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Decisione

32.2005.123

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 aprile 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Essendo

la refertazione specialistica agli atti chiara e concludente per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato

provvedimento, non si rende necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti

di natura medica (sul concetto di valutazione anticipata delle prove cfr. DTF

124 V 94, 122 V 162, 122 III 223, 119 V 344).

Pertanto, sulla scorta della perizia del SAM, richiamato inoltre l’obbligo che

incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (cfr. consid. 2.4), è

da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è

abile nella misura del 80% nella sua originaria professione, ma al 100% in

attività adeguate.

2.9. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, l’Ufficio AI, sulla

base dell’attestato 7 novembre 2003 dell’ex datore di lavoro (doc. AI 5), ha

fissato in fr. 52’456 (13 x 4'035) il reddito da valido dell’assicurata, dato

rimasto incontestato.

Per quel che concerne il salario da invalido, considerato che la ricorrente non ha mai intrapreso un’attività

adeguata, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(Pratique VSI 2002 p. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua

nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato

in Pratique VSI 2002 p. 64).Tale deduzione non è

automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del

singolo caso. È in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di

ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo

non può scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza

fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).

Applicando la succitata

giurisprudenza del TFA, l’amministrazione, dopo aver escluso l’adozione di

provvedimenti di riqualificazione professionale, ha determinato il salario da

invalido in fr. 41’682, senza riduzione di rendimento (cfr. tabella di calcolo

allegata alla decisione contestata, doc. AI 37).

Dal raffronto tra i fr. 52’456 di reddito

da valido con quello da invalido di fr. 41'682 risulta un’incapacità al

guadagno del 20,53% (52’456 – 41’682x 100 : 52’456), arrotondato a 21% (DTF 130

V 121: il risultato aritmeticamente esatto va arrotondato per eccesso o per

difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole applicabili in

matematica).

Visto

il risultato al quale si è appena giunti, è da ritenere che anche negli anni

successivi e sino al 2005 (data d’emissione del querelato provvedimento), con

ogni verosimiglianza l’assicurata non presenti una grado d’invalidità

pensionabile.

In

conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere

respinto.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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