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Decisione

32.2005.126

grado d'invalidità del 60% confermato in sede di revisione della rendita; valutazione peritale dello stato di salute psichica dell'assicurato confermata dal TCA

24 marzo 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

113 V 275, 109 V 116). Affinché sia possibile la revisione di una rendita

AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto

di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38; STFA 29 aprile

1991 nella causa G.C.);

- in concreto, nella suo referto peritale 19 febbraio 2004 (doc.

AI 78) - allestito su incarico dell’amministrazione nell’ambito della

procedura di revisione avviata nel novembre 2002 - il dr. __________,

psichiatra e psicoterapeuta, ha giudicato l’assicurata incapace al lavoro nella

misura del 60%, confermando quindi la sua precedente valutazione peritale resa

nel settembre 2001 in occasione della precedente procedura sfociata con il

riconoscimento di un’incapacità del 60%;

- perché un rapporto medico abbia valore

probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i

punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i

mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, in: BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352; Pratique

VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare

che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti

non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161; SVR

1998 IV Nr. 1). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di

principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria

decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto

riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia

essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V

351 (= SVR 2000 UV 10), la nostra Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Lo stesso

vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 p. 95; ZAK 1986 p. 188). Per quel che riguarda il medico di fiducia,

infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto

del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF

125 V 353; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die IVG, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 111). Per quanto attiene invece alle attestazioni del medico curante, il

TFA ha già ripetutamente decretato che il giudice può ritenere, secondo la

generale esperienza della vita, che, in dubbio, alla luce del rapporto di

fiducia esistente col paziente, egli tenda ad esprimesi in suo favore (Pratique

VSI 2001 p. 109; DTF 124 V 175). Nella sentenza del 5 ottobre

2001 pubblicata in DTF 127 V 294, il TFA ha fatto proprie le

considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105 ss). Secondo Mosimann,

in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo

una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

Considerandi

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. L'Alta

Corte ha altresì stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente

sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in

cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta,

si fondano su un esame personale dell'assicurato (RAMI 1998 U 56, p. 370),

tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare

delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una

perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita

sulla base di un consulto personale (DTF 127 I 54 citata

in RAMI 2001 U 438, p. 345; STCA 8 agosto 2002 nella causa T.,

35.2000

);

-

nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che

gli impediscono di far propria la valutazione del perito dr. __________,

specialista nella materia che qui interessa - per altro già a conoscenza del

caso avendo egli peritato l’assicurata nell’ambito della precedente procedura

sfociata con decisione 13 febbraio 2002 - il quale, sulla base degli atti

medici all’inserto, di un consulto personale con l’assicurata, risulta aver in

maniera sufficientemente approfondita esaminato il danno alla salute lamentato

dall'interessata con esposizione del quadro anamnestico, dei dati soggettivi e

dopo illustrazione delle costatazioni obiettive. Il perito - dopo aver

rilevato, nell’ambito della descrizione dell’evoluzione della patologia, come

lo status psichico sia sostanzialmente rimasto invariato rispetto a quanto da

egli stesso riscontrato in occasione della precedente valutazione peritale, ed

attestata la diagnosi di sindrome depressiva (riconducibile alla classificazione

ICD 10-32.01) - ha quindi concluso per una invariata incapacità al lavoro del

60%;

- l’insorgente contesta le

risultanze peritali nonché la successiva valutazione con cui il SMR ha aderito

a queste ultime, rilevando che sia il suo medico curante dr.ssa __________, presso

la quale essa è in cura dal 1983, sia la dr.ssa __________, psichiatra, abbiano

attestato una totale incapacità al lavoro;

Orbene,

a mente del TCA, le seppur specialistiche ma del tutto generiche certificazioni

della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________ (certificati 20 settembre e

12.

ottobre 2004, sub. doc. AI 91) - che si limitano invero a certificare un’incapacità

lavorativa del 100% - non sono sufficienti a mettere in discussione le conclusioni cui è pervenuto il perito in esito ad una più

approfondita indagine alla quale deve essere attribuita forza probatoria

piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali. Non

sufficientemente circostanziato e motivato - in particolare, come rettamente

osservato dal SMR (doc. VIIIbis), per quanto attiene alla descrizione dei dati

clinici (anamnestici e status) ed alla descrizione dell’evoluzione - e quindi

non idoneo a validamente far dubitare della fedefacenza del referto peritale,

risulta pure il successivo certificato 13 settembre 2005 rilasciato dalla dr.ssa __________ e prodotto pendente lite (doc. B), nel quale viene in sostanza indicato un continuo peggioramento dello

stato psichico riferito in particolare alla componente depressiva melanconica

e nuovamente confermato il giudizio - già espresso nel succitato certificato del

settembre 2004 e nelle certificazioni rese nell’ambito della precedente procedura

sfociata con il riconoscimento di un tasso d’invalidità del 60% (cfr.

certificati sub. doc. AI 31 e 51) - circa una totale incapacità lavorativa;

- alla

perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere

fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro

essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri

stabiliti dalla giurisprudenza. La refertazione specialistica agli atti

contenendo chiari e sufficienti elementi per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, non si rende

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti di natura medica e ciò

neppure - per i pertinenti motivi addotti al riguardo dal SMR nelle sue annotazioni

prodotte pendente lite (VIIIbis) - con riferimento all’asserita necessità di

procedere ad una valutazione degli eventuali effetti invalidanti legati alla

presenza di una arteriopatia (sul concetto di valutazione anticipata delle

prove cfr. DTF 124 V 94, 122 V 162);

- è

pertanto da ritenere siccome provato con il grado di verosimiglianza richiesto

nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360), che l’attuale

stato di salute dell’assicurata e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili

non sono tali da giustificare l’erogazione di una rendita intera d’invalidità;

-

stante quanto sopra, la decisione impugnata merita di essere tutelata mentre

il ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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