Lexipedia

Decisione

32.2005.148

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 giugno 2006Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I richiamati disturbi sono solo in ultima analisi

disturbi psichici legati ad un uso dannoso dell'alcool." (Doc. VII)

Questo documento è

stato trasmesso all’Ufficio AI (doc. VIII), con la facoltà di presentare

osservazioni scritte.

in

diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di

principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà

dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere

nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2

della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21

luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,

H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29

gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella

causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22

dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita.

2.3. Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

Dal

1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione

della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2004, dispone che le disposizioni della LPGA sono

applicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1°-26bis e 28-70) sempre che la legge non

preveda espressamente una deroga.

L’introduzione

della LPGA non ha tuttavia portato alcuna modifica sostanziale per quel che

concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di

incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei

redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni

durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla

giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità

(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1

LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.

2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel

confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene

conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC

1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit,

pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza

citata).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna

2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna

dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante

il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato

del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il

punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.

Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un

danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato

eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è

piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità

lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe

persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid.

2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

Occorre

qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA l’alcolismo, l’abuso di consumo di

medicamenti, la tossicodipendenza non può di per sé motivare un’invalidità ai

sensi della legge.

L’assicurazione

AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un

infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno

alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa

stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 p.

30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente

all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4

aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).

2.6. Nella

fattispecie in esame, l’assicurata dissente dal giudizio dell’amministrazione

per quel che concerne la problematica extra-somatica, non ritenuta invalidante

dall’Ufficio AI poiché legata esclusivamente all’abuso etilico.

2.7. Nel

caso di specie, l’assicurata, unitamente alla presentazione della richiesta di

prestazioni AI per adulti, ha trasmesso all’amministrazione il seguente scritto

1° ottobre 2003:

"

Mi rivolgo a Voi per

motivi molto personali e Vi prego cortesemente di prendere atto di quanto segue:

- sono una cittadina svizzera nata al __________

a __________. Ho lavorato per diversi anni (vedi C.V. allegato) e dal 3 luglio

2003 sono divorziata;

- da molti anni soffro di depressione,

assumo diversi farmaci (Tranxilium, Sinquane, Stilnox, Zoloft ecc...), alterno

momenti di euforia e tristezza assoluta, non ho più fiducia in me stessa, sono

arrivata al punto di avere paura di incontrare gente, sono terribilmente

insicura e debole. In concreto passo tutto il tempo chiusa in casa, che ormai è

diventata l'unico posto nel quale trovo un po' di sicurezza.

La sera prendo i soliti farmaci che assumo

da anni e vado a letto alle ore 20.00 ca., e lì al buio trovo il sollievo che

sto cercando da tempo. La mia vita sta diventando giorno per giorno più

difficile. La mia depressione, i miei attacchi di panico, la mia insicurezza

hanno portato in gran parte al fallimento del mio matrimonio dopo 12 anni;

- sono stata per molti anni la paziente

di Dr. __________ (__________); in seguito, vedendo che la mia situazione

peggiorava sempre di più mi sono rivolta al Dr. __________ (__________), il

quale mi ha indirizzata verso il Dr. __________ (__________).

Attualmente sono in cura da lui e le mie

condizioni sono considerate drammatiche. Non ho nessuna certezza, non ho un

futuro, vivo giorno per giorno andando verso la distruzione totale o verso il

suicidio;

- ho avuto e ho ancora anche gravi

problemi di alcol. Ho provato di tutto per smettere ma fino ad oggi non sono

riuscita. L'alcol, una delle grosse tragedie della mia vita è stato sicuramente

un altro motivo del mio divorzio;

- ho lottato per uscire da questo

inferno, seguendo le prescrizioni dei medici e nel marzo 2000 sono entrata, di

propria iniziativa, nella Clinica __________ a __________, dove sono rimasta

per un mese. Mi hanno somministrato molti farmaci e al rientro a casa dopo

qualche mese tutto è ricominciato come prima;

- ai miei problemi di salute, si sono

aggiunti oggi anche i problemi economici. In seguito al divorzio, il mio

ex-marito mi ha versato l'importo di Fr. 60'000.- per aiutarmi ad integrarmi

nel mondo di lavoro. Questo importo sembra importante ma è tutto quello che ho.

Sono stata in disoccupazione per un anno dal

17.07.2002 al 17.07.2003. Ho provato a trovare un lavoro qualsiasi, ho scritto

centinaia di lettere ma nessuno si è fatto vivo, non ho fatto neanche un

colloquio di lavoro.

Ho cercato disperatamente di trovare una

soluzione, un lavoro anche temporaneo, pur sapendo che le mie condizioni

fisiche e soprattutto psichiche non me l'avrebbero permesso.

Questo

nuovo fallimento mi ha buttato ancora più giù nel buio della mia esistenza.

Oggi ho preso la decisione di rivolgermi a Voi in

quanto siete, secondo me, gli unici a poter valutare la mia situazione.

Finalmente ho accettato la triste realtà della mia malattia.

La mia "salute" è quella che ho provato a descrivere

in grandi linee, ci sarebbe molto da dire ancora ma non ho il coraggio di

annoiarVi di più.

I miei attacchi di panico, la paura della

gente, l'insicurezza, la sfiducia in me stessa, la debolezza della mia mente,

la magrezza del mio fisico, il tremore delle mie mani mi dicono che per me è

veramente impossibile sostenere qualsiasi tipo di attività e Vi chiedo aiuto." (Doc. AI 1-10)

Nel rapporto medico

1° dicembre 2003 il dr. __________, FMH in medicina interna, posta la diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome ansioso-depressiva,

disturbo da disadattamento e abuso secondario di alcool” dal 1999, ha indicato che l’assicurata “è in cura dal dr. __________, psichiatra a __________, che ha

previsto un bilancio globale alla clinica __________ per dicembre 2003” (doc. AI 10-2). Il dr. __________ ha poi rilevato che l’assicurata non è in grado di

lavorare, né nella sua precedente attività di aiuto-contabile, né in altre

attività, a causa “dello stato depressivo e dell’abuso di alcool” (doc.

AI 10-3).

L’amministrazione

ha quindi richiesto al dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, il consueto rapporto medico. In data 15 marzo 2004 lo

specialista, posta la diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso

di alcool F 10.02 ICD 10 e F 10.25”, ha rilevato:

"

(...)

La paziente che presenta un abuso di tipo cronico da

diversi anni viene inviata dal medico curante per uno stato depressivo

d'accompagnamento allo stato di dipendenza alcolica. La paziente appare

completamente acritica sul proprio comportamento alcolico e diversi tentativi

di arginare il problema tra cui il ricovero a __________ (vedi allegato

rapporto) ed un tentativo d'inserimento al centro di __________ sono falliti.

Per quanto riguarda l'anamnesi vi rimando allo scritto della stessa interessata

inviatovi il 01.10.2003." (Doc. AI 12-2)

Nell’“Allegato al

rapporto medico” il dr. __________ ha indicato che l’assicurata “è

completamente incapace al lavoro”, che la sua attività di aiuto contabile

non è più proponibile, che vi è una completa diminuzione del rendimento e che

non può nemmeno svolgere altre attività, a causa della “dipendenza alcolica”.

Lo specialista ha poi osservato che “la paziente appare molto deteriorata a

causa del consumo alcolico e del conseguente stato di malnutrizione. In queste

condizioni la paziente è completamente incapace al guadagno” (doc. AI

12-3).

Il dr. __________

ha pure trasmesso all’amministrazione il rapporto di degenza 9 dicembre 2003

redatto dal dr. __________, FMH in medicina interna, in seguito al soggiorno

Considerandi

dell’assicurata presso la Clinica __________ dal 25 novembre 2003 al 6 dicembre

2003.

In tale referto il dr. __________, posta la diagnosi principale di “abuso

etilico cronico e sospetta epatite acuta (alcolica DD farmacologica)”, ha

indicato quale anamnesi e motivo del ricovero “paziente nota per un abuso

etilico cronico da diversi anni, viene inviata per valutazione e trattamento di

uno stato depressivo non rispondente ad una terapia ambulatoriale; inoltre si

vorrebbe tentare un approccio di contenimento dell’abuso etilico con un

contatto con gli operatori di __________ in previsione di un eventuale ricovero

presso il centro di __________” (doc. AI 12-4). Il dr. __________ ha quindi

posto la seguente valutazione:

"

(...)

La paziente è stata seguita dal ns consulente psichiatra

Dr. __________, che ha istituito una terapia di supporto con Distraneurin a

contenimento di eventuali disturbi astinenziali dall'alcol. Nel frattempo

abbiamo tentato un approccio con il centro di __________ per un’eventuale

visita introduttiva presso __________, che la pz. ha tuttavia rifiutato

trattandosi comunque di soggiorni troppo lunghi per la sua disponibilità; anche

un proseguimento di una terapia di sostegno psicologico, che le è stata

proposta dal Dr. __________, responsabile del sevizio ambulatoriale del centro

di cura dell'alcolismo di __________, ci sembra poco fattibile considerata la

resistenza mostrata dalla pz al colloquio. Vista la scarsità dei successi

ottenuti anche nei semplici approcci terapeutici e la insistenza della paziente

per una dimissione a domicilio il più possibile celere, abbiamo ritenuto

opportuno non insistere per un proseguimento del ricovero. Segnaliamo comunque

il riscontro di un notevole rialzo delle YGT nel corso del ricovero, probabile

espressione di una epatite acuta o su base alcolica, o più probabilmente di

tipo tossico-farmacologico da distraneurine; il farmaco in questione è stato

progressivamente ridotto senza la sospensione completa visto il netto

miglioramento dei parametri epatici." (Doc. AI 12-5)

A sua volta, il dr.

__________, FMH in medicina generale, nel rapporto 11 giugno 2004 ha posto la diagnosi di “depressione e nevrosi d’ansia; epatopatia etilica”, ha indicato

che l’assicurata ha “da anni problemi depressivi con un divorzio dopo dodici

anni di matrimonio ed una secondaria convivenza. Abuso etilico presente da anni”,

giungendo alla conclusione che la stessa non può più svolgere la sua precedente

attività, causa “impossibilità di concentrazione che le impedisce l’attività

di aiuto contabile”, né altre attività, indicando quale motivazione “vedi

diagnosi. Penso che sia più facile per il collega psichiatra che l’ha in cura

rispondere a questa domanda” (doc. AI 13-3).

Nelle sue

osservazioni 27 gennaio 2005 la dr.ssa __________ del SMR, posta la diagnosi di

“disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool”, ha

stilato le seguenti raccomandazioni:

"

Secondo valutazione

specialistica psichiatrica del curante Dr. __________ del marzo 2004 è presente

un abuso etilico di tipo cronico da anni, con nozione di stato depressivo

d'accompagnamento allo stato di dipendenza alcolica. Nessuna psicopatologia

preesistente invalidante nell'anamnesi.

Non ci sono nozioni di un danno irreversibile organico

o psicoorganico invalidante causato dall'alcol (vedi anche valutazione

internistica Clinica __________ del dicembre 2003).

L'incapacità lavorativa totale viene inoltre

chiaramente attribuita alla dipendenza alcolica da parte dello psichiatra

curante.

Evoluzione dopo marzo 2004: (comunicazione telefonica

da parte Dr. __________ del 27.01.2004): persiste la problematica di abuso

etilico la quale è preponderante. A livello psichico ansia ed insonnia legate

al problema etilico.

Valutazione: in assenza di un danno organico o psicoorganico

secondario alla dipendenza e non essendo la dipendenza la conseguenza di un

danno organico o psichico invalidante, la sindrome di dipendenza d'alcol

presente in questo caso non è da considerare patologia invalidante." (Doc.

AI 15-2)

In sede di

opposizione, redatta dal __________ di __________, l’assistente sociale __________

e il dr. __________ hanno indicato che l’inabilità al lavoro del 100%

dell’assicurata, attestata dal dr. __________, “è subentrata dopo la

separazione e il conseguente divorzio dal marito, avvenuto legalmente nel 2004,

il quale è all’origine della profonda depressione in cui è caduta”, per poi

aggiungere che “il disturbo ansio-depressivo di cui soffriva e soffre

tutt’oggi la signora RI 1 ha portato ad una dipendenza dall’alcool, il quale

funge da “anestetizzante” alla sofferenza che la summenzionata si trascina da

tempo. La dipendenza risulta dunque essere un effetto secondario e non il

problema principale della signora RI 1”. Essi hanno inoltre osservato che “alla

base della richiesta di invalidità inoltrata dalla signora RI 1 vi è una

psicopatologia importante la quale, associata ad un degrado fisico e sociale,

origina l’incapacità lavorativa totale” (doc. AI 17-1).

Con

nota 21 aprile 2005 il dr. __________ del SMR ha preso posizione in merito alla

succitata opposizione:

"

Vedi valutazione SMR del

27.1.2005

In fase di opposizione viene presentato un rapporto del

__________ di __________ stilato dall'assistente sociale dal quale

risulta che l'assicurata presenta:

- una inabilità lavorativa di lunga durata

certificata dal dr. __________

- che l'inabilità sarebbe conseguenza della

separazione dal marito nel 2004

- che l'abuso etilico sarebbe secondario

allo stato depressivo, stato depressivo invalidante

questo rapporto è in netto contrasto con il rapporto

del Dr. __________, psichiatra che pone la diagnosi di disturbi psichici e

comportamentali dovuti all'uso di alcol (F 10.02 e F 10.25), patologia presente

da diversi anni (sicuramente precedente al 2003, vedi anche rapporto clinica __________).

In conclusione si conferma la valutazione SMR del

27.1.2005

L'attuale rapporto (nota bene stilato dall'assistente sociale) non

rispecchia i fatti e ipotizza in modo generico che l'abuso etilico sarebbe

secondario a patologia psichiatrica maggiore, patologia non confermata dal

curante specialista e dalla clinica __________." (Doc. AI 19-1)

In data 17 agosto

2005.

il dr. __________ si è rivolto all’Ufficio AI con uno scritto del seguente

tenore:

"

In riferimento alla vostra decisione sul caso della

Signora RI 1 tengo ad informarvi che la situazione clinica della paziente deve

essere aggiornata.

Infatti la paziente, che si era presentata alla mia

prima osservazione alla fine del settembre 2003, ha mostrato nel corso del tempo una remissione critica

del comportamento alcolico che ha determinato in gran parte il rientro per

quanto riguarda la problematica dell'abuso.

Come già scritto nel marzo del 2004 le condizioni della

paziente comunque sono state tali da determinarne una completa incapacità al

lavoro, essenzialmente per i disturbi cognitivi e comportamentali legati allo

stato di malnutrizione oltre che di abuso alcolico che ha comportato una

ridotta condizione clinica che in alcuni casi ha determinato anche un rischio

per la vita dell'interessata.

Per quanto riguarda la mia esperienza clinica gli abusi

legati all'alcool sono sempre conseguenza di un'altra patologia primaria.

Inoltre tengo a precisare che le condizioni dell'interessata sono attualmente

molto ridotte pur in assenza dell'abuso alcolico e questo determina

un'impossibilità concreta di svolgere una qualsivoglia attività

lavorativa." (Doc. AI 22-1)

Nelle sue annotazioni

12.

ottobre 2005 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"

L'Assicurata ha chiesto

prestazioni Al senza indicazioni né del danno alla salute, né della prestazione

richiesta.

Tra i vari rapporti, quello che più è indicativo per la

valutazione dello stato di salute è quello del curante, dr. __________, che

indicava la presenza di un importante etilismo.

Questo veniva confermato dal curante il 27.01.05 a

colloquio tel. con il med SMR.

L'opposizione inoltrata a nome dell'Ass.

dall'assistente sociale e controfirmata dal capo­servizio __________ dr. __________

è un misto di valutazioni soggettive, sociali e, in ogni caso, non rispondente

alla realtà: infatti l'ass. ammetteva (vedi pag. 10 degli allegati alla

domanda) di avere avuto e di avere ancora gravi problemi con l'alcol, possibile

concausa del divorzio. Questo viene descritto almeno dal 2000.

In ogni caso non permetteva di concludere diversamente.

Il 19.08.05, un mese dopo la decisione su opposizione,

il curante informava (aggiornava) dicendo che dopo la prima osservazione del

settembre 2003 ha mostrato nel corso del tempo una remissione critica del

comportamento alcolico che ha determinato in gran parte il rientro per quanto

riguarda la problematica dell'abuso.

Confermava l'IL completa per i disturbi cognitivi e

comportamentali legati allo stato di malnutrizione oltre che di abuso che

comportano ...

Attesta che le condizioni sono molto ridotte pur in

assenza di abuso.

Ora si depone per un'astinenza, ma ciò rende

problematico il motivo delle scadute condizioni generali. È tipico che etilisti

severi abbiano condizioni generali ridotte, sia per l'eventuale dismetabolismo

causato dall'alcol, sia per la malnutrizione, pure conseguenza dell'alcol.

Queste condizioni vengono però in genere ristabilite

con la cessazione dell'abuso: a meno che vi sia altra patologia che non è stata

annunciata e che a noi non è nota.

Si può concludere che la valutazione medica fino al

momento della decisione su opposizione non poteva essere diversa.

Se del caso si potrà rivalutare la situazione in

astensione controllata (quindi oggettivata) onde rilevare se esiste un danno

residuo con influsso sulla CL." (Doc. Vbis)

2.8

Va

qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio

determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9

Nella

fattispecie in esame è innegabile che i disturbi psichici e comportamentali dell’assicurata

sono da mettere in relazione alla dipendenza dall’alcool.

Non

si può comunque escludere che l’abuso etilico abbia provocato un danno alla

salute di natura psichica, rispettivamente che la dipendenza

sia il risultato di un danno alla salute mentale con valore di malattia che

riduce la capacità al guadagno.

In

effetti, seppur nel rapporto 15 marzo 2004 il dr. __________ ha attestato che

l’assicurata non può svolgere nessun tipo di attività a causa della “dipendenza

alcolica”, aggiungendo che “la paziente appare molto deteriorata a causa

del consumo alcolico e del conseguente stato di malnutrizione” (doc. AI

12-3), va tuttavia rilevato che l’assicurata stessa, nel suo scritto 1° ottobre

2003.

inviato all’Ufficio AI, ha spiegato di soffrire di depressione da molti

anni, di assumere diversi farmaci, di alternare momenti di euforia e di

tristezza assoluti, di non avere più fiducia in sè stessa, di avere paura di

incontrare gente e di passare tutto il tempo chiusa in casa, aggiungendo che “la

mia vita sta diventando giorno per giorno più difficile. La mia depressione, i

miei attacchi di panico, la mia insicurezza hanno portato in gran parte al

fallimento del mio matrimonio”. Ella ha pure affermato di aver avuto e di

avere ancora anche gravi problemi di alcool, precisando che “l’alcool, una

delle grosse tragedie della mia vita è stato sicuramente un altro motivo del

mio divorzio” (doc. AI 1-10).

Il

dr. __________, nel rapporto medico 1° dicembre 2003, aveva indicato quali

diagnosi con ripercussioni sull’attività lavorativa “sindrome

ansio-depressiva, disturbo da disadattamento e abuso secondario di alcool”

(doc. AI 10-1, la sottolineatura è della redattrice).

Anche

il dr. __________, curante dell’assicurata dal 15 luglio 2003, nel rapporto 11

giugno 2004 ha posto sia la diagnosi di “depressione e nevrosi d’ansia”,

sia quella di “epatopatia etilica”, osservando che l’assicurata presenta

“da anni problemi depressivi con un divorzio dopo 12 anni di matrimonio e

una secondaria convivenza” e “abuso etilico presente da anni” (doc.

AI 13-2).

Inoltre,

l’assistente sociale del __________ di __________ nell’opposizione 24 febbraio

2005, vista e sottoscritta pure dal dr. __________, medico capo-servizio del

citato servizio, ha rilevato che “alla base della richiesta di invalidità

inoltrata dalla signora RI 1 vi è una psicopatologia importante, la quale,

associata ad un degrado fisico e sociale, origina l’incapacità lavorativa

totale della summenzionata”. L’assistente sociale ha infatti

evidenziato che l’inabilità al lavoro del 100% è subentrata dopo la separazione

e il conseguente divorzio dal marito, fatti questi ultimi all’origine della

profonda depressione in cui è caduta: il disturbo ansio-depressivo ha quindi portato

ad una dipendenza dall’alcool, il quale funge da “anestetizzante” alla

sofferenza che l’assicurata si trascina da tempo. L’assistente sociale ha concluso

che “la dipendenza risulta dunque essere un effetto secondario e non il

problema principale dell’assicurata” (doc. AI 17-1, la sottolineatura è

della redattrice).

Queste conclusioni

sono poi state confermate dal dr. __________, il quale nel rapporto 17 agosto

2005, attestata nel corso del tempo, dopo la prima osservazione del settembre

2003, una remissione del comportamento alcolico e il conseguente rientro della

problematica dell’abuso, ha rilevato che “come già scritto nel marzo del

2004, le condizioni della paziente sono comunque state tali da determinare

una completa incapacità al lavoro, essenzialmente per i disturbi cognitivi e

comportamentali legati allo stato di malnutrizione oltre che di abuso alcolico,

che ha comportato una ridotta condizione clinica che in alcuni casi ha

determinato anche un rischio per la vita dell’interessata”. Lo specialista

ha poi aggiunto che “per quanto riguarda la mia esperienza clinica, gli

abusi legati all’alcool sono sempre conseguenza di un’altra patologia

primaria”, precisando che “le condizioni dell’interessata sono

attualmente molto ridotte pur in assenza dell’abuso alcolico e questo

determina un’impossibilità concreta di svolgere una qualsivoglia attività

lavorativa” (doc. AI 22-1, le sottolineature sono della redattrice).

Ora,

per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla

base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata –

in concreto il 12 luglio 2005 - quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V

467.

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In

tal senso, ai fini del presente giudizio il citato rapporto 17 agosto 2005 del

dr. __________ può essere preso in considerazione poiché, come scritto dallo

stesso specialista, si riferisce alla situazione dell’assicurata già esposta

nel rapporto 15 marzo 2004, quindi prima dell’emissione della decisione

contestata.

Inoltre,

va rilevato che tale certificato del dr. __________ non fa altro che confermare

quanto già esposto in maniera estremamente chiara dall’assistente

sociale e dal dr. __________ del __________ di __________ nell’opposizione 24

febbraio 2005, nella quale si è dato rilievo al fatto che alla base della

richiesta di invalidità inoltrata dalla signora RI 1 vi è una psicopatologia

importante, la quale, associata ad un degrado fisico e sociale, origina

l’incapacità lavorativa totale dell’assicurata (doc. AI 17-1).

Visto

quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché approfondisca

l’aspetto psichico e accerti, conformemente alla giurisprudenza federale (cfr.

consid. 2.5.), se la dipendenza dall’alcool sia la conseguenza di un

preesistente danno alla salute psichica oppure se l’uso di alcool abbia portato

ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato una perdita di guadagno

permanente o di lunga durata.

In

esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi

nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata, previo esame

dell’eventuale riconoscimento di provvedimenti integrativi professionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione 12 luglio 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione per l’accertamento di cui al consid. 2.9.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster