32.2005.125
l'impianto di anelli intracorneali non sono considerati provvedimenti sanitari AI per la cura del cheratocono; tale intervento non è nemmeno riconosciuto dalla cassa malati e di conseguenza nemmeno l'
3 maggio 2006Italiano21 min
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Numero d'incarto:
32.2005.125
Data decisione, Autorità:
03.05.2006, TCA
Titolo:
l'impianto di anelli intracorneali non sono considerati provvedimenti sanitari AI per la cura del cheratocono; tale intervento non è nemmeno riconosciuto dalla cassa malati e di conseguenza nemmeno l'AI lo riconosce
PROVVEDIMENTO SANITARIO
art. 12 LAI
art. 14 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.125
BS/td
Lugano
3 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 giugno
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel 1970, affetta da cheratocono bilaterale con strabismo, nel mese di
gennaio 2005 ha chiesto all’Ufficio AI l’assunzione dei costi relativi all’intervento
bilaterale d’impianto di anelli intracorneali da eseguire a __________ (doc. AI
1 e 2).
Esperiti i necessari accertamenti medici, con decisione 18 marzo 2005 l’amministrazione
ha respinto la domanda di prestazioni motivando come segue:
" I
provvedimenti reintegrativi, per principio, sono applicati in Svizzera (art. 9
della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)). I
provvedimenti sanitari all'estero vengono assunti in casi urgenti o se per la
loro particolarità non possono essere eseguiti in Svizzera.
Questi devono inoltre
essere di tipo semplice ed adeguato, nonché riconosciuti scientificamente in
Svizzera. Qualora un provvedimento venisse effettuato all'estero per motivi
ritenuti validi, rimborsiamo i costi fino al limite richiesto per tale
provvedimento se fosse stato eseguito in Svizzera (art. 23bis Ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)).
Le direttive AI (circ.
AI 152) indicano che l'intervento di cheratoplastica è preso a carico
dall'Assicurazione Invalidità solo in caso di deformazione cicatriziale della
cornea o se è dimostrato la presenza di opacità che causano una diminuzione
della capacità visiva e che potrebbe essere levata con tale intervento.
Inoltre l'intervento
fatto in Italia con tecniche innovative non è giustificato medicalmente.
L'intervento
effettuato viene paragonato a una cheratoplastica radiata per correggere la
miopia. Tale intervento non viene riconosciuto dall'AI." (Doc. AI 17)
1.2. Con
opposizione 18 aprile 2005 RI 1 ha in particolare evidenziato che l’impianto di
anelli intrastromali corneali, avvenuto il 25 gennaio 2005, le ha permesso di
continuare a svolgere la sua professione e di aver evitato un trapianto di
cornea più costoso e più rischioso dell’intervento di cui chiede il rimborso.
Essa ha poi evidenziato che l’operazione è stata eseguita da persona competente
(dr. __________, responsabile del Centro Oculistico __________ di __________) e
che in Svizzera non vi sono centri che possono garantire un’affidabilità di
esecuzione di simile intervento. Da ultimo, l’assicurata ha rilevato come nella
decisione non sia motivato il rifiuto della copertura dei costi per l’intervento
chirurgico di correzione dello strabismo (doc. AI 18).
1.3. Dopo
aver chiesto un parere all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),
con decisione su opposizione 20 giugno 2004 l’Ufficio AI ha confermato la
reiezione della domanda di prestazioni osservando:
" Nel
caso specifico, a seguito dell'opposizione presentata, il dossier è stato
nuovamente sottoposto per competenza al vaglio del Servizio Medico Regionale AI
(SMR), il quale, per scrupolo, ha ritenuto necessario chiedere un parere
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) di Berna. In data 16 giugno
2005 è giunta la presa di posizione dell'UFAS. I medici responsabili hanno
confermato che i costi per i provvedimenti sanitari richiesti non possono
essere presi a carico dell'Assicurazione Invalidità sostanzialmente per due
motivi:
a) l'indicazione dell'intervento di impianto di anelli
intrastromali è basata sul fatto che l'assicurata non può portare le lenti a
contatto a causa dell'elevata incurvatura della cornea. Questa indicazione,
secondo la cifra marginale 661/681.2 della circolare sui provvedimenti sanitari
d'integrazione d'ordine professionale non è a carico dell'assicurazione
invalidità in virtù dell'art. 12 LAI.
b) il cheratocono è una malattia evolutiva della cornea che può
continuare a progredire, malgrado l'impianto di anelli. Siamo pertanto di
fronte ad una lesione non stabilizzata e ad un provvedimento sanitario che non
ha una prognosi favorevole a lungo termine.
Per quanto riguarda
inoltre la correzione chirurgica dello strabismo si rammenta che, secondo
l'art. 13 LAI, gli assicurati di età inferiore ai 20 anni hanno diritto ai
provvedimenti sanitari necessari alla cura delle infermità congenite (art. 3
cpv. 2 LPGA). Considerato che l'intervento è avvenuto quando l'assicurata aveva
già compiuto il ventesimo anno di età, lo stesso non può pure essere preso a
carico dall'Ufficio AI.
Non è rilevante il
fatto che lo strabismo si è manifestato prima del compimento dei 20 anni.
Determinante è il
momento in cui viene effettuato l'intervento." (Doc. AI 30)
1.4. Contro
la succitata decisione RI 1 ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso,
postulandone l’annullamento ed il conseguente rimborso da parte dell’AI dei
costi derivanti dall’impianto di anelli intrastromali corneali per la cura
chirurgica del cheratocono e dello strabismo.
Sulla
base della documentazione medica e scientifica allegata al ricorso, essa ha sostenuto
una stabilizzazione della lesione agli occhi (cheratocono) e l’efficacia ai fini
integrativi del chiesto intervento, valida alternativa al trapianto della
cornea.
La ricorrente ha inoltre evidenziato come l’amministrazione abbia erroneamente
ritenuto lo strabismo di natura congenita, motivo per cui il chiesto intervento
di correzione dev’essere esaminato sotto l’aspetto dei provvedimenti sanitari
ex art. 12 LAI.
Delle motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di
diritto.
Fatti
1.5. Con
risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso e
confermato l’esattezza della decisione su opposizione impugnata.
1.6. Il
29 settembre 2005 l’assicurata ha ribadito la richieste ricorsuali.
in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se l’AI deve assumere i costi relativi all’impianto di
anelli infrastromali corneali a titolo di provvedimenti sanitari.
Quale
misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, nel nuovo tenore in vigore
dal 1° gennaio 2004, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati
non alla cura vera e propria del male ma direttamente all’integrazione nella
vita professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a
migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità
di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale
capacità.
In particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici,
fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i
postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio –
caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà
sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e
notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete
oppure preservare tale capacità da una diminuzione importante. I
provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze
mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e
adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI).
L’art. 12 LAI persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione
dell'AI, da quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni.
Questa distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o
degli esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal,
senza tener conto della durata dell'affezione (Valterio, Droit et pratique de
l'assurance-invalidité, pag. 93; DTF 104 V 81s. consid. 1).
La
legge, con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i
provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere.
Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari,
volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da
ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali.
La giurisprudenza ha, di massima, sempre parificato lo stato patologico labile
al danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia. Pertanto,
ogni provvedimento inteso a guarire o a lenire uno stato patologico labile non
può, di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità,
nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole
alla reintegrazione. Nel contesto dell'art. 12 LAI il successo della
reintegrazione non costituisce di per sé un criterio decisivo, in quanto praticamente
ogni provvedimento riuscito dal profilo medico ha nel contempo degli effetti
favorevoli sulla vita attiva (STFA del 9 febbraio 2004 nella causa T., I
761/03, consid. 4; STFA del 4 luglio 2003 nella causa R., I 842/02, consid. 1;
DTF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid. 3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19 e
149, 104 V 82, 102 V 42).
2.2. Secondo
la giurisprudenza del TFA generalmente un cheratocono (deformazione
progressiva della curvatura della cornea, la quale, perdendo la sua forma
sferica, assume una forma a cono) costituisce
un’affezione labile, motivo per cui l’impianto di cornea (cheratoplastica) non
costituisce un provvedimento sanitario ai sensi dell’art. 12 LAI. L’AI non deve
assumere i costi di una cheratoplastica per correggere una imminente
perforazione della cornea o una fresca lesione della cornea. L’intervento di
cheratoplastica viene invece riconosciuto come provvedimento sanitario solo in
caso di sostituzione della cornea a seguito di una modifica della stessa dovuta
a cicatrizzazione o ad opacità del cono. In questi casi si ammette uno danno
alla salute stabilizzato o relativamente stabilizzato e quindi possono entrare
in considerazione eventuali provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI (DTF 110 V
97; STFA inedite del 7 settembre 2004 nella causa D., I 161/04 consid. 2.1 e
del 21 novembre 2003 nella causa G., I 348/03, consid. 2 con riferimenti; cfr.
anche Cattaneo, La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali, RDAT 2003 I pag. 581 s.).
Recepita la succitata giurisprudenza, in data 10 settembre 1999 l’UFAS ha
redatto la seguente lettera circolare no. 152:
" Selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (p. ex. arrêts
non publiés I 44/96 du 19.8.97 et I 486/98 du 18.8.99), une kératoplastie ne
concerne pas le traitement de l'affection comme telle, si la cornée doit être
remplacée en cas de modification cicatricielle ou d'opacification
du cône.
La disposition du chiffre
marginal 661/861.2 CMRM qui stipule qu'un droit à des prestations existe
lorsque la cornée est incurvée au point qu'une correction effectuée grâce à des
moyens auxiliarires optiques n'est pas possible, est par conséquent illégale.
Une telle situation suppose un état labile pathologique (progression ultérieure
de la courbure allant éventuellement jusqu'au déchirement de la membrane de
Descement et à l'apparition d'un «kératocône
aiguë») qui ne concerne pas
les prestations de l'art. 12 LAI.
Par conséquent, dès
maintenant, une kéroplastie effectuée en raison d'un kératocône ne sera prise
en charge qu'en cas de cornée déformée par des cicatrices ou s'il est démontré
que l'opacité notable du cône provoque une diminution de l'acuité visuelle
pouvant être supprimée par l'opération. Cela doit être confirmé de manière
circonstanciée par le médecin. (En règle générale, ce n'est pas en raison d'une
légère opacification de la cornée que l'indication d'opérer est donnée mais
plutôt en raison de la courbure de la cornée qui rend le port de lentilles de
contact difficile voire impossible)."
Pertanto, l’intervento di cheratoplastica è preso a carico dell’AI
solo in caso di deformazione cicatriziale della cornea o di dimostrata opacità
del cono con diminuzione della capacità visiva. Detto diversamente, solo nei
citati due casi il cheratocono è da considerare stabilizzato o relativamente
stabilizzato.
In tal senso, il marginale 661/861.2 CPI (Circolare sui provvedimenti sanitari
d’integrazione dell’assicurazione invalidità, edita dall’UFAS), tenore in
vigore dal 1° gennaio 2005 e applicabile nel caso in esame, precisa che:
" Una
cheratoplastica non è considerata cura vera e propria del male se permette di
sostituire una cornea deformata da cicatrici od opacità apicali del
cheratocono, dove si dimostri la riduzione del visus. Ciò deve essere
esplicitamente confermato dal medico. Se vi è l'indicazione per un intervento
chirurgico in quanto la cornea è talmente concava da ostacolare l'uso di lenti
a contatto, l'AI non è tenuta a prendere a carico la prestazione giusta l'art.
12 LAI.
L'herpes è considerato
un'affezione patologica labile anche se l'opacità della cornea è irreversibile
(herpes tendente a recidivare; bisogna inoltre prevedere un grado di opacità
dell'organo trapiantato molto elevato).
In un caso simile non
ci si può pronunciare sulla durata del successo dell'integrazione."
Va
al riguardo ricordato che le direttive amministrative (incluse le circolari)
non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali, il giudice
dovendo tenerne conto solo nella misura in cui esse consentano nel caso di
specie una corretta interpretazione delle disposizioni di legge. Viceversa,
egli deve scostarsene, in quanto esse non siano compatibili con le norme legali
(DTF 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid.
3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a, 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi
citate).
2.3. Nella
fattispecie in esame, dal rapporto 2 febbraio 2005 dell’oftalmologa curante,
dr.ssa __________, risulta che nel 2003 all'assicurata é stato diagnosticato un
cheratocono bilaterale (cherotocono manifesto all'occhio destro ed uno latente
all'occhio sinistro), un deficit dell'abduzione bulbare bilaterale ed una
miopia parva con astigmatismo bilaterale. Il medico curante ha poi evidenziato
che dal 2001 la paziente lamenta disturbi visivi a causa del quotidiano
utilizzo sul posto del lavoro del PC e nel 2004 si sono aggiunte cefalee e
senso di nausea e che "l'irregolarità della cornea, malgrado il
tentativo di diversi ottici di adattare una lente a contatto all'OD, non ha
finora portato risultato soddisfacente". La specialista ha poi
consigliato, quale intervento chirurgico di correzione del cheratocono,
l'impianto di anelli intracorneali (doc. AI 8).
L'intervento,
atto a ridurre i disturbi di visione doppia e di vertigine, é stato eseguito il
25 gennaio 2005 dal dr. __________ del __________ di __________. Al riguardo,
con scritto 24 marzo 2005 egli ha certificato quanto segue:
Considerandi
" Si
certifica che la Sig.ra RI 1, di anni 34, in data 25/01/05 é stata sottoposta
ad intervento bilaterale di impianto di anelli intrastromali per la correzione
chirurgica del cheratocono (in fase II di Amsler OO).
L'intervento consta
nell'impianto di anelli intrastromali in PMMA di spessore variabile inseriti ad
una determinata profondità dello stroma corneale al fine precipuo
(profilattico) di arrestare la progressione della patologia e, secondariamente,
di migliorare le capacità visive attraverso la regolarizzazione del diottro
oculare.
Tale intervento non è
per nulla paragonabile ad un intervento di cheratoplastica perforante, dove la
caratteristica principale (tettonico-terapeutica) risiede nella sostituzione
del tessuto malato con altro sano proveniente da donatore cadavere (la metodica
di innesto di tessuto vivente anzi che sintetico, le indicazioni, le finalità,
il decorso post-operatorio, risultano completamente differenti) nè‚ tantomeno
con una così definita "cheratoplastica radiata" (credo si voglia intendere la cheratotomia radiale
asimmetrica) che consiste nell'incisione corneale con bisturi di diamante al
fine di migliorare la capacità visiva non corretta, senza alcuno scopo terapeutico-preventivo.
Per quanto concerne il riconoscimento scientifico in Svizzera, chi firma la
presente (dr. __________) ha
effettuato personalmente numerosi stage di training per formare i chirurghi di
strutture svizzere (dr. __________ a __________, dr. __________ a __________, dr. __________ e __________ a __________, dr. __________ e __________ a __________). Tali centri non hanno tuttavia ancora maturato l'esperienza e la
maturità specifica per poter fornire le garanzie di affidabilità all'esecuzione
dell'intervento richieste dal caso della signora RI 1.
Infine, non so chi
possa assumersi la responsabilità di sostenere che l'intervento "non é
giustificato medicalmente". (Doc. A4)
L'Ufficio
AI, facendo riferimento alle direttive amministrative, ha invece respinto la
domanda di prestazioni reputando lo status non stabilizzato visto che l'ntervento
è servito per interrompere la progressione dalla malattia (cheratocono).
Occorre
dunque verificare se l'intervento bilaterale di anelli intrastromali
bilaterale, ritenuto dall'assicurata quale valida alternativa alla
cheratoplastica, sia da considerare quale provvedimento sanitario ex art. 12
LAI oppure quale "cura vera e propria" del cheratocono e quindi non a
carico dell'AI.
Il
TCA deve pertanto accertare se il cheratocono bilaterale di cui l'assicurata
era affetta sia stabilizzato o perlomeno relativamente stabilizzato. In caso di
risposta affermativa, occorrerà poi esaminare la scientificità dell'operazione
in oggetto quale metodo di cura del cheratocono (art. 14 LAI in relazione
all'art. 4 bis OAI) e, da ultimo, se siamo in presenza di motivi che
giustificano l'esecuzione all'estero di tale intervento (art. 23 bis OAI).
2.4
Dagli
atti medici, come detto, risulta che é stata accertata la presenza di un cheratocono
bilaterale (manifesto all'occhio destro e latente a quello sinistro).
Pacifico
é che il cheratocono ha provocato una irregolarità della cornea all'occhio
destro in modo da rendere per lo meno difficoltoso il porto della lente a
contatto, mentre all'occhio sinistro l'affezione é stata accertata allo stato
latente (cfr. rapporto 2 febbraio 2005 dell'oftalmologa curante, doc. 8).
Non
ritenendo dati i presupposti di cui al marg. 661/861.2 CPSI (deformazione della
cornea da cicatrici e opacità dell'occhio con conseguente riduzione della
vista), l'amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni. Sulla base del parere 14 giugno 2005 dell'UFAS ("… le
kératocône est une malarie évolutive de la cornée qui peut continuer à
progresser malgré l'implantation selon l'article du professeur __________,
che du service d'ophtalmologie de __________. Nous sommes donc face à
une lésion qui n'est pas stabilisée et une mesure médicale qui ne peut pas se
fonder sur un pronostic favorable à long terme…", doc. AI 29), essa ha reputato che, nonostante l'impianto di anelli intracorneali,
il cheratocono può continuare a progredire, motivo per cui non si é in presenza
di una lesione stabilizzata e il provvedimento sanitario non si fonda su una
prognosi favorevole a lungo termine.
Con
riferimento al consid. 2d inedito della sentenza 16 marzo 1998 del TFA
parzialmente pubblicata in DTF 124 V 7 s, l'assicurata ha invece sostenuto che
anche in caso di cornea incurvata con conseguente impossibilità di una
correzione mediante l'utilizzo di mezzi ausiliari ottici si può parlare di uno
stadio funzionale stabile giustificante l'adozione di provvedimenti sanitari.
Nel succitato considerando non pubblicato, l'Alto Tribunale, facendo
riferimento alla circolare sui provvedimenti sanitari allora in vigore, ha
evidenziato:
" Bei
Refraktionsanomalien, wie irregulärem Astigmatismus oder Keratoconus, im
besonderem wird folgerichtig eine Keratoplastick (Hornhautübertragung) als medizinische Massnhame im Sinne von art. 12 IVG nur
anerkannt, wenn ein funktionell stabilere Endzustand vorliegt (BGE 100 V 97; vgl. ZAK 1988 S. 475 Erw. 5). Dies ist der Fall, wenn eine
narbig veränderte Hornhaut besteht oder die Cornea dermassen stark vorgewölbt
ist, dass eine Korrektur mit optischen Hilfsmitteln (Brille oder Kontaktlinse)
nicht möglich ist (vgl. ZAK 1991 S mit Hinweis au Rz. 661/861.15 des Kreisschereibens
des BSV über die medizinische
Eingliederungsmassnahmen)" (sottolineatura del redattore)
Anche
nella succitata circolare no. 152 del 10 settembre 1999 l'UFAS ha equiparato l'opicifità
della cornea, giustificante l'assunzione da parte dell'AI dell'intervento di cheratoplastica,
all'indicazione d'intervento chirurgico dovuto alla curvatura della cornea con susseguente
difficoltà rispettivamente impossibilità del porto di lenti a contatto [Par conséquent, dès maintenant, une kéroplastie effectuée en raison d'un
kératocône ne sera prise en charge qu'en cas de cornée déformée par des cicatrices
ou s'il est démontré que l'opacité notable du cône provoque une diminution de l'acuit‚
visuelle pouvant être supprimée par l'opération. Cela
doit être confirm‚ de manière circonstanciée par le médecin. (En règle
générale, ce n'est pas en raison d'une légère opacification de la cornée que
l'indication d'opérer est donnée mais plutôt en raison de la courbure de la
corn‚e qui rend le port de lentilles de contact difficile voire impossible) sottolineature
del redattore, cfr. consid. 2.2]). Tuttavia va evidenziato che con la versione valida dal 1° gennaio
2005, applicabile al caso in esame, il marg. 661/861.2 CPSI esclude tale
eventualità ("Se vi é l'indicazione per un intervento chirurgico in
quanto la cornea é talmente concava da ostacolare l'uso di lenti a contatto,
l'AI non é tenuta a prendere a carico la prestazione giusta l'art. 12 LA").
Siccome
nel caso in esame l'indicazione operatoria si é basata proprio sul fatto che
l'assicurata non poteva più portare le lenti a contatto per via della forte
incurvatura della cornea dell'occhio destro, stando alla succitata circolare,
l'AI non può farsi carico dell'impianto di anelli intracorneali. Va poi
evidenziato che l'intervento in parola é stato eseguito per interrompere la
progressione della malattia (cfr. il citato certificato del dr. __________;
vedi anche scritto 28 luglio 2005 del dr. __________,
doc. A6) circostanza che non depone per un stato stabilizzato.
Ora,
pur non volendo misconoscere i vantaggi di questa tecnica innovativa, meno
invasiva della tradizionale cheratoplastica, alla luce di quanto appena
esposto, secondo questa Corte, il chiesto intervento configura un provvedimento
volto alla "cura vera e propria del male" e quindi non a carico
dell'AI (cfr. consid. 2.2.).
Va
poi evidenziato che per quel che concerne l'occhio sinistro, lo stato del cheratocono
era da considerare come labile, in quanto al momento dell'operazione il male
era ancora latente e quindi qualsiasi misura di cura vera e propria del male
non rientra nel concetto di provvedimento sanitario ex art. 12 LAI.
Infine,
l'assicurata ha fatto presente che, contrariamente a quanto sostenuto
dall'Ufficio AI nella decisione contestata, lo strabismo di cui é affetta non é
un'infermità congenita essendo d'insorgenza tardiva. Essa ha sostenuto che la
comparsa dello strabismo sia dovuta al cheratocono.
A
prescindere dal fatto che l'intervento eseguito dal dr. Lovisolo é servito per la correzione del cheratocono
e non dello strabismo (cfr. rapporto doc. AI 9), l'AI non assume provvedimenti
sanitari per la correzione dello strabismo, a meno che non sia da considerare
come infermità congenita e se esiste, dopo correzione, un'ambliopia di 0,2 o
meno (cfr. cifra 427 dell'allegato OIC), ciò che non é il caso.
2.5
La
domanda di prestazioni oggetto del contendere va respinta anche per un altro
motivo.
Ai
sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAI i provvedimenti sanitari comprendono la cura
eseguita dal medico stesso o, a sua prescrizione, dal personale sanitario
ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio (lett. a), come anche i
medicamenti prescritti dal medico (lett. b). Per l'art. 4bis OAI
l'assicurazione assume le spese delle analisi, dei medicamenti e delle
specialità farmaceutiche indicati secondo comprovata scienza medica e atti ad
integrare l'assicurato in modo semplice e conforme allo scopo.
Secondo
la giurisprudenza, un trattamento é da considerarsi come indicato secondo la
scienza medica, ossia scientificamente riconosciuto, se é largamente ammesso
dai ricercatori e dagli operatori medici. L'elemento decisivo, a tal proposito,
risiede nel risultato delle esperienze e nel successo ottenuti dal metodo in
questione (DTF 125 V 27 consid. 4a, 123 V 58 consid. 2b/aa e riferimenti ivi citati).
Questa definizione, sviluppata vigente la LAMI e ripresa nell'ambito di
applicazione della LAMal (cfr. sentenza del 25 ottobre 2001 in re S., I 120/01,
consid. 2a), é di principio applicabile anche ai provvedimenti sanitari
dell'assicurazione invalidità (DTF 115 V 195 seg. consid. 4b). Di conseguenza,
se una determinata terapia, in quanto non riconosciuta dalla scienza medica,
non rientra tra le prestazioni obbligatorie a carico delle casse malati, non
deve nemmeno essere assunta dall'assicurazione per l'invalidità a titolo di
provvedimento sanitario (DTF 123 V 60 consid. 2b/cc e riferimenti; STFA 25
febbraio 2003 nella causa G, I 63/01, consid. 1.2).
Nel
caso in esame, il chiesto intervento non rientra tra le prestazioni
obbligatorie a carico degli assicuratori malattia (cifra 6 dell'allegato 1
all'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
[OPre; RS 832.112.31]), come d'altronde confermato dalla stessa assicurata
nello scritto 17 gennaio 2005 all'Ufficio AI dove essa stessa aveva evidenziato
che l'operazione "non viene coperta dalla cassa malati" (doc. AI 2).
Pertanto,
anche volendo considerare il cheratocono stabilizzato ai sensi dell'art. 12
LAI, l'intervento chirurgico oggetto del presente ricorso non può essere posto
a carico dell'AI.
Visto
quanto sopra, non é infine necessario accertare se vi erano i presupposti
giustificanti l'esecuzione all'estero di tale operazione (art. 23 bis OAI).
In
conclusione, rettamente l'amministrazione ha ritenuto che i costi inerenti
l'impianto di anelli intrastromali per la correzione chirurgica del cheratocono
non possono essere assunti dall'AI. Il ricorso va di conseguenza respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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