32.2005.128
Assicurato inoltra una domanda di prestazioni AI dopo che in precedenza gli era stata concessa una rendita limitata nel tempo. L'amministrazione deve entrare nel merito della domanda non essendo appli
12 aprile 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
32.2005.128
Data decisione, Autorità:
12.04.2006, TCA
Titolo:
Assicurato inoltra una domanda di prestazioni AI dopo che in precedenza gli era stata concessa una rendita limitata nel tempo. L'amministrazione deve entrare nel merito della domanda non essendo applicabile in questo caso l'art. 87 cpv. 4 OAI.
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.128
FS
Lugano
12 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 giugno
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato, in fatto
e in diritto
che - con
domanda 18 febbraio 2004, completata tramite l’invio di un rapporto 19 aprile
2004 del Dr. __________, FMH in neurologia e Primario della Clinica __________,
e dalla valutazione neuropsicologica del 3 marzo 2004 rilasciata dallo stesso
istituto (doc. AI 91), RI 1, classe __________, ha chiesto, per la seconda volta,
di poter beneficiare di prestazioni AI (doc. AI 84). Con decisione 26 marzo
1998 l’Ufficio AI aveva infatti riconosciuto all’assicurato una rendita intera
per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 settembre 1996 (doc. AI 74);
- con
decisione su opposizione 17 giugno 2005 l’Ufficio AI ha confermato la decisione
27 gennaio 2005 con la quale non era entrato nel merito della nuova richiesta e
ha respinto l’opposizione inoltrata dall’assicurato rappresentato dall’avv. RA
1 (doc. AI 107, 114 e 116);
- con
il ricorso in oggetto, sempre assistito da suddetto legale, l’assicurato
contesta la decisione di non entrata nel merito e – con particolare riferimento
al certificato medico 18 gennaio 2005 con cui il suo curante, il dr. __________,
FMH in medicina interna, attesta un’inabilità al lavoro al 50% dal 1° gennaio
2005 per una durata indeterminata nella sua abituale attività di cameriere e
una abilità al 70% in un lavoro adatto (semplice e ripetitivo) (doc. H) e al
reperto 19 aprile 2004 della Clinica __________ nel quale il Dr. __________ dichiara
che “(…) ho forti dubbi che il paziente possa rendere come cameriere al 70%,
anche in condizioni abbastanza ideali (…)” (doc. AI 91) – chiede un riesame del
caso da parte dell’Ufficio AI;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la
conferma della decisione impugnata, facendo notare che l’assicurato solleva le
stesse obiezioni e produce la medesima documentazione già acquisita in sede di
opposizione (doc. IV);
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- quando
in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in caso di
nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se sono dati i
presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e
4 OAI - secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se vien dimostrato
che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non trovando in
siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410 e STFA 15 febbraio 2000 nella
causa K., I 81/99, nella quale il TFA – proprio nel caso in cui un assicurato
ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dopo che in precedenza gli era
stata concessa una rendita intera limitata nel tempo – ha rilevato che “(…)
nicht zugestimmt werden kann dem kantonalen Gericht insoweit, als es di
Grundsätze über die Bahandlung einer Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung
einer Rente (Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV; BGE 117 V 198 Erw. 3a und 200 Erw. 4b
mit Hinweisen) auch im vorliegenden Fall zur Anwendung bringt. Denn nach dem noch nicht veröffentlichten Urteil P. vom 8. November
1999, I 66/99 [ndr. nel frattempo pubblicata in DTF 125 V 410] bezieht sich die
Rechtsprechung zu Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV stets auf Fälle mit vorausgegangener
Leistungsverweige-rung und gilt nicht, wenn zuvor eine Leistung zugesprochen,
aber befristet wurde. (…)“;
- nel
caso in esame, con decisione 26 marzo 1998 - fondandosi sul
rapporto peritale 13 marzo 1998 del __________ (doc. AI 71) – l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1° novembre
1995 al 30 settembre 1996 (doc. AI 74). Il 18 febbraio 2004 l’assicurato ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Richiamata
la suesposta giurisprudenza, è dunque a torto che l’Ufficio AI ha emesso una
decisione di non entrata in materia fondandosi sull’art. 87 cpv. 4 OAI;
- ne
consegue che la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio AI perché entri nel merito e si pronunci sulla nuova domanda di prestazioni
dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché si
pronunci sulla domanda di prestazioni dell’assicurato.
Fatti
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Considerandi
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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