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Decisione

32.2005.122

revisione della rendita negata ad assiocurato con problemi cardiologici e reumatologici; valutazione medica dell'Ufficio Ai confermata dal TCA

22 marzo 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2004 della Clinica __________ (sub doc. AI 66) si limitano invero a fornire

alcune indicazioni circa l’evoluzione e il decorso a seguito dell’intervento di

ernia discale subito nel 1994, senza addurre il benché minimo elemento che consenta

di ritenere verosimile che dal punto di vista funzionale l’assicurato presenti

attualmente maggiori limitazioni nell’esercizio di attività (leggere) ritenute

siccome esigibili nell’ambito delle precedenti valutazioni (cfr. in particolare

perizia SAM 5 aprile 1996, doc. AI 19 e rapporto dr. __________ 8 gennaio 2003,

doc. AI 56; per il resto, le ulteriori considerazioni espresse dal reumatologo nel

rapporto 24 aprile 2004 concernono l’eventualità di ulteriori misure diagnostiche

e terapeutiche: radiografie della colonna lombare AP laterale ed eventualmente

Considerandi

RM della colonna lombare o radiografie funzionali per eventuale evidenziazione

di instabilità lombare nonché elettroterapia, fanghi massaggi e ginnastica);

- è

pertanto da ritenere siccome provato con il grado di verosimiglianza richiesto

nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360), che allo stadio

attuale lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso

riconducibili, non sono tali da giustificare né una modifica del diritto alla

rendita ai sensi della legge e della giurisprudenza in precedenza ricordata né

l’esperimento di ulteriori indagini mediche;

-

di conseguenza la decisione con cui l’Ufficio AI ha ritenuto, sulla base

della refertazione medica agli atti, non essere in concreto integrati gli

estremi per procedere ad una revisione della rendita merita di essere tutelata,

mentre il ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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