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Decisione

32.2005.14

incapacità lavorativa per motivi psichici. Alcolismo. Rinvio atti all'Uffico AI per ulteriori accertamenti medici

8 luglio 2005Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I medici

della Clinica __________ in data 9 luglio 2002 hanno diagnosticato una sindrome

da dipendenza da sostanze alcoliche (ICD 10: F 10) associata ad un episodio

depressivo di media gravità (ICD 10: F 32.1) “che perdura da circa quattro

anni”. I medici hanno messo soprattutto l’accento sul fatto che l’assicurato

“come nel precedente ricovero, fin dal giorno successivo, rifiuta sia la

terapia che un programma di disintossicazione”, senza esprimersi

sull’eventuale incapacità lavorativa (doc. AI 7).

I data 27

maggio 2003 il dr. __________ del __________ ha diagnosticato una sindrome

depressiva ricorrente (ICD 10 F 33), un disturbo di personalità dipendente (ICD

10 F 60.7), sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di

alcol, sindrome di dipendenza, uso continuo (ICD 10 F 1.25). L’assicurato è

stato ritenuto dal dr. __________ non “in grado di provvedere ai propri

interessi personali (cura delle propria persona, gestione della propria

abitazione ... come già oggettivato in alcuni momenti) e gestionale (consumo di

importanti cifre pecuniarie per acquisto di bevande alcoliche in spacci

pubblici...)” (doc. D).

Ora,

seppur questa conclusione non risulti chiara al fine di determinare

un’eventuale incapacità lavorativa, da questa neppure si può presumere che

l’assicurato sia ancora in grado di svolgere la sua precedente attività di

gestore patrimoniale in banca, tant’è ch’egli neppure sembra in grado di

Considerandi

gestire il suo di patrimonio. Quest’aspetto, per quanto relativo alla questione

tutoria, non può essere ignorato.

Tanto più

che la dr.ssa __________ del __________ in data 16 gennaio 2004 ha precisato

che “dal punto di vista diagnostico è presente una sindrome depressiva

ricorrente, un disturbo di personalità dipendente e disturbi psichici e

comportamentali nell'ambito di un abuso etilico continuo. Dal punto di vista

lavorativo, in base alla nostra osservazione specialistica, consideriamo il

paziente inabile nella misura del 100%. Per quanto concerne la prognosi non

prevediamo alcun miglioramento neanche a lungo termine" (doc. AI 11).

Questo parere medico specialistico, seppur non risultato da un esame peritale

approfondito, doveva indurre l’amministrazione ad un esame approfondito sotto

ogni punto di vista. Del resto neanche i medici del SMR (“in simili

condizioni non ci è possibile determinare quale sia l'effettiva

capacità/incapacità lavorativa del soggetto. Si deve aggiungere che solo un

periodo di astensione adeguato (non meno di sei mesi) potrebbe dare la

risposta”, doc. AI 29, anche cfr. doc. IIIbis) sembrano sicuri

sull’eventuale incapacità lavorativa, per cui s’imponevano seri e più

approfonditi esami atti a stabilire in maniera convincente l’esistenza o meno

di una patologia psichica di natura invalidante.

In

conclusione, siccome l’aspetto psichiatrico non è stato vagliato in maniera

dettagliata ed approfondita, gli atti sono retrocessi all’UAI affinché accerti

con la dovuta precisione se e da quando l’assicurato è per motivi psichici

inabile al lavoro, in quale percentuale e quali attività sono eventualmente

ancora esigibili, verificando ogni sospetto di aggravamento dello stato di

salute.

Sulla

base di tali risultanze l’amministrazione determinerà poi nuovamente

l’eventuale grado d’incapacità al guadagno del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é

accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione 16 dicembre 2004 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’UAI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.8 e renda una

nuova decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’UAI verserà al

ricorrente fr. 1'500.— (IVA inclusa) di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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