Lexipedia

Decisione

32.2005.147

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 settembre 2006Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia multidisciplinare

a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM),

l’Ufficio AI con decisione 18 maggio 2005 ha negato all’assicurata il diritto a

una rendita essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. AI 16/1-2).

1.2. A

seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata – che producendo ulteriore

documentazione ha sostenuto che il suo stato psichico e fisico è incompatibile

con lo svolgimento di un’attività lavorativa – l’Ufficio AI con decisione su opposizione

14 luglio 2005 ha confermato la precedente decisione e, in particolare, ha

puntualizzato che:

" (…)

3. Nella fattispecie, l’opponente ha dissentito

segnatamente dalle osservazioni e conclusioni medico-peritali addotte dal SAM,

ponendo l’accento sull’influsso negativo esercitato dalla patologia

psichiatrica a livello di capacità di lavoro, rilevando altresì la presenza di

una fibromialgia.

La diatriba verte dunque sull’apprezzamento della

capacità lavorativa medico-teorica e per questo fatto gli atti medici

presentati in sede di opposizione sono stati sottoposti all’attenzione del

Servizio medico regionale dell’AI (SMR), il quale ne ha apprezzato i contenuti,

rassegnando poi le proprie considerazioni con rapporto interno 13 giugno 2005.

In sintesi, il SMR ha evidenziato innanzitutto che le

considerazioni a carattere psichiatrico, stilate il 25 maggio 2005 dalla Dr.ssa

__________, erano già note all’epoca della perizia SAM eseguita nei giorni 11,

12 e 13 aprile 2005 e di conseguenza le stesse sono state evidentemente

apprezzate oggettivamente al momento della redazione dell’approfondito rapporto

peritale conclusivo.

Il SMR ha dunque globalmente considerato del tutto

coerente la valutazione posta dai sanitari del SAM, sia a livello clinico, sia

a livello delle possibili conseguenze sulla capacità lavorativa originate dalle

patologie reumatologica, neurologica e psichiatrica.

A questo proposito, va sottolineato che le perizie

mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena

se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene invece al medico di

famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto

del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).

Nell’evenienza concreta, la perizia in questione non

offre spunto alcuno di critica, risultando oggettiva, completa e dettagliata.

(…).” (doc. AI 28/3-4)

1.3. Con

tempestivo ricorso al TCA, l’assicurata, in questa sede rappresentata da RA 1,

contesta la valutazione peritale posta alla base della decisione amministrativa

e osserva che:

" (…)

3. Secondo la D.ssa __________, pur essendo

ella medico curante della paziente, ma già direttore medico per lungo tempo

della clinica __________ di __________, la ricorrente è affetta da una sindrome

depressiva grave (ICD-10 f32.2) che comporta una totale incapacità al guadagno.

La valutazione sulla diagnosi è in contraddizione con gli esami effettuati dal

Dr. __________ che ha esaminato la signora RI 1 nel quadro della perizia SAM.

Tuttavia le valutazioni della D.ssa __________, sono sostanzialmente confermate

anche dal Dr. __________, il quale l’11.05.2004 ha peritato la ricorrente per

conto dell’assicurazione malattia. Egli a nostro parere aveva relazionato in

modo convincente e la __________, in base alle sue indagini, ha continuato a

riconoscere l’indennità giornaliera fino a quando è stata resa la decisione su

opposizione dell’AI. Tutti gli elementi diagnostici rilevati dal Dr. __________

in occasione degli esami da lui effettuati nel 2004, sono sostanzialmente confermati

anche nell’anno corrente stando alle valutazioni della D.ssa __________ e

dunque si giustifica l’assegnazione di una rendita completa d’invalidità.

4. Nella denegata ipotesi che codesto

tribunale non accoglie gli apprezzamenti prodotti dalla signora RI 1 e portati

a sostegno del suo ricorso, si chiede di disporre un esame peritale di natura

psichiatrica teso ad accertare l’invalidità rispettivamente l’incapacità al

guadagno.

(…)” (doc. I)

1.4. Nella

sua risposta 27 ottobre 2005 l’Ufficio AI chiesto la reiezione del ricorso

producendo le annotazioni del Dr. __________ che ha rilevato:

" (…)

In sede di ricorso vengono riproposti rapporti

specialistici psichiatrici della dr.ssa __________ e del dr. __________.

Tali rapporti erano già all’incarto AI, rispettivamente

conosciuti dall’incarto dell’assicuratore Ig., compreso quello inoltrato in

fase d’opposizione; è allegato anche un rapporto attuale a sostegno del

ricorso.

Possiamo non chinarci sui rapporti psichiatrici fino al

momento della perizia SAM, poiché citati e valutati in quella sede.

Per poter valutare la situazione attuale è necessario

confrontare quanto descrive la dr.ssa __________ e quanto invece il dr. __________

per la perizia pluridisciplinare SAM.

Il dr. __________ raccoglie i dati anamnestici e

considera quelli generali del perito principale: non sono dissimili da quelli

della dr.ssa __________.

Per quanto riguarda la situazione attuale cito:

“l’ass. mantiene una vita piuttosto isolata e si occupa

particolarmente della madre perché ammalata di M. di Parkinson. Si alza verso

le 8 del mattino, dopo aver fatto la doccia si veste e inizia la giornata,

aiutando a preparare la colazione per i figli. Durante la mattinata esce a fare

la spesa insieme alla figlia. In seguito prepara il pranzo. Esegue lavori di

pulizia e stiro con una discreta difficoltà. Il pomeriggio guarda i programmi

televisivi, principalmente in portoghese. A suo dire, ultimamente legge di meno

in quanto si sente svogliata e meno resistente.”

Commento che la descrizione della giornata, oltre a

essere parte integrante di un rapporto di qualità, dà indizi importanti sulle

risorse dei/delle peritandi/e. Nel rapporto della dr.ssa __________ è assente.

L’osservazione diretta (status) è descritta in modo

dettagliato (si intende nel rapporto peritale) e mi permetto di non definire

allo stesso modo quella del curante: l’immissione di dati senza alcuna

modulazione (anedonia, abulia ecc.) non permettono certo di percepire

l’intensità di un disturbo.

La discussione e la valutazione di CL da parte del

perito, in base ai dati clinici appare come coerente e motivato. E’ ammesso

l’episodio di depressione grave (vedi risposte singole). Le grosse differenze

tra status del dr. __________, comunque più dettagliato di quello della

curante, e del dr. __________ mostrano chiaramente come vi sia stata

un’evoluzione.

Le osservazioni sull’eteroanamnesi riguardano

unicamente la necessità del perito di assumere informazioni a complemento di

quanto osservato; in ogni caso un colloquio con il/la curante non sono

indispensabili.

La critica di non aver usato la scala di Hamilton (o di

altri test) non regge perché la scala di Hamilton è un ausilio che si può

usare, ma non può sostituire un anamnesi personale o l’osservazione da parte

del medico. Per altri test, sappiamo quale ruolo possono (o non possono) avere

nella descrizione di funzionalità.

In conclusione possiamo affermare che la perizia SAM

nel suo complesso come pure il rapporto psichiatrico che ne è componente

rispondono ai requisiti di qualità richiesti.” (doc. V/Bis)

1.5. Con

le osservazioni 15 novembre 2005 il rappresentante dell’assicurata ha ribadito

le proprie argomentazioni e la richiesta di una perizia giudiziaria sostenendo,

in particolare, che:

" (…)

Tra il Dr. __________ e il perito SAM, emerge la

differenza di valutazione sulla diagnosi che viene definita grave

rispettivamente lieve. E’ vero che la perizia __________ è datata perché

effettuata nel 2004, ma va rilevato che l’assicuratore malattia, sulla base dei

suoi accertamenti ha continuato a versare l’indennità giornaliera e la

situazione medica da maggio 2004 non è migliorata.

Il perito dimostra inoltre di conoscere bene il dossier

della signora RI 1, esprime le sue valutazioni in coerenza con l’anamnesi ed i

disturbi attuali, descrive molto bene la diagnosi ritenendo che vi sia un

episodio depressivo grave e per quanto riguarda la prognosi, pur riconoscendo

che il fattore scatenante la depressione consiste in un episodio reattivo,

proponeva di rivalutare la paziente più avanti, ma comunque in un quadro medico

che tendeva organicamente a cronicizzarsi.

Sia la diagnosi che la prognosi, attualmente sono

sostanzialmente confermate dalla D.ssa __________ e quindi proprio perché

confermano il quadro medico descritto dal Dr. __________, riteniamo che alle

valutazioni del medico curante possa essere riconosciuto pieno valore probatorio.

(…)” (doc. IX)

1.6. Il

27 luglio 2006 il TCA ha scritto al SAM, all’attenzione della dr.ssa __________,

una lettera del seguente tenore:

" (…)

Nella sua perizia pluridisciplinare 6 maggio 2005 (vs. ref.

SAM 6618) ha attestato che:

"Lo stato di salute dell'A. va

considerato ridotto a partire dal 29.10.2003, quando è stata licenziata con

successivo sviluppo di una depressione reattiva che ha giustificato un'incapacità

lavorativa totale successiva di sei – sette mesi circa. A partire dal

01.06.2004 in avanti l'A. va considerata abile al lavoro nella misura

sopradescritta. Da allora lo stato di salute non ha mostrato modifiche

importanti ed in futuro non ci si può attendere a cambiamenti di rilievo."

(cfr. perizia SAM, pag. 14)

Visto che nella perizia psichiatrica fiduciaria 11

maggio 2004 (qui allegata in copia) il Dr. __________ ha certificato che:

"Attualmente e a causa del severo

disturbo depressivo descritto sopra, la paziente presenta una totale incapacità

lavorativa.

(...)

Vista la gravità del disturbo psichico,

attualmente e per un periodo difficilmente determinabile la paziente è da

considerare totalmente inabile a qualsiasi attività professionale confacente

alle sue capacità. Questa inabilità potrebbe protrarsi per diversi mesi ancora

e necessitare addirittura del ricorso all'applicazione di misure AI. La

prognosi clinica potrebbe essere negativa e caratterizzata dalla

cronicizzazione del disturbo su registri di gravità medio-severa; questo

precluderebbe irrimediabilmente un eventuale ritorno al lavoro." (cfr.

perizia dr. __________ (ndr. recte: __________), pagg. 3 e 4)

e ritenuto che nella sua rivalutazione 26 luglio 2004

(qui allegata in copia) la Dr.ssa __________ ha attestato che:

"La pz è ancora inabile al 100%. Fase

di cronicizzazione del d. depressivo grave. Inabilità di lunga durata

probabilmente permanente (vedi anche rapp. 11/5/04 dr. __________)."

voglia, per cortesia e entro il termine di 10 giorni,

spiegarci precisamente per quali motivi ha concluso che dal 01.06.2004

l'assicurata va considerata abile al lavoro nella misura del 70% nell'attività

finora svolta e abile nella misura del 75% in un'attività lavorativa leggera e

adatta.

(…)” (doc. XI)

Con

lettera 28 luglio 2006 la dr.ssa __________ ha risposto al TCA quanto segue:

" (…)

Lei cita la valutazione peritale del dr. __________ del

11.05.2004, in cui lo specialista descriveva un disturbo depressivo severo.

Purtroppo tale valutazione specialistica manca di un elemento importante e cioè

di uno stato clinico psichico dettagliato. A livello dello stato attuale lo

specialista descrive un “contatto difficile e problematico con una paziente

certo ben orientata e cosciente del senso del nostro incontro ma che presenta

un’impressionante stato di tensione ansiosa e di labilità emozionale. Scoppia

in lacrime non appena le chiedo di spiegarmi la sua situazione ed in pratica

piange durante tutto il colloquio. Fisicamente sembra molto più anziana dei suoi

52 anni”. In seguito lo specialista dr. __________ riprende i dati anamnestici

dell’A., viene così a mancare in sostanza un esame clinico psichiatrico

oggettivo che possa essere confrontato con quello evidenziato presso il SAM.

Per il motivo sopra indicato, mancando di dati

oggettivi, la valutazione del dr. __________ non ha potuto che essere

considerata parzialmente. L’A. descrive durante l’esame peritale uno stato di salute

invariato dall’ottobre 2003 in avanti, dal punto di vista psichico. Non siamo

stati in possesso di elementi oggettivi che potessero aiutarci a determinare

con chiarezza quando sia subentrato il miglioramento dello stato di salute,

miglioramento negato pure dalla psichiatra curante.

Durante il soggiorno presso il SAM, l’A. ha mostrato,

come ben descritto dal nostro consulente dr. __________, un tono dell’umore

lievemente deflesso verso il polo negativo. Abbiamo evidenziato una diagnosi

positiva per sindrome depressiva con tendenza alla cronicità accompagnata da

una sintomatologia algica nel senso di un disturbo somatoforme da dolore

persistente. Oggettivamente si è consatatata una discreta deflessione del tono

dell’umore con una tendenza dell’ideazione a focalizzarsi su argomenti

negativi, pessimistici e ridondandi sul fallimento lavorativo. Per il resto

l’esame clinico non ha dimostrato particolarità di rilievo.

La problematica lavorativa ha sicuramente in parte

provocato una rottura intrapsichica, in quanto l’A. avrebbe compensato nel

lavoro una serie di carenze emotive presenti già fin dall’infanzia.

Il quadro clinico è risultato comunque di lieve gravità

durante la nostra valutazione, non solo a giudicare dallo stesso, ma anche da

quanto ha riferito l’A. stessa, descrivendo la sua giornata come segue: “al

mattino esce con la figlia a fare la spesa, prepara il pranzo, fa i lavori di

pulizia e stira con una discreta difficoltà. Nel pomeriggio guarda i programmi

televisivi ecc.. Legge di meno in quanto si sente svogliata e meno resistente.

Tutta la sua vita sociale girava attorno al posto di lavoro che in seguito al

licenziamento “tutto è crollato”” (vedasi valutazione peritale del dr. __________).

Quindi dal punto di vista oggettivo possimo ritenere

che il licenziamento ha scatenato una reazione depressiva acuta importante che

ha necessitato di un ricovero ad __________. Riteniamo che una situazione acuta

ben seguita dal punto di vista terapeutico, come nel caso in questione, possa

perdurare al massimo 6 mesi.

In seguito, come pure attestato dall’A. stessa, che

segnala di non aver beneficiato di miglioramento alcuno dai trattamenti

intrapresi, lo stato di salute non ha mostrato modifiche importanti. E’ inoltre

presente una tendenza regressiva ed un incitamento dei pensieri sul

licenziamento da parte dell’A., ciò che le impedisce in effetti di mettere a

frutto le sue capacità residue.

Lo stato di salute come evidenziato presso il SAM, a

detta proprio dell’A., era presente già fin dal 2003 e cioè da quando è stata

licenziata. Pertanto non avevamo elementi oggettivi chiari se non il concetto

di per sé valido che un evento acuto non perdura oltre 6 mesi perché poi deve

essere considerato cronico. Questo stato cronico è invariato fin dall’ottobre

2003 da quanto asserito dall’A. stessa, ciò che ha portato alla valutazione da

noi espressa nella perizia del 06.05.2005.

L’incapacità del 30% da noi espressa nell’attività

finora svolta è determinata non solo dalla problematica psichiatrica ma pure da

quella reumatologica. In un’attività lavorativa leggera e adatta la capacità

lavorativa dell’A. è influenzata unicamente dalla patologia psichiatrica.

(…)” (doc. XII)

L’esito

dell’accertamento effettuato dal TCA è stato notificato alle parti che hanno

preso posizione in merito (cfr. doc. XIII, XVI e XVII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata

(SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso

sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

Dal

1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione

della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2004, dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili

all’assicurazione per l’invalidità (art. 1°-26bis e 28-70) sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

L’introduzione

della LPGA non ha tuttavia portato alcuna modifica sostanziale per quel che

concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di

incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei

redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni

durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla

giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia

cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa

essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports

de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss). Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1

LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16

LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e

ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,

benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84

consid. 1b).

Nel

confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto

di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,

Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e

s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete

(SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.4. Va

infine rammentato che, conformemente ad un principio generale applicabile anche

nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozial-versicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato

alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid.

4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze

personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio,

il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa

(DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

2.5. Nell’evenienza

concreta, la ricorrente è stata peritata dal SAM. Dal referto 6 maggio 2005

(doc. AI 15) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente

l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni

specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica

(dr. __________) e neurologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro di accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"

5.1 Diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome depressiva lieve (ICD10-F33.0).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD

10-F45.4).

Fibromialgia.

Periartropia omeroscapolare tendinopatica con iniziale

artrosi acromioclavicolare a ds..

Cacaneodinia e fascite plantare bilaterale a ds. più

che a sin. con metatarsalagia su piede piano – traverso bilaterale.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Talassemia minore.

Stato da colecistectomia e ovariectomia per cisti ovarica.

Varicosi arti inferiori.

Possibili esiti di IMA inferolaterale all’ECG (utile approfondimento

diagnostico).

Piccola ernia iatale da scivolamento.

Ipoacusia bilaterale.

Moderata splenomegalia.

Cisti renali a sin.." (doc. 15, pag. 9-10)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, compresi quindi i referti degli specialisti

sopra menzionati, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM hanno poi

concluso come segue:

“7 VALUTAZIONE

MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL’ATTUALE CAPACITA’ LAVORATIVA

L’A va considerata abile al lavoro nella misura del 70%

nell’attività finora svolta e abile nella misura del 75% in un’attività

lavorativa leggera e adatta.

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA

La patologia psichiatrica è caratterizzata da una lieve

sindrome depressiva e da una sindrome da dolore somatoforme che concorrono a

ridurre complessivamente l’incapacità lavorativa dell’assicurata nella misura

del 25%.

Dal punto di vista reumatologico l’A. presenta in primo

piano una fibromialgia da dolore somatoforme associata a periartropatia

omeroscapolare tendonopatica con iniziale acromioclavicolare a ds. calcaneodina

e fascite plantare bilaterale a ds. più che a sin. con metatarsalgie sul piede

– piano traverso bilaterale. Dal punto di vista reumatologico, in primo piano,

si situa la fibromialgia con dolori diffusi a livello dell’apparato locomotorio

e con un’evoluzione tendente alla generalizzazione, nonché alla cronicizzazione

e resistente alle terapie instaurate fino ad oggi.

La patologia reumatologica giustifica un’incapacità

lavorativa massima del 20% nell’attività finora svolta di venditrice in un

negozio di frutta e verdura. In un’attività lavorativa leggera e adatta e

nell’attività di casalinga, dal punto di vista reumatologico, l’A. presenta una

totale capacità lavorativa.

La problematica neurologica non giustifica

un’incapacità lavorativa, non avendo potuto evidenziare il nostro consulente

alcun danno a tale livello.

Complessivamente, dunque, l’A. va ritenuta inabile al

lavoro nella misura del 30% nell’attività finora svolta di venditrice di frutta

e verdura e in altre attività di pari impegno fisico e attività lavorative pesanti,

in un’attività lavorativa leggera e adatta l’A. è abile al lavoro nella misura

del 75%.

La patologia reumatologica caratterizzata dalla

fibromialgia e quella psichiatrica caratterizzata da una lieve depressione,

associata a una sindrome da dolore somatoforme non possono essere sommate, in

quanto entrambe prendono in considerazione il sintomo da dolore cronico che è comunque

in primo piano nei disturbi di quest’A..

Lo sato di salute dell’A. va considerato ridotto a

partire dal 29.10.2003, quando è stata licenziata con successivo sviluppo di

una depressione reattiva che ha giustificato un’incapacità lavorativa totale

successiva di sei – sette mesi circa. A partire dal 01.06.2004 in avanti l’A.

va considerata abile al lavoro nella misura sopradescritta. Da allora lo stato

di salute non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro non ci si può

attendere a cambiamenti di rilievo.

9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’

D’INTEGRAZIONE

Non riteniamo utili provvedimenti d’ordine

professionale in considerazione del quadro psicopatologico dell’A. con

passività di comportamento.

10. OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.” (doc. AI 15, pag.

13-14)

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili

(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.;

STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella

causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag.

189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante

una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte

questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che

sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità

(STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A.

C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio

interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e

l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici

contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e

segg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

In

particolare per quanto riguarda la fibromialgia in una STFA del 19 maggio 2006

nella causa O. (I 873/05) l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una

recente sentenza 8° febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla

pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito

che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in

discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie

negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si

deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF

131 V 50). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque

prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che,

per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili

sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i

seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua

gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per

più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il

verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni

della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o

stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine

cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica,

si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato

risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente

comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga

nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme

si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il

diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività

risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

2.7. Nell’evenienza

concreta, per le ragioni che seguono, questo TCA non può condividere le

conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM – i quali hanno compiutamente

valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, mediante

l’ausilio di tre consultazioni specialistiche – limitatamente alla

valutazione retrospettiva circa la capacità lavorativa dell’assicurata.

I

periti, appurato che “(…) lo stato di salute dell’A. va considerato ridotto a

partire dal 29.10.2003, quando è stata licenziata con successivo sviluppo di

una depressione reattiva che ha giustificato un’incapacità lavorativa totale

successiva di sei – sette mesi circa (…)”, hanno poi concluso che a partire dal

01.06.2004 in avanti l’assicurata “(…) va ritenuta inabile al lavoro nella

misura del 30% nell’attività finora svolta di venditrice di frutta e verdura e

in altre attività lavorative di pari impegno fisico e attività lavorative

pesanti, in un’attività leggera e adatta l’A. è abile al lavoro nella misura

del 75% (…)” (doc. AI 15-14).

Il

dr. __________ (interpellato dalla __________), FMH in psichiatria e psicoterapia,

nella perizia psichiatrica fiduciaria 11 maggio 2004 aveva attestato che:

" (…)

● Stato attuale

Dalla dimissione dalla Clinica __________ del

23.11.2003 a tutt’oggi, e malgrado il consistente trattamento psicofarmacologico

ansiolitico-antidepressivo (FLUCTINE 2 x 2 mg; SAROTEN 50 mg; NOZIZAN 25 mg:

TRANXILIUM 20 mg), l’evoluzione clinica del disturbo è estremamente inquietante

e caratterizzata dalla persistenza di una severa sintomatologia depressiva,

profondamente radicata e che infiltra l’intera organizzazione della

personalità.

La prognosi clinica è riservata e non è da escludere

una cronicizzazione del disturbo su registri di gravità medio-severa.

● Decorso,

esame clinico

Decorso.

Vedi sopra. La paziente presenta un severo disturbo

dell’umore, chiaramente provocato dalla brutale misura di licenziamento

dell’ottobre 2003, ma drammaticamente aggravato dalla presenza di numerose

problematiche bio-psico-sociali preesistenti (malattie diverse, conflitto di

coppia, ecc.). Si presenta come una persona distrutta, incapace di reagire

poiché senza più alcuna risorsa né speranza, senza prospettive ed incapace di

proiettarsi nel futuro. Descrive un quotidiano difficile dove fatica ad

assicurare senso, coerenza e continuità alla maggior parte delle mansioni ed

attività della giornata. Tende inoltre a vivere isolata a domicilio e si sente

a disagio in pubblico.

Stato attuale.

Contatto difficile e problematico con una paziente

certo ben orientata e cosciente del senso del nostro incontro ma che presenta

un impressionante stato di tensione ansiosa e di labilità emozionale. Scoppia

in lacrime non appena le chiedo di spiegarmi la sua situazione ed in pratica

piange durante tutto il colloquio. Fisicamente sembra molto più anziana dei

suoi 52 anni.

Presenza di una massiccia sintomatologia depressivo-ansiosa

con anedonia, astenia, abulia, massiccia perdita della stima di sé, assenza di piacere-iniziativa-motivazione,

sentimenti di inutilità-irrimediabilità-ingiustizia, pessimismo con totale

incapacità di proiettarsi nel futuro altrimenti che in modo disastroso.

Descrive inoltre disturbi del sonno (frequenti risvegli), angosce mattutine,

stati d’ansia continui o parossistici durante la giornata, vulnerabilità a

stress ed imprevisti con tendenza alla procrastinazione e all’evitamento,

difficoltà ad uscire di casa poiché angosciata quando si trova in luoghi aperti

o affollati, peggioramento generale dei dolori cronici abituali e difficoltà

alimentari (alterna digiuni a iperfagia).

Nei fatti si descrive e si vede come una donna finita,

disperata e totalmente abbandonata al destino.

Non suicidaria, assenza di sintomatologia psicotica e

di elementi evocanti un disturbo di personalità preesistente.

(…)” (doc. AI 8, pag. 3)

Lo

stesso specialista, dopo aver certificato che “(…) attualmente e a causa del

severo disturbo depressivo descritto sopra, la paziente presenta una totale incapacità

lavorativa (…)” (doc. AI 8, pag. 3), circa la possibilità per l’assicurata di

svolgere un’attività confacente al suo stato di salute, ha rilevato che:

" (…)

Vista la gravità del disturbo psichico, attualmente e

per un periodo difficilmente determinabile la paziente è da considerare

totalmente inabile a qualsiasi attività professionale confacente alle sue

capacità. Questa inabilità potrebbe protrarsi per diversi mesi ancora e

necessitare addirittura del ricorso all’applicazione di misure AI. La prognosi

clinica potrebbe essere negativa e caratterizzata dalla cronicizzazione del

disturbo su registri di gravità medio-severa; questo precluderebbe irrimediabilmente

un eventuale ritorno al lavoro.

Sul piano psichiatrico psicoterapeutico il trattamento

è conforme alle regole dell’arte anche se non sembra favorire un’evoluzione più

soddisfacente. Questo si spiega per il fatto che il disturbo invade tutta

l’organizzazione di personalità rinforzando così resistenza agli approcci

curativi psicoterapeutici e farmacologici.

● Osservazioni

Da un punto di vista medico-fiduciario propongo una

rivalutazione del caso entro fine luglio 2004 via la richiesta di un rapporto

medico dettagliato alla Dr.essa __________.

(…)” (doc. AI 8, pag. 4)

Interpellata

dalla __________ il 26 luglio 2004, con certificato 18 agosto 2004 la dr.ssa __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, sua curante, ha attestato che “(…) la pz. é

ancora inabile al 100%. Fase di cronicizzazione del d. depressivo grave.

Inabilità di lunga durata. Probabilmente permanente (vedi anche rapp. 11/5/04

dr. __________) (…)” e negato la possibilità di svolgere un lavoro più leggero

osservando che “(…) probabilmente il caso finirà per essere segnalato all’AI

(…)” (doc. AI incarto Cassa Malati).

Nel

rapporto medico 17 dicembre 2004, posta la seguente diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa “episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici

resistente al trattamento farmacologico (ICD-10 F32.2)”, la curante ha attestato

uno stato di salute stazionario e un’inabilità lavorativa tutt’ora in corso

quale commessa/venditrice del 100% dal 29.10.2003 concludendo che “(…)

l’inabilità lavorativa completa è da considerarsi duratura e permanente vista

la resistenza del quadro depressivo. La paziente entra in linea di conto per

una rendita AI (…)” (doc. AI 10/1 e 10/5).

Viste

le risultanze appena riprodotte e conformemente alla giurisprudenza federale in

merito alla valutazione probatoria di atti medici (cfr. consid. 2.6), questo

Tribunale non può condividere la conclusione dei periti del SAM secondo i quali

l’assicurata già dal 1° giugno 2004 è inabile nella misura del 30% nella sua

precedente professione e in attività pesanti e abile al 75% in un’attività

leggera e adatta.

Va

qui evidenziato che nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità

lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data

particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su questo

punto vedi Boltshauser, “Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden Dauerinvalidität”

in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, Band 45, St. Gallen

1999).

Infatti,

considerato l’esame clinico oggettivo effettuato dal dr. __________ nella

perizia psichiatrica fiduciaria 11 maggio 2004 secondo cui l’assicurata “(…) si

presenta come come una persona distrutta, incapace di reagire poiché senza più

alcuna risorsa né speranza, senza prospettive ed incapace di proiettarsi nel

futuro. Descrive un quotidiano difficile dove fatica ad assicurare senso, coerenza

e continuità alla maggior parte delle mansioni ed attività della giornata. Tende

inoltre a vivere isolata a domicilio e si sente a disagio in pubblico (…)” – al

riguardo va qui evidenziato che il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni

26 ottobre 2005 ha osservato che: “(…) le grosse differenze tra status del dr. __________,

comunque più dettagliato di quello della curante, e del dr. __________ mostrano

chiaramente come vi sia stata un’evo-luzione (…).” (cfr. doc. V/Bis) – e viste

le conclusioni dello stesso specialista, circa la capacità lavorativa, a cui

giudizio “(…) vista la gravità del disturbo psichico, attualmente e per un

periodo difficilmente determinabile la paziente è da considerare totalmente

inabile a qualsiasi attività professionale confacente alle sue capacità. Questa

inabilità potrebbe protrarsi per diversi mesi ancora e necessitare addirittura

del ricorso all’applicazione di misure AI (…)” (doc. AI 35/16-19), a mente di

questo Tribunale, non è possibile concludere per una qualsivoglia abilità lavorativa

dell’assicurata già a far tempo dal 1° giugno 2004 solo asserendo che “(…)

riteniamo che una situazione acuta ben seguita dal punto di vista terapeutico,

come nel caso in questione, possa perdurare al massimo 6 mesi (…)” (doc. XII).

Questo

a maggiore ragione se si pone mente al fatto che facendo partire un’abilità

lavorativa dal 1° giugno 2004 gli stessi periti hanno riconosciuto un’inabilità

totale dell’assi-curata per un periodo superiore ai 6 mesi e meglio dal 29 ottobre

2003 al 31 maggio 2004.

Per

quanto riguarda invece la capacità lavorativa dell’assi-curata a far tempo

dalla valutazione peritale, il TCA non può, come da lei preteso, considerare

l’inabilità lavorativa dell’assicurata duratura e permanente ritenuto che non

sussistono dei motivi validi per scostarsi dalla valutazione specialistica del

SAM a questo proposito.

Al

riguardo, infatti, non può essere ritenuto siccome concludente quanto attestato

in data 25 maggio 2005, nel “Rapporto medico per l’opposizione alla decisione

18.5.2005 di rifiuto di una rendita d’invalidità”, dalla dr.ssa __________, a

mente della quale “(…) il quadro clinico attuale non è un quadro clinico di una

depressione lieve. Ritengo che la depressione presentata dalla paziente sia una

depressione grave senza sintomi psicotici e che la stessa determini una incapacità

lavorativa dal punto di vista psichiatrico del 100% tutt’ora presente (…)”

(doc. AI 20/4-5). Tale parere è sconfessato dalla perizia 6 maggio 2005 del

SAM, in cui i periti, vagliate accuratamente le diverse patologie (psichiatrica,

reumatologica neurologica e internistica), da un punto di vista psichiatrico

hanno concluso che “(…) non vi sono quindi presupposti per considerare il quadro

psicopatologico di entità maggiore. Il dr. __________ ritiene quindi che la presenza

di una sindrome depressiva di lieve gravità, abbia un’incidenza sulla capacità

lavorativa nella misura del 25%. Il decorso clinico è stato caratterizzato da

un episodio depressivo maggiore, che ha giustificato il ricovero alla Clinica

di __________, seguito poi da un decorso clinico, caratterizzato da un progressivo

miglioramento. Al momento attuale il quadro clinico è di lieve entità e la

prognosi stazionaria a lungo termine. Il dr. __________ ritiene che provvedimenti

d’ordine professionale non siano indicati, in considerazione della passività

del comportamento dato dal quadro clinico psicopatologico. E’ indicato che l’A.

prosegua il trattamento attualmente in corso. L’incapacità lavorativa del 25%

vale per qualsiasi attività lavorativa e anche come casalinga (…)” (doc. AI

15/11-12).

Da

un punto di vista reumatologico i periti hanno concluso che l’assicurata presenta

“(…) un’incapacità lavorativa massima del 20% per l’attività professionale

svolta di ausiliaria di pulizia, nonché di venditrice di frutta e verdura. Il

problema principale risulta quello di dover alzare pesi sopra l’orrizzontale o

di dover lavorare con il braccio ds. in attività monotone, com’era necessario

durante il lavoro quando doveva attivare la bilancia per la pesa della frutta e

della verdura. Per quanto riguarda invece un’attività lavorativa professionale

che tenga conto di questi aspetti, in particolare che permetta all’A. di

evitare lavori monotoni con le braccia e di alzare pesi sopra l’orrizzontale,

la capacità lavorativa è completa (…)” (doc. AI 15-12).

Infine,

i periti hanno attestato che dal punto di vista neurologico non si riscontra

una patologia tale da giustificare un’incapacità lavorativa e hanno concluso

che “(…) l’A. va considerata abile al lavoro al 100% in qualsiasi attività lavorativa

adeguata al grado di formazione (…)” (doc. AI 15-13).

La

valutazione pluridisciplinare del SAM non può nemmeno essere messa in dubbio

per il fatto che la dr.ssa __________, nello stesso rapporto medico 25 maggio

2005, rileva che “(…) la paziente inoltre da ieri presenta un notevole

peggioramento del quadro ansioso con aumento del senso di angoscia, di irritabilità,

di tensione e di ansia anticipatoria. Il rischio di un acting-out in questo

momento in cui la paziente si sente incompresa nei suoi disturbi e ingiustamente

trattata è elevato. Negli ultimi mesi dopo la partenza del marito per il __________

la paziente in seguito al peggioramento dello stato depressivo, ha ridotto

notevolmente il suo impegno anche a livello famigliare. Se il perito avesse

attinto informazioni da parte dei suoi famigliari, figli in particolare,

avrebbe potuto verificare ciò (…)” (doc. AI 20/4-5).

Quanto

descritto dalla curante, oltretutto a poca distanza dalla valutazione espressa

dal SAM, non basta infatti per oggettivare sufficientemente un peggioramento

dello stato di salute dell’assicurata.

Del

resto, dal reperto 29 dicembre 2004 rilasciato dalla __________, una TAC

cerebrale del 28.12.04 risulta nella norma (doc. AI 20-7) e il dr. __________,

FMH medicina generale, nel suo certificato medico 31 maggio 2005, dopo aver

dichiarato di seguire l’assicurata dal 1994 per “ipotireosi trattata (Eltroxin

0,05 mg), gastrite cronica da riflusso gastroesofageo, ernia jatale, splenomegalia

(per queste diagnosi è stata vista dagli specialisti Dr. __________ e Dr. __________),

precordialgie di origine non chiara (probabilmente legate allo stato ansio

depressivo), ipertensione arteriosa, cefalee, emicranie croniche, sindrome cervicale

su turbe statico-degenerative” – diagnosi queste considerate sostanzialmente

anche dai periti del SAM nella loro perizia –, si è limitato a concludere che

“(…) di fronte a questo quadro clinico, non posso che confermare che la sua

capacità lavorativa risulta compromessa (…)” (doc. AI 20-6).

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve annullare

la decisione impugnata e riformarla nel senso che all’assicurata è riconosciuto

il diritto ad una rendita intera dell’AI a contare dal 29 ottobre 2004 (dopo un

anno ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 13 luglio 2005 (dopo tre

mesi ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OADI, ritenuto il miglioramento dello stato

valetudinario appurato dai periti del SAM durante i giorni 11, 12 e 13 aprile

2005 in cui l’assicurata è stata a loro disposizione presso i loro servizi).

Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI per il calcolo della rendita

dell’assicurata.

2.8. Con

il ricorso il rappresentante dell’assicurata ha chiesto che “(…) nella denegata

ipotesi che codesto tribunale non accoglie gli apprezzamenti medici prodotti

dalla signora RI 1 e portati a sostegno del suo ricorso, si chiede di disporre

in proprio un esame peritale di natura psichiatrica teso ad accertare

l’invalidità rispettivamente l’incapacità al guadagno (…)”.

Questo

Tribunale ritiene la refertazione medica agli atti sufficiente per valutare

l’incapacità al guadagno dell’assicurata sino all’emanazione del querelato provvedimento,

senza che si renda quindi necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti

richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR

2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost.,

cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti).

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all’assicurata è

riconosciuto il diritto ad una rendita intera dell’AI dal 29 ottobre 2004 al 13

luglio 2005.

§§ Gli atti

sono trasmessi all’Ufficio AI per il calcolo della rendita dell’assicurata.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 500.-- a titolo di

ripetibili parziali (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster