prodotto, ma
compatibile col danno alla salute, l’operatrice ricupererebbe verosimilmente
almeno il 70% del guadagno perso. Nel settore della vendita di beni o di
servizi di normale consumo o dei sondaggi di opinione, il lavoro della
telefonista a domicilio, nella misura prevista dai medici, non procurerebbe alla
nostra assicurata un guadagno superiore al 70% di quello di categoria per una
venditrice non qualificata al primo impiego: Fr. 1855.- mensili per 12
mensilità e pertanto Fr. 22260.- all’anno. Le occasioni di impiego in questo
ambito mi sembrano però troppo limitate per rappresentare un mercato del lavoro
settoriale. (…)." (doc. AI 82)
Dal
canto suo la consulente IP __________, nel suo rapporto 2 giugno 2005, ha
evidenziato che:
" (…)
A livello teorico in un mercato del lavoro equilibrato
l’A. potrebbe essere impiegata nel settore terziario per qualche ora in piccoli
lavoretti poco impegnativi, ad esempio in attività di sorveglianza/portineria
senza alcun ulteriore compito (es. sono esclusi lavori di manutenzione,
pulizia, …) oppure in un negozio/ per i compiti più elementari (piccoli lavori
di corrispondenza, cassa, comande, comunicazioni telefoniche), telefonista
indipendente (il medico indica che questo lavoro risulta essere esigibile
poiché permette di alternare le posizioni e di camminare durante le telefonate;
potendo interrompere l’attività lavorativa a piacimento).
Bisogna però considerare queste attività come delle
occasioni sporadiche più uniche che rare in quanto le offerte di lavoro di
questo genere sono veramente esigue. Allo stesso tempo si tratta di lavori che
non garantiscono una continuità e quindi non permettono di profilare un
eventuale recupero della capacità di guadagno.
(…)” (doc. AI 132)
Va
qui innanzitutto sottolineato che entrambi i consulenti non forniscono alcun
dato oggettivo in base ai quali essi hanno potuto concludere che l’attività di
telefonista, sia essa dipendente che indipendente, sia così limitata e
configuri un’occasione sporadica (più unica che rara) tale da non rappresentare
un mercato del lavoro settoriale.
D’altra
parte, con particolare riferimento all’eventualità di un’attività dipendente, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere
cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta
di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF
110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto
avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per
pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività
ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato
generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso
possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro
medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003,
p. 124).
In
concreto questo Tribunale non ha nessun elemento valido, ritenuto anche che una
semplice difficoltà congiunturale da sola non basta, per escludere che
l’assicurata non possa esercitare ancora la sua ultima attività indipendente di
sensitiva, veggente e cartomante operativa tramite il servizio 156.
Al
contrario, l’amministrazione ha appurato che l’assicurata, a determinate condizioni,
potrebbe ottenere una nuova linea a pagamento tramite la __________ e in ogni
caso potrebbe scegliere tra diversi fornitori di servizi di telecomunicazione.
Di
rilievo è poi la circostanza che, come da lei stessa ammesso (doc. AI 99),
l’assicurata non ha interrotto la sua attività indipendente per dei motivi
riconducibili al suo stato di salute, ma piuttosto e sostanzialmente per dei
problemi di altra natura sorti con la __________ quale suo fornitore di servizi
e telecomunicazione.
Inoltre
i periti del SAM, come riportato anche dalla consulente IP __________ nel suo
rapporto 2 giugno 2005, hanno attestato che “(…) in particolare l’attività
svolta a domicilio di telefonista risulta essere particolarmente adatta alle problematiche
presentate dall’A. (…)” (doc. AI 122, pag. 24).
In
simili circostanze, richiamato l’obbligo per ogni assicurato di ridurre il
danno (egli deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile
alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa, cfr. DTF 123 V 233, 117 V 278 e
400 e i riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61), a mente del
TCA, è giustificato ritenere che l’assicurata potrebbe ancora esercitare la sua
attività indipendente quale sensitiva, veggente, cartomante, operativa tramite
il servizio 156, in un grado del 50%.
In
conclusione, vista la possibilità di esercitare la sua precedente attività,
tenuto conto che l’anno di carenza è terminato con il mese di aprile 2003 e che
del peggioramento del grado di inabilità al lavoro se ne può tenere conto dal
mese di agosto 2003 (cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI e art. 88a cpv. 2 OAI), è
a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un
quarto di rendita dal 1° maggio 2003 al 31 luglio 2003 e ad una mezza rendita
dal 1° agosto 2003 in avanti.
2.13. Con
il proprio ricorso, la ricorrente ha domandato di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
2.13.1. Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAI dispone che
le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità,
sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
La
LAI non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art.
61 lett. f LADI è, in casu, applicabile.
Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; U. Kieser,
ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 61 N. 86 p. 626).
Le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza
giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova
ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti
delle assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85
cpv. 2 lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004 nella causa
F., U 102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03,
consid. 2.1.).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria
o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue
conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,
art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.
517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U
234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre
2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01;
STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323
consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a,
pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid.
6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18
giugno 1999 nella causa D.V.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio
d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213
segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo
la sua entrata in vigore.
L'art.
3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA
rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30
luglio 2002), prevede:
"
1L'istituto dell'assistenza giudiziaria
garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi
alle Autorità giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la
possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese
di patrocinio."
Le
altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla
Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza giudiziaria non è concessa se:
a) la procedura per la persona
richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di
condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa
comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se
la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la
designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi
interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I
criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U
220/99:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione
con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda,
una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano
dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi,
come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili, alle stesse condizioni
viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato
appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG), per costante giurisprudenza,
una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che
disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il
rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi
citate)
(…)." (cfr. STFA succitata)
In
questo senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA
(cfr. STFA del 31 marzo 2004 nella causa D., I 665/03, consid. 2.1.).
2.13.2. L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p.
479 e giurisprudenza ivi citata).
Non
è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il
limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni
sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai
fini del diritto esecutivo (nella STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U
102/04 il TFA ha ribadito che “(…) all’importo base LEF viene (spesso) applicato
un supplemento tra il 15 e il 25% (…)”; SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p.
48 consid. 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga
di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della
famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2
settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 3).
In
una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta
di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente
dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato
indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire
al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente
computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore
indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza
citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento
della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è
presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12
consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti
(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella
causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo
(SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.13.3. Nel
caso di specie dal certificato municipale per l'ammissione dell'assistenza
giudiziaria e dalla documentazione prodotta risulta che l'assicurata dal 1° agosto
2003 al settembre 2005 ha beneficiato di prestazioni complementari, essa ha
inoltre dichiarato che attualmente riceve una rendita AI + PC di fr. 2'436.--,
che ha subito dei pignoramenti ma che non è stato trovato nulla da pignorare,
che sono stati emessi degli attestati di carenza beni a suo carico e che sono
in corso delle esecuzioni nei suoi confronti (cfr. doc. XXV).
La
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale
d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1°
gennaio 2001, tuttora in uso, prevede la somma di fr. 1'100 quale importo base
mensile per debitore che vive da solo.
Tale
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo).
Ora,
ritenuto l’importo di fr. 1'100.-- quale minimo LEF, le spese per la pigione
pari a fr. 958.-- al mese (nel Certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria l’assicurata non ha invece indicato i premi afferenti
all’assicurazione contro le malattie) e vista la suevocata giurisprudenza
secondo la quale all’importo base LEF viene applicato un supplemento tra il 15
e il 25%, l'indigenza deve essere ammessa.
Va
poi considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze
giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA
1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano
palesemente destituite di esito favorevole.
Pertanto
il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata.
Il
gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag;
relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.
152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.;
STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V
174; DTF 124 V 301, consid. 6).
2.14. Con
il presente ricorso l’assicurata ha anche contestato il rifiuto da parte
dell’Ufficio AI del gratuito patrocino in sede amministrativa.
Ai
sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze
lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito.
Sussiste
il diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni
temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante,
causa non palesemente priva di possibilità di esito favorevole e necessità
dell’assistenza da parte di un avvocato), che vanno verificati con rigore (cfr.
Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 N 17 pag. 399).
L'assistenza
di un avvocato è ammessa allorquando le questioni di diritto o di fatto sono
talmente difficili da rendere non possibile l'intervento di altre persone
(rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altri
specialisti) (DTF 114 V 228).
La
soluzione dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,
ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità
delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente.
Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri
interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave
nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un
patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità
della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non
possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker
Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung
grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls
besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.” cfr. DTF 125
V 35 consid. 4b e riferimenti).
Occorre
innanzitutto sottolineare che i requisiti per ammettere il diritto
all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa sono
più restrittivi rispetto a quelli richiesti nella procedura giudiziaria e vanno
verificati con rigore. L'assistenza di un avvocato è ammessa infatti solo allorquando
le questioni di diritto o di fatto sono talmente difficili da rendere non
possibile l'intervento di altre persone (rappresentanti di associazioni
invalidi, assistenti sociali o altri specialisti) (DTF 114 V 228).
Il
criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura
amministrativa va quindi verificato con severità (cfr. in particolare Pratique
VSI 2000 p. 164).
Secondo
questo TCA la presente fattispecie non è particolarmente complessa, né riguarda
questioni giuridiche difficili ai sensi della succitata giurisprudenza. Nemmeno
l’accertamento dello stato di salute della ricorrente è stato particolarmente
laborioso.
A
seguito della sentenza di rinvio emessa da questo Tribunale il 29 agosto 2001
l’amministrazione ha ordinato, dapprima due perizie specialistiche a cura del
Dr. __________ e del Dr. __________ e, in seguito – in sede di procedura d’opposizione
visto anche l’infortunio occorsole nel novembre 2002 –, l’esecuzione di una
perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 122).
La
fattispecie in esame, a mente del TCA, non presentava elementi di particolare
difficoltà (l’assicurata ha interposto personalmente opposizione contro la decisione
6 agosto 2003 dell’Ufficio AI e anche nella precedente procedura, sfociata con
la STCA del 28 gennaio 2002, non era patrocinata), né sono del resto
ravvisabili gli estremi di un intervento importante nella situazione giuridica
dell’assicurata ai sensi della succitata giurisprudenza per quanto attiene alla
procedura dinnanzi all’Ufficio AI (retta peraltro dalla massima d’ufficio) che
renderebbe indicato un patrocinio legale in sede amministrativa (si è trattato
in sostanza di trasportare le risultanze mediche nel contesto economico di
valutazione della capacità al guadagno, iter procedurale da considerarsi
d’ordinaria amministrazione).
Alla
luce di quanto esposto sopra, ribadito che le condizioni per ottenere il gratuito
patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle per
valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede ricorsuale, l’amministrazione
ha rettamente respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale
indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di
successo.
In
conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,
mentre il ricorso va respinto.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
Considerandi
2.
- L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster