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Decisione

32.2005.124

ricorso contro la decisione di non entrare nel merito di un'opposizione giudicata non tempestiva; acquiescenza dell'amministrazione che riconosce la fondatezza del gravame;

11 agosto 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

32.2005.124

Data decisione, Autorità:

11.08.2005, TCA

Titolo:

ricorso contro la decisione di non entrare nel merito di un'opposizione giudicata non tempestiva; acquiescenza dell'amministrazione che riconosce la fondatezza del gravame;

OPPOSIZIONE

art. 52 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2005.124

rg/ss

Lugano

11 agosto

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 3 agosto 2005 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 luglio

2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

con il quale è contestato l’operato

dell’Ufficio AI per aver esso dichiarato irricevibile l’opposizione 9 giugno

2005 interposta dall’assicurata avverso la decisione 13 maggio 2005 e ciò a

motivo dell’asserito mancato rispetto del termine di 20 giorni impartito

all’interessata per la completazione dell’impugnativa,

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto che con risposta di causa 9 agosto

2005 l’Ufficio AI, accertatosi dell’effettivo tempestivo invio da parte

dell’assicurata del richiesto complemento, ha riconosciuto la fondatezza delle

censure ricorsuali e postulato il rinvio a sé dell’intero incarto AI affinché

entri nel merito dell’impugnativa, regolarmente completata con atto 1 luglio

2005, e renda in seguito una decisione su opposizione,

considerato quindi che, in accoglimento del

gravame, la querelata decisione d’irricevibilità deve essere annullata e gli

atti retrocessi all’amministrazione affinché entri nel merito dell’opposizione

9 giugno/1 luglio 2005 ed emani una decisione ai sensi dell’art. 52 cpv. 2

LPGA,

richiamati gli artt. 26c cpv. 2 LOG e 2

cpv. 1 LPTCA,

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

Considerandi

2.

- Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perché entri nel merito

dell’opposizione 9 giugno/1luglio 2005 e renda una nuova decisione.

3.

- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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