Lexipedia

Decisione

32.2005.132

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 aprile 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi suddescritti si ripercuotono sull’attività

attuale dell’assicurata di maestra elementare, con una riduzione moderata delle

capacità di tolleranza agli stress lavorativi di tipo cognitivo, presentando

una tendenza all’affaticabilità ed una riduzione delle capacità di

concentrazione ed attenzione.

2.2. L’attività attuale è ancora

praticabile?

Sì, l’attività di maestra elementare è ancora

praticabile.

2.3. Se sì in quale misura?

La capacità lavorativa attuale è del 75% (7 ore al

giorno).

2.4. E’ costatabile una diminuzione della

capacità di lavoro?

Sì è constatabile, da un punto di vista

medico-psichiatrico, una diminuzione della capacità di lavoro.

2.5. Se sì in che misura?

Incapacità lavorativa del 25%.

3. L’ambiente di lavoro dell’assicurata è in

grado di sopportare i disturbi psichici?

Sì, è risultato in grado di sopportarne fino ad oggi i

disturbi psichici.

(…)” (doc. AI 15)

- affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag.

31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare

che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V

161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28

novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del

libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag.

33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352

consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di

dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

Considerandi

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

Nella

sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;

- nella

fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio

di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni cui è giunto il Dr. __________, nella sua perizia

2.

dicembre 2004, il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di

cui l’assicurata è portatrice, giungendo a conclusioni logiche e motivate in

merito alla ridotta (75%) capacità al lavoro nella sua professione di insegnante

di scuola elementare dal mese di dicembre 2004.

In

particolare non è possibile giungere ad una diversa valutazione avuto riguardo

al certificato medico 8 giugno 2005 del Dr. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, spec. bambini e adolescenti, che attesta una inabilità al lavoro

al 50% a tempo indeterminato (doc. A5) e allo scritto 13 giugno 2005 nel quale

lo stesso specialista rileva che “in qualità di psichiatra curante considero

però la signora RI 1 inabile al lavoro al 50% e questo anche dopo il

28.02.2005

La signora RI 1 si presenta effettivamente come una persona stenica

e desiderosa di riprendere un’attività lavorativa al 100% ma le sue risorse

psichiche e psicosomatiche non glielo permettono. Considero quindi la signora RI

1.

inabile al lavoro al 50% anche per l’anno scolastico 2005/2006 e questo sia

per la sua attività di docente sia per qualsiasi altro tipo di attività. (…)”

(doc. A6).

Infatti,

il Dr. __________ non ha preso in considerazione elementi o circostanze che non

siano state analizzate nella perizia del Dr. __________ e non ha fornito una

soddisfacente spiegazione che avvalori la sua tesi stante la quale la capacità

lavorativa dell’assicurata non sia effettivamente aumentata come concluso dal

perito (anche il medico SMR Dr. __________, nelle sue annotazioni 22 luglio

2005, ha rilevato che “(…) non vengono forniti elementi clinici oggettivi come

prova di questo mancato miglioramento certificato nella perizia del Dr. __________

(02.12.2004) (…)” (doc. AI 35);

- alla

perizia 2 dicembre 2004, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare

essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere

attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti

dalla giurisprudenza. La refertazione specialistica agli atti contenendo chiari

e sufficienti elementi per valutare la capacità al lavoro dell’assicurata nella

sua professione di insegnante di scuola elementare sino all’emanazione del querelato

provvedimento, non si rende necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti

di natura medica e in particolare della richiesta perizia super-partes (sul

concetto di valutazione anticipata delle prove cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1

consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10 pag.

28.

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);

- visto

l’inoltro della domanda di prestazioni AI il 1° aprile 2004 e considerata una

capacità al lavoro del 75% nella sua professione di insegnante di scuola elementare

da dicembre 2004 dopo una precedente inabilità al 50% dal gennaio 2002, a ragione,

conformemente agli artt. 48 LAI e 88a OAI, l’amministrazione ha riconosciuto

all’assicurata il diritto a una mezza rendita dal 1° aprile 2003 al 28 febbraio

2005;

- ne

consegue che la decisione su opposizione impugnata va confermata e il ricorso

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster