32.2005.14
incapacità lavorativa per motivi psichici. Alcolismo. Rinvio atti all'Uffico AI per ulteriori accertamenti medici
8 luglio 2005Italiano43 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.14
Data decisione, Autorità:
08.07.2005, TCA
Titolo:
incapacità lavorativa per motivi psichici. Alcolismo. Rinvio atti all'Uffico AI per ulteriori accertamenti medici
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 82 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.14
ZA/td
Lugano
8 luglio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 16
dicembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
mese di ottobre 2003, RI 1, nato nel 1952, di professione
impiegato di banca, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per
adulti (riadattamento nella stessa professione e rendita) in quanto sofferente
di “depressione” (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti
del caso, per decisione 6 aprile 2004 l’UAI ha respinto la domanda di
prestazioni, motivando:
"
(…)
Le prestazioni dell'assicurazione
invalidità possono essere concesse quando un danno alla salute causa
un'incapacità al guadagno presumibilmente permanente o di lunga durata (di
regola un anno).
L'impossibilità di svolgere le
proprie mansioni consuete (p. es. nell'ambito della propria economia domestica)
è parificata all'incapacità di guadagno (art. 8 della Legge federale sulla
parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA).
Una dipendenza da sostanze tossiche
può essere considerata invalidità quando la tossicodipendenza è conseguenza di
un danno alla salute il quale conduce o ha condotto ad un'invalidità.
• Gli
accertamenti hanno permesso di stabilire che la sua incapacità lavorativa è
dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, il che non
rappresenta un'invalidità ai sensi della legge AI.
• In
considerazione degli atti medici acquisiti all'incarto risulta che il danno
alla salute che causa l'incapacità di lavoro e di conseguenza al lucro è
primariamente l'importante abuso etilico persistente che influisce
negativamente sullo stato di salute, sullo stato psichico e sulla capacità
lavorativa
Decidiamo pertanto:
• La
richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 14)
1.2. A seguito dell'opposizione
interposta dall’assicurato, rappresentato dal tutore RA 1, a sua volta
rappresentato dall’avv. RA 2, con la quale ha postulato in sostanza il
riconoscimento di una rendita intera d’invalidità, con decisione su opposizione
16 dicembre 2004 l'UAI ha confermato la precedente decisione, motivando:
"
(…)
8. In concreto per quanto attiene all'aspetto
medico l'opponente contesta in pratica la valutazione operata
dall'amministrazione, in base alla quale il medesimo non presenta un danno alla
salute tutelato dall'AI.
Considerata l'opposizione presentata, l'incarto, ivi comprese le
obiezioni sollevate in sede d'opposizione, è stato nuovamente sottoposto al
vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR). Quest'ultimo ha avuto modo
di confermare la bontà del giudizio espresso dall'amministrazione. Inoltre il
dottor __________, medico responsabile del SMR, constata che l'assicurato è
portatore di dipendenza da sostanze alcoliche e stati depressivi. La dipendenza
é stata oggettivata anche con misurazioni di contenuto alcolico nel sangue
mentre gli stati depressivi sono stati descritti come media gravità nei
rapporti di degenza. Il medico rileva inoltre che una depressione di media
gravità è di per sé suscettibile di sostegno e non scredita in modo totale la
capacità lavorativa. Nel caso di concomitanza di stati depressivi e di abuso è
veramente difficile stabilire quale sia la capacità lavorativa residua poiché
esiste una sicura interazione tra le due manifestazioni cliniche. Se da un
parte la depressione può facilitare l'abuso di alcol come tentativo di
automedicazione, anche l'abuso crea sintomi simili a quelli depressivi
(tristezza, apatia, sensi di colpa) che non sono influenzabili e se non con una
cura di astensione. Il lavoro è pure una componente terapeutica. Il dottore
constata pure che in simili condizioni non è stato possibile determinare quale
sia l'effettiva capacità/incapacità lavorativa del soggetto e aggiunge che solo
dopo un periodo di astenzione adeguato (non meno di sei mesi) si potrebbe dare
l'esatta risposta e precisare sia le corrette affezioni invalidanti sia
l'esatta incapacità di lavoro che le stesse eventualmente comportano.
In altre parole l'SMR contesta che il disturbo psichico lamentato
attualmente dall'assicurato sia di severità tale da pregiudicare le funzioni
lavorative e sostiene la tesi secondo la quale la problematica psichiatrica si
riconduce in modo preponderante all'abuso etilico.
Si rilevi d'altro lato come l'assicurato si limiti comunque a contestare
genericamente la valutazione effettuata dall'amministrazione, senza fornire
elementi atti a metterne in dubbio la bontà del giudizio espresso.
Ne discende che la
decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma.
Tuttavia dal profilo
medico non si esclude l'eventualità che nel frattempo sia subentrata una
patologia psichiatrica, la quale a sé stante potrebbe venire considerata.
Comunque una valutazione
in merito potrà essere fatta non prima di un comprovato periodo di astinenza
dall'alcol della durata di almeno sei mesi.
Invitiamo pertanto
l'assicurato a ripresentare una nuova domanda di prestazioni al termine della
cura di disintossicazione." (doc. AI 30)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA
l'assicurato, sempre rappresentato dal tutore RA 1 e dall’avv. RA 2, ha ribadito
quanto chiesto con l’opposizione rivendicando il diritto una rendita intera
d’invalidità:
"
(…)
2.
La decisione dell'ufficio
dell'assicurazione invalidità è errata nella valutazione dei fatti e del
diritto, si chiede pertanto il suo annullamento con conseguente riconoscimento
dello stato d'invalidità del signor RI 1.
2.1
Il signor RI 1 ha avuto, purtroppo
per lui, una vita decisamente sfortunata e ciò sin dalla prima infanzia.
Nato ad __________ (__________) da
genitori svizzeri: madre di __________ e padre svizzero tedesco, è stato il
primogenito di due fratelli.
La sorella, di otto anni minore di
età, è morta a 16 anni, travolta da un'automobile. L'episodio ha colpito il
ricorrente che era particolarmente vicino alla sorella in assenza dei genitori.
Un fratellino era deceduto per
malaria all'età di tre anni.
Con il rientro dei genitori in
Svizzera (avvenuto quando egli aveva tre anni) e la separazione con conseguente
divorzio dei medesimi, RI 1 ha vissuto per qualche anno presso i nonni materni
a __________. Del padre, affetto da grave etilismo e morto suicida a 50 anni
(sparandosi in bocca con il fucile), ricorda episodi di violenza gratuita (la
cintura militare).
Anche la madre muore, allorquando il
ricorrente ha dodici anni, a seguito di carcinoma mammario.
Di seguito egli vive nella casa del
vice-direttore della ditta di trasporti internazionali presso cui aveva
lavorato la madre quale segretaria, svolge l'apprendistato di commercio dopo
avere superato, non brillantemente, le scuole maggiori.
Sui banchi di scuola conosce __________,
che sposerà nel 1974 e dalla quale avrà una figlia, __________, nata nel 1977.
Il rapporto coniugale, molto
importante per il signor RI 1, andrà ad incrinarsi negli anni novanta. Il
divorzio viene decretato nel 1998.
Con la figlia, attiva nel settore
bancario in Svizzera interna, il ricorrente non ha praticamente rapporti.
Dal profilo professionale, il signor
RI 1, attivo prima nel settore delle spedizioni ed in seguito in quello
bancario, verrà licenziato nel giugno 1998 a motivo di ristrutturazione aziendale.
Da allora, egli, forte anche la
depressione in cui è caduto e la dipendenza alcolica, non è più stato in grado
di svolgere alcuna attività.
Il 1998 segna la fine
dell'equilibrio precario in cui il ricorrente vive: la fine del matrimonio ed
il licenziamento vengono letti come episodi decisivi che fanno crollare ogni
fiducia in sè stesso ed ogni apertura verso un futuro migliore.
Il consumo alcolico, sino ad allora
contenuto, aumenta significativamente.
Il 27 maggio 2003 il dott. __________
ha rilasciato la perizia psichiatrica, richiesta dal servizio tutele, che a più
riprese aveva dovuto occuparsi del ricorrente.
La perizia attesta chiaramente che RI
1 è affetto da sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F 33) e da un disturbo
della personalità dipendente (CD 10 F 60.7). La prognosi formulata era negativa
a seguito della "non accettazione da parte del paziente di alcuna proposta
terapeutica".
A seguito di tale perizia RI 1
veniva interdetto ed il signor RA 1 era nominato tutore.
PROVE: perizia psichiatrica
27.5.2003 (doc. D), testi avv. __________ (che conosce il signor __________ sin
dall'infanzia), tutore RA 1, dott. __________
2.2
La vicenda umana del signor RI 1 è
parecchio triste.
Quello che è certo è che il medesimo
non è un simulatore, non è in grado di affrontare le proprie difficoltà e
nemmeno è in grado di riconoscere i propri limiti.
A sentire il ricorrente egli è
infatti perfettamente in salute…
Aiutare una persona che rifiuta di
riconoscersi malato è certamente un problema.
In questo contesto, l'iniziativa
d'inoltrare la richiesta di riconoscimento dell'invalidità è da identificare
nella persona del tutore, il quale (ben rendendosi conto delle particolarità
dell'interessato) crede fermamente che egli si trovi in uno stato tale in cui ogni
attività lucrativa sia da escludere.
3.
L'invalido è la persona che - in
modo permanente - è incapace di guadagnare, a seguito di un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia e infortunio
(vedi art. 4 LAI).
Nel concreto non corrono dubbi
che, a seguito dello stato depressivo e dalla dipendenza dall'alcool di cui il
ricorrente è vittima, egli sia - da tempo - incapace di guadagnare in modo
permanente.
La decisione su opposizione ne dà in
fondo atto.
Unica riserva che viene sviluppata,
in forza del parere espresso dal dottor __________ (che vale la pena di
precisare non ha né visto né conosciuto il signor RI 1 e che non dimostra
di essere al corrente della perizia psichiatrica del dott. __________ - vedi
punto 8 a pag. 4) è l'asserita necessità di effettuare delle verifiche circa la
sussistenza dell'incapacità di guadagno dopo un periodo di "astinenza
dall'alcool della durata di almeno sei mesi".
Tale soluzione tuttavia non è
proponibile siccome, già in diversi momenti, si è cercato di risolvere la
problematica senza successo.
La perizia psichiatrica del dott. __________
dà atto di un primo ricovero addirittura risalente al 1992 e di tentativi
successivi nel 2002 che non hanno portato ad alcun risultato dato che il paziente
non ha accettato "le proposte terapeutiche".
Proprio per tale ragione,
d'altronde, si è resa necessaria la nomina di un tutore: delle due l'una, se il
ricorrente è incapace di prendere le distanze dall'alcool a seguito del proprio
stato psichico di profonda depressione, non è certo pensabile imporre un
periodo di verifica di sei mesi, se così non fosse stato, d'altronde, non si
sarebbe proceduto ad interdire l'interessato.
Si ribadisce pertanto che lo stato
psichico di RI 1 è tale da considerare il medesimo definitivamente incapace di
guadagno (il perdurare della sua depressione e delle sue dipendenze dall'alcool
sono d'altronde state accertate anche dalla dott.sa __________ nel rapporto
11.4.2002 che conferma come il tutto "perdura ormai da circa quattro
anni").
In tale contesto la sua fragilità ed
il suo rifiuto di riconoscere i propri limiti, portano alla sola conclusione
possibile secondo cui tutte le condizioni dell'invalidità sono in concreto
date.
In caso di ulteriori dubbi si chiede
all'autorità giudicante di risolvere una perizia giudiziaria a conferma.
Si precisa ulteriormente che lo
stato del ricorrente tende al peggioramento.
Recentemente si sono verificati
episodi che dimostrano un crescente di aggressività.
Si sottolinea l'importanza di
sentire quale teste il dott. __________ che ha avuto in passato e ha tuttora
contatti con il ricorrente e che meglio di altri, può riferire in merito
all'effettivo stato del signor RI 1." (doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’UAI,
confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha precisato:
"
preso atto dell'allegato ricorsuale
e ritenuto come il ricorrente abbia prodotto nuova documentazione medica a
suffragio delle proprie argomentazioni (vedi in tal senso la relazione
27.5.2003 del Dr. __________ sub. doc. D), l'Ufficio AI del Canton Ticino ha
valutato in base a quest'ultima se vi sono i presupposti per sostenere un
peggioramento rilevante dello stato valetudinario dell'assicurato.
Dall'annotazione medica 2 febbraio
2005 allegata alla presente risposta ed emessa dal Dr. __________ del Servizio
medico regionale dell'AI (SMR), si evince in maniera inequivocabile come non vi
sia stato alcun peggioramento inerente lo stato di salute del signor RI 1.
Del resto, la descrizione clinica
contenuta nel rapporto 27.5.2003 del Dr. __________ (cfr. doc. D agli atti) era
già stata inclusa e ripresa dal rapporto medico stilato in data 16 gennaio 2004
dalla Dr.ssa __________ (cfr. doc. 11 incarto AI).
Inoltre, occorre sottolineare come
il Dr. __________ nelle proprie annotazioni 2.2.2005 ha precisato che: […]
notiamo che malgrado il lungo iter di abuso il soggetto abbia avuto anche un
funzionamento definito normale dal profilo dell'attitudine al lavoro. Questo
già relativizza in modo molto importante l'influsso del cosiddetto
"disturbo di personalità dipendente", come d'altra parte ci si doveva
aspettare perché tale disturbo, se fosse importante, avrebbe avuto un'azione
negativa anche per i periodi antecedenti il licenziamento o il conflitto con la
consorte. […]. E ancora: "[…] Consideriamo che la patologia
psichiatrica concomitante non è di tipo ed entità tali da diminuire in modo
importante la capacità di volere. Constatiamo che non esistono patologie
organiche (per esempio encefalopatie) derivanti dal consumo alcolico che
possano minare la funzionalità psico-fisica […].
A titolo abbondanziale, va rilevato
quanto già ampiamente e correttamente indicato in sede di decisione su
opposizione, vale a dire che le tossicomanie (alcolismo, dipendenza da
medicamenti o da droghe, ecc.) non possono di per sé motivare un'invalidità ai
sensi della legge se non viene accertato che un danno alla salute fisico o
psichico con valore di malattia compromettente la capacità al guadagno ha
portato alla dipendenza o è insorto quale conseguenza di quest'ultima.
Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha già avuto
modo di stabilire in più occasioni che è decisivo al proposito che il danno sia
di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato in questione
di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 294 e segg.; DTF 102 V 165 e
segg.).
Alla luce di quanto suesposto, si
osserva in conclusione che non vi è la presenza attualmente di un danno alla
salute di natura fisica o psichica che sia la causa o l'effetto dello stato di
dipendenza da alcool in cui si trova l'assicurato (il quale rappresenta invece
il motivo primario dell'inabilità lavorativa dello stesso).
Visto quanto sopra, si chiede
pertanto che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione
impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (doc. III)
1.5. In data 17 febbraio 2005 il
ricorrente ha osservato:
"
preso atto della richiesta del 9
febbraio 2005 confermo le prove indicate in sede di ricorso in particolare
l'audizione del dott. __________, dell'avv. __________ e del tutore signor RA 1,
nonché - per quanto ulteriormente necessario - una ulteriore perizia
psichiatrica.
Il dott. __________ soprattutto avrà
modo di fornire quelle indicazioni che (per totale mancanza di contatti
diretti, rispettivamente ignoranza delle vicende passate dell'interessato)
mancano al medico dott. __________.
Si conferma che lo stato del
ricorrente tende al peggioramento e che non è pensabile ottenere una sua
collaborazione che permetta di verificare la sua capacità lavorativa, una volta
risolto il problema dell'alcool.
Tale problematica è conseguente - lo
si ribadisce - allo stato depressivo di cui il ricorrente soffre a seguito
delle innumerevoli disavventure che, purtroppo, hanno caratterizzato la sua
vita famigliare, professionale e soprattutto affettiva.
La perizia del 27 maggio 2003 già
indicava precisamente che ogni prognosi sullo stato del ricorrente era negativa
siccome il medesimo "non mostra alcuna capacità di critica" in merito
alla sua problematica. Il risultato accertato er ache il signor RI 1 non è in
grado di provvedere ai propri interessi personali e gestionali; in tali
condizioni una capacità professionale certo NON entra in considerazione!"
(doc.V)
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82
cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per
l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a
prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore
(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate
dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai
principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.
2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini
dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF
121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad
un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe
distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo
l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,
le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile
comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore
al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme
valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al
70%, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.
1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.
2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in
DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere
ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.2, I 475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique
VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,
la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC
1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Nella fattispecie, in data 9
luglio 2002 i medici della Clinica __________, presso cui l’assicurato è stato
degente dal 25 aprile 2002 al 26 aprile 2002, hanno rilevato:
"
Diagnosi
- sindrome da dipendenza da sostanze
alcooliche (ICD 10: F 10.=).
- episodio depressivo di media
gravità (ICD 10: F 32.1).
Esami di laboratorio
Non effettuati.
ECG
Non effettuati.
Terapia effettuata
✺Farmacoterapia: (Entumina 40 mg in riserva).
✺Colloqui di sostegno.
Terapia alla dimissione
Nessuna.
Decorso e proposte
Si tratta di un paziente
cinquantenne già noto nella nostra clinica per due precedenti ricoveri, già
seguito tempo fa dal Dottor __________, Direttore medico di __________ oltre
che dal Dottor __________ di __________ e dal Dottor __________.
Ultimamente il Signor RI 1 avrebbe
dovuto essere seguito dalla Dottoressa __________ del __________ per un
problema di alcoolismo in relazione ad uno stato depressivo importante che
perdura da circa quattro anni.
Poco prima della mezzanotte del 25
aprile 2002 il paziente si presenta spontaneamente accompagnato da un taxi
presso il Padiglione __________ chiedendo di essere ricoverato in quanto
sofferente di una grave solitudine trattata dal paziente medesimo mediante un
abuso etilico.
Il suo stato attuale sarebbe da
mettere in relazione al divorzio dalla moglie avvenuto circa quattro anni fa
oltre alla perdita del posto di lavoro avvenuta nel 1999 dopo trent'anni di
attività lavorativa in banca in qualità di agente fiduciario. Il Signor RI 1 ha
inoltre una figlia di attualmente venticinque anni che lavora a Zurigo nei
confronti della quale manifesta una certa ambivalenza manifestando il desiderio
di vederla più spesso da un lato e dall'altro il fatto che non gli sembra
corretto che essa lo veda soffrire.
Al momento del ricovero il paziente
si presenta in uno stato di impregnazione etilica con un'alcoolemia di 2,6 %o.
All'ammissione il paziente si
presenta poco curato nell'abbigliamento e nella persona, cosciente e vigile e
ben orientato nei tre domini. Appare disponibile al colloquio dopo una iniziale
reticenza. L'eloquio deve essere stimolato, la mimica esprime tristezza ed è
consona allo stato dell'umore. Il corso del pensiero è rallentato, il paziente
non verbalizza alcun tipo di allucinazioni. Il paziente non verbalizza intenti
suicidali.
Il Signor RI 1, come nel precedente
ricovero, fin dal giorno successivo, rifiuta sia la terapia che un programma di
disintossicazione. Permane l'ambivalenza sia nei confronti della terapia che
della sua permanenza in clinica ed a differenza dello scorso ricovero, sottolineamo
durante il colloquio del 26 aprile 2002, che qualora decidesse di rimanere,
dovrà aderire ad un programma sia psicofarmacoterapico
che ergoterapico. Spieghiamo inoltre
al paziente che potremo discutere insieme, nel corso di un'eventuale degenza,
un aggancio con __________, nonché un eventuale reinserimento professionale.
Il Signor RI 1 rifiuta tutte le
nostre proposte, e dichiara che a tali condizioni preferisce lasciare la
clinica la mattina stessa. Trattandosi di un ricovero volontario e non
sussistendo gli estremi per una coazione, dimettiamo il paziente la mattina del
26 aprile 2002, sottolineando il fatto che qualora cambiasse idea, restiamo
sempre a disposizione." (allegato doc. AI 7)
Nel suo rapporto medico
del 27 maggio 2003 il dr. __________ del __________, rispondendo alla richiesta
d’informazioni della __________, __________, ha rilevato:
" Esame psichiatrico:
Il paziente si presenta
puntualmente all'appuntamento prefissato, aspetto senescente, normale l'igiene
personale e tutto sommato anche l'abbigliamento; atteggiamento verso l'interlocutore
collaborante, accettando di riportare dettagliatamente la propria anamnesi,
eloquio fluente, buona l'attenzione e la comprensione; rispetto alla pregressa
e ad una potenziale prossima presa a carico da parte psichiatrica, egli si rivela
essere ambivalente, da una parte egli riconosce di avere bisogno di aiuto,
svalutando in pari tempo l'operato e le proposte terapeutiche, come per esempio
una psicofarmacologia antidepressiva. L'ideazione mostra un flusso monotono,
incentrato sull'avvenuta separazione dalla moglie, essenzialmente negata,
sperando in un ricongiungimento, divenendo talora proiettivo rispetto alle
possibili cause dell'interruzione della relazione matrimoniale (per un
cambiamento della moglie), mostrando in pari tempo una capacità di critica
fortemente diminuita, per non dire nulla, rispetto la propria problematica
etilica ed alla conseguente sua situazione sociosanitaria. Importante
appiattimento affettivo più che franca deflessione timica; tendenza
all'isolamento sociale, certa ipobulia. Marcati tratti abbandonici e di
dipendenza, tali da suffragare la diagnosi più sotto menzionata. Non disturbi
percettivi, funzione mnestica conservata così come l'orientamento nei tre
spazi. Propria anamensi, piena di avvenimenti tragici, raccontata con certa anempatia.
Dal Test di Rorschach le
difese maggiormente evidenziate risultano essere la manipolazione, la
svalutazione e la negazione; emergono modalità relazionali basate sull'anaclitismo.
Durante la somministrazione, il paziente assume sin da subito un atteggiamento
sprezzante.
Dal Test di Wais risulta
un Q.I. totale a livello medio, senza significativa discrepanza tra risultati
ottenuti nella parte verbale e in quelli di performance.
Diamo ora seguito ai
quesiti peritali:
1.
Si.
1.1
Sindrome depressiva
ricorrente (ICD 10 F 33).
Disturbo di personalità
dipendente (ICD 10 F 60.7).
La prognosi si profila
essere per lo meno riservata, se non negativa, anche e soprattutto per la non
accettazione da parte del paziente di alcuna proposta terapeutica.
2.
Si.
2.1.
Sindromi e disturbi
psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol, sindrome di dipendenza, uso
continuo (ICD 10 F 1.25).
La prognosi è negativa,
il paziente non mostra alcuna capacità di critica in merito a questa problematica.
Al momento non si
oggettiva un deterioramento cognitivo.
3.
Si, il paziente non è in
grado di provvedere ai propri interessi personali (cura delle propria persona,
gestione della propria abitazione ... come già oggettivato in alcuni
momenti) e gestionale
(consumo di importanti cifre pecuniarie per acquisto di bevande alcoliche in
spacci pubblici...).
4.1.
Si, a causa dei disturbi
di cui il paziente è affetto, per l'interdicendo è richiesta durevole
protezione ed assistenza.
4.2.
Nemmeno anamnesticamente,
non è mai risultato che l'intericendo abbia costituito una minaccia per
l'altrui sicurezza; mai stato in possesso del permesso di condurre.
5.1.
Si, l'interdicendo è in
grado di capire il concetto di interdizione.
5.2.
No, non perché una sua audizione
potrebbe avere una possibile incidenza negativa sulle sue condizioni di salute
psichiche, quanto piuttosto non se ne intravede un'utilità, né ai fini della
procedura di interdizione né tanto meno per l'interesse del paziente.
5.3
Se affiancato dal medico
psichiatra di riferimento, è ipotizzabile che all'interdicendo, se da lui
richiesto espressamente, sia permesso, in ossequio al diritto di consultazione
degli atti, di visionare almeno parte della relazione peritale, ciò che non
dovrebbe avere un'incidenza negativa sulle sue condizioni di salute psichica,
ma potrebbe aiutarlo ad acquisire, anche se con certa remoticità, una minima
capacità di critica rispetto alle proprie problematiche psicosociali." (doc. D)
Nel suo rapporto medico
del 16 gennaio 2004 la dr.ssa __________ del __________ ha rilevato:
" Si tratta di un signore cinquantaduenne che
dall'aspetto appare più anziano.
È stato segnalato al
nostro servizio nel luglio 2000 dal signor __________ dell'allora __________
(ora __________) di __________ per una problematica ansioso-depressiva reattiva
a separazione coniugale nell'ambito di un abuso etilico presente da tempo ma
intensificatosi negli ultimi anni.
Già seguito in passato
dal punto di vista psichiatrico, è stato ricoverato una volta alla Clinica __________
e tre volte presso la Clinica __________ (ultima degenza nell'aprile 2002) a
causa di scompensi nell'ambito della summenzionata patologia.
Divorziato da circa sei
anni dalla moglie, non ha più avuto rapporti con lei e negli ultimi tempi
neanche con l'unica figlia. Questa situazione familiare; unitamente alla
perdita del lavoro (lavorava come agente fiduciario in una banca americana con
problemi di crisi) avvenuta nel 1999, hanno portato il paziente ad una
condizione psichica e di conseguenza anche sociale sempre più degradata e al
limite del tollerabile.
Dopo aver venduto la casa
di __________ il paziente si è trasferito in un appartamento a __________ dove
vive tuttora.
L'aggancio al nostro
servizio ha avuto inizialmente una funzione di sostegno, successivamente (dopo
un anno circa) il paziente ha rifiutato di continuare i colloqui peggiorando
così ancora la sua situazione. Non ha mai accettato una terapia farmacologica
peraltro auspicabile per un miglioramento del suo stato.
Su segnalazione del
curatore di quel momento (sig. __________ di __________) e anche del sig. __________
del Municipio di __________ avevamo ristabilito i contatti con il paziente e
fatto con lui un incontro il 10 luglio 2002.
In quell'occasione si
presentava estremamente trascurato nella propria persona, il tono dell'umore
era deflesso ma senza idee suicidali, la volontà a stabilire un programma
terapeutico con noi era scarsa.
Lo avevamo rivisto un
mese dopo presso l'ufficio del signor __________ a __________ alla presenza del
curatore, gli avevamo organizzato un'ospedalizzazione presso la Clinica __________,
cosa che al momento aveva accettato, il giorno successivo però rifiutava la
proposta.
Successivamente il
paziente non si è più presentato da noi.
Nel mese di agosto 2002
scrivevamo alla __________ di __________ in merito al caso auspicando
l'istituzione di una misura tutelare.
A tale scopo il signor RI
1 è stato visto al nostro Servizio dal Dr. med. __________ che confermava nel
suo rapporto peritale la necessità di tale figura.
In conseguenza a ciò è
stato nominato un tutore che è il signor RA 1 di __________.
Personalmente ho
convocato il paziente il 10 dicembre 2003 per poter redigere l'attuale
rapporto.
Molto ambivalente nei
confronti delle proposte di aiuto, il signor RI 1 rifiuta di riprendere una
presa a carico come pure una terapia farmacologica, come sempre non riesce a
vedere nessuna possibilità di miglioramento della sua situazione se non che la
moglie ritorni da lui.
In generale è scarsamente
critico dei proprio stato sebbene riconosca in parte il suo degrado
psico-fisico e sociale. Vari tentativi di inserire una figura dell'aiuto
domiciliare sono falliti per un suo rifiuto.
Tende sempre
all'isolamento, conduce una vita sregolata, si alimenta in modo scorretto,
dorme male e poco, sarebbe inoltre sempre presente un'assunzione di alcool che
secondo il paziente non eccederebbe mai.
Dal punto di vista
diagnostico è presente una sindrome depressiva ricorrente, un disturbo di
personalità dipendente e disturbi psichici e comportamentali nell'ambito di un
abuso etilico continuo.
Dal punto di vista
lavorativo, in base alla nostra osservazione specialistica, consideriamo il
paziente inabile nella misura del 100%.
Per quanto concerne la
prognosi non prevediamo alcun miglioramento neanche a lungo termine." (doc. AI 11)
Nelle sue
“raccomandazioni, proposte” del 5 aprile 2004 il dr. __________ del SMR ha
osservato:
"
Etilismo con degrado psico-fisico e
sociale
Dalla documentazione medica risulta
un importante abuso etilico persistente con influsso negativo sullo stato di
salute, sullo stato psichico e sulla capacità lavorativa.
L'assicurato non presenta
primariamente una patologia psichiatrica maggiore con abuso etilico secondario
ma una reazione depressiva su problematica familiare e lavorativa (separazione
e licenziamento) che potrebbero essere anche secondari all'abuso etilico
tuttora persistente. L'attuale stato depressivo viene sicuramente influenzato
negativamente dal persistente abuso etilico.
In conclusione l'attuale IL è
causata da abuso etilico dannoso e non primariamente da danno alla salute
invalidante, quindi rifiuto prestazioni." (doc. AI 13)
Nelle sue annotazioni del
13 dicembre 2004, il dr. __________, medico responsabile SMR, ha rilevato:
"
Il paziente, di cui conosciamo lo
stato di salute per i rapporti medici degli psichiatri che si sono occupati di
lui è portatore di
- dipendenza da sostanze alcoliche
- e stati depressivi.
La dipendenza è oggettivata anche
con misurazioni di contenuto alcolico nel sangue. Gli stati depressivi sono
descritti come di media gravità nei rapporti di degenza.
Si nota che una depressione di media
gravità è di per sè suscettibile di sostegno e non inficia in modo totale la
capacità lavorativa.
Nel caso di concomitanza di stati
depressivi e di abuso di sostanze è veramente difficile stabilire quale sia la
capacità lavorativa residua poiché esiste una sicura interazione tra le due
manifestazioni cliniche.
Se da una parte la depressione può
facilitare l'abuso di alcol come tentativo di automedicazione, anche l'abuso
crea sintomi simili a quelli depressivi (tristezza, apatia, sensi di colpa) che
non sono influenzabili se non con una cura di astensione. L'attività è pure una
componente terapeutica.
In simili condizioni non ci è
possibile determinare quale sia l'effettiva capacità/incapacità lavorativa del
soggetto. Si deve aggiungere che solo un periodo di astensione adeguato (non
meno di sei mesi) potrebbe dare la risposta."
(doc. AI 29)
Nelle sue annotazioni del
2 febbraio 2005, il dr. __________ ha rilevato:
"
Per la valutazione dello stato
clinico del soggetto veniamo ora a conoscenza di un documento risalente al 2003
che dovrebbe aver servito da base per la pronunciata interdizione dello stesso.
Si possono confrontare i documenti
psichiatrici del dossier con quello nuovo; questo ci fa concludere che vi è
sostanzialmente un medesima descrizione clinica.
Una differenza risulta quella della
determinazione della durata dell'abuso etilico, che nei nostri atti appariva
come piuttosto recente, mentre dall'atto del dr. __________ risulta comunque
essere presente da un ventennio.
Possiamo notare che le risposte che
vengono date nei due atti sono di diversa natura, perché per l'Al la domanda
posta è quella riguardante la funzionalità lavorativa, mentre per l'autorità
tutoria riguarda la funzionalità sociale.
Come notato in precedenza non
vengono, per principio, negate le diagnosi poste, ma viene posto l'accento
sull'entità delle stesse, perché, ripetiamo, sintomi di depressione e sintomi
di impregnazione alcolica (come pure di altre sostanze voluttuarie) sono
comuni.
Notiamo che malgrado il lungo iter
di abuso il soggetto abbia avuto anche un funzionamento definito normale dal
profilo dell'attitudine al lavoro. Questo già relativizza in modo molto
importante l'influsso del cosiddetto "disturbo di personalità
dipendente", come d'altra parte ci si doveva aspettare perché tale
disturbo, se fosse importante, avrebbe avuto un'azione negativa anche per i
periodi antecedenti il licenziamento o il conflitto con la consorte.
Ci si pone, attualmente, un'unica
domanda ulteriore, cioè quella a sapere se si possa ragionevolmente esigere che
il soggetto si astenga dal consumo di alcolici.
Consideriamo che la patologia
psichiatrica concomitante non è di tipo ed entità tali da diminuire in modo
importante la capacità di volere. Constatiamo che non esistono patologie
organiche (per esempio encefalopatia) derivanti dal consumo alcolico che
possano minare la funzionalità psicofisica.
In base alle considerazioni espresse
riteniamo che la collaborazione del paziente possa ancora essere richiesta, per cui una valutazione dell'entità del
danno invalidante, qualora sussista, potrà essere apprezzato." (doc. IIIbis)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.
108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;
STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7. Conformemente alla
giurisprudenza l’alcolismo,
l’abuso di consumo di medicamenti, la tossicodipendenza non può di per sé
motivare una invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una
malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito
un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se
essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002
p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo
specificatamente all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I
192/02], del 4 aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no.
1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).
2.8. Nella fattispecie in esame,
l’UAI non ha sostanzialmente riconosciuto l’esistenza di un’affezione psichica
rilevante ai sensi della LAI, essendo essa legata soprattutto all’abuso
etilico.
Ora, agli atti sono
presenti diversi rapporti medici, dai quali tuttavia non è possibile decifrare
con chiarezza l’eventuale patologia psichica invalidante.
Fatti
I medici
della Clinica __________ in data 9 luglio 2002 hanno diagnosticato una sindrome
da dipendenza da sostanze alcoliche (ICD 10: F 10) associata ad un episodio
depressivo di media gravità (ICD 10: F 32.1) “che perdura da circa quattro
anni”. I medici hanno messo soprattutto l’accento sul fatto che l’assicurato
“come nel precedente ricovero, fin dal giorno successivo, rifiuta sia la
terapia che un programma di disintossicazione”, senza esprimersi
sull’eventuale incapacità lavorativa (doc. AI 7).
I data 27
maggio 2003 il dr. __________ del __________ ha diagnosticato una sindrome
depressiva ricorrente (ICD 10 F 33), un disturbo di personalità dipendente (ICD
10 F 60.7), sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di
alcol, sindrome di dipendenza, uso continuo (ICD 10 F 1.25). L’assicurato è
stato ritenuto dal dr. __________ non “in grado di provvedere ai propri
interessi personali (cura delle propria persona, gestione della propria
abitazione ... come già oggettivato in alcuni momenti) e gestionale (consumo di
importanti cifre pecuniarie per acquisto di bevande alcoliche in spacci
pubblici...)” (doc. D).
Ora,
seppur questa conclusione non risulti chiara al fine di determinare
un’eventuale incapacità lavorativa, da questa neppure si può presumere che
l’assicurato sia ancora in grado di svolgere la sua precedente attività di
gestore patrimoniale in banca, tant’è ch’egli neppure sembra in grado di
Considerandi
gestire il suo di patrimonio. Quest’aspetto, per quanto relativo alla questione
tutoria, non può essere ignorato.
Tanto più
che la dr.ssa __________ del __________ in data 16 gennaio 2004 ha precisato
che “dal punto di vista diagnostico è presente una sindrome depressiva
ricorrente, un disturbo di personalità dipendente e disturbi psichici e
comportamentali nell'ambito di un abuso etilico continuo. Dal punto di vista
lavorativo, in base alla nostra osservazione specialistica, consideriamo il
paziente inabile nella misura del 100%. Per quanto concerne la prognosi non
prevediamo alcun miglioramento neanche a lungo termine" (doc. AI 11).
Questo parere medico specialistico, seppur non risultato da un esame peritale
approfondito, doveva indurre l’amministrazione ad un esame approfondito sotto
ogni punto di vista. Del resto neanche i medici del SMR (“in simili
condizioni non ci è possibile determinare quale sia l'effettiva
capacità/incapacità lavorativa del soggetto. Si deve aggiungere che solo un
periodo di astensione adeguato (non meno di sei mesi) potrebbe dare la
risposta”, doc. AI 29, anche cfr. doc. IIIbis) sembrano sicuri
sull’eventuale incapacità lavorativa, per cui s’imponevano seri e più
approfonditi esami atti a stabilire in maniera convincente l’esistenza o meno
di una patologia psichica di natura invalidante.
In
conclusione, siccome l’aspetto psichiatrico non è stato vagliato in maniera
dettagliata ed approfondita, gli atti sono retrocessi all’UAI affinché accerti
con la dovuta precisione se e da quando l’assicurato è per motivi psichici
inabile al lavoro, in quale percentuale e quali attività sono eventualmente
ancora esigibili, verificando ogni sospetto di aggravamento dello stato di
salute.
Sulla
base di tali risultanze l’amministrazione determinerà poi nuovamente
l’eventuale grado d’incapacità al guadagno del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é
accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione 16 dicembre 2004 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’UAI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.8 e renda una
nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà al
ricorrente fr. 1'500.— (IVA inclusa) di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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