32.2005.139
Se rifiuta di entrare nel merito di una domanda di revisione e poi ordina una perizia l'UAI entra nel merito e quindi il ricorso contro la dec. su opp. che conferma la non entrata in materia va accolt
13 marzo 2006Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.139
Data decisione, Autorità:
13.03.2006, TCA
Titolo:
Se rifiuta di entrare nel merito di una domanda di revisione e poi ordina una perizia l'UAI entra nel merito e quindi il ricorso contro la dec. su opp. che conferma la non entrata in materia va accolto.
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
REFORMATIO IN PEIUS
art. 42 LPGA
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.139
FS/sc
Lugano
13 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 luglio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nata nel __________, di professione consulente del personale, è stata posta
al beneficio di una mezza rendita d’invalidità – confermata in occasione della
procedura di revisione avviata d’ufficio nell’agosto 2003 – dal 1° ottobre 2001,
in quanto riconosciuta inabile al 50% nella sua professione (doc. AI 34, 39,
40, 42 e 48).
Con
lettera 1° ottobre 2004 il Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e
lo psicologo __________, curanti dell’assicurata, hanno segnalato all’Ufficio
AI un peggioramento dello stato di salute di quest’ultima (doc. AI 49).
Con
decisione 8 novembre 2004, visto il parere del medico SMR Dr. __________,
l’Ufficio AI ha deciso di non entrare nel merito della richiesta di revisione
della rendita inoltrata dall’assicurata (doc. AI 51 e 53).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata tramite la __________, con
decisione su opposizione 12 luglio 2005, viste le risultanze della perizia pluridisciplinare
SAM nel frattempo ordinata (doc. AI 70), l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione
e riformato la propria decisione nel senso che il diritto alla rendita è stato
soppresso.
1.2. Contro
la decisione su opposizione, tramite la RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA col quale ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione
12 luglio 2005 e la conferma del diritto dell’assicurata a una mezza rendita. Oltre
a sollevare delle argomentazioni di merito concernenti la valutazione medica e
il confronto dei redditi, ha evidenziato i seguenti aspetti formali:
" (...)
2.1. Tema della decisione dell'8
novembre 2004 era una non entrata in materia sulla richiesta di revisione della
rendita. La decisione era stata motivata come segue:
" La
documentazione medica presentata non fornisce elementi oggettivamente
sufficienti per poter entrare nel merito di una revisione della rendita finora
accordata. "
Contro tale decisione l'assicurata ha interposto
opposizione, sostenendo che l'Ufficio AI, sulla base del certificato del Dr. __________
del 1 ° ottobre 2004, avrebbe dovuto entrare in materia sulla richiesta di
revisione della rendita e ordinare ulteriori accertamenti.
Dal punto di vista formale, quindi, oggetto della
decisione dell' 8 novembre 2004 non era a sapere se lo stato di salute
dell'assicurata fosse effettivamente peggiorato o meno, ma se vi fossero a disposizione
o meno elementi sufficienti che permettessero una entrata in materia.
Nella decisione su opposizione del 12 luglio 2005
l'Ufficio AI non si è espresso però solo sulla correttezza della sua decisione
di non entrata in materia - e quindi sull'oggetto della sua decisione dell'8
novembre 2004 - ma ha valutato contemporaneamente anche il grado di invalidità
dell'assicurata ed il suo diritto o meno ad una rendita. Su questo secondo
aspetto, però, non era ancora stata emanata nessuna decisione. Procedendo in
questo modo l'Ufficio AI ha privato l'assicurata di un rimedio giuridico
(l'opposizione) contro la soppressione del diritto alla rendita, soppressione
che avrebbe dovuto essere oggetto di una decisione separata. L'Ufficio AI
avrebbe dovuto quindi emanare una decisione su opposizione nella quale
confermava di entrare in materia sulla richiesta di revisione della rendita ed
una decisione giusta l'art. 49 cpv. 1 LPGA, con la quale sopprimeva il diritto
dell'assicurata alla rendita di invalidità. In questo modo l'assicurata avrebbe
avuto a disposizione tutti i rimedi giuridici garantiti dalla legge.
La decisione su opposizione del 12 luglio 2005 è
pertanto formalmente scorretta, violando un principio generale del diritto
procedurale, secondo il quale l'assicurato ha diritto a tutti i rimedi
giuridici previsti dalla legge. Essa va quindi annullata.
2.2. Ma anche se si volesse presupporre
che la decisione su opposizione del 12 luglio 2005 non è scorretta per il
motivo esposto sopra, essa resterebbe comunque formalmente scorretta, avendo
violato il diritto dell'assicurata ad essere sentita, diritto garantito
dall'art. 12 cpv. 2 OPGA e scaturente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. L'assicuratore
che nell'ambito della procedura di opposizione intende modificare la decisione
a sfavore dell'assicurato, deve infatti annunciare a quest'ultimo la prevista reformatio
in peius e dargli la possibilità di ritirare l'opposizione (Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurigo 2003, art. 52 marg. 23, DTF 122 V 166).
Nella fattispecie l'amministrazione nell'ambito della
procedura di opposizione, avviata dall'assicurata con l'opposizione del 6
dicembre 2004, ha emanato una decisione comportante un peggioramento della
situazione dell'assicurata (la soppressione della mezza rendita di invalidità
alla quale essa aveva avuto diritto fino ad allora), senza prima avvisare quest'ultima
delle sue intenzioni e senza darle, la possibilità di ritirare l'opposizione.
La violazione del diritto ad essere sentiti è di natura
formale ed implica in principio l'annullamento della decisione impugnata, senza
che sia necessario provare un interesse materiale al suo annullamento (STFA
1236/02). Dal momento che anche la possibilità prevista in alcuni casi dalla
giurisprudenza di pronunciarsi davanti a codesto Tribunale non permetterebbe
all'assicurata di ritirare la sua opposizione e non sanerebbe quindi la
violazione del suo diritto di essere sentita, la decisione su opposizione del
12 luglio 2005 va annullata.
3. Economia
procedurale
Un accoglimento del ricorso per motivi formali
porterebbe l'Ufficio AI a emanare una decisione su opposizione con la quale
entra in materia nella richiesta di aumento della rendita e ad emanare
contemporaneamente una decisione con la quale sopprime la rendita di invalidità
dell'assicurata. Ciò comporterebbe per l'assicurata il dover inoltrare
opposizione e, con certezza, un ricorso presso codesto Tribunale. Per motivi di
economia procedurale si richiede quindi a codesto Tribunale non solo di
annullare la decisione su opposizione ma di entrare direttamente in materia e
di giudicare sia la valutazione medica che la valutazione economica effettuate
dall'amministrazione e portanti alla soppressione del diritto alla rendita di
invalidità. (...)" (Doc. I)
1.3. Nella
risposta di causa l’Ufficio AI riconfermando le argomentazioni addotte nel querelato
provvedimento, riguardo agli aspetti formali, si è così espresso:
" (...)
Con
decisione 8 novembre 2004 l'amministrazione ha emesso la decisione di non
entrata in materia sulla richiesta di revisione della rendita in quanto la
documentazione medica prodotta non aveva fornito elementi oggettivamente
sufficienti dimostranti una modifica del grado d'invalidità. Detta decisione è
stata contestata con opposizione dalla ricorrente.
Con
annotazione del 07.03.2005 il Servizio Medico Regionale dell'AI ha reputato opportuno
aprire un'istruttoria per valutare l'attuale capacità lavorativa
dell'assicurata, chiedendo un accertamento medico presso il Servizio
accertamento medico (SAM).
Pertanto
come rettamente asserito dalla ricorrente, entrando nel merito della domanda, e
quindi nel merito della richiesta di revisione, l'amministrazione avrebbe
dovuto accogliere l'opposizione. In seguito, le conclusioni scaturite dagli
accertamenti, sia medici che economici, avrebbero dovuto essere contenute in
una decisione finale amministrativa.
Nella
fattispecie, lo scrivente Ufficio ha invece emesso una decisione su opposizione
negativa a seguito degli accertamenti eseguiti in fase di opposizione.
Limitatamente
al diritto di essere sentito, la ricorrente ha comunque avuto a disposizione i
mezzi giuridici adeguati per contestare la decisione emanata, pertanto un'eventuale
violazione del medesimo principio è comunque stata sanata con la procedura di
ricorso.
In
merito alla censura concernente la "reformatio in peius" ed il
fatto di non avere dato possibilità alla ricorrente di ritirare l'opposizione,
si osserva che di principio, accogliendo la decisione di entrata in materia,
l'amministrazione avrebbe proceduto a nuova istruttoria all'interno della
procedura di revisione, con definizione del caso sfociante in una decisione
finale di revisione della rendita con soppressione della medesima.
L'assicuratore non sarebbe stato vincolato comunque dalle conclusioni dell'opponente,
non rientrando il caso nella tipologia indicata all'art. 12 OPGA (di decisione su
opposizione).
In
caso il lodevole Tribunale voglia entrare nel merito del gravame, si osserva
che sono state sollevate in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede
di opposizione, pertanto lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a
richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, postulandone
l'integrale conferma. (...)" (Doc. III)
1.4. Con
scritto 17 ottobre 2005, trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI, la rappresentante
dell’assicurata ha ribadito le proprie argomentazioni (doc. V e VI).
in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
2.2. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art.
52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola
non sono accordate ripetibili.
Secondo
l'art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
L'art.
56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se
l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione.
2.3. Per
quel che concerne l'assicurazione per l’invalidità, l'art. 1 cpv. 1 LAI
stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili
all'assicurazione per l’invalidità (art. 1°-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga”.
Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo
con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia
di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
2.4. In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 389 l'Alta Corte ha stabilito che, anche
sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una decisione costituisce,
nell'ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un presupposto
indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente procedura di ricorso
amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha inoltre rilevato che in assenza
di una concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di
decisione coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla
procedura amministrativa.
In
una sentenza del 19 novembre 2004 nella causa C. (I 664/03) il TFA ha avuto modo
di sviluppare le seguenti considerazioni a proposito della procedura di opposizione:
" (...)
2.2
L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision
d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit
éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 121 consid. 2a et les références). Elle
assure la participation de l'assuré au processus de décision et poursuit
notamment un but d'économie de procédure et de décharge des tribunaux, dans les
domaines du droit administratif où des décisions particulièrement nombreuses
sont rendues (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich
2003, n. 2 ss ad art. 52, avec les références; Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème
édition, Berne 2002, p. 533 n° 5.3.2.2; Grisel, Traité de droit administratif,
vol. II, p. 939). Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de
véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord
avec la décision le concernant (voir cependant Kieser, op. cit., n. 13 ad art.
52); à défaut, on courrait le risque de faire de l'opposition une simple
formalité avant le dépôt d'un recours en justice, sans qu'assuré et autorité
aient véritablement examiné sur quoi portent leurs divergences. Les exigences
formelles posées par l'art. 10 al. 1 OPGA concrétisent, par ailleurs,
l'obligation de l'assuré de collaborer à l'exécution des différentes lois d'assurances
sociales (art. 28 al. 1 et 43 al. 3 LPGA; Marco Reichmuth, ATSG - [erste] Erfahrungen
in der IV, in: Schaffhauser/Kieser (édit.), Praktische Anwendungsfragen des
ATSG, St-Gall 2004, p. 44), et correspondent largement à celles posées par la
jurisprudence antérieure à la LPGA pour la procédure d'opposition prévue dans
certaines branches d'assurance-sociale (ATF 123 V 130 consid. 3 et les
références; voir également, en matière d'assurance-accidents, l'art. 130 al. 1
OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).
2.3
La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part,
font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels,
d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou
explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références; voir
également l'arrêt D. du 8 octobre 2003 [U 152/01] consid. 3). Si la décision
initiale ne porte que sur un seul rapport juridique - par exemple, le droit de
l'assuré à une rente d'invalidité -, celui-ci constitue également l'objet de la
procédure d'opposition. L'autorité valablement saisie d'une opposition devra
donc se prononcer une seconde fois sur tous les aspects de ce rapport
juridique, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera
principalement sur les points critiqués par l'opposant. En cas de recours
ultérieur à un juge, ce rapport juridique constituera également l'objet du
litige dont il a à connaître (cf. ATF 125 V 415 ss consid. 2; pour la procédure d'opposition : Meyer-Blaser,
Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in: Schaffhauser/Schlauri
(édit.), Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, p.
19).
(…)."
(cfr. STFA del 19 novembre 2004
nella causa C., I 664/03, la sottolineatura è del redattore)
In
un'altra decisione, pubblicata in SVR 2005 AHV Nr. 9, l'Alta Corte ha riaffermato
il principio secondo cui, salvo le eccezioni esplicitamente previste dalla
legge, il TCA può entrare nel merito del ricorso solo in presenza di una decisione
su opposizione. In questa sentenza, nella quale ha pure fornito nuove
importanti indicazioni sulla procedura di opposizione, il TFA si è così espresso:
" (…)
1.3.1
(…) Durch das dem Verwaltungsjustizverfahren vorgelagerte Rechtsmittel der
Einsprache (BGE 117 V 409 unten) erhält die verfügende Stelle die Möglichkeit,
die angefochtene Verfügung nochmals zu überprüfen und über die bestrittenen
Punkte zu entscheiden, bevor das Gericht angerufen wird. Das
Einspracheverfahren stellt nicht bloss eine Wiederholung des Verfügungsverfahrens
dar. Vielmehr hat die verfügende Behörde gegebenenfalls weitere Abklärungen
vorzunehmen und auf Grund des vervollständigten Sachverhalts die eigenen
Anordnungen zu überprüfen (BGE 125 V 190 f. Erw. 1b und c mit Hinweisen; RKUV
1998 Nr. U 309 S. 460 Erw. 4a; Kieser a.a.O. S. 518 f.). Dabei ist es nach
Massgabe der Organisation der Verwaltung allenfalls erforderlich und im Übrigen
auch sinnvoll, die Einsprache durch eine andere als die im Verfügungsverfahren
zuständig gewesene Person oder Einheit behandeln zu lassen (BGE 125 V 191 Erw.
1b, 118 V 187 oben; Andreas Freivogel, Zu den Verfahrensbestimmungen des ATSG,
in: Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
[Band 15 der Schriftenreihe des IRP-HSG, St. Gallen 2003 (René
Schaffhauser/Ueli Kieser [Hrsg.])] S. 109). Eine solche verwaltungsinterne
Aufteilung der Entscheidungskompetenz kennen seit jeher die Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt (SUVA) und das Bundesamt für Militärversicherung
(BAMV; vgl. Bericht «Parlamentarische Initiative Sozialversicherungsrecht» der
Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 26. März
1999 [BBl 1999 4523] S. 4613 unten sowie Botschaft vom 27. Juni 1990 zum
Bundesgesetz über die Militärversicherung [BBl 1990 III 201] S. 255). In diesem
Zusammenhang ist zu beachten, dass auch im Einspracheverfahren Anspruch auf
rechtliches Gehör besteht (BGE 125 V 338 Erw. 4c und RKUV 1999 Nr. U 328 S.
113; vgl. auch BGE 122 II 286 Erw. 6a). Im Einspracheentscheid hat somit eine
Auseinandersetzung mit den Vorbringen des Einsprechers oder der Einsprecherin
zu erfolgen. Die Begründung darf sich insbesondere nicht in einer wörtlichen
Wiederholung des bereits in der Verfügung Gesagten erschöpfen (vgl. BGE 124 V
182 f. Erw. 2; Kieser a.a.O. S. 525 Rz 21 zu Art. 52; ferner Freivogel a.a.O.
S. 108 f.) Das zum Verwaltungsverfahren zählende, Elemente der streitigen
Verwaltungsrechtspflege aufweisende Rechtsmittel der Einsprache soll letztlich
der Entlastung der Gerichte dienen (BGE 125 V 191 Erw. 1c und RKUV 1998 Nr. U
309 S. 459 unten; Freivogel a. a.O. S. 108 unten).
1.3.2
Das Eintreten auf die Beschwerde gegen die Verfügung vom 4. Februar 2003
widerspricht offensichtlich Sinn und Zweck des Einspracheverfahrens. Gerade die
von der Vorinstanz in erster Linie ins Feld geführten prozessökonomischen
Gründe sprachen zwingend für eine Überweisung der Sache an die Ausgleichskasse
zur Behandlung als Einsprache. Entgegen dem kantonalen Gericht besteht nicht
ein im Belieben der Parteien stehendes verzichtbares Recht zur Einsprache. Die
Rechtsuchenden haben nicht die Wahl zwischen verschiedenen Verfahren, um ihre
Ansprüche geltend zu machen und durchzusetzen. Sie haben den Weg zu
beschreiten, den das Gesetz vorschreibt (BGE 130 V 226 Erw. 7.2.1). Dass die
Überweisung der Sache an die Ausgleichskasse zur Behandlung als Einsprache
nicht überspitzt formalistisch gewesen wäre, räumt auch die Vorinstanz selber
ein. Wollte im Übrigen die Ausgleichskasse die Anwendung der alten
Verfahrensordnung mit der Möglichkeit der direkten Anfechtung, hätte sie
unzweifelhaft die Verfügung noch vor Ende 2002 erlassen. Das hat sie indessen
nicht getan. Daraus irgendwelche Schlüsse in Bezug auf die Eintretensfrage zu
ziehen, verbietet sich daher. (…).“
(cfr.
SVR 2005 AHV Nr. 9, pag. 31-32, la sottolineatura è del redattore)
Anche in una decisione del 15 settembre 2005 nella causa A. (C
119/05) l’Alta Corte si è riconfermata nella propria giurisprudenza e ha
precisato:
" (…)
Im
Einspracheentscheid hat gemäss dem auch dort geltenden Anspruch auf rechtliches
Gehör eine Auseinandersetzung mit den Vorbringen des Einsprechers oder der Einsprecherin
zu erfolgen. Die Begründung darf sich nicht in einer wörtlichen Wiederholung des
bereits in der Verfügung Gesagten erschöpfen. Das zum Verwaltungsverfahren zählende
Rechtsmittel der Einsprache soll letztlich der Entlastung der Gerichte dienen
(SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 31 Erw. 1.3.1, mit Hinweisen auf Judikatur und Literatur).
3.4
Da es vorliegend um den Abbruch der Ausrichtung besonderer Taggelder geht, was einerseits
erheblich ist und womit andrerseits der Versicherte nicht einverstanden war, hätte
die Verfügung gemäss Art. 49 Abs. 1 ATSG schriftlich erlassen werden müssen. Entgegen
der Auffassung der Vorinstanz kann die telefonische Mitteilung vom 18. Oktober
2004 nicht als Verfügung und die so genannte Ersatzverfügung vom 27. Oktober
2004 nicht als Einspracheentscheid betrachtet werden. Indem die Vorinstanz die gegen
die Ersatzverfügung erhobene, mit "Einsprache" betitelte und gestützt
auf die diesbezüglich falsche Rechtsmittelbelehrung bei ihr eingereichte Eingabe
vom 25. November 2004 als Beschwerde entgegengenommen hat und darauf eingetreten
ist, hat sie den Rechtsmittelweg des Versicherten verkürzt und nach Gesagtem Sinn
und Zweck des vorgeschriebenen Einspracheverfahrens zuwidergehandelt. Mangels eines
Anfechtungsgegenstandes hätte sie nicht auf diese Eingabe eintreten dürfen, sondern
das Schreiben an das AWA zur Behandlung als Einsprache überweisen müssen. Mit dieser
Feststellung ist der angefochtene Entscheid aufzuheben. (…)”
(cfr.
STFA del 15 settembre 2005 nella causa A., C 119/05, la sottolineatura é del redattore)
2.5. Nel
caso concreto dagli atti di causa risulta che con decisione 8 novembre 2004
l’Ufficio AI ha deciso di non entrare nel merito della
richiesta di revisione della rendita inoltrata dall’assicurata.
Nella
decisione su opposizione 12 luglio 2005, oggetto della presente vertenza,
l’Ufficio AI ha deciso che:
- l’opposizione
interposta contro la decisione 8 novembre 2004 è respinta;
- la
decisione impugnata 8 novembre 2004 è riformata nel senso che il diritto alla
rendita è soppresso ai sensi dei considerandi.
La
decisione su opposizione impugnata è dunque costituita da due parti che, visti
Fatti
i diversi oggetti e, come si vedrà, considerati i diversi esiti, devono qui
essere trattate singolarmente.
2.5.1. Reiezione
dell’opposizione alla decisione 8 novembre 2004
Con
la decisione 8 novembre 2004 l’Ufficio AI ha deciso di non
entrare nel merito della richiesta di revisione della rendita in quanto “(…) la
documentazione medica presentata non fornisce elementi oggettivamente
sufficienti per poter entrare nel merito di una revisione della rendita finora
accordata (…)”.
A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata l’Ufficio AI ha ordinato
l’allestimento di una perizia pluridisciplinare (doc. AI 65, 66, 68, 69 e 70).
Pertanto,
ordinando la perizia pluridisciplinare, l’Ufficio AI è di fatto entrato nel
merito della domanda di revisione della rendita.
Significative
al riguardo sono le annotazione del medico SMR Dr. __________ laddove, dopo
aver elencato i rapporti medici presentati dall’assicurata in sede di opposizione
contro la decisione di non entrata in materia, conclude che “(…) in considerazione
dei rapporti dei curanti (anche se privi di chiari elementi attestanti una variazione
significativa dello stato di salute) ritengo indicato aprire istruttoria. In
considerazione della patologia risulta indicata una perizia SAM (psichiatrica, reumatologica,
neurologica) onde valutare attuale capacità lavorativa (….)” (doc. AI 65; la sottolineatura
è del redattore).
E’
dunque a torto che con la decisione su opposizione qui impugnata l’Ufficio AI
ha respinto l’opposizione con cui l’assicurata aveva contestato la decisione 8
novembre 2004 di non entrata in materia.
Del
resto lo stesso Ufficio AI ammette nella risposta di causa che “(…) entrando
nel merito della domanda, e quindi nel merito della richiesta di revisione,
l’amministrazione avrebbe dovuto accogliere l’opposizione (…)”.
Di
conseguenza, laddove ha respinto l’opposizione che chiedeva di entrare nel merito
della domanda di revisione, la decisione impugnata deve essere annullata.
Considerandi
2.5.2
Riforma
della decisione 8 novembre 2004 con soppressione del diritto alla rendita
Con
la decisione 8 novembre 2004 l’Ufficio AI ha deciso unicamente
di non entrare nel merito della richiesta di revisione della rendita AI
formulata dall’assicurata.
Di
conseguenza, anche se così erroneamente denominata, la decisione con la quale
l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto dal secondo mese che seguirà
la notifica della decisione non configura una decisione su opposizione
bensì una vera e propria decisione formale ai sensi dell’art. 49 LPGA.
Al
riguardo, l’Ufficio AI nella risposta di causa ammette che “(…) le conclusioni
scaturite dagli accertamenti, sia medici che economici, avrebbero dovuto essere
contenute in una decisione finale amministrativa (…)”.
Inoltre
nella misura in cui ha inteso emanare una decisione “su opposizione” suscettibile
di ricorso al TCA - nella quale ha statuito nel merito della domanda di
revisione dopo aver proceduto ad accertamenti peritali sulle cui risultanze non
è stata data facoltà all’assicurata di prendere posizione (copia dei documenti
formanti l’incarto AI sono stati trasmessi all’assicurata solo dopo
l’emanazione della decisione 12 luglio 2005, doc. AI 75-80) - l’Ufficio AI è
incorso in una crassa e manifesta violazione del diritto di essere sentito
sancito dall’art. 42 LPGA.
In simili condizioni, limitatamente a questa parte della decisione
impugnata, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi
all'Ufficio AI affinché, ritenuta la decisione su opposizione
del 12 luglio 2005 quale decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA, esamini il ricorso inoltrato dall’assicurata alla stregua di
opposizione (che soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA; vedi pure Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, pag. 521-523), confrontandosi con le puntuali argomentazioni sollevate
dall’assicurata in relazione sia alla valutazione medica che agli aspetti economici.
2.6
Riguardo
all’asserita reformatio in peius, questo Tribunale si limita ad osservare che
quella parte della decisione su opposizione con la quale l’Ufficio AI ha
soppresso il diritto alla rendita, come visto, costituisce una vera e propria
decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA (cfr. consid. 2.5.2). Di conseguenza essa
non può configurare una reformatio in peius della precedente decisione 8 novembre
2004.
con la quale lo stesso Ufficio aveva unicamente deciso di
non entrare nel merito della richiesta di revisione della rendita.
In
conclusione, laddove ha respinto l’opposizione 6 dicembre 2004, in accoglimento
del gravame la decisione 8 novembre 2005 va annullata. Nella misura in cui il
ricorso - con riferimento alla parte della decisione 12 luglio 2005 in cui
l’Ufficio AI ha statuito la soppressione del diritto a prestazioni - postula la
conferma del diritto ad una mezza rendita, esso deve essere dichiarato
irricevibile e gli atti trasmessi all’Ufficio AI perché emani una decisione su
opposizione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso 5 settembre 2005 è parzialmente accolto
ai sensi dei considerandi.
§ Gli
atti sono trasmessi all'Ufficio AI affinché esamini l'opposizione dell'assicurata
e renda una decisione su opposizione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI
verserà all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA
inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster