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Decisione

32.2005.140

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20 giugno 2007Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i conflitti presenti sul posto di lavoro veniva da lui ipotizzata una

reintegrazione in un altro tipo di attività. Il __________ nel suo rapporto del

settembre 2003 suggeriva al fine di una ripresa lavorativa visto l'ambiente di

lavoro conflittuale, la ricerca di un altro posto di lavoro all'interno dell'__________,

proposta inseguito mai presa in considerazione.

In base alla perizia del dr. __________ - dic. 2004 -

vengono riscontrati dei tratti caratteriali disadattati, un tono dell'umore

ancora leggermente deflesso, con una tendenza tuttavia alla stabilizzazione -

il quadro sintomatologico presentato dall'assicurato rientrava pertanto in una

sindrome da disadattamento, che coincideva pertanto con quella del proprio

medico curante dr. __________.

Da considerare l'anamnesi familiare positiva per

patologie psichiatriche (fratello e sorella dell'assicurato affetti da sindrome

depressiva); il figlio primogenito risulterebbe essere affetto sin da piccolo

da gravi problemi psichiatrici. A determinare la comparsa della sindrome di

disadattamento avrebbe pertanto sicuramente contribuito una particolare

predisposizione e vulnerabilità individuale dell'assicurato in concomitanza al

fattore stressante rappresentato dai cambiamenti sul posto di lavoro.

Poiché il rapporto con il medico curante dr. __________

era descritto buono ed efficace, sorprende un po' la data di richiesta per una

presa a carico psichiatrica da parte dello stesso.

In data 24.12.2004, due giorni dopo la perizia

psichiatrica del dr. __________, l'assicurato inizia ad essere seguito dalla

dr.ssa __________, la quale nel suo rapporto medico del 5.3.2005 dichiara

l'ass. inabile nella misura del 100% a causa di uno stato depressivo grave

presente da più di un anno.

Da segnalare che la dr.ssa __________ conosce

l'assicurato solo a partire dal 24.12.2004 e che pur in possesso della documentazione

SAM concluda sulla presenza di una patologia grave esistente da un anno.

Il medico curante dr. __________ che ha in cura l'ass.

dall'inizio del 2003, non si è mai espresso per una depressione grave, tantè

vero che non ha ritenuto opportuno una cura specialistica, proponendo invece

una reintegrazione in un altro tipo di attività. Questa "non gravità"

è confermata dalla descrizione oggettiva (status) da parte del dr. __________.

Il peggioramento della sintomatologia depressiva,

descritto dalla dr.ssa __________ potrebbe pertanto essere conseguente alla

decisione negativa della rendita Al, quindi subentrato solo successivamente e

sarebbe anche di tipo reattivo.

Allo stato attuale non possiamo valutare esattamente né

la presenza della patologia indicata dalla dr.ssa __________, né la sua entità

(vedi incongruenze sopradescritte).

Possiamo però confermare che almeno fino alla perizia

SAM la valutazione della documentazione agli atti e la valutazione della

qualità della perizia pluridisciplinare SAM appaiono coerenti e ben motivate.

Possiamo inoltre far notare che la dr.ssa __________

oltre a riprendere i dati anamnestici noti, malgrado una descrizione dello

stato psichico diverso, si dilunga in commenti sull'ICD10, che risulta uno

strumento di lavoro sulla classificazione, ma nulla dice sulla funzionalità del

soggetto." (Doc. IIIbis)

L’assicurato

ha poi trasmesso al TCA un ulteriore rapporto medico, datato 7 novembre 2005,

indirizzato al patrocinatore dalla dr.ssa __________, che a proposito delle osservazioni

della dr.ssa __________ rileva:

"

(...)

Riconfermo integralmente i miei precedenti rapporti del

05.03.2005 e del 11.08.2005 in particolare la diagnosi di cui il paziente è

affetto: episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD-10 F32.2) con

sindrome biologica.

Nella risposta della dr.ssa __________ non viene fatto

minimamente cenno a quanto da me già segnalato e cioè alla presenza di

importanti disturbi cognitivi nel paziente, in particolare i deficit d'attenzione

e di concentrazione imputabili al quadro depressivo, che non furono investigati

attraverso una valutazione neuropsicologica approfondita dal perito durante la perizia SAM.

In tutti questi mesi non sono stata contattata dai

medici del SMR per notizie sull'andamento dello stato psicopatologico del

paziente.

Nel mio stesso rapporto del 11.08.2005 ponevo in

discussione la diagnosi postulata dal perito dr. med. __________ e spiegavo in

maniera dettagliata già nel mio rapporto precedente del 05.03.2005 perché non

si tratta di un disturbo dell'adattamento bensì di un episodio depressivo grave

senza sintomi psicotici (ICD-10 F32.2).

Tale disquisizione non ha una prevalenza prettamente

scientifica bensì implicazioni pratiche e terapeutiche in riferimento alla

gravità del quadro.

Al momento della mia presa a carico (24.12.2004) il

paziente presentava già un episodio depressivo grave anamnesticamente presente

da più di un anno e resistente alle terapie fino ad allora praticate dal medico

curante dr. __________ ed evolvente verso la cronicità.

La segnalazione del dr. med. __________ era di tipo

puntuale, in quanto l'entità dello stato depressivo imponeva una presa a carico

psichiatrica.

Personalmente ritengo la patologia psichiatrica di cui

il paziente è affetto grave così come confermato dalla discussione oggettiva

(status) che ho riportato nel rapporto del 05.03.2005 e del 11.08.2005.

Già al momento della prima consultazione, lo stato

depressivo appariva grave, e lo stesso non poteva essere correlato come invece

afferma la dr.ssa __________ dalla decisione negativa della rendita Al visto

che vedevo il paziente due giorni dopo la valutazione peritale del dr. med. __________

ed il paziente non era ancora in possesso di alcuna decisione positiva o

negativa da parte dell'ufficio invalidità.

Ritengo pertanto il giudizio citato dalla collega del

tutto soggettivo e privo di fondamenta.

Mi sembra di essermi a questo proposito già espressa in

maniera più che esaustiva nei miei rapporti precedenti.

La decisione dell'invalidità non ha per nulla modificato

lo stato depressivo del paziente, ne ha solo aggravato l'aspetto ansioso in

relazione alle difficoltà economiche e finanziarie che il paziente ha affrontato

in questi mesi.

Pur essendo al momento attuale la situazione economica

meno catastrofica dei mesi precedenti, avendo iniziato il paziente a percepire

come a lei noto un’entrata mensile regolare, lo stato depressivo non si è

modificato: il paziente continua a presentare un tono dell'umore fortemente

deflesso senza idee suicidali attive o passive; senza idee deliranti fisse o

prevalenti; la percezione è pronta e libera d'errore; mimica e gestica

esprimono ansietà e depressione.

Il paziente continua a presentare dal punto di vista

cognitivo disturbi di attenzione e di concentrazione imputabili al quadro ansioso

depressivo.

Il funzionamento del paziente in ambito famigliare è

notevolmente compromesso, il paziente tende ad appoggiarsi alla moglie, è

incapace di assumersi qualunque responsabilità o compito, anche in relazione

alle ultime vicissitudini del figlio.

In ambito sociale il funzionamento del paziente è

gravemente compromesso: il paziente infatti così come descritto anche dalla

moglie, è totalmente ritirato in sé, evitante nei contatti sociali e

famigliari, apatico, abulico, deve essere continuamente stimolato dalla moglie.

Continua a riferire importante astenia e facile

esauribilità.

Ribadisco pertanto la mia posizione secondo cui il

paziente a causa dello stato depressivo grave con sindrome biologica e disturbi

cognitivi sopra descritti continua a rimanere inabile al 100% in qualunque

attività.

L'inabilità lavorativa è da considerarsi duratura e

permanente. Qualunque altro progetto non è attuabile.

Non entro nel merito di ulteriori disquisizioni

psicopatologiche, psicodinamiche che esulano dal contesto per cui il rapporto è

richiesto." (Doc. A6)

Nelle

sue annotazioni 22 novembre 2005 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"

Il litigio appare come

la cristallizzazione di posizioni tra psichiatri.

Vengono contrapposte diagnosi sostenendo tesi in parte

discutibili.

Per rifarmi ai rapporti della Collega __________ posso

osservare che la somministrazione di test in ambito peritale Al non è generalmente

indispensabile.

Se prendiamo ad esempio il test di Hamilton

riconosciamo che può essere d'ausilio, ma la diagnosi è piuttosto di tipo

clinico e non testistico. Il test di Hamilton può essere di utilità per la

valutazione di decorso. Anche il test di Rorschach dice poco sulla funzionalità

dei soggetti.

In ogni caso, se non ho letto male la documentazione, neppure

la curante non avrebbe eseguito tali test; se fosse il caso la diatriba

test-sì/test-no sarebbe già chiarita per importanza.

Nell'ultimo rapporto della specialista curante si

menziona un'entrata mensile regolare: si tratta di elemento che potrebbe avere

ripercussioni sulla valutazione di CL/IL a seconda del tipo di entrata (per attività?

assistenziale? altro?)."

(Doc. VIIIbis)

Con

scritto 30 maggio 2007 il dr. __________, FMH in medicina generale, ha attestato

che “il paziente ha subito un intervento di sutura del tendine quadricipite

sinistro il 23 settembre 2005, oltre a ciò una resezione segmentaria del sigma

su diverticolite cronica stenosante” (doc. XXII).

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U

329/01 ed S., U 330/01; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122

V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.

123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31). A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha

già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.

106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

Considerandi

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in

favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;

DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25.

febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571.

seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere

fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7

Nell’evenienza concreta, secondo la perizia SAM 10 febbraio 2005, l’assicurato, dal punto di vista ortopedico, è inabile al 15% a

causa dei suoi limiti funzionali (cfr. in particolare consulto ortopedico dr. __________).

Quanto alla problematica psichiatrica l’interessato, affetto da sindrome da

disadattamento, è da ritenere inabile al lavoro al 20% (cfr. in particolare consulto

psichiatrico dr. __________).

A

mente dei periti del SAM l’assicurato, globalmente, è inabile al 20% sia nella

sua professione di tecnico disegnatore, sia in altre attività leggere adeguate

(doc. AI 22).

Di

diverso avviso la curante, dr.ssa __________, secondo la

quale l’assicurato a causa delle patologie psichiatriche è da ritenere inabile

al 100% (doc. AI 29, A5, A6).

Dopo

attento esame degli atti, questo Tribunale ritiene che la documentazione

medica su cui si è fondata l’amministrazione difetta della necessaria forza probante

e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda

ad un complemento istruttorio. Dagli atti emerge infatti, che in sede di

perizia SAM sia stato vagliato l’aspetto ortopedico e quello psichiatrico, ma

non sia stata effettuata una valutazione dal punto di vista neuropsicologico,

vista l’esistenza di importanti disturbi cognitivi, in particolare deficit di

attenzione e di concentrazione presenti già nel dicembre 2004 e che persistono

tutt’ora, come più volte evidenziato dalla curante, dr.ssa __________ (doc. AI 29, doc. A5 e A6). La presenza di

tali deficit potrebbe avere un’influenza sulla capacità lavorativa residua

dell’assicurato, motivo per il quale l’amministrazione avrebbe dovuto

approfondire anche la problematica neuropsicologica prima di emettere una decisione

in merito al diritto a prestazioni. Già solo per questo motivo si giustifica il

rinvio degli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.

Quanto

alla patologia psichiatrica, a mente del perito l’interessato è affetto da un

disturbo dell’adattamento (ICD10-F43.2), mentre secondo il parere della curante

egli presenta un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici

(ICD10-F32.2) con sindrome biologica (doc. AI 29, doc. A5 e A6).

La

dr.ssa __________ in tutti i suoi scritti ha ampiamente esposto le ragioni per

le quali ritiene che l’interessato non presenti un disturbo dell’adattamento,

bensì sia affetto da un episodio depressivo grave senza sintomi psicotici e con

sindrome biologica.

Al

riguardo, la dr.ssa __________ del SMR nelle sue annotazioni 19 ottobre 2005 ha ritenuto che il peggioramento

della patologia depressiva descritto dalla dr.ssa __________ “potrebbe

pertanto essere conseguente alla decisione negativa della rendita AI, quindi

subentrato solo successivamente e sarebbe anche di tipo reattivo” (doc.

III/bis). Tale affermazione è tuttavia smentita dalla specialista curante, che

ha considerato l’interessato inabile al lavoro al 100% a causa dell’episodio

depressivo grave di cui è affetto e che era già presente al momento della presa

a carico specialistica nel dicembre 2004 (doc. A6).

A

fronte delle opposte valutazioni del dr. __________ e della dr.ssa __________,

che il dr. __________ ha definito come “cristallizzazione di posizioni tra

psichiatri” e ritenuto che la stessa dr.ssa __________ nelle sue annotazioni

19.

ottobre 2005 non esclude che il peggioramento della sintomatologia depressiva

descritto dalla dr.ssa __________ possa essere intervenuto, aggiungendo che “allo

stato attuale non possiamo valutare esattamente né la presenza della patologia

indicata dalla dr.ssa __________, né la sua entità”, il TCA ritiene

opportuno che l’amministrazione, cui gli atti sono rinviati per un approfondito

esame medico peritale dal punto di vista neuropsicologico, rivaluti anche

l’aspetto strettamente psichiatrico, ponendo una chiara diagnosi, sulla base di

una minuziosa anamnesi e di un accurato esame clinico (se necessario anche attraverso

valutazione testistica), stabilendo l’influsso delle patologie di cui è affetto

l’interessato sulla sua capacità lavorativa.

Ora,

è opportuno ribadire che per costante giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su

opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al

momento in cui essa venne emanata – in concreto il 22 luglio 2005 - quando si

ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF

129.

V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Ne consegue che i succitati atti medici 5 marzo 2005 (doc. AI 29),

10.

agosto 2005 (doc. A5) e 7 novembre 2005 (doc. A6) della dr.ssa __________,

che certificano l’esistenza di una sindrome depressiva grave dell’assicurato,

con influsso sulla capacità lavorativa, già nel mese di dicembre 2004, possono

essere presi in considerazione, poiché attestanti una situazione di fatto

antecedente alla decisione contestata 22 luglio 2005.

Per contro, il

certificato medico 30 maggio 2007 del dr. __________, che comunica

un intervento di sutura del tendine quadricipite sinistro subito

dall’interessato il 23 settembre 2005 (doc. XXII), non può essere preso in

considerazione, poiché successivo alla decisione impugnata. Da notare comunque

al riguardo che il curante non ha indicato che a causa di tale intervento

l’assicurato abbia sviluppato un’incapacità lavorativa. Dalla documentazione

agli atti non emerge inoltre la presenza di un’incapacità lavorativa maggiore

rispetto a quanto valutato in sede peritale.

Visto quanto

precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita

dal profilo medico, con riferimento all’affezione psichiatrica e neuropsicologica.

Difatti, a fronte dei numerosi certificati medici della dr.ssa __________ che attesta la presenza di un quadro depressivo grave e di

importanti disturbi cognitivi nel paziente, in particolare deficit di

attenzione e di concentrazione imputabili al quadro depressivo, l’Ufficio AI ha

omesso di compiere qualsivoglia accertamento volto a chiarire le ragioni di

tali affermazioni.

In

conclusione, richiamato quanto sopra, gli atti sono da rinviare

all’amministrazione, affinché esamini in modo approfondito le conseguenze sulla

residua capacità lavorativa in relazione alle affezioni psichiatriche e

neuropsicologiche dell’inte-ressato. In esito a tale accertamento, l’Ufficio AI

procederà ad una valutazione globale dell’incapacità lavorativa, tenendo conto

della perizia ortopedica del dr. __________, ben motivata, approfondita e non

contestata dall’assicurato, cui va attribuito pieno valore probatorio.

Occorre

qui rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado

di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la

questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del

caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza

inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre

precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va

di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

2.8

Con

la decisione impugnata l’Ufficio AI ha respinto

l’istanza di gratuito patrocinio inoltrata dall’assicurato contestualmente

all’opposizione 16 marzo 2005 (doc. AI 30).

2.8.1

L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare,

se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia

medica, DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di

un'inchiesta non lo escluda.

Il

capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare

di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per

l’assicurazione invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli

infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,

senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio

nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali,

a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella

procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il

patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid. 5b, ambedue con riferimenti).

Il

TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito

patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid.

4c, pag 6, in fine).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op.

cit., ad art. 37, n. 20, pag. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,

la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999

3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti

criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser, op. cit., ad art.

37, n. 21, pag. 400-401).

2.8.2

Nella

presente fattispecie l’Ufficio AI – lasciata aperta la questione a sapere se si

trovasse nel bisogno e se la vertenza non fosse di primo acchito votata

all’insuccesso – ha negato all’assicurato il diritto al gratuito patrocinio in

sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando il caso nella casistica

più consueta delle pratiche AI – non necessario o perlomeno non indicato

l’intervento di un avvocato e perché – non essendo sollevati problemi di natura

eccezionale o quesiti giuridici di notevole difficoltà – l’insorgente poteva

difendersi senza ricorrere ad un legale.

Secondo

questo Tribunale, a prescindere dalla valutazione della necessità nel caso di

specie di ricorrere all’intervento di un avvocato, ribadito che le condizioni

per ottenere il gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive

rispetto a quelle per valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di

ricorso, l’istanza di gratuito patrocinio inoltrata dall’assicurato era

comunque da respingere in mancanza di uno stato di bisogno del ricorrente e

della sua famiglia (disponendo egli di una sostanza sufficiente per far fronte

alle spese legali, come risulta dalla tassazione 2003), così come stabilito in

relazione alla richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio in

sede cantonale dal TCA e confermato dal Tribunale federale (cfr. consid. 1.7.).

2.9

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione 22 luglio 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e

renda una nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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