32.2005.132
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19 aprile 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
32.2005.132
Data decisione, Autorità:
19.04.2006, TCA
Titolo:
Vista la forza probatoria piena della perizia psichiatrica che attesta una capacità al 75% nella precedente attività e ritenuto che il curante non ha preso in considerazione elementi non analizzati dal perito, va confermata la decisione di una mezza rendita limitata nel tempo.
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 48 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.132
FS
Lugano
19 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 luglio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto e in diritto
- RI
1, classe __________, attiva quale maestra di scuola elementare, il 1° aprile
2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta
da dolori di tipo reumatico a tutto il corpo (fibromialgia) associati a stati
di forte ansia e depressione che necessitano di cure farmaceutiche e
psicoterapeutiche (doc. AI 1);
- esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia affidata al
Dr. __________ del Servizio di __________, per decisione 23 giugno 2005,
confermata con decisione su opposizione 29 luglio 2005, l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto a una mezza rendita dal 1° aprile 2003 al 28 febbraio
2005 (doc. AI 28 e 40);
- con
il ricorso in oggetto l’avv. RA 1, suo rappresentante, ha chiesto per la sua
assistita il beneficio di una mezza rendita anche dal 1° marzo 2005 adducendo
che l’Ufficio AI non si è pronunciato sul grado d’incapacità lavorativa che
essa ritiene sussistere e che, esclusa una capacità lavorativa del 100%, non
entra in linea di conto che una possibilità pratica ed effettiva di esercitare
la professione di docente di scuola elementare a metà tempo (doc. I);
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa, facendo
notare che l’assicurata solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione
(doc. III);
- con
ulteriori scritti 7 ottobre e 30 novembre 2005 il legale dell’assicurata ha
chiesto al TCA l’assunzione di una perizia super-partes e comunicato la rinuncia
alla richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. VI e IX);
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI,
in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita
intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo
nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità
è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a
fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34,
36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR
1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35;
- per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique
VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
- nel
caso in esame, l’Ufficio AI – fondandosi sulla perizia 2 dicembre 2004 del Dr. __________
– ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza rendita dal 1° aprile
2003 al 28 febbraio 2005.
Nel
suo rapporto 2 dicembre 2004 lo specialista, dopo aver esposto dettagliatamente
l’anamnesi, nonché i dati soggettivi dell’assicurata e le constatazioni
obiettive, posta la diagnosi di “sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10
F41.2) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F45.4)”, dal
gennaio 2002, ha osservato che “(…) questi disturbi ansioso-depressivi associati
a disturbi somatoformi si sono sviluppati ed accresciuti in intensità negli
anni 2002 e 2003, presentando un graduale miglioramento e riduzione di intensità
e gravità nel 2004, nel contesto sia di un processo psicoterapico che ne ha
comportato la attivazione di capacità ricostruttive e narcisistiche, sia nel
contesto di una risoluzione del conflitto latente con la madre, che ha permesso
con il suo sostegno morale ed economico la realizzazione di un progetto di
acquisto di una casa. L’assicurata presenta buone risorse psichiche ed
attraverso un potenziamento del trattamento psichiatrico, attraverso
l’introduzione di un trattamento antidepressivo in modi e tempi adeguati,
risulta esigibile un’attività lavorativa nella propria mansione di maestra
elementare almeno del 75% (…)” (doc. AI 15).
Circa
le conseguenze sulla capacità di lavoro il perito ha concluso che:
" (…)
1. Menomazioni qualitative e quantitative
dovute ai disturbi costatati
1.1. A livello psicologico e mentale, l’assicurata presenta
un umore moderatamente deflesso con disturbi cognitivi quali ridotte capacità
di concentrazione ed attenzione, con tendenza ad astenia e facile
affaticabilità, riduzione delle capacità di memoria a breve termine, oltre a
vissuti di insicurezza ed inadeguatezza, sebbene non di grado elevato.
1.2. A livello fisico, l’assicurata lamenta le algie
diffuse suddescritte, di fronte alle quali ha buone capacità di tolleranza di
adattamento.
1.3. In ambito sociale, l’assicurata non presenta
particolari limitazioni e menomazioni delle relazioni interpersonali.
2. Conseguenze dei disturbi sull’attività
attuale
2.1. Come si ripercuotono i disturbi
sull’attività attuale dell’assicurata?
Fatti
I disturbi suddescritti si ripercuotono sull’attività
attuale dell’assicurata di maestra elementare, con una riduzione moderata delle
capacità di tolleranza agli stress lavorativi di tipo cognitivo, presentando
una tendenza all’affaticabilità ed una riduzione delle capacità di
concentrazione ed attenzione.
2.2. L’attività attuale è ancora
praticabile?
Sì, l’attività di maestra elementare è ancora
praticabile.
2.3. Se sì in quale misura?
La capacità lavorativa attuale è del 75% (7 ore al
giorno).
2.4. E’ costatabile una diminuzione della
capacità di lavoro?
Sì è constatabile, da un punto di vista
medico-psichiatrico, una diminuzione della capacità di lavoro.
2.5. Se sì in che misura?
Incapacità lavorativa del 25%.
3. L’ambiente di lavoro dell’assicurata è in
grado di sopportare i disturbi psichici?
Sì, è risultato in grado di sopportarne fino ad oggi i
disturbi psichici.
(…)” (doc. AI 15)
- affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag.
31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare
che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V
161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28
novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del
libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag.
33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352
consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di
dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
Considerandi
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01).
Nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,
la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,
il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;
- nella
fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio
di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni cui è giunto il Dr. __________, nella sua perizia
2.
dicembre 2004, il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di
cui l’assicurata è portatrice, giungendo a conclusioni logiche e motivate in
merito alla ridotta (75%) capacità al lavoro nella sua professione di insegnante
di scuola elementare dal mese di dicembre 2004.
In
particolare non è possibile giungere ad una diversa valutazione avuto riguardo
al certificato medico 8 giugno 2005 del Dr. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, spec. bambini e adolescenti, che attesta una inabilità al lavoro
al 50% a tempo indeterminato (doc. A5) e allo scritto 13 giugno 2005 nel quale
lo stesso specialista rileva che “in qualità di psichiatra curante considero
però la signora RI 1 inabile al lavoro al 50% e questo anche dopo il
28.02.2005
La signora RI 1 si presenta effettivamente come una persona stenica
e desiderosa di riprendere un’attività lavorativa al 100% ma le sue risorse
psichiche e psicosomatiche non glielo permettono. Considero quindi la signora RI
1.
inabile al lavoro al 50% anche per l’anno scolastico 2005/2006 e questo sia
per la sua attività di docente sia per qualsiasi altro tipo di attività. (…)”
(doc. A6).
Infatti,
il Dr. __________ non ha preso in considerazione elementi o circostanze che non
siano state analizzate nella perizia del Dr. __________ e non ha fornito una
soddisfacente spiegazione che avvalori la sua tesi stante la quale la capacità
lavorativa dell’assicurata non sia effettivamente aumentata come concluso dal
perito (anche il medico SMR Dr. __________, nelle sue annotazioni 22 luglio
2005, ha rilevato che “(…) non vengono forniti elementi clinici oggettivi come
prova di questo mancato miglioramento certificato nella perizia del Dr. __________
(02.12.2004) (…)” (doc. AI 35);
- alla
perizia 2 dicembre 2004, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare
essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere
attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti
dalla giurisprudenza. La refertazione specialistica agli atti contenendo chiari
e sufficienti elementi per valutare la capacità al lavoro dell’assicurata nella
sua professione di insegnante di scuola elementare sino all’emanazione del querelato
provvedimento, non si rende necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti
di natura medica e in particolare della richiesta perizia super-partes (sul
concetto di valutazione anticipata delle prove cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1
consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10 pag.
28.
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);
- visto
l’inoltro della domanda di prestazioni AI il 1° aprile 2004 e considerata una
capacità al lavoro del 75% nella sua professione di insegnante di scuola elementare
da dicembre 2004 dopo una precedente inabilità al 50% dal gennaio 2002, a ragione,
conformemente agli artt. 48 LAI e 88a OAI, l’amministrazione ha riconosciuto
all’assicurata il diritto a una mezza rendita dal 1° aprile 2003 al 28 febbraio
2005;
- ne
consegue che la decisione su opposizione impugnata va confermata e il ricorso
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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