32.2005.131
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13 giugno 2006Italiano65 min
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Numero d'incarto:
32.2005.131
Data decisione, Autorità:
13.06.2006, TCA
Titolo:
Assicurato chiede l'attribuzione di una rendita o di una riformazione professionale,richieste respinte in quanto egli presenta un grado d'invalidità del 38%.Amministrazione non ha tuttavia accuratamente vagliato la sua situazione medica, in particolare dal punto di vista neurologico e psichiatrico.
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFORMAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 6 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.131
cr/sc
Lugano
13 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 giugno
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale lattoniere,
nel mese di febbraio 2003 ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto
al beneficio di una riformazione professionale, in quanto affetto da dolori
alla cervicale, alla schiena e al ginocchio (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica
a cura del dr. __________ (doc. AI 27), con decisione 8 settembre 2004
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:
"
(...)
Nel caso specifico, dagli atti medici-specialistici acquisiti
all'incarto e dalla perizia esperita dal Dr. __________ si evince che lei dal
profilo medico-teorico ha una inabilità lavorativa quale montatore-lattoniere
industriale del 75%.
In un'attività lavorativa ergonomicamente adatta, cioè
un'attività professionale in cui lei possa alternare la posizione seduta a
quella in piedi e possa evitare di piegarsi ripetutamente in avanti con la
parte superiore del corpo ed alzare dei pesi superiori ai 20 kg ripetutamente,
ha una capacità lavorativa ancora completa.
Secondo il nostro Consulente in Integrazione
Professionale dal punto di vista economico, lei potrebbe ancora conseguire un
reddito presumibile di Fr. 40'202.00 (Fonte ESS2002, cat. 4, maschile, privato,
primo quartile).
Facendo un confronto dei redditi risulta quanto segue:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 64'539.00
con invalidità CHF 40'202.00
perdita di guadagno CHF 24'337.00
grado d'invalidità = 38 %
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 % il
diritto ad una rendita non esiste.
Infatti facendo il confronto dei redditi osserviamo
come non sussista un pregiudizio economico nei limiti del diritto alla rendita.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta.
La sua pratica verrà trasmessa al nostro collocatore
per valutare il diritto ad un aiuto al collocamento." (Doc. AI 41)
Con
decisione 8 settembre 2004 l’Ufficio AI ha accordato all’assicurato il diritto
all’aiuto al collocamento (doc. AI 40).
1.2. A
seguito dell’opposizione presentata in data 8 ottobre 2004 dall’avv. RA 1 - con
la quale l’assicurato ha contestato il grado d’invalidità del 38%,
rimproverando all’Ufficio AI di non avere tenuto conto, accanto alle
problematiche lombari, dei disturbi alle cervicali e dei suoi problemi
neurologici, per i quali ha richiesto una perizia specialistica, oltre che del
suo stato depressivo (doc. AI 47) - con decisione su opposizione 23 giugno 2005
l’amministrazione ha confermato il rifiuto di una rendita, ritenuta la
correttezza della perizia reumatologica del dr. __________ e posto che dal
confronto dei redditi emerge un’incapacità al guadagno del 38%.
L’amministrazione ha inoltre confermato la correttezza del rifiuto del diritto
dell’assicurato ad un riformazione professionale, confermando che un aiuto al
collocamento ex art. 18 LAI risulta essere la soluzione più adeguata (doc. AI 61).
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA
1, ha presentato ricorso al TCA postulando il riconoscimento di un quarto di
rendita o del diritto ad una riformazione professionale e dell’aiuto al
collocamento (doc. I). L’insorgente ha in particolare rilevato che
l’amministrazione non ha svolto approfonditi accertamenti medici in relazione
alle patologie da lui sofferte al ginocchio, alla schiena e alle cervicali,
nonché delle complicazioni neurologiche che ne derivano e per le quali egli
chiede l’esperimento di una perizia specialistica. L’assicurato ha inoltre
contestato la mancata valutazione di tipo psicologico-psichiatrico inerente la
depressione che lo affligge e per la quale egli è in cura presso il dr. __________.
Il ricorrente ha infine criticato il valore del reddito da valido e del reddito
da invalido ritenuti dall’amministrazione (doc. I).
1.4. Con
la risposta di causa l’amministrazione, rifacendosi al parere espresso dal SMR
- secondo il quale da una parte non vi sarebbe stato nessun peggioramento dello
stato di salute dell’assicurato con influsso sulla sua capacità lavorativa e dall’altra
un esame neurologico risulterebbe superfluo - ha confermato la correttezza
della propria decisione, postulando la reiezione del ricorso.
1.5. In
data 10 ottobre 2005 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito che lo stato
clinico del suo assistito è ben lungi dall’essere stabilizzato, con problemi
che concernono non solo le cervicali, ma pure le lombari e le ginocchia, trasmettendo
la relativa documentazione medica. L’assicurato a causa dell’irradiamento
radicolare alle cervicali afferma infatti di subire in modo imprevedibile la
perdita della sensibilità della mano sinistra; analogo inconveniente alla gamba
destra, a causa del problema alle lombari, con momentanea compromissione della
deambulazione; più in generale, l’incipiente dolore sfianca il ricorrente,
costringendolo a coricarsi per un tempo sufficientemente lungo atto a recuperare
le forze. L’assicurato è inoltre afflitto da emicranie lancinanti, le quali
paiono correlarsi a persistenti stati depressivi. Il ricorrente chiede dunque
l’esperimento di una perizia reumatologica, di una perizia neurologica e di una
perizia psichiatrica. L’assicurato ha infine contestato l’ammontare del salario
da valido e la percentuale di riduzione del 10% del salario da invalido (doc.
VII).
1.6. Con
scritto 9 novembre 2005 l’Ufficio AI ha osservato di avere sottoposto la nuova
documentazione medica prodotta dall’assicurato in data 10 ottobre 2005 al
vaglio del SMR, il quale ha stabilito che non vi sono elementi atti a
modificare la valutazione clinica-lavorativa dell’assicurato. Quanto
all’aspetto economico, l’amministrazione si è limitata a rinviare a quanto già
esposto in sede di decisione su opposizione (doc. XIII).
1.7. In
data 7 novembre 2005 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato medico 27
ottobre 2005 del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia e
medico curante dell’assicurato (doc. XI).
1.8. Con
scritto 11 novembre 2005 l’Ufficio AI ha da una parte rilevato che
l’assicurato, prima del 7 novembre 2005, non ha mai prodotto nessun certificato
medico di natura psichiatrica e, dall’altra, ha osservato che dal certificato
del dr. __________ non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta
verosimiglianza l’insorgere di un rilevante peggioramento delle condizioni di
salute dell’assicurato perlomeno sino all’emanazione della decisione impugnata
(doc. XV).
1.9. In
data 21 novembre 2005 l’avv. RA 1 ha nuovamente ribadito la richiesta di
procedere ad un’accurata e approfondita valutazione dello stato di salute
dell’assicurato, per il tramite di opportune perizie specialistiche di natura
reumatologica, neurologica e psichiatrica (doc. XVII).
1.10. In
data 4 aprile 2006 il rappresentante dell’assicurato ha inviato al TCA nuova
documentazione medica (doc. XIX), trasmessa all’amministrazione per una presa
di posizione (doc. XX).
1.11. Con
scritto 20 aprile 2006 l’Ufficio AI ha osservato di avere sottoposto la nuova
documentazione medica trasmessa da controparte al vaglio del SMR, il quale ha
concluso che l’insorgere di una problematica psichiatrica con influsso sulla
capacità lavorativa sia avvenuta nel mese di luglio 2005 e quindi dopo
l’emanazione della decisione su opposizione oggetto della presente vertenza. A
mente del SMR la componente psichiatrica dovrà dunque formare oggetto di una
nuova valutazione mediante l’allestimento di una perizia specialistica (doc.
XXI).
1.12. In
data 3 maggio 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha rilevato che già prima
dell’emanazione della decisione impugnata sia il dr. __________, sia il dr. __________,
avevano rilevato l’esistenza di un progrediente problema di tipo psichico, per
il quale l’assicurato era stato sottoposto a terapia medicamentosa
anti-depressiva. La problematica psichiatrica era inoltre stata sollevata
dall’assicurato in sede di opposizione. Il ricorrente ha quindi chiesto che
l’amministrazione riconosca l’insorgenza di una patologia psichica fin dal
2003, rivalutando il suo reale grado di invalidità. Egli ha inoltre chiesto che
venga effettuata un’udienza presso il TCA, alla presenza delle parti (doc.
XXIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c
cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA
del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella
causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del
29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di
principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003
IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1).
Nella
DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali
sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre
2002, l'esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da
questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo
stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una riformazione
professionale o ad una rendita.
2.4. L’art.
17 LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto
alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la
riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
"
per riformazione professionale
vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare
sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione
professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione
professionale a causa dell’invalidità."
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta
dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite
del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990,
pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;
Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. Nel
caso in esame, nel rapporto medico all’attenzione dell’Ufficio AI 6 marzo 2003
il dr. __________, FMH in fisiatria e reumatologia e curante dell’assicurato da
oltre dieci anni, poste le diagnosi di “sindrome lombo-spondilogena
cronificata-progrediente su discopatie L4-L5 e L5-S1; gonartrosi, soprattutto
del compartimento mediale bilateralmente (a destra stato dopo meniscectomia
mediale circa 1 anno fa’); sindrome cervico-brachiale cronificata”, ha
attestato la totale inabilità lavorativa dell’assicurato nella professione di
lattoniere, indicando:
"
Conosco il paziente da oltre 10
anni per i problemi elencati sotto la diagnosi.
- Malgrado i tentativi di cure fisioterapiche
ambulatoriali, la situazione, soprattutto a livello della colonna lombare, ma
anche a livello delle ginocchia con predominanza a dx, sta peggiorando.
- Per l'artrosi del ginocchio stiamo facendo una cura
medicamentosa con iniezioni intra-articolari di Ostenil ed il paziente è
annunciato per una cura stazionaria riabilitativa presso la Clinica di __________.
Dal lato medico-teorico il paziente non potrà più
continuare con il suo lavoro abituale di lattoniere, motivo per il quale è
indicata una reintegrazione professionale.
Medico-teorico il paziente sarebbe abile nella misura
del 100% ad un lavoro idoneo, cioè un lavoro "leggero", da effettuare
in posizioni non monotone (parzialmente seduto, parzialmente in piedi), senza
alzare/portare pesi oltre i 10 kg (senza dover tenere le braccia tese sopra
l'orizzontale." (Doc. AI 6)
L’assicurato è poi
stato degente presso la Clinica __________ di __________ dal 21 aprile 2003 al
17 maggio 2003. Nel rapporto di degenza 2 giugno 2003 il dr. __________, coprimario,
FMH in medicina interna, reumatologia, fisiatria e riabilitazione, ha indicato
le diagnosi di “decondizionamento fisico globale; cervicobrachialgia
sinistra aspecifica cronica su alterazioni degenerative multisegmentali,
sindrome miofasciale, sindrome delle faccette, stato dopo sindrome radicolare
C6 e C1 a sinistra su ernia distale 1995, stato dopo trauma da distorsione anni
fa’ (incidente della circolazione); lombalgia aspecifica cronica su turbe
statiche con scoliosi dorsale sinistra convessa, cifosi lombare, sindrome
sacro-iliaca bilaterale, sindrome miofasciale, discopatie ai livelli L4/L5 e
L5/S1; gonartrosi mediale bilateralmente, trattata con Ostenil, stato dopo
meniscectomia mediale ginocchio destro un anno fa’; tabagismo cronico con 15
py; ipercolesterolemia trattata”.
Quanto alla
capacità lavorativa, il dr. __________ ha osservato che l’assicurato, limitato
nello scendere le scale, nel sollevare pesi e nell’inginocchiarsi a causa della
lombalgia e della gonalgia, presenta un’inabilità del 100% nella sua
professione di lattoniere, sottolineando comunque che lo stesso sarebbe
motivato a riprendere un lavoro meno pesante (doc. AI 16).
Alla richiesta del
medico SMR dr. __________ di fornire ulteriori precisazioni, con scritto 1°
luglio 2003 il dr. __________ ha risposto:
"
(...)
Fatti
I due problemi principali persistenti dopo la degenza a
__________ sono dolori a livello del ginocchio destro e della colonna lombare.
Il problema del ginocchio destro verrà prossimamente rivalutato da parte del
Dr. __________, il quale ha operato il paziente l'anno scorso.
Per il momento il paziente può senz'altro spostarsi su
terreni piani fino a 500 metri (alla volta), ma non su terreni sconnessi. Così
il raggio di marcia è da valutare al massimo di 15 minuti alla volta.
Se per il ginocchio un lavoro sedentario sarebbe
auspicabile, è controproducente inerente alle discopatie plurisegmentali della
colonna lombare. Il paziente dovrebbe poter cambiare spesso posizione, in altre
parole: se facesse un lavoro sedentario, dovrebbe potersi alzare 3-4 volte
all'ora per 2-5 minuti per scaricare così a fasi intermittenti la colonna
lombare." (Doc. AI 23)
Il dr. __________,
rispondendo anch’egli alla richiesta del dr. __________ del SMR di fornire
ulteriori precisazioni in merito ai limiti funzionali dell’assicurato, con
scritto 14 luglio 2003 ha osservato:
"
Ho ricevuto la sua lettera del
30.06.2003 e, dopo colloquio con i nostri fisioterapisti siamo del parere che
il paziente non dovrebbe essere limitato:
● a mantenere la posizione seduta
● a mantenere la posizione eretta
● a fare spostamenti su terreni piani; con
fatica per più di 2-4 km
● a fare spostamenti su terreni sconnessi ma
per brevi tragitti.
Il paziente è limitato nel salire e in particolare nello
scendere le scale, nell'inginocchiarsi (max 10x) e nel sollevare pesi (max 10 kg).
Per una valutazione più dettagliata proponiamo di fare
eseguire un test di EFL." (Doc. AI 24)
Stante le risposte
del dr. __________ e del dr. __________, l’amministrazione ha
incaricato il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, di eseguire
una perizia specialistica.
Nel
dettagliato referto 13 ottobre 2003 il perito, sulla base delle risultanze
degli atti contenuti nell’incarto, delle dichiarazioni del paziente e delle constatazioni
cliniche in occasione della visita 16 settembre 2003, ha posto la diagnosi di “sindrome cervico-brachiale
a sinistra su alterazioni degenerative della colonna cervicale, in particolar
modo su un’osteocondrosi C5/C6, senza attuali segni per compressioni di tipo
radicolare; gonalgia a destra in stato dopo intervento di meniscectomia
mediale, con iniziale riduzione della rima articolare al compartimento mediale
con iniziale gonartrosi ed artrosi femoro-patellare; sindrome lombovertebrale
su disturbo di assimilazione lombosacrale asimmetrico con tendenza alla
sacralizzazione di L5 con formazione di neartrosi a sinistra, nonché presenza
di un’osteocondrosi, con spondilosi anteriore a livello L4/L5 progrediente nel
decorso” (Doc. AI 27).
In
merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato
quanto segue:
"
5. GRADO DI CAPACITÀ
NEL LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE
SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Questo paziente presenta delle alterazioni degenerative
a livello dell'apparato locomotorio, in particolar modo a livello della colonna
vertebrale. A livello cervicale si apprezza una sindrome cervico-brachiale
senza compressioni irritative radicolari attualmente, su un'osteocondrosi C5/C6
con spondilosi anteriore. Stato dopo irritazione della radice di C6 nel 1995.
Allora valutazione da parte del neurochirurgo Dr. __________. Non si intervenne
chirurgicamente. Decorso altalenante da allora.
Presenza attualmente di una sindrome lombovertebrale
con componente spondilogena a livello della gamba destra, senza comunque segni
irritativi radicolari, su un disturbo di assimilazione lombosacrale asimmetrico
con tendenza alla sacralizzazione di L5 con formazione di una neartrosi a
sinistra, nonché soprattutto la presenza di un'osteocondrosi con fenomeno di
vaacum e spondilosi anteriore a livello del segmento L4/L5, con reperto
progrediente in questi ultimi 10 anni.
Presenza poi di una gonalgia al ginocchio di destra e stato
dopo intervento chirurgico di meniscectomia mediale nell'anno 2002, nonché
iniziale gonartrosi al compartimento mediale ed artrosi femoro patellare. A
questo proposito si deve dire che le radiografie eseguite dal Dr. __________
nel 2003 e che interessano entrambe le ginocchia, non mostrano delle
significative differenze tra il ginocchio destro ed il ginocchio sinistro.
Per quanto riguarda l'attività lavorativa recentemente
svolta e cioè quella di lattoniere industriale, adibito soprattutto al servizio
esterno ed alla riparazione di macchinari per aria condizionata, vi è secondo
me un'incapacità lavorativa del 75%. Questo tenendo in considerazione che il
paziente deve assumere delle posizioni non ergonomiche e deve rimanere con le
ginocchia piegate e la schiena piegata per poter smontare e rimontare
apparecchiature e macchinari e motori. Egli è anche obbligato allo spostamento
di pesi risultati anche notevoli e superiori ai 50 kg, fatto questo che
influenza negativamente la problematica a livello della colonna vertebrale. Per
quanto riguarda un'attività lavorativa ergonomicamente adatta, in particolar
modo per i problemi a livello della colonna vertebrale, vi sarebbe una capacità
lavorativa ancora completa.
Penso soprattutto ad un'attività professionale in cui
egli possa alternare la posizione seduta a quella in piedi e possa evitare di
piegarsi ripetutamente in avanti con la parte superiore del corpo ed alzare dei
pesi superiori ai 20 kg ripetutamente.
A mio modo di vedere la problematica lombare e la problematica
cervicale, sono prioritari rispetto ai disturbi a livello delle ginocchia, che
clinicamente e radiologicamente non mostrano delle patologie particolarmente
progredite.
Da evitare comunque che il paziente debba lavorare
inginocchiato, che debba salire più volte durante il giorno le scale o lavorare
su dei terreni sconnessi.
Da evitare anche che il paziente debba lavorare con le
braccia elevate sopra l'orizzontale a più riprese." (Doc. AI 27, pag. 5)
Il dr. __________
del SMR ha poi chiesto al dr. __________ di fornire ulteriori precisazioni sui
limiti funzionali dell’assicurato, sottoponendogli la scheda di funzionalità
(doc. AI 31). Il dr. __________ ha compilato la scheda citata in data 8 gennaio
2004, indicando:
A
Sollevamento e/o Trasporto di carichi (kg)
molto
leggeri (fino a 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta xnormale
leggeri (6 --> 10) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente
ridotta ¨normale
medi (11 --> 25) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
pesanti
(26 --> 45) x nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta ¨normale
molto
pesanti (> 45) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente
ridotta ¨normale
sopra
piano spalle (> 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente
ridotta ¨normale
sopra
piano spalle (> 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente
ridotta ¨normale
B
Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere
leggeri / di precisione ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta xnormale
medi ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente
ridotta ¨normale
pesanti/manovalanza ¨ nulla ¨ esigua x molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
molto pesanti ¨ nulla x esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta ¨normale
rotazione
della mano ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta xnormale
C
Posizioni di lavoro Dinamiche particolari
a braccia elevate ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale
con rotazione ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente
ridotta ¨normale
seduta
e piegata in
avanti ¨ nulla ¨ esigua x molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
eretta e piegata in
avanti ¨ nulla ¨ esigua x molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta ¨normale
Inginocchiata ¨ nulla ¨ esigua x molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta ¨normale
con ginocchia in
flessione ¨ nulla ¨ esigua x molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
D
Mantenere Posizioni statiche
seduta ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente
ridotta ¨normale
eretta ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente
ridotta ¨normale
E
Spostarsi / Camminare
fino a 50 m ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta xnormale
oltre 50 m ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta
xnormale
per lunghi tragitti ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta xnormale
su
terreno accidentato ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta x lievemente
ridotta ¨normale
salire /
scendere scale ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente
ridotta ¨normale
Idem ponteggi, scale a ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
pioli
F
Diversi
impiegato
delle sue mani ¨ impossibile ¨ possibile solo in
parte x possibile normalmente
In
equilibrio /bilanciandosi ¨ impossibile x possibile solo in parte ¨ possibile
normalmente
G
Esposizioni particolari
indicazioni
/controindicazioni
(Doc. AI
35)
Nel “rapporto
finale” 8 luglio 2004 il consulente IP ha fornito la seguente valutazione:
"
RAPPORTO FINALE
Cittadino __________, separato, residente a __________.
Frequenta le scuole dell'obbligo; consegue la
formazione di lattoniere industriale; presso la __________ - __________ e nel
2003, ha ricevuto un reddito annuo di fr. 64'539.
N.B. L'A ha chiesto all'ultimo DL di essere reintegrato
in altri settori della ditta con altre mansioni, ma a quanto pare la risposta è
stata negativa.
Soffre alla CV (cervicali + lombari).
Limiti funzionali residui:
a. abbiamo a disposizione la scheda EFL del Dr. __________
(N.B. L'A esprime un'altra tenuta: seduta 45-60 minuti, eretta 90°);
b. l'alternanza è da prediligere;
c. esigibile un'attività leggera (5-10 kg) in
posizioni non monotone a tempo pieno;
d. d'evitare la posizione inginocchiata o
lavorare su terreni sconnessi, non deve salire/scendere le scale in modo
ripetitivo.
In consultazione l'A esprime un marcato disagio
sociale. Il fatto di non poter lavorare l'affligge; il fatto che alla cassa
disoccupazione l'hanno definito praticamente invalido lo ha amareggiato
ulteriormente (P.S. A questo proposito abbiamo discusso il certificato che ha
presentato alla Cassa del dr. med. __________ in data 6.11.2003. Esempi
concreti di attività che comprovano l'esistenza di ruoli che rispettano
l'ergonomia presentata dal Medico, hanno parzialmente rassicurato l'A.).
L'A ha una scolarizzazione e una formazione che
difficilmente è ampliabile.
La sua "formazione" è migliorata grazie
all'attività pratica, all'esperienza acquisita sul cantiere. L'A è dunque un
Soggetto esperenziale che apprende facendo ed osservando, non presenta
il profilo tipico di un Formando!
Malgrado ciò, sono ben disposto a valutare ragionevoli
e coscienziosi piani/progetti reintegrativi.
L'A aveva compiti di lattoniere, montatore, riparatore
di congegni meccanici e di parti elettriche inerenti al settore della ventilazione,
capace di lavorare in modo autonomo/indipendente. Un'attività che dal punto di
vista funzionale non è più totalmente in grado di fare. Valuto comunque
possibile recuperare parte delle sue competenze.
L'A è stato informato sulle seguenti prestazioni AI:
la riformazione, il collocamento.
Personalmente sono convinto che il collocamento
+ una formazione empirica/pratica della durata di 6-12 mesi presso il DL, sia
la soluzione più adeguata e prossima al profilo dell'A.
(È una considerazione soggettiva che deve però essere
confrontata con le necessità/aspettative del DL e in funzione del parere del
collocatore).
Al fine di aver un parere dal Servizio di collocamento,
ho presentato la pratica al collega __________ è dell'avviso che l'intervento
del Collocatore è pertinente. Dopo la vostra decisione la pratica è
d'attribuire al collocatore di riferimento, __________.
DL che necessitano talvolta di dipendenti capaci di
trovare soluzioni alternative, di riparare o di sorvegliare/controllare il
funzionamento delle loro apparecchiature d'aerazione/sanitari (stabili,
industrie con AC o con sistemi di ventilazione sofisticati come per esempio
quelle farmaceutiche, ...) o di saper proporre i loro specifici prodotti
(materiale sanitario, elettrico, meccanico, ...).
Per quanto riguarda il reddito presumibile dell'A, vi
comunico che nel pieno rispetto dei limiti medici teorici, l'A è nelle
condizioni di conseguire un reddito almeno di fr. 40'202.
Sono attività semplici, ripetitive, leggere di scarsa
autonomia che evitano di sollecitare il senso di responsabilità o d'iniziativa,
presenti soprattutto nel Secondario. Un profilo attitudinale ristretto
che probabilmente non corrisponde alle reali risorse del sig. RI 1.
Calcolo: 44'669 - 10% = 40'202. La riduzione del 10%
per limiti espressi nell'EFL. Fonte: ESS02, cat 4, maschile, privato, primo
quartile.
A disposizione per eventuali (consultazioni con l'A o i
colleghi del collocamento)." (Doc. AI 46)
Con decisione 8
settembre 2004 l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto ad una
rendita, essendo egli stato riconosciuto, dal profilo medico, abile al lavoro
al 100% in un’attività leggera adeguata e risultando dal punto di vista
economico, in seguito al raffronto dei redditi, un grado di invalidità del 38%.
Nella stessa decisione l’amministrazione ha comunicato all’assicurato che la
sua pratica veniva trasmessa al collocatore per valutare il diritto ad un aiuto
al collocamento (doc. AI 41). Con altra decisione, datata anch’essa 8 settembre
2004, l’Ufficio AI ha informato l’assicurato che le condizioni per ottenere il
diritto al collocamento sono assolte, motivo per il quale vengono accordati,
tramite i collocatori, consulenza e sostegno nella ricerca di un impiego (doc.
AI 40).
A seguito
dell’opposizione dell’assicurato contro la decisione che gli negava il diritto
ad una rendita o ad una riformazione professionale, l’assicurato ha avuto un
incontro con il consulente IP e il collocatore. Dal verbale 14 ottobre 2004
emerge che l’assicurato è stato informato del fatto che durante la procedura di
opposizione il servizio di aiuto al collocamento è sospeso (doc. AI 49 b).
Con decisione 19
ottobre 2004 l’amministrazione ha comunicato all’assicurato che fintanto che vi
è una procedura di opposizione in corso la procedura di collocamento viene
chiusa poiché, proprio a causa delle osservazioni inoltrate dall’assicurato, è
impossibile stabilire la sua esigibilità lavorativa (doc. AI 53).
Nel rapporto
complementare 6 giugno 2005 il consulente IP, posto che dal punto di vista
medico non vi sono state variazioni, ha rilevato:
"
(…)
L'anamnesi professionale /
formativa del Sig. RI 1 è prevalentemente centrata sul saper fare. In
questo genere di ruoli e di personalità la manualità, l'azione, la
realizzazione, la concretezza, ... rappresentano elementi cognitivi ed
attitudinali importanti. Un qualsiasi Formando per sperare di conseguire con
successo una Formazione di primo livello (AFC di 2- 4 anni) necessita di:
perseveranza, volontà, impegno e soprattutto di solide risorse (cognitive
intellettive affettive psicologiche). Risorse che, purtroppo, erano
"ridotte" (vedi perizia dr __________).
Altro fatto rilevante, sempre in merito alla
riqualifica (intesa come formazione di primo livello) bisogna rammentare che
l'A è un Soggetto del __________. Generalmente un Soggetto prossimo alla
cinquantina (con o senza danni alla salute), per diversi motivi, mal si adegua
ai percorsi formativi istituzionali. Un esempio concreto: "Basti pensare
all'oggettivo disagio generazionale che prova un cinquantenne in una classe di
quindicenni!".
L'esigibilità lavorativa nel ciclo produttivo non
qualificato o semi, nello specifico caso ed in particolare nel Secondario, è a
mio avviso possibile in quanto l'A presenta:
- un profilo ed una dignità lavorativa di
tutto rispetto (competenze, esperienza, autonomia, coscienza lavorativa, ... ),
- una capacità funzionale residua in attività
adeguata del 100%.
Detto ciò, sono altrettanto convinto che questo nostro
Assicurato ha bisogno di specifici e mirati sostegni (specifici provvedimenti
AI).
La proposta del Sottoscritto, l'aiuto al collocamento,
ha appunto questo fine: aiutare & sostenere l'A a ricollocarsi di
un'attività pratica, adeguata e (se possibile) a breve tempo. L'esperienza
insegna che questo genere di Risorse Umane necessita di corsi o periodi di
formazione in azienda mirati al contenimento del gap formativo che sussiste
tra l’A e le attese della ditta. Generalmente questi progetti reintegrativi
sono pianificati sull'arco di 6-12 mesi.
N.B. L'ampiezza del progetto dipende dalla complessità
dall'estraneità dei contenuti, rispetto al vissuto professionale formativo dell'interessato.
Al fine di non essere mal compreso, è urgente una breve
considerazione:
Oggigiorno inserirsi nel Mercato del Lavoro è difficile
per qualsiasi Risorsa! L'impegno & volontà dell'interessato, la
perseveranza, le relazioni, il profilo, ... sono doti che abbinati ai
provvedimenti professionali Al consentono di raggiungere la meta.
Per quanto riguarda l'utilizzo del primo quartile e non
della mediana (p.s. la mediana è l'indice statistico che la giurisprudenza
applica), è dovuto alle seguenti osservazioni oggettive:
a. nell'insieme l'A ha delle risorse (il profilo personale funzionale produttivo
dell'A è a mio avviso globalmente contenuto rispetto le attese dell'operaio che
guadagna complessivamente nel 2002, fr. 51'265) che mal s'adeguano alle attese produttive &
economiche a cui la mediana si riferisce;
b. nel caso di un inserimento
reintegrativo, è inoltre probabile che l'A si trovi in un contesto lavorativo
laddove la sua esperienza (capitale lucrativo) non è rilevante e che i
suoi limiti diventino motivo di damping salariale (forza, resistenza,
rendimento, postura, velocità, età, ... ridotte). D'altra parte, la situazione
lucrativa potrebbe, invece, migliorare (preventivo del 5-10%) allorquando il DL
fosse interessato in particolare modo al profilo attitudinale esperenziale
lavorativo dell'A. Quest'ultima situazione è però quantitativamente ridotta
rispetto l'insieme del dominio delle opportunità lavorative adeguate!
Collocarlo nella fascia statistica dei "disagiati
economici", in altre parole il primo quartile, è a mio avviso la
reale proiezione economica che prospetto al sig. RI 1.
N.B. Ovviamente, auguro all'A un altro scenario
economico!
Quale Consulente Al, intraprendo da diversi anni questo
esercizio di proiezione economica (il reddito presumibile) e dunque mi
permetto in piena coscienza e ragionevolezza d'affermare che la realtà
produttiva quotidiana insegna che questo genere di Soggetti difficilmente sono
in grado di resistere e vincere la nota forbice salariale (distanza dei
redditi: status a reddito medio alto, sopra i 50'000 / status a reddito basso,
sotto i 40'000).
Ecco alcuni di questi motivi extra:
- gli anni d'esperienza nella nuova
attività sono ovviamente a 0 (è un primo impiego),
- la carriera per forza di cose
sarà contenuta (proiezione ottimistica: l'A ha una decina d'anni di lavoro
davanti a sè),
- la sua specifica formazione di
base è in concreto difficilmente ampliabile,
- il target lavorativo a cui può
mirare l'A è quello che svolgono compiti produttivi di scarso valore aggiunto,
(=> reddito contenuto),
- agilità mentale contenuta
(capacità d'intraprendere il cambiamento e le nuove tematiche lavorative),
- status, età (vedi marginali CIGI 3045
→ 3055).
Per quanto riguarda le direttive interne (vedi lettera
della CU, Avv. __________) in merito all'utilizzo della mediana, rammento
quanto segue:
- la direttiva è in data 10.9.2004, il
rapporto del CIP è del 8.7.2004,
- la direttiva esclude l'utilizzo
del quartile in questione. Cito: "In ogni caso l'uso di questo quartile
deve costituire l'eccezione, motivata da gravi e numerose limitazioni. Il caso
deve comunque essere discusso prima con i relativi capi servizio".
Altre due ed ultime considerazioni:
- a mio avviso, nell'insieme della
persona, si tratta del caso grave in questione; il perché e le limitazioni sono
state riprese e discusse in questo rapporto." (Doc. AI 60)
Con decisione su
opposizione 23 giugno 2005 l’Ufficio AI ha quindi confermato la sua precedente
decisione, negando all’assicurato sia il diritto ad una rendita d’invalidità,
sia ad una riformazione professionale, riconoscendogli per contro il diritto ad
un aiuto al collocamento ex art. 18 LAI (doc. AI 61).
2.7. In
sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, dolendosi
in particolare dell’insufficien-te analisi medica dei problemi che lo
affliggono: dolori in sede cervicale con conseguenti complicazioni neurologiche
soprattutto a livello di perdita di controllo e di sensibilità al braccio e
alla mano sinistra e ricorrenti e insopportabili emicranie, nonché disturbi di
natura psichiatrica.
A dimostrazione
delle sue patologie, l’assicurato ha prodotto il rapporto 2 novembre 2004 della
RM della colonna cervicale, stilato dal dr. __________, il quale nelle sue
conclusioni attesta una “marcata discopatia negli spazi C5/C6 e C6/C7 con
possibile irritazione radicolare C6 a sinistra. Inversione della lordosi
cervicale e emangiomi vertebrali” (doc. C). L’assicurato ha pure trasmesso
il rapporto 29 ottobre 2004 del dr. __________ relativo alla RM della colonna
lombare, dal quale emerge “importante discopatia con ernia discale
paramediana e intraforaminale destra spazio L4/L5 con compressione radicolare
L4 a destra. Infiltrazione periradicolare raccomandata. Raddrizzamento della lordosi
e emisacralizzazione parziale del corpo vertebrale L5 a sinistra” (doc. D).
Al riguardo, il
dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni 14 settembre 2005, dopo aver
riassunto gli atti, ha commentato:
"
(...)
Siamo confrontati con una persona con disturbi
dell'apparato locomotore soprattutto ai distretti cervicali, lombari e delle
ginocchia. Dal lato diagnostico vi è coerenza tra tutti gli specialisti
intervenuti e non vi è discrepanza neppure con la valutazione clinica, limitata
alla colonna cervicale del dr. __________ del 1995.
Vogliamo far notare che il rapporto del dr. __________,
steso esclusivamente a scopi terapeutici, conclude con l'indicazione per un
intervento chirurgico. Negli ultimi 10 anni l'atteggiamento terapeutico è un
po' mutato essendo ora considerate le opzioni chirurgiche meno favorevoli
rispetto al trattamento conservativo (eccezioni: per esempio: paralisi su
compressione nervosa).
Indipendentemente dalle opzioni terapeutiche l'esame di
decorso viene dichiarato stazionario.
La valutazione dei limiti/risorse funzionali, non
mostra qualche divergenza; facciamo notare come il paziente sia stato oggetto
di valutazione ergonomica durante la degenza a __________, dove si concludeva
con la presenza di buone risorse, e di valutazione peritale da parte del dr. __________
che pone limiti più severi (ad eccezione dei pesi).
Si può concludere, integrando i vari dati che
l'assicurato possa ancora svolgere attività professionali che comportano:
- alternanza di posizione da eretta
a seduta (se seduta con necessità di alzarsi e sgranchirsi per qualche minuto
ogni ora),
- mantenere la posizione eretta con
possibilità di movimento (la stazione eretta fissa è una rarità), magari con la
possibilità di appoggiarsi per qualche minuto
- di non sollevare ripetutamente
pesi che raggiungano i venti chili, mentre fino a 10 non ci sono limiti
particolari (vedi però punto seguente)
- dove non si debba chinare
ripetutamente con la colonna
- dove non debba spostarsi su
terreni accidentati
- dove non debba lavorare in
ginocchio (es. posatore di pavimenti) o con richiesta di flettere le ginocchia
ripetutamente
- di salire o scendere scale ripetutamente
- dove non debba lavorare con le
braccia sopra l'orizzontale (sopra il livello delle spalle) ripetutamente.
In sede di ricorso vengono prodotti, come elementi
clinici nuovi, un referto di RM della colonna cervicale (doc. C) e della
colonna lombare (doc. D).
Si nota come la RM della colonna cervicale del 01.02.95
mostri un quadro "radiologico" più severo di quello attuale; si può
dunque confermare quanto descritto dai reumatologi, che non vi è stata
progressione delle ernie del disco e delle compressioni radicolari.
Per quanto riguarda la colonna lombare si rileva, come
reperto di maggior consistenza, una probabile (nella descrizione dettagliata)
compressione della radice L4 (nella conclusione il probabile viene a cadere).
Si tratta di referto radiologico.
Nella valutazione medico assicurativa si deve partire
dalla diagnosi, passando ai deficit patofisiologici per arrivare all'handicap.
Già dal lato diagnostico non si possono generalizzarne
gli elementi perché ernia del disco non significa sempre una patologia della
stessa intensità per tutti. La valutazione del disturbo, conseguenza della
patologia è stato valutato in questa sede, senza che si sia potuto oggettivare
una conseguenza della discopatia a livello nervoso. L'handicap è stato
compiutamente descritto dai vari specialisti che si sono susseguiti e riassunti
sopra.
Possiamo concludere affermando che la valutazione di
IL/CL è stata eseguita diligentemente, che i referti radiologici, disgiunti
dall'esame clinico non portano elementi valutativi ulteriori e che un esame
neurologico (esame di estrema rarità per le discopatie) non porterebbe elementi
di valutazione nuovi."
(Doc. Vbis)
L’assicurato ha
inoltre trasmesso al TCA lo scritto 9 novembre 2004 inviato dal suo medico
curante, dr. __________, al dr. __________, FMH in neurologia, nel quale il
curante informa lo specialista circa le patologie del suo paziente, affetto da
“brachialgia a sinistra su marcata discopatia C5/C6 e C6/C7 con possibile
irritazione radicolare di C6 a sinistra”, spiegando che “il problema
principale del paziente, mancino “assoluto”, non sono così tanto i dolori, ma
una progrediente diminuzione della forza nel braccio sinistro. In più soffre di
un’ernia discale paramediana e intraforaminale L4/L5 a destra con compressione
radicolare di L4 a destra” oltre che di “una incipiente gonartrosi
tricompartimentale bilaterale, per la quale l’ho già annunciato per una cura
stazionaria a __________, dove la tua valutazione permetterà sicuramente una
riabilitazione più specifica inerente al problema cervicale” (doc. H).
Con scritto 24
novembre 2004 il dr. __________ posta la diagnosi di “sindrome radicolare C6
a sinistra su discopatia C5/C6; sindrome radicolare L4 a destra su discopatia
L4/L5”, ha rilevato:
"
Valutazione:
Si tratta di un paziente che si lamenta quindi da un
lato di una cervicobrachial-gia a sinistra, dall'altro di una lombo-sciatalgia
destra, da ricondurre rispettivamente ad una sindrome radicolare C6
prevalentemente irritativa per incipiente compressione nell'ambito di una
discopatia C5-C6 evidenziata all'esame neuroradiologico da un lato, ad una
sindrome radicolare L4 a destra irritativa con componente claudicante su
discopatia L4-L5 con incipiente compressione della radice di L4 a destra
dall'altro. Si ritrovano poi dei segni di tendoinserzionite diffusa che
associati ad uno stato depressivo depongono a favore di una fibromialgia
aggravante.
È al momento sicuramente indicata, in assenza di
deficit neurologici maggiori, una terapia stazionaria adeguata a __________
come da te previsto. Si dovrà rivedere probabilmente anche la terapia
antidepressiva, con effetto antalgico centrale, potenziandola se possibile,
oltre alle misure fisioterapiche usuali. Qualora la sintomatologia radicolare
cervicale o lombare dovesse mantenere in primo piano e invalidante andrà
discussa l'indicazione ad un eventuale intervento neurochirurgico, con attenzione
però allo stato psichico del paziente.
Da rilevare infine che le disestesie diffuse alla mano
sinistra a prevalenza notturna con tendenza a caduta di oggetti sono da
ricondurre piuttosto ad un'irritazione del nervo mediano all'altezza del tunnel
carpale senza evidenza invece di neuropatia all'esame elettroneurografico.
Ti prego gentilmente di rivedere il paziente alla luce
di queste considerazioni e di volermi informare sull'evoluzione." (Doc. I)
Nel rapporto di
degenza 20 dicembre 2004 il dr. __________, riferendosi al soggiorno a __________
dal 28 novembre 2004 al 18 dicembre 2004, ha posto le diagnosi di “decondizionamento
psico-fisico con cervico-brachialgia aspecifica sinistra, marcata discopatia
C5/C6, C6/C7 ed irritazione radicolare intermittente C6, stato dopo distorsione
cervicale in incidente della circolazione; lombalgia aspecifica cronica su
sindrome delle faccette articolari, con sindrome intermittente irritativa L4
destra; incipiente gonartrosi tricompartimentale bilaterale su stato dopo
meniscectomia mediale ginocchio destro; tabagismo cronico; ipercolesterolemia
in trattamento, ipertensione arteriosa in trattamento” e ha osservato:
"
(...)
QUADRO CLINICO ALLA DIMISSIONE
Soggettivamente:
il paziente si dichiara soddisfatto della degenza nel corso della quale ha
riscontrato una regressione della sintomatologia agica a livello della coscia
dx ed altresì una riduzione dei dolori a livello del rachide lombare.
Obiettivamente:
la mobilità a livello del rachide cervicale appare ancora ridotta e dolente nei
movimenti di estensione, rotazione a sx, e nelle inclinazioni. A livello del
rachide lombare la mobilità appare ancora ridotta nell'anteflessione e
nell'estensione con dolore riferito in sede lombare. La deambulazione appare
più fluida ed il paziente riferisce in seguito ad un buon rinforzo degli arti
inferiori maggiore stabilità nel corso della marcia. (...)" (doc. L, pag.
3)
Quanto alla
capacità lavorativa, il dr. __________ ha rilevato che:
"
(...)
Capacità lavorativa: Il paziente risulta inabile al 100% nell'attività di lattoniere. Lo
riteniamo abile in un'attività lavorativa leggera e che non comporti
soprattutto delle posizioni statiche protratte (sia in piedi che seduto) o
movimenti ripetitivi di flesso/estensione del rachide lombare e cervicale e
sotto carico. Il paziente riferisce di avere già inoltrato una richiesta di
riqualifica presso l'AI. Limitati pure i movimenti sopra l'orizzontale. In
considerazione di quanto sopra scritto il paziente dovrebbe avere la
possibilità di cambiare spesso posizione." (Doc. L, pag. 4)
Questa nuova
documentazione medica è stata sottoposta al vaglio del SMR. Al riguardo, il dr.
__________, con scritto 7 novembre 2005, ha rilevato:
"
Mi permetto far
riferimento alla mia nota del 21.09.05 nella quale avevo riassunto atti e valutazioni di CL/IL.
Ora giunge documentazione non ancora prodotta.
1. Richiesta d'esame specialistico
del dr. __________, reumatologo, al dr. __________, neurologo, contenente
indicazioni cliniche (doc. H, del 09.11.04)
Considerandi
2.
Rapporto d'esame specialistico del
dr. __________ per il dr. __________. Si descrivono la clinica, le proposte
terapeutiche. Non si valuta la capacità lavorativa (doc. I, del 24.11.04)
3.
Rapporto di degenza a __________
(doc. L del 20.12.04). Non riassumo la valutazione clinica, ma segnalo la
valutazione di IL contenuta in tale rapporto: si dichiara che l'attività di
lattoniere non è più proponibile, mentre per attività leggere, che non comportino
delle posizioni statiche protratte, sia in piedi che seduto, o con movimenti
ripetitivi di flesso-estensione del rachide lombare e cervicale e sotto carico.
Anche i movimenti sopra l'orizzontale sono limitati.
Commento:
l'evoluzione clinica è conosciuta.
La valutazione della capacità lavorativa, o meglio, dei
limiti funzionali, appare più dettagliata e più restrittiva nella valutazione di
settembre che non nella valutazione della clinica di riabilitazione. Posso
dunque concludere che la valutazione delle funzioni attivabili già risultava
corretta e ragionevole." (Doc. XIIIbis)
L’assicurato ha
poi trasmesso al TCA il certificato medico 27 ottobre 2005 del dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:
"
Come da nostra
discussione telefonica, le confermo che sto seguendo dal 28 luglio di quest'anno,
su segnalazione del medico curante Dottor __________ il paziente in epigrafe
per un episodio depressivo medio-grave con sintomi biologici, una sindrome
somatoforme da dolore cronico, in un paziente con una problematica molto
complessa e innumerevole a carico dell'apparato osteoarticolare.
Inoltre il paziente presenta una prostatite che è
trattata con Pradif che lo disturba molto.
All'ultimo controllo il paziente lamenta anche una
labirintite per cui è in cura specialistica.
Il paziente lamenta da anni una problematica alla
colonna vertebrale per cui è stato già seguito da diversi specialisti.
Nel 2003 secondo l'anamnesi un primo episodio
depressivo grave che viene trattato dal medico curante con Citalopram, con
buona remissione clinica ma persistenza dei sintomi biologici con calo
ponderale importante e disturbi del sonno.
Nella primavera-estate di quest'anno nuovo episodio
depressivo grave con sintomi biologici che lo portano poi alla mia
osservazione.
Il paziente è attualmente sotto costante terapia
farmacologica con un farmaco antidepressivo di nuova generazione a dosaggio
elevato, inoltre una benzodiazepina ipnoinducente per la notte.
In conclusione al momento, per quanto riguarda la
prognosi lavorativa, le condizioni del paziente non permettono di ipotizzare
una seppur minima ripresa in una qualsiasi attività lavorativa." (Doc. N)
Al riguardo,
l’Ufficio AI ha rilevato che tale certificato, posteriore di ben quattro mesi
rispetto alla decisione su opposizione impugnata, non contiene elementi che
possano far ammettere l’insorgenza di un rilevante peggioramento delle
condizioni di salute dell’assicurato per lo meno sino all’emanazione del
querelato provvedimento (doc. XV).
L’assicurato ha
poi trasmesso al TCA il certificato medico 14 marzo 2006 indirizzato dal dr. __________
al dr. __________, nel quale lo specialista in neurologia, posta la diagnosi di
“probabile sindrome fibromialgica e radicolare C6 a sinistra su discopatia
C5/C6; radicolare L4 a destra su discopatia L4-L5; stato depressivo; vertigini
su vestibulopatia periferica”, ha osservato:
"
(...)
Valutazione: Il quadro clinico di questo paziente è caratterizzato
da segni di importante tendoinserzionite che insieme allo stato depressivo
depongono a favore di una fibromialgia. La sintomatologia è poi aggravata da
una componente radicolare C6 a sinistra su discopatia C5-C6 e L4 a destra su
discopatia L4-L5, senza però segni radicolari irritativi e apparentemente non
evolutiva almeno clinicamente e oggettivamente rispetto all'esame clinico
effettuato nel 2004. Nell'ambito della sindrome fibromialgica e dello stato
depressivo il paziente ha anche ridotto la sua attività fisica riducendo la
mobilità per cui ha favorito l'apparizione di una sintomatologia vertiginosa a
carattere rotatorio e provocata ai cambiamenti di posizione, la cui fenomenologia
è molto suggestiva per un’origine vestibolare periferica, pur non avendo avuto
conferma in un approfondimento ORL.
A mio avviso s'impone una presa a carico con verifiche
regolari da parte tua per quanto riguarda una ripresa fisioterapica adeguata,
se necessario anche sotto controllo reumatologico. Va sottolineato che
nell'ambito di una fibromialgia un approccio diretto con terapia passiva con
massaggi oppure attiva con ginnastica porta spesso ad un'esacerbazione dei
dolori, per cui si dovrebbe discutere l'indicazione a dell'aquabalancing per un
approccio graduale e soprattutto miorilassante. Vanno evitati invece i
miorilassanti in quanto potenzialmente possono portare ad un aggravamento della
sintomatologia vertiginosa. In ambito fisioterapico il paziente potrebbe pure
apprendere della ginnastica vestibolare. Un trattamento antidepressivo che può
pure essere incisivo a livello analgesico centrale sembra essere già in atto.
In conclusione il paziente necessita quindi di una
ripresa graduale della mobilità sotto verifica regolare da parte tua e con
sostegno psichiatrico." (Doc. O)
Nelle sue
osservazioni 11 aprile 2006 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
"
Rapporto dr. __________
del 14.3.2006:
diagnosi: probabile sindrome
fibromialgica e radicolare C6 a sinistra su discopatia C5-C6,
radicolare L4 a destra su
discopatia L4/L5
stato depressivo
vertigini su vestibolopatia
periferica
dal rapporto risulta che:
- l'assicurato sarebbe attualmente
in cura psichiatrica presso il dr. __________
- presenza di importante tendoinserzionite
compatibile con fibromialgia
- presenza di componente radicolare
C6 a sinistra e L4 a destra senza però segni radicolari irritativi e senza
evoluzione clinica dal 2004
Valutazione:
l'attuale rapporto del Dr. __________ in pratica
conferma una situazione strettamente somatica in pratica invariata dal 2004, si
conferma quindi la valutazione espressa da parte dell'ufficio per quanto
concerne la capacità lavorativa residua fino alla decisione su opposizione.
A partire da ottobre 2005 (quindi posteriore alla
decisione su opposizione) viene fatta valere l'insorgenza di una problematica
psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa, problematica che si
manifesta come indicato dal dr. __________ in una diffusione della
sintomatologia dolorosa nel senso di una sindrome fibromialgica ossia una
sindrome somatoforme da dolore cronico come indicato dal dr. __________.
Conclusione: l'attuale rapporto del dr. __________
conferma il sospetto per l'insorgere di una problematica psichiatrica con
influsso sulla capacità lavorativa a partire da ottobre 2005. (o ev. da luglio
2005, data inizio cura presso il dr. __________). Ritengo possibile quindi una
componente psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa residua a
partire da 7.2005, problematica psichiatrica che dovrà essere valutata in modo
adeguato in sede peritale (probabilmente SAM)." (doc. XXIbis)
2.8
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA
del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio
2003.
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4 e STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01,
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre
1996.
nella causa F., U 113/96, consid. 2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella
causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag.
189).
In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110
consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb); STFA del 26
agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il
medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01,
consid. 3.4; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01).
2.9
Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla
documentazione medica agli atti emerge che non tutte le patologie
dell’assicurato sono state sufficientemente approfondite. In particolare
l’Ufficio AI non ha debitamente approfondito né la problematica neurologica, né
la tematica relativa all’eventuale affezione psichiatrica dell’assicurato.
Se
da una parte, infatti, l’amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre
l’assicurato ad un accurato esame reumatologico, incaricando il dr. __________
di eseguire una perizia specialistica, dall’altra non ha reputato necessario
compiere ulteriori accertamenti dal punto di vista neurologico, nonostante una
precisa richiesta in tal senso formulata dall’assicurato sia in sede di
opposizione (doc. AI 47), sia in sede ricorsuale (doc. I). L’assicurato ha
infatti rimproverato all’Ufficio AI di non aver tenuto debitamente conto delle
implicazioni d’ordine neurologico derivanti segnatamente dai problemi alle
cervicali, che gli provocano frequenti irradiazioni dalle cervicali al braccio
sinistro, con conseguente perdita di sensibilità della mano sinistra. Tali
affermazioni trovano conferma da parte dei medici: già nel rapporto medico 21
marzo 1995 il dr. __________, FMH in neurochirurgia, aveva segnalato che
l’assicurato presentava una sindrome radicolare C6 e C7 a sinistra su ernia
discale laterale e intraforaminale omonima, che gli provoca dolori cervicali, “con
irradiazione degli stessi nel braccio sinistro, dalla nuca passando sul margine
superiore del muscolo trapezio, nel dermatoma C5 e C6 a sinistra e nella mano
sinistra, in particolare nelle dita I e II, dove ha avvertito delle parestesie
specialmente nell’indice” (doc. AI 50.1). Nel rapporto medico 24 novembre
2004.
indirizzato dal dr. __________, FMH in neurologia, al dr. __________,
specialista in reumatologia che gli aveva inviato l’assicurato per una visita
specialistica, dopo aver confermato la diagnosi di sindrome radicolare C6 a
sinistra su discopatia C5-C6 e sindrome radicolare L4 a destra su discopatia
L4-L5, il neurologo aveva rilevato che “da diverso tempo (l’assicurato
presentava) brachialgia a sinistra con disestesie e dolori irradianti fino alla
parte volare dell’avambraccio e delle dita I e III della mano sinistra,
prevalentemente sotto sforzo ma anche a riposo, con tendenza quando alza il
braccio a cedimento del braccio stesso. Inoltre disestesie a prevalenza diffusa
alla mano con risvegli notturni. La sintomatologia era presente già nel
1996.
…” (doc. I). Il dr. __________ era quindi giunto alla conclusione che
l’assicurato lamentava sia una cervicobrachialgia a sinistra, sia una
lombo-sciatalgia destra, “da ricondurre rispettivamente ad una sindrome
radicolare C6 prevalentemente irritativa per incipiente compressione
nell’ambito di una discopatia C5-C6 evidenziata all’esame neuroradiologico da
un lato e ad una sindrome radicolare L4 a destra dall’altro”, rilevando pure
la presenza di “segni di tendoinserzionite diffusa che associati ad uno
stato depressivo depongono a favore di una fibromialgia aggravante”. Lo
specialista aveva poi indicato che “qualora la sintomatologia dolorosa
radicolare cervicale o lombare dovesse rimanere in primo piano e invalidante
andrà discussa l’indicazione ad un eventuale intervento neurochirurgico, con
attenzione però allo stato psichico del paziente” (doc. I). La diagnosi di
fibromialgia, aggravata da una componente radicolare C6 a sinistra su
discopatia C5-C6 e L4 a destra su discopatia L4-L5, è stata poi ribadita dal
dr. __________ nel rapporto medico 14 marzo 2006 (doc. O). Sulla base di tali
valutazioni specialistiche, a conferma di dolori irradianti al braccio
sinistro, con l’indicazione della presenza di una fibromialgia aggravante,
l’Ufficio AI avrebbe dovuto sottoporre l’assicurato - oltre che a perizia
reumatologica, come è stato fatto - ad ulteriori accertamenti neurologici, al
fine di poter valutare compiutamente la sua eventuale residua capacità
lavorativa.
L’amministrazione
ha altresì completamente omesso di accertare la presenza di un’eventuale
patologia psichiatrica, nonostante l’indicazione fornita a più riprese dall’assicurato
di essere in cura presso il suo medico curante, che gli ha prescritto un
trattamento farmacologico antidepressivo.
Dalla
documentazione agli atti emerge infatti che già nella perizia reumatologica 13
ottobre 2003 il dr. __________ aveva fra l’altro indicato, nel paragrafo
“anamnesi attuale”, che “in base alle segnalazioni del paziente, vi sarebbe
anche un progrediente problema di tipo psichico che sta insorgendo. In effetti,
ordinato dal medico curante, è in terapia medicamentosa antidepressiva per una
situazione di depressione subentrata nel decorso. Non è comunque mai stato
visitato fino ad ora da uno specialista psichiatra”. Nonostante
l’assicurato seguisse dunque un trattamento medicamentoso antidepressivo –
prescritto, è vero, non da uno specialista in psichiatria, bensì da parte del
medico curante – l’amministrazione non ha ritenuto di dover ulteriormente
approfondire siffatta problematica, interpellando, se non uno specialista,
quantomeno il medico curante.
L’assicurato
aveva poi provveduto, in sede d’opposizione, ad informare l’Ufficio AI dell’insorgenza
di uno stato depressivo, per il quale egli era in cura (doc. AI 47). Anche a
fronte di tale comunicazione l’amministrazione non ha ritenuto necessario
svolgere ulteriori accertamenti.
L’esistenza
di uno stato depressivo è stato poi confermato dal dr. __________, specialista
in neurologia, il quale, nello scritto 24 novembre 2004 inviato al dr. __________,
ha rilevato che “si trovano poi dei segni di tendinoinserzionite diffusa che
associati ad uno stato depressivo depongono a favore di una fibromialgia
aggravante” (doc. I). Il dr. __________ ha quindi indicato che, viste tali
patologie, “si dovrà rivedere probabilmente anche la terapia antidepressiva,
con effetto antalgico centrale, potenziandola se possibile” (doc. I). Da
tale refertazione emerge dunque la conferma che l’assicurato ha continuato a
presentare uno stato depressivo, per il quale assumeva dei farmaci.
La
patologia psichiatrica dell’assicurato è stata poi definitivamente comprovata
dal certificato 27 ottobre 2005 del dr. __________, specialista in materia, il
quale ha osservato di avere in cura il signor RI 1 dal 28 luglio 2005, su
segnalazione del suo medico curante, dr. __________, “per un episodio
depressivo medio grave con sintomi biologici, una sindrome somatoforme da
dolore cronico in un paziente con una problematica molto complessa e
innumerevole a carico dell’apparato osteo-articolare” (doc. N). Lo
specialista ha poi spiegato che l’assicurato ha presentato nel 2003 “un
primo episodio depressivo grave che viene trattato dal medico curante con
Citalopram, con buona remissione clinica ma persistenza dei sintomi biologici
con calo ponderale importante e disturbi del sonno”, evidenziando poi che
nella primavera-estate 2005 vi è stato “un nuovo episodio depressivo grave
con sintomi biologici, che lo portano alla mia osservazione” (doc. N). Il
dr. __________ ha concluso il suo scritto precisando che a causa di tali
patologie l’assicurato è sotto costante terapia farmacologica con un farmaco
antidepressivo di nuova generazione a dosaggio elevato, oltre una
benzodiazepina ipnoinducente per la notte (doc. N).
Ora,
per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla
base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata –
in concreto il 23 giugno 2005 - quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V
467.
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In
tal senso, ai fini del presente giudizio il citato rapporto 27 ottobre 2005 del
dr. __________ può essere preso in considerazione poiché, come scritto dallo
stesso specialista, si riferisce alla sintomatologia presentata dall’assicurato
nella primavera-estate del 2005 (che lo ha portato poi alla visita
specialistica del 28 luglio 2005), conseguente ai problemi depressivi
presentatisi già nel 2003 - e quindi prima dell’emissione della decisione
contestata - e per i quali era stato curato dal dr. __________.
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I
148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102.
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
Nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il
TFA, per quanto riguarda sempre il carattere invalidante dei disturbi di natura
somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente
basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e
quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione
rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra
le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il
fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come
pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale
intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA
del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23
settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
Al
riguardo il TFA in una sentenza del 23 aprile 2004 nella causa N. (I
404/03) ha in particolare osservato:
"
6.2
A determinate
condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella
categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia
psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le
ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza
del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata
alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale). Secondo giurisprudenza, ancora
recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è
tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione
duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12
marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla
vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.
pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali
o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute
suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi
deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI
2000.
pag. 155 consid. 2c)."
(cfr. al riguardo D. Cattaneo, Assicurazioni sociali:
alcuni temi di attualità, in RTiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in
particolare nota 29)
Con
sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA
ha inoltre evidenziato:
"
(…)
5.1
Contrariamente a quanto
sembrano sostenere l'UAI e l'autorità commissionale, anche un disturbo da
dolore somatoforme rientra nella categoria delle affezioni psichiche, per le
quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (cfr. sentenza del
12.
marzo 2004
in re N.,
I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale;
cfr. inoltre VSI 2000 pag. 161 consid. 4b come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 in re R.,I 53/02, consid.
2.
, del 6 maggio 2002 in re L., I 275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell'8 agosto 2002 in re Q., I 783/01, consid.
3a). Anche un siffatto disturbo può infatti, a determinate – seppur limitate -
condizioni, causare una incapacità lavorativa. Spetta così all'esperto
(psichiatrico) porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto di diversi criteri,
il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte
dell'assicurato.
5.2
In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di
precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e
durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali
(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole
dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi
dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff
der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
Ora, nel caso in esame, vista la situazione descritta dal dr. __________
e dal dr. __________, non è da escludere che effettivamente vi sia ora una
patologia extra-somatica rilevante.
In
applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti sono quindi da
rinviare all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione
psichiatrica, ad accertare anche l’aspetto extra-somatico dell’assicurato,
rispettivamente l’eventuale sua abilità lavorativa, con riferimento ad attività
adeguate ritenute esigibili.
In una sentenza
del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha rinviato gli atti a
questo Tribunale perché, “(…) con l’ausilio di un perito, sulla base dei
rapporti medici all’inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno
dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito
reumatologico, e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità del ricorrente
(…)”.
In simili
condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza
federale citata, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il
rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare
– tenuto conto del referto peritale del dr. __________ per quanto concerne
l'aspetto reumatologico e con nuovo completo esame della componente neurologica
e psichiatrica - stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurato e si
pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.
2.10
Pendente
causa l’assicurato ha chiesto al TCA che le parti vengano convocate ad
un’udienza, che “potrebbe rivelarsi opportuna e benefica”, al fine di
stabilire l’insorgenza di complicazioni psichiatriche già a partire dal 2003
(doc. XXIII).
Al
riguardo va rilevato che la richiesta di poter chiarire la fattispecie in
udienza formulata dall’assicurato è stata di fatto superata dalla decisione del
TCA di rinviare gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
2.11
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 23 giugno 2005 è
annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio
AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e renda una
nuova decisione.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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