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32.2005.131

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13 giugno 2006Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

I due problemi principali persistenti dopo la degenza a

__________ sono dolori a livello del ginocchio destro e della colonna lombare.

Il problema del ginocchio destro verrà prossimamente rivalutato da parte del

Dr. __________, il quale ha operato il paziente l'anno scorso.

Per il momento il paziente può senz'altro spostarsi su

terreni piani fino a 500 metri (alla volta), ma non su terreni sconnessi. Così

il raggio di marcia è da valutare al massimo di 15 minuti alla volta.

Se per il ginocchio un lavoro sedentario sarebbe

auspicabile, è controproducente inerente alle discopatie plurisegmentali della

colonna lombare. Il paziente dovrebbe poter cambiare spesso posizione, in altre

parole: se facesse un lavoro sedentario, dovrebbe potersi alzare 3-4 volte

all'ora per 2-5 minuti per scaricare così a fasi intermittenti la colonna

lombare." (Doc. AI 23)

Il dr. __________,

rispondendo anch’egli alla richiesta del dr. __________ del SMR di fornire

ulteriori precisazioni in merito ai limiti funzionali dell’assicurato, con

scritto 14 luglio 2003 ha osservato:

"

Ho ricevuto la sua lettera del

30.06.2003 e, dopo colloquio con i nostri fisioterapisti siamo del parere che

il paziente non dovrebbe essere limitato:

● a mantenere la posizione seduta

● a mantenere la posizione eretta

● a fare spostamenti su terreni piani; con

fatica per più di 2-4 km

● a fare spostamenti su terreni sconnessi ma

per brevi tragitti.

Il paziente è limitato nel salire e in particolare nello

scendere le scale, nell'inginocchiarsi (max 10x) e nel sollevare pesi (max 10 kg).

Per una valutazione più dettagliata proponiamo di fare

eseguire un test di EFL." (Doc. AI 24)

Stante le risposte

del dr. __________ e del dr. __________, l’amministrazione ha

incaricato il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, di eseguire

una perizia specialistica.

Nel

dettagliato referto 13 ottobre 2003 il perito, sulla base delle risultanze

degli atti contenuti nell’incarto, delle dichiarazioni del paziente e delle constatazioni

cliniche in occasione della visita 16 settembre 2003, ha posto la diagnosi di “sindrome cervico-brachiale

a sinistra su alterazioni degenerative della colonna cervicale, in particolar

modo su un’osteocondrosi C5/C6, senza attuali segni per compressioni di tipo

radicolare; gonalgia a destra in stato dopo intervento di meniscectomia

mediale, con iniziale riduzione della rima articolare al compartimento mediale

con iniziale gonartrosi ed artrosi femoro-patellare; sindrome lombovertebrale

su disturbo di assimilazione lombosacrale asimmetrico con tendenza alla

sacralizzazione di L5 con formazione di neartrosi a sinistra, nonché presenza

di un’osteocondrosi, con spondilosi anteriore a livello L4/L5 progrediente nel

decorso” (Doc. AI 27).

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato

quanto segue:

"

5. GRADO DI CAPACITÀ

NEL LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE

SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Questo paziente presenta delle alterazioni degenerative

a livello dell'apparato locomotorio, in particolar modo a livello della colonna

vertebrale. A livello cervicale si apprezza una sindrome cervico-brachiale

senza compressioni irritative radicolari attualmente, su un'osteocondrosi C5/C6

con spondilosi anteriore. Stato dopo irritazione della radice di C6 nel 1995.

Allora valutazione da parte del neurochirurgo Dr. __________. Non si intervenne

chirurgicamente. Decorso altalenante da allora.

Presenza attualmente di una sindrome lombovertebrale

con componente spondilogena a livello della gamba destra, senza comunque segni

irritativi radicolari, su un disturbo di assimilazione lombosacrale asimmetrico

con tendenza alla sacralizzazione di L5 con formazione di una neartrosi a

sinistra, nonché soprattutto la presenza di un'osteocondrosi con fenomeno di

vaacum e spondilosi anteriore a livello del segmento L4/L5, con reperto

progrediente in questi ultimi 10 anni.

Presenza poi di una gonalgia al ginocchio di destra e stato

dopo intervento chirurgico di meniscectomia mediale nell'anno 2002, nonché

iniziale gonartrosi al compartimento mediale ed artrosi femoro patellare. A

questo proposito si deve dire che le radiografie eseguite dal Dr. __________

nel 2003 e che interessano entrambe le ginocchia, non mostrano delle

significative differenze tra il ginocchio destro ed il ginocchio sinistro.

Per quanto riguarda l'attività lavorativa recentemente

svolta e cioè quella di lattoniere industriale, adibito soprattutto al servizio

esterno ed alla riparazione di macchinari per aria condizionata, vi è secondo

me un'incapacità lavorativa del 75%. Questo tenendo in considerazione che il

paziente deve assumere delle posizioni non ergonomiche e deve rimanere con le

ginocchia piegate e la schiena piegata per poter smontare e rimontare

apparecchiature e macchinari e motori. Egli è anche obbligato allo spostamento

di pesi risultati anche notevoli e superiori ai 50 kg, fatto questo che

influenza negativamente la problematica a livello della colonna vertebrale. Per

quanto riguarda un'attività lavorativa ergonomicamente adatta, in particolar

modo per i problemi a livello della colonna vertebrale, vi sarebbe una capacità

lavorativa ancora completa.

Penso soprattutto ad un'attività professionale in cui

egli possa alternare la posizione seduta a quella in piedi e possa evitare di

piegarsi ripetutamente in avanti con la parte superiore del corpo ed alzare dei

pesi superiori ai 20 kg ripetutamente.

A mio modo di vedere la problematica lombare e la problematica

cervicale, sono prioritari rispetto ai disturbi a livello delle ginocchia, che

clinicamente e radiologicamente non mostrano delle patologie particolarmente

progredite.

Da evitare comunque che il paziente debba lavorare

inginocchiato, che debba salire più volte durante il giorno le scale o lavorare

su dei terreni sconnessi.

Da evitare anche che il paziente debba lavorare con le

braccia elevate sopra l'orizzontale a più riprese." (Doc. AI 27, pag. 5)

Il dr. __________

del SMR ha poi chiesto al dr. __________ di fornire ulteriori precisazioni sui

limiti funzionali dell’assicurato, sottoponendogli la scheda di funzionalità

(doc. AI 31). Il dr. __________ ha compilato la scheda citata in data 8 gennaio

2004, indicando:

A

Sollevamento e/o Trasporto di carichi (kg)

molto

leggeri (fino a 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta xnormale

leggeri (6 --> 10) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente

ridotta ¨normale

medi (11 --> 25) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale

pesanti

(26 --> 45) x nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta ¨normale

molto

pesanti (> 45) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente

ridotta ¨normale

sopra

piano spalle (> 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente

ridotta ¨normale

sopra

piano spalle (> 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente

ridotta ¨normale

B

Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere

leggeri / di precisione ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta xnormale

medi ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente

ridotta ¨normale

pesanti/manovalanza ¨ nulla ¨ esigua x molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale

molto pesanti ¨ nulla x esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta ¨normale

rotazione

della mano ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta xnormale

C

Posizioni di lavoro Dinamiche particolari

a braccia elevate ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale

con rotazione ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente

ridotta ¨normale

seduta

e piegata in

avanti ¨ nulla ¨ esigua x molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale

eretta e piegata in

avanti ¨ nulla ¨ esigua x molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta ¨normale

Inginocchiata ¨ nulla ¨ esigua x molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta ¨normale

con ginocchia in

flessione ¨ nulla ¨ esigua x molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale

D

Mantenere Posizioni statiche

seduta ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente

ridotta ¨normale

eretta ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente

ridotta ¨normale

E

Spostarsi / Camminare

fino a 50 m ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta xnormale

oltre 50 m ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta

xnormale

per lunghi tragitti ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta xnormale

su

terreno accidentato ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta x lievemente

ridotta ¨normale

salire /

scendere scale ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente

ridotta ¨normale

Idem ponteggi, scale a ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale

pioli

F

Diversi

impiegato

delle sue mani ¨ impossibile ¨ possibile solo in

parte x possibile normalmente

In

equilibrio /bilanciandosi ¨ impossibile x possibile solo in parte ¨ possibile

normalmente

G

Esposizioni particolari

indicazioni

/controindicazioni

(Doc. AI

35)

Nel “rapporto

finale” 8 luglio 2004 il consulente IP ha fornito la seguente valutazione:

"

RAPPORTO FINALE

Cittadino __________, separato, residente a __________.

Frequenta le scuole dell'obbligo; consegue la

formazione di lattoniere industriale; presso la __________ - __________ e nel

2003, ha ricevuto un reddito annuo di fr. 64'539.

N.B. L'A ha chiesto all'ultimo DL di essere reintegrato

in altri settori della ditta con altre mansioni, ma a quanto pare la risposta è

stata negativa.

Soffre alla CV (cervicali + lombari).

Limiti funzionali residui:

a. abbiamo a disposizione la scheda EFL del Dr. __________

(N.B. L'A esprime un'altra tenuta: seduta 45-60 minuti, eretta 90°);

b. l'alternanza è da prediligere;

c. esigibile un'attività leggera (5-10 kg) in

posizioni non monotone a tempo pieno;

d. d'evitare la posizione inginocchiata o

lavorare su terreni sconnessi, non deve salire/scendere le scale in modo

ripetitivo.

In consultazione l'A esprime un marcato disagio

sociale. Il fatto di non poter lavorare l'affligge; il fatto che alla cassa

disoccupazione l'hanno definito praticamente invalido lo ha amareggiato

ulteriormente (P.S. A questo proposito abbiamo discusso il certificato che ha

presentato alla Cassa del dr. med. __________ in data 6.11.2003. Esempi

concreti di attività che comprovano l'esistenza di ruoli che rispettano

l'ergonomia presentata dal Medico, hanno parzialmente rassicurato l'A.).

L'A ha una scolarizzazione e una formazione che

difficilmente è ampliabile.

La sua "formazione" è migliorata grazie

all'attività pratica, all'esperienza acquisita sul cantiere. L'A è dunque un

Soggetto esperenziale che apprende facendo ed osservando, non presenta

il profilo tipico di un Formando!

Malgrado ciò, sono ben disposto a valutare ragionevoli

e coscienziosi piani/progetti reintegrativi.

L'A aveva compiti di lattoniere, montatore, riparatore

di congegni meccanici e di parti elettriche inerenti al settore della ventilazione,

capace di lavorare in modo autonomo/indipendente. Un'attività che dal punto di

vista funzionale non è più totalmente in grado di fare. Valuto comunque

possibile recuperare parte delle sue competenze.

L'A è stato informato sulle seguenti prestazioni AI:

la riformazione, il collocamento.

Personalmente sono convinto che il collocamento

+ una formazione empirica/pratica della durata di 6-12 mesi presso il DL, sia

la soluzione più adeguata e prossima al profilo dell'A.

(È una considerazione soggettiva che deve però essere

confrontata con le necessità/aspettative del DL e in funzione del parere del

collocatore).

Al fine di aver un parere dal Servizio di collocamento,

ho presentato la pratica al collega __________ è dell'avviso che l'intervento

del Collocatore è pertinente. Dopo la vostra decisione la pratica è

d'attribuire al collocatore di riferimento, __________.

DL che necessitano talvolta di dipendenti capaci di

trovare soluzioni alternative, di riparare o di sorvegliare/controllare il

funzionamento delle loro apparecchiature d'aerazione/sanitari (stabili,

industrie con AC o con sistemi di ventilazione sofisticati come per esempio

quelle farmaceutiche, ...) o di saper proporre i loro specifici prodotti

(materiale sanitario, elettrico, meccanico, ...).

Per quanto riguarda il reddito presumibile dell'A, vi

comunico che nel pieno rispetto dei limiti medici teorici, l'A è nelle

condizioni di conseguire un reddito almeno di fr. 40'202.

Sono attività semplici, ripetitive, leggere di scarsa

autonomia che evitano di sollecitare il senso di responsabilità o d'iniziativa,

presenti soprattutto nel Secondario. Un profilo attitudinale ristretto

che probabilmente non corrisponde alle reali risorse del sig. RI 1.

Calcolo: 44'669 - 10% = 40'202. La riduzione del 10%

per limiti espressi nell'EFL. Fonte: ESS02, cat 4, maschile, privato, primo

quartile.

A disposizione per eventuali (consultazioni con l'A o i

colleghi del collocamento)." (Doc. AI 46)

Con decisione 8

settembre 2004 l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto ad una

rendita, essendo egli stato riconosciuto, dal profilo medico, abile al lavoro

al 100% in un’attività leggera adeguata e risultando dal punto di vista

economico, in seguito al raffronto dei redditi, un grado di invalidità del 38%.

Nella stessa decisione l’amministrazione ha comunicato all’assicurato che la

sua pratica veniva trasmessa al collocatore per valutare il diritto ad un aiuto

al collocamento (doc. AI 41). Con altra decisione, datata anch’essa 8 settembre

2004, l’Ufficio AI ha informato l’assicurato che le condizioni per ottenere il

diritto al collocamento sono assolte, motivo per il quale vengono accordati,

tramite i collocatori, consulenza e sostegno nella ricerca di un impiego (doc.

AI 40).

A seguito

dell’opposizione dell’assicurato contro la decisione che gli negava il diritto

ad una rendita o ad una riformazione professionale, l’assicurato ha avuto un

incontro con il consulente IP e il collocatore. Dal verbale 14 ottobre 2004

emerge che l’assicurato è stato informato del fatto che durante la procedura di

opposizione il servizio di aiuto al collocamento è sospeso (doc. AI 49 b).

Con decisione 19

ottobre 2004 l’amministrazione ha comunicato all’assicurato che fintanto che vi

è una procedura di opposizione in corso la procedura di collocamento viene

chiusa poiché, proprio a causa delle osservazioni inoltrate dall’assicurato, è

impossibile stabilire la sua esigibilità lavorativa (doc. AI 53).

Nel rapporto

complementare 6 giugno 2005 il consulente IP, posto che dal punto di vista

medico non vi sono state variazioni, ha rilevato:

"

(…)

L'anamnesi professionale /

formativa del Sig. RI 1 è prevalentemente centrata sul saper fare. In

questo genere di ruoli e di personalità la manualità, l'azione, la

realizzazione, la concretezza, ... rappresentano elementi cognitivi ed

attitudinali importanti. Un qualsiasi Formando per sperare di conseguire con

successo una Formazione di primo livello (AFC di 2- 4 anni) necessita di:

perseveranza, volontà, impegno e soprattutto di solide risorse (cognitive

intellettive affettive psicologiche). Risorse che, purtroppo, erano

"ridotte" (vedi perizia dr __________).

Altro fatto rilevante, sempre in merito alla

riqualifica (intesa come formazione di primo livello) bisogna rammentare che

l'A è un Soggetto del __________. Generalmente un Soggetto prossimo alla

cinquantina (con o senza danni alla salute), per diversi motivi, mal si adegua

ai percorsi formativi istituzionali. Un esempio concreto: "Basti pensare

all'oggettivo disagio generazionale che prova un cinquantenne in una classe di

quindicenni!".

L'esigibilità lavorativa nel ciclo produttivo non

qualificato o semi, nello specifico caso ed in particolare nel Secondario, è a

mio avviso possibile in quanto l'A presenta:

- un profilo ed una dignità lavorativa di

tutto rispetto (competenze, esperienza, autonomia, coscienza lavorativa, ... ),

- una capacità funzionale residua in attività

adeguata del 100%.

Detto ciò, sono altrettanto convinto che questo nostro

Assicurato ha bisogno di specifici e mirati sostegni (specifici provvedimenti

AI).

La proposta del Sottoscritto, l'aiuto al collocamento,

ha appunto questo fine: aiutare & sostenere l'A a ricollocarsi di

un'attività pratica, adeguata e (se possibile) a breve tempo. L'esperienza

insegna che questo genere di Risorse Umane necessita di corsi o periodi di

formazione in azienda mirati al contenimento del gap formativo che sussiste

tra l’A e le attese della ditta. Generalmente questi progetti reintegrativi

sono pianificati sull'arco di 6­-12 mesi.

N.B. L'ampiezza del progetto dipende dalla complessità

dall'estraneità dei contenuti, rispetto al vissuto professionale formativo dell'interessato.

Al fine di non essere mal compreso, è urgente una breve

considerazione:

Oggigiorno inserirsi nel Mercato del Lavoro è difficile

per qualsiasi Risorsa! L'impegno & volontà dell'interessato, la

perseveranza, le relazioni, il profilo, ... sono doti che abbinati ai

provvedimenti professionali Al consentono di raggiungere la meta.

Per quanto riguarda l'utilizzo del primo quartile e non

della mediana (p.s. la mediana è l'indice statistico che la giurisprudenza

applica), è dovuto alle seguenti osservazioni oggettive:

a. nell'insieme l'A ha delle risorse (il profilo personale funzionale produttivo

dell'A è a mio avviso globalmente contenuto rispetto le attese dell'operaio che

guadagna complessivamente nel 2002, fr. 51'265) che mal s'adeguano alle attese produttive &

economiche a cui la mediana si riferisce;

b. nel caso di un inserimento

reintegrativo, è inoltre probabile che l'A si trovi in un contesto lavorativo

laddove la sua esperienza (capitale lucrativo) non è rilevante e che i

suoi limiti diventino motivo di damping salariale (forza, resistenza,

rendimento, postura, velocità, età, ... ridotte). D'altra parte, la situazione

lucrativa potrebbe, invece, migliorare (preventivo del 5-10%) allorquando il DL

fosse interessato in particolare modo al profilo attitudinale esperenziale

lavorativo dell'A. Quest'ultima situazione è però quantitativamente ridotta

rispetto l'insieme del dominio delle opportunità lavorative adeguate!

Collocarlo nella fascia statistica dei "disagiati

economici", in altre parole il primo quartile, è a mio avviso la

reale proiezione economica che prospetto al sig. RI 1.

N.B. Ovviamente, auguro all'A un altro scenario

economico!

Quale Consulente Al, intraprendo da diversi anni questo

esercizio di proiezione economica (il reddito presumibile) e dunque mi

permetto in piena coscienza e ragionevolezza d'affermare che la realtà

produttiva quotidiana insegna che questo genere di Soggetti difficilmente sono

in grado di resistere e vincere la nota forbice salariale (distanza dei

redditi: status a reddito medio alto, sopra i 50'000 / status a reddito basso,

sotto i 40'000).

Ecco alcuni di questi motivi extra:

- gli anni d'esperienza nella nuova

attività sono ovviamente a 0 (è un primo impiego),

- la carriera per forza di cose

sarà contenuta (proiezione ottimistica: l'A ha una decina d'anni di lavoro

davanti a sè),

- la sua specifica formazione di

base è in concreto difficilmente ampliabile,

- il target lavorativo a cui può

mirare l'A è quello che svolgono compiti produttivi di scarso valore aggiunto,

(=> reddito contenuto),

- agilità mentale contenuta

(capacità d'intraprendere il cambiamento e le nuove tematiche lavorative),

- status, età (vedi marginali CIGI 3045

→ 3055).

Per quanto riguarda le direttive interne (vedi lettera

della CU, Avv. __________) in merito all'utilizzo della mediana, rammento

quanto segue:

- la direttiva è in data 10.9.2004, il

rapporto del CIP è del 8.7.2004,

- la direttiva esclude l'utilizzo

del quartile in questione. Cito: "In ogni caso l'uso di questo quartile

deve costituire l'eccezione, motivata da gravi e numerose limitazioni. Il caso

deve comunque essere discusso prima con i relativi capi servizio".

Altre due ed ultime considerazioni:

- a mio avviso, nell'insieme della

persona, si tratta del caso grave in questione; il perché e le limitazioni sono

state riprese e discusse in questo rapporto." (Doc. AI 60)

Con decisione su

opposizione 23 giugno 2005 l’Ufficio AI ha quindi confermato la sua precedente

decisione, negando all’assicurato sia il diritto ad una rendita d’invalidità,

sia ad una riformazione professionale, riconoscendogli per contro il diritto ad

un aiuto al collocamento ex art. 18 LAI (doc. AI 61).

2.7. In

sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, dolendosi

in particolare dell’insufficien-te analisi medica dei problemi che lo

affliggono: dolori in sede cervicale con conseguenti complicazioni neurologiche

soprattutto a livello di perdita di controllo e di sensibilità al braccio e

alla mano sinistra e ricorrenti e insopportabili emicranie, nonché disturbi di

natura psichiatrica.

A dimostrazione

delle sue patologie, l’assicurato ha prodotto il rapporto 2 novembre 2004 della

RM della colonna cervicale, stilato dal dr. __________, il quale nelle sue

conclusioni attesta una “marcata discopatia negli spazi C5/C6 e C6/C7 con

possibile irritazione radicolare C6 a sinistra. Inversione della lordosi

cervicale e emangiomi vertebrali” (doc. C). L’assicurato ha pure trasmesso

il rapporto 29 ottobre 2004 del dr. __________ relativo alla RM della colonna

lombare, dal quale emerge “importante discopatia con ernia discale

paramediana e intraforaminale destra spazio L4/L5 con compressione radicolare

L4 a destra. Infiltrazione periradicolare raccomandata. Raddrizzamento della lordosi

e emisacralizzazione parziale del corpo vertebrale L5 a sinistra” (doc. D).

Al riguardo, il

dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni 14 settembre 2005, dopo aver

riassunto gli atti, ha commentato:

"

(...)

Siamo confrontati con una persona con disturbi

dell'apparato locomotore soprattutto ai distretti cervicali, lombari e delle

ginocchia. Dal lato diagnostico vi è coerenza tra tutti gli specialisti

intervenuti e non vi è discrepanza neppure con la valutazione clinica, limitata

alla colonna cervicale del dr. __________ del 1995.

Vogliamo far notare che il rapporto del dr. __________,

steso esclusivamente a scopi terapeutici, conclude con l'indicazione per un

intervento chirurgico. Negli ultimi 10 anni l'atteggiamento terapeutico è un

po' mutato essendo ora considerate le opzioni chirurgiche meno favorevoli

rispetto al trattamento conservativo (eccezioni: per esempio: paralisi su

compressione nervosa).

Indipendentemente dalle opzioni terapeutiche l'esame di

decorso viene dichiarato stazionario.

La valutazione dei limiti/risorse funzionali, non

mostra qualche divergenza; facciamo notare come il paziente sia stato oggetto

di valutazione ergonomica durante la degenza a __________, dove si concludeva

con la presenza di buone risorse, e di valutazione peritale da parte del dr. __________

che pone limiti più severi (ad eccezione dei pesi).

Si può concludere, integrando i vari dati che

l'assicurato possa ancora svolgere attività professionali che comportano:

- alternanza di posizione da eretta

a seduta (se seduta con necessità di alzarsi e sgranchirsi per qualche minuto

ogni ora),

- mantenere la posizione eretta con

possibilità di movimento (la stazione eretta fissa è una rarità), magari con la

possibilità di appoggiarsi per qualche minuto

- di non sollevare ripetutamente

pesi che raggiungano i venti chili, mentre fino a 10 non ci sono limiti

particolari (vedi però punto seguente)

- dove non si debba chinare

ripetutamente con la colonna

- dove non debba spostarsi su

terreni accidentati

- dove non debba lavorare in

ginocchio (es. posatore di pavimenti) o con richiesta di flettere le ginocchia

ripetutamente

- di salire o scendere scale ripetutamente

- dove non debba lavorare con le

braccia sopra l'orizzontale (sopra il livello delle spalle) ripetutamente.

In sede di ricorso vengono prodotti, come elementi

clinici nuovi, un referto di RM della colonna cervicale (doc. C) e della

colonna lombare (doc. D).

Si nota come la RM della colonna cervicale del 01.02.95

mostri un quadro "radiologico" più severo di quello attuale; si può

dunque confermare quanto descritto dai reumatologi, che non vi è stata

progressione delle ernie del disco e delle compressioni radicolari.

Per quanto riguarda la colonna lombare si rileva, come

reperto di maggior consistenza, una probabile (nella descrizione dettagliata)

compressione della radice L4 (nella conclusione il probabile viene a cadere).

Si tratta di referto radiologico.

Nella valutazione medico assicurativa si deve partire

dalla diagnosi, passando ai deficit patofisiologici per arrivare all'handicap.

Già dal lato diagnostico non si possono generalizzarne

gli elementi perché ernia del disco non significa sempre una patologia della

stessa intensità per tutti. La valutazione del disturbo, conseguenza della

patologia è stato valutato in questa sede, senza che si sia potuto oggettivare

una conseguenza della discopatia a livello nervoso. L'handicap è stato

compiutamente descritto dai vari specialisti che si sono susseguiti e riassunti

sopra.

Possiamo concludere affermando che la valutazione di

IL/CL è stata eseguita diligentemente, che i referti radiologici, disgiunti

dall'esame clinico non portano elementi valutativi ulteriori e che un esame

neurologico (esame di estrema rarità per le discopatie) non porterebbe elementi

di valutazione nuovi."

(Doc. Vbis)

L’assicurato ha

inoltre trasmesso al TCA lo scritto 9 novembre 2004 inviato dal suo medico

curante, dr. __________, al dr. __________, FMH in neurologia, nel quale il

curante informa lo specialista circa le patologie del suo paziente, affetto da

“brachialgia a sinistra su marcata discopatia C5/C6 e C6/C7 con possibile

irritazione radicolare di C6 a sinistra”, spiegando che “il problema

principale del paziente, mancino “assoluto”, non sono così tanto i dolori, ma

una progrediente diminuzione della forza nel braccio sinistro. In più soffre di

un’ernia discale paramediana e intraforaminale L4/L5 a destra con compressione

radicolare di L4 a destra” oltre che di “una incipiente gonartrosi

tricompartimentale bilaterale, per la quale l’ho già annunciato per una cura

stazionaria a __________, dove la tua valutazione permetterà sicuramente una

riabilitazione più specifica inerente al problema cervicale” (doc. H).

Con scritto 24

novembre 2004 il dr. __________ posta la diagnosi di “sindrome radicolare C6

a sinistra su discopatia C5/C6; sindrome radicolare L4 a destra su discopatia

L4/L5”, ha rilevato:

"

Valutazione:

Si tratta di un paziente che si lamenta quindi da un

lato di una cervicobrachial-gia a sinistra, dall'altro di una lombo-sciatalgia

destra, da ricondurre rispettivamente ad una sindrome radicolare C6

prevalentemente irritativa per incipiente compressione nell'ambito di una

discopatia C5-C6 evidenziata all'esame neuroradiologico da un lato, ad una

sindrome radicolare L4 a destra irritativa con componente claudicante su

discopatia L4-L5 con incipiente compressione della radice di L4 a destra

dall'altro. Si ritrovano poi dei segni di tendoinserzionite diffusa che

associati ad uno stato depressivo depongono a favore di una fibromialgia

aggravante.

È al momento sicuramente indicata, in assenza di

deficit neurologici maggiori, una terapia stazionaria adeguata a __________

come da te previsto. Si dovrà rivedere probabilmente anche la terapia

antidepressiva, con effetto antalgico centrale, potenziandola se possibile,

oltre alle misure fisioterapiche usuali. Qualora la sintomatologia radicolare

cervicale o lombare dovesse mantenere in primo piano e invalidante andrà

discussa l'indicazione ad un eventuale intervento neurochirurgico, con attenzione

però allo stato psichico del paziente.

Da rilevare infine che le disestesie diffuse alla mano

sinistra a prevalenza notturna con tendenza a caduta di oggetti sono da

ricondurre piuttosto ad un'irritazione del nervo mediano all'altezza del tunnel

carpale senza evidenza invece di neuropatia all'esame elettroneurografico.

Ti prego gentilmente di rivedere il paziente alla luce

di queste considerazioni e di volermi informare sull'evoluzione." (Doc. I)

Nel rapporto di

degenza 20 dicembre 2004 il dr. __________, riferendosi al soggiorno a __________

dal 28 novembre 2004 al 18 dicembre 2004, ha posto le diagnosi di “decondizionamento

psico-fisico con cervico-brachialgia aspecifica sinistra, marcata discopatia

C5/C6, C6/C7 ed irritazione radicolare intermittente C6, stato dopo distorsione

cervicale in incidente della circolazione; lombalgia aspecifica cronica su

sindrome delle faccette articolari, con sindrome intermittente irritativa L4

destra; incipiente gonartrosi tricompartimentale bilaterale su stato dopo

meniscectomia mediale ginocchio destro; tabagismo cronico; ipercolesterolemia

in trattamento, ipertensione arteriosa in trattamento” e ha osservato:

"

(...)

QUADRO CLINICO ALLA DIMISSIONE

Soggettivamente:

il paziente si dichiara soddisfatto della degenza nel corso della quale ha

riscontrato una regressione della sintomatologia agica a livello della coscia

dx ed altresì una riduzione dei dolori a livello del rachide lombare.

Obiettivamente:

la mobilità a livello del rachide cervicale appare ancora ridotta e dolente nei

movimenti di estensione, rotazione a sx, e nelle inclinazioni. A livello del

rachide lombare la mobilità appare ancora ridotta nell'anteflessione e

nell'estensione con dolore riferito in sede lombare. La deambulazione appare

più fluida ed il paziente riferisce in seguito ad un buon rinforzo degli arti

inferiori maggiore stabilità nel corso della marcia. (...)" (doc. L, pag.

3)

Quanto alla

capacità lavorativa, il dr. __________ ha rilevato che:

"

(...)

Capacità lavorativa: Il paziente risulta inabile al 100% nell'attività di lattoniere. Lo

riteniamo abile in un'attività lavorativa leggera e che non comporti

soprattutto delle posizioni statiche protratte (sia in piedi che seduto) o

movimenti ripetitivi di flesso/estensione del rachide lombare e cervicale e

sotto carico. Il paziente riferisce di avere già inoltrato una richiesta di

riqualifica presso l'AI. Limitati pure i movimenti sopra l'orizzontale. In

considerazione di quanto sopra scritto il paziente dovrebbe avere la

possibilità di cambiare spesso posizione." (Doc. L, pag. 4)

Questa nuova

documentazione medica è stata sottoposta al vaglio del SMR. Al riguardo, il dr.

__________, con scritto 7 novembre 2005, ha rilevato:

"

Mi permetto far

riferimento alla mia nota del 21.09.05 nella quale avevo riassunto atti e valutazioni di CL/IL.

Ora giunge documentazione non ancora prodotta.

1. Richiesta d'esame specialistico

del dr. __________, reumatologo, al dr. __________, neurologo, contenente

indicazioni cliniche (doc. H, del 09.11.04)

Considerandi

2.

Rapporto d'esame specialistico del

dr. __________ per il dr. __________. Si descrivono la clinica, le proposte

terapeutiche. Non si valuta la capacità lavorativa (doc. I, del 24.11.04)

3.

Rapporto di degenza a __________

(doc. L del 20.12.04). Non riassumo la valutazione clinica, ma segnalo la

valutazione di IL contenuta in tale rapporto: si dichiara che l'attività di

lattoniere non è più proponibile, mentre per attività leggere, che non comportino

delle posizioni statiche protratte, sia in piedi che seduto, o con movimenti

ripetitivi di flesso-estensione del rachide lombare e cervicale e sotto carico.

Anche i movimenti sopra l'orizzontale sono limitati.

Commento:

l'evoluzione clinica è conosciuta.

La valutazione della capacità lavorativa, o meglio, dei

limiti funzionali, appare più dettagliata e più restrittiva nella valutazione di

settembre che non nella valutazione della clinica di riabilitazione. Posso

dunque concludere che la valutazione delle funzioni attivabili già risultava

corretta e ragionevole." (Doc. XIIIbis)

L’assicurato ha

poi trasmesso al TCA il certificato medico 27 ottobre 2005 del dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

"

Come da nostra

discussione telefonica, le confermo che sto seguendo dal 28 luglio di quest'anno,

su segnalazione del medico curante Dottor __________ il paziente in epigrafe

per un episodio depressivo medio-grave con sintomi biologici, una sindrome

somatoforme da dolore cronico, in un paziente con una problematica molto

complessa e innumerevole a carico dell'apparato osteo­articolare.

Inoltre il paziente presenta una prostatite che è

trattata con Pradif che lo disturba molto.

All'ultimo controllo il paziente lamenta anche una

labirintite per cui è in cura specialistica.

Il paziente lamenta da anni una problematica alla

colonna vertebrale per cui è stato già seguito da diversi specialisti.

Nel 2003 secondo l'anamnesi un primo episodio

depressivo grave che viene trattato dal medico curante con Citalopram, con

buona remissione clinica ma persistenza dei sintomi biologici con calo

ponderale importante e disturbi del sonno.

Nella primavera-estate di quest'anno nuovo episodio

depressivo grave con sintomi biologici che lo portano poi alla mia

osservazione.

Il paziente è attualmente sotto costante terapia

farmacologica con un farmaco antidepressivo di nuova generazione a dosaggio

elevato, inoltre una benzodiazepina ipnoinducente per la notte.

In conclusione al momento, per quanto riguarda la

prognosi lavorativa, le condizioni del paziente non permettono di ipotizzare

una seppur minima ripresa in una qualsiasi attività lavorativa." (Doc. N)

Al riguardo,

l’Ufficio AI ha rilevato che tale certificato, posteriore di ben quattro mesi

rispetto alla decisione su opposizione impugnata, non contiene elementi che

possano far ammettere l’insorgenza di un rilevante peggioramento delle

condizioni di salute dell’assicurato per lo meno sino all’emanazione del

querelato provvedimento (doc. XV).

L’assicurato ha

poi trasmesso al TCA il certificato medico 14 marzo 2006 indirizzato dal dr. __________

al dr. __________, nel quale lo specialista in neurologia, posta la diagnosi di

“probabile sindrome fibromialgica e radicolare C6 a sinistra su discopatia

C5/C6; radicolare L4 a destra su discopatia L4-L5; stato depressivo; vertigini

su vestibulopatia periferica”, ha osservato:

"

(...)

Valutazione: Il quadro clinico di questo paziente è caratterizzato

da segni di importante tendoinserzionite che insieme allo stato depressivo

depongono a favore di una fibromialgia. La sintomatologia è poi aggravata da

una componente radicolare C6 a sinistra su discopatia C5-C6 e L4 a destra su

discopatia L4-L5, senza però segni radicolari irritativi e apparentemente non

evolutiva almeno clinicamente e oggettivamente rispetto all'esame clinico

effettuato nel 2004. Nell'ambito della sindrome fibromialgica e dello stato

depressivo il paziente ha anche ridotto la sua attività fisica riducendo la

mobilità per cui ha favorito l'apparizione di una sintomatologia vertiginosa a

carattere rotatorio e provocata ai cambiamenti di posizione, la cui fenomenologia

è molto suggestiva per un’origine vestibolare periferica, pur non avendo avuto

conferma in un approfondimento ORL.

A mio avviso s'impone una presa a carico con verifiche

regolari da parte tua per quanto riguarda una ripresa fisioterapica adeguata,

se necessario anche sotto controllo reumatologico. Va sottolineato che

nell'ambito di una fibromialgia un approccio diretto con terapia passiva con

massaggi oppure attiva con ginnastica porta spesso ad un'esacerbazione dei

dolori, per cui si dovrebbe discutere l'indicazione a dell'aquabalancing per un

approccio graduale e soprattutto miorilassante. Vanno evitati invece i

miorilassanti in quanto potenzialmente possono portare ad un aggravamento della

sintomatologia vertiginosa. In ambito fisioterapico il paziente potrebbe pure

apprendere della ginnastica vestibolare. Un trattamento antidepressivo che può

pure essere incisivo a livello analgesico centrale sembra essere già in atto.

In conclusione il paziente necessita quindi di una

ripresa graduale della mobilità sotto verifica regolare da parte tua e con

sostegno psichiatrico." (Doc. O)

Nelle sue

osservazioni 11 aprile 2006 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"

Rapporto dr. __________

del 14.3.2006:

diagnosi: probabile sindrome

fibromialgica e radicolare C6 a sinistra su discopatia C5-C6,

radicolare L4 a destra su

discopatia L4/L5

stato depressivo

vertigini su vestibolopatia

periferica

dal rapporto risulta che:

- l'assicurato sarebbe attualmente

in cura psichiatrica presso il dr. __________

- presenza di importante tendoinserzionite

compatibile con fibromialgia

- presenza di componente radicolare

C6 a sinistra e L4 a destra senza però segni radicolari irritativi e senza

evoluzione clinica dal 2004

Valutazione:

l'attuale rapporto del Dr. __________ in pratica

conferma una situazione strettamente somatica in pratica invariata dal 2004, si

conferma quindi la valutazione espressa da parte dell'ufficio per quanto

concerne la capacità lavorativa residua fino alla decisione su opposizione.

A partire da ottobre 2005 (quindi posteriore alla

decisione su opposizione) viene fatta valere l'insorgenza di una problematica

psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa, problematica che si

manifesta come indicato dal dr. __________ in una diffusione della

sintomatologia dolorosa nel senso di una sindrome fibromialgica ossia una

sindrome somatoforme da dolore cronico come indicato dal dr. __________.

Conclusione: l'attuale rapporto del dr. __________

conferma il sospetto per l'insorgere di una problematica psichiatrica con

influsso sulla capacità lavorativa a partire da ottobre 2005. (o ev. da luglio

2005, data inizio cura presso il dr. __________). Ritengo possibile quindi una

componente psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa residua a

partire da 7.2005, problematica psichiatrica che dovrà essere valutata in modo

adeguato in sede peritale (probabilmente SAM)." (doc. XXIbis)

2.8

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA

del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio

2003.

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4 e STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01,

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre

1996.

nella causa F., U 113/96, consid. 2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella

causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag.

189).

In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb); STFA del 26

agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il

medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01,

consid. 3.4; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

2.9

Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla

documentazione medica agli atti emerge che non tutte le patologie

dell’assicurato sono state sufficientemente approfondite. In particolare

l’Ufficio AI non ha debitamente approfondito né la problematica neurologica, né

la tematica relativa all’eventuale affezione psichiatrica dell’assicurato.

Se

da una parte, infatti, l’amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre

l’assicurato ad un accurato esame reumatologico, incaricando il dr. __________

di eseguire una perizia specialistica, dall’altra non ha reputato necessario

compiere ulteriori accertamenti dal punto di vista neurologico, nonostante una

precisa richiesta in tal senso formulata dall’assicurato sia in sede di

opposizione (doc. AI 47), sia in sede ricorsuale (doc. I). L’assicurato ha

infatti rimproverato all’Ufficio AI di non aver tenuto debitamente conto delle

implicazioni d’ordine neurologico derivanti segnatamente dai problemi alle

cervicali, che gli provocano frequenti irradiazioni dalle cervicali al braccio

sinistro, con conseguente perdita di sensibilità della mano sinistra. Tali

affermazioni trovano conferma da parte dei medici: già nel rapporto medico 21

marzo 1995 il dr. __________, FMH in neurochirurgia, aveva segnalato che

l’assicurato presentava una sindrome radicolare C6 e C7 a sinistra su ernia

discale laterale e intraforaminale omonima, che gli provoca dolori cervicali, “con

irradiazione degli stessi nel braccio sinistro, dalla nuca passando sul margine

superiore del muscolo trapezio, nel dermatoma C5 e C6 a sinistra e nella mano

sinistra, in particolare nelle dita I e II, dove ha avvertito delle parestesie

specialmente nell’indice” (doc. AI 50.1). Nel rapporto medico 24 novembre

2004.

indirizzato dal dr. __________, FMH in neurologia, al dr. __________,

specialista in reumatologia che gli aveva inviato l’assicurato per una visita

specialistica, dopo aver confermato la diagnosi di sindrome radicolare C6 a

sinistra su discopatia C5-C6 e sindrome radicolare L4 a destra su discopatia

L4-L5, il neurologo aveva rilevato che “da diverso tempo (l’assicurato

presentava) brachialgia a sinistra con disestesie e dolori irradianti fino alla

parte volare dell’avambraccio e delle dita I e III della mano sinistra,

prevalentemente sotto sforzo ma anche a riposo, con tendenza quando alza il

braccio a cedimento del braccio stesso. Inoltre disestesie a prevalenza diffusa

alla mano con risvegli notturni. La sintomatologia era presente già nel

1996.

…” (doc. I). Il dr. __________ era quindi giunto alla conclusione che

l’assicurato lamentava sia una cervicobrachialgia a sinistra, sia una

lombo-sciatalgia destra, “da ricondurre rispettivamente ad una sindrome

radicolare C6 prevalentemente irritativa per incipiente compressione

nell’ambito di una discopatia C5-C6 evidenziata all’esame neuroradiologico da

un lato e ad una sindrome radicolare L4 a destra dall’altro”, rilevando pure

la presenza di “segni di tendoinserzionite diffusa che associati ad uno

stato depressivo depongono a favore di una fibromialgia aggravante”. Lo

specialista aveva poi indicato che “qualora la sintomatologia dolorosa

radicolare cervicale o lombare dovesse rimanere in primo piano e invalidante

andrà discussa l’indicazione ad un eventuale intervento neurochirurgico, con

attenzione però allo stato psichico del paziente” (doc. I). La diagnosi di

fibromialgia, aggravata da una componente radicolare C6 a sinistra su

discopatia C5-C6 e L4 a destra su discopatia L4-L5, è stata poi ribadita dal

dr. __________ nel rapporto medico 14 marzo 2006 (doc. O). Sulla base di tali

valutazioni specialistiche, a conferma di dolori irradianti al braccio

sinistro, con l’indicazione della presenza di una fibromialgia aggravante,

l’Ufficio AI avrebbe dovuto sottoporre l’assicurato - oltre che a perizia

reumatologica, come è stato fatto - ad ulteriori accertamenti neurologici, al

fine di poter valutare compiutamente la sua eventuale residua capacità

lavorativa.

L’amministrazione

ha altresì completamente omesso di accertare la presenza di un’eventuale

patologia psichiatrica, nonostante l’indicazione fornita a più riprese dall’assicurato

di essere in cura presso il suo medico curante, che gli ha prescritto un

trattamento farmacologico antidepressivo.

Dalla

documentazione agli atti emerge infatti che già nella perizia reumatologica 13

ottobre 2003 il dr. __________ aveva fra l’altro indicato, nel paragrafo

“anamnesi attuale”, che “in base alle segnalazioni del paziente, vi sarebbe

anche un progrediente problema di tipo psichico che sta insorgendo. In effetti,

ordinato dal medico curante, è in terapia medicamentosa antidepressiva per una

situazione di depressione subentrata nel decorso. Non è comunque mai stato

visitato fino ad ora da uno specialista psichiatra”. Nonostante

l’assicurato seguisse dunque un trattamento medicamentoso antidepressivo –

prescritto, è vero, non da uno specialista in psichiatria, bensì da parte del

medico curante – l’amministrazione non ha ritenuto di dover ulteriormente

approfondire siffatta problematica, interpellando, se non uno specialista,

quantomeno il medico curante.

L’assicurato

aveva poi provveduto, in sede d’opposizione, ad informare l’Ufficio AI dell’insorgenza

di uno stato depressivo, per il quale egli era in cura (doc. AI 47). Anche a

fronte di tale comunicazione l’amministrazione non ha ritenuto necessario

svolgere ulteriori accertamenti.

L’esistenza

di uno stato depressivo è stato poi confermato dal dr. __________, specialista

in neurologia, il quale, nello scritto 24 novembre 2004 inviato al dr. __________,

ha rilevato che “si trovano poi dei segni di tendinoinserzionite diffusa che

associati ad uno stato depressivo depongono a favore di una fibromialgia

aggravante” (doc. I). Il dr. __________ ha quindi indicato che, viste tali

patologie, “si dovrà rivedere probabilmente anche la terapia antidepressiva,

con effetto antalgico centrale, potenziandola se possibile” (doc. I). Da

tale refertazione emerge dunque la conferma che l’assicurato ha continuato a

presentare uno stato depressivo, per il quale assumeva dei farmaci.

La

patologia psichiatrica dell’assicurato è stata poi definitivamente comprovata

dal certificato 27 ottobre 2005 del dr. __________, specialista in materia, il

quale ha osservato di avere in cura il signor RI 1 dal 28 luglio 2005, su

segnalazione del suo medico curante, dr. __________, “per un episodio

depressivo medio grave con sintomi biologici, una sindrome somatoforme da

dolore cronico in un paziente con una problematica molto complessa e

innumerevole a carico dell’apparato osteo-articolare” (doc. N). Lo

specialista ha poi spiegato che l’assicurato ha presentato nel 2003 “un

primo episodio depressivo grave che viene trattato dal medico curante con

Citalopram, con buona remissione clinica ma persistenza dei sintomi biologici

con calo ponderale importante e disturbi del sonno”, evidenziando poi che

nella primavera-estate 2005 vi è stato “un nuovo episodio depressivo grave

con sintomi biologici, che lo portano alla mia osservazione” (doc. N). Il

dr. __________ ha concluso il suo scritto precisando che a causa di tali

patologie l’assicurato è sotto costante terapia farmacologica con un farmaco

antidepressivo di nuova generazione a dosaggio elevato, oltre una

benzodiazepina ipnoinducente per la notte (doc. N).

Ora,

per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla

base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata –

in concreto il 23 giugno 2005 - quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V

467.

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In

tal senso, ai fini del presente giudizio il citato rapporto 27 ottobre 2005 del

dr. __________ può essere preso in considerazione poiché, come scritto dallo

stesso specialista, si riferisce alla sintomatologia presentata dall’assicurato

nella primavera-estate del 2005 (che lo ha portato poi alla visita

specialistica del 28 luglio 2005), conseguente ai problemi depressivi

presentatisi già nel 2003 - e quindi prima dell’emissione della decisione

contestata - e per i quali era stato curato dal dr. __________.

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I

148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S.

F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

Nella

sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il

TFA, per quanto riguarda sempre il carattere invalidante dei disturbi di natura

somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente

basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e

quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione

rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra

le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il

fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come

pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale

intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA

del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23

settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

Al

riguardo il TFA in una sentenza del 23 aprile 2004 nella causa N. (I

404/03) ha in particolare osservato:

"

6.2

A determinate

condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella

categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia

psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le

ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza

del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata

alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale). Secondo giurisprudenza, ancora

recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è

tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione

duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12

marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San

Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla

vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.

pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali

o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute

suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai

principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi

deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI

2000.

pag. 155 consid. 2c)."

(cfr. al riguardo D. Cattaneo, Assicurazioni sociali:

alcuni temi di attualità, in RTiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in

particolare nota 29)

Con

sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA

ha inoltre evidenziato:

"

(…)

5.1

Contrariamente a quanto

sembrano sostenere l'UAI e l'autorità commissionale, anche un disturbo da

dolore somatoforme rientra nella categoria delle affezioni psichiche, per le

quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (cfr. sentenza del

12.

marzo 2004

in re N.,

I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale;

cfr. inoltre VSI 2000 pag. 161 consid. 4b come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 in re R.,I 53/02, consid.

2.

, del 6 maggio 2002 in re L., I 275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell'8 agosto 2002 in re Q., I 783/01, consid.

3a). Anche un siffatto disturbo può infatti, a determinate – seppur limitate -

condizioni, causare una incapacità lavorativa. Spetta così all'esperto

(psichiatrico) porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto di diversi criteri,

il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte

dell'assicurato.

5.2

In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di

precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e

durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali

(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la

liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario

tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)

l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole

dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi

dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff

der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

Ora, nel caso in esame, vista la situazione descritta dal dr. __________

e dal dr. __________, non è da escludere che effettivamente vi sia ora una

patologia extra-somatica rilevante.

In

applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti sono quindi da

rinviare all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione

psichiatrica, ad accertare anche l’aspetto extra-somatico dell’assicurato,

rispettivamente l’eventuale sua abilità lavorativa, con riferimento ad attività

adeguate ritenute esigibili.

In una sentenza

del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha rinviato gli atti a

questo Tribunale perché, “(…) con l’ausilio di un perito, sulla base dei

rapporti medici all’inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno

dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito

reumatologico, e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità del ricorrente

(…)”.

In simili

condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza

federale citata, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il

rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare

– tenuto conto del referto peritale del dr. __________ per quanto concerne

l'aspetto reumatologico e con nuovo completo esame della componente neurologica

e psichiatrica - stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurato e si

pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.

2.10

Pendente

causa l’assicurato ha chiesto al TCA che le parti vengano convocate ad

un’udienza, che “potrebbe rivelarsi opportuna e benefica”, al fine di

stabilire l’insorgenza di complicazioni psichiatriche già a partire dal 2003

(doc. XXIII).

Al

riguardo va rilevato che la richiesta di poter chiarire la fattispecie in

udienza formulata dall’assicurato è stata di fatto superata dalla decisione del

TCA di rinviare gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

2.11

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 23 giugno 2005 è

annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio

AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e renda una

nuova decisione.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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