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32.2005.137

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 maggio 2006Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi riferiti dal paziente trovano riscontro nello

status clinico e soprattutto negli esami neuro radiologici finora eseguiti. La

mia impressione personale è che se questo paziente svolgesse un'attività da

dipendente, sarebbe inabile per questo lavoro pesante in forma completa. Amante

del suo lavoro desidera continuare a svolgerlo in misura estremamente ridotta.

Ritengo vi siano sufficienti prove per confermare l'incapacità lavorativa al

75% certificata dal medico curante. Per quest'attività si tratta di

un'incapacità probabilmente di tipo duraturo." (Doc. AI 26.7)

Con

rapporto di visita medica fiduciaria 14 gennaio 2002 per __________ il dr. Med.

__________, FMH in medicina interna, poste le diagnosi di “lombalgia

specifica, canale lombare stretto a livello L4-L5 con claudicatio spinalis,

ernia discale L5-S1 a sinistra (lussata cranialmente), sindrome cervicale,

ernia iatale, sindrome depressiva”, ha formulato le seguenti

raccomandazioni:

"

(...)

Il paziente era inabile al lavoro

al 50% dal 14 dicembre 2000 fino al 7 gennaio 2001 ed al 100% dall'8 gennaio al

12 febbraio 2001. Dal 13 febbraio 2001, egli lavora in misura del 25%, ossia ad

orario e rendimento ridotto nei limiti di quanto consentono i dolori.

Le alterazioni strutturali spiegano

in modo esauriente i disturbi del paziente. La sua capacità lavorativa è

effettivamente limitata, le premesse favorevoli all'interno della propria ditta

consentono di realizzare la capacità lavorativa residuale. Ritengo giustificato

il grado attuale d'incapacità lavorativa. In caso di decorso sfavorevole con

nuova apparizione di segni di radiculopatia potrebbe rendersi necessaria una

nuova valutazione neurochirugica." (Doc. AI 26.40)

Con

"Rapporto medico" 15 gennaio 2002 il dr. Med. __________, FMH in

medicina generale, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di “sindrome lombovertebrale cronica con/su disturbi degenerativi

e ernia discale L5/S1 a sinistra” e la diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “sindrome cervico-vertebrale di tipo tensionale;

anamnesticamente ernia iatale, esofagite da riflusso; stato dopo

tonsillectomia, emorroidectomia, appendicectomia, operazione per varicocele”,

ha indicato che l’assicurato è inabile al lavoro al 75% dal 13 febbraio 2001.

Circa le conseguenze del disturbo sulla sua attuale attività il dr. __________ nell’"Allegato

al rapporto medico" ha indicato “falegname che esegue anche tutti gli

altri lavori di artigianato che ci vogliono ad esempio per ristrutturare un

rustico, ecc….Ogni sforzo è impossibile, non riesce a stare in piedi oltre 15

minuti, non alza pesi, non lavora a terra”. Il medico ha osservato che

l’attuale attività non è più proponibile, che “pure in posizione seduta non

resiste, deve alzarsi dopo meno di 15 minuti per trovare sollievo”. Il dr. __________

ha poi rilevato che l’assicurato non può svolgere altre attività, “visto che

non può stare in piedi, seduto o fare sforzi e che pure non riesce a dormire di

notte (non trova la posizione) non vedo cosa si possa offrirgli. Fino a poco

tempo fa era abituato a “solo” lavorare” (doc. AI 15 a).

In

data 26 giugno 2003 il dr. __________ del SMR ha redatto la seguente proposta:

"

Falegname indipendente con mansioni

anche pesanti di muratore ed altri lavori di artigianato. Lavora con il figlio

anche falegname.

A dossier dal lato medico si presentano delle patologie

ben evidenziate a livello reumatologico nelle visite fiduciarie per __________

dr. __________ 7.2001 e per __________ da parte dr. __________ 1.2002 con

valutazione analoga di IL 75% probabilmente a carattere duraturo in questa

attività di tipo pesante.

Agli atti vi è anche il rapporto prof. __________

neurochirurgo di una visita e valutazione multidisciplinare che pur essendo del

1.2001 rappresenta la gravità di instabilità segmentata su base degenerativa

lombare.

Propongo

IL 100% per attività pesanti quali falegname e

muratore.

IL 50% per attività prettamente leggere con possibilità

di cambiamenti di posizione regolare, non sollevare/portare pesi>10 kg, non

effettuare movimenti regolari del rachide lombare o dover effettuare attività

in anteflessione del rachide.

Visto però che l'ultimo rapporto medico risale a oltre

un anno orsono.

Pf. inviare al medico curante un rapporto di decorso.

Poi ripresentare per valutazione globale." (Doc.

AI 30)

Nel

successivo rapporto 7 agosto 2003 il dr. __________ ha posto come diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa “sindrome lombovertebrale cronica

con/su disturbi degenerativi e ernia discale L5/S1 a sinistra; episodi

depressivi recidivanti reattivi a conflitto coniugale; dolori e disturbi

funzionali al ginocchio sinistro in stato dopo due lussazioni” e ha

osservato:

"

(...)

Considerandi

II paziente accusa sempre dolori

lombari irradianti verso entrambe le anche, specie a sx, ogni tanto anche

all'inguine.

Dolori sia a riposo che sotto

sforzo, in ogni posizione (sdraiato, seduto, inginocchiato, in piedi). Sta bene

quasi solo se cammina.

Non ha più disturbi di erezione.

Alvo e minzione sp..

(…)

Dal lato internistico niente di

particolare. Dal lato psichiatrico adeguato al momento della consultazione

odierna.

Per quel che concerne il ginocchio

segnalo che in dicembre del 2002 ho prescritto un Genutrain P3 che il paziente

ha portato fino a metà gennaio. Non voleva essere indirizzato ad uno

specialista. I disturbi sono regrediti ma ogni tanto descrive bloccaggi e

dolori.

Per quel che concerne lo stato

psichico è da notare un conflitto coniugale abbastanza importante. Il paziente

attualmente vive con l'amica, la moglie è in cura psichiatrica. Il paziente non

ritiene necessaria una cura psichiatrica per lui.

E' stato visto una volta dalla

psichiatra della moglie che lo vede depressivo-maniacale. Ha consultato, visto

che non ha fiducia nella Dr.ssa della moglie, anche il Dr. __________ dove è

stato solo una volta perchè non ne vede l'utilità.

La moglie non capisce che vuole

separarsi, "non parlano la stessa lingua". Lui non si sente

attualmente depresso e non crede di aver bisogno dello psichiatra.

Anche se vi sono anamnesticamente

dei dati (fornitimi dalla Dr.ssa __________, psichiatra della moglie) che

potrebbero parlare per dei comportamenti maniacali, da me in studio si è sempre

presentato adeguato.

Provvedimenti terapeutici/prognosi:

Continua ad assumere regolarmente analgesici. Non sono previsti ulteriori

esami. Per quel che concerne la prognosi non vedo possibilità di

miglioramento." (Doc. AI 31)

Il

dr. __________ ha inoltre così risposto alle domande dell’Ufficio AI in merito

alla capacità d’integrazione e al diritto alla rendita:

"

(...)

1.

Domande sull'attività attuale

1.1

Che conseguenze ha il disturbo alla

salute sull'attuale attività? Falegname in proprio che attualmente aiuta

ogni tanto alcune ore il figlio che porta avanti la falegnameria. Eseguiva tutti i lavori da artigiano che il cliente

chiedeva, per esempio per ristrutturare un rustico. Ora dice di non riuscire a

fare nessuno sforzo, già a lavorare alle macchine in falegnameria dopo 15

minuti non ce la fa più, non riesce a stare in piedi oltre i 15 minuti. Non gli

è possibile alzare pesi, non può mettere piastrelle, piode non potendo lavorare

in ginocchio. Dice di non riuscire a trovare sollievo nemmeno di notte

dormendo.

1.2

È ancora proponibile l'attività attuale? Credo

di no

1.3

Esiste inoltre una diminuzione del

rendimento ? Nel momenti di depressione sicuramente rende ancora meno. Sono

descritti dei momenti di agitazione psicomotoria, anche comportamenti

aggressivi nel momenti di conflittualità acuta che a detta dei parenti lo

rendono non affidabile. Non l'ho mai visto in fase ipomaniacale/maniacale ma è

probabile che se queste fasi effettivamente esistono influiscano sul grado di

rendimento.

2.

Domande su possibili provvedimenti

d'integrazione.

2.1

Si può migliorare la capacità di

lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale? No

Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p. es.

provvedimenti medici, mezzi ausiliari, modifiche del posto di lavoro ecc.)?

2.2

L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività? Vedi rapporto del 15.01.2002.

2.2.2

Per questi limiti di tempo vi è un rendimento

ridotto ? ¨ si

¨ no

2.2.3

Se altre attività non fossero possibili, quali

sono i motivi?

3.

Proposte, altre domande. Mi

sono chiesto come mai dopo un anno e mezzo ci voglia un aggiornamento, un altro

rapporto medico. Eventualmente potrebbe essere utile una perizia psichiatrica.

Se dovessero esserci dei dubbi per quel che concerne la capacità lavorativa

(muscolatura abbastanza sviluppata) potrebbe essere utile una valutazione sul

posto di lavoro in falegnameria." (Doc. AI 31a)

Nella "proposta

segretario ispettore" 12 agosto 2003 il funzionario incaricato ha così

riassunto i fatti:

"

Ripresentiamo il dossier dopo aver

richiesto il rapporto medico.

La situazione sembra stabile con però l'insorgenza di

episodi depressivi.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa nella sua

attività ed in altre più adeguate puoi comunque confermare la tua proposta del

26.6.2003

"

(Doc. AI 32)

Con "proposta

medico" 21 agosto 2003 il medico SMR ha rilevato:

"

Vedi mia proposta del 26.7.2003.

L'esigibilità lavorativa esposta nel mio rapporto del

26.7.2003

non varia alla luce del rapporto di decorso inviato dal medico

curante in agosto 2003.

Va in ogni caso discussa la necessità di meglio

valutare la problematica depressiva presente:

propongo solo se si procederà ad atti reintegrativi

(ulteriori costi di riformazione professionale ...) di effettuare una perizia

psichiatrica (tenuta del posto di lavoro? regolarità evt. per la problematica

maniacale ricorrente?) altrimenti non reputo il caso se si procederà con una

rendita." (Doc. AI 33)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid.

3a e riferimenti; Pratique

VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa

M

[I 162/01], consid. 2b).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare

che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V

161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O. B.; STFA del 28 novembre

1996.

nella causa G. F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S. H.; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del

22.

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178

consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag.

33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti

da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26

agosto 2004 nella causa G. C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il

medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve

tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente

(STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P. G., U

329/01 ed S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124;

STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del

23.

settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8

Nell’ambito

dell’istruttoria amministrativa l’Ufficio AI ha affidato al

segretario-ispettore il mandato di esperire un’inchiesta economica per gli

indipendenti. Nel rapporto 27 febbraio 2003 egli ha osservato:

"

(...)

5.

Confronto fra le varie attività

(Per facilitare l'applicazione dei N. 2142 e segg.

della Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità)

5.1

Attività da eseguire

A

B

C

1.

Direzione dell'azienda

2.

100%

A = Percentuale di ogni singola attività rispetto

all'insieme dei lavori consueti dell'assicurato/a (senza danno alla salute)

B = Attività ancora possibile dopo l'insorgenza del

danno alla salute, valutato dalla persona incaricata dell'inchiesta (p.es.

ancora completa = alla percentuale di A. ancora metà = ½ percentuale di A)

C = Valutazione dell'invalidità tramite l'Ufficio AI

L'assicurato è parecchio vago nel dare indicazioni.

Dice comunque che prima dell'insorgenza del danno alla salute, soprattutto

d'estate, quando la __________ si riempie di turisti, lavorava anche fino a

13-14 ore al giorno 7 giorni su 7. Si descrive un gran lavoratore, mai stanco e

fiero di sempre poter soddisfare i clienti. Andava a scegliere il legname

presso le ditte __________ e __________; erano poi queste ditte che si

occupavano di portare il materiale presso la sua falegnameria. Lui preparava

poi i lavori in officina e li posava sui cantieri.

Adesso riesce a fare poco o niente. Dice di alzarsi al

mattino e prendere i medicamenti. Dopo ca. 1 ora e mezza questi medicamenti

fanno effetto e si può mettere in marcia. Va in officina a vedere cosa fa il

figlio e a dare consigli. Va poi a bere il caffè, leggere il giornale e fare

una passeggiata. Solo al pomeriggio riesce a stare al massimo 2-3 ore in

officina. Nei giorni che non sta molto bene va dai clienti a vedere i lavori,

va a scegliere il legname nelle 2 ditte sopra menzionate, sfoglia cataloghi di

falegnameria, calcola il materiale necessario per fare un certo tipo di lavoro,

ecc.. Conferma comunque di non lavorare più di 2-3 ore al giorno e comunque con

rendimento ridotto in quanto non riesce a fare certi movimenti e non può

sollevare pesi.

Praticamente tutti i lavori più pesanti e da svolgere

in posizione non ergonomica sono stati affidati al figlio.

5.2

Valutazioni suppletive

5.3

Precisazioni dell'Ufficio Al sulle

divergenze dei dati riportati nella colonna C e di quelli indicati nella

colonna B

_______________________________________________________________

6.

Provvedimenti di integrazione

6.1

Tramite adattamento dell'azienda I

mediate consegna dimezzi ausiliari

Mi spiega che per il lavoro di falegname non ci sono

dei macchinari più comodi o che lui potrebbe utilizzare in misura maggiore.

Più o meno tutte le piccole officine hanno gli stessi

suoi macchinari. Sono stati acquistati nel 1980 quando si è messo indipendente.

_______________________________________________________________

Attualmente ha 2 piallatrici (una per il filo e una per

lo spessore), una circolare con carrello, una tenolatrice (per fare i

"maschi" e le "femmine" per gli incastri), una tupy (per la

lavorazione di fino e per le battute), una cavatrice a catena e una pressa per

incollare.

6.1.1

La capacità di guadagno potrebbe

essere considerevolmente migliorata con l'adattamento dell'azienda o mediante

la consegna di mezzi ausiliari? Vedi sopra

Ritiene necessaria una perizia? NO, l'assicurato è già stato peritato per

la __________ e l'__________. Passeremo comunque il dossier al SMR per una

presa di posizione.

6.1.2

In caso affermativo, quali

provvedimenti sono consigliabili?

6.2

Tramite riformazione professionale

6.2.1

La capacità di guadagno potrebbe

essere considerevolmente migliorata mediante un cambiamento dell'attività

nell'azienda stessa o tramite una riformazione professionale?

No, vedi sopra

6.2.2

In caso affermativo, quali

provvedimenti sono consigliabili?

_______________________________________________________________

7.

Firma

Data 28 febbraio

2003.

Persona

incaricata dell'inchiesta __________

Allegati (specificatamente documenti

giustificativi riguardanti i N. 4.1 e 4.2)

_______________________________________________________________

8.

Osservazioni dell'Ufficio Al

Il signor RI 1 è una persona molto semplice e di poche

parole.

E' stato visto dal Dr. __________ nel dicembre 2000 e

da uno specialista di __________ nel 2001 (non si ricorda il nome). Il Dr. __________

(medico di famiglia) non l'ha mandato da altri medici in quanto, a detta

dell'assicurato, per la sua malattia non c'è niente da fare.

L'__________ ha chiuso il caso ma l'assicurato non sa

il perché.

Dalla __________ prende ancora IG al 75%.

Aveva stipulato 2 assicurazioni separate per pagare

meno di premi. Dopo il gennaio 2002 non è più stato peritato.

Data

_______________________________________________________________

9.

Grado d'invalidità

9.1

Rapporto dei redditi sulla base de! N.

4.

(N. 2093 delle Direttive

sull'invalidità e sulla grande invalidità)

( - ) x 100

--------------------- = per cento

reddito ipotetico

9.2

Confronto fra le varie attività sulla

base del N. 5." (Doc. AI 23)

Sulla base dei

rapporti medici del dr. __________, dell’inchiesta economica esperita

dall’ispettore dell’amministrazione e del dossier trasmesso dalla Cassa malati __________

e dalla __________ (dal quale emerge che l’assicurato è stato inabile al lavoro

al 50% dal 14 dicembre 2000, al 100% dal 9 gennaio 2001 e al 75% dal 13

febbraio 2001), l’Ufficio AI ha formulato una "proposta di decisione"

(doc. AI 35) con la quale ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una

rendita intera AI a partire dal 1° dicembre 2001 (dopo un anno di attesa).

Tale “proposta” è

stata tuttavia annullata in seguito ad uno scritto dell’UFAS che invitava

l’Ufficio AI ad emettere una decisione solo dopo aver completato l’istruttoria

dal punto di vista economico, osservando:

"

Nell'ambito del

monitoraggio abbiamo esaminato l'incarto dell'assicurato citato a margine.

Nella concreta fattispecie non riteniamo opportuno accogliere la vostra

proposta di decisione.

Nel caso concreto l'assicurato, __________,

lavora da parecchi anni come falegname indipendente. Secondo i rapporti medici

quest'assicurato è inabile al lavoro nella misura del 100% nella pro­pria

professione, ma abile al 50% in un'attività idonea. In data 27.02.2003 è stata

effettuata un'inchiesta economica per gli indipendenti, dalla stessa risulta

che il signor RI 1, che prima del danno alla salute lavorava con il figlio, si

occupa tuttora di fare qualche lavoro in seno alla sua ditta. Dal citato

rapporto non emergono però dati più precisi. Non è stato operato nessun confronto

tra le attività e non si è verificato in che misura possono essere ridotte le

per­dite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni

più adeguate all'in­fermità (CIGI no 3113).

Inoltre la consulente IP non

precisa per quali motivi non ritiene che vi siano possibilità di rein­tegrazione

tali da potere escludere il diritto alla rendita. Non è stata proposta nessuna

attività e nemmeno è stata calcolata la perdita di guadagno.

Prima di emettere una decisione di

rendita sarebbe dunque auspicabile completare l'istruttoria dal punto di vista

economico." (Doc. AI 36)

Nella valutazione

8.

aprile 2004 il consulente IP ha indicato:

"

(...)

Consulenza, discussione

e attitudine alla reintegrazione

Anche senza tener conto di

eventuali limitazioni di natura psichica (che sarebbero comunque importanti per

una valutazione della "reintegrabilità" nel senso più ampio del

termine, e non unicamente nel caso vengano applicati provvedimenti

reintegrativi) ritengo che l'A. non è reinseribile nel normale ciclo

produttivo.

Anche prendendo in considerazione

attività semplici e per le quali non è necessaria una particolare qualifica, la

limitazione concernente il carico (10 kg) comporta un importante restringimento del mercato

lavorativo accessibile all'A. Inoltre, la necessità di cambiare regolarmente la

posizione non consente un suo inserimento nemmeno nelle attività proprie al

settore secondario (operaio di fabbrica, assemblatore, riparatore), attività

che non impongono il sollevamento di pesi gravosi ma che si caratterizzano per

la loro staticità. Anche la ricerca tramite le schede DPL della SUVA non ha

permesso di identificare delle attività esigibili.

Solo tramite una riformazione ci

potrebbero essere delle possibilità concrete e reali di inserimento lavorativo

dell'A. Visti l'età, il percorso socio professionale (ha sempre lavorato in

attività di tipo manuale ed ha quindi delle competenze specifiche e non,

trasferibili in altri settori professionali) e la capacità di lavoro residua

giustificata in sede medico-teorica (50%), non ci sono però i presupposti per

l'applicazione di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una

qualifica di base.

Conclusione

Viste le precedenti considerazioni

concludo ritenendo l'A. non inseribile nel mercato del lavoro." (Doc. AI

39)

Nella successiva

annotazione 6 maggio 2004 il funzionario incaricato ha indicato di non potere

aderire al rapporto del consulente IP, per le seguenti ragioni:

"

Si

prende atto del rapporto del Consulente IP al quale non è possibile aderire

poiché si ritiene vi sono delle attività esigibili da parte dell'assicurato e

questo in considerazione del fatto che la CM, dal 13.02.2001, riconosce l'A.

abile nella propria professione nella misura del 25%; l'A. stesso afferma nel

suo scritto del 18.03.02, di lavorare ancora nella misura del 25%.

Il medico SMR dr. __________, con

proposta 26.06.2003, ritiene l'A. inabile al 100% in attività

"pesanti" e abile almeno nella misura del 50% in attività

"leggere" (pesi massimi 10 Kg.).

Agli atti vi è uno scritto del

13.11.2000

dei coniugi RI 1, indirizzato all'Ufficio tassazioni di __________,

con commento sulla propria attività di indipendente.

Per le attività leggere citate dal

medico SMR, in conformità a recente giurisprudenza (la sentenza di principio è

stata emanata dal TF nel maggio del 2000) alfine di determinare il salario da

invalido di un assicurato che non esercita in concreto professione alcuna, o

comunque non sfrutta appieno le residue capacità di guadagno, è possibile far

riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro. Ai fini del calcolo fa stato il

valore mediano, o centrale (DTF 126 V 77).

I dati sono periodicamente

pubblicati dall'UFS (Ufficio Federale di Statistica) e sono noti generalmente

come "tabelle RSS" (Rilevamento sulla Struttura dei Salari).

Nel caso di assicurati che a causa

della particolare situazione personale o professionale non possono mettere

completamente a frutto la loro residua capacità residua nemmeno in lavori

leggeri, e non riescono pertanto a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, può essere operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico

che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25% (VSI

2002, p. 64).

Se la determinazione del reddito da

invalido avviene su tale base, la giurisprudenza non esige l'allestimento di un

elenco di professioni in concreto esigibili, anche se si può presupporre che

nel caso concreto il danno alla salute influenzi in maniera rilevante la scelta

della professione.

In conclusione, in ossequio alle

disposizioni citate e tenendo conto delle indicazioni mediche teoriche,

calcolando un reddito secondo tabelle RSS con riduzione del 25% permesso dalla

giurisprudenza (nel presente caso per possibilità unicamente di svolgere

attività "leggere", guadagno inferiore per tempo parziale, per

difficoltà di adattamento, flessibilità, ...), si ottiene per l'anno 2002 un

reddito da persona con danno alla salute pari a circa fr. 19'700 che,

confrontato con reddito senza danno alla salute di circa fr. 42'200.00

(aggiornamento al 2002 del reddito secondo tassazione 2001-2002) si ottiene un

grado d'invalidità (perdita economica) di circa il 55% con conseguente diritto

a una mezza rendita Al." (Doc. AI 40)

2.9

Orbene,

da un attento esame degli atti di causa, questo TCA constata che sia il medico

curante dr. __________ (doc. AI 11 e 31), sia i medici fiduciari della __________

e della __________, dr. __________ (doc. AI 26.7) e dr. __________ (doc. AI

26.

), sono concordi nel ritenere l’assicurato inabile al 75% nella sua

professione di falegname. Il dr. __________ ha inoltre chiaramente escluso che

l’assicurato possa svolgere altre attività (doc. AI 11 a e 31 a).

Il

dr. __________ del SMR, per contro, ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile

nella sua precedente attività di falegname, ma abile al 50% in altre attività

leggere, con possibilità di regolari cambiamenti di posizione, nelle quali non

si debbano sollevare/portare pesi superiori ai 10 kg, non si debbano effettuare movimenti regolari del rachide lombare o attività in anteflessione

del rachide (doc. AI 30 e 33).

Visto

quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente

chiarita dal profilo medico. Difatti, a fronte del certificato 15 gennaio 2002

del dr. __________ in cui l’assicurato è stato ritenuto inabile al 75% nella

sua professione di falegname (può lavorare massimo 2-3 ore al giorno) e nel

quale il curante ha indicato che l’assicurato non può svolgere altre attività a

causa dell’impossibilità di stare in piedi oltre 15 minuti, seduto oltre 15

minuti o di fare degli sforzi (doc. AI 11 a), valutazione poi ribadita dal dr. __________

nel rapporto 7 agosto 2003 (doc. AI 31 a), l’Ufficio AI ha omesso di compiere

qualsivoglia accertamento medico volto a chiarire le ragioni di tali

affermazioni. Agli atti figura unicamente il rapporto medico 26 giugno 2003 del

SMR nel quale sono stati elencati i limiti funzionali dell’assicurato,

rispettando i quali egli deve essere ritenuto abile al 50% (il medico ha infatti

indicato che l’assicurato è abile al 50% “per attività prettamente leggere

con possibilità di cambiamenti di posizione regolare, non sollevare/portare

pesi superiori a 10 kg, non effettuare movimenti regolari del

rachide lombare o dover effettuare attività in anteflessione del rachide”,

cfr. doc. AI 30). Nel successivo scritto 21 agosto 2003 il dr. __________, pur

segnalando che “va in ogni caso discussa la necessità di meglio valutare la

problematica depressiva presente”, ha confermato la sua precedente

valutazione dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato del 50% in attività

leggere (doc. AI 33). Su quali basi il SMR abbia fondato il proprio giudizio,

stimando una capacità lavorativa del 50%, non è dato sapere. Non risultano

infatti agli atti documenti che possano comprovare tali allegazioni.

Stante

quanto sopra, l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare nuovi accertamenti al

fine di valutare l’entità della capacità lavorativa residua dell’assicurato, in

quale percentuale e in quali attività, prima di emettere la decisione su

opposizione contestata.

Anche

l’esame del rapporto dell’inchiesta economica per indipendenti 27 febbraio 2003

(doc. AI 23) e quello della valutazione del consulente IP 8 aprile 2004 (doc.

AI 39) non apportano ulteriori elementi utili ad appurare i motivi che hanno

portato il SMR a ritenere l’assicurato abile al 50% in attività leggere adeguate,

circostanza del resto contestata dal ricorrente ed oggetto della presente

controversia.

Inoltre,

l’amministrazione ha completamente omesso di valutare la tematica relativa

all’eventuale affezione psichica dell’assicurato, segnalata dal dr. __________

nel rapporto sulla visita medica fiduciaria 14 gennaio 2002, nel quale il

medico ha indicato, tra le altre diagnosi, quella di sindrome depressiva,

osservando che “la prospettiva di non poter continuare l’attività

professionale ha provocato una depressione, per la quale il paziente è in cura

farmacologica da alcune settimane” (doc. AI 26.40). La sintomatologia

psichiatrica è stata poi segnalata dal curante, dr. __________, nel suo

rapporto 7 agosto 2003, nel quale ha indicato, fra le altre diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa, quella di “episodi depressivi recidivanti

reattivi a conflitto coniugale”, precisando che “la moglie è in cura

psichiatrica. Il paziente non ritiene necessaria una cura psichiatrica per lui.

È stato visto una volta dalla psichiatra della moglie che lo vede

depressivo-maniacale. Ha consultato, visto che non ha fiducia nella dr.ssa

della moglie, anche il dr. __________ dove è stato solo una volta perché non ne

vede l’utilità. (…) Anche se vi sono anamnesticamente dei dati (fornitimi dalla

dr.ssa __________, psichiatra della moglie) che potrebbero parlare per dei

comportamenti maniacali, da me in studio si è sempre presentato adeguato”

(doc. AI 31). Il dr. __________ ha poi aggiunto, a proposito del rendimento

dell’assicurato, che “nei momenti di depressione sicuramente rende ancora

meno. Sono descritti dei momenti di agitazione psicomotoria, anche

comportamenti aggressivi nei momenti di conflittualità acuta che a detta dei

parenti lo rendono non affidabile. Non l’ho mai visto in fase

ipomaniacale/maniacale ma è probabile che se queste fasi effettivamente

esistono influiscano sul grado di rendimento”, suggerendo che “eventualmente

potrebbe essere utile una perizia psichiatrica” (doc. AI 31 a).

Lo

stesso dr. __________ del SMR, del resto, nella proposta 21 agosto 2003 ha indicato che “va in ogni caso

discussa la necessità di meglio valutare la problematica depressiva presente:

propongo solo se si procederà ad atti reintegrativi (ulteriori costi di

riformazione professionale….) di effettuare una perizia psichiatrica (tenuta

del posto di lavoro? Regolarità per la problematica maniacale ricorrente?)

altrimenti non reputo il caso se si procederà con una rendita” (doc. AI

33).

Anche

il consulente IP nel rapporto 8 aprile 2004 ha indicato che “anche senza tener conto di eventuali limitazioni di natura psichica

(che sarebbero comunque importanti per una valutazione della

"reintegrabilità" nel senso più ampio del termine, e non unicamente

nel caso vengano applicati provvedimenti reintegrativi) ritengo che l'A. non è

reinseribile nel normale ciclo produttivo” (doc. AI

39).

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984.

pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I

148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S.

F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

Ora,

nel caso in esame, vista la situazione descritta dal dr. __________, non è da

escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica rilevante.

Non

essendo stata approfondita la tematica, in applicazione della succitata

giurisprudenza federale, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché

proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare anche l’aspetto

extra-somatico dell’assicurato, rispettivamente l’eventuale sua abilità

lavorativa, con riferimento sia alla sua precedente attività di falegname, sia,

se del caso, ad altre attività adeguate ritenute esigibili.

Da

notare inoltre, per inciso, che con certificato 27 ottobre 2005 il dr. __________

ha comunicato all’Ufficio AI:

"

Il paziente sopraccitato mi ha

chiesto di aggiornarvi in merito alla sua salute in quanto gli ultimi due anni,

più precisamente dopo aver inoltrato il rapporto AI per richiedere una rendita,

il suo stato è soggettivamente peggiorato.

Effettivamente posso confermare, oltre ai problemi noti

e grossolanamente invariati, essenzialmente due nuovi problemi ossia:

1, insorgenza di cervicalgie croniche, prob. su base

degenerativa e con delle miogelosi importanti

2.

rizartrosi bilaterale." (Doc. VIbis)

L’amministrazione

dunque, oltre ad appurare, come visto in precedenza, la capacità lavorativa

residua dell’assicurato tenendo conto anche dell’eventuale patologia

psichiatrica segnalata dal dr. __________ e dal dr. __________, dovrà pure procedere

ad ulteriori accertamenti in relazione ai problemi segnalati da ultimo dal dr. __________,

dato che nel citato certificato 27 ottobre 2005 il curante si riferisce a uno

stato di salute peggiorato negli ultimi due anni e quindi prima dell’impugnata

decisione.

Pertanto,

annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per

gli accertamenti di cui sopra. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente

pronunciarsi sull’invalidità dell’assicurato.

2.10

In

sede ricorsuale l’assicurato ha chiesto al TCA che le parti vengano convocate

ad un’udienza, dato che “la valutazione sommaria della fattispecie, tale da

rasentare l’arbitrio, merita i necessari chiarimenti” (doc. I).

Al

riguardo va rilevato che la richiesta di poter chiarire la fattispecie in

udienza formulata dall’assicurato è stata di fatto superata dalla decisione del

TCA di rinviare gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

2.11

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr.

1’000.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione 11 luglio 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e

renda una nuova decisione.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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