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Decisione

32.2005.146

Provvedimenti sanitari:nessun diritto a tali provvedimenti nel caso concreto visto che l'affezione (diabete) non ha carattere invalidante. Per la malattia degli occhi il trattamento tramite periodiche

24 luglio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

32.2005.146

Data decisione, Autorità:

24.07.2006, TCA

Titolo:

Provvedimenti sanitari:nessun diritto a tali provvedimenti nel caso concreto visto che l'affezione (diabete) non ha carattere invalidante. Per la malattia degli occhi il trattamento tramite periodiche infiltrazioni di tossina botulinica configura una cura vera e propria del male non a carico dell'AI

PROVVEDIMENTO SANITARIO

art. 12 cpv. 1 LAI

art. 2 cpv. 1 OAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2005.146

FS

Lugano

24 luglio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2005

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 29 luglio

2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto, in fatto e in diritto

- RI

1, classe __________, casalinga, il 7 maggio 2003 ha presentato una domanda di

prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “diabete-colesterolo / malattia

occhi blefarospasmo aprassia palpebrale” (doc. AI 1);

- esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica, per decisione 19 ottobre

2004 l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni essendo il

grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. AI 16);

- in

sede di opposizione l’assicurata ha precisato che con la domanda di prestazioni

intendeva chiedere l’assunzione dei costi derivanti dalle cure particolari

necessarie per il trattamento del diabete e per il problema agli occhi e non

una rendita;

- con

decisione su opposizione 29 luglio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta

dell’assicurata. Richiamate le norme di legge e la giurisprudenza applicabile

al caso di specie, l’Ufficio AI ha segnatamente osservato:

" (…)

La circolare dell’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali concernente le misure mediche di reintegrazione (CPSI) alla cifra

marginale 621-625/821-825 stabilisce che le allergie, le malattie del

metaboliso e della nutrizione, i disturbi della secrezione interna sono

processi patologici labili e non danno nessun diritto a provvedimenti sanitari

d’integrazione dell’AI.

Ne discende pertanto che la decisione impugnata appare

corretta e merita piena conferma e neppure i provvedimenti sanitari richiesti

possono essere assunti dall’AI.

(…)” (doc. A)

- contro

questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato al TCA un

tempestivo ricorso con il quale ha confermato la richiesta di prestazioni per

le cure necessarie per il diabete e per il problema agli occhi evidenziando, da

una parte, che nelle prestazioni coperte dall’AI rientrerebbero pure quelle che

permettono di preservare da una notevole diminuzione la capacità di svolgere le

mansioni consuete e, d’altra parte, che il diabete e il colesterolo sarebbero ormai

stabilizzati e che la malattia agli occhi si troverebbe in uno stato relativamente

stabilizzato;

- con

la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione dell’impugnativa adducendo

che:

" (…)

Nel caso concreto, l’assicurata ha dichiarato che per

quanto concerne il diabete essa deve seguire una dieta particolare, mentre per

quanto attiene ai suoi problemi visivi la Signora RI 1 deve fare costantemente

delle infiltrazioni di Boltolin; sempre a detta dell’assicurata, nel caso in

cui quest’ultima dovesse smettere di seguire i due trattamenti testé citati, il

suo stato di salute si aggraverebbe notevolmente (cfr. pag 3 del ricorso 13.9.2005

inoltrato dalla Signora RI 1 al TCA).

Ora, alla luce di quanto descritto in precedenza, è

inequivocabile che le cure di cui necessita l’assicurata nel caso di specie

permetterebbero unicamente di lenire uno stato patologico labile ed evolutivo,

rispettivamente di mantenere stazionarie le conseguenze secondarie derivanti da

tali affezioni.

In conclusione, le spese di tali cure non devono essere

prese a carico dell’AI bensì dall’assicurazione contro le malattie (LAMal). (…)”

(doc. III)

- la

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- quale

misura integrativa a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, nel nuovo tenore in vigore

Considerandi

dal 1° gennaio 2004 ed applicabile in concreto (SVR 2003 IV nr. 25; DTF 129 V

1, 127 V 467), l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non

alla cura vera e propria del male ma direttamente all’integrazione nella vita

professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare

in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di

svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità.

In

particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici,

fisioterapeutici e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i

postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio –

caratterizzati da una diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà

sensoriali o delle capacità di contatto – per migliorare in modo duraturo e

notevole la capacità di guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete oppure

preservare tale capacità da una diminuzione importante. I

provvedimenti devono essere considerati come indicati secondo le conoscenze

mediche esperimentate, e permettere d’integrare l’assicurato in modo semplice e

adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI);

- l’art.

12.

LAI persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da

quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa distinzione

si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli esiti

infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza tener conto

della durata dell'affezione (Longchamp, Conditions et étendue du droit aux

prestations de l’assurance-maladie sociale, Berna 2004, pp. 248s; Valterio,

Droit et pratique de l'assurance-invalidité, p. 93; DTF 104 V 81s. consid. 1);

- la

legge, con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i

provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere.

Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari,

volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da

ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali.

La giurisprudenza ha sempre parificato lo stato patologico labile al danno alla

salute non stabilizzato avente carattere di malattia (Greber, Droit suisse de

la sécurité sociale, p. 217). Pertanto, ogni provvedimento inteso a guarire o a

lenire uno stato patologico labile non può, di principio, essere posto a carico

dell'assicurazione per l'invalidità, nemmeno qualora si possa prevedere che

esso contribuirà in misura notevole alla reintegrazione. Nel contesto dell'art.

12.

LAI il successo della reintegrazione non costituisce di per sé un criterio

decisivo, in quanto praticamente ogni provvedimento riuscito dal profilo medico

ha nel contempo degli effetti favorevoli sulla vita attiva (STFA del 9 febbraio

2004.

nella causa T., I 761/03, consid. 4; STFA del 4 luglio 2003 nella causa

R., I 842/02, consid. 1; DTF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid. 3, 112 V

349.

consid. 2, 105 V 19 e 149, 104 V 82, 102 V 42).

Provvedimenti

aventi effetto stabilizzante sono quindi sempre diretti contro uno stato

patologico labile. Perciò una terapia continuata, necessaria ad impedire

l’avanzamento di una malattia o mantenerla stazionaria, è da considerare quale

cura vera e propria del male (DTF 108 V 218; SVR 1995 IV Nr. 34 consid. 1a; ZAK

1989.

p. 451ss.; RCC 1988 p. 96 consid. 1; STFA 5 gennaio 1993 in re A.M., 9

novembre 1992 in re M.F.M.). Non costituisce pertanto una conseguenza stabile

di una malattia uno stato che è mantenuto in equilibrio grazie a misure

terapeutiche, indipendentemente dal tipo di trattamento (EVGE 1969 p.

97; DTF 98 V 209). Fino a quando può essere mantenuto in equilibrio, un

tale stato è sì stazionario ma non stabile (o relativamente stabile) ai sensi

della citata giurisprudenza, provvedimenti medici volti a stabilizzare una determinata

affezione rispettivamente a differire un peggioramento dello stato di salute non

essendo a carico dell’AI in quanto sempre incentrati su una patologia labile (ZAK

1988.

p. 86; STFA del 7 luglio 2003 nella causa W. [198/03]). Una volta

terminata la fase evolutiva dell'affezione, sia essa primaria o secondaria, e

subentrato uno stato relativamente stabilizzato, ci si può porre il quesito,

nel caso di assicurati maggiorenni, se una misura terapeutica debba essere

ritenuta un provvedimento d'integrazione (SVR 1995 IV Nr. 34 p. 90 consid. 1a; DTF 115 V 194 consid. 3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19,

149, 104 V 82 consid. 1; RCC 1975 p. 392; Valterio, op.

cit., p. 94-95);

- in

concreto l’assicurata è affetta da “diabete mellito tipo II – ipertensione arteriosa

diastolica” (doc. AI 11-1) e da “blefarospasmo con aprassia di apertura degli

occhi, probabilmente idiopatico” (doc. AI 7-1).

Il

dr. __________, FMH in Medicina Interna, Endocrinologia e Diabetologia, nel suo

“Rapporto medico” 12 gennaio 2004, ha rilevato che “(…) la signora RI 1 soffre

di un diabete di tipo II compensato in modo accettabile. Inoltre presenta delle

infezioni urinarie recidivanti per le quali non si è finora trovata una spiegazione.

Queste due situazioni sono la causa di un aumento della stanchezza soggettiva

(…)” e ha concluso che “(…) per il problema del diabete e la stanchezza una

diminuzione della capacità lavorativa del 30% - 40% esiste (…)” (doc. AI 11-2).

La

dr.ssa __________, Vice primario di neurologia all’__________ di __________, attestando

un’incapacità lavorativa del 20% al massimo e indicando come lo stato di salute

dell’assicurata sia “stazionario”, “suscettibile di miglioramento” e

“suscettibile di peggioramento”, ha precisato che “(…) dal 04.2002 eseguiamo

periodiche infiltrazioni di tossina botulinica nella muscolatura perioculare

con esito dal lato oggettivo nel complesso soddisfacente per la scomparsa della

sintomatologia. Dal lato soggettivo persistono disturbi incostanti che le

creano difficoltà alla esposizione alla luce, guardando la TV e lavorando in

casa (…)” (doc. AI 7-2).

Nelle

annotazioni 25 maggio 2004, il dr. __________, medico SMR, ha rilevato:

" (…)

Le diagnosi elencate dai curanti sono

- Diabete mellito tipo II, ritenuto compensato in modo

accettabile dallo specialista, terapia Glucophage, dose non specificata,

- Ipertensione arteriosa diastolica, non specificata la

terapia

La IL 30-40% NON è giustificata per le diagnosi sopra

elencate. Di solito sono diagnosi senza influsso sulla CL.

- Blefarospasmo (crampo delle palpebre) idiopatico, in

trattamento con botulino e con apparente miglioramento (rapporti della

neurologa), che giustifica al massimo IL 20%.

In base ai rapporti medici a mia disposizione una

rendita NON è giustificata. (annotazione dell’A. in calce alla richiesta:

“necessito costantemente di una dieta particolare per il diabete”; come motivazione

per una rendita è fuori luogo) (doc. AI 13-1)

- sulla

base della surriferita refertazione, considerato che il diabete non ha conseguenze

invalidanti (il dr. __________ non ha specificato e documentato in alcun modo

per quali ragioni il diabete e la stanchezza soggettiva giustificherebbero un’incapacità

lavorativa del 30-40%; l’assicurata non ha contestato le conclusioni cui è

giunto il medico SMR e neppure ha prodotto ulteriori certificati medici), per

questa affezione il diritto a provvedimenti sanitari è escluso (art. 8 cpv. 1

LAI).

Per

quanto riguarda la malattia agli occhi, viste risultanze mediche e alla luce

della succitata giurisprudenza, è da ritenere che il trattamento dell’affezione

di cui l’assicurata è portatrice – giudicata peraltro ancora suscettibile di

miglioramento e di peggioramento – tramite periodiche infiltrazioni di tossina

botulinica, costituisce nella specie provvedimento avente effetto stabilizzante

(come del resto evidenziato nel ricorso: “(…) è chiaro che se per malaugurata

ipotesi la ricorrente dovesse smettere di seguire questo trattamento vi è il

concreto rischio che perda definitivamente la vista (…)” cfr. doc. I) e volto

alla cura sintomatica ed al lenimento della malattia e delle sue sequele; esso

é quindi da considerare quale cura vera e propria del male, ritenuto per il

resto che nulla agli atti permette di ipotizzare un duraturo miglioramento

delle capacità di svolgere le mansioni quotidiane.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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