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Decisione

32.2005.13

ritardata giustizia. Ritardo nell'emanazione della decisione su opposizione. Assistenza giudiziaria

16 marzo 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i tempi, di fornirci tutti i documenti medici completi da aprile 2004 ad oggi. Detti documenti saranno esaminati dal SMR che prenderà posizione

sullo stato di salute dell'assicurato (valutazione delle limitazioni funzionali

e della capacità lavorativa). Solo in seguito, dopo avere rilevato l'aspetto

economico e definito il grado di invalidità in base alle risultanze mediche,

potremo emettere la decisione su opposizione."

(Doc. V)

1.8. Con scritto

1° marzo 2005 il patrocinatore dell’assicurato ha precisato:

"

(...)

1. il fatto secondo cui il ritardo sia dovuto ad un comportamento

negligente o ad altra circostanza, ad esempio l'eccessivo numero di pratiche

delle quali l'autorità deve oc­cuparsi, è del tutto irrilevante. Lo Stato è

comunque responsabile della buona ammini­strazione della giustizia;

Considerandi

2.

le spiegazioni che l'Ufficio fornisce con la risposta oggetto delle presenti

osservazioni mai sono state date a seguito delle richieste di spiegazioni da

parte del ricorrente, ri­spettivamente degli scritti del suo patrocinatore. Un

minimo sforzo di buona volontà avrebbe permesso quindi di evitare la presente

procedura ricorsuale, senza la quale v'è motivo di ritenere che il silenzio

sarebbe continuato. Ma tant'è;

3.

all'assicurato è per la prima volta (!) chiesto di produrre "tutti i

documenti medici completi a partire da aprile ad oggi". Per evitare

altre perdite di tempo il signor RI 1, a questo punto, si attiverà nel senso

richiesto dall'Ufficio Invalidità, non senza sottolineare all'attenzione di

questa Autorità che simile richiesta poteva benissimo es­sere avanzata prima e

soprattutto senza che si arrivasse all'inoltro di un ricorso per di­niego

formale;

4.

tra le richieste del sottoscritto patrocinatore (cfr. scritti del 17.09.2004

e del 19.10.2004) è pure stato esplicitamente richiesto all'Ufficio AI di far

sapere se gli scritti dell'assicurato, in particolare quello del signor RI 1

del 25 maggio 2004, fos­sero da considerare quale formale opposizione e, in

caso di risposta negativa, per quale ragione. Ancora una volta la risposta

giunge solo a seguito della richiesta di questo Tribunale di prendere posizione

circa il ricorso per diniego formale inoltrato dal signor RI 1;

A non averne dubbio e a prescindere dall'esigenza

di effettuare ulteriori analisi mediche, così come a prescindere dal merito

della questione a sapere se debbano essere riconosciute delle prestazioni al

qui ricorrente, la risposta dell'Ufficio AI non solo non lo scagiona in

relazione alle omissioni che qui si chiede di censurare, ma avvalora la tesi

secondo cui tali omissioni vi siano effettivamente state. Ne deriva la

necessità di accogliere il ricorso per diniego formale del 26 gennaio 2005." (Doc. VII)

1.9

Con

osservazioni 8 marzo 2005 l’UAI si è riconfermato nella propria posizione

precisando:

"

Preso atto dello scritto dell'avv. RA 1

dell'01.03.2005, in particolare in merito al punto 4., si osserva che

l'assicurato ha interposto tempestiva opposizione avverso la decisione del 13

maggio 2004 emessa dall'amministrazione ed ha prodotta nuova documentazione

medica, la quale deve essere sottoposta al vaglio del servizio medico

competente per la verifica di eventuali cambiamenti dello stato di salute con

incidenza sulla capacità lavorativa e di guadagno. L'amministrazione ha

comunque risposto all'avv. RA 1 con scritto del 20.10.2004, a seguito di un suo

sollecito, indicando che l'opposizione doveva essere valutata dal servizio

giuridico.

Per il resto riconfermiamo la nostra risposta del

21.02.2005

"

(Doc. IX)

1.10

In data 15

marzo 2005 il legale dell'assicurato ha precisato:

"

(...)

Confermo nel modo più assoluto che ai nostri

scritti del 17.09.2004 e del 19.10.2004, non ha fatto seguito alcuna

presa di posizione ufficiale da parte dell'Ufficio dell'Assicurazione

Invalidità alla mia attenzione, nè il 20.10.2004, nè in un'altra data.

Un ulteriore controllo dell'incarto a mia disposizione, effettuato per scrupolo

in data odierna, me lo ha confermato.

Rinvio quindi al contenuto delle nostre

osservazioni del 1° marzo 2005, che confermo integralmente." (Doc. XI)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002.

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Giusta

l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo

l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione.

Tale

disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10

pag. 560).

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in

merito ai ricorsi inoltrati da assicurati contro il rifiuto di statuire da

parte dell’Ufficio AI o in merito ad un ingiustificato ritardo da parte del

medesimo ufficio (DTF 114 V 145; cfr. STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B

consid. 2, I 629/01).

Con

l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,

spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per

denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s;

STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I 387/03).

Va

inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse

in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni

mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

Come

evidenziato questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V

93.

consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).

L'art. 52

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo

ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura

d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

Il

legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale l’amministrazione

deve emanare la decisione su opposizione.

2.3

Secondo il

TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.

cit, art. 56 nota 10 pag. 560).

Sempre

secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non

avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare

nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e

riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di

giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non

abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V

20.

consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).

Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere

ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata

giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della

procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in

fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la

difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188;

VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

2.4

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari.

Qualora

l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

giurisprudenziali).

In una

sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V

pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a

carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di

AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal

momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è

stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF

125.

V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,

trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal

momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora

proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

In RAMI

1997.

U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia

a carico di un tribunale cantonale

che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42

mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire

dall'evasione di un atto di ricusa).

In questa

stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato

chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I

421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März

1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia

(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen

in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22

giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui

l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere

più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer

6/1998, p. 67).

2.5

Il TFA ha stabilito, in una

sentenza pubblicata in SVR 2001 KV

38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é

soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale

non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni

assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di

questa procedura.

Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art.

56.

cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

Da

ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o

denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere

entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla

chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.

anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

2.6

Oggetto del

contendere è sapere se all’UAI può essere imputato un ingiustificato ritardo

nell'emanazione della decisione su opposizione.

La seconda

domanda di prestazioni AI è stata inoltrata dall’assicurato nel mese di luglio

2001.

(per la precisione il 3 luglio 2001, doc. AI 18).

Terminata

l’indagine medica ed economica (l’ultimo accertamento è del 10 maggio 2004,

cfr. doc. AI 52), l’UAI, in data 13 maggio 2004, ha emesso una decisione di

rifiuto di prestazioni (doc. AI 13).

In data

25.

maggio 2004 l’assicurato ha interposto opposizione alla decisione AI (doc.

AI 54).

Con

scritto 28 maggio 2004 l’UAI ha chiesto all’assicurato di completare l’opposizione

o presentarla nella dovuta forma e ciò nel termine di 20 giorni (doc. AI 56).

In data

24.

giugno 2004 il dr. __________, chirurgo ortopedico e medico curante, ha

completato l’opposizione del proprio paziente precisando di averlo nuovamente

operato al ginocchio destro in data 28 aprile 2004, attestando nel contempo una

totale incapacità lavorativa dal 27 aprile 2004 (allegato doc. AI 57).

In data

17.

settembre 2004 l’avvocato dell’assicurato ha chiesto all’amministrazione se

lo scritto 25 maggio 2004 del proprio assistito unitamente allo scritto 24

giugno 2004 del dr. __________ (doc. AI 54 e allegato doc. AI 57) fossero stati

considerati (insieme) quale formale opposizione e, “in caso di risposta

negativa, per quale ragione. Non dovesse essere il caso, sollecito allora una

vostra decisione su opposizione, munita dei termini di ricorso, in tempi brevi”

(doc. AI 60).

Rispondendo

alla Cassa __________ sul formulario “Procedura di comunicazione

AD-AI-AM-LAINF-PP” trasmessogli in data 8 ottobre 2004, l’UAI ha osservato che “attualmente

è stata fatta opposizione alla nostra decisione (allegata)” (doc. AI 62).

Il

patrocinatore dell’assicurato in data 19 ottobre 2004 ha sollecitato nuovamente

una presa di posizione da parte dell’UAI (doc. AI 63).

In data

20.

ottobre 2004 l’UAI ha comunicato al patrocinatore dell’assicurato che il

proprio servizio giuridico “sta valutando l’opposizione interposta dal

vostro studio legale” (doc. AI 64).

In data

26.

gennaio 2005 l’assicurato ha introdotto il presente ricorso per ritardata

giustizia dinanzi a questa Corte.

Orbene, pur

comprendendo il disappunto dell’assicurato, questo TCA, considerato il tempo

trascorso dalla completazione dell’opposizione tramite invio, nel giugno 2004, di

un certificato medico ad opera del medico curante, non ravvisa gli estremi per imputare

all’amministrazione una ritardata giustizia ai sensi della succitata

giurisprudenza.

Certo,

pur comprendendo l’ingente (nota) mole di lavoro cui è confrontato l’UAI,

sarebbe stato comunque auspicabile che l’amministrazione, dopo aver preso

conoscenza del certificato medico 24 giugno 2004 del dr. __________ - facente

stato di un peggioramento dello stato di salute e quindi giustificante un

ulteriore approfondimento della fattispecie - oltre che sottoporre il caso al

proprio servizio giuridico (doc. AI 64) avesse senza indugio richiesto una

valutazione ad opera del SMR, ciò che in concreto - per quanto è dato di capire

- é avvenuto solo a seguito dell’introduzione del gravame (doc. Vbis).

È

comunque auspicabile che la decisione su opposizione venga in ogni caso emessa

al più presto, l’incarto mancando ancora “unicamente” di una “descrizione di

quanto successo nel periodo aprile 04 fino ad ora” (così si è espresso il

medico responsabile SMR, doc. V bis).

In simili

circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati

(cfr. consid. 2.5) , questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa

convenuta non si è resa colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti di

RI 1.

2.7

Con il

proprio gravame, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il

ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria.

L’art. 61

lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b;

Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86). I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria - rimasti invariati

rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art.

14.

cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr.

anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5a con

riferimenti).

Nel caso

di specie, a prescindere dal questione a sapere se il ricorrente si trovi

effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria deve essere

respinta, il ricorso 26 gennaio 2005 risultando infatti già sin dall'inizio

siccome privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- L'istanza tendente

alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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