32.2005.13
ritardata giustizia. Ritardo nell'emanazione della decisione su opposizione. Assistenza giudiziaria
16 marzo 2005Italiano22 min
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Numero d'incarto:
32.2005.13
Data decisione, Autorità:
16.03.2005, TCA
Titolo:
ritardata giustizia. Ritardo nell'emanazione della decisione su opposizione. Assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 61 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.13
ZA/RG/sc
Lugano
16 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso per ritardata
giustizia del 26 gennaio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
novembre 1998, RI 1, nato nel __________, magazziniere, ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti (mezzi ausiliari e rendita) indicando
un danno al menisco, la lesione del femore ed un’artrosi femorotibiale (doc. AI
1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia ortopedica eseguita nel febbraio
2000 (doc. AI 12), con delibera 15 marzo 2000, rimasta incontestata, l’UAI ha
respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 17).
Nel
luglio 2001 RI 1 ha presentato una seconda richiesta tendente all’ottenimento
di una rendita (doc. AI 18).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui due perizie ortopediche eseguite nell’agosto
2002 e nell’aprile 2003 (doc. AI 29 e 41), per decisione 13 maggio 2004 l’UAI
ha respinto la domanda di prestazioni motivando:
" (...)
Esito degli accertamenti:
Ÿ Dalla documentazione medica
acquisita all'incarto risulta l'inabilità del 50% nella sua professione di autista-magazziniere
tuttavia, attività generiche rispecchianti le indicazioni mediche (evitare lo
spostamento per lunghe tratte, lavori pesanti, alzare pesi superiori ai 15-20
Kg., evitare di rimanere più di 3 ore in posizione eretta) sono esigibili in misura
completa. Tramite questo tipo di attività senza qualifiche professionali
specifiche, può ancora conseguire un reddito annuo pari a Fr. 42'053.--.
Di
seguito si riporta il calcolo effettuato per fissare il grado d'invalidità:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 52'000.00
con invalidità CHF 42'053.00
Perdita di guadagno CHF 9'947.00 = Grado
d'invalidità 19%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla
rendita non esiste.
Decidiamo peranto:
Ÿ La richiesta
di prestazioni è respinta. (...)" (Doc. AI 53)
1.2. Con
opposizione 25 maggio 2004 RI 1 ha precisato:
"
Con il presente scritto è mia intenzione
ricorrere contro la vostra decisione in quanto non ritengo poter conseguire
un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione dell'invalidità.
Infatti un operaio non qualificato come da voi
definito, può conseguire un reddito annuo lordo di fr. 42'053.-- che suddiviso
in 13 mensilità e poi in giorni lavorativi mensili darebbe uno stipendio lordo
orario di fr. 49,01.
Io mi domando a questo punto quale datore di lavoro
sarebbe disposto ad assumere un operaio non qualificato ad una paga simile e
con le mie precarie condizioni di salute.
Vi rammento che dal momento dell'inoltro della
domanda, avvenuto nell'agosto del 2001 a tutt'oggi, le mie condizioni sono
peggiorate.
Ho subito due interventi chirurgici alla gamba
destra e, notizia recente, dovrò essere operato al ginocchio sinistro, a breve
termine, in quanto mi dovrà essere impiantata una protesi artificiale nel
ginocchio.
Rimango altresì meravigliato dalla vostra
decisione di rifiuto in quanto essa è stata emessa senza neppur interpellare il
mio medico curante Dottor __________ di __________. Egli mi ha comunicato che
rimane comunque a vostra completa disposizione qualora vi necessitassero delle
ulteriori informazioni o mezzi di prova, inerenti il mio stato di salute
attuale." (Doc. AI 54)
In data
28 maggio 2004 l’UAI ha chiesto all’assicurato di completare nel termine di 20
giorni la propria opposizione in quanto non completa e non motivata (doc. AI
56).
1.3. In data 24
giugno 2004, il dr. __________, chirurgo ortopedico e medico curante, ha
osservato:
"
Mi permetto orientarvi per quello che concerne
il paziente a margine che seguo da anni per una gonartrosi sin. e stato dopo
osteotomia di vagislazione e riosteotomia in gennaio 2002.
Purtroppo l'evoluzione è stata favorevole
all'inizio poi da ca. 6 mesi sfavorevole con aggravamento dei dolori e
dell'artrosi.
Per questa problematica, il paziente è candidato
ad un'artroplastica totale del ginocchio sin. a breve scadenza, probabilmente
in autunno.
In più ho dovuto operarlo all'Ospedale di __________
a livello del ginocchio ds. in seguito ad una distorsione con lesione meniscale
e già condrite condilare interna. Il paziente è già stato operato allo stesso
ginocchio in ottobre 2002 con menisectomia parziale e quindi riintervento al __________
il 28.4.04.
È inabile al 100% dal 27.4.04.
Comunque visto l'aggravamento al livello del
ginocchio ds. e lo stato attualmente irreversibile a livello del ginocchio
sin., il paziente è da ritenere definitivamente inabile al lavoro.
Trovo che ci sono abbastanza elementi per
rivedere la vostra decisione e provvedere verso una invalidità totale."
(Doc. AI 57)
1.4. Con scritto 17
settembre 2004 all’UAI, l’assicurato, rappresentato dell’avv. RA 1, ha
precisato:
"
Mi riferisco al caso citato in ingresso per
segnalarvi di avere assunto il patrocinio del signor RI 1. Da una prima lettura
degli atti messimi a disposizione del cliente rilevo che, alla vostra decisione
del 13 maggio 2004, hanno fatto seguito la lettera del 25 maggio 2004
dell'assicurato e quella del 24.06.2004 del medico curante, dr.med. __________.
Con la presente, richiamate le istruzioni in
calce alla vostra missiva, mi permetto di interpellarvi nel senso a sapere se
le lettere succitate, in particolare quella del signor RI 1 del 25 maggio 2004,
sono da voi state considerate quale formale opposizione e, in caso di risposta
negativa, per quale ragione. Non dovesse essere il caso, sollecito allora una
vostra decisione su opposizione, munita dei termini di ricorso, in tempi
brevi." (Doc. AI 60)
In data
19 ottobre 2004, l’assicurato ha nuovamente chiesto all’UAI di emanare la
decisione su opposizione, precisando:
"
Riferendomi al caso citato a margine ed in
particolare alla lettera 17 settembre 2004 dell'avv. RA 1, sono con la presente
a sollecitare nuovamente una vostra presa di posizione riguardo allo scritto 25
maggio 2004 del signor RI 1, rilevato che a tutt'oggi non è giunto alcun cenno
a tal proposito.
Inoltre, nel caso in cui confermaste che tale
scritto è stato considerato quale opposizione alla vostra decisione del 13
maggio 2004, sollecito allora la decisione su opposizione." (Doc. AI 63)
1.5. Con scritto
20 ottobre 2004 l’UAI ha informato il legale dell’assicurato che il servizio
giuridico stava valutando l’ interposta opposizione (doc. AI 64).
1.6. Con il
ricorso in oggetto RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’intervento dello scrivente Tribunale affinché provveda ad ordinare all’UAI di
emanare al più presto la decisione su opposizione. Contestualmente l’assicurato
ha chiesto di essere messo al beneficio del gratuito patrocinio (doc. I).
1.7. Con risposta
di causa 21 febbraio 2005 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso facendo
presente:
"
In merito al ricorso interposto dall'assicurato
per ritardata giustizia, verificato lo stato della pratica attualmente in fase
di opposizione, ritenuto l'ingente numero di pratiche ed il personale limitato a
disposizione, non ci è stato purtroppo possibile evadere l'opposizione in
termini più brevi.
Ritenuto che l'opposizione interposta dal
ricorrente ed il successivo certificato medico inoltrato in fase di opposizione
vertono sul peggioramento dello stato di salute dell'assicurato (cf.
certificato medico Dr. __________ del 24.06.2004), abbiamo chiesto al Servizio
Medico Regionale dell'AI (SMR) di esprimersi in merito allo stato valetudinario
dell'assicurato.
Con annotazione allegata alla presente il SMR ha
riesaminato l'incarto in questione, osservando che le conclusioni alle quali
era giunto erano coerenti con la situazione clinica dell'assicurato. È solo con
l'atto di opposizione del 25.05.2004, completato dal rapporto medico del Dr. __________
del 24.06.2004, che viene indicato un intervento subito il 28.04.2004
dall'assicurato senza nulla indicare in merito al decorso. Da ultimo si
apprende l'entrata dell'assicurato in clinica per l'08.02.2005 senza però
indicarne i motivi.
Ritenuto quindi che vi è stata una omissione di
informazione concernente lo stato valetudinario dell'assicurato da aprile 2004
ad oggi, considerata la necessità di completare i dati relativi alla patologia
di tipo evolutivo in questione, come indicato dal SMR, lo scrivente Ufficio non
è in grado attualmente di emanare una decisione su opposizione.
Chiediamo pertanto all'assicurato, per accelerare
Fatti
i tempi, di fornirci tutti i documenti medici completi da aprile 2004 ad oggi. Detti documenti saranno esaminati dal SMR che prenderà posizione
sullo stato di salute dell'assicurato (valutazione delle limitazioni funzionali
e della capacità lavorativa). Solo in seguito, dopo avere rilevato l'aspetto
economico e definito il grado di invalidità in base alle risultanze mediche,
potremo emettere la decisione su opposizione."
(Doc. V)
1.8. Con scritto
1° marzo 2005 il patrocinatore dell’assicurato ha precisato:
"
(...)
1. il fatto secondo cui il ritardo sia dovuto ad un comportamento
negligente o ad altra circostanza, ad esempio l'eccessivo numero di pratiche
delle quali l'autorità deve occuparsi, è del tutto irrilevante. Lo Stato è
comunque responsabile della buona amministrazione della giustizia;
Considerandi
2.
le spiegazioni che l'Ufficio fornisce con la risposta oggetto delle presenti
osservazioni mai sono state date a seguito delle richieste di spiegazioni da
parte del ricorrente, rispettivamente degli scritti del suo patrocinatore. Un
minimo sforzo di buona volontà avrebbe permesso quindi di evitare la presente
procedura ricorsuale, senza la quale v'è motivo di ritenere che il silenzio
sarebbe continuato. Ma tant'è;
3.
all'assicurato è per la prima volta (!) chiesto di produrre "tutti i
documenti medici completi a partire da aprile ad oggi". Per evitare
altre perdite di tempo il signor RI 1, a questo punto, si attiverà nel senso
richiesto dall'Ufficio Invalidità, non senza sottolineare all'attenzione di
questa Autorità che simile richiesta poteva benissimo essere avanzata prima e
soprattutto senza che si arrivasse all'inoltro di un ricorso per diniego
formale;
4.
tra le richieste del sottoscritto patrocinatore (cfr. scritti del 17.09.2004
e del 19.10.2004) è pure stato esplicitamente richiesto all'Ufficio AI di far
sapere se gli scritti dell'assicurato, in particolare quello del signor RI 1
del 25 maggio 2004, fossero da considerare quale formale opposizione e, in
caso di risposta negativa, per quale ragione. Ancora una volta la risposta
giunge solo a seguito della richiesta di questo Tribunale di prendere posizione
circa il ricorso per diniego formale inoltrato dal signor RI 1;
A non averne dubbio e a prescindere dall'esigenza
di effettuare ulteriori analisi mediche, così come a prescindere dal merito
della questione a sapere se debbano essere riconosciute delle prestazioni al
qui ricorrente, la risposta dell'Ufficio AI non solo non lo scagiona in
relazione alle omissioni che qui si chiede di censurare, ma avvalora la tesi
secondo cui tali omissioni vi siano effettivamente state. Ne deriva la
necessità di accogliere il ricorso per diniego formale del 26 gennaio 2005." (Doc. VII)
1.9
Con
osservazioni 8 marzo 2005 l’UAI si è riconfermato nella propria posizione
precisando:
"
Preso atto dello scritto dell'avv. RA 1
dell'01.03.2005, in particolare in merito al punto 4., si osserva che
l'assicurato ha interposto tempestiva opposizione avverso la decisione del 13
maggio 2004 emessa dall'amministrazione ed ha prodotta nuova documentazione
medica, la quale deve essere sottoposta al vaglio del servizio medico
competente per la verifica di eventuali cambiamenti dello stato di salute con
incidenza sulla capacità lavorativa e di guadagno. L'amministrazione ha
comunque risposto all'avv. RA 1 con scritto del 20.10.2004, a seguito di un suo
sollecito, indicando che l'opposizione doveva essere valutata dal servizio
giuridico.
Per il resto riconfermiamo la nostra risposta del
21.02.2005
"
(Doc. IX)
1.10
In data 15
marzo 2005 il legale dell'assicurato ha precisato:
"
(...)
Confermo nel modo più assoluto che ai nostri
scritti del 17.09.2004 e del 19.10.2004, non ha fatto seguito alcuna
presa di posizione ufficiale da parte dell'Ufficio dell'Assicurazione
Invalidità alla mia attenzione, nè il 20.10.2004, nè in un'altra data.
Un ulteriore controllo dell'incarto a mia disposizione, effettuato per scrupolo
in data odierna, me lo ha confermato.
Rinvio quindi al contenuto delle nostre
osservazioni del 1° marzo 2005, che confermo integralmente." (Doc. XI)
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002.
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Giusta
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
Tale
disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 560).
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in
merito ai ricorsi inoltrati da assicurati contro il rifiuto di statuire da
parte dell’Ufficio AI o in merito ad un ingiustificato ritardo da parte del
medesimo ufficio (DTF 114 V 145; cfr. STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B
consid. 2, I 629/01).
Con
l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per
denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s;
STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I 387/03).
Va
inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse
in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni
mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Come
evidenziato questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V
93.
consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura
d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Il
legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale l’amministrazione
deve emanare la decisione su opposizione.
2.3
Secondo il
TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.
cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre
secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare
nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e
riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di
giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non
abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V
20.
consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere
ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata
giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della
procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in
fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la
difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188;
VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
2.4
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
giurisprudenziali).
In una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V
pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
125.
V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI
1997.
U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale
che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42
mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire
dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
"
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März
1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen
in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22
giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui
l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere
più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer
6/1998, p. 67).
2.5
Il TFA ha stabilito, in una
sentenza pubblicata in SVR 2001 KV
38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é
soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale
non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni
assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di
questa procedura.
Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art.
56.
cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.
anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
2.6
Oggetto del
contendere è sapere se all’UAI può essere imputato un ingiustificato ritardo
nell'emanazione della decisione su opposizione.
La seconda
domanda di prestazioni AI è stata inoltrata dall’assicurato nel mese di luglio
2001.
(per la precisione il 3 luglio 2001, doc. AI 18).
Terminata
l’indagine medica ed economica (l’ultimo accertamento è del 10 maggio 2004,
cfr. doc. AI 52), l’UAI, in data 13 maggio 2004, ha emesso una decisione di
rifiuto di prestazioni (doc. AI 13).
In data
25.
maggio 2004 l’assicurato ha interposto opposizione alla decisione AI (doc.
AI 54).
Con
scritto 28 maggio 2004 l’UAI ha chiesto all’assicurato di completare l’opposizione
o presentarla nella dovuta forma e ciò nel termine di 20 giorni (doc. AI 56).
In data
24.
giugno 2004 il dr. __________, chirurgo ortopedico e medico curante, ha
completato l’opposizione del proprio paziente precisando di averlo nuovamente
operato al ginocchio destro in data 28 aprile 2004, attestando nel contempo una
totale incapacità lavorativa dal 27 aprile 2004 (allegato doc. AI 57).
In data
17.
settembre 2004 l’avvocato dell’assicurato ha chiesto all’amministrazione se
lo scritto 25 maggio 2004 del proprio assistito unitamente allo scritto 24
giugno 2004 del dr. __________ (doc. AI 54 e allegato doc. AI 57) fossero stati
considerati (insieme) quale formale opposizione e, “in caso di risposta
negativa, per quale ragione. Non dovesse essere il caso, sollecito allora una
vostra decisione su opposizione, munita dei termini di ricorso, in tempi brevi”
(doc. AI 60).
Rispondendo
alla Cassa __________ sul formulario “Procedura di comunicazione
AD-AI-AM-LAINF-PP” trasmessogli in data 8 ottobre 2004, l’UAI ha osservato che “attualmente
è stata fatta opposizione alla nostra decisione (allegata)” (doc. AI 62).
Il
patrocinatore dell’assicurato in data 19 ottobre 2004 ha sollecitato nuovamente
una presa di posizione da parte dell’UAI (doc. AI 63).
In data
20.
ottobre 2004 l’UAI ha comunicato al patrocinatore dell’assicurato che il
proprio servizio giuridico “sta valutando l’opposizione interposta dal
vostro studio legale” (doc. AI 64).
In data
26.
gennaio 2005 l’assicurato ha introdotto il presente ricorso per ritardata
giustizia dinanzi a questa Corte.
Orbene, pur
comprendendo il disappunto dell’assicurato, questo TCA, considerato il tempo
trascorso dalla completazione dell’opposizione tramite invio, nel giugno 2004, di
un certificato medico ad opera del medico curante, non ravvisa gli estremi per imputare
all’amministrazione una ritardata giustizia ai sensi della succitata
giurisprudenza.
Certo,
pur comprendendo l’ingente (nota) mole di lavoro cui è confrontato l’UAI,
sarebbe stato comunque auspicabile che l’amministrazione, dopo aver preso
conoscenza del certificato medico 24 giugno 2004 del dr. __________ - facente
stato di un peggioramento dello stato di salute e quindi giustificante un
ulteriore approfondimento della fattispecie - oltre che sottoporre il caso al
proprio servizio giuridico (doc. AI 64) avesse senza indugio richiesto una
valutazione ad opera del SMR, ciò che in concreto - per quanto è dato di capire
- é avvenuto solo a seguito dell’introduzione del gravame (doc. Vbis).
È
comunque auspicabile che la decisione su opposizione venga in ogni caso emessa
al più presto, l’incarto mancando ancora “unicamente” di una “descrizione di
quanto successo nel periodo aprile 04 fino ad ora” (così si è espresso il
medico responsabile SMR, doc. V bis).
In simili
circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati
(cfr. consid. 2.5) , questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa
convenuta non si è resa colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti di
RI 1.
2.7
Con il
proprio gravame, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il
ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria.
L’art. 61
lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b;
Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86). I presupposti
(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria - rimasti invariati
rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art.
14.
cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr.
anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5a con
riferimenti).
Nel caso
di specie, a prescindere dal questione a sapere se il ricorrente si trovi
effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria deve essere
respinta, il ricorso 26 gennaio 2005 risultando infatti già sin dall'inizio
siccome privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L'istanza tendente
alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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