32.2005.138
Controversia in merito all'eventuale capacità lavorativa dell'assicurato in attività leggere adeguate. Fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico. Atti rinviati all'amministrazione p
18 gennaio 2006Italiano42 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.138
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, TCA
Titolo:
Controversia in merito all'eventuale capacità lavorativa dell'assicurato in attività leggere adeguate. Fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico. Atti rinviati all'amministrazione per ulteriori accertamenti.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.138
cr/sc
Lugano
18 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 luglio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
mese di luglio 2003 RI 1, nato nel __________, di professione
autotrasportatore indipendente, ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da "sindrome lombare algica
su discopatia L5-S1, spondilolisi con spondilolistesi L5-S1" (cfr.
doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti
del caso, con decisione 28 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta
di prestazioni, motivando:
"
(...)
Esito degli accertamenti
In considerazione degli atti medici
acquisiti all'incarto, risulta che la patologia del quale l'assicurato è
portatore comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno.
Secondo la documentazione medica
esaminata dal servizio medico regionale dell'assicurazione invalidità si nota
che l'attività abituale è proponibile in misura del 50% dal 08.04.2002, mentre
in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato
di salute la capacità lavorativa medico teorica è dell'80%.
L'assicurazione ha quindi valutato
il grado invalidante dell'assicurato procedendo al confronto dei redditi come
espresso nello specchietto a margine. In particolare il grado invalidante è
stato fissato in base alle seguenti considerazioni: si ritiene vi sono delle
attività esigibili da parte dell'assicurato e ciò se si considerano i rapporti
medici esaminati dal servizio medico regionale.
Per tali attività, in conformità
alla recente giurisprudenza (la sentenza di principio è stata emanata dal TF
nel maggio 2000) al fine di determinare il salario da invalido di un assicurato
che non esercita in concreto professione alcuna, o comunque non sfrutta appieno
le residue capacità di guadagno, è possibile far riferimento ai rilevamenti
statistici ufficiali editi periodicamente dall'Ufficio Federale di Statistica
(UFS) che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro.
Il consulente per l'integrazione
professionale ha quindi proceduto a verificare se le indicazioni medico
teoriche sono traducibili ragionevolmente nella pratica confermando l'esistenza
di un mercato del lavoro capace di offrire l'attività consone allo stato di
salute dell'assicurato.
In conclusione, in ossequio alle
disposizioni citate e tenendo conto delle indicazioni mediche teoriche,
calcolando un reddito secondo le tabelle RSS, il calcolo economico presenta il
confronto del reddito da sano di Fr. 50'000.- (stato 2000) con il reddito da
invalido che secondo tali tabelle nel 2000 ammontava almeno a
Fr. 34'860.- ottenendo un grado invalidante massimo del 30% come espresso a
margine. Tale capacità al guadagno è presente in pratica dal 08.04.2002 come
dimostrato dagli atti medici.
Reddito
annuale esigibile:
senza l'invalidità CHF 50'000.-
con l'invalidità CHF 34'860.-
Perdita di guadagno CHF 15'140.- = Grado d'invalidità
30%
Essendo il grado d'invalidità
inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Inoltre, l'età relativamente
avanzata dell'assicurato non ci permette di prendere in considerazione misure
di riqualifica professionale." (Doc. AI 24)
1.2. Avverso la
decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dallo studio legale RA 1,
ha presentato tempestiva opposizione, rilevando:
" (...)
1. Il signor RI 1, attivo quale autotrasportatore in
proprio, ha subito un'inabilità lavorativa totale tra il 28 febbraio 2002 ed il
7 aprile 2002, momento a partire dal quale il grado d'inabilità si è
stabilizzato nella misura del 50%. Egli ha quindi presentato in data 23 luglio
2003 una richiesta di prestazioni AI per adulti, così consigliato dalla spett. __________,
con scritto del 28 maggio 2003.
2. Conformemente alla vigente prassi, questo lod.
Ufficio ha avviato gli accertamenti del caso, demandando un'inchiesta a
domicilio ex art. 4, 28 e 29 LAI al Servizio Ispettorato, convocando il signor RI
1 in data 1 luglio 2004, richiedendo la copia del conto perdite e profitti,
così come del bilancio d'esercizio per l'anno contabile 2003, interrogando, per
finire, il qui opponente circa alcuni aspetti legati alla sua attività quale
trasportatore indipendente.
Dando seguito alle richieste di cui sopra, il signor RI 1 ha fornito la
necessaria documentazione e le risposte relative alle informazioni pretese da
codesto Ufficio.
Nel contempo il signor RI 1 si è pure sottoposto a
tutti gli accertamenti del caso. In particolare a quelli effettuati dal dr.
med. __________ di __________, il quale ha stabilito e confermato, ancora di
recente, un'incapacità lavorativa dell'assicurato pari al 50% (cfr. certificato
annesso).
3. Dopo oltre due anni dalla richiesta, in data 28
gennaio 2005, il lod. Ufficio dell'Assicurazione Invalidità ha reso una
decisione di rifiuto di prestazioni. Da qui la presente istanza.
4. A ben vedere lo stato fisico del qui opponente,
attestato anche dal dr. med. __________, non appare certo tale da permettergli
di svolgere una qualsiasi attività lavorativa. Tantomeno la sua formazione
scolastica, terminata alla fine del primo anno di scuola secondaria. Del tutto incomprensibili
- e non condivisibili - appaiono pertanto le affermazioni di codesto Ufficio,
quando è dichiarato che:
" ... secondo la documentazione medica
esaminata dal servizio medico regionale dell'assicurazione invalidità si nota
che l'attività abituale è proponibile in misura del 50% dal 08.04.2002, mentre
in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato
di salute la capacità lavorativa medico teorica è dell'80%...";
A non averne dubbio la decisione di cui è parola
appare del tutto improponibile alla luce delle circostanze di fatto accertabili
nella concreta fattispecie. Il signor RI 1, nato il __________ del __________ e
senza formazione specifica, non appare in misura di intraprendere alcuna
attività lavorativa e il suo inserimento, fosse anche solo parziale, nel mondo
del lavoro appare circostanza del tutto improponibile. Su questo punto le
considerazioni del consulente per l'integrazione, a cui la decisione qui
avversata fa esplicito riferimento, debbono essere riviste siccome poggianti su
premesse del tutto infondate agli occhi di chiunque.
Ne deriva la necessità di annullamento della
decisione di diniego della rendita o, in via subordinata, trova giustificazione
una nuova serie di accertamenti, che valutino in modo più approfondito la
situazione medica, formativa e patrimoniale dell'assicurato." (Doc. AI 25)
1.3. Con decisione su opposizione
19 luglio 2005 l'Ufficio AI ha confermato la precedente decisione, osservando:
" (...)
In concreto, l'opposizione
è stata corredata dal certificato medico 18 febbraio 2005 stilato dal Dr. __________,
assolutamente succinto, privo di diagnosi, dei disturbi soggettivi, delle
constatazioni oggettive, della prognosi e delle eventuali osservazioni
conclusive. Tale documento non è dunque di rilevanza tale da apportare nuovi
elementi medici probatori ai fini del diritto a prestazioni.
Per quanto concerne la
capacità di guadagno sfruttabile ancora in un mercato del lavoro supposto in
equilibrio e in un'attività rispettosa delle indicazioni mediche, va precisato
che, di regola e conformemente ad una consolidata giurisprudenza, qualora un
assicurato non esercita alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutta appieno
la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del reddito da
invalido è ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76
consid. 3b/bb, RCC 1991
pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Va d'altronde rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che non possono mettere
a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavoro leggeri e che pertanto non
riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene
operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico, che a seconda
delle circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25% alfine di
considerare quei fattori che nel singolo caso sono suscettibili di influenzare
il reddito (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb, VSI 2002 pag. 64).
In considerazione di
questa fattispecie, nel caso dell'assicurato e posto un cambiamento
occupazionale più appropriato alla sua salute, applicando i criteri testé
citati (settore privato, livello professionale 4, mediana 2° quartile ed
ammessa pure l'ipotesi di una riduzione del 15% motivata dalla necessità di
svolgere attività leggera e dall'età professionale avanzata con presumibili
difficoltà di adattamento), il reddito annuo che potrebbe conseguire lavorando
a tempo pieno con rendimento ridotto del 20% corrisponderebbe a fr. 34'860.-
(stato anno 2002), aggiornato a fr. 35'836.- (stato anno 2005), dunque importo
tale da escludere un pregiudizio economico sostanziale se consideriamo che il
reddito annuo da autotrasportatore indipendente, sarebbe equivalso in assenza
del danno alla salute a fr. 52'100.- (stato anno 2002), rispettivamente a fr.
53'500.- (stato anno 2005 - redditi fiscali, nonché soggetti alla riscossione
del contributo AVS/AI, aggiornati secondo l'indice di aumento dei salari
nominali estrapolati da "La Vie Economique").
In tale evenienza, il
discapito economico risulta del 33%, livello inferiore ai minimi legali
necessari per l'attribuzione di rendita.
A titolo complementare,
va precisato che la consulente AI in integrazione professionale, escludendo
l'adozione di provvedimenti di riqualificazione professionale, ha reputato
comunque ancora idonee le seguenti professioni:
- addetto alla vendita di carburanti e
altri prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, con compiti
essenzialmente di incasso;
- operaio nei lavori leggeri non
qualificati (addetto al controllo, spedizione, etichettatura nell'industria
dell'abbigliamento);
- addetto al controllo nell'industria
farmaceutica, alimentare e cioccolatiera, eccetera.
In esito a quanto
menzionato, ne discende conseguentemente che le motivazioni e le conclusioni
dettate dalla decisione negativa 28 gennaio 2005 vanno sostanzialmente
ribadite.
In definitiva pertanto,
si può affermare che l'atto di opposizione non ha messo in evidenza fattori
oggettivi di importanza tale da sovvertire il giudizio espresso con la
decisione impugnata, la quale deve pertanto essere confermata." (Doc. AI
32)
1.4. Con tempestivo ricorso al TCA
l'assicurato, sempre rappresentato dallo studio legale RA 1,
ha ribadito quanto chiesto in sede di opposizione rivendicando il diritto ad
una rendita d’invalidità. Contestualmente, il ricorrente ha
chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale.
Egli ha
in particolare rilevato quanto segue:
"
(...)
4. Mediante la sua richiesta, il qui ricorrente, sulla
base degli accertamenti medici e ritenuta la sua formazione, ha ragione di ritenere
che un'attività lucrativa in alternativa a quella da lui svolta attualmente
nella misura del 50%, non possa entrare in linea di conto. Questo a prescindere
dal fatto che nella concreta evenienza i presupposti dell'incapacità permanente
sono adempiuti, siccome è da presumere che non sono ipotizzabili miglioramenti
(ma semmai peggioramenti) del suo stato di salute. Il signor RI 1 contesta in
particolare che possa essere ritenuta una capacità lavorativa medico teorica
dell'80% nel caso di professione "adeguata rispettosa delle limitazioni
presentate dallo stato di salute". In particolare è contestata dal qui
ricorrente la conclusione a cui giunge la consulente AI in integrazione professionale, la quale ha reputato le
professioni di addetto alla vendita di carburanti e altri prodotti in stazioni
combinate del tipo servisol, con compiti essenzialmente di incasso,
rispettivamente di operaio in lavori leggeri non qualificati (addetto al
controllo, spedizione, etichettatura, nell'industria dell'abbigliamento) o,
ancora, addetto al controllo nell'industria farmaceutica, alimentare,
cioccolatiera, come idonee. Nel rapporto del 22 agosto 2003, il dr. med. __________
ha chiaramente e dettagliatamente evidenziato l'entità dei dolori
lombari lamentati dal qui ricorrente. Che si giunga oggi alla conclusione che
le professioni menzionate sopra, tutte da svolgere in posizione eretta, possano
essere ritenute compatibili con lo stato fisico del signor RI 1, ancorché non tutte
le professioni proposte potrebbero essere svolte senza specifica formazione, non
può trovare conferma. Di transenna sia poi rilevato che il mercato del lavoro,
soprattutto alle nostre latitudini, non offre certamente molte possibilità di
impiego nei settori dell'industria farmaceutica, dell'abbigliamento o
cioccolatiera. Tanto più che l'assicurato, quasi __________, avrebbe
certo ben più difficoltà della norma nel farsi assumere in una delle
professioni individuate nella decisione qui impugnata. Peraltro nemmeno sulla
base dei referti del 12.06.2002 del dr. med. __________ e del 25.02.2003 del
dr. med. __________ sembrerebbe possibile giungere alla conclusione di
ammettere che il signor RI 1 possa essere reinserito nel mondo del lavoro.
L'unica certezza risiede nel fatto che, anche se ridotta al 50%, l'attuale
attività del qui ricorrente, e meglio quella di autotrasportatore in proprio,
non potrà essere continuata a lungo. Il continuo manifestarsi dei dolori alla
schiena ed alla gamba destra rende sempre più probabile l'abbandono totale
della sua professione, con tutti i rischi legati al fatto che - così facendo -
il signor RI 1 perderebbe l'unica sua attuale fonte di guadagno.
(Prove: incarto AI)
5. A mente dell'Ufficio dell'Assicurazione invalidità,
l'atto di opposizione non avrebbe messo in evidenza fattori oggettivi di
importanza tale da sovvertire il giudizio espresso con decisione formale del 28
gennaio 2005. Anche tale conclusione non trova l'accordo del qui ricorrente, il
quale ha comunque chiesto che venissero esperite ulteriori verifiche, ciò che
appare pure oggetto del petitum del presente ricorso.
Nella decisione qui impugnata il certificato del
18 febbraio 2005 del
dr. med. __________ è considerato troppo succinto, privo di diagnosi dei
disturbi soggettivi, delle constatazioni oggettive, della prognosi e delle
eventuali osservazioni conclusive. Lo stesso Ufficio non considera tuttavia che
esiste un precedente certificato dello stesso medico curante, datato 22 agosto
2003, comprensivo di tutti i requisiti pretesi. Quello del 18 febbraio 2005 va
quindi interpretato alla luce del precedente, e meglio come sua conferma, in
assenza di elementi che possano aver fatto in modo che il dr. med. __________
cambiasse opinione. Non fosse il succitato certificato sufficiente per imporre
al competente Ufficio di giungere a conclusione diversa rispetto a quella
oggetto del presente ricorso, come sembra sostenere l'Ufficio
dell'Assicurazione invalidità, certo è che avrebbe perlomeno dovuto spingere ad
avviare ulteriori accertamenti, ritenuto oltretutto che, in questo senso, la
collaborazione del signor RI 1 non è mai venuta meno." (Doc. I)
1.5. Nella risposta di causa l’Ufficio
AI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la
reiezione del ricorso, evidenziando che il rapporto medico 22 agosto 2003 del
Dr. __________ era già stato valutato dal SMR nel rapporto 26 aprile 2004 (cfr.
doc. IV).
1.6. In data 29 settembre 2005
l’assicurato ha trasmesso al TCA la documentazione necessaria per valutare il
suo diritto o meno all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio (cfr.
doc. VI).
1.7. Pendente
causa il TCA ha richiamato dal competente UT l'incarto fiscale 2003A, 2003B e
2004 dell’assicurato (cfr. doc. VII).
In data 6 ottobre 2005 l'UT di __________ ha
trasmesso al TCA quanto richiesto (cfr. doc. VIII).
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C.,
Fatti
I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA;
RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le
disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
Va al
riguardo fatto presente che recentemente il TFA ha precisato che i concetti di
incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei
redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni
durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente
sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità
(DTF 130 V 343).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con
invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (al quale rinvia l’art. 28 cpv. 2 LAI) il grado d'invalidità
è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività
lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo
sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique
VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV
Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137
consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna
1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique
VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò
l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla
riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105
V 151).
In tal
caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74
p. 213ss consid. 2b; DTF 105
V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della
capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre
una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid.
1a).
Va fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di
graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art.
28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è
graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti
dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo
successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla
capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di
rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito
economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza.
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul
risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio
legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedita 12 maggio 2004 nella causa T.,
I 540/02).
2.5. Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht,
tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato
alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28
consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure
VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.6. Con "Rapporto
medico" 22 agosto 2003 il Dr. Med. __________, posta la diagnosi di
sindrome lombare algica su discopatia L5-S1 con radiculopatia L5 dx e
spondilolisi con spondilolistesi L5-S1, ha indicato che l’assicurato è stato
inabile al lavoro al 100% dal 28 febbraio 2002 al 7 aprile 2002 e al 50% a
partire dall’8 aprile 2002, osservando:
" Anamnesi:
Il paziente presenta da anni dolori
lombari ricorrenti che lo hanno limitato nella propria professione. Dal
08.03.2002 dopo esser scivolato ed aver picchiato la schiena e la testa il
28.02.2002, i dolori si sono accentuati e gli accertamenti eseguiti hanno
evidenziato le alterazioni sopra descritte. Non presentava nessuna lesione
ossea traumatica ma come vedete anche dalla TAC e dal consulto neurochirurgico,
una grave alterazione del passaggio lombosacrale con anterolistesi di L5 su S1
ed una protrusione del disco con compressione nel neuroforame della radice di
L5 a dx.
Nonostante antireumatici e fisioterapia, i dolori permangono.
Disturbi soggettivi:
Il paziente lamenta sempre dolori lombari, irradiati spec. nella fascia
posteriore della gamba dx. I dolori non gli permettono di lavorare a tempo
pieno ma dopo ca. 4 ore deve interrompere la propria attività.
Constatazioni:
Paziente di __________ anni in buone condizioni generali, atletico.
Auscultazione polmonare e cardiaca: nei limiti della norma, PA 119/81, polso
79/min.
Addome: molle trattabile, non organomegalie.
Esame neurologico: non disturbi della forza o della sensibilità, riflessi
osteotendinei vivaci e simmetrici, marcia sulle punte e sui talloni mantenuta.
(...)" (Doc. AI 8)
Nell’"Allegato al rapporto medico" il medico ha indicato
che l’assicurato "lamenta sempre dolori lombari che si accentuano nella
posizione seduta, deve essere aiutato perché non può spostare o sollevare pesi";
che l’attività attuale è ancora proponibile per "4 ore al giorno";
che esiste una diminuzione del rendimento nella misura del "50%";
che non è possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro
attuale; che l’assicurato non è in grado di svolgere altre attività,
giustificando tale affermazione con il fatto che l’attività attuale
dell’assicurato "è l’unica attività per cui il paziente è formato"
(cfr. doc. IX).
Il Dr. __________ ha allegato il rapporto 14 giugno 2002 della TAC
lombare eseguita all’assicurato, del seguente tenore:
"
REFERTO: come sulla lastra standard notasi un'osteocondrosi
avanzata ai livelli L4/L5 e L5/S1.
Livello L4/L5: sporgenza globale del disco intervertebrale con
una convessità che oblitera lo spazio epidurale anteriore (i 20) e estensione
soprattutto dal lato sinistro sotto il peduncolo nel neuroforame ( i 24 27).
Le ricostruzioni sagittali dimostrano anche irregolarità ossea con una formazione
osteofitosica sporgente in questa sede (vedi se 3 ricostruzione sagittale).
Livello L5/S1: presenza di un'anterolistesi L5 su S1
su base di lisi istmica bilateralmente.
Le ricostruzioni sagittali pongono in evidenzia una chiara stenosi del neuroforame
della radice di L5 destra con compressione diretta in questa sede da paragonare
con il lato opposto (i 22,7 con i 30,6).
Veda pure la compressione sul ganglion dorsale su (i 37 38), mentre dal lato
sinistro il contatto è limitato.
Non stenosi del canale spinale.
Livello L3/L4: protrusione globale del disco intervertebrale con
liscia indentazione sul sacco tecale e senza focalità di ernia.
CONCLUSIONI:
- Anterolistesi di L5 su S1 su base di lisi istmica bilateralmente e lo
sviluppo
di un’osteocondrosi
avanzata.
- Ne risulta una protrusione del disco
intervertebrale ma chiaramente focalizzata nel neuroforame della radice di L5
destra come dimostrato sulle ricostruzioni sagittali, questo neuroforame
d'altronde è già più ristretto rispetto al lato opposto e verosimilmente
contribuendo ad una indentazione più significativa rispetto al lato opposto.
Un'erniazione lussata però non è presente.
- Alterazioni meno spiccate a livello L4/L5
sottoforma di un'avanzata degenerazione discale con protrusione focalizzata
questa volta nel neuroforame della radice di L4 sinistro, inoltre si documenta
una formazione osteofitaria intraforaminale nella stessa sede.
- Sarebbe pertanto utile un confronto con RM,
tecnica che potrebbe meglio mettere in evidenzia i rapporti neurodiscali ai
livelli dei neuroforami indicata qualora fosse previsto un intervento
chirurgico." (Doc. AI 8a)
Il Dr. __________ ha inoltre allegato il rapporto 25 febbraio 2003
redatto dal Dr. Med. __________, __________, del seguente tenore:
" Vedo in consultazione il paziente sopra menzionato il
18.2.2003.
Non ritorno sull'anamnesi, il paziente presenta una lunga storia di lombalgie e
più recentemente una radicolopatia L5 dx non deficitaria.
La sintomatologia dolorosa sembra essere meno predominante rispetto alla
sintomatologia lombare.
L'esame neurologico non mostra deficit di forza, la manovra di Lasègue è
negativa e la mobilità del rachide relativamente conservata.
La professione di autista di certo non aiuta questo tipo di problema e da una
parte un intervento chirurgico che potrebbe essere proposto di fissazione per
via posteriore con eventualmente interposizione di gabbie nello spazio discale
L5/S1 non garantirebbe una ripresa del lavoro al 100%.
In tal senso consiglio una posizione conservativa e proporrei un intervento
chirurgico qualora la sintomatologia dolorosa iperalgica nella radice di L5
dovesse riapparire e naturalmente se si manifestasse un severo deficit di forza
nel territorio di L5 a dx." (Doc. AI 8b)
Nella "proposta per il medico" 21 novembre 2003 il
funzionario incaricato ha così riassunto i fatti:
" - Domanda del 23.07.2003 per sindrome
lombare algica su discopatia
L5-S1 con radiculopatia L5 dx, spondilolisi con spondilolistesi L5-S1 si
dichiara inabile dal 01.06.2002.
- Diagnosi: sindrome
lombare algica su discopatia L5-S1 con radiculopatia L5 dx, spondilolisi con
spondilolistesi L5-S1
- Professione/attività
appresa: scuole dell'obbligo
- Attività svolte /
datori di lavoro: autotrasportatore indipendente
- Disoccupazione SI x NO PARZIALE
dal
(ev. al) dal (ev. al)
- Incapacità lavorativa: Dr.
__________: 100% 28.2.02-7.4.02, 50%
8.4.02 e continua
__________:
100% 8.3.02-7.4.02, 50%
8.4.02-30.06.02
__________:
1.6.02-31.7.03
- Domande al medico: a) Quali
sono le limitazioni di cui bisogna tener conto in occasione dell'inchiesta che
verrà effettuata?" (Doc. AI 10)
Con "Rapporto medico" 26 aprile 2004 il medico SMR ha
rilevato:
Diagnosi
principale
Sindrome lombovertebrale
su discopatia L5-S1 con radiculopatia L5 a destra
Spondilolisi
con spondilolistesi L5-S1
Codice
ICD 10
Codice AI
Ulteriori
diagnosi senza influsso sulla CL
Codice
ICD 10
Codice AI
Ulteriori
diagnosi senza influsso sulla CL
Limiti
funzionali
Evitare la
posizione seduta prolungata, possibilità di alternare la posizione seduta con
quella eretta, alzare o trasportare pesi solo leggeri massimo 10 kg, evitare posizioni statiche
e movimenti ripetitivi non ergonomici per la schiena (tipo flessione,
rotazione, iperestensione del tronco)
IL in %
Attività
abituale Autotrasportatore in proprio con mansioni di ritiro e consegna merci
varie e guida autocarro
50%
Attività
adeguata
attività
leggera con pesi non oltre 10 kg, con possibilità di alternare la posizione
seduta con quella in posizione eretta, senza movimenti ripetitivi di
flessione-rotazione iperestensione del tronco
A tempo
pieno con stimabile diminuzione del rendimento non oltre 20%
Inizio
IL duratura Mese/anno
IL 100%dal
28.02.2002 al 07.04.2002 IL 50% dal 08.04.2002 continua
Inizio-possibilità
integrazione (mese/anno)
Raccomandazioni, proposte SMR
In base alla
documentazione medica agli atti, è giustificata una diminuzione
medico-teorica del 50% della capacità lavorativa come autotrasportatore con
mansioni non ergonomiche per la schiena (posizione seduta per tempo
prolungato, mansioni di carico e scarico), come valutato da parte del
curante.
Il curante
ritiene altre attività lavorative non fattibili in quanto ha sempre solo
fatto l'autotrasportatore:
in base
alla documentazione medica agli atti si può comunque stimare una capacità
lavorativa medico-teorica in attività lavorativa leggera, ergonomicamente
adatta sicuramente superiore a quella di autotrasportatore, praticamente a
tempo pieno, ammettendo una possibile diminuzione del rendimento non oltre
20%.
(Doc.
AI 13)
Con certificato 18 febbraio 2005 il Dr. __________
ha attestato che l’assicurato è inabile al lavoro parzialmente al 50% dall’8
aprile 2002 (cfr. doc. AI 27 d).
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause
P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;
DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid.
3a e riferimenti; Pratique
VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa
M
[I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O. B.; STFA del
28 novembre 1996 nella causa G. F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S. H.;
SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del
22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI
2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125
V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un
rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.
109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G. C., I 355/03, consid.
5).
Per quel che riguarda i
rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.
G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.8. Nell’ambito
dell’istruttoria amministrativa l’Ufficio AI ha affidato al
segretario-ispettore il mandato di esperire un’inchiesta a domicilio. Nel
rapporto di visita esterna 5 luglio 2004 egli ha osservato:
" In data 01.07.2004 abbiamo incontrato il signor RI 1 al
suo domicilio. L'interessato dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo, non
ha acquisito formazione professionale alcuna. Ha avuto modo di maturare
esperienza professionale lavorando per una decina d'anni per una ditta che si
occupava della manutenzione dei binari per le __________, indi per ca. 12-13
anni per la ditta __________ di __________ - trasporto valori.
Dal 1989 lavora in
proprio quale autotrasportatore, senza personale alle dipendenze.
In caso di necessità
faceva capo alla collaborazione di personale esterno.
Oggigiorno possiede un
Camion frigo - classe media - Isotherm e si occupa di trasporti a livello
svizzero, di qualsiasi tipo di merce, per diversi clienti. Oltre al trasporto
si occupa del carico/scarico della merce, e spesso della distribuzione della
stessa nelle varie succursali della ditta committente. Il carico/scarico
avviene mediante sponda lift ed appositi carrelli elevatori, ma specialmente
nella distribuzione, vi è anche una parte di attività manuale.
Le trasferte, prima
dell'insorgenza del danno alla salute, avevano la durata massima di un giorno.
Occupato sull'arco di 5 giorni lavorativi settimanali. Il sabato impegnato nei
lavori di manutenzione/servizio del veicolo e magazzino a __________. Per il
lato amministrativo, usufruisce della collaborazione importante della moglie (vedi
telefoni, ordinazione trasporti, fatturazioni, registrazioni, corrispondenza).
L'impegno dell'assicurato è meno significativo.
Considerandi
II richiedente da alcuni
anni accusa disturbi lombari, che non gli hanno mai causato tuttavia
particolari impedimenti a livello lavorativo. Trattavasi di disturbi abbastanza
sopportabili. Questi si sono accentuati in occasione dell'infortunio occorsogli
in data 28.02.2002, tutelato dall'__________.
La LAINF gli ha riconosciuto le prestazioni IG al 100%
sino al 07.04.2002, indi al 50% sino al 30.06.2002. In seguito il caso è
continuato quale malattia, a carico della __________, che ha ripreso il
versamento delle IG al 50% dal 01.07.2002 appunto, sino a tutt'oggi.
Dopo il citato evento i
problemi alla schiena si sono accentuati, e si manifestano in modo più
importante sotto sforzo, p. es nel sollevare/spostare/trasportare pesi (limiti
di carico 10 kg), nell'effettuare movimenti ripetitivi che
coinvolgono la colonna vertebrale. Difficoltà sono dichiarate presenti nel
mantenere a lungo la stessa postura, specialmente in piedi. Nella posizione di
guida sono dichiarati meno presenti; la situazione non è soddisfacente, ma
neppure così problematica. Segnala piuttosto, importanti problemi durante il
riposo notturno. Il sonno è disturbato dai dolori, quindi dalla necessità di
dover cambiare sovente la posizione corporea.
Segnala disturbi alla
colonna cervicale, presenti anche a livello lombare irradiantisi alla gamba
destra.
Porta una cintura di
sostegno lombare, che gli dà un certo sollievo. Per il problema del riposo ci
comunica che quasi tutti i giorni sarebbe costretto a riposarsi di primo
pomeriggio, coricandosi durante 1-2 ore.
Dopo l'insorgenza del
danno alla salute ha quindi dovuto ridimensionare il suo impegno lavorativo,
che a detta del richiedente è stato ridotto a 2-3 giornate lavorative
settimanali in media. I viaggi più lunghi, in Svizzera interna, oggigiorno
verrebbero quindi ripartiti sull'arco di 2 giorni invece di eseguirli in uno
solo, troppo stressante per i ritmi di lavoro. Se le esigenze, i tempi di
consegna sono troppo ristretti, impegnativi, declina il trasporto.
Vengono prediletti viaggi
dove le operazioni di carico vengono effettuate dal committente.
Oggigiorno le esigenze
della clientela, al riguardo della celerità nel trasporto e consegna della
merce, sono molto elevate, per cui come sopra accennato, non potendo più
garantire in modo continuativo il suo impegno lavorativo, ha dovuto
ridimensionare i suoi programmi. Si trova quindi confrontato con l'incertezza
di poter pianificare e garantire il lavoro, legata appunto alle oscillazioni
dello stato di salute. In caso di necessità può comunque far capo ad un
collaboratore esterno indipendente, meccanico di professione, che oltre a
qualche trasferta, gli effettua la distribuzione in Ticino, intesa quale
smistamento del trasporto principale alle diverse succursali e collabora nei
servizi di manutenzione al veicolo.
L'attuale riduzione dell'
impegno professionale, in via valutativa può essere considerato, tutto sommato,
in media nella misura del 40-45% circa, come a tabella seguente, tenuto conto
che per la parte amministrativa /organizzativa, non sussistono impedimenti, che
per i trasporti gli impedimenti sono stati considerati nella misura tra il 40
ed il 50 %, legati in particolare al carico/scarico del mezzo, alla
distribuzione finale al dettaglio, e meno alla guida in sè. Per il p.to 3 si è
considerato un impedimento più contenuto che non dovrebbe superare il 25%.
Mansioni Quota-parte
Impedimenti Invalidità
1.
Lavori amministrativi
02.
% 0 % 0 %
organizzativi
2.
Trasporti/consegne 90
% 40 - 50 % 40.5 %
3.
Manutenzione-pulizia
Veicolo e magazzino 08
% 25 % _2.0 %
Totale impedimenti
pratici 42.5
%
Per il lato economico si
rimanda all'allegata tabella riassuntiva, con i dati per il periodo 1998-2002.
Per il 2003 abbiamo solo una distinta mensile degli incassi, indicati
complessivamente in fr. 159'333.--, e di una parte delle spese, incomplete
(mancano gli ammortamenti ed altre poste). I conti, in via di allestimento, non
saranno pronti verosimilmente prima del 31.08.2004 (proroga per l'inoltro della
dichiarazione UT).
Sarà infine necessario un
parere dell'OP." (Doc. AI 16)
Nella valutazione 26 gennaio 2005 la consulente IP ha indicato:
Stato
di salute - danno alla salute e
relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni
Dagli
atti medici presenti all'incarto risulta che il sig. RI 1 è inabile nella sua
professione di autista-autotrasportore in misura parziale (50%) a causa di:
-
sindrome lombovertebrale su discopatia L5-sl con radiculopatia L5 a dx
-
spondilolisi con spondilolistesi L5-S1
Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.),
durata, mansioni, specializzazioni,
retribuzioni
All'incarto
non risultano particolari informazioni riguardanti la formazione scolastica e
professionale dell'assicurato. Dalla domanda risulta che ha eseguito le
scuole obbligatorie e, da rapporto del dr. __________, sembrerebbe non
essersi formato in altra professione che quella attuale.
Deduco
quindi che l'assicurato si è formato quale autotrasportatore e che ha sempre
esercitato questa professione, mettendosi poi in proprio nel 1989. L'ultimo
reddito percepito risulta essere quello della tassazione 2001-2002, con un
reddito aziendale di 50'000.- frs.
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Innanzitutto, occorre precisare che l'età relativamente
avanzata dell'assicurato non ci permette di prendere in considerazione misura di
riqualifica professionale.
Secondo
il parere medico SMR il sig. RI 1 risulta ancora abile nella sua professione al 50%.
In attività maggiormente adeguate, che non comportino
il sollevamento di pesi sup. ai 10 kg, l'assunzione di posizioni
statiche o comportanti ripetute flessioni, torsioni o rotazioni della schiena
e che offrano la possibilità di alternare le posizioni seduta/eretta,
l'assicurato sarebbe abile in misura dell'80% (rendimento parziale sull'arco
dell'intera giornata).
Teoricamente esigibili risulterebbero quindi attività
quali, ad esempio:
-
addetto alla vendita di carburanti e altri
prodotti in stazioni combinate del tipo
servisol, con compiti essenzialmente di incasso
-
operaio in lavori leggeri non qualificati
(addetto al controllo, spedizione,
etichettatura nell'industria dell'abbigliamento)
-
addetto al controllo nell'industria farmaceutica, alimentare e cioccolatiera
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Nelle
attività summenzionate, i redditi di riferimento possono essere reperiti
sulle "tabelle RSS", che sono dati salariali periodicamente editi
dall'Ufficio Federale di Statistica concernenti gli stipendi medi presenti
nei vari settori e nelle varie regioni della CH.
Faremo
riferimento alle attività non qualificate di mano d'opera maschile presenti
in Ticino al 2004, attenendoci unicamente al valore centrale, o mediano.
Visto però che il reddito da valido a nostra disposizione risale agli anni di
tassazione 2001-2002, i redditi in attività adeguate verranno rilevati dalle
tabelle RSS del 2002.
Secondo
recente giurisprudenza (maggio 2000) è possibile, nel caso in cui gli
assicurati non potessero mettere completamente a frutto la loro residua
capacità di lavoro a causa di motivi personali o professionali obbiettivi,
operare delle riduzioni sul salario teorico statistico fino al 25%.
Nel
presente caso risulta quanto segue.
Secondo
le tabelle RSS l'assicurato, lavorando a tempo pieno e con pieno rendimento
in attività maschile non qualificata, nel 2002 avrebbe potuto guadagnare
51'265- frs. annui.
A
questo reddito operiamo una riduzione del 20% per il rendimento ridotto
stimato dal SMR (vedi "stato di salute"), ottenendo un reddito
annuo di 43'860.- frs., ai quali dovremo ancora apportare una riduzione del
10% per porto di pesi limitato e del 5% per età relativamente avanzata con
relativa difficoltà di adattamento a nuova professione.
Otteniamo
quindi un Reddito da Invalido finale di 34'860.- frs. annui.
Come
detto sopra, il Reddito da Valido del 2000 è di 50'000.- frs. annui.
La CGR risulta quindi essere del 69,7%.
(Doc. AI 22)
2.9
Orbene,
da un attento esame degli atti di causa, questo TCA constata che sia il medico
curante Dr. __________, sia il Dr. __________ del SMR, sono concordi nel
ritenere l’assicurato abile al 50% nella sua attuale attività di
autotrasportatore.
Controversa risulta per contro l’eventuale capacità lavorativa
dell’assicurato in attività leggere adeguate. A mente del Dr. __________,
l’assicurato non sarebbe in grado di svolgere altre attività, dato che la
professione di autotrasportatore è l’unica attività nella quale egli è formato
(cfr. doc. IX). Inoltre, nel seppur succinto certificato medico 18 febbraio
2005.
il Dr. __________ ha nuovamente attestato un’inabilità lavorativa del 50%
dell’assicurato a partire dall’8 aprile 2002, senza ulteriori specifiche (cfr.
doc. 27 D).
Secondo il parere del SMR,
per contro, l’assicurato sarebbe abile nella misura dell’80% in attività
leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (attività che
comportino carichi non superiori a 10 kg, con possibilità di alternare la
posizione seduta a quella eretta, senza obbligo di movimenti ripetitivi di
flessione-rotazione-iperestensione del tronco, cfr. doc. AI 13).
Visto quanto precede,
questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal
profilo medico. Difatti, a fronte del certificato 22 agosto 2003 del Dr. __________
in cui l’assicurato è stato ritenuto abile al 50% nella sua professione di
autotrasportatore (4 ore al giorno) e nel quale il curante ha indicato che
l’assicurato non può svolgere altre attività (cfr. doc. IX), l’Ufficio AI ha
omesso di compiere qualsivoglia accertamento medico volto a chiarire le ragioni
di tali affermazioni. Agli atti figura unicamente il rapporto medico 26 aprile
2004.
del SMR nel quale sono stati elencati i limiti funzionali del signor RI 1
(“evitare la posizione seduta prolungata, possibilità di alternare la
posizione seduta con quella eretta, alzare o trasportare pesi solo leggeri
massimo 10 kg, evitare posizioni statiche e movimenti ripetitivi
non ergonomici per la schiena”), per concludere che “in base alla
documentazione medica agli atti è giustificata una diminuzione medico-teorica
del 50% della capacità lavorativa come autotrasportatore con mansioni non
ergonomiche per la schiena”, mentre per quanto riguarda altre attività
lavorative “in base alla documentazione medica agli atti si può comunque
stimare una capacità lavorativa medico-teorica in attività lavorativa leggera,
ergonomicamente adatta, sicuramente superiore a quella di autotrasportatore,
praticamente a tempo pieno, ammettendo una possibile diminuzione del rendimento
non oltre il 20%” (cfr. doc. AI 13). Su quali basi il SMR abbia fondato il
proprio giudizio, stimando una capacità lavorativa dell’80%, non è dato sapere.
Non risultano infatti agli atti documenti che possano comprovare tali
allegazioni.
Inoltre, se è pur vero che
l’ulteriore certificato 18 febbraio 2005 del Dr. __________ attesta laconicamente
un’inabilità lavorativa del 50% dell’assicurato dall’8 aprile 2002 (cfr. doc.
27.
D) senza specificare in che ambito e per quali motivi, ciò nondimeno
l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare nuovi accertamenti, al fine di
valutare se effettivamente l’assicurato presentasse un’inabilità lavorativa a
causa dei problemi lombari che lo affliggono da lungo tempo, in quale
percentuale e in quali attività, prima di emettere la decisione su opposizione
contestata.
Anche l’esame del rapporto di visita esterna 5 luglio 2004 (cfr.
doc. AI 16) e quello della valutazione del consulente IP 26 gennaio 2005 (cfr.
doc. AI 22) non apportano ulteriori elementi utili ad appurare i motivi che
hanno portato il SMR a ritenere l’assicurato abile all’80% in attività leggere
adeguate, circostanza del resto contestata dal ricorrente ed oggetto della
presente controversia.
Pertanto,
annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per
gli accertamenti di cui sopra. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente
pronunciarsi sull’eventuale invalidità dell’assicurato.
2.10
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto.
§ La decisione 19 luglio 2005 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti
conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò
che rende priva d’oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster