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Decisione

32.2005.129

L'assicurata non ha dimostrato un peggioramento del suo stato di salute nel periodo tra la perizia (cui va attribuita forza probatoria piena) e la decisione su opposizione. Confermato il rifiuto di pr

2 maggio 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b) e

richiamato l’obbligo per ogni assicurato di ridurre il danno (egli deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, cfr. DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i riferimenti; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61), a mente del TCA, è giustificato ritenere, per lo meno secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 126 V

360; DTF 125 V 195; DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF 115 V 142 consid. 8b),

siccome non dimostrato un peggioramento dello stato valetudinario

dell’assicurata dopo la perizia 19 luglio 2004 e fino alla decisione su opposizione

22 giugno 2005.

Questo

vale anche avuto riguardo all’ulteriore informazione contenuta nel certificato

medico 18 agosto 2005 del Dr. __________i secondo cui “(…) attualmente la

paziente è in investigazione presso il Dr. __________, neurologo a __________

(…)” (doc. I).

Infatti,

da allora il rappresentante dell’assicurata non ha prodotto alcun atto medico

del citato neurologo e si è limitato a chiedere al TCA “(…) di richiamare dal

neurologo dr. __________, __________, le emergenze delle sue attuali investigazioni

(…)” (doc. VII).

Al

riguardo, a prescindere dal fatto che le asserite investigazioni del neurologo

sono avvenute in un periodo posteriore alla decisione su opposizione, occorre

qui ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

Considerandi

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). L’assicurata

deve pertanto sopportare le conseguenze di non aver saputo provare un rilevante

peggioramento delle proprie condizioni di salute;

- il

rappresentante dell’assicurata ha chiesto l’assunzione di una controperizia

reumatologica.

Ora,

se l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, richiamata l’appurata forza probatoria piena della perizia reumatologica

19.

luglio 2004, la perizia giudiziaria richiesta deve essere respinta;

- ne

consegue che la decisione su opposizione impugnata va confermata e il ricorso

respinto.

Se

alla luce degli accertamenti medici di carattere neurologico effettuati dopo la

decisione su opposizione dovesse effettivamente emergere un peggioramento

valetudinario del suo stato di salute l’assicurata potrà inoltrare una nuova domanda

di prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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