32.2005.126
grado d'invalidità del 60% confermato in sede di revisione della rendita; valutazione peritale dello stato di salute psichica dell'assicurato confermata dal TCA
24 marzo 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
32.2005.126
Data decisione, Autorità:
24.03.2006, TCA
Titolo:
grado d'invalidità del 60% confermato in sede di revisione della rendita; valutazione peritale dello stato di salute psichica dell'assicurato confermata dal TCA
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.126
rg
Lugano
24 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che - RI
1, portatrice di un’affezione psichica, da febbraio 2000 beneficia di una mezza
rendita per un grado d’invalidità del 60% (doc. AI 52, 54);
- in
esito alla procedura di revisione avviata d’ufficio nel novembre 2002, per decisione
13 ottobre 2004, confermata con successiva decisione su opposizione 18 luglio
2005, l’Ufficio AI - non riscontrando, sulla base di una perizia psichiatrica
eseguita dal dr. __________, un peggioramento della situazione invalidante - ha
confermato il grado d’invalidità del 60% precedentemente accertato;
-
avverso la succitata decisione su opposizione l’assicurata interpone ricorso
al TCA, contestando la valutazione peritale posta alla base del provvedimento e
postulando, previo esperimento di un nuovo esame peritale, l’erogazione di una
rendita intera d’invalidità a contare dall’11 ottobre 2002. A sostegno della propria
tesi ricorsuale l’insorgente richiama in particolare le certificazioni rese
dagli psichiatri dr.ssa __________ e dr.ssa __________ ed attestanti una totale
incapacità lavorativa;
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e
la conferma del querelato provvedimento;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%);
- il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido) (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss);
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 41 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2002; art. 17 cpv. 1 LPGA). La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Se la capacità
al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88a cpv. 2 OAI);
- la
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento
importante (STFA 28 giugno 1994 nella causa P.; RCC 1989 p. 323; DTF
Fatti
113 V 275, 109 V 116). Affinché sia possibile la revisione di una rendita
AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto
di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38; STFA 29 aprile
1991 nella causa G.C.);
- in concreto, nella suo referto peritale 19 febbraio 2004 (doc.
AI 78) - allestito su incarico dell’amministrazione nell’ambito della
procedura di revisione avviata nel novembre 2002 - il dr. __________,
psichiatra e psicoterapeuta, ha giudicato l’assicurata incapace al lavoro nella
misura del 60%, confermando quindi la sua precedente valutazione peritale resa
nel settembre 2001 in occasione della precedente procedura sfociata con il
riconoscimento di un’incapacità del 60%;
- perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i
punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i
mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, in: BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352; Pratique
VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare
che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti
non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161; SVR
1998 IV Nr. 1). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di
principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria
decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto
riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia
essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V
351 (= SVR 2000 UV 10), la nostra Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 p. 95; ZAK 1986 p. 188). Per quel che riguarda il medico di fiducia,
infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto
del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF
125 V 353; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die IVG, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 111). Per quanto attiene invece alle attestazioni del medico curante, il
TFA ha già ripetutamente decretato che il giudice può ritenere, secondo la
generale esperienza della vita, che, in dubbio, alla luce del rapporto di
fiducia esistente col paziente, egli tenda ad esprimesi in suo favore (Pratique
VSI 2001 p. 109; DTF 124 V 175). Nella sentenza del 5 ottobre
2001 pubblicata in DTF 127 V 294, il TFA ha fatto proprie le
considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105 ss). Secondo Mosimann,
in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo
una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
Considerandi
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali
il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. L'Alta
Corte ha altresì stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente
sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in
cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta,
si fondano su un esame personale dell'assicurato (RAMI 1998 U 56, p. 370),
tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare
delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una
perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita
sulla base di un consulto personale (DTF 127 I 54 citata
in RAMI 2001 U 438, p. 345; STCA 8 agosto 2002 nella causa T.,
35.2000
);
-
nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che
gli impediscono di far propria la valutazione del perito dr. __________,
specialista nella materia che qui interessa - per altro già a conoscenza del
caso avendo egli peritato l’assicurata nell’ambito della precedente procedura
sfociata con decisione 13 febbraio 2002 - il quale, sulla base degli atti
medici all’inserto, di un consulto personale con l’assicurata, risulta aver in
maniera sufficientemente approfondita esaminato il danno alla salute lamentato
dall'interessata con esposizione del quadro anamnestico, dei dati soggettivi e
dopo illustrazione delle costatazioni obiettive. Il perito - dopo aver
rilevato, nell’ambito della descrizione dell’evoluzione della patologia, come
lo status psichico sia sostanzialmente rimasto invariato rispetto a quanto da
egli stesso riscontrato in occasione della precedente valutazione peritale, ed
attestata la diagnosi di sindrome depressiva (riconducibile alla classificazione
ICD 10-32.01) - ha quindi concluso per una invariata incapacità al lavoro del
60%;
- l’insorgente contesta le
risultanze peritali nonché la successiva valutazione con cui il SMR ha aderito
a queste ultime, rilevando che sia il suo medico curante dr.ssa __________, presso
la quale essa è in cura dal 1983, sia la dr.ssa __________, psichiatra, abbiano
attestato una totale incapacità al lavoro;
Orbene,
a mente del TCA, le seppur specialistiche ma del tutto generiche certificazioni
della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________ (certificati 20 settembre e
12.
ottobre 2004, sub. doc. AI 91) - che si limitano invero a certificare un’incapacità
lavorativa del 100% - non sono sufficienti a mettere in discussione le conclusioni cui è pervenuto il perito in esito ad una più
approfondita indagine alla quale deve essere attribuita forza probatoria
piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali. Non
sufficientemente circostanziato e motivato - in particolare, come rettamente
osservato dal SMR (doc. VIIIbis), per quanto attiene alla descrizione dei dati
clinici (anamnestici e status) ed alla descrizione dell’evoluzione - e quindi
non idoneo a validamente far dubitare della fedefacenza del referto peritale,
risulta pure il successivo certificato 13 settembre 2005 rilasciato dalla dr.ssa __________ e prodotto pendente lite (doc. B), nel quale viene in sostanza indicato un continuo peggioramento dello
stato psichico riferito in particolare alla componente depressiva melanconica
e nuovamente confermato il giudizio - già espresso nel succitato certificato del
settembre 2004 e nelle certificazioni rese nell’ambito della precedente procedura
sfociata con il riconoscimento di un tasso d’invalidità del 60% (cfr.
certificati sub. doc. AI 31 e 51) - circa una totale incapacità lavorativa;
- alla
perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere
fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro
essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri
stabiliti dalla giurisprudenza. La refertazione specialistica agli atti
contenendo chiari e sufficienti elementi per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, non si rende
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti di natura medica e ciò
neppure - per i pertinenti motivi addotti al riguardo dal SMR nelle sue annotazioni
prodotte pendente lite (VIIIbis) - con riferimento all’asserita necessità di
procedere ad una valutazione degli eventuali effetti invalidanti legati alla
presenza di una arteriopatia (sul concetto di valutazione anticipata delle
prove cfr. DTF 124 V 94, 122 V 162);
- è
pertanto da ritenere siccome provato con il grado di verosimiglianza richiesto
nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360), che l’attuale
stato di salute dell’assicurata e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili
non sono tali da giustificare l’erogazione di una rendita intera d’invalidità;
-
stante quanto sopra, la decisione impugnata merita di essere tutelata mentre
il ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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