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Decisione

32.2005.145

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 giugno 2006Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

genitori hanno poi contestato che i disturbi del linguaggio non siano in relazione

con la sua infermità congenità OIC 390 chiedendo di accertare, tramite uno

specialista, l’esistenza o meno di una relazione tra le difficoltà di linguaggio

e la paresi celebrale.

Essi,

con protesta di tasse, spese e ripetibili, hanno quindi chiesto l’assunzione da

parte dell’Ufficio AI dei costi della logopedia seguita da loro figlia presso

la signora __________ durante l’anno scolastico 2003/2004 (doc. I).

1.5. Con

risposta 14 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso facendo

notare che lo stesso contiene le medesime obiezioni gia trattate in sede di

opposizione (doc. VI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del

18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa

B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del

10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre

1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente

caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003

come pure quelle introdotte, al 1° gennaio 2004, dalla 4a revisione della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2004, dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili

all’assicurazione per l’invalidità (art. 1°-26bis e 28-70) sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

2.3. Oggetto

del contendere è il diritto di RI 1 all’assunzione da parte dell’AI dei costi del

trattamento logopedico da lei seguito presso la signora __________ durante

l’anno scolastico 2003/2004.

2.4. Quale

misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai

provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente

all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale

la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale

capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si intende la guarigione

o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L'assicurazione per

l'invalidità, di principio, prende a proprio carico unicamente le misure terapeutiche

atte a eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente

stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure

permettano di prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell'art. 12

cpv. 1 LAI (cfr. DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique

VSI 2000, p. 301 consid. 2a).

La

succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di

applicazione dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione

contro le malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio

secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla

durata dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione

contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid.

1; RCC 1981 p. 159 consid. 3a).

2.5. L'art.

5 cpv. 2 LAI prevede che le persone d'età inferiore a 20 anni, che non esercitano

un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell’art. 8 cpv. 2

LPGA.

Secondo

l’art. 8 cpv. 2 LPGA, gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono

ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che

probabilmente provocherà un’incapacità al guadagno totale o parziale.

Secondo

la giurisprudenza, in questa ipotesi i provvedimenti sanitari possono essere

particolarmente utili per favorire l'integrazione professionale e quindi essere

assunti dall'AI, malgrado l'affezione abbia ancora carattere labile. Ciò è in

particolare il caso se, senza questi provvedimenti la cura risulterebbe difettosa

o subentrerebbe uno stato stabilizzato, in seguito al quale la capacità lavorativa

o la formazione professionale risulterebbero danneggiate (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Schulthess Verlag, Zurigo 1997, ad.

Art. 12, p. 84 e giurisprudenza citata). Occorre comunque rilevare che questi

provvedimenti non esonerano di primo acchito l’assicurazione malattia, la quale

prende a carico dei provvedimenti sanitari di durata illimitata che servono per

la cura dell’affezione e che non hanno un carattere preponderantemente integrativo

ai sensi della LAI (Pratique VSI 2000 consid. 4b pag. 69). Vengono quindi ad

esempio posti a carico dell'AI i trattamenti psichiatrici relativi ad una

malattia psichica che evolverà con grande verosimiglianza in uno stato patologico

stabile difficilmente correggibile, che danneggerà in maniera rilevante la formazione

e la capacità lavorativa dell'assicurato (DTF 105 V 19; 100 V 41).

L’assicurazione invalidità non si fa invece carico della psicoterapia per

malattie e anomalie la cui prognosi è incerta ed il trattamento costituisce un

provvedimento sanitario di durata illimitata, anche se si tratta di minorenni

(ad esempio: anoressia: Pratique VSI 2000 pag. 65, disturbo ipercinetico:

Pratique VSI 2003 pag. 104).

2.6. Gli

assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la

cura delle infermità congenite (art. 13 cpv. 1 LAI). Sono considerate infermità

congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA).

Il

diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità

d’integrazione nell’attività produttiva (art. 8 cpv. 2 LAI).

Il

Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite

per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere

le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).

Facendo

uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato

l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).

Questa

autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare

per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei

criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli

aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173

consid. 2b con riferimenti).

Giusta

l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in

allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità

congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità

congenite giusta l'articolo 13 LAI.

Sono

reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita

tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a

conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv.

3 OIC).

Oggetto

del diritto ai provvedimenti sanitari sono di regola le infermità congenite

elencate alle singole cifre dell'allegato all'OIC. Al trattamento delle

infermità congenite si aggiungono pure tutte le conseguenze e gli effetti

collaterali che, dal punto di vista medico, ricadono nell'insieme dei sintomi

dell'infermità congenita in questione.

Il

diritto ai provvedimenti sanitari di cui l'art. 13 LAI si estende quindi pure

al trattamento e la cura dei danni alla salute secondari che non fanno più

parte dell'insieme dei sintomi dell'infermità congenita ma secondo l'esperienza

medica sono spesso la conseguenza dell'infermità stessa.

Tra

l'infermità congenita e il danno alla salute secondario - direttamente o indirettamente

causato dal quest'ultima - deve però esistere un nesso di causalità adeguato e

la cura di questo danno secondario deve rivelarsi necessaria (DTF 100 V 41).

Secondo

la costante giurisprudenza federale è sufficiente, dal profilo probatorio, che

secondo il parere del medico specialista sussista un'infermità figurante

nell'OIC (DTF 100 V 108 consid. 2 in fine; Valterio, Droit et pratique de l’assurance-invalidité, Losanna

1995, p. 121).

2.7. Al

capitolo XV dell’elenco allegato all’OIC concernente il sistema nervoso, periferico

e autonomo, alla cifra 390 quali infermità congenite sono menzionate le

paralesi cerebrali congenite (spastiche, discinetiche [diatoniche, coreoatetosiche],

atassiche).

Giusta

la Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’AI edita dall’UFAS

(CPSI), valevole dal 1° gennaio 2005, un’infermità congenita ai sensi del N.

390 OIC può essere riconosciuta solo se si è in presenza di una sintomatolgia

spastica, discinetica o atassica diagnosticabile in modo evidente, tipico e

indubbio.

2.8. Nell’ambito

dell’istruzione scolastica speciale ai sensi dell’art. 19 LAI l’assicurazione

invalidità riconosce inoltre degli assegni speciali per provvedimenti di natura

pedagogico-terapeutica necessari oltre all’istruzione speciale, come corsi di

ortofonia per assicurati colpiti da gravi difficoltà di eloquio, allenamento

uditivo e insegnamento della lettura labiale per assicurati duri d’orecchio e

ginnastica speciale destinata allo sviluppo della capacità motoria per

assicurati colpiti da infermità degli organi sensori o da grave debilità mentale

(art. 19 cpv. 2 lett. c LAI).

Ai

sensi dell’art. 8 ter OAI, emanato dal Consiglio federale sulla base della delega

di cui all’art. 19 cpv. 3 LAI, l’assicurazione invalidità si assume le spese

per l’esecuzione di provvedimenti pedagogico-terapeutici necessari a completare

l’insegnamento specializzato.

L’art.

8 ter cpv. 2 OAI dispone infatti che questi provvedimenti comprendono: la

logopedia per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera e) (lett.

a); l’allenamento uditivo e l’insegnamento della lettura labiale per gli

assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera c) (lett. b); i provvedimenti

necessari all’acquisizione ed alla strutturazione del linguaggio secondo

l’articolo 8 capoverso 4 lettera a) (lett. c) e la ginnastica speciale volta a

sviluppare la capacità motoria perturbata per gli assicurati secondo l’articolo

8 capoverso 4 lettere a), b) e c) (lett. d).

Questa

lista di provvedimenti pedagogico-terapeutici è da intendere come esaustiva ed

è conforme alla legge ed alla Costituzione (DTF 128 V 102).

2.9. Nel

caso concreto l’assicurata soffre incontestatamente di un’infermità congenita

ai sensi del N. 390 OIC.

Nel

suo scritto 12 ottobre 1994 all’Ufficio AI, il dr. __________, capoclinica del __________

di __________, ha infatti dichiarato che:

" (…)

La bambina soffre di una paresi cerebrale congenita. Si

tratta quindi di un disturbo congenitale nel senso dell’AI, corrispondente alla

cifra 390. La diagnosi è stata confermata durante il ricovero del 14.-15.6.94

nel nostro reparto.

Domande al medico:

1.2.: Il disturbo esiste sin dalla nascita.

1.3.: Sono state prescritte: fisioterapia e

ergoterapia; in futuro è da prevedere la necessità di un trattamento

logopedico. Consigliamo controlli occasionali da un pediatra o un

neuropediatra.

1.4.: Lo stato di salute è suscettibile di

miglioramento.

1.8.: No

3.: Diagnosi: - paresi cerebrale ipotonica atattica

(infermità congenita cifra 390)

- lieve ritardo dello sviluppo

psicomotorio

- ritardo dello sviluppo del

linguaggio

4.: Durante il ricovero ospedaliero menzionato è stato

Considerandi

fatto un bilancio clinico e neurologico della paziente. La paresi cerebrale è

evidente e richiede i trattamenti menzionati. (…)" (doc. AI 12)

Nel

formulario 20 dicembre 1999 “Domande complementari in caso di richiesta di

prestazioni sanitarie riferite all’OIC 390 o OIC 404”, il dr. __________ ha attestato

che l’atassia si manifesta “(…) nella produzione delle prestazioni motorie,

secondo il test Neuromotorico di __________, produzione di sincinesie e

irradiazioni toniche di tipo caratteristico, atassia del tronco, atassia nella produzione

di attività manuali fini e nel controllo motorio grossolano (…)” e, circa le

conseguenze di questi disturbi su funzioni giornaliere e scolastiche, ha certificato

che “(…) nelle funzioni giornaliere necessita di aiuto e di riferimento. Necessita

di costante stimolazione terapica per sostenere e migliorare le stesse. Il

linguaggio risulta alterato dalla disartria risultante. Necessita di un sostegno

e di un approccio educativo di tipo speciale (…)” (doc. AI 37-3).

Nello

scritto 16 marzo 2004 – rispondendo all’Ufficio AI che gli aveva chiesto i

motivi circa la necessità di un intervento logopedico dopo che il SOIC,

ritenuta la buona evoluzione del linguaggio di RI 1, aveva deciso per una sua

dimissione dopo il mese di dicembre 2002 (doc. AI 70 e 72) – il dr. __________

si è riferito a un suo precedente rapporto 2 settembre 2003 e ha sostenuto che

“(…) RI 1 ha raggiunto gli obiettivi posti nel trattamento logopedico dato dal

SOIC, obiettivi rivolti soprattutto alla comprensione e all’ideazione verbale. La

necessità di un nuovo intervento logopedico è dovuta alla difficoltà

neuromotoria di RI 1 che si manifesta in più con una marcata

disartria/disprassia bucco linguofacciale che penalizza in modo particolare

l’inserimento scolastico/sociale di RI 1. Al fine di migliorare l’inserimento sociale

e in futuro professionale, è stata risposta l’indicazione a questa terapia.

(…)” (doc. AI 72, la sottolineatura è del redattore).

Nel

rapporto 2 settembre 2003, al punto “Valutazione e procedere”, il dr. __________

aveva osservato che “(…) come discusso con il signor RA 2 l’aspetto

socialmente più penalizzante per RI 1 risulta essere l’espressione verbale,

alterata dalla disartria e dall’ipotonia bucco-facciale. Gli altri obiettivi

logopedici sembrano essere raggiunti per cui è stata sospesa la terapia. In

considerazione di queste difficoltà specifiche viene offerta una rivalutazione

per una terapia mirata all’aspetto motorio (…)” (doc. AI 73, la

sottolineatura è del redattore).

Nel

suo rapporto 27 ottobre 2003 la logopodista __________ ha osservato che “(…) a

causa del disturbo motorio centrale, RI 1 non possiede un controllo ottimale

della lingua e di conseguenza non è in grado di eseguire alcune finezze articolatorie

necessarie ad un’articolazione precisa (…)” e ha pure rilevato che “(…) le

difficoltà della bambina non sono da ricondurre unicamente al disturbo motorio

centrale che ostacola la bambina nella corretta esecuzione dei movimenti, bensì

anche ad una difficoltà nella pianificazione dei movimenti. Ho osservato

infatti che un supporto visivo (specchio) permette a RI 1 di eseguire i movimenti

con una maggiore precisione (…)” (doc. AI 85).

Nelle

sue annotazioni 12 maggio 2004, il dr. __________, medico SMR, ha concluso che

“(…) dal rapporto del Dr. __________ del 16.3.2004 risulta che la logopedia in

passato era stata effettuata a causa di problemi della comprensione e

dell’ideazione verbale oltre alla disartria bucco-linguo-facciale. I problemi

del linguaggio presenti vanno quindi ben oltre un problema motorio eventualmente

in relazione all’OIC 390, ritengo quindi che la logopedia non sia da mettere a

complemento dei provvedimenti sanitari per l’OIC 390 (…)” (doc. AI 79).

Ora,

a prescindere dal fatto che dalle annotazioni del dr. __________ non emerge a

cosa siano riconducibili i problemi del linguaggio che presenta l’assicurata,

in ogni caso, viste le risultanze mediche sopra riprodotte, non è possibile

escludere che gli stessi derivino effettivamente da un problema motorio legato

all’infermità congenità OIC 390.

Questo

vale a maggior ragione se si pone mente al fatto che nelle sue annotazioni 18

marzo 2005 il dr. __________, medico SMR, ha sostenuto che “(…) si considera

che l’infermità congenita OIC 390 (paresi cerebrale) è costituita da danno neuro-motorio,

debbono essere soddisfatte le condizioni delle normative cioè una spasticità, o

un’atassia o un’ateosi. L’atassia è stata certificata (…)” (doc. AI 103-3).

Di

conseguenza, già solo per questi motivi si rende necessario, onde addivenire ad

un chiaro e attendibile giudizio, procedere – ed in questo senso gli atti vanno

retrocessi all’amministrazione – ad un’accurata valutazione delle difficoltà

linguistiche dell’assicurata attestate dal dr. __________, dal dr. __________ e

dalla logopedista __________.

In

particolare, l’Ufficio AI dovrà stabilire, tramite un accertamento

specialistico, se le difficoltà linguistiche sono o meno riconducibili ad un problema

motorio legato all’infermità congenita OIC 390 e giustificanti un provvedimento

sanitario quale l’intervento, di cui l’assicurata pretende l’assunzione dei

costi, operato dalla logopedista __________ (cfr. consid. 2.6 e 2.7).

2.10

Senza

i dovuti accertamenti non è neppure possibile concludere che l’intervento della

logopedista __________ non possa eventualmente essere assunto dall’AI quale

provvedimento di natura pedagogico-terapeutica nell’ambito dell’istruzione

speciale.

Infatti,

se da una parte è vero che con il rapporto d’attività gennaio 2003 il Servizio

ortopedagogico itinerante cantonale (SOIC) ha deciso di dimettere l’assicurata,

da quel momento, dall’intervento logopedico, d’altra parte lo stesso rapporto attesta

che “(…) RI 1 presenta un’articolazione anteriore e un’ipotonia della zona

orale (…)”, che “(…) vi è ancora una marcata interdentalità (…)” e che, anche

se meno frequenti e sistematici, “(…) sono presenti ancora dei processi

che modificano la costruzione della parola […]. Si possono trovare ancora i

seguenti processi: RELATIVI ALLA STRUTTURA DELLA PAROLA […] RELATIVI AL SISTEMA

FONOLOGICO […] RIDUZIONE DEI GRUPPI CONSONANTICI (…)” (doc. AI 72).

Inoltre,

le conclusioni del rapporto non rispondono chiaramente alla questione a sapere se

la logopedia è o meno ancora necessaria per completare l’insegnamento specializzato

e si limitano a certificare che “(…) il linguaggio di RI 1 è migliorato e lo si

può notare soprattutto nello svolgimento di compiti linguistici precisi. Nel

linguaggio spontaneo, la componente emotiva influisce ancora molto a discapito

della chiarezza nella produzione. Rispetto ad altri settori dell’apprendimento

e al suo sviluppo globale, RI 1 ha raggiunto nel linguaggio un buon livello

(…)” (doc. AI 72).

Soprattutto,

nelle conclusioni non è detto che un intervento logopedico non potrebbe

migliorare il livello globale raggiunto dalla comunicazione.

A

queste carenze non può certo supplire la sola dichiarazione 22 giugno 2005,

peraltro non sufficientemente motivata, con la quale __________, dell’Ufficio

dell’educazione speciale, ha sostenuto che “(…) c’è indicazione di intervento

fin tanto che la comunicazione ha dei margini di miglioramento rispetto al

livello globale raggiunto dall’allievo (vedi Rapporto del Soic, gennaio 2003).

Dopo 6 anni di logopedia si è ritenuto di poter dimettere la ragazza questi obiettivi

erano raggiunti pur rimanendo delle problematiche legate ad altri aspetti,

relativamente ben gestiti in terapia ma poco nel contesto sociale. Le

indicazioni per continuare hanno modificato visuale (intervento sanitario) con

riferimento all’ipotonia e ai problemi di motricità bucco-lingua-facciale (…)”

(doc. AI 110).

Infatti,

lo si ribadisce, il rapporto conclude che “(…) RI 1 ha raggiunto nel linguaggio

un buon livello” (doc. AI 72) senza tuttavia escludere che la comunicazione ha

un margine di miglioramento rispetto al livello globale.

Neppure

il rapporto precisa quali sarebbero le indicazioni per continuare eventualmente

un intervento logopedico limitandosi ad attestare delle difficoltà sia a

livello della “motricità” che della “comunicazione”.

Inoltre,

ma non da ultimo, nella già citata lettera del 16 marzo 2004, il dr. __________

ha sostenuto che “(…) la necessità di un nuovo intervento logopedico è dovuta

alla difficoltà neuromotoria di RI 1 che si manifesta in più con una marcata

disartria/disprassia bucco linguofacciale che penalizza in modo particolare l’inserimento

scolastico/sociale di RI 1 (…)” (doc. AI 73, la sottolineatura è del

redattore).

D’altra

parte, sebbene l’assicurata abbia iniziato una nuova scuola presso l’Istituto __________

a __________ e indipendentemente dai suoi risultati – peraltro non documentati

–, significativo è pure il fatto che in quell’occasione l’intervento logopedico

è stato ripreso (doc. AI 110 e A).

In

simili circostanze, anche su questo aspetto, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, una volta appurato compiutamente

se la logopedia era o meno necessaria per completare l’insegnamento specializzato,

si pronunci nuovamente sulla possibilità o meno di assumere i costi

dell’intervento della logopedista __________ quale provvedimento di natura

pedagogico-terapeutica nell’ambito dell’istruzione speciale (cfr. consid. 2.8).

2.11

Neppure,

senza i dovuti accertamenti e sulla sola base degli atti di causa, è possibile

concludere che l’intervento della logopedista __________ non possa essere

assunto dall’AI quale provvedimento sanitario ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 LAI

(cfr. consid. 2.4 e 2.5).

Al

riguardo va evidenziato che, in una sentenza del 23 giugno 2005 nella causa

concernente E. (I 803/04), il TFA ha accolto il ricorso con il quale l’Ufficio

AI del canton Zurigo, circa l’assunzione dei costi per una ergoterapia, ha

addotto che – nel caso di un assicurato cui il “Fachstelle logopädische

Terapie” aveva diagnosticato un “Dysgrammatismus, Dyslalie und Slottern” e il

pediatra aveva attestato un “deutlichen feinmotorischen Störung”

rispettivamente un “Störung der Feinmotorik, der visuo-motorischen Koordination

und der Graphomotorik” – “(…) Es gebe keine wissenschaftlich fundierten Studien

hierüber. Solche Störungen seien mittels Logopädie anzugehen. (…)”.

L’Alta

Corte ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’autorità

amministrativa per ulteriori accertamenti sviluppando le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.3

Vorliegend beruht die Argumentation, dass die

streitige Ergotherapie Voraussetzung für eine erfolgreiche Sprachtherapie sei,

einzig auf den beiden spärlich gehaltenen Berichten des Dr. B.________. Dieser

begründet in keiner Weise, weshalb die Logopädie nicht genüge und eine

Ergotherapie zur Behandlung der Sprachdefizite notwendig sei. Auf Grund der

Berichte des Dr. B.________ allein kann die Leistungspflicht der

Invalidenversicherung nicht bejaht werden, jedenfalls nicht zur Bekämpfung der

Sprachprobleme. Hier stellt sich die nicht geklärte Frage, ob eine Ergotherapie

als Mittel zur Behebung von Sprachstörungen dem Kenntnisstand der Wissenschaft

widerspricht. Dies lässt sich aus den zwei Zitaten der IV-Stelle nicht

schlüssig verneinen. Es ist zu beachten, dass die Versicherte nicht nur an

Sprachschwierigkeiten, sondern auch an motorischen Störungen leidet. Ob sich

für die Behandlung derselben eine Ergotherapie aufdrängt, kann anhand der Akten

nicht beurteilt werden. Auszuschliessen ist dies nicht, wie sich dem von der

IV-Stelle in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zitierten Ausschnitt aus der

Stellungnahme des Ergotherapeut/Innen-Verbandes Schweiz ergibt, nach welcher

häufig Mehrfachdiagnosen bestehen und die Ursachen des Sprachdefizits oft gleichzeitig

für weitere damit gekoppelte Defizite verantwortlich seien, insbesondere in

Fällen von schweren Sprachgebrechen wie dem vorliegenden.

2.4

Die IV-Stelle beruft sich auf das IV-Rundschreiben

Nr. 197 vom 23. April 2004 (nunmehr Randziffer 1043.7 KSME). Danach ist nicht

wissenschaftlich erstellt, dass die Ergotherapie die Sprachheilbehandlung

wesentlich unterstützen kann. Deshalb ist nach Meinung der Beschwerdeführerin

und des Bundesamtes für Sozialversicherung die Leistungspflicht zu verneinen.

Die Versicherte leidet nicht nur an sprachlichen,

sondern auch an motorischen Störungen. Welches Ausmass die Einschränkungen

haben, ist auf Grund der medizinischen Aktenlage unklar (Erw. 2.3). Es kann

daher nicht beurteilt werden, ob die Ergotherapie zur Behandlung der

motorischen oder anderer Störungen unter die Leistungspflicht der

Invalidenversicherung fällt. Die Sache ist daher an die IV-Stelle

zurückzuweisen, welche einen ausführlichen Arztbericht einholen wird, der sich

zur Notwendigkeit der Ergotherapie für alle gesundheitlichen Einschränkungen

des Versicherten äussern wird. Bei der anschliessenden Verfügung über

medizinische Massnahmen werden die IV-Stelle und hernach allenfalls das

kantonale Gericht auch die Frage zu beantworten haben, ob Randziffer 1043.7

KSME auch Anwendung findet, wenn ein Versicherter nicht nur Sprachdefizite

aufweist, sondern auch an anderen, beispielsweise motorischen Störungen leidet.

(…)" (cfr. STFA del 23 giugno 2005 nella causa

concernete E., I 803/04)

Nel rapporto medico 10 dicembre 1999 il Dr. __________ ha posto le

seguenti diagnosi “paresi cerebrale atassica ipotonica – ritardo psicomotorio –

ritardo del linguaggio – disturbi dell’equilibrio – macrocefalia – cifra OIC

390” (doc. AI 37-2).

Nei

seguenti rapporti, trasmessi regolarmente all’Ufficio AI, il Dr. __________ ha

poi sempre confermato la diagnosi di “ritardo psicomotorio con disturbo

neuromotorio di origine cerebrale e disturbi dell’equilibrio – disturbi del linguaggio

espressivo – macrocefalia” (doc. AI 38, 42, 43, 46 e 61).

Anche

il Dr. __________, spec. medicina fisica e riabilitazione, medico aggiunto

presso l’__________ di __________, ha posto la diagnosi di “scoliosi sinistro

convessa dorsale con angolo di cobb tra D1 e L1 di 17°. Risser 1. Paziente con

ritardo dello sviluppo psicomotorio” e indicato che lo stato di salute

dell’assicurata è suscettibile di peggioramento (doc. AI 76).

Ora,

ritenuto che la minorenne invalida presenta disturbi di linguaggio e un ritardo

globale dello sviluppo e dei problemi psicomotori, vista la giurisprudenza

appena citata, si giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché

esamini se il trattamento cui è stata sottoposta l’assicurata presso la logopedista

__________, non possa essere assunto dall’AI a titolo di misura sanitaria integrativa

ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAI e valuti quindi se in assenza di un siffatto

provvedimento la futura capacità lavorativa o la formazione professionale risulterebbero

danneggiate (cfr. consid. 2.4 e 2.5.).

2.12

Da

ultimo, la ricorrente, rappresentata dai suoi genitori, ha protestato la rifusione

di spese e ripetibili.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. LPGA la procedura davanti al Tribunale è retta

dal diritto cantonale, ma deve soddisfare le esigenze esposte ed elencate alle

lett. a-i.

Di

principio la procedura è gratuita, tuttavia la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato (lett. 61 cpv. 1 lett. a), ciò che è previsto dall’art. 20 della

LPTCA.

Per

quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola,

solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA

e art. 22 LPTCA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81

consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4).

L’indennità

é concessa non soltanto se l’assicurato é patrocinato da un avvocato, ma anche

quando il patrocinio é assunto da una persona particolarmente qualificata per

la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore

abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2=

RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983

p. 329).

Nel

caso concreto, non risulta che i genitori dell’assicurata siano particolarmente

qualificati nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e nemmeno si

può escludere che essi abbiano agito a titolo gratuito.

Inoltre,

neppure sono adempiuti i requisiti affinché si possa

riconoscere eccezionalmente a una parte vittoriosa non rappresentata il diritto

a un'indennità per ripetibili (causa complessa, interessi in gioco importanti,

lavoro svolto che ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato

una perdita di guadagno e sforzi profusi ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti; DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF 122

V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF

110.

V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1994, pag. 373).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti

rinviati all’Ufficio AI perché renda un nuovo giudizio dopo l’espletamento

degli accertamenti di cui ai considerandi.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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