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32.2005.121

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11 aprile 2006Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i propri interessi da sola vista la natura dei problemi non eccezionale o i

quesiti giuridici non di notevole difficoltà – non era giustificato (doc. A).

1.4. Contro

la succitata decisione amministrativa l’assicurata, sempre rappresentata

dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA (doc. III-X) postulando

l’erogazione di una rendita intera AI dal 1° febbraio 2000 (doc. I).

Contestualmente

l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale.

Sostanzialmente,

facendo riferimento ai rapporti dei consulenti IP l’assicurata si chiede per

quale ragione a quest’ultimi non è attribuita la stessa fedefacenza riconosciuta

alla perizia del SAM. In particolare ella contesta di essere in grado di

sollevare 10-15 Kg e di rimanere concentrata per il tempo necessario per

svolgere anche un’attività come l’ultima che ha avuto che era una specie di telefono

amico a pagamento. Altresì contestata è la traduzione medica in una non meglio

precisata attività di telefonista indipendente e la capacità di fr. 15'678.--

annui attribuitale dalla consulente IP.

Delle

singole argomentazioni verrà detto, se necessario, nei considerandi di diritto.

Quanto

alla richiesta di assistenza giudiziaria e al suo rifiuto in prima istanza, il

rappresentante dell’assicurata ha rilevato:

" (…)

50. La ricorrente è a carico della pubblica

assistenza e non è pacificamente in grado di affrontare le spese legali.

51. Contrariamente all’opinione dell’UAI

è pacifica anche la necessità di far capo a un legale.

52. La durata della procedura sarebbe di

per sé già un elemento sufficiente.

53. Il numero di perizie e referti medici,

dimostra pure che il caso è tutt’altro che semplice.

54. Il rapporto tra l’aspetto medico e

quello economico, è pure abbastanza complicato o quanto meno è complicato dalla

decisione dell’UAI di non tenere conto dei rapporti dei consulenti IP.

55. E’ quindi pienamente giustificata la

concessione dell’assistenza giudiziaria tanto per la prima, che per la seconda

istanza. (…)” (doc. I, pag. 5)

1.5. Con

risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato che le obiezioni sollevate con il

gravame sono già state trattate in sede di opposizione e ha chiesto di respingere

il ricorso (doc. IV).

1.6. Il

29 e il 30 settembre 2005 il rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA

ulteriore documentazione medica – che attesterebbe un ulteriore grave

peggioramento dello stato di salute della sua assistita – e delle decisioni amministrative

che contrasterebbero con la decisione impugnata (doc. XII e XIV).

1.7. Nelle

sue osservazioni 8 novembre 2005 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di

reiezione del ricorso producendo le annotazioni del Dr. __________ del SMR che,

rilevando come “(…) dal lato clinico non si rilevano elementi oggettivabili per

evoluzione peggiorativa dell’insieme delle patologie (…)”, ha concluso che “(…)

una variazione dello stato clinico non è resa verosimile (…)” (doc. XVII/Bis).

1.8. Con

lettera 11 novembre 2005 il rappresentante dell’assi-curata ha preso posizione

sulle osservazioni dell’Ufficio AI e, con scritto 27 dicembre 2005, ha trasmesso

al TCA copia della lettera 22 dicembre 2005 con la quale l’Ufficio AI ha

chiesto al Centro regionale mezzi ausiliari un rapporto circa un lift da bagno

(doc. XIX e XXII).

Così

richiesto il legale dell’assicurata ha poi trasmesso al TCA il certificato municipale

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria aggiornato e allegato quattro

decisioni PC, il contratto di locazione e la notifica di tassazione 2004 (doc.

XXIV e XXV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21

luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,

H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio

2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di

principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003

IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.

4). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che

esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).

Nella

DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale

insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali

sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile

l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto

giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre

2002, l'esame del diritto alla

rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da

questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale

per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti

di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto

dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni

durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate

dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

Dal

1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione

della LAI.

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se la modifica delle condizioni invalidanti

dell’assicurata giustifica il riconoscimento di un quarto di rendita dal 1°

maggio 2003 al 31 luglio 2003 e di mezza rendita dal 1° agosto 2003 in avanti,

come stabilito nella decisione contestata, oppure di una rendita intera dal 1°

febbraio 2001 (dal momento della domanda, come specificato nel suo scritto

dell’11 novembre 2005, e non dal 1° febbraio 2000 come erroneamente indicato

nel ricorso; cfr. doc. I e XIX) così come sostenuto dalla ricorrente.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un danno alla salute

fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

- la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1

LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi

almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una

mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità

è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali

provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire

nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in

assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p.

543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe

potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente

subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi

prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 11, consid. 3.1, pag. 33-34; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R.

consid. 3.1, I 600/01; 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02).

2.5. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di

invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel

merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (cfr. art. 17

cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8;

Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in

Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198).

La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono

soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in

re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109

V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le

condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,

tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In

ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente

alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA

del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

2.6. Nel

caso in esame, a seguito della sentenza 28 gennaio 2002 con la quale questo

Tribunale ha annullato la decisione amministrativa 29 agosto 2001 che le aveva

negato il diritto a prestazioni e rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori

accertamenti, l’Ufficio AI ha ordinato l’allestimento di una perizia reumatologica

a cura del Dr. __________ e una perizia psichiatrica a cura del Dr. __________.

Nel

reperto 6 agosto 2002 il Dr. __________ posta la seguente diagnosi:

" Fibromialgia

Sindrome lombospondilogena cronica

-

malformazione congenita

C5/C6 (fusione parziale e piccola schisi posteriore) con conseguente

alterazione della mobilità e della statica cervicale

-

osteocondrosi più

importante ai livelli mobili adiacenti alla malformazione (C4/C5, C6/C7) ma

anche C3/C4

Sindrome lombospondilogena cronica

-

Incipiente osteocondrosi

L3/L4 e L4/L5, condrosi L5/S1

-

Stato dopo frattura

anamnestica del coccige il 25.11.91 e riposizione in narcosi il 04.12.91

Algie facciali atipiche a sinistra” (doc. AI 66, pag.

8)

circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro si è così espresso:

" (…)

2.1. COME SI RIPERCUOTONO I DISTURBI SULL’ATTIVITÀ ATTUALE

DELL’ASSICURATO?

Nel suo lavoro di telefonista a domicilio, con

possibilità di cambiare frequentemente posizione, l’assicurata risulta

lievemente limitata dalle menomazioni precedentemente dettagliate. Vi è da un

lato il problema dei dolori cronici diffusi e della stanchezza. Dall’altro la

problematica cervicale e lombare obbliga la paziente ad evitare posizioni

statiche prolungate.

2.2. ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

INTATTE DELLA CAPACITÀ DI CARICO

V. allegato capacità funzionale residua.

2.3 L’ATTIVITÀ ATTUALE È ANCORA PRATICABILE?

Sì, l’attività di telefonista o altra leggera e variata

è ancora praticabile almeno nella misura del 70%, cioè durante almeno 51/2

ore/giorno ripartite nell’arco della giornata (telefonista a domicilio), oppure

durante 8 ore consecutive o interrotte dalla pausa di mezzogiorno con un

rendimento ridotto del 30%, giustificato dalla necessità di brevi pause per

sgranchirsi.

2.7 DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA

CAPACITÀ DI LAVORO DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20%?

Dal 25.11.91.

2.8 QUAL È STATO IN SEGUITO LO SVILUPPO

DELLA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?

La capacità di lavoro che poteva essere quantificata al

70% in qualunque attività nel 1994 (perizia SAM), è nel frattempo diminuita a

causa del peggioramento delle alterazioni degenerative cervicali e lombari.

Attualmente l’assicurata è da ritenere inabile al lavoro in misura completa per

attività pesanti a mediamente pesanti e inabile al lavoro nella misura del 30%

in un’attività leggera e variata.

(…)” (doc. AI 66, pag. 10)

Dal

canto suo il Dr. __________, nel reperto 14 novembre 2002, ha valutato che

l’assicurata “(…) dal lato psichiatrico comunque non presenta un’inabilità

lavorativa. Bisogna dunque ritenere la signora RI 1 abile, dal lato

psichiatrico, al 100% (…)” (doc. AI 73, pag. 9).

Appurati

i motivi che l’hanno indotta a cessare la propria attività di consulente

esoterica (servizi a pagamento del 156) nell’anno 2001, vista la possibilità di

scegliere il fornitore di servizi di telecomunicazioni (carrier) e ritenuta

un’incapacità lavorativa del 30% nella precedente attività, l’amministrazione

non ha riscontrato un grado d’invalidità pensionabile e, con decisione 6 agosto

2003, ha quindi respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata (doc. AI

103).

2.7. Vista

l’ulteriore documentazione medica prodotta dall’assicurata in sede di opposizione

(dalla quale risulta in particolare che la ricorrente è stata vittima di un

infortunio nel novembre 2002) l’Ufficio AI ha ordinato al SAM l’allestimento di

una perizia pluridisciplinare.

Dal

referto 25 febbraio 2005 (doc. AI 122) risulta che i periti, dopo aver esposto

dettagliatamente l’anamnesi, nonché le constatazioni obiettive, hanno fatto

capo a tre consultazioni specialistiche esterne: di natura psichiatrica,

reumatologica e neurologica. Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e

del soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, gli

esperti del SAM hanno posto la seguente diagnosi:

"

5.1 Diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa

Algie trigeminali atipiche sin. che si trovano

all’interfaccia con un SUNCT nella cui diagnosi differenziale rientra pure una

sindrome cluster tic.

Fibromialgia.

Sindrome cervicovertebrale su parziale sinostosi delle

vertebre C5-C6 con presenza di alterazioni degenerative osteocondrotiche e

spondilosiche a carattere iperostotico a livello dei segmenti C3-C4, C4-C5,

C5-C6 con spondilartrosi e uncartrosi a questo livello.

Sindrome lombovertebrale su scoliosi ds. convessa della

colonna al passaggio toracolombare, appiattimento della lordosi fisiologica,

alterazioni degenerative osteocondrotiche spondilosiche a livello L3-L4, L4-L5,

in minor misura L5-S1.

Stato dopo trauma dell’osso coccige con lussazione

dello stesso e riposizione in narcosi nel 1991.

5.2. Diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa

Stato da resezione parziale della tiroide nel 1985 con

attualmente TSH al limite inferiore 0,356 mIU/L (normale da 0,4 – 4) con valori

T3 e T4 nella norma.

Anemia di origine non chiara.

Ipercolesterolemia.” (doc. AI 122, pag. 19)

2.7.1. L’aspetto

neurologico è stato vagliato dal Dr. __________ Capo Servizio di Neurologia dell'Ospedale

__________ di __________, il quale, mediante rapporto 17 gennaio 2005, ha

segnatamente evidenziato, per quel che concerne la capacità lavorativa, che

“(…) questa sintomatologia rimane comunque invalidante e alla base di

un’incapacità lavorativa a mio modo di vedere, del 50% (…)” (cfr. rapporto del

17 gennaio 2005, pag. 3, sub doc. AI 122).

2.7.2. Dal

punto di vista psichico l’assicurata è stata visitata dal Dr. __________ FMH in

psichiatria e psicoterapia il quale è giunto alle seguenti conclusioni:

" I problemi di salute dell’A., in particolare quelli

interessanti l’area osteoarticolare e la patologia trigeminale a sinistra, sono

peggiorati in maniera importante e decisiva dopo l’incidente della circolazione

stradale avvenuto nel 2002. Da allora l’A. dichiara di non essere più stata in

grado di assolvere le varie attività così come il suo temperamento dinamico,

aperto e spontaneo l’avrebbero indotta a fare se le sue condizioni di salute

fossero state migliori. Per molti anni l’A. si è infatti mossa essenzialmente nell’ambito

dell’esperienza pura senza fare ricorso ad una preparazione tecnica o culturale

specifica offrendo delle prestazioni oggettivamente valide in qualità di

operatrice telefonica con funzioni di cartomante e sensitiva. Evidentemente

l’A. è riuscita a sfruttare al meglio il suo potenziale di improvvisazione e di

immedesimazione con gli utenti del servizio telefonico 156 utilizzando anche la

sua capacità di conquistare la fiducia altrui con il suo fascino e con la sua

amabilità. Queste qualità pur rimanendo nella sostanza ancora intatte e ancora

potenzialmente eruibili sono rimaste in riserva da quando l’A. ha cominciato ad

accusare la sintomatologia algica facciale e osteoarticolare che l’ha costretta

a sospendere l’attività lavorativa. Attualmente l’A. pur mostrando una chiara

patologia psichiatrica maggiore sembra bloccata sul posto da un sentimento di

ineluttabilità che le fa pensare di non potere fare molto per risolvere le sue

difficoltà. Non riscontriamo come detto alterazioni psicopatologiche maggiori a

parte una insistenza ad evidenziare il ruolo nocivo delle manifestazioni

reumatologiche e neurologiche sullo stato di salute generale e su quello

psichico limitatamente all’umore soggettivo. A questo proposito non è peraltro

oggettivabile una chiara flessione del timismo. Rimane il problema di fondo di

una personalità ipersensibile e dotata di ottime potenzialità nel campo delle

relazioni interpersonali che ad un certo momento trovandosi confrontata con dei

problemi di salute non è stata in grado di opporre la sua efficienza operativa.

Le risorse psicologiche dell’A. sono a nostro avviso integre, non sono

evidenziabili delle alterazioni del funzionamento mentale mentre come detto

l’atteggiamento psicologico è rigidamente fissato sullo stato di salute

compromesso da cui l’A. fa dipendere tutto il resto compreso l’efficienza operativa

e l’autostima.

Non sussiste una inabilità lavorativa dal punto di

vista psichiatrico.”

(cfr. rapporto 15 gennaio 2005, sub doc. AI 122)

2.7.3. Con

rapporto 31 gennaio 2005 il Dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione,

diagnosticando le affezioni riportate sopra (cfr. doc. AI 122, pag. 19) oltre a

una “tendenza ad un’aggravazione della sintomatologia dolorosa”, riguardo alla

capacità lavorativa nell’esercizio dell’attività lucrativa o dell’attività

abituale ha concluso come segue:

" (…)

Tenendo in considerazione quindi questi aspetti clinici

e radiologici, ritengo che dal punto di vista reumatologico per l’attività

lavorativa svolta di telefonista indipendente, la paziente è abile al lavoro

nella forma completa.

Essa può in effetti alternare la sua attività

professionale nelle varie posizioni, può stare sdraiata, in piedi o seduta, può

camminare durante le telefonate. Può interrompere l’attività lavorativa a piacimento.

Può lavorare la mattina, nel pomeriggio ed anche la sera e la notte a seconda

delle sue necessità e dei suoi disturbi.

Per quanto riguarda un’attività professionale medio

leggera di tipo dipendente, in cui la paziente è costretta a rimanere sul posto

di lavoro, vi sono delle limitazioni date in particolar modo dalle problematiche

degenerative a livello della colonna cervicale e della colonna lombare, che

raggiungono al massimo il 30%. Penso qui all’attività di telefonista

dipendente, ma anche in un’attività manuale di tipo non qualificato. In

particolar modo vi sono delle limitazioni nel rimanere seduta per un tempo

prolungato (più di un’ora di seguito), nel mantenere per lungo tempo la

medesima posizione staticamente (più di 30 minuti) sia per quanto riguarda la

colonna cervicale che per quanto riguarda la colonna lombare. Necessita perciò

di pause supplementari. Ideale sarebbe un’attività lavorativa durante la quale

può cambiare spesso posizione. Vi sono delle limitazioni nell’alzare dei pesi

che non dovrebbero essere superiori ai 10-15 Kg. La paziente dovrebbe inoltre

evitare piegamenti della parte superiore del corpo in avanti.

Per quanto riguarda delle possibilità terapeutiche per

il miglioramento dei suoi disturbi, ritengo che dopo tre cure riabilitative

ambulatoriali eseguite presso la clinica di __________, non vi siano altre

possibilità di migliorare sostanzialmente i disturbi.”

(cfr. rapporto 31 gennaio 2005, sub. doc. AI 122)

2.7.4. Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, inclusi quindi i tre succitati referti

specialistici, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM hanno

concluso come segue:

" 7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE

DELL’ATTUALE CAPACITA’ LAVORATIVA

L’A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del 50%

nell’attività di telefonista e in qualsiasi altra attività lavorativa finora

svolta dall’A..

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA

Predominate appare la patologia neurologica con la

presenza di algie trigeminali atipiche a sin., associata ad una sindrome lombovertebrale

e fibriomialgica che concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell’A. nella

misura del 50%, a causa dei dolori frequenti resistenti a terapia.

La patologia reumatologica concorre a ridurre la

capacità lavorativa nella misura massima del 30% per le diagnosi riassunte al

capitolo 5. In attività lavorative medio – leggere quale dipendente.

Nell’attività precedentemente svolta di telefonista a domicilio, l’A. è

totalmente abile al lavoro.

Riteniamo che la patologia neurologica e quella

reumatologica non debbano essere sommate in quanto entrambe considerano la

problematica dolorosa a carico dell’apparato osteoarticolare.

La patologia psichiatrica non concorre a ridurre la

capacità lavorativa dell’A..

Dunque, rispetto alla perizia SAM del 1994, abbiamo

potuto constatare un peggioramento legato alla problematica neurologica e

l’intensificazione dei dolori a carico del sistema locomotorio. Lo stato di

salute dell’A. va considerato ridotto a partire dal novembre 2002, quando vi è

stata un’intensificazione della problematica neurologica al viso. A partire da

allora, l’A. va ritenuta abile al lavoro nella misura del 50% nelle attività

precedentemente svolte. Lo stato di salute da allora si è mantenuto costante

negli anni. In futuro non sono da prevedere cambiamenti di rilievo.

9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’

D’INTEGRAZIONE

Riteniamo che l’A. possa svolgere le attività finora

svolte nella misura del 50%, in particolare l’attività svolta a domicilio di

telefonista risulta essere un’attività particolarmente adatta alle problematiche

presentate dall’A.. Non riteniamo che provvedimenti d’integrazione

professionale debbano essere intrapresi. La prognosi resta comunque riservata.”

(doc. AI 122, pag. 23-24)

2.8. Con

decisione su opposizione 9 giugno 2005 (oggetto della presente vertenza),

fondandosi sulle risultanze della perizia pluridisciplinare 25 febbraio 2005

del SAM, l’Ufficio AI ha accolto parzialmente l’opposizione interposta contro

la sua decisione 6 agosto 2003 e riconosciuto all’assicurata il diritto ad un

quarto di rendita dal 1° maggio 2003 al 31 luglio 2003 e ad una mezza rendita

dal 1° agosto 2003 in avanti (cfr. doc. A).

2.9. Va

ricordato che affinché un rapporto

medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera

completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto

di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena

conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle

correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni

dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e

riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA

del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4

e STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01, consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili

(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa B., I

569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96, consid.

2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio

interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e

l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb); STFA del 26

agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il

medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve

tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01,

consid. 3.4; DTF 125 V

353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.10. Va

qui innanzitutto sottolineato che per costante giurisprudenza, il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione

devono di regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF

129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente

legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento

delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1,

DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996 in re S., I 174/96;

STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC 1989 pag. 123 consid.

3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid.

3).

La

presente procedura giudiziaria ha in sé per oggetto la decisione 29 agosto 2001

con cui l’amministrazione ha negato all’assicurata una rendita d’invalidità ed

è stato quello il momento determinante per la valutazione eseguita dal TCA

mediante sentenza di rinvio 28 gennaio 2002.

Tuttavia,

in casu le risultanze peritali agli atti consentono di procedere ad una

valutazione dell'incapacità lavorativa e, di riflesso, al guadagno

dell'assicurata anche successivamente all’agosto 2001. Appaiono pertanto

integrati gli estremi giustificanti, per economia di procedura, una valutazione

del diritto a prestazioni di RI 1 anche dopo tale data e sino all’emanazione

del successivo provvedimento 9 giugno 2005. Tale modo di procedere appare a

maggior ragione legittimo se si considera che le parti hanno avuto la

possibilità di esprimersi in merito alle valutazioni peritali relative alla situazione

fattuale posta alla base del presente giudizio (DTF 103 V 54 consid. 1, DTF 98

V 251, DTF 98 1b 512; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97).

Ora, tenuto conto della

dettagliata e completa perizia pluridisciplinare del SAM – fondata sulle

altrettante esaurienti valutazioni specialistiche – a cui va dato valore

probatorio pieno (cfr. consid. 2.7 e 2.9), è giustificato ritenere, per lo meno

secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore

delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195; DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF

115 V 142 consid. 8b) che – a seguito del peggioramento del suo stato di salute

dopo l’incidente occorsole nel

novembre 2002 –l’incapacità al lavoro dell’assicurata è aumentata ed è passata

da un grado del 30% a quello del 50%.

Pertanto,

considerata l’inabilità lavorativa del 30% attestata dal Dr. __________ nel suo

reperto 6 agosto 2002 e vista l’inabilità al 50% dal novembre 2002, l’anno di

carenza ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI termina con il mese di aprile

2003 (6 mesi al 30% e 6 mesi al 50% pari ad una media retrospettiva del 40%).

Inoltre,

conformemente all’art. 88a cpv. 2 OAI, del cambiamento determinante il diritto

a prestazioni è dato tenere conto a far tempo dal mese di agosto 2003.

2.11. Nel

proprio ricorso l’assicurata sostiene che la perizia pluridisciplinare 25 febbraio

2005 e i tre rapporti specialistici fanno a pugni con la realtà. Essa contesta

la descrizione delle sue capacità motorie e di concentrazione, di essere in

grado di sollevare 10-15 Kg, facendo notare che i medici della __________ di __________

non hanno ritenuto esigibile un’attività lavorativa e conclude che tanto dal

punto di vista reumatologico quanto da quello neurologico i periti hanno

tradotto la situazione medica in capacità di lavoro in modo troppo ottimista.

In

corso di causa l’assicurata ha poi prodotto ulteriore documentazione.

Questo

TCA, ribadito il carattere circostanziato ed approfondito e vista l’assenza di

contraddizioni, non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le

conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente

valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, mediante

l’ausilio di tre consultazioni specialistiche, giungendo a conclusioni logiche

e motivate in merito alla ridotta (50%) capacità al lavoro nella sua precedente

attività indipendente quale sensitiva, veggente, cartomante, operativa tramite

il servizio 156.

Vero

che nel suo certificato 2 febbraio 2004 la Dr.ssa __________, sua curante, ha

attestato che l’assicurata è inabile al lavoro al 100% causa malattia dal 1°

gennaio 2004 per un periodo indeterminato e, in un certificato 1° dicembre

2003, che la stessa necessita di un aiuto domiciliare per la pulizia della casa

una volta per settimana, per 3-4 ore.

Tuttavia,

sia i medici del Servizio di Oftalmologia e Oftalmochirurgica nel loro referto

30 ottobre 2003, che quelli del Servizio Cantonale di neurologia nei loro

referti 19 e 23 dicembre 2003 e 12 gennaio 2004, tutti indirizzati alla

curante, non si sono espressi sulla capacità lavorativa dell’assicurata (doc.

AI 108).

Del

resto, questi referti sono poi stati considerati dagli esperti del SAM nella

loro perizia pluridisciplinare 25 febbraio 2005.

Anche

dal rapporto 7 maggio 2004 della __________ di __________ non è possibile

concludere per una chiara inabilità totale al lavoro dell’assicurata a far

tempo da un preciso momento. Infatti, i medici della __________, dopo aver

osservato che “(…) le limitazioni funzionali, che all’entrata erano molto

invalidanti, sono nettamente migliorate nel corso della degenza (…)”, hanno poi

sostenuto in modo generico e possibilistico che “(…) la valutazione della

capacità lavorativa risulta molto difficile; la nevralgia al trigemino abbinata

agli effetti collaterali del medicamento, sembra influenzi molto le capacità

funzionali. In più esiste una sindrome del dolore generalizzata con un

decondinzionamento presente da anni. All’entrata riusciva appena a camminare

per 130 metri in 5 minuti a grande fatica e con aumento del tremore, per

alzarsi/sedersi doveva aiutarsi molto con le mani. Malgrado nel corso della

degenza questi disturbi siano migliorati riteniamo poco realistica una ripresa

lavorativa. (…)” (doc. AI 113).

In

ogni caso, quanto appena evidenziato non è sufficiente per mettere in discussioni

le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM nella quale gli esperti

hanno pure tenuto conto del rapporto in parola.

Per

gli stessi motivi anche l’ulteriore documentazione prodotta in corso di causa –

decisione 26 settembre 2005 con la quale l’Ufficio AI ha assunto i costi di un

deambulatore; certificato 22 settembre 2005 con il quale il Dr. __________ attesta

la necessità di un deambulatore a 3 piedi; relazione medica 20 settembre 2005

nella quale il medesimo sanitario descrive lo stato di salute dell’assicurata

da gennaio a settembre2005; certificati medici 25 e 22 agosto 2005 nei quali il

Dr. __________ conferma la necessità di un aiuto domiciliare nella misura di 4

ore settimanali dal 30 luglio al 31 dicembre 2005 e l’impossibilità di cambiare

domicilio preannunciando un futuro ricovero a __________ e l’allestimento di

una perizia ergoterapica al proprio domicilio dopo aver prescritto 9

trattamenti; permesso speciale di parcheggio per disabili tipo A 27 luglio 2005

rilasciato dalla Sezione della circolazione; referto 20 luglio 2005 della RM

della colonna lombare del 20.07.2005 rilasciato dalla __________; rapporti 13

aprile e 23 marzo 2005 del Servizio Cantonale di Neurologia – non è sufficiente

per mettere in discussione la perizia pluridisciplinare del SAM.

Infatti,

in tutti gli atti appena descritti non vi è alcuna indicazione circa la capacità

lavorativa dell’assicurata.

In

particolare il Dr. __________, nei suoi certificati e nella sua relazione medica,

pone l’accento su diagnosi già note e non trae alcuna conclusione circa gli

effetti dei constatati peggioramenti valetudinari sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

L’incapacità

lavorativa globale attestata dal SAM è quindi frutto di un’attenta valutazione

medica che non presta fianco a critica alcuna. Né la ricorrente ha saputo

portare validi elementi di natura medica atti a mettere perlomeno in dubbio

l’esito della perizia.

2.12. Per

quanto attiene all’aspetto economico il TCA rileva quanto segue.

Dal

mese di gennaio 1993 fino all’anno 2001 l’assicurata ha esercitato un’attività

indipendente quale sensitiva, veggente e cartomante operativa tramite il

servizio 156 (cfr. la notifica della tassazione, imposta cantonale 1999-2000,

che considera un reddito aziendale di fr. 50'000.--; doc. AI 37).

Nel

suo rapporto 14 marzo 2003 il consulente IP __________ ha sostenuto che:

" (…)

Per quanto attiene all’attività indipendente o

dipendente di telefonista a domicilio, non vi è controindicazione medica alla

ripresa di questo lavoro nella misura del 70%. Nel settore dell’esoterico e

dell’erotico, a mio modo di vedere non esigibile per la natura del prodotto, ma

compatibile col danno alla salute, l’operatrice ricupererebbe verosimilmente

almeno il 70% del guadagno perso. Nel settore della vendita di beni o di

servizi di normale consumo o dei sondaggi di opinione, il lavoro della

telefonista a domicilio, nella misura prevista dai medici, non procurerebbe alla

nostra assicurata un guadagno superiore al 70% di quello di categoria per una

venditrice non qualificata al primo impiego: Fr. 1855.- mensili per 12

mensilità e pertanto Fr. 22260.- all’anno. Le occasioni di impiego in questo

ambito mi sembrano però troppo limitate per rappresentare un mercato del lavoro

settoriale. (…)." (doc. AI 82)

Dal

canto suo la consulente IP __________, nel suo rapporto 2 giugno 2005, ha

evidenziato che:

" (…)

A livello teorico in un mercato del lavoro equilibrato

l’A. potrebbe essere impiegata nel settore terziario per qualche ora in piccoli

lavoretti poco impegnativi, ad esempio in attività di sorveglianza/portineria

senza alcun ulteriore compito (es. sono esclusi lavori di manutenzione,

pulizia, …) oppure in un negozio/ per i compiti più elementari (piccoli lavori

di corrispondenza, cassa, comande, comunicazioni telefoniche), telefonista

indipendente (il medico indica che questo lavoro risulta essere esigibile

poiché permette di alternare le posizioni e di camminare durante le telefonate;

potendo interrompere l’attività lavorativa a piacimento).

Bisogna però considerare queste attività come delle

occasioni sporadiche più uniche che rare in quanto le offerte di lavoro di

questo genere sono veramente esigue. Allo stesso tempo si tratta di lavori che

non garantiscono una continuità e quindi non permettono di profilare un

eventuale recupero della capacità di guadagno.

(…)” (doc. AI 132)

Va

qui innanzitutto sottolineato che entrambi i consulenti non forniscono alcun

dato oggettivo in base ai quali essi hanno potuto concludere che l’attività di

telefonista, sia essa dipendente che indipendente, sia così limitata e

configuri un’occasione sporadica (più unica che rara) tale da non rappresentare

un mercato del lavoro settoriale.

D’altra

parte, con particolare riferimento all’eventualità di un’attività dipendente, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci dev'essere

cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta

di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF

110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività

ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato

generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso

possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro

medio (ZAK 1989 p. 322; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003,

p. 124).

In

concreto questo Tribunale non ha nessun elemento valido, ritenuto anche che una

semplice difficoltà congiunturale da sola non basta, per escludere che

l’assicurata non possa esercitare ancora la sua ultima attività indipendente di

sensitiva, veggente e cartomante operativa tramite il servizio 156.

Al

contrario, l’amministrazione ha appurato che l’assicurata, a determinate condizioni,

potrebbe ottenere una nuova linea a pagamento tramite la __________ e in ogni

caso potrebbe scegliere tra diversi fornitori di servizi di telecomunicazione.

Di

rilievo è poi la circostanza che, come da lei stessa ammesso (doc. AI 99),

l’assicurata non ha interrotto la sua attività indipendente per dei motivi

riconducibili al suo stato di salute, ma piuttosto e sostanzialmente per dei

problemi di altra natura sorti con la __________ quale suo fornitore di servizi

e telecomunicazione.

Inoltre

i periti del SAM, come riportato anche dalla consulente IP __________ nel suo

rapporto 2 giugno 2005, hanno attestato che “(…) in particolare l’attività

svolta a domicilio di telefonista risulta essere particolarmente adatta alle problematiche

presentate dall’A. (…)” (doc. AI 122, pag. 24).

In

simili circostanze, richiamato l’obbligo per ogni assicurato di ridurre il

danno (egli deve intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile

alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a

profitto la sua residua capacità lavorativa, cfr. DTF 123 V 233, 117 V 278 e

400 e i riferimenti; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61), a mente del

TCA, è giustificato ritenere che l’assicurata potrebbe ancora esercitare la sua

attività indipendente quale sensitiva, veggente, cartomante, operativa tramite

il servizio 156, in un grado del 50%.

In

conclusione, vista la possibilità di esercitare la sua precedente attività,

tenuto conto che l’anno di carenza è terminato con il mese di aprile 2003 e che

del peggioramento del grado di inabilità al lavoro se ne può tenere conto dal

mese di agosto 2003 (cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI e art. 88a cpv. 2 OAI), è

a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un

quarto di rendita dal 1° maggio 2003 al 31 luglio 2003 e ad una mezza rendita

dal 1° agosto 2003 in avanti.

2.13. Con

il proprio ricorso, la ricorrente ha domandato di essere posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

2.13.1. Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAI dispone che

le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità,

sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

La

LAI non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art.

61 lett. f LADI è, in casu, applicabile.

Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; U. Kieser,

ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 61 N. 86 p. 626).

Le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza

giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova

ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti

delle assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85

cpv. 2 lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004 nella causa

F., U 102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03,

consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria

o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue

conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,

art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.

517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U

234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre

2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01;

STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323

consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a,

pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid.

6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18

giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio

d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213

segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo

la sua entrata in vigore.

L'art.

3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto dell'assistenza giudiziaria

garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi

alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la

possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese

di patrocinio."

Le

altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla

Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza giudiziaria non è concessa se:

a) la procedura per la persona

richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b) una persona ragionevole e di

condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa

comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se

la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la

designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi

interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

I

criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione

con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda,

una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano

dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi,

come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili, alle stesse condizioni

viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato

appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG), per costante giurisprudenza,

una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che

disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il

rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi

citate)

(…)." (cfr. STFA succitata)

In

questo senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA

(cfr. STFA del 31 marzo 2004 nella causa D., I 665/03, consid. 2.1.).

2.13.2. L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p.

479 e giurisprudenza ivi citata).

Non

è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il

limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni

sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai

fini del diritto esecutivo (nella STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U

102/04 il TFA ha ribadito che “(…) all’importo base LEF viene (spesso) applicato

un supplemento tra il 15 e il 25% (…)”; SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p.

48 consid. 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga

di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della

famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2

settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 3).

In

una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta

di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente

dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato

indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire

al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente

computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore

indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza

citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento

della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è

presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12

consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti

(cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella

causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo

(SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.13.3. Nel

caso di specie dal certificato municipale per l'ammissione dell'assistenza

giudiziaria e dalla documentazione prodotta risulta che l'assicurata dal 1° agosto

2003 al settembre 2005 ha beneficiato di prestazioni complementari, essa ha

inoltre dichiarato che attualmente riceve una rendita AI + PC di fr. 2'436.--,

che ha subito dei pignoramenti ma che non è stato trovato nulla da pignorare,

che sono stati emessi degli attestati di carenza beni a suo carico e che sono

in corso delle esecuzioni nei suoi confronti (cfr. doc. XXV).

La

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale

d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1°

gennaio 2001, tuttora in uso, prevede la somma di fr. 1'100 quale importo base

mensile per debitore che vive da solo.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo).

Ora,

ritenuto l’importo di fr. 1'100.-- quale minimo LEF, le spese per la pigione

pari a fr. 958.-- al mese (nel Certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria l’assicurata non ha invece indicato i premi afferenti

all’assicurazione contro le malattie) e vista la suevocata giurisprudenza

secondo la quale all’importo base LEF viene applicato un supplemento tra il 15

e il 25%, l'indigenza deve essere ammessa.

Va

poi considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze

giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA

1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano

palesemente destituite di esito favorevole.

Pertanto

il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata.

Il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.;

STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V

174; DTF 124 V 301, consid. 6).

2.14. Con

il presente ricorso l’assicurata ha anche contestato il rifiuto da parte

dell’Ufficio AI del gratuito patrocino in sede amministrativa.

Ai

sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze

lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito.

Sussiste

il diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni

temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante,

causa non palesemente priva di possibilità di esito favorevole e necessità

dell’assistenza da parte di un avvocato), che vanno verificati con rigore (cfr.

Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 N 17 pag. 399).

L'assistenza

di un avvocato è ammessa allorquando le questioni di diritto o di fatto sono

talmente difficili da rendere non possibile l'intervento di altre persone

(rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altri

specialisti) (DTF 114 V 228).

La

soluzione dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,

ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità

delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente.

Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri

interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave

nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un

patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità

della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non

possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker

Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung

grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls

besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.” cfr. DTF 125

V 35 consid. 4b e riferimenti).

Occorre

innanzitutto sottolineare che i requisiti per ammettere il diritto

all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa sono

più restrittivi rispetto a quelli richiesti nella procedura giudiziaria e vanno

verificati con rigore. L'assistenza di un avvocato è ammessa infatti solo allorquando

le questioni di diritto o di fatto sono talmente difficili da rendere non

possibile l'intervento di altre persone (rappresentanti di associazioni

invalidi, assistenti sociali o altri specialisti) (DTF 114 V 228).

Il

criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura

amministrativa va quindi verificato con severità (cfr. in particolare Pratique

VSI 2000 p. 164).

Secondo

questo TCA la presente fattispecie non è particolarmente complessa, né riguarda

questioni giuridiche difficili ai sensi della succitata giurisprudenza. Nemmeno

l’accertamento dello stato di salute della ricorrente è stato particolarmente

laborioso.

A

seguito della sentenza di rinvio emessa da questo Tribunale il 29 agosto 2001

l’amministrazione ha ordinato, dapprima due perizie specialistiche a cura del

Dr. __________ e del Dr. __________ e, in seguito – in sede di procedura d’opposizione

visto anche l’infortunio occorsole nel novembre 2002 –, l’esecuzione di una

perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 122).

La

fattispecie in esame, a mente del TCA, non presentava elementi di particolare

difficoltà (l’assicurata ha interposto personalmente opposizione contro la decisione

6 agosto 2003 dell’Ufficio AI e anche nella precedente procedura, sfociata con

la STCA del 28 gennaio 2002, non era patrocinata), né sono del resto

ravvisabili gli estremi di un intervento importante nella situazione giuridica

dell’assicurata ai sensi della succitata giurisprudenza per quanto attiene alla

procedura dinnanzi all’Ufficio AI (retta peraltro dalla massima d’ufficio) che

renderebbe indicato un patrocinio legale in sede amministrativa (si è trattato

in sostanza di trasportare le risultanze mediche nel contesto economico di

valutazione della capacità al guadagno, iter procedurale da considerarsi

d’ordinaria amministrazione).

Alla

luce di quanto esposto sopra, ribadito che le condizioni per ottenere il gratuito

patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle per

valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede ricorsuale, l’amministrazione

ha rettamente respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale

indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di

successo.

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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