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Decisione

32.2005.141

Procedura di revisione. A mente del TCA le condizioni di salute dell'assicurato sono peggiorate. L'amministrazione non ha tuttavia accuratamente vagliato la fattispecie dal profilo medico, in particol

15 maggio 2006Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione

di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.5. Per

quanto attiene allo stato di salute, l'assicurato rimprovera all’Ufficio AI di

non aver tenuto conto delle importanti patologie fisiche e psichiche che lo

affliggono e che lo rendono totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività,

contestando in particolare il mancato esperimento di una perizia

pluridisciplinare (doc. I).

Nel

rapporto di decorso 2 marzo 2004 all’attenzione dell’Ufficio AI il dr. __________,

FMH in medicina generale, ha indicato che lo stato di salute dell’assicurato è

stazionario, “con periodi di aggravamento e di remissioni molto parziali”.

Egli ha rilevato che le diagnosi non sono cambiate, che la lombalgia

cronicizzata e del tutto refrattaria alle cure di cui è affetto l’assicurato

condiziona la sua capacità lavorativa, rendendolo inabile al 67% dal 1 ottobre

2000. Quanto al decorso, il medico ha indicato “la persistenza della

sintomatologia dolorosa e della rigidità a carico della colonna lombosacrale

con lieve oscillazione dei disturbi”, osservando che la “prognosi è

sfavorevole tenuto conto della durata dei sintomi e della non risposta alle

terapie” (doc. AI 82).

Nelle

sue annotazioni 13 maggio 2004 il dr. __________ del SMR ha indicato che

l’assicurato è abile al 50% in attività adeguate, osservando:

" La situazione medica è invariata, i limiti

rimangono identici.

L'A. risulta essere abile al 50% in un'attività adeguata

che non comporta il mantenimento continuo e prolungato di una stessa posizione

fissa che non necessiti movimenti ripetuti di flessione/torsione del tronco, o

il mantenimento di posizioni viziose con il tronco, non può usare strumenti

contundenti o vibranti così come il trasporto di pesi non deve superare i 15/20

kg." (Doc. AI 86-1)

L’Ufficio

AI ha quindi affidato l’esame del caso al consulente IP, il quale, nel rapporto

finale 21 maggio 2004 ha

rilevato:

"

Trattasi di un A. al

beneficio di una rendita __________ (dopo transazione) e AI del 66,66%.

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni

della IV revisione LAI, ci si trova ora di fronte ad una rivalutazione.

Dati medico teorici

L'A. (__________) soffre di una sindrome vertebrale

conseguente ad un infortunio.

Il Dr. __________ (maggio 2004) osserva che la situazione

medica è invariata e i limiti rimangono identici a quelli definiti dalla visita

medica di chiusura della __________ (aprile 1998).

L'A. risulta abile al 50% in un'attività adeguata che

non comporta il mantenimento continuo e prolungato di una stessa posizione

fissa, che non necessiti movimenti ripetuti di flessione/torsione del tronco o

il mantenimento di posizioni viziose con il tronco, non può usare strumenti

contundenti o vibranti, così come trasportare pesi superiori ai 15/20 kg.

Dati socio professionali

L'A. ha frequentato le scuole dell'obbligo in __________

(suo paese d'origine) e entrato in Svizzera nel 1989 ha svolto l'attività di operaio presso la ditta __________,

__________ (1989), autista presso __________, __________ (1990) e da ultimo

manovale presso __________, __________ (1990-1996).

Discussione

L'abilità lavorativa del 50%, il basso livello

scolastico e la mancanza di una formazione professionale di base non permettono

di mettere in atto provvedimenti professionali volti al conseguimento di una

qualifica di base.

L'A. potrebbe ancora svolgere delle attività di tipo

leggero come per esempio aiuto venditore, aiuto magazziniere, fattorino, ...

Si procede quindi con il calcolo teorico per il

confronto dei redditi.

Calcolo della Capacità di Guadagno Residua

Considerando un reddito ipotetico di fr. 52'322.--, una

capacità di lavoro residua del 50% e applicando una riduzione del 25% (per

l'alternanza delle posizioni, ergonomia e attività leggera), secondo le

statistiche RSS teoriche (categoria 4, quartile 2), risulta un reddito da

invalido di fr. 19'712.-- e una capacità di guadagno residua del 37.67% in

attività leggere che non necessitano di particolari qualifiche.

Conclusione

Viste le precedenti considerazioni si

conclude con un grado d'invalidità del 62.33%." (Doc. AI 89-1)

Sulla

base di tali conclusioni, l’Ufficio AI ha quindi ridotto la rendita intera

precedentemente corrisposta all’assicurato, accordandogli il diritto a tre

quarti di rendita per un grado di invalidità del 62% risultante dal raffronto

dei redditi (doc. AI 93).

2.6. L’assicurato

ha contestato tale decisione dell’amministrazio-ne, producendo in sede di

opposizione il certificato medico 25 giugno 2004 del suo medico curante, dr. __________,

che attesta l’inabilità lavorativa al 100% dell’assicurato, aggiungendo che “negli

ultimi sei mesi è subentrato un peggioramento della sintomatologia” (doc.

AI 94-11).

Sempre

in sede di opposizione l’assicurato ha rimproverato all’Ufficio AI di non aver

tenuto conto anche dell’inasprimento della sua condizione psicologica, con la

presenza di uno stato depressivo sempre più acuto, chiedendo

all’amministrazione di esperire una perizia psichiatrica, oltre che una perizia

specialistica per i suoi disturbi lombovertebrali (doc. AI 94-1-5).

Nonostante

tali richieste dell’assicurato, l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 3

agosto 2005, ha ritenuto che lo

stato di salute fosse rimasto invariato e che la certificazione del dr. __________

prodotta agli atti fosse troppo generica, priva di diagnosi, dei disturbi

soggettivi, delle costatazioni oggettive, della prognosi e delle eventuali

osservazioni conclusive e che non fosse quindi atta a modificare le conclusioni

dell’amministrazione. L’Ufficio AI ha inoltre confermato che dal raffronto dei

redditi emerge un grado di invalidità del 62%, percentuale quest’ultima che a

partire dal 1° gennaio 2004 dà diritto a tre quarti di rendita (doc. AI 103).

2.7. In

sede ricorsuale l’assicurato ha nuovamente contestato la decisione

dell’amministrazione, producendo a sostegno delle sue pretese il certificato

medico 31 agosto 2005 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

che attesta la sua totale inabilità al lavoro in qualsiasi attività. Lo

specialista si è così espresso:

"

Così richiesto

dall'interessato citato in epigrafe, che svincola lo scrivente dal segreto

professionale, attesto di avere in cura il signor RI 1 dal 15.09.2004, inviato

dal Dr. __________, per l'aggravamento di una "sindrome depressiva

presente da qualche anno"; a beneficio di una rendita di invalidità

totale.

Rilevo uno stato depressivo grave su esiti

infortunistici con sindrome algica residuale. Tale stato psicopatologico

complica ulteriormente il già grave quadro organico post-infortunistico,

rendendo la persona totalmente inabile a svolgere qualsiasi tipo di

attività.

Si rileva altresì un'evoluzione cronica, cristalizzata

nel tempo, a prognosi sfavorevole." (Doc. A)

Nelle

loro annotazioni 25 ottobre 2005 il dr. __________, medico resp. SMR e la

dr.ssa __________, medico psichiatra SMR, dopo aver riassunto i fatti e la

documentazione medica all’incarto, hanno rilevato:

"

(...)

Per quanto concerne il lato psichiatrico il medico

curante dr. __________ riferisce la comparsa di disturbi depressivi già nel

periodo 1997-1998, trattati con antidepressivi ad alto dosaggio, ma senza

nessun miglioramento. Non risultano allora attuate misure di trattamento

specialistico.

In base ad una visita medica effettuata presso l'__________

si rileva che i dolori persistenti riferiti dall'A. abbiano assunto anche una

valenza a carattere somatoforme, di origine quindi psicogena.

Nel 2001 l'A. risulta ancora in trattamento

farmacologico con antidepressivi.

Nel rapporto medico AI del 4.3.2004 il dr. __________

conferma la persistenza di una lombalgia cronicizzata refrattaria alle cure,

stato di salute stazionario, non appare però alcun cenno sullo stato psichico

dell'A., sia sullo stato allora attuale, sia agli anni precedenti.

Il 25.6.2004 lo stesso medico curante certifica però un

peggioramento della sintomatologia subentrato negli ultimi sei mesi, senza però

dare alcuna minima descrizione dello stato di salute dell'A. (da notare che in

data 14.6.2004 viene emessa la decisione per una riduzione della rendita AI da

intera a tre quarti).

Il 15.9.2004 l'A. viene preso a carico dal dr. med. __________,

medico psichiatra, su invio del dr. __________, a seguito di un aggravamento di

una sindrome depressiva - tale informazione giunge all'Ufficio AI solo in data

9.9.2005 tramite un certificato medico da parte del dr. __________ (allegato

all'atto ricorsuale) che attesta un'incapacità lavorativa totale a causa di uno

stato depressivo grave che va comunque a complicare ulteriormente il quadro

organico post infortunistico.

Si può pertanto rilevare che le informazioni mediche

riguardanti lo stato di salute dell'A. siano state piuttosto deficitarie e

lacunose, oltrechè contrastanti; la determinazione del grado di invalidità si è

pertanto basata sulla documentazione agli atti. Il peggioramento dello stato

psichico è attestato solo successivamente alla decisione riguardante la

rendita.

Ad ogni modo è necessario sottolineare che l'A. risulta

essere stato beneficiario per anni di una rendita intera di invalidità con un

grado del 67% - la situazione medica riguardo la sindrome vertebrale e i limiti

lavorativi sono rimasti tuttavia identici a quelli definiti dalla visita medica

di chiusura della __________ (aprile 1998) - tale situazione è stata confermata

anche dal dr. __________ nel mese di maggio 2004." (Doc. IIIbis)

2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

Considerandi

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124;

STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del

23.

settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.9

Nel

caso di specie, a seguito dell’infortunio occorsogli il 18 gennaio 1996 e le

cui conseguenze sono state prese a carico dall’assicuratore infortuni __________,

l’Ufficio AI con decisione 24 settembre 1999, tenuto conto della documentazione

trasmessa dall’assicuratore infortuni, aveva accordato all’assicurato una

rendita intera d’invalidità per il periodo 1° maggio 1997 – 31 ottobre 1998,

analogamente a quanto riconosciuto dalla __________. L’assicuratore infortuni

ha poi rivalutato la situazione, ponendo l’assicurato, in seguito ad una

“transazione” tra le parti (doc. AI 57-3), al beneficio di una rendita di grado

66,66% a partire dal 1° maggio 2001: l’Ufficio AI, di conseguenza, con

decisione 14 agosto 2002 ha accordato all’assicurato una rendita intera con un

grado di invalidità del 67% a partire dal 1° ottobre 2000.

Per

quel che concerne le condizioni di salute dell’assicurato, il TCA ritiene che

esse non sono migliorate nel corso del tempo, ma sono semmai peggiorate, come più

volte indicato dal curante e confermato dal dr. __________.

Da

un attento esame degli atti di causa, questo Tribunale constata che già in

precedenza, con scritto 27 giugno 2001, l’avv. RA 1 aveva segnalato all’Ufficio

AI che il suo assistito era stato sottoposto ad intervento chirurgico, ma i

risultati di un fissatore esterno non erano stati soddisfacenti, producendo a

comprova di quanto asserito il rapporto peritale 26 gennaio 2000,

all’attenzione della __________, del dr. __________ dell’__________ di __________,

con i successivi rapporti 30 novembre 2000, 5 gennaio 2001 e 6 febbraio 2001. Il

patrocinatore dell’assicurato osservava in particolare che “il predetto

medico (dr. __________) nel suo scritto 6 febbraio 2001 afferma che attualmente

il signor RI 1 è evidentemente inabile al lavoro a causa di una grave

diminutiva problematica dolorifica. In questo senso occorre ritenere che la

situazione non è spiegabile solo dal punto di vista organico, ma anche da

sicuri problemi psicosomatici che giocano un ruolo e questo a causa della

travagliata e lunga vicenda di malattia” (doc. AI 60-1). L’Ufficio AI aveva

al riguardo osservato in data 2 luglio 2001 che “l’asserito peggioramento

del quadro clinico concernente l’assicurato citato in ingresso è avvenuto dopo

l’emissione della decisione impugnata. La situazione deve quindi essere

riesaminata nell’ambito di una revisione” (doc. AI 62-1). In occasione

della precedente procedura, sfociata poi nella decisione 14 agosto 2002 che ha

posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera di invalidità con un

grado di invalidità del 67%, tuttavia, l’amministrazione non ha esperito nuovi

accertamenti medici, limitandosi ad adeguare il grado di invalidità

dell’assicurato a quanto riconosciuto dall’assicuratore infortuni, attribuendogli

quindi una rendita intera per un grado d’invalidità del 67%.

Nemmeno

in occasione della procedura di revisione oggetto della presente vertenza

l’Ufficio AI ha ritenuto opportuno valutare approfonditamente lo stato di

salute dell’assicurato, nonostante l’indicazione di prognosi sfavorevole posta

dal curante, dr. __________, nel rapporto di decorso 2 marzo 2003 (doc. AI

82-1). Al contrario, nelle sue annotazioni 13 maggio 2004 il dr. __________ del

SMR ha testualmente indicato che “la situazione medica è invariata, i limiti

rimangono identici” (doc. AI 86-1).

L’amministrazione

ha pure ignorato il certificato medico 25 giugno 2004 del dr. __________, che

attesta la totale inabilità lavorativa dell’assicurato e sottolinea il fatto

che, negli ultimi sei mesi, sia subentrato un peggioramento della

sintomatologia (doc. AI 94-11).

L’amministrazione

ha parimenti ignorato la richiesta dell’assicurato di esperire una perizia

psichiatrica, visto il peggioramento della sua patologia depressiva. Il dr. __________,

infatti, già nel certificato medico 24 gennaio 1998 aveva segnalato che

l’assicurato “da molti mesi presenta turbe di tipo depressivo che sta

curando con antidepressivi ad alto dosaggio, ma senza miglioramento

significativo” (doc. AI 7-2). Nel rapporto medico 6 febbraio 2001 il dr. __________

dell’__________ ha rilevato che la situazione dell’assicurato non è spiegabile

solo dal punto di vista organico, ma gioca un certo ruolo anche una

problematica psicosomatica, visto anche la lunga e travagliata storia della

malattia (doc. AI 60-1). Ancora, nel rapporto intermedio 27 novembre 2001 all’attenzione

dell’assicuratore infortuni, il dr. __________ ha osservato che “il paziente

è sempre sotto psicofarmaci antidepressivi” (doc. AI 4-238). Infine, nel

certificato medico 31 agosto 2005 il dr. __________, specialista della materia,

ha attestato di avere in cura l’assicurato dal 15 settembre 2004 – paziente che

gli era stato inviato dal dr. __________, per “l’aggravamento di una

sindrome depressiva presente da qualche anno”. Il dr. __________ ha potuto

rilevare “uno stato depressivo grave su esiti infortunistici con sindrome

algica residuale”. Lo specialista ha osservato che “tale stato

psicopatologico complica ulteriormente il già grave quadro organico post-infortunistico,

rendendo la persona totalmente inabile a svolgere qualsiasi tipo di attività”.

Il dr. __________ ha pure precisato che “si rileva altresì un’evoluzione

cronica, cristallizzata nel tempo, a prognosi sfavorevole” (doc. A).

Al riguardo, il

SMR, pur riassumendo correttamente tutti i documenti agli atti, ha ritenuto che

“le informazioni mediche riguardanti lo stato di salute dell’A. siano state

piuttosto deficitarie e lacunose, oltreché contrastanti; la determinazione del

grado di invalidità si è pertanto basata sulla documentazione agli atti. Il

peggioramento dello stato psichico è attestato solo successivamente alla

decisione riguardante la rendita. Ad ogni modo è necessario

sottolineare che l’A. risulta essere stato beneficiario per anni di una rendita

intera di invalidità con un grado del 67% - la situazione medica riguardo alla

sindrome vertebrale e i limiti lavorativi sono rimasti tuttavia identici a

quelli definiti dalla visita medica di chiusura della __________ (aprile 1998)

– tale situazione è stata confermata anche dal dr. __________ nel mese di

maggio 2004” (doc. III bis).

Visto quanto

precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita

dal profilo medico, sia in relazione alla problematica vertebrale, sia con riferimento

all’affezione psichiatrica. Difatti, a fronte del certificato 25 giugno 2004

del dr. __________ in cui l’assicurato è stato ritenuto inabile al lavoro al 100%

(doc. AI 94-11) e al certificato 31 agosto 2005 del dr. __________, che ritiene

l’assicurato totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività a causa del suo

stato depressivo grave su esiti infortunistici con sindrome algica residuale

(doc. A), l’Ufficio AI ha omesso di compiere qualsivoglia accertamento volto a

chiarire le ragioni di tali affermazioni. Nonostante il dr. __________ abbia

più volte rilevato la gravità dello stato clinico dell’assicurato, con problemi

anche dal punto di vista psichiatrico importanti, per i quali l’assicurato ha

assunto per lungo tempo antidepressivi, e nonostante il peggioramento della

sintomatologia subentrato negli ultimi sei mesi, indicato nel rapporto 25

giugno 2004 (doc. AI 94-11), l’amministrazione non ha ritenuto opportuno

compiere degli approfonditi accertamenti medici, basandosi su quanto affermato dal

dr. __________ del SMR il 13 maggio 2004, ossia che “la situazione medica è

invariata, i limiti rimangono identici” (doc. AI 86-1).

Su

quali basi il SMR abbia fondato il proprio giudizio, non è dato sapere. Non

risultano infatti agli atti documenti che possano comprovare tali allegazioni.

Stante

quanto sopra, l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare nuovi accertamenti al

fine di valutare l’entità della capacità lavorativa residua dell’assicurato, in

quale percentuale e in quali attività, prima di emettere la decisione su

opposizione contestata. L’Ufficio AI non avrebbe infatti dovuto limitarsi ad un

esame della fattispecie dal solo punto di vista economico, ma avrebbe dovuto

dapprima chiarire il caso dal punto di vista medico, sia per quanto concerne la

problematica vertebrale, sia in relazione all’affezione psichiatrica

dell’assicurato.

A quest’ultimo

riguardo, a nulla vale l’affermazione del SMR secondo cui l’attestazione del

dr. __________ di un peggioramento dello stato psichico è successiva all’emissione

della decisione impugnata (doc. III bis). Come visto, infatti, da lungo tempo

l’assicurato assumeva antidepressivi, come attestato dal dr. __________ già nel

certificato medico 24 gennaio 1998 (doc. AI 7) e ribadito in quello 27 novembre

2001.

(doc. AI 4-238). La problematica psicosomatica è stata sollevata pure nel

rapporto 6 febbraio 2001 del dr. __________ (doc. AI 60-1). Quindi già prima

dell’emissione della decisione impugnata vi erano chiari indizi di una

probabile affezione psichiatrica, che avrebbe dovuto essere ulteriormente

indagata. Il certificato 31 agosto 2005 del dr. __________, poi, riferisce che

l’assicurato è in cura presso di lui dal 15 settembre 2004 e quindi ben prima

dell’emissione della decisione impugnata.

Pertanto,

annullata la decisione contestata, gli atti sono da rinviare

all’amministrazione affinché approfondisca la valutazione della problematica

vertebrale e proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare anche

l’aspetto extra-somatico, rispettivamente l’eventuale abilità lavorativa dell’assicurato.

Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’invalidità

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione 3 agosto 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e

renda una nuova decisione.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono

poste a carico dello Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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