32.2005.124
ricorso contro la decisione di non entrare nel merito di un'opposizione giudicata non tempestiva; acquiescenza dell'amministrazione che riconosce la fondatezza del gravame;
11 agosto 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2005.124
Data decisione, Autorità:
11.08.2005, TCA
Titolo:
ricorso contro la decisione di non entrare nel merito di un'opposizione giudicata non tempestiva; acquiescenza dell'amministrazione che riconosce la fondatezza del gravame;
OPPOSIZIONE
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.124
rg/ss
Lugano
11 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 3 agosto 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 luglio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
con il quale è contestato l’operato
dell’Ufficio AI per aver esso dichiarato irricevibile l’opposizione 9 giugno
2005 interposta dall’assicurata avverso la decisione 13 maggio 2005 e ciò a
motivo dell’asserito mancato rispetto del termine di 20 giorni impartito
all’interessata per la completazione dell’impugnativa,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto che con risposta di causa 9 agosto
2005 l’Ufficio AI, accertatosi dell’effettivo tempestivo invio da parte
dell’assicurata del richiesto complemento, ha riconosciuto la fondatezza delle
censure ricorsuali e postulato il rinvio a sé dell’intero incarto AI affinché
entri nel merito dell’impugnativa, regolarmente completata con atto 1 luglio
2005, e renda in seguito una decisione su opposizione,
considerato quindi che, in accoglimento del
gravame, la querelata decisione d’irricevibilità deve essere annullata e gli
atti retrocessi all’amministrazione affinché entri nel merito dell’opposizione
9 giugno/1 luglio 2005 ed emani una decisione ai sensi dell’art. 52 cpv. 2
LPGA,
richiamati gli artt. 26c cpv. 2 LOG e 2
cpv. 1 LPTCA,
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto.
Considerandi
2.
- Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perché entri nel merito
dell’opposizione 9 giugno/1luglio 2005 e renda una nuova decisione.
3.
- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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