32.2005.146
Provvedimenti sanitari:nessun diritto a tali provvedimenti nel caso concreto visto che l'affezione (diabete) non ha carattere invalidante. Per la malattia degli occhi il trattamento tramite periodiche
24 luglio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2005.146
Data decisione, Autorità:
24.07.2006, TCA
Titolo:
Provvedimenti sanitari:nessun diritto a tali provvedimenti nel caso concreto visto che l'affezione (diabete) non ha carattere invalidante. Per la malattia degli occhi il trattamento tramite periodiche infiltrazioni di tossina botulinica configura una cura vera e propria del male non a carico dell'AI
PROVVEDIMENTO SANITARIO
art. 12 cpv. 1 LAI
art. 2 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.146
FS
Lugano
24 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 luglio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in fatto e in diritto
- RI
1, classe __________, casalinga, il 7 maggio 2003 ha presentato una domanda di
prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “diabete-colesterolo / malattia
occhi blefarospasmo aprassia palpebrale” (doc. AI 1);
- esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica, per decisione 19 ottobre
2004 l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni essendo il
grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. AI 16);
- in
sede di opposizione l’assicurata ha precisato che con la domanda di prestazioni
intendeva chiedere l’assunzione dei costi derivanti dalle cure particolari
necessarie per il trattamento del diabete e per il problema agli occhi e non
una rendita;
- con
decisione su opposizione 29 luglio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta
dell’assicurata. Richiamate le norme di legge e la giurisprudenza applicabile
al caso di specie, l’Ufficio AI ha segnatamente osservato:
" (…)
La circolare dell’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali concernente le misure mediche di reintegrazione (CPSI) alla cifra
marginale 621-625/821-825 stabilisce che le allergie, le malattie del
metaboliso e della nutrizione, i disturbi della secrezione interna sono
processi patologici labili e non danno nessun diritto a provvedimenti sanitari
d’integrazione dell’AI.
Ne discende pertanto che la decisione impugnata appare
corretta e merita piena conferma e neppure i provvedimenti sanitari richiesti
possono essere assunti dall’AI.
(…)” (doc. A)
- contro
questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato al TCA un
tempestivo ricorso con il quale ha confermato la richiesta di prestazioni per
le cure necessarie per il diabete e per il problema agli occhi evidenziando, da
una parte, che nelle prestazioni coperte dall’AI rientrerebbero pure quelle che
permettono di preservare da una notevole diminuzione la capacità di svolgere le
mansioni consuete e, d’altra parte, che il diabete e il colesterolo sarebbero ormai
stabilizzati e che la malattia agli occhi si troverebbe in uno stato relativamente
stabilizzato;
- con
la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione dell’impugnativa adducendo
che:
" (…)
Nel caso concreto, l’assicurata ha dichiarato che per
quanto concerne il diabete essa deve seguire una dieta particolare, mentre per
quanto attiene ai suoi problemi visivi la Signora RI 1 deve fare costantemente
delle infiltrazioni di Boltolin; sempre a detta dell’assicurata, nel caso in
cui quest’ultima dovesse smettere di seguire i due trattamenti testé citati, il
suo stato di salute si aggraverebbe notevolmente (cfr. pag 3 del ricorso 13.9.2005
inoltrato dalla Signora RI 1 al TCA).
Ora, alla luce di quanto descritto in precedenza, è
inequivocabile che le cure di cui necessita l’assicurata nel caso di specie
permetterebbero unicamente di lenire uno stato patologico labile ed evolutivo,
rispettivamente di mantenere stazionarie le conseguenze secondarie derivanti da
tali affezioni.
In conclusione, le spese di tali cure non devono essere
prese a carico dell’AI bensì dall’assicurazione contro le malattie (LAMal). (…)”
(doc. III)
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- quale
misura integrativa a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, nel nuovo tenore in vigore
Considerandi
dal 1° gennaio 2004 ed applicabile in concreto (SVR 2003 IV nr. 25; DTF 129 V
1, 127 V 467), l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non
alla cura vera e propria del male ma direttamente all’integrazione nella vita
professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare
in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di
svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità.
In
particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici,
fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i
postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio –
caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà
sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e
notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete oppure
preservare tale capacità da una diminuzione importante. I
provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze
mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e
adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI);
- l’art.
12.
LAI persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da
quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa distinzione
si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli esiti
infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza tener conto
della durata dell'affezione (Longchamp, Conditions et étendue du droit aux
prestations de l’assurance-maladie sociale, Berna 2004, pp. 248s; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance-invalidité, p. 93; DTF 104 V 81s. consid. 1);
- la
legge, con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i
provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere.
Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari,
volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da
ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali.
La giurisprudenza ha sempre parificato lo stato patologico labile al danno alla
salute non stabilizzato avente carattere di malattia (Greber, Droit suisse de
la sécurité sociale, p. 217). Pertanto, ogni provvedimento inteso a guarire o a
lenire uno stato patologico labile non può, di principio, essere posto a carico
dell'assicurazione per l'invalidità, nemmeno qualora si possa prevedere che
esso contribuirà in misura notevole alla reintegrazione. Nel contesto dell'art.
12.
LAI il successo della reintegrazione non costituisce di per sé un criterio
decisivo, in quanto praticamente ogni provvedimento riuscito dal profilo medico
ha nel contempo degli effetti favorevoli sulla vita attiva (STFA del 9 febbraio
2004.
nella causa T., I 761/03, consid. 4; STFA del 4 luglio 2003 nella causa
R., I 842/02, consid. 1; DTF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid. 3, 112 V
349.
consid. 2, 105 V 19 e 149, 104 V 82, 102 V 42).
Provvedimenti
aventi effetto stabilizzante sono quindi sempre diretti contro uno stato
patologico labile. Perciò una terapia continuata, necessaria ad impedire
l’avanzamento di una malattia o mantenerla stazionaria, è da considerare quale
cura vera e propria del male (DTF 108 V 218; SVR 1995 IV Nr. 34 consid. 1a; ZAK
1989.
p. 451ss.; RCC 1988 p. 96 consid. 1; STFA 5 gennaio 1993 in re A.M., 9
novembre 1992 in re M.F.M.). Non costituisce pertanto una conseguenza stabile
di una malattia uno stato che è mantenuto in equilibrio grazie a misure
terapeutiche, indipendentemente dal tipo di trattamento (EVGE 1969 p.
97; DTF 98 V 209). Fino a quando può essere mantenuto in equilibrio, un
tale stato è sì stazionario ma non stabile (o relativamente stabile) ai sensi
della citata giurisprudenza, provvedimenti medici volti a stabilizzare una determinata
affezione rispettivamente a differire un peggioramento dello stato di salute non
essendo a carico dell’AI in quanto sempre incentrati su una patologia labile (ZAK
1988.
p. 86; STFA del 7 luglio 2003 nella causa W. [198/03]). Una volta
terminata la fase evolutiva dell'affezione, sia essa primaria o secondaria, e
subentrato uno stato relativamente stabilizzato, ci si può porre il quesito,
nel caso di assicurati maggiorenni, se una misura terapeutica debba essere
ritenuta un provvedimento d'integrazione (SVR 1995 IV Nr. 34 p. 90 consid. 1a; DTF 115 V 194 consid. 3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19,
149, 104 V 82 consid. 1; RCC 1975 p. 392; Valterio, op.
cit., p. 94-95);
- in
concreto l’assicurata è affetta da “diabete mellito tipo II – ipertensione arteriosa
diastolica” (doc. AI 11-1) e da “blefarospasmo con aprassia di apertura degli
occhi, probabilmente idiopatico” (doc. AI 7-1).
Il
dr. __________, FMH in Medicina Interna, Endocrinologia e Diabetologia, nel suo
“Rapporto medico” 12 gennaio 2004, ha rilevato che “(…) la signora RI 1 soffre
di un diabete di tipo II compensato in modo accettabile. Inoltre presenta delle
infezioni urinarie recidivanti per le quali non si è finora trovata una spiegazione.
Queste due situazioni sono la causa di un aumento della stanchezza soggettiva
(…)” e ha concluso che “(…) per il problema del diabete e la stanchezza una
diminuzione della capacità lavorativa del 30% - 40% esiste (…)” (doc. AI 11-2).
La
dr.ssa __________, Vice primario di neurologia all’__________ di __________, attestando
un’incapacità lavorativa del 20% al massimo e indicando come lo stato di salute
dell’assicurata sia “stazionario”, “suscettibile di miglioramento” e
“suscettibile di peggioramento”, ha precisato che “(…) dal 04.2002 eseguiamo
periodiche infiltrazioni di tossina botulinica nella muscolatura perioculare
con esito dal lato oggettivo nel complesso soddisfacente per la scomparsa della
sintomatologia. Dal lato soggettivo persistono disturbi incostanti che le
creano difficoltà alla esposizione alla luce, guardando la TV e lavorando in
casa (…)” (doc. AI 7-2).
Nelle
annotazioni 25 maggio 2004, il dr. __________, medico SMR, ha rilevato:
" (…)
Le diagnosi elencate dai curanti sono
- Diabete mellito tipo II, ritenuto compensato in modo
accettabile dallo specialista, terapia Glucophage, dose non specificata,
- Ipertensione arteriosa diastolica, non specificata la
terapia
La IL 30-40% NON è giustificata per le diagnosi sopra
elencate. Di solito sono diagnosi senza influsso sulla CL.
- Blefarospasmo (crampo delle palpebre) idiopatico, in
trattamento con botulino e con apparente miglioramento (rapporti della
neurologa), che giustifica al massimo IL 20%.
In base ai rapporti medici a mia disposizione una
rendita NON è giustificata. (annotazione dell’A. in calce alla richiesta:
“necessito costantemente di una dieta particolare per il diabete”; come motivazione
per una rendita è fuori luogo) (doc. AI 13-1)
- sulla
base della surriferita refertazione, considerato che il diabete non ha conseguenze
invalidanti (il dr. __________ non ha specificato e documentato in alcun modo
per quali ragioni il diabete e la stanchezza soggettiva giustificherebbero un’incapacità
lavorativa del 30-40%; l’assicurata non ha contestato le conclusioni cui è
giunto il medico SMR e neppure ha prodotto ulteriori certificati medici), per
questa affezione il diritto a provvedimenti sanitari è escluso (art. 8 cpv. 1
LAI).
Per
quanto riguarda la malattia agli occhi, viste risultanze mediche e alla luce
della succitata giurisprudenza, è da ritenere che il trattamento dell’affezione
di cui l’assicurata è portatrice – giudicata peraltro ancora suscettibile di
miglioramento e di peggioramento – tramite periodiche infiltrazioni di tossina
botulinica, costituisce nella specie provvedimento avente effetto stabilizzante
(come del resto evidenziato nel ricorso: “(…) è chiaro che se per malaugurata
ipotesi la ricorrente dovesse smettere di seguire questo trattamento vi è il
concreto rischio che perda definitivamente la vista (…)” cfr. doc. I) e volto
alla cura sintomatica ed al lenimento della malattia e delle sue sequele; esso
é quindi da considerare quale cura vera e propria del male, ritenuto per il
resto che nulla agli atti permette di ipotizzare un duraturo miglioramento
delle capacità di svolgere le mansioni quotidiane.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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