32.2005.134
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8 maggio 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
32.2005.134
Data decisione, Autorità:
08.05.2006, TCA
Titolo:
Revisione su domanda dell'ass. Viste le attestazioni dello specialista (disturbi depressivi e inabilità al 90% da un momento antecedente la dec. su opp.) non é possibile escludere che la patologia psichiatrica fosse già presente prima della dec. impugnata. Rinvio per accertamenti pluridisciuplinari.
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.134
FS
Lugano
8 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 giugno
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto e in diritto
- RI
1, già impiegata a tempo parziale quale cassiera presso la __________, dal 1°
agosto 2000 beneficia di una rendita d’invalidità (sino al 31 maggio 2001 di
una rendita intera, dal 1° giugno 2001 di una mezza rendita per un grado
d’invalidità complessivo del 50 % [5% per la quota parte casalinga, 45% per
quella salariata]) (doc. AI 46, 45 e 42);
- in
esito alla procedura di revisione avviata su domanda dell’assicurata tramite il
suo medico curante, Dr. __________ FMH in medicina interna, nel giugno 2003 –
esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica e sulla
scorta del rapporto finale 13 giugno 2005 del consulente IP (doc. AI 76 e 97) –
per decisione 9 marzo 2004, confermata con decisione su opposizione 28 giugno
2005, l’Ufficio AI – non riscontrando una modifica della situazione invalidante
– ha negato un aumento della rendita in corso;
- con
il ricorso in oggetto l’assicurata ha contestato il grado d’invalidità del 50% fissato
dall’amministrazione (doc. I);
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa, facendo
notare che l’assicurata solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione
(doc. IV);
- con
replica 22 settembre 2005, questa volta rappresentata dall’avv. __________,
l’assicurata ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione su
opposizione 28 giugno 2005 e il riconoscimento ad almeno ¾ di rendita, sulla
base di un grado d’invalidità di almeno il 64.7% e, in via subordinata, il
rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici ed
economici (doc. VI).
A
sostegno delle proprie richieste il rappresentante dell’assicurata ha addotto
che la decisione su opposizione non considera gli ulteriori disturbi accusati
dalla sua mandante quali il diabete mellito tipo 2 e la sindrome depressiva con
fobia sociale e suicidalità ingravescente, contestando la capacità residua del
60% in attività lavorative leggere ritenuta dall’amministrazione.
Contestata,
per motivi di cui si dirà se necessario in seguito, è inoltre la valutazione
economica eseguita dall’Ufficio AI, in particolare il reddito ipotetico da invalido,
la riduzione del 15% e la ripartizione tra l’attività di salariata e quella di
casalinga (doc. VI);
- con
duplica 31 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del
ricorso osservando che nel certificato medico 24 febbraio 2005 (identico a
quello datato 26 luglio 2005; cfr. doc. M e P) il Dr. __________ menziona uno
stato internistico del 25 luglio 2005 e che lo stesso sanitario nel certificato
medico 26 luglio 2005 non indica sufficienti elementi per ammettere un
rilevante peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata prima
dell’emanazione del querelato provvedimento (doc. XI);
- con
scritto 28 novembre 2005 la rappresentante dell’assicurata ha prodotto ulteriore
documentazione medica e meglio: un rapporto medico 15 novembre 2005 e due certificati
medici 11 novembre e 15 ottobre 2005 del Dr. __________; un rapporto medico 24
novembre 2005 del Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia; un
rapporto 5 novembre 2005 del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________
e un certificato medico 20 ottobre 2005 del Dr. __________, FMH in neurologia
(doc. XV);
- con
osservazioni 14 dicembre 2005 l’Ufficio AI ha ribadito che l’incapacità al
guadagno dell’assicurata è stata correttamente valutata perlomeno sino
all’emanazione del querelato provvedimento e che, ritenuto l’insorgere di una
nuova patologia psichiatrica (in cura specialistica dal 25 luglio 2005),
l’amministrazione dovrà procedere con l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare
presso il SAM.
Al
fine di esaminare questo aspetto l’Ufficio AI ha comunicato che, al termine di
questa vertenza, intende avviare d’ufficio una procedura di revisione ai sensi
degli art. 17 LPGA e 87 cpv. 2 OAI (doc. XVII);
- con
scritto 9 gennaio 2006 il rappresentante dell’assicurata ha prodotto la lettera
30 dicembre 2005 del Dr. __________, chiedendo al TCA la predisposizione di un
esame peritale per accertare se il peggioramento dello stato di salute della
sua assistita è o meno anteriore alla decisione impugnata (doc. XIX).
Questo
documento unitamente al suo allegato è stato trasmesso all’Ufficio AI per
conoscenza con possibilità di presentare osservazioni scritte (doc. XX);
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- se
il grado d'invalidità - intesa, giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI (sia nella sua
versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio
2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA) come incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio -
del beneficiario di una rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 41 LAI in vigore sino al 31
dicembre 2002; art. 17 cpv. 1 LPGA). Se viene inoltrata una domanda di
revisione, nella stessa si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). L’art. 87 cpv.
4 OAI prescrive inoltre che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi
siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché
l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel cpv. 3. In caso
di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA 28 giugno 1994 nella causa
P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116). Affinché sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire
sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non
tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28
cpv. 1 LAI. Non basta che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38; STFA 29 aprile
1991 nella causa G.C.);
- in
concreto l’insorgente sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato
in occasione della precedente procedura – sfociata con il riconoscimento di una
rendita d’invalidità (sino al 31 maggio 2001 di una rendita intera, dal 1°
giugno 2001 di una mezza rendita per un grado d’invalidità complessivo del 50 %
[5% per la quota parte casalinga, 45% per quella salariata]) (doc. AI 46, 45 e
42) – abbia subito un peggioramento che necessita di essere ulteriormente
indagato;
- perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, in: BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352; Pratique
VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare
che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176,
122 V 161; SVR 1998 IV Nr. 1). Nell'ambito del libero apprezzamento
delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto
assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili
prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V
157). In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità
dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95; ZAK
1986 p. 188). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la
generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in
dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über die IVG, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 111). Per quanto attiene
invece alle attestazioni del medico curante, il TFA ha già ripetutamente
decretato che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della
vita, che, in dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col paziente,
egli tenda ad esprimesi in suo favore (Pratique VSI 2001 p. 109; DTF
124 V 175). Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127
V 294, il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann
(Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pp. 105 ss). Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto
porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della
ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve
tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e
l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
L'Alta Corte ha altresì stabilito che, se ad una perizia
allestita esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore
probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti
medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (RAMI
1998 U 56, p. 370), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si
tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica,
nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve
essere allestita sulla base di un consulto personale (DTF
127 I 54 citata in RAMI 2001 U 438, p. 345; STCA 8 agosto 2002
nella causa T., 35.2000.34);
- orbene,
per quanto riguarda l’aspetto reumatologico – anche se, richiamata la suesposta
giurisprudenza in materia probatoria di rapporti medici, alla perizia 18
dicembre 2003 del Dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, va
attribuita forza probatoria piena – va qui rilevato che lo stesso Dr. __________,
medico SMR, nelle sue annotazioni 12 dicembre 2005 ha concluso che “(…) in
considerazione del fatto che vi è una nuova patologia in trattamento specialistico
da 7.2005 (depressione) e che la perizia reumatologica risale a 2 anni or sono
ritengo giudizioso procedere a perizia SAM onde valutare in modo conclusivo la
capacità lavorativa residua dell’assicurata (…)” (doc. XVII/Bis);
- per
quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, lo specialista Dr. __________ nel suo
rapporto 24 novembre 2005 ha dichiarato che “(…) la paziente mi venne segnalata
per la prima volta in febbraio 2005 dal suo medico di famiglia, Dr. med. __________
di __________. La paziente però non si è mai fatta viva presso il sottoscritto
per prendere un appuntamento. Dopo una seconda segnalazione, il 15.07.2005, ho
visto la signora RI 1 per un primo colloquio il 25.07.2005. Allora ho potuto
constatare una sindrome depressiva di media gravità con ideazioni suicidali,
molto probabilmente su base di un disturbo di personalità mista con tratti
dipendenti e tratti di tipo Borderline. Anamnesticamente i disturbi depressivi erano
presenti almeno da mezz’anno (confermato anche dalla prima segnalazione nel
febbraio 2005). Il disturbo della personalità esiste sin dalla prima età
adulta, ossia da una trentina di anni. Complessivamente a mio modo di
vedere, la signora RI 1 è da ritenere inabile al lavoro nella misura del 90%
ca. almeno a partire dall’inizio del 2005 (doc. R, sottolineature del
redattore).
Con
ulteriore scritto 30 dicembre 2005 lo stesso specialista ha ribadito che “(…)
la sindrome depressiva al momento della prima visita presso il sottoscritto in
data 25.07.2005, era presente almeno da mezz’anno. Questa valutazione viene
anche confermata dal fatto che il dottor __________ tentò già nel mese di
febbraio 2005 di segnalarmi la paziente. La signora stessa in quel momento non
voleva saperne niente di una cura specialistica (…)” (doc. XIX/Bis).
Ora,
viste le attestazioni dello specialista (disturbi depressivi e inabilità complessiva
al lavoro del 90% dall’inizio del 2005) e ritenuto che l’amministrazione ha
compiutamente analizzato solo l’aspetto reumatologico, non è possibile escludere
che la patologia psichiatrica non fosse già presente in un periodo antecedente
la resa della decisione su opposizione;
- per
quanto riguarda l’aspetto endocrinologico, lo specialista Dr. __________, nel
suo reperto 3 marzo 2005, posta la diagnosi di “diabete mellito tipo 2 (diagnosi
11/2004) - ipertensione arteriosa trattata – stato dopo protesi anca destra
1999 / sinistra 2000 (displasia)”, non si è espresso sulla capacità lavorativa
dell’assicurata (doc. N);
- per
quanto riguarda l’aspetto neurologico, lo specialista Dr. __________, nel suo
reperto 20 ottobre 2005, posta la diagnosi di “ipertensione arteriosa trattata.
Da circa un anno diagnosi di diabete mellito. Sindrome depressiva. Gonartrosi.
Stato di impianto di protesi totale dell’anca da ambo i lati. Colecistolitiasi
asintomatica”, non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata
(doc. V);
- è
pertanto da ritenere siccome provato con il grado di verosimiglianza richiesto
nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360), che al momento
della decisione su opposizione lo stato di salute dell’assicurata e gli effetti
invalidanti ad esso riconducibili erano tali da giustificare l’esperimento di
ulteriori indagini mediche;
- di
conseguenza, la decisione con cui l’Ufficio AI – non riscontrando una modifica
della situazione invalidante – ha negato un aumento della rendita in corso, va
annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, esperiti i
necessari accertamenti medici pluridisciplinari, si pronunci nuovamente sulla
domanda di revisione dell’assicurata;
- se
dovesse concludere per un peggioramento valetudinario dello stato di salute
dell’assicurata, l’amministrazione dovrà allora procedere, previa nuova valutazione
del consulente IP e inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica, ad un nuovo calcolo del diritto alla rendita
dell’assicurata;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata é annullata e gli atti rinviati all’amministrazione
affinché, esperiti gli accertamenti sopra indicati, renda un nuovo giudizio.
Fatti
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1'500.—a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Considerandi
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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