32.2005.137
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10 maggio 2006Italiano45 min
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Numero d'incarto:
32.2005.137
Data decisione, Autorità:
10.05.2006, TCA
Titolo:
Assicurato ha chiesto di poter beneficiare di una rendita intera AI. Secondo i suoi medici curanti egli sarebbe inabile al 75% nella sua professione, secondo SMR inabilità del 50%.Fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico,in particolare per quanto riguarda aspetto psichiatrico.
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.137
cr/sc
Lugano
10 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11
luglio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
mese di dicembre 2001 RI 1, nato nel __________, di
professione falegname indipendente, ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da "ernia iatale, ernia
discale, restringimento del canale del midollo spinale, artrosi dorsale e
dolori vari estesi" (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 13 luglio 2004 l’Ufficio AI ha accordato
all’assicurato una mezza rendita, motivando:
"
(...)
Esito degli accertamenti
Dall'esame della documentazione medico-economica
acquisita agli atti AI si rileva che l'assicurato dal profilo medico teorico
risulta essere totalmente inabile in attività pesanti come falegname e muratore
(ultima professione svolta da indipendente), a causa del danno alla salute.
In attività adeguate e leggere dove non debba
sollevare/portare pesi superiori ai 10 kg, effettuare movimenti regolari del
rachide lombare, effettuare attività in anteflessione del rachide con
possibilità di cambiamento di posizione regolare, la capacità lavorativa è
ritenuta essere del 50%.
Dal confronto del reddito ipotetico ancora esigibile in
attività confacenti allo stato di salute, pari a ca. fr. 19'700 e il reddito
conseguibile nell'attività precedentemente svolta in assenza del danno alla
salute, pari a fr. 42'200, ne risulta una perdita di guadagno del 55%.
Risultano pertanto assolti i presupposti per
l'assegnazione di una mezza rendita (grado 55%) dall'1.12.2001 (dopo un anno di
carenza - art. 29 LAI)." (Doc. AI 41)
1.2. A seguito dell’opposizione 10 agosto 2004 - con la quale
l’assicurato ha chiesto all’amministrazione di rivedere la propria decisione
sostenendo che egli non è, contrariamente a quanto deciso dall’Ufficio AI, in
grado di svolgere qualsiasi attività adeguata e leggera (doc. Q) - con
decisione su opposizione 11 luglio 2005 l'CO 1 ha confermato il diritto
dell’assicurato ad una mezza rendita d’invalidità, ribadendo la correttezza dell’apprezzamento
della capacità lavorativa del 50% sfruttabile in attività leggere espressa dal
SMR e del pregiudizio economico del 55% derivante dal confronto dei redditi
(doc. AI 54).
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’avv.
RA 1, ha ribadito quanto chiesto in sede di opposizione rivendicando il
diritto ad una rendita intera d’invalidità. Egli ha in
particolare rilevato che nel corso dell'estate 2003 era
stata emessa una “proposta di decisione", con la quale dal 1° dicembre
2001 veniva riconosciuto al signor RI 1 il diritto ad una rendita intera AI, “proposta”
successivamente annullata conformemente a quanto osservato dall’UFAS in
uno scritto inviato all’amministrazione, nel quale l'autorità federale indicava
che nell’ambito del monitoraggio aveva proceduto all’esame dell’incarto,
concludendo che "nella concreta
fattispecie non riteniamo opportuno accogliere la vostra proposta di decisione". L’UFAS rimproverava all’Ufficio AI di non aver “operato nessun confronto tra le
attività e non si è verificato in che misura possono essere ridotte le perdite
di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità", invitando l’amministrazione a completare
l’istruttoria dal punto di vista economico prima di emettere una decisione.
L’assicurato ha
inoltre contestato la conclusione cui è giunto il dr. __________, il quale lo
ha ritenuto abile al 50% in attività leggere con possibilità di cambiamenti
regolari della posizione, rilevando di non essere in grado di
svolgere qualsiasi attività adeguata e leggera. L’assicurato ha altresì osservato che lo stesso
consulente IP ha evidenziato l’impossibilità di reinserirlo
nel normale ciclo produttivo.
Infine,
l’assicurato ha ritenuto che “siano date le circostanze che giustificano una
convocazione delle parti ad un'udienza, così come consentito dall'art. 61 cpv.
1 lit. e LPGA. Infatti, la valutazione sommaria della fattispecie, tale da
rasentare l'arbitrio, merita i necessari chiarimenti”. (Doc. I)
1.4. Nella
risposta di causa l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione su
opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. III).
1.5. In
data 30 settembre 2005 l’assicurato ha notificato al TCA quale ulteriore mezzo
di prova l’audizione testimoniale del signor __________, funzionario
dell’Ufficio AI che ha trattato il caso e gestito l’incarto (doc. V).
1.6. In
data 7 novembre 2005 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA
il certificato medico 27 ottobre 2005 inviato dal dr. __________ direttamente
all’amministrazione (doc. VI).
Tale
documento è stato trasmesso alle parti (doc. VII), con la facoltà di presentare
osservazioni scritte. In data 14 novembre 2005 l’Ufficio AI ha chiesto
nuovamente la reiezione del ricorso, comunicando al TCA che il certificato
medico redatto dal dr. __________ è successivo alla decisione su opposizione
impugnata, motivo per il quale lo stesso non può essere considerato ai fini
della definizione del caso (doc. VIII).
Il
doc. VIII è stato trasmesso all’assicurato (doc. IX), per conoscenza.
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita intera d’invalidità.
Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2
e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003
IV nr. 25 consid. 1.2).
Il
Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
L’introduzione
della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in
ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro,
d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione
(della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge
applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in
vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 446 consid. 1.2.2),
ritenuto comunque che – come detto - la nuova normativa non ha apportato dal
punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati
concetti dell’AI.
Dal
1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore
sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se
sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno
al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che
nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI:
metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag.
232).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF
105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995,
p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr.
74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve
tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità
(Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Va fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di
graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art.
28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è
graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti
dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo
successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla
capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di
rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito
economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza.
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul
risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio
legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in
particolare STFA inedita 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
2.5. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel
diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo
1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto
ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire
un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968
pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.6. Nella
fattispecie, in data 19 luglio 2001 il dr. Med. __________, FMH in medicina
interna, ha redatto una perizia per la __________, indicando quale diagnosi “sindrome
lombovertebrale cronica in presenza di importanti disturbi degenerativi con
ernia discale L5-S1 a sinistra lussata cranialmente e canale spinale stretto in
L4-L5; probabile insufficienza segmentaria e sindrome cervicovertebrale con
cefalea di tipo tensionale”, giungendo alle seguenti conclusioni in merito
all’incapacità lavorativa dell’assicurato:
"
(...)
Dal 14.12.2000 è stata certificata un'incapacità
lavorativa al 50% e dal 13.02.2001 al 75%. Il paziente riferisce di poter
svolgere la sua attività, particolarmente pesante soltanto per 2-3 ore al
giorno e, con numerose difficoltà soprattutto al mattino. Il pomeriggio deve
coricarsi per gli importanti dolori. Egli viene descritto dal medico curante
come grande lavoratore.
Fatti
I disturbi riferiti dal paziente trovano riscontro nello
status clinico e soprattutto negli esami neuro radiologici finora eseguiti. La
mia impressione personale è che se questo paziente svolgesse un'attività da
dipendente, sarebbe inabile per questo lavoro pesante in forma completa. Amante
del suo lavoro desidera continuare a svolgerlo in misura estremamente ridotta.
Ritengo vi siano sufficienti prove per confermare l'incapacità lavorativa al
75% certificata dal medico curante. Per quest'attività si tratta di
un'incapacità probabilmente di tipo duraturo." (Doc. AI 26.7)
Con
rapporto di visita medica fiduciaria 14 gennaio 2002 per __________ il dr. Med.
__________, FMH in medicina interna, poste le diagnosi di “lombalgia
specifica, canale lombare stretto a livello L4-L5 con claudicatio spinalis,
ernia discale L5-S1 a sinistra (lussata cranialmente), sindrome cervicale,
ernia iatale, sindrome depressiva”, ha formulato le seguenti
raccomandazioni:
"
(...)
Il paziente era inabile al lavoro
al 50% dal 14 dicembre 2000 fino al 7 gennaio 2001 ed al 100% dall'8 gennaio al
12 febbraio 2001. Dal 13 febbraio 2001, egli lavora in misura del 25%, ossia ad
orario e rendimento ridotto nei limiti di quanto consentono i dolori.
Le alterazioni strutturali spiegano
in modo esauriente i disturbi del paziente. La sua capacità lavorativa è
effettivamente limitata, le premesse favorevoli all'interno della propria ditta
consentono di realizzare la capacità lavorativa residuale. Ritengo giustificato
il grado attuale d'incapacità lavorativa. In caso di decorso sfavorevole con
nuova apparizione di segni di radiculopatia potrebbe rendersi necessaria una
nuova valutazione neurochirugica." (Doc. AI 26.40)
Con
"Rapporto medico" 15 gennaio 2002 il dr. Med. __________, FMH in
medicina generale, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa di “sindrome lombovertebrale cronica con/su disturbi degenerativi
e ernia discale L5/S1 a sinistra” e la diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa di “sindrome cervico-vertebrale di tipo tensionale;
anamnesticamente ernia iatale, esofagite da riflusso; stato dopo
tonsillectomia, emorroidectomia, appendicectomia, operazione per varicocele”,
ha indicato che l’assicurato è inabile al lavoro al 75% dal 13 febbraio 2001.
Circa le conseguenze del disturbo sulla sua attuale attività il dr. __________ nell’"Allegato
al rapporto medico" ha indicato “falegname che esegue anche tutti gli
altri lavori di artigianato che ci vogliono ad esempio per ristrutturare un
rustico, ecc….Ogni sforzo è impossibile, non riesce a stare in piedi oltre 15
minuti, non alza pesi, non lavora a terra”. Il medico ha osservato che
l’attuale attività non è più proponibile, che “pure in posizione seduta non
resiste, deve alzarsi dopo meno di 15 minuti per trovare sollievo”. Il dr. __________
ha poi rilevato che l’assicurato non può svolgere altre attività, “visto che
non può stare in piedi, seduto o fare sforzi e che pure non riesce a dormire di
notte (non trova la posizione) non vedo cosa si possa offrirgli. Fino a poco
tempo fa era abituato a “solo” lavorare” (doc. AI 15 a).
In
data 26 giugno 2003 il dr. __________ del SMR ha redatto la seguente proposta:
"
Falegname indipendente con mansioni
anche pesanti di muratore ed altri lavori di artigianato. Lavora con il figlio
anche falegname.
A dossier dal lato medico si presentano delle patologie
ben evidenziate a livello reumatologico nelle visite fiduciarie per __________
dr. __________ 7.2001 e per __________ da parte dr. __________ 1.2002 con
valutazione analoga di IL 75% probabilmente a carattere duraturo in questa
attività di tipo pesante.
Agli atti vi è anche il rapporto prof. __________
neurochirurgo di una visita e valutazione multidisciplinare che pur essendo del
1.2001 rappresenta la gravità di instabilità segmentata su base degenerativa
lombare.
Propongo
IL 100% per attività pesanti quali falegname e
muratore.
IL 50% per attività prettamente leggere con possibilità
di cambiamenti di posizione regolare, non sollevare/portare pesi>10 kg, non
effettuare movimenti regolari del rachide lombare o dover effettuare attività
in anteflessione del rachide.
Visto però che l'ultimo rapporto medico risale a oltre
un anno orsono.
Pf. inviare al medico curante un rapporto di decorso.
Poi ripresentare per valutazione globale." (Doc.
AI 30)
Nel
successivo rapporto 7 agosto 2003 il dr. __________ ha posto come diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa “sindrome lombovertebrale cronica
con/su disturbi degenerativi e ernia discale L5/S1 a sinistra; episodi
depressivi recidivanti reattivi a conflitto coniugale; dolori e disturbi
funzionali al ginocchio sinistro in stato dopo due lussazioni” e ha
osservato:
"
(...)
Considerandi
II paziente accusa sempre dolori
lombari irradianti verso entrambe le anche, specie a sx, ogni tanto anche
all'inguine.
Dolori sia a riposo che sotto
sforzo, in ogni posizione (sdraiato, seduto, inginocchiato, in piedi). Sta bene
quasi solo se cammina.
Non ha più disturbi di erezione.
Alvo e minzione sp..
(…)
Dal lato internistico niente di
particolare. Dal lato psichiatrico adeguato al momento della consultazione
odierna.
Per quel che concerne il ginocchio
segnalo che in dicembre del 2002 ho prescritto un Genutrain P3 che il paziente
ha portato fino a metà gennaio. Non voleva essere indirizzato ad uno
specialista. I disturbi sono regrediti ma ogni tanto descrive bloccaggi e
dolori.
Per quel che concerne lo stato
psichico è da notare un conflitto coniugale abbastanza importante. Il paziente
attualmente vive con l'amica, la moglie è in cura psichiatrica. Il paziente non
ritiene necessaria una cura psichiatrica per lui.
E' stato visto una volta dalla
psichiatra della moglie che lo vede depressivo-maniacale. Ha consultato, visto
che non ha fiducia nella Dr.ssa della moglie, anche il Dr. __________ dove è
stato solo una volta perchè non ne vede l'utilità.
La moglie non capisce che vuole
separarsi, "non parlano la stessa lingua". Lui non si sente
attualmente depresso e non crede di aver bisogno dello psichiatra.
Anche se vi sono anamnesticamente
dei dati (fornitimi dalla Dr.ssa __________, psichiatra della moglie) che
potrebbero parlare per dei comportamenti maniacali, da me in studio si è sempre
presentato adeguato.
Provvedimenti terapeutici/prognosi:
Continua ad assumere regolarmente analgesici. Non sono previsti ulteriori
esami. Per quel che concerne la prognosi non vedo possibilità di
miglioramento." (Doc. AI 31)
Il
dr. __________ ha inoltre così risposto alle domande dell’Ufficio AI in merito
alla capacità d’integrazione e al diritto alla rendita:
"
(...)
1.
Domande sull'attività attuale
1.1
Che conseguenze ha il disturbo alla
salute sull'attuale attività? Falegname in proprio che attualmente aiuta
ogni tanto alcune ore il figlio che porta avanti la falegnameria. Eseguiva tutti i lavori da artigiano che il cliente
chiedeva, per esempio per ristrutturare un rustico. Ora dice di non riuscire a
fare nessuno sforzo, già a lavorare alle macchine in falegnameria dopo 15
minuti non ce la fa più, non riesce a stare in piedi oltre i 15 minuti. Non gli
è possibile alzare pesi, non può mettere piastrelle, piode non potendo lavorare
in ginocchio. Dice di non riuscire a trovare sollievo nemmeno di notte
dormendo.
1.2
È ancora proponibile l'attività attuale? Credo
di no
1.3
Esiste inoltre una diminuzione del
rendimento ? Nel momenti di depressione sicuramente rende ancora meno. Sono
descritti dei momenti di agitazione psicomotoria, anche comportamenti
aggressivi nel momenti di conflittualità acuta che a detta dei parenti lo
rendono non affidabile. Non l'ho mai visto in fase ipomaniacale/maniacale ma è
probabile che se queste fasi effettivamente esistono influiscano sul grado di
rendimento.
2.
Domande su possibili provvedimenti
d'integrazione.
2.1
Si può migliorare la capacità di
lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale? No
Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p. es.
provvedimenti medici, mezzi ausiliari, modifiche del posto di lavoro ecc.)?
2.2
L'assicurato è in grado di svolgere
altre attività? Vedi rapporto del 15.01.2002.
2.2.2
Per questi limiti di tempo vi è un rendimento
ridotto ? ¨ si
¨ no
2.2.3
Se altre attività non fossero possibili, quali
sono i motivi?
3.
Proposte, altre domande. Mi
sono chiesto come mai dopo un anno e mezzo ci voglia un aggiornamento, un altro
rapporto medico. Eventualmente potrebbe essere utile una perizia psichiatrica.
Se dovessero esserci dei dubbi per quel che concerne la capacità lavorativa
(muscolatura abbastanza sviluppata) potrebbe essere utile una valutazione sul
posto di lavoro in falegnameria." (Doc. AI 31a)
Nella "proposta
segretario ispettore" 12 agosto 2003 il funzionario incaricato ha così
riassunto i fatti:
"
Ripresentiamo il dossier dopo aver
richiesto il rapporto medico.
La situazione sembra stabile con però l'insorgenza di
episodi depressivi.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa nella sua
attività ed in altre più adeguate puoi comunque confermare la tua proposta del
26.6.2003
"
(Doc. AI 32)
Con "proposta
medico" 21 agosto 2003 il medico SMR ha rilevato:
"
Vedi mia proposta del 26.7.2003.
L'esigibilità lavorativa esposta nel mio rapporto del
26.7.2003
non varia alla luce del rapporto di decorso inviato dal medico
curante in agosto 2003.
Va in ogni caso discussa la necessità di meglio
valutare la problematica depressiva presente:
propongo solo se si procederà ad atti reintegrativi
(ulteriori costi di riformazione professionale ...) di effettuare una perizia
psichiatrica (tenuta del posto di lavoro? regolarità evt. per la problematica
maniacale ricorrente?) altrimenti non reputo il caso se si procederà con una
rendita." (Doc. AI 33)
2.7
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause
P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;
DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid.
3a e riferimenti; Pratique
VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa
M
[I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare
che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V
161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O. B.; STFA del 28 novembre
1996.
nella causa G. F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S. H.; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del
22.
maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178
consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag.
33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26
agosto 2004 nella causa G. C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il
medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve
tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente
(STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P. G., U
329/01 ed S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124;
STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del
23.
settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.8
Nell’ambito
dell’istruttoria amministrativa l’Ufficio AI ha affidato al
segretario-ispettore il mandato di esperire un’inchiesta economica per gli
indipendenti. Nel rapporto 27 febbraio 2003 egli ha osservato:
"
(...)
5.
Confronto fra le varie attività
(Per facilitare l'applicazione dei N. 2142 e segg.
della Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità)
5.1
Attività da eseguire
A
B
C
1.
Direzione dell'azienda
2.
100%
A = Percentuale di ogni singola attività rispetto
all'insieme dei lavori consueti dell'assicurato/a (senza danno alla salute)
B = Attività ancora possibile dopo l'insorgenza del
danno alla salute, valutato dalla persona incaricata dell'inchiesta (p.es.
ancora completa = alla percentuale di A. ancora metà = ½ percentuale di A)
C = Valutazione dell'invalidità tramite l'Ufficio AI
L'assicurato è parecchio vago nel dare indicazioni.
Dice comunque che prima dell'insorgenza del danno alla salute, soprattutto
d'estate, quando la __________ si riempie di turisti, lavorava anche fino a
13-14 ore al giorno 7 giorni su 7. Si descrive un gran lavoratore, mai stanco e
fiero di sempre poter soddisfare i clienti. Andava a scegliere il legname
presso le ditte __________ e __________; erano poi queste ditte che si
occupavano di portare il materiale presso la sua falegnameria. Lui preparava
poi i lavori in officina e li posava sui cantieri.
Adesso riesce a fare poco o niente. Dice di alzarsi al
mattino e prendere i medicamenti. Dopo ca. 1 ora e mezza questi medicamenti
fanno effetto e si può mettere in marcia. Va in officina a vedere cosa fa il
figlio e a dare consigli. Va poi a bere il caffè, leggere il giornale e fare
una passeggiata. Solo al pomeriggio riesce a stare al massimo 2-3 ore in
officina. Nei giorni che non sta molto bene va dai clienti a vedere i lavori,
va a scegliere il legname nelle 2 ditte sopra menzionate, sfoglia cataloghi di
falegnameria, calcola il materiale necessario per fare un certo tipo di lavoro,
ecc.. Conferma comunque di non lavorare più di 2-3 ore al giorno e comunque con
rendimento ridotto in quanto non riesce a fare certi movimenti e non può
sollevare pesi.
Praticamente tutti i lavori più pesanti e da svolgere
in posizione non ergonomica sono stati affidati al figlio.
5.2
Valutazioni suppletive
5.3
Precisazioni dell'Ufficio Al sulle
divergenze dei dati riportati nella colonna C e di quelli indicati nella
colonna B
_______________________________________________________________
6.
Provvedimenti di integrazione
6.1
Tramite adattamento dell'azienda I
mediate consegna dimezzi ausiliari
Mi spiega che per il lavoro di falegname non ci sono
dei macchinari più comodi o che lui potrebbe utilizzare in misura maggiore.
Più o meno tutte le piccole officine hanno gli stessi
suoi macchinari. Sono stati acquistati nel 1980 quando si è messo indipendente.
_______________________________________________________________
Attualmente ha 2 piallatrici (una per il filo e una per
lo spessore), una circolare con carrello, una tenolatrice (per fare i
"maschi" e le "femmine" per gli incastri), una tupy (per la
lavorazione di fino e per le battute), una cavatrice a catena e una pressa per
incollare.
6.1.1
La capacità di guadagno potrebbe
essere considerevolmente migliorata con l'adattamento dell'azienda o mediante
la consegna di mezzi ausiliari? Vedi sopra
Ritiene necessaria una perizia? NO, l'assicurato è già stato peritato per
la __________ e l'__________. Passeremo comunque il dossier al SMR per una
presa di posizione.
6.1.2
In caso affermativo, quali
provvedimenti sono consigliabili?
6.2
Tramite riformazione professionale
6.2.1
La capacità di guadagno potrebbe
essere considerevolmente migliorata mediante un cambiamento dell'attività
nell'azienda stessa o tramite una riformazione professionale?
No, vedi sopra
6.2.2
In caso affermativo, quali
provvedimenti sono consigliabili?
_______________________________________________________________
7.
Firma
Data 28 febbraio
2003.
Persona
incaricata dell'inchiesta __________
Allegati (specificatamente documenti
giustificativi riguardanti i N. 4.1 e 4.2)
_______________________________________________________________
8.
Osservazioni dell'Ufficio Al
Il signor RI 1 è una persona molto semplice e di poche
parole.
E' stato visto dal Dr. __________ nel dicembre 2000 e
da uno specialista di __________ nel 2001 (non si ricorda il nome). Il Dr. __________
(medico di famiglia) non l'ha mandato da altri medici in quanto, a detta
dell'assicurato, per la sua malattia non c'è niente da fare.
L'__________ ha chiuso il caso ma l'assicurato non sa
il perché.
Dalla __________ prende ancora IG al 75%.
Aveva stipulato 2 assicurazioni separate per pagare
meno di premi. Dopo il gennaio 2002 non è più stato peritato.
Data
_______________________________________________________________
9.
Grado d'invalidità
9.1
Rapporto dei redditi sulla base de! N.
4.
(N. 2093 delle Direttive
sull'invalidità e sulla grande invalidità)
( - ) x 100
--------------------- = per cento
reddito ipotetico
9.2
Confronto fra le varie attività sulla
base del N. 5." (Doc. AI 23)
Sulla base dei
rapporti medici del dr. __________, dell’inchiesta economica esperita
dall’ispettore dell’amministrazione e del dossier trasmesso dalla Cassa malati __________
e dalla __________ (dal quale emerge che l’assicurato è stato inabile al lavoro
al 50% dal 14 dicembre 2000, al 100% dal 9 gennaio 2001 e al 75% dal 13
febbraio 2001), l’Ufficio AI ha formulato una "proposta di decisione"
(doc. AI 35) con la quale ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una
rendita intera AI a partire dal 1° dicembre 2001 (dopo un anno di attesa).
Tale “proposta” è
stata tuttavia annullata in seguito ad uno scritto dell’UFAS che invitava
l’Ufficio AI ad emettere una decisione solo dopo aver completato l’istruttoria
dal punto di vista economico, osservando:
"
Nell'ambito del
monitoraggio abbiamo esaminato l'incarto dell'assicurato citato a margine.
Nella concreta fattispecie non riteniamo opportuno accogliere la vostra
proposta di decisione.
Nel caso concreto l'assicurato, __________,
lavora da parecchi anni come falegname indipendente. Secondo i rapporti medici
quest'assicurato è inabile al lavoro nella misura del 100% nella propria
professione, ma abile al 50% in un'attività idonea. In data 27.02.2003 è stata
effettuata un'inchiesta economica per gli indipendenti, dalla stessa risulta
che il signor RI 1, che prima del danno alla salute lavorava con il figlio, si
occupa tuttora di fare qualche lavoro in seno alla sua ditta. Dal citato
rapporto non emergono però dati più precisi. Non è stato operato nessun confronto
tra le attività e non si è verificato in che misura possono essere ridotte le
perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni
più adeguate all'infermità (CIGI no 3113).
Inoltre la consulente IP non
precisa per quali motivi non ritiene che vi siano possibilità di reintegrazione
tali da potere escludere il diritto alla rendita. Non è stata proposta nessuna
attività e nemmeno è stata calcolata la perdita di guadagno.
Prima di emettere una decisione di
rendita sarebbe dunque auspicabile completare l'istruttoria dal punto di vista
economico." (Doc. AI 36)
Nella valutazione
8.
aprile 2004 il consulente IP ha indicato:
"
(...)
Consulenza, discussione
e attitudine alla reintegrazione
Anche senza tener conto di
eventuali limitazioni di natura psichica (che sarebbero comunque importanti per
una valutazione della "reintegrabilità" nel senso più ampio del
termine, e non unicamente nel caso vengano applicati provvedimenti
reintegrativi) ritengo che l'A. non è reinseribile nel normale ciclo
produttivo.
Anche prendendo in considerazione
attività semplici e per le quali non è necessaria una particolare qualifica, la
limitazione concernente il carico (10 kg) comporta un importante restringimento del mercato
lavorativo accessibile all'A. Inoltre, la necessità di cambiare regolarmente la
posizione non consente un suo inserimento nemmeno nelle attività proprie al
settore secondario (operaio di fabbrica, assemblatore, riparatore), attività
che non impongono il sollevamento di pesi gravosi ma che si caratterizzano per
la loro staticità. Anche la ricerca tramite le schede DPL della SUVA non ha
permesso di identificare delle attività esigibili.
Solo tramite una riformazione ci
potrebbero essere delle possibilità concrete e reali di inserimento lavorativo
dell'A. Visti l'età, il percorso socio professionale (ha sempre lavorato in
attività di tipo manuale ed ha quindi delle competenze specifiche e non,
trasferibili in altri settori professionali) e la capacità di lavoro residua
giustificata in sede medico-teorica (50%), non ci sono però i presupposti per
l'applicazione di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una
qualifica di base.
Conclusione
Viste le precedenti considerazioni
concludo ritenendo l'A. non inseribile nel mercato del lavoro." (Doc. AI
39)
Nella successiva
annotazione 6 maggio 2004 il funzionario incaricato ha indicato di non potere
aderire al rapporto del consulente IP, per le seguenti ragioni:
"
Si
prende atto del rapporto del Consulente IP al quale non è possibile aderire
poiché si ritiene vi sono delle attività esigibili da parte dell'assicurato e
questo in considerazione del fatto che la CM, dal 13.02.2001, riconosce l'A.
abile nella propria professione nella misura del 25%; l'A. stesso afferma nel
suo scritto del 18.03.02, di lavorare ancora nella misura del 25%.
Il medico SMR dr. __________, con
proposta 26.06.2003, ritiene l'A. inabile al 100% in attività
"pesanti" e abile almeno nella misura del 50% in attività
"leggere" (pesi massimi 10 Kg.).
Agli atti vi è uno scritto del
13.11.2000
dei coniugi RI 1, indirizzato all'Ufficio tassazioni di __________,
con commento sulla propria attività di indipendente.
Per le attività leggere citate dal
medico SMR, in conformità a recente giurisprudenza (la sentenza di principio è
stata emanata dal TF nel maggio del 2000) alfine di determinare il salario da
invalido di un assicurato che non esercita in concreto professione alcuna, o
comunque non sfrutta appieno le residue capacità di guadagno, è possibile far
riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro. Ai fini del calcolo fa stato il
valore mediano, o centrale (DTF 126 V 77).
I dati sono periodicamente
pubblicati dall'UFS (Ufficio Federale di Statistica) e sono noti generalmente
come "tabelle RSS" (Rilevamento sulla Struttura dei Salari).
Nel caso di assicurati che a causa
della particolare situazione personale o professionale non possono mettere
completamente a frutto la loro residua capacità residua nemmeno in lavori
leggeri, e non riescono pertanto a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, può essere operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25% (VSI
2002, p. 64).
Se la determinazione del reddito da
invalido avviene su tale base, la giurisprudenza non esige l'allestimento di un
elenco di professioni in concreto esigibili, anche se si può presupporre che
nel caso concreto il danno alla salute influenzi in maniera rilevante la scelta
della professione.
In conclusione, in ossequio alle
disposizioni citate e tenendo conto delle indicazioni mediche teoriche,
calcolando un reddito secondo tabelle RSS con riduzione del 25% permesso dalla
giurisprudenza (nel presente caso per possibilità unicamente di svolgere
attività "leggere", guadagno inferiore per tempo parziale, per
difficoltà di adattamento, flessibilità, ...), si ottiene per l'anno 2002 un
reddito da persona con danno alla salute pari a circa fr. 19'700 che,
confrontato con reddito senza danno alla salute di circa fr. 42'200.00
(aggiornamento al 2002 del reddito secondo tassazione 2001-2002) si ottiene un
grado d'invalidità (perdita economica) di circa il 55% con conseguente diritto
a una mezza rendita Al." (Doc. AI 40)
2.9
Orbene,
da un attento esame degli atti di causa, questo TCA constata che sia il medico
curante dr. __________ (doc. AI 11 e 31), sia i medici fiduciari della __________
e della __________, dr. __________ (doc. AI 26.7) e dr. __________ (doc. AI
26.
), sono concordi nel ritenere l’assicurato inabile al 75% nella sua
professione di falegname. Il dr. __________ ha inoltre chiaramente escluso che
l’assicurato possa svolgere altre attività (doc. AI 11 a e 31 a).
Il
dr. __________ del SMR, per contro, ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile
nella sua precedente attività di falegname, ma abile al 50% in altre attività
leggere, con possibilità di regolari cambiamenti di posizione, nelle quali non
si debbano sollevare/portare pesi superiori ai 10 kg, non si debbano effettuare movimenti regolari del rachide lombare o attività in anteflessione
del rachide (doc. AI 30 e 33).
Visto
quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente
chiarita dal profilo medico. Difatti, a fronte del certificato 15 gennaio 2002
del dr. __________ in cui l’assicurato è stato ritenuto inabile al 75% nella
sua professione di falegname (può lavorare massimo 2-3 ore al giorno) e nel
quale il curante ha indicato che l’assicurato non può svolgere altre attività a
causa dell’impossibilità di stare in piedi oltre 15 minuti, seduto oltre 15
minuti o di fare degli sforzi (doc. AI 11 a), valutazione poi ribadita dal dr. __________
nel rapporto 7 agosto 2003 (doc. AI 31 a), l’Ufficio AI ha omesso di compiere
qualsivoglia accertamento medico volto a chiarire le ragioni di tali
affermazioni. Agli atti figura unicamente il rapporto medico 26 giugno 2003 del
SMR nel quale sono stati elencati i limiti funzionali dell’assicurato,
rispettando i quali egli deve essere ritenuto abile al 50% (il medico ha infatti
indicato che l’assicurato è abile al 50% “per attività prettamente leggere
con possibilità di cambiamenti di posizione regolare, non sollevare/portare
pesi superiori a 10 kg, non effettuare movimenti regolari del
rachide lombare o dover effettuare attività in anteflessione del rachide”,
cfr. doc. AI 30). Nel successivo scritto 21 agosto 2003 il dr. __________, pur
segnalando che “va in ogni caso discussa la necessità di meglio valutare la
problematica depressiva presente”, ha confermato la sua precedente
valutazione dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato del 50% in attività
leggere (doc. AI 33). Su quali basi il SMR abbia fondato il proprio giudizio,
stimando una capacità lavorativa del 50%, non è dato sapere. Non risultano
infatti agli atti documenti che possano comprovare tali allegazioni.
Stante
quanto sopra, l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare nuovi accertamenti al
fine di valutare l’entità della capacità lavorativa residua dell’assicurato, in
quale percentuale e in quali attività, prima di emettere la decisione su
opposizione contestata.
Anche
l’esame del rapporto dell’inchiesta economica per indipendenti 27 febbraio 2003
(doc. AI 23) e quello della valutazione del consulente IP 8 aprile 2004 (doc.
AI 39) non apportano ulteriori elementi utili ad appurare i motivi che hanno
portato il SMR a ritenere l’assicurato abile al 50% in attività leggere adeguate,
circostanza del resto contestata dal ricorrente ed oggetto della presente
controversia.
Inoltre,
l’amministrazione ha completamente omesso di valutare la tematica relativa
all’eventuale affezione psichica dell’assicurato, segnalata dal dr. __________
nel rapporto sulla visita medica fiduciaria 14 gennaio 2002, nel quale il
medico ha indicato, tra le altre diagnosi, quella di sindrome depressiva,
osservando che “la prospettiva di non poter continuare l’attività
professionale ha provocato una depressione, per la quale il paziente è in cura
farmacologica da alcune settimane” (doc. AI 26.40). La sintomatologia
psichiatrica è stata poi segnalata dal curante, dr. __________, nel suo
rapporto 7 agosto 2003, nel quale ha indicato, fra le altre diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa, quella di “episodi depressivi recidivanti
reattivi a conflitto coniugale”, precisando che “la moglie è in cura
psichiatrica. Il paziente non ritiene necessaria una cura psichiatrica per lui.
È stato visto una volta dalla psichiatra della moglie che lo vede
depressivo-maniacale. Ha consultato, visto che non ha fiducia nella dr.ssa
della moglie, anche il dr. __________ dove è stato solo una volta perché non ne
vede l’utilità. (…) Anche se vi sono anamnesticamente dei dati (fornitimi dalla
dr.ssa __________, psichiatra della moglie) che potrebbero parlare per dei
comportamenti maniacali, da me in studio si è sempre presentato adeguato”
(doc. AI 31). Il dr. __________ ha poi aggiunto, a proposito del rendimento
dell’assicurato, che “nei momenti di depressione sicuramente rende ancora
meno. Sono descritti dei momenti di agitazione psicomotoria, anche
comportamenti aggressivi nei momenti di conflittualità acuta che a detta dei
parenti lo rendono non affidabile. Non l’ho mai visto in fase
ipomaniacale/maniacale ma è probabile che se queste fasi effettivamente
esistono influiscano sul grado di rendimento”, suggerendo che “eventualmente
potrebbe essere utile una perizia psichiatrica” (doc. AI 31 a).
Lo
stesso dr. __________ del SMR, del resto, nella proposta 21 agosto 2003 ha indicato che “va in ogni caso
discussa la necessità di meglio valutare la problematica depressiva presente:
propongo solo se si procederà ad atti reintegrativi (ulteriori costi di
riformazione professionale….) di effettuare una perizia psichiatrica (tenuta
del posto di lavoro? Regolarità per la problematica maniacale ricorrente?)
altrimenti non reputo il caso se si procederà con una rendita” (doc. AI
33).
Anche
il consulente IP nel rapporto 8 aprile 2004 ha indicato che “anche senza tener conto di eventuali limitazioni di natura psichica
(che sarebbero comunque importanti per una valutazione della
"reintegrabilità" nel senso più ampio del termine, e non unicamente
nel caso vengano applicati provvedimenti reintegrativi) ritengo che l'A. non è
reinseribile nel normale ciclo produttivo” (doc. AI
39).
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984.
pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I
148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102.
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
Ora,
nel caso in esame, vista la situazione descritta dal dr. __________, non è da
escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica rilevante.
Non
essendo stata approfondita la tematica, in applicazione della succitata
giurisprudenza federale, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché
proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare anche l’aspetto
extra-somatico dell’assicurato, rispettivamente l’eventuale sua abilità
lavorativa, con riferimento sia alla sua precedente attività di falegname, sia,
se del caso, ad altre attività adeguate ritenute esigibili.
Da
notare inoltre, per inciso, che con certificato 27 ottobre 2005 il dr. __________
ha comunicato all’Ufficio AI:
"
Il paziente sopraccitato mi ha
chiesto di aggiornarvi in merito alla sua salute in quanto gli ultimi due anni,
più precisamente dopo aver inoltrato il rapporto AI per richiedere una rendita,
il suo stato è soggettivamente peggiorato.
Effettivamente posso confermare, oltre ai problemi noti
e grossolanamente invariati, essenzialmente due nuovi problemi ossia:
1, insorgenza di cervicalgie croniche, prob. su base
degenerativa e con delle miogelosi importanti
2.
rizartrosi bilaterale." (Doc. VIbis)
L’amministrazione
dunque, oltre ad appurare, come visto in precedenza, la capacità lavorativa
residua dell’assicurato tenendo conto anche dell’eventuale patologia
psichiatrica segnalata dal dr. __________ e dal dr. __________, dovrà pure procedere
ad ulteriori accertamenti in relazione ai problemi segnalati da ultimo dal dr. __________,
dato che nel citato certificato 27 ottobre 2005 il curante si riferisce a uno
stato di salute peggiorato negli ultimi due anni e quindi prima dell’impugnata
decisione.
Pertanto,
annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per
gli accertamenti di cui sopra. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente
pronunciarsi sull’invalidità dell’assicurato.
2.10
In
sede ricorsuale l’assicurato ha chiesto al TCA che le parti vengano convocate
ad un’udienza, dato che “la valutazione sommaria della fattispecie, tale da
rasentare l’arbitrio, merita i necessari chiarimenti” (doc. I).
Al
riguardo va rilevato che la richiesta di poter chiarire la fattispecie in
udienza formulata dall’assicurato è stata di fatto superata dalla decisione del
TCA di rinviare gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
2.11
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr.
1’000.-- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione 11 luglio 2005 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e
renda una nuova decisione.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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