32.2005.133
rendita negata ad assicurato portatore di affezioni reumatologiche per invalidità irrilevante
1 dicembre 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
32.2005.133
Data decisione, Autorità:
01.12.2005, TCA
Titolo:
rendita negata ad assicurato portatore di affezioni reumatologiche per invalidità irrilevante
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.133
rg/ss
Lugano
1 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 giugno
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che - con
domanda 5 luglio 2002 RI 1, già operaio di fabbrica e da ultimo attivo come
autista e rappresentante di prodotti ittici, ha chiesto di poter beneficiare di
una rendita d’invalidità, lamentando un’incapacità lavorativa riconducibile a
problemi lombari insorti a seguito di un infortunio occorso nel mese di marzo
2001 sul posto di lavoro;
- raccolta
la documentazione medica ed economica del caso ed esperita una perizia
reumatologica a cura del
dr. __________, per decisione 26 novembre 2004, confermata con successiva
decisione su opposizione 23 giugno 2005, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni ritenendo l’assicurato ancora in grado di svolgere, malgrado il
danno alla salute, l’attività di rappresentante ittico o di altri prodotti in
misura dell’80%;
-
con il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato
dall’avv. RA 1, chiede l’annullamento della pronunzia amministrativa e il
conseguente riconoscimento di una rendita intera d’invalidità a decorrere dal
13 gennaio 2001. In particolare egli censura la valutazione della sua capacità
lavorativa residua operata sulla base di suddetta indagine peritale e delle successive
valutazione del SMR;
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e
la conferma del querelato provvedimento;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2002, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%);
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido) (RCC 1992 p. 182,
1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei
redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313);
- per
giurisprudenza federale, ai fini del raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita e i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale, la valutazione dovendo tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; SVR
2003 IV Nr. 11, 2002 IV Nr. 24);
- nella fattispecie lo stato di salute dell’assicurato è stato
accertato tramite perizia reumatologica affidata allo specialista dr. __________.
Dal referto datato 11 maggio 2004 (doc. AI 25) risulta che il perito - dopo
dettagliata esposizione dell’anamnesi, dei dati soggettivi e delle
constatazioni obiettive, posta la diagnosi con influsso sulla capacità al
lavoro di “sindrome lombospondilogena cronica: stato
dopo asportazione di un grosso lussato craniale e microdiscectomia L2/L3 il
03.04.01 per ernia discale con sindrome radicolare L2 a destra irritativa e
deficitaria sul piano sensitivo/avanzata osteocondrosi L5/S1 con piccola ernia
discale mediolaterale sinistra senza neurocompressione/sovraccarico dell'articolazione
sacroiliaca destra" e dopo
pertinente valutazione anche dal profilo della prognosi - ha evidenziato
come “le avanzate alterazioni degenerative lombari
si ripercuotono su attività pesanti a mediamente pesanti con l'ultima attività
svolta dall'assicurato limitando in modo molto importante tutti gli sforzi che
richiedono il sollevamento e lo spostamento di pesi inferiore a 15 kg e
movimenti ripetitivi di flessione/estensione del tronco", precisando
che “l'assicurato è in grado di svolgere attività
leggere e adatte, che evitino cioè movimenti eccessivamente ripetitivi con il
tronco o posizioni statiche eccessivamente prolungate (stare seduto oltre 1 ora
o in piedi oltre 2 ore senza poter cambiare posizioni o sgranchirsi). In
un'attività leggera e adatta l'assicurato è totalmente abile al lavoro";
-
con rapporto 14 ottobre 2004 (doc. AI 28) il SMR,
preso atto delle risultanze peritali, in particolare delle sopra descritte
limitazioni funzionali, ha dal canto suo giudicato l’assicurato abile in
attività leggere adeguate in misura dell’80%;
- la
succitata perizia reumatologica - concludente per una piena capacità lavorativa
in attività leggere che non comportino il sollevamento
e lo spostamento di pesi e che evitino movimenti eccessivamente ripetitivi con
il tronco o posizioni statiche prolungate - può
senz’altro essere attribuita forza probatoria piena in quanto completa,
dettagliata ed approfondita (cfr. pro multis DTF 125 V 351ss, 123 V 178;
Pratique VSI 2001 p. 110) e quindi non suscettibile di essere messa
validamente in discussione dalla breve e generica attestazione 9 dicembre 2004
del medico curante contenente un diverso giudizio sulla capacità lavorativa
dell’assicurato (doc. AI 34);
- considerata
una capacità lavorativa residua in suddette attività leggere adeguate, il
calcolo dell’invalidità può quindi essere effettuato - prescindendo quindi dal
quesito a sapere in che misura l’interessato può ancora mettere a frutto la
propria capacità residua nella precedente attività intrapresa di autista e
rappresentate di prodotti ittici, composta a detta dell’insorgente di mansioni
anche pesanti - operando il raffronto tra il reddito che l’assicurato avrebbe
potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido) e quello che
egli potrebbe conseguire nell’esercizio di attività leggere (reddito da
invalido) rispettose delle limitazioni evidenziate in sede peritale;
- al
riguardo giova anzitutto ricordare il reddito da invalido deve essere
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame
l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il
reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali,
editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002
p. 68; DTF 126 V 76; RCC 1991 p. 332). Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad
un massimo del 25% (DTF 126 V 80; Pratique VSI 2002 p. 64);
- al
tipo d’attività ritenuto in casu siccome esigibile da parte dell’assicurato
corrisponde quel settore d’attività accessibile a lavoratori
non qualificati ed è in genere limitato a lavori di manodopera o ad altre
attività fisiche. Occorre qui tuttavia precisare che nell’industria e
nell’artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di
controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P.,
U329/01; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332); il settore preso
in considerazione si riferisce ad attività con compiti quindi non qualificati,
semplici e ripetitivi; nel settore dell’industria, in cui possono essere eseguite
mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure
in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e
possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività
d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la
possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482;
STFA 25 febbraio 2003 nella causa P., U329/01);
-
orbene, in
applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR
2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha
precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati ogni due
anni dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des
salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in
attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima
di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come detto,
arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.--
nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e
privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per
le donne. Per quanto riguarda l'applicazione di
suddetti dati statistici, il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della
citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle
grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali
(tabella TA 1) (STFA 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01; 10 agosto
2001 nella causa R., I 474/00; 27 marzo 2000 nella causa P., I 218/99 e 28
aprile 1999 nella causa T., I 446/98; v. anche STFA 20 aprile 2004 nella
causa K., I 871/02, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a
sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).
Conformemente ai dati
statistici salariali (valore mediano, cfr. DTF 126 V 77, 124 V
322) relativi al 2002 (quale anno
d’inizio nella fattispecie dell’eventuale diritto alla rendita, la decorrenza
del periodo di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI dovendo segnatamente essere
fatta risalire al marzo 2001; cfr. doc. AI 9, 14, 28), il salario ipotetico
conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo
pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari,
riportato su 41,7 ore (La vie économique 9/2004,
Tabella B9.2), nel settore privato
corrisponde a fr. 51’266.-- (4'098:40x41,7x12) per gli uomini e fr. 40'945.--
(3'273:40x41,7x12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore
privato e pubblico l’ammontare è di fr. 52'755.-- (4'217:40x41,7x12) per gli uomini
e fr. 41'195.-- (3'293:40x41,7x12) per le donne (Tabella TA 13 privato e
pubblico);
- stante
quindi un reddito da invalido di fr. 51’266.--, pur volendo operare una sua riduzione (massima) del 25%
conformemente alla succitata giurisprudenza e pur volendo cifrare, in maniera generosa,
il reddito ipotetico da valido in fr. 60'000.-- (il salario mensile conseguito
dall’assicurato nelle diverse attività svolte in passato e sino al 2001 non ha
mai superato i fr. 4'500.-- mensili [cfr. domanda di prestazioni in doc. AI 1;
cfr. certificati di salario e conteggi IG sub. doc. AI 6; cfr. contratto di
lavoro in inc. LAINF sub. doc. AI 22; cfr. questionari DL in doc. AI 8 e 19;
cfr. formulari dichiarazione di malattia e annuncio infortunio sub. doc. AI 8]),
dal raffronto di tali redditi emerge un tasso (arrotondato) d’invalidità del 36%
non conferente il diritto all’erogazione di una rendita d’invalidità, non essendo
per il resto ipotizzabile, alla luce degli atti all’inserto, l’intervento dopo
il 2002 e sino al 2004 di eventuali rilevanti modifiche dei redditi di
riferimento (cfr. la già citata DTF 129 V 222);
-
il gravame deve pertanto essere disatteso, la pronuncia con cui l’Ufficio AI
ha negato a RI 1 il diritto alla rendita meritando di essere confermata;
- il
ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del
vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre
2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto
di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. 1
LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF
110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N.
86 p. 626).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61
N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
Considerandi
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125
V 202, 372 e ivi riferimenti).
Nel
caso di specie, a prescindere dalla questione a sapere se l’insorgente si trovi
effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria deve essere
respinta, il ricorso in oggetto risultando infatti già sin dall'inizio siccome
privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L'istanza
d'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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