Lexipedia

Decisione

32.2005.139

Se rifiuta di entrare nel merito di una domanda di revisione e poi ordina una perizia l'UAI entra nel merito e quindi il ricorso contro la dec. su opp. che conferma la non entrata in materia va accolt

13 marzo 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i diversi oggetti e, come si vedrà, considerati i diversi esiti, devono qui

essere trattate singolarmente.

2.5.1. Reiezione

dell’opposizione alla decisione 8 novembre 2004

Con

la decisione 8 novembre 2004 l’Ufficio AI ha deciso di non

entrare nel merito della richiesta di revisione della rendita in quanto “(…) la

documentazione medica presentata non fornisce elementi oggettivamente

sufficienti per poter entrare nel merito di una revisione della rendita finora

accordata (…)”.

A

seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata l’Ufficio AI ha ordinato

l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (doc. AI 65, 66, 68, 69 e 70).

Pertanto,

ordinando la perizia pluridisciplinare, l’Ufficio AI è di fatto entrato nel

merito della domanda di revisione della rendita.

Significative

al riguardo sono le annotazione del medico SMR Dr. __________ laddove, dopo

aver elencato i rapporti medici presentati dall’assicurata in sede di opposizione

contro la decisione di non entrata in materia, conclude che “(…) in considerazione

dei rapporti dei curanti (anche se privi di chiari elementi attestanti una variazione

significativa dello stato di salute) ritengo indicato aprire istruttoria. In

considerazione della patologia risulta indicata una perizia SAM (psichiatrica, reumatologica,

neurologica) onde valutare attuale capacità lavorativa (….)” (doc. AI 65; la sottolineatura

è del redattore).

E’

dunque a torto che con la decisione su opposizione qui impugnata l’Ufficio AI

ha respinto l’opposizione con cui l’assicurata aveva contestato la decisione 8

novembre 2004 di non entrata in materia.

Del

resto lo stesso Ufficio AI ammette nella risposta di causa che “(…) entrando

nel merito della domanda, e quindi nel merito della richiesta di revisione,

l’amministrazione avrebbe dovuto accogliere l’opposizione (…)”.

Di

conseguenza, laddove ha respinto l’opposizione che chiedeva di entrare nel merito

della domanda di revisione, la decisione impugnata deve essere annullata.

Considerandi

2.5.2

Riforma

della decisione 8 novembre 2004 con soppressione del diritto alla rendita

Con

la decisione 8 novembre 2004 l’Ufficio AI ha deciso unicamente

di non entrare nel merito della richiesta di revisione della rendita AI

formulata dall’assicurata.

Di

conseguenza, anche se così erroneamente denominata, la decisione con la quale

l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto dal secondo mese che seguirà

la notifica della decisione non configura una decisione su opposizione

bensì una vera e propria decisione formale ai sensi dell’art. 49 LPGA.

Al

riguardo, l’Ufficio AI nella risposta di causa ammette che “(…) le conclusioni

scaturite dagli accertamenti, sia medici che economici, avrebbero dovuto essere

contenute in una decisione finale amministrativa (…)”.

Inoltre

nella misura in cui ha inteso emanare una decisione “su opposizione” suscettibile

di ricorso al TCA - nella quale ha statuito nel merito della domanda di

revisione dopo aver proceduto ad accertamenti peritali sulle cui risultanze non

è stata data facoltà all’assicurata di prendere posizione (copia dei documenti

formanti l’incarto AI sono stati trasmessi all’assicurata solo dopo

l’emanazione della decisione 12 luglio 2005, doc. AI 75-80) - l’Ufficio AI è

incorso in una crassa e manifesta violazione del diritto di essere sentito

sancito dall’art. 42 LPGA.

In simili condizioni, limitatamente a questa parte della decisione

impugnata, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi

all'Ufficio AI affinché, ritenuta la decisione su opposizione

del 12 luglio 2005 quale decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA, esamini il ricorso inoltrato dall’assicurata alla stregua di

opposizione (che soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA; vedi pure Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, pag. 521-523), confrontandosi con le puntuali argomentazioni sollevate

dall’assicurata in relazione sia alla valutazione medica che agli aspetti economici.

2.6

Riguardo

all’asserita reformatio in peius, questo Tribunale si limita ad osservare che

quella parte della decisione su opposizione con la quale l’Ufficio AI ha

soppresso il diritto alla rendita, come visto, costituisce una vera e propria

decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA (cfr. consid. 2.5.2). Di conseguenza essa

non può configurare una reformatio in peius della precedente decisione 8 novembre

2004.

con la quale lo stesso Ufficio aveva unicamente deciso di

non entrare nel merito della richiesta di revisione della rendita.

In

conclusione, laddove ha respinto l’opposizione 6 dicembre 2004, in accoglimento

del gravame la decisione 8 novembre 2005 va annullata. Nella misura in cui il

ricorso - con riferimento alla parte della decisione 12 luglio 2005 in cui

l’Ufficio AI ha statuito la soppressione del diritto a prestazioni - postula la

conferma del diritto ad una mezza rendita, esso deve essere dichiarato

irricevibile e gli atti trasmessi all’Ufficio AI perché emani una decisione su

opposizione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso 5 settembre 2005 è parzialmente accolto

ai sensi dei considerandi.

§ Gli

atti sono trasmessi all'Ufficio AI affinché esamini l'opposizione dell'assicurata

e renda una decisione su opposizione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI

verserà all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA

inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster