Lexipedia

Decisione

32.2005.138

Controversia in merito all'eventuale capacità lavorativa dell'assicurato in attività leggere adeguate. Fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico. Atti rinviati all'amministrazione p

18 gennaio 2006Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I 623/98).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è

sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA;

RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25

consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le

disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

Dal 1°

gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione

della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

Va al

riguardo fatto presente che recentemente il TFA ha precisato che i concetti di

incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei

redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni

durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente

sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità

(DTF 130 V 343).

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI - in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con

invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1

LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA (al quale rinvia l’art. 28 cpv. 2 LAI) il grado d'invalidità

è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito che l'assicurato potrebbe

conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali

provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto ottenere

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16

LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.4. Va poi ricordato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga,

ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività

lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo

sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique

VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV

Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137

consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;

DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna

1995, p. 456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique

VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò

l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla

riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività

dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105

V 151).

In tal

caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza

del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i

quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122

consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo

consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente

sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale

raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli

effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;

Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74

p. 213ss consid. 2b; DTF 105

V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della

capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre

una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid.

1a).

Va fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di

graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art.

28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è

graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti

dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo

successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla

capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di

rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito

economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza.

Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul

risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio

legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere

stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2;

VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedita 12 maggio 2004 nella causa T.,

I 540/02).

2.5. Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato

alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28

consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure

VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

2.6. Con "Rapporto

medico" 22 agosto 2003 il Dr. Med. __________, posta la diagnosi di

sindrome lombare algica su discopatia L5-S1 con radiculopatia L5 dx e

spondilolisi con spondilolistesi L5-S1, ha indicato che l’assicurato è stato

inabile al lavoro al 100% dal 28 febbraio 2002 al 7 aprile 2002 e al 50% a

partire dall’8 aprile 2002, osservando:

" Anamnesi:

Il paziente presenta da anni dolori

lombari ricorrenti che lo hanno limitato nella propria professione. Dal

08.03.2002 dopo esser scivolato ed aver picchiato la schiena e la testa il

28.02.2002, i dolori si sono accentuati e gli accertamenti eseguiti hanno

evidenziato le alterazioni sopra descritte. Non presentava nessuna lesione

ossea traumatica ma come vedete anche dalla TAC e dal consulto neurochirurgico,

una grave alterazione del passaggio lombosacrale con anterolistesi di L5 su S1

ed una protrusione del disco con compressione nel neuroforame della radice di

L5 a dx.

Nonostante antireumatici e fisioterapia, i dolori permangono.

Disturbi soggettivi:

Il paziente lamenta sempre dolori lombari, irradiati spec. nella fascia

posteriore della gamba dx. I dolori non gli permettono di lavorare a tempo

pieno ma dopo ca. 4 ore deve interrompere la propria attività.

Constatazioni:

Paziente di __________ anni in buone condizioni generali, atletico.

Auscultazione polmonare e cardiaca: nei limiti della norma, PA 119/81, polso

79/min.

Addome: molle trattabile, non organomegalie.

Esame neurologico: non disturbi della forza o della sensibilità, riflessi

osteotendinei vivaci e simmetrici, marcia sulle punte e sui talloni mantenuta.

(...)" (Doc. AI 8)

Nell’"Allegato al rapporto medico" il medico ha indicato

che l’assicurato "lamenta sempre dolori lombari che si accentuano nella

posizione seduta, deve essere aiutato perché non può spostare o sollevare pesi";

che l’attività attuale è ancora proponibile per "4 ore al giorno";

che esiste una diminuzione del rendimento nella misura del "50%";

che non è possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro

attuale; che l’assicurato non è in grado di svolgere altre attività,

giustificando tale affermazione con il fatto che l’attività attuale

dell’assicurato "è l’unica attività per cui il paziente è formato"

(cfr. doc. IX).

Il Dr. __________ ha allegato il rapporto 14 giugno 2002 della TAC

lombare eseguita all’assicurato, del seguente tenore:

"

REFERTO: come sulla lastra standard notasi un'osteocondrosi

avanzata ai livelli L4/L5 e L5/S1.

Livello L4/L5: sporgenza globale del disco intervertebrale con

una convessità che oblitera lo spazio epidurale anteriore (i 20) e estensione

soprattutto dal lato sinistro sotto il peduncolo nel neuroforame ( i 24 27).

Le ricostruzioni sagittali dimostrano anche irregolarità ossea con una formazione

osteofitosica sporgente in questa sede (vedi se 3 ricostruzione sagittale).

Livello L5/S1: presenza di un'anterolistesi L5 su S1

su base di lisi istmica bilateralmente.

Le ricostruzioni sagittali pongono in evidenzia una chiara stenosi del neuroforame

della radice di L5 destra con compressione diretta in questa sede da paragonare

con il lato opposto (i 22,7 con i 30,6).

Veda pure la compressione sul ganglion dorsale su (i 37 38), mentre dal lato

sinistro il contatto è limitato.

Non stenosi del canale spinale.

Livello L3/L4: protrusione globale del disco intervertebrale con

liscia indentazione sul sacco tecale e senza focalità di ernia.

CONCLUSIONI:

- Anterolistesi di L5 su S1 su base di lisi istmica bilateralmente e lo

sviluppo

di un’osteocondrosi

avanzata.

- Ne risulta una protrusione del disco

intervertebrale ma chiaramente focalizzata nel neuroforame della radice di L5

destra come dimostrato sulle ricostruzioni sagittali, questo neuroforame

d'altronde è già più ristretto rispetto al lato opposto e verosimilmente

contribuendo ad una indentazione più significativa rispetto al lato opposto.

Un'erniazione lussata però non è presente.

- Alterazioni meno spiccate a livello L4/L5

sottoforma di un'avanzata degenerazione discale con protrusione focalizzata

questa volta nel neuroforame della radice di L4 sinistro, inoltre si documenta

una formazione osteofitaria intraforaminale nella stessa sede.

- Sarebbe pertanto utile un confronto con RM,

tecnica che potrebbe meglio mettere in evidenzia i rapporti neurodiscali ai

livelli dei neuroforami indicata qualora fosse previsto un intervento

chirurgico." (Doc. AI 8a)

Il Dr. __________ ha inoltre allegato il rapporto 25 febbraio 2003

redatto dal Dr. Med. __________, __________, del seguente tenore:

" Vedo in consultazione il paziente sopra menzionato il

18.2.2003.

Non ritorno sull'anamnesi, il paziente presenta una lunga storia di lombalgie e

più recentemente una radicolopatia L5 dx non deficitaria.

La sintomatologia dolorosa sembra essere meno predominante rispetto alla

sintomatologia lombare.

L'esame neurologico non mostra deficit di forza, la manovra di Lasègue è

negativa e la mobilità del rachide relativamente conservata.

La professione di autista di certo non aiuta questo tipo di problema e da una

parte un intervento chirurgico che potrebbe essere proposto di fissazione per

via posteriore con eventualmente interposizione di gabbie nello spazio discale

L5/S1 non garantirebbe una ripresa del lavoro al 100%.

In tal senso consiglio una posizione conservativa e proporrei un intervento

chirurgico qualora la sintomatologia dolorosa iperalgica nella radice di L5

dovesse riapparire e naturalmente se si manifestasse un severo deficit di forza

nel territorio di L5 a dx." (Doc. AI 8b)

Nella "proposta per il medico" 21 novembre 2003 il

funzionario incaricato ha così riassunto i fatti:

" - Domanda del 23.07.2003 per sindrome

lombare algica su discopatia

L5-S1 con radiculopatia L5 dx, spondilolisi con spondilolistesi L5-S1 si

dichiara inabile dal 01.06.2002.

- Diagnosi: sindrome

lombare algica su discopatia L5-S1 con radiculopatia L5 dx, spondilolisi con

spondilolistesi L5-S1

- Professione/attività

appresa: scuole dell'obbligo

- Attività svolte /

datori di lavoro: autotrasportatore indipendente

- Disoccupazione SI x NO PARZIALE

dal

(ev. al) dal (ev. al)

- Incapacità lavorativa: Dr.

__________: 100% 28.2.02-7.4.02, 50%

8.4.02 e continua

__________:

100% 8.3.02-7.4.02, 50%

8.4.02-30.06.02

__________:

1.6.02-31.7.03

- Domande al medico: a) Quali

sono le limitazioni di cui bisogna tener conto in occasione dell'inchiesta che

verrà effettuata?" (Doc. AI 10)

Con "Rapporto medico" 26 aprile 2004 il medico SMR ha

rilevato:

Diagnosi

principale

Sindrome lombovertebrale

su discopatia L5-S1 con radiculopatia L5 a destra

Spondilolisi

con spondilolistesi L5-S1

Codice

ICD 10

Codice AI

Ulteriori

diagnosi senza influsso sulla CL

Codice

ICD 10

Codice AI

Ulteriori

diagnosi senza influsso sulla CL

Limiti

funzionali

Evitare la

posizione seduta prolungata, possibilità di alternare la posizione seduta con

quella eretta, alzare o trasportare pesi solo leggeri massimo 10 kg, evitare posizioni statiche

e movimenti ripetitivi non ergonomici per la schiena (tipo flessione,

rotazione, iperestensione del tronco)

IL in %

Attività

abituale Autotrasportatore in proprio con mansioni di ritiro e consegna merci

varie e guida autocarro

50%

Attività

adeguata

attività

leggera con pesi non oltre 10 kg, con possibilità di alternare la posizione

seduta con quella in posizione eretta, senza movimenti ripetitivi di

flessione-rotazione iperestensione del tronco

A tempo

pieno con stimabile diminuzione del rendimento non oltre 20%

Inizio

IL duratura Mese/anno

IL 100%dal

28.02.2002 al 07.04.2002 IL 50% dal 08.04.2002 continua

Inizio-possibilità

integrazione (mese/anno)

Raccomandazioni, proposte SMR

In base alla

documentazione medica agli atti, è giustificata una diminuzione

medico-teorica del 50% della capacità lavorativa come autotrasportatore con

mansioni non ergonomiche per la schiena (posizione seduta per tempo

prolungato, mansioni di carico e scarico), come valutato da parte del

curante.

Il curante

ritiene altre attività lavorative non fattibili in quanto ha sempre solo

fatto l'autotrasportatore:

in base

alla documentazione medica agli atti si può comunque stimare una capacità

lavorativa medico-teorica in attività lavorativa leggera, ergonomicamente

adatta sicuramente superiore a quella di autotrasportatore, praticamente a

tempo pieno, ammettendo una possibile diminuzione del rendimento non oltre

20%.

(Doc.

AI 13)

Con certificato 18 febbraio 2005 il Dr. __________

ha attestato che l’assicurato è inabile al lavoro parzialmente al 50% dall’8

aprile 2002 (cfr. doc. AI 27 d).

2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid.

3a e riferimenti; Pratique

VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa

M

[I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O. B.; STFA del

28 novembre 1996 nella causa G. F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S. H.;

SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del

22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI

2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125

V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un

rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G. C., I 355/03, consid.

5).

Per quel che riguarda i

rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.

G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.8. Nell’ambito

dell’istruttoria amministrativa l’Ufficio AI ha affidato al

segretario-ispettore il mandato di esperire un’inchiesta a domicilio. Nel

rapporto di visita esterna 5 luglio 2004 egli ha osservato:

" In data 01.07.2004 abbiamo incontrato il signor RI 1 al

suo domicilio. L'interessato dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo, non

ha acquisito formazione professionale alcuna. Ha avuto modo di maturare

esperienza professionale lavorando per una decina d'anni per una ditta che si

occupava della manutenzione dei binari per le __________, indi per ca. 12-13

anni per la ditta __________ di __________ - trasporto valori.

Dal 1989 lavora in

proprio quale autotrasportatore, senza personale alle dipendenze.

In caso di necessità

faceva capo alla collaborazione di personale esterno.

Oggigiorno possiede un

Camion frigo - classe media - Isotherm e si occupa di trasporti a livello

svizzero, di qualsiasi tipo di merce, per diversi clienti. Oltre al trasporto

si occupa del carico/scarico della merce, e spesso della distribuzione della

stessa nelle varie succursali della ditta committente. Il carico/scarico

avviene mediante sponda lift ed appositi carrelli elevatori, ma specialmente

nella distribuzione, vi è anche una parte di attività manuale.

Le trasferte, prima

dell'insorgenza del danno alla salute, avevano la durata massima di un giorno.

Occupato sull'arco di 5 giorni lavorativi settimanali. Il sabato impegnato nei

lavori di manutenzione/servizio del veicolo e magazzino a __________. Per il

lato amministrativo, usufruisce della collaborazione importante della moglie (vedi

telefoni, ordinazione trasporti, fatturazioni, registrazioni, corrispondenza).

L'impegno dell'assicurato è meno significativo.

Considerandi

II richiedente da alcuni

anni accusa disturbi lombari, che non gli hanno mai causato tuttavia

particolari impedimenti a livello lavorativo. Trattavasi di disturbi abbastanza

sopportabili. Questi si sono accentuati in occasione dell'infortunio occorsogli

in data 28.02.2002, tutelato dall'__________.

La LAINF gli ha riconosciuto le prestazioni IG al 100%

sino al 07.04.2002, indi al 50% sino al 30.06.2002. In seguito il caso è

continuato quale malattia, a carico della __________, che ha ripreso il

versamento delle IG al 50% dal 01.07.2002 appunto, sino a tutt'oggi.

Dopo il citato evento i

problemi alla schiena si sono accentuati, e si manifestano in modo più

importante sotto sforzo, p. es nel sollevare/spostare/trasportare pesi (limiti

di carico 10 kg), nell'effettuare movimenti ripetitivi che

coinvolgono la colonna vertebrale. Difficoltà sono dichiarate presenti nel

mantenere a lungo la stessa postura, specialmente in piedi. Nella posizione di

guida sono dichiarati meno presenti; la situazione non è soddisfacente, ma

neppure così problematica. Segnala piuttosto, importanti problemi durante il

riposo notturno. Il sonno è disturbato dai dolori, quindi dalla necessità di

dover cambiare sovente la posizione corporea.

Segnala disturbi alla

colonna cervicale, presenti anche a livello lombare irradiantisi alla gamba

destra.

Porta una cintura di

sostegno lombare, che gli dà un certo sollievo. Per il problema del riposo ci

comunica che quasi tutti i giorni sarebbe costretto a riposarsi di primo

pomeriggio, coricandosi durante 1-2 ore.

Dopo l'insorgenza del

danno alla salute ha quindi dovuto ridimensionare il suo impegno lavorativo,

che a detta del richiedente è stato ridotto a 2-3 giornate lavorative

settimanali in media. I viaggi più lunghi, in Svizzera interna, oggigiorno

verrebbero quindi ripartiti sull'arco di 2 giorni invece di eseguirli in uno

solo, troppo stressante per i ritmi di lavoro. Se le esigenze, i tempi di

consegna sono troppo ristretti, impegnativi, declina il trasporto.

Vengono prediletti viaggi

dove le operazioni di carico vengono effettuate dal committente.

Oggigiorno le esigenze

della clientela, al riguardo della celerità nel trasporto e consegna della

merce, sono molto elevate, per cui come sopra accennato, non potendo più

garantire in modo continuativo il suo impegno lavorativo, ha dovuto

ridimensionare i suoi programmi. Si trova quindi confrontato con l'incertezza

di poter pianificare e garantire il lavoro, legata appunto alle oscillazioni

dello stato di salute. In caso di necessità può comunque far capo ad un

collaboratore esterno indipendente, meccanico di professione, che oltre a

qualche trasferta, gli effettua la distribuzione in Ticino, intesa quale

smistamento del trasporto principale alle diverse succursali e collabora nei

servizi di manutenzione al veicolo.

L'attuale riduzione dell'

impegno professionale, in via valutativa può essere considerato, tutto sommato,

in media nella misura del 40-45% circa, come a tabella seguente, tenuto conto

che per la parte amministrativa /organizzativa, non sussistono impedimenti, che

per i trasporti gli impedimenti sono stati considerati nella misura tra il 40

ed il 50 %, legati in particolare al carico/scarico del mezzo, alla

distribuzione finale al dettaglio, e meno alla guida in sè. Per il p.to 3 si è

considerato un impedimento più contenuto che non dovrebbe superare il 25%.

Mansioni Quota-parte

Impedimenti Invalidità

1.

Lavori amministrativi

02.

% 0 % 0 %

organizzativi

2.

Trasporti/consegne 90

% 40 - 50 % 40.5 %

3.

Manutenzione-pulizia

Veicolo e magazzino 08

% 25 % _2.0 %

Totale impedimenti

pratici 42.5

%

Per il lato economico si

rimanda all'allegata tabella riassuntiva, con i dati per il periodo 1998-2002.

Per il 2003 abbiamo solo una distinta mensile degli incassi, indicati

complessivamente in fr. 159'333.--, e di una parte delle spese, incomplete

(mancano gli ammortamenti ed altre poste). I conti, in via di allestimento, non

saranno pronti verosimilmente prima del 31.08.2004 (proroga per l'inoltro della

dichiarazione UT).

Sarà infine necessario un

parere dell'OP." (Doc. AI 16)

Nella valutazione 26 gennaio 2005 la consulente IP ha indicato:

Stato

di salute - danno alla salute e

relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

Dagli

atti medici presenti all'incarto risulta che il sig. RI 1 è inabile nella sua

professione di autista-autotrasportore in misura parziale (50%) a causa di:

-

sindrome lombovertebrale su discopatia L5-sl con radiculopatia L5 a dx

-

spondilolisi con spondilolistesi L5-S1

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.),

durata, mansioni, specializzazioni,

retribuzioni

All'incarto

non risultano particolari informazioni riguardanti la formazione scolastica e

professionale dell'assicurato. Dalla domanda risulta che ha eseguito le

scuole obbligatorie e, da rapporto del dr. __________, sembrerebbe non

essersi formato in altra professione che quella attuale.

Deduco

quindi che l'assicurato si è formato quale autotrasportatore e che ha sempre

esercitato questa professione, mettendosi poi in proprio nel 1989. L'ultimo

reddito percepito risulta essere quello della tassazione 2001-2002, con un

reddito aziendale di 50'000.- frs.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Innanzitutto, occorre precisare che l'età relativamente

avanzata dell'assicurato non ci permette di prendere in considerazione misura di

riqualifica professionale.

Secondo

il parere medico SMR il sig. RI 1 risulta ancora abile nella sua professione al 50%.

In attività maggiormente adeguate, che non comportino

il sollevamento di pesi sup. ai 10 kg, l'assunzione di posizioni

statiche o comportanti ripetute flessioni, torsioni o rotazioni della schiena

e che offrano la possibilità di alternare le posizioni seduta/eretta,

l'assicurato sarebbe abile in misura dell'80% (rendimento parziale sull'arco

dell'intera giornata).

Teoricamente esigibili risulterebbero quindi attività

quali, ad esempio:

-

addetto alla vendita di carburanti e altri

prodotti in stazioni combinate del tipo

servisol, con compiti essenzialmente di incasso

-

operaio in lavori leggeri non qualificati

(addetto al controllo, spedizione,

etichettatura nell'industria dell'abbigliamento)

-

addetto al controllo nell'industria farmaceutica, alimentare e cioccolatiera

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Nelle

attività summenzionate, i redditi di riferimento possono essere reperiti

sulle "tabelle RSS", che sono dati salariali periodicamente editi

dall'Ufficio Federale di Statistica concernenti gli stipendi medi presenti

nei vari settori e nelle varie regioni della CH.

Faremo

riferimento alle attività non qualificate di mano d'opera maschile presenti

in Ticino al 2004, attenendoci unicamente al valore centrale, o mediano.

Visto però che il reddito da valido a nostra disposizione risale agli anni di

tassazione 2001-2002, i redditi in attività adeguate verranno rilevati dalle

tabelle RSS del 2002.

Secondo

recente giurisprudenza (maggio 2000) è possibile, nel caso in cui gli

assicurati non potessero mettere completamente a frutto la loro residua

capacità di lavoro a causa di motivi personali o professionali obbiettivi,

operare delle riduzioni sul salario teorico statistico fino al 25%.

Nel

presente caso risulta quanto segue.

Secondo

le tabelle RSS l'assicurato, lavorando a tempo pieno e con pieno rendimento

in attività maschile non qualificata, nel 2002 avrebbe potuto guadagnare

51'265- frs. annui.

A

questo reddito operiamo una riduzione del 20% per il rendimento ridotto

stimato dal SMR (vedi "stato di salute"), ottenendo un reddito

annuo di 43'860.- frs., ai quali dovremo ancora apportare una riduzione del

10% per porto di pesi limitato e del 5% per età relativamente avanzata con

relativa difficoltà di adattamento a nuova professione.

Otteniamo

quindi un Reddito da Invalido finale di 34'860.- frs. annui.

Come

detto sopra, il Reddito da Valido del 2000 è di 50'000.- frs. annui.

La CGR risulta quindi essere del 69,7%.

(Doc. AI 22)

2.9

Orbene,

da un attento esame degli atti di causa, questo TCA constata che sia il medico

curante Dr. __________, sia il Dr. __________ del SMR, sono concordi nel

ritenere l’assicurato abile al 50% nella sua attuale attività di

autotrasportatore.

Controversa risulta per contro l’eventuale capacità lavorativa

dell’assicurato in attività leggere adeguate. A mente del Dr. __________,

l’assicurato non sarebbe in grado di svolgere altre attività, dato che la

professione di autotrasportatore è l’unica attività nella quale egli è formato

(cfr. doc. IX). Inoltre, nel seppur succinto certificato medico 18 febbraio

2005.

il Dr. __________ ha nuovamente attestato un’inabilità lavorativa del 50%

dell’assicurato a partire dall’8 aprile 2002, senza ulteriori specifiche (cfr.

doc. 27 D).

Secondo il parere del SMR,

per contro, l’assicurato sarebbe abile nella misura dell’80% in attività

leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (attività che

comportino carichi non superiori a 10 kg, con possibilità di alternare la

posizione seduta a quella eretta, senza obbligo di movimenti ripetitivi di

flessione-rotazione-iperestensione del tronco, cfr. doc. AI 13).

Visto quanto precede,

questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal

profilo medico. Difatti, a fronte del certificato 22 agosto 2003 del Dr. __________

in cui l’assicurato è stato ritenuto abile al 50% nella sua professione di

autotrasportatore (4 ore al giorno) e nel quale il curante ha indicato che

l’assicurato non può svolgere altre attività (cfr. doc. IX), l’Ufficio AI ha

omesso di compiere qualsivoglia accertamento medico volto a chiarire le ragioni

di tali affermazioni. Agli atti figura unicamente il rapporto medico 26 aprile

2004.

del SMR nel quale sono stati elencati i limiti funzionali del signor RI 1

(“evitare la posizione seduta prolungata, possibilità di alternare la

posizione seduta con quella eretta, alzare o trasportare pesi solo leggeri

massimo 10 kg, evitare posizioni statiche e movimenti ripetitivi

non ergonomici per la schiena”), per concludere che “in base alla

documentazione medica agli atti è giustificata una diminuzione medico-teorica

del 50% della capacità lavorativa come autotrasportatore con mansioni non

ergonomiche per la schiena”, mentre per quanto riguarda altre attività

lavorative “in base alla documentazione medica agli atti si può comunque

stimare una capacità lavorativa medico-teorica in attività lavorativa leggera,

ergonomicamente adatta, sicuramente superiore a quella di autotrasportatore,

praticamente a tempo pieno, ammettendo una possibile diminuzione del rendimento

non oltre il 20%” (cfr. doc. AI 13). Su quali basi il SMR abbia fondato il

proprio giudizio, stimando una capacità lavorativa dell’80%, non è dato sapere.

Non risultano infatti agli atti documenti che possano comprovare tali

allegazioni.

Inoltre, se è pur vero che

l’ulteriore certificato 18 febbraio 2005 del Dr. __________ attesta laconicamente

un’inabilità lavorativa del 50% dell’assicurato dall’8 aprile 2002 (cfr. doc.

27.

D) senza specificare in che ambito e per quali motivi, ciò nondimeno

l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare nuovi accertamenti, al fine di

valutare se effettivamente l’assicurato presentasse un’inabilità lavorativa a

causa dei problemi lombari che lo affliggono da lungo tempo, in quale

percentuale e in quali attività, prima di emettere la decisione su opposizione

contestata.

Anche l’esame del rapporto di visita esterna 5 luglio 2004 (cfr.

doc. AI 16) e quello della valutazione del consulente IP 26 gennaio 2005 (cfr.

doc. AI 22) non apportano ulteriori elementi utili ad appurare i motivi che

hanno portato il SMR a ritenere l’assicurato abile all’80% in attività leggere

adeguate, circostanza del resto contestata dal ricorrente ed oggetto della

presente controversia.

Pertanto,

annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per

gli accertamenti di cui sopra. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente

pronunciarsi sull’eventuale invalidità dell’assicurato.

2.10

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto.

§ La decisione 19 luglio 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti

conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò

che rende priva d’oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster