32.2005.149
Assicurata chiede in via di revisione l'attribuzione di una rendita intera. Amministrazione ha omesso di approfondire la problematica relativa ai dolori al braccio causati dalla presenza di un linfede
7 giugno 2006Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2005.149
Data decisione, Autorità:
07.06.2006, TCA
Titolo:
Assicurata chiede in via di revisione l'attribuzione di una rendita intera. Amministrazione ha omesso di approfondire la problematica relativa ai dolori al braccio causati dalla presenza di un linfedema ingravescente. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici.
REVISIONE DELLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.149
cr/sc
Lugano
7 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 luglio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, precedentemente attiva quale ausiliaria di cura presso la
__________ di __________, ha beneficiato di una mezza rendita per un grado
d’invalidità del 50% a partire dal 1° agosto 1998 (doc. AI 27 e 28).
1.2. A
conclusione della procedura di revisione, avviata su richiesta del medico
curante, dr. __________, nel 2003 (doc. AI 29-1), con decisione 13 settembre 2004 l'Ufficio AI, dopo aver proceduto a
diversi accertamenti medici, ha attribuito all’assicurata una rendita intera
per un grado di invalidità del 100% dal 1° dicembre 2003 al 30 giugno 2004 e
una mezza rendita per un grado di invalidità del 50% a partire dal 1° luglio
2004 (doc. AI 63).
1.3. A
seguito dell’opposizione presentata dall’assicurata in data 28 settembre 2004 -
con la quale ha chiesto all’amministrazione di rivedere la propria decisione
sostenendo che il suo quadro clinico successivo all’operazione per un tumore
maligno al seno non è migliorato, così come il suo stato depressivo, sempre più
acuto (doc. AI 64) - con decisione su opposizione 22 luglio 2005
l’amministrazione ha confermato la precedente decisione, ponendo l’assicurata,
a causa dell’affezione oncologica, al beneficio di una rendita intera dal 1°
dicembre 2003 al 30 giugno 2004 (tre mesi dopo il peggioramento dello stato di
salute e tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute giusta l’art. 88a
OAI), successivamente ridotta a mezza rendita a partire dal 1° luglio 2004 per
un grado di invalidità del 50% (doc. AI 68).
1.4. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurata ha presentato ricorso al
TCA, postulando il ripristino della rendita intera anche dopo il 30 giugno 2004
(doc. I). Nel gravame l’insorgente ha in particolare rilevato quanto segue:
"
(...)
Desidero ribadire che non mi è possibile, a causa delle
mie precarie condizioni di salute, riprendere il mio lavoro di ausiliaria
presso la __________ di __________ (casa per anziani per persone ipovedenti):
anche la Dottoressa __________ dell'__________, che mi cura dal settembre/
ottobre 2003, mi ha pure, verbalmente, confermato questa mia
impossibilità a riprendere la mia attività lucrativa nemmeno a tempo parziale.
Preciso che a seguito di un infortunio lavoravo, dal
1997, al 50% sino al marzo 2003. A partire da questa data (3 marzo 2003) non ho
più ripreso alcuna attività lucrativa.
Ho avuto un tumore al seno ed ora ho molti, molti
problemi al braccio sinistro: non posso più alzarlo, ho molti dolori diffusi e
sono anche molto depressa.
Come faccio ad aiutare ad accudire le persone
ipovedenti, anziani ed ammalati che dipendono da terze persone per compiere i
loro atti quotidiani se non ho forza e non posso utilizzare il braccio sinistro?
Come posso fare lavori quotidiani di pulizia o altre faccende domestiche se non
ho forza e non posso utilizzare il braccio sinistro?
Come faccio ad andare a lavorare se mi viene sempre da
piangere e sono molto preoccupata per la mia situazione?
Vi prego di chiedere voi alla Dottoressa __________ un
certificato medico attestante le mie attuali precarie condizioni di salute.
Spero che il vostro Lodevole TCA capirà la mia
situazione e che verrà poi riconosciuta una rendita intera AI. Ho già avuto
diritto ad una rendita intera per il periodo 1° dicembre 2003 - 30 giugno 2004
(7 mesi).
Ringrazio tantissimo per la comprensione e porgo
distinti saluti." (Doc. I)
1.5. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della
propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.
1.6. Con
scritto 20 ottobre 2005 la dr.ssa __________, Capo clinica di oncologia dell’__________,
ha attestato un peggioramento del quadro clinico dell’assicurata, che le
impedisce di svolgere l’attività di ausiliaria (doc. V).
1.7. In
data 21 novembre 2005 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA di aver sottoposto la
lettera della dr.ssa __________ al SMR, il quale ha confermato la correttezza
della precedente valutazione posta alla base della decisione impugnata,
ribadendo la reiezione del ricorso (doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1
LPTCA.
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita intera
d’invalidità anche dopo il 30 giugno 2004.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia
cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa
essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports
de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991,
pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è
stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno
per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era
insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni
previste nel capoverso 3.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P.
P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
2.5. Per
quanto attiene allo stato di salute, l'assicurata rimprovera all’Ufficio AI di
non aver tenuto conto degli importanti dolori al braccio sinistro che la
affliggono, conseguenti all’intervento di tumorectomia al seno, nonché delle
sua patologia depressiva, che la rendono totalmente inabile al lavoro (doc. I).
Nel
rapporto medico 28 marzo 2003 all’attenzione dell’Ufficio AI il dr. __________,
FMH in medicina generale, ha indicato:
"
(...)
Dal mese di agosto 2002 le condizioni di salute della
Signora RI 1 si sono aggravate.
È stata costretta a numerose interruzioni del lavoro;
di cui l'ultima incapacità ha avuto inizio lo scorso 3 marzo.
Fatti
I disturbi lamentati dalla paziente sono quelli già
conosciuti in passato: dei dolori diffusi a tutta la colonna vertebrale e alle
spalle (fibromialgia).
Non esclusa anche una certa componente
ansio-depressiva.
Dal 1998 beneficia di una rendita AI parziale - 50%.
Mi permetto ora chiedere una revisione straordinaria di
detta rendita."
(Doc. AI 29-1)
Il
dr. __________ ha ribadito il peggioramento delle condizioni dell’assicurata
nel rapporto 13 maggio 2003, nel quale ha indicato le diagnosi di “sindrome
lombovertebrale su turbe statico-degenerative; fibromialgia, esiti politrauma
del 1997; sindrome ansioso-depressiva”, precisando che “in sostanza
trattasi di affezioni già note in passato, che nel corso degli ultimi anni sono
peggiorate. Il tutto aggravato da uno stato depressivo. Già nel 2000 avevo
chiesto una rivalutazione al reumatologo dr. __________ di __________:
anch’egli si è espresso a favore di affezioni degenerative con tendenza alla
cronicizzazione. Non proponeva cure particolari se non antiflogistici e
antinfiammatori secondo necessità e regolari cure fisioterapiche” (doc. AI
35-1).
A
seguito della richiesta di precisazioni da parte del dr. __________ del SMR
(doc. AI 40-1), il dr. __________ ha risposto:
"
(...)
● È ancora in cura la paziente dalla
psichiatra Dr.ssa __________?
No, la paziente è stata vista solamente alcune
volte nel 2000.
● Qual è la terapia in atto per il problema
psichiatrico?
Attualmente nessuna terapia particolare per la
depressione, salvo Temesta exp., Biologos fle.
● Per la problematica di
fibromialgia sono state eseguite delle nuove valutazioni reumatologiche dopo il
2000?
No.
● È ancora in terapia presso il Dr. __________?
No, dal 2000 in poi è in trattamento unicamente
presso il mio studio.
Quale terapia medicamentosa riceve: Celebrex, Vioxx,
Piroxicam 40 fle im, Magnesio card.
Le diagnosi sono oramai chiare, tutti gli accertamenti
effettuati negli anni 1997-2000.
Quale consulto specialistico, dopo il 2000, è stata
vista unicamente dal Dr. __________ nell'ambito di una gastrite cronica a
HP." (Doc. AI 41-1)
In
base a tali risposte, il 28 agosto 2003 il dr. __________, rilevato che la
patologia reumatologica fibromialgica, già conosciuta, limita l’esecuzione di
atti manuali e potrebbe di conseguenza giustificare un’incapacità lavorativa,
ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurata ad una perizia reumatologica,
affidata al dr. __________ (doc. AI 42-1). Nel rapporto peritale 13 ottobre
2003 il dr. __________, specialista in malattie reumatiche, sulla base degli
atti contenuti nell’incarto, del referto del dr. __________, delle
dichiarazioni della paziente nonché delle sue constatazioni cliniche del 9
ottobre 2003, ha posto le
diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “sindrome somatoforme
del dolore cronico, stato dopo politrauma il 7.8.1997 con conseguente frattura
dell’osso pubico sx e del radio sx; importante stato depressivo reattivo;
carcinoma duttale invasivo della mammella sx stadio pT1 N0 Mx, stato dopo
tumorectomia e svuotamento ascellare il 24.9.2003, inizio di una ormonoterapia”
(doc. AI 45-6).
In
merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato
quanto segue:
"
(...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1. Menomazioni (qualitative e quantitative)
dovute ai disturbi constatati
A livello psicologico e mentale a seguito dell'infortunio dell'agosto 1997
l'assicurata ha sviluppato una profonda sindrome ansio-depressiva con tratti
chiaramente somatoformi.
A livello fisico non vi sono invece particolari motivazioni
per giustificare una continua importante limitazione della sua capacità
lavorativa.
Nell'ambito sociale vi è da sottolineare il conflitto cronico
con il marito, conosciuto etilista.
L'assicurata sembra per il resto essere abbastanza ben
inserita nella nostra società, parla abbastanza bene in italiano.
Considerandi
2.
Conseguenze dei disturbi sull'attività
attuale
Come già precedentemente affermato ritengo che sotto
l'aspetto puramente reumatologico la signora RI 1 presenti solo una leggera
limitazione della sua capacità lavorativa quale ausiliaria di pulizie o
ausiliaria di cure presso una casa per anziani, limitazione valutabile attorno
ad un 25% (lavoro durante l'intera giornata, evitando però lavori
particolarmente pesanti soprattutto per la colonna vertebrale).
Ricordo che all'assicurata è già stata riconosciuta una
rendita AI al 50% dall'01.08.1998, la quale non può però essere completamente
giustificata sotto l'aspetto reumatologico.
Credo comunque che vi siano sufficienti motivi
internistico-psichiatrici per poter giustificare una rendita AI di almeno il
50%.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
1.
È possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione? Ve ne sono in corso? ...?
In considerazione dell'intera situazione che si è ora
venuta a creare, nonché dell'ormai subentrata cronicizzazione dei dolori,
nonché non da ultimo della sua età, è impensabile prevedere provvedimenti di
riqualifica professionale.
In assenza di una qualsiasi formazione professionale
l'assicurata potrebbe solo svolgere lavori non qualificati come quello
precedentemente da lei svolto di ausiliaria di pulizie ed ausiliaria di cure,
lavori che comunque richiedono sforzi fisici non indifferenti.
Ritengo però che il suo attuale stato psichico non sia
compatibile con tale attività lavorativa.
2.
È possibile migliorare la capacità di
lavoro sul posto di lavoro attuale?
Non credo sia possibile migliorare la sua capacità di
lavoro con misure professionali.
L'assicurata necessiterebbe di un adeguato sostegno
psichiatrico, il quale, per motivi a me non noti, è stato interrotto negli
ultimi anni (da quanto ho capito non aveva instaurato un buon rapporto con la
dr.ssa __________). Non credo che misure fisiatriche possano attualmente
migliorare le sue condizioni di salute, visto che tutti gli approcci
terapeutici già eseguiti negli ultimi anni non hanno mai portato ad un
significativo miglioramento dei suoi cronici dolori.
3.
L'assicurata è in grado di svolgere altre
attività:
Sotto l'aspetto puramente teorico ed in considerazione
solo delle patologie reumatologiche riscontrate, l'assicurata potrebbe svolgere
senza particolari limitazioni lavori fisicamente medio-leggeri. Prima di
prendere però una decisione definitiva sulla sua residua capacità lavorativa
ritengo necessario eseguire una corretta valutazione psichiatrica, nonché evtl.
richiedere maggiori informazioni al dr. __________ o al dr. __________ per
quanto concerne la patologia oncologica recentemente scoperta." (Doc. AI
45-8 - 45-9)
Nel
rapporto medico 12 novembre 2003 il dr. __________, FMH in oncologia e
ematologia, posta la diagnosi di “carcinoma del seno sinistro pT1 N0 (0/15)
M0”, ha rilevato:
"
(...)
Si tratta di paziente affetta da carcinoma del seno
diagnosticato a stadio precoce. Il trattamento attuale interrompe
temporaneamente la capacità lavorativa, e questo durante la radioterapia. Una volta conclusa la radioterapia e rientrati gli effetti
secondari la RI 1 potrà continuare a lavorare al 50%. La nuova diagnosi di
carcinoma del seno non muta il grado di inabilità lavorativa." (Doc. AI
47-2)
In
data 18 novembre 2003 il dr. __________ ha poi ritenuto necessario esperire una
valutazione peritale psichiatrica, da effettuarsi presso la dr.ssa __________
(doc. AI 46-1). In seguito all’indisponibilità di quest’ultima per motivi di
salute, l’assicurata è stata sottoposta all’esame del dr. __________ del SMR
(doc. AI 50-1).
Nel
rapporto 13 febbraio 2004 il dr. __________, in esito ad un approfondito
colloquio psichiatrico e all’esame dell’incarto AI, ha posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo di media gravità
con sintomi biologici (ICD 10, F32.10), presente almeno da agosto 1998; stato
dopo politrauma il 7 agosto 1997” e quali diagnosi senza ripercussioni
sulla capacità lavorativa quelle di “stato dopo isterectomia nel gennaio
1998; ipotireosi sostituita da febbraio 2001; stato dopo tumorectomia e
svuotamento ascellare il 24 settembre 2003 per carcinoma duttale invasivo della
mammella sinistra” (doc. AI 51-6).
In
merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il dr. __________ ha
sottolineato quanto segue:
"
Conseguenze sulla
capacità di lavoro (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:
A livello psicologico e mentale l'assicurata risulta
affetta da un quadro psicopatologico di tipo depressivo di entità tale da
limitarla, nell'ambito dell'attività finora esercitata così come in altre
attività, nella misura del 50%.
Conseguenze dei disturbi sull'attività
attuale.
I disturbi psichici limitano la resa lavorativa
dell'assicurata nell'ambito dell'attività attuale nella misura del 50% e questo
a partire dal mese di agosto 1998.
L'ambiente di lavoro dell'assicurata è in
grado di sopportarne i disturbi psichici?
Apparentemente sì.
Conseguenze sulla capacità di integrazione:
1.
È possibile effettuare provvedimenti di
integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
A causa dell'età e per lo stato psicopatologico
dell'assicurata non sono da prendere in considerazione.
2.
È possibile migliorare la capacità di
lavoro sul posto di lavoro attuale?
Il quadro di deficit psichico in atto è ormai
cronicizzato. Una presa a carico psicoterapica è auspicabile alfine di evitare
possibili peggioramenti mentre non sono prevedibili miglioramenti in tempi
brevi sia nell'attuale che in altri posti di lavoro.
3.
L'assicurata è in grado di svolgere
altre attività?
Dal punto di vista psichico e tenendo conto del fatto
che l'assicurata non ha alcuna formazione specifica, è possibile per lei
svolgere altre attività, tenendo però presente che la psicopatologia in atto
non le consentirebbe comunque una resa lavorativa superiore al 50%." (Doc.
AI 51-7 - AI 51-8)
Con
certificato medico 8 marzo 2004 il dr. __________ ha segnalato all’Ufficio AI
un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata, che la
rende inabile al lavoro al 100%:
"
In qualità di medico
curante devo segnalarvi un aggravamento dello stato di salute della Signora RI
1.
In occasione di una mammografia di routine eseguitale
nel mese di settembre 2003 le è stato riscontrato un Carcinoma duttale invasivo
al seno sin.
In data 24.09.03 è stata sottoposta a tumorectomia ed
in seguito a radioterapia.
Il caso è seguito dai medici dell’Ospedale Distrettuale
di __________, __________.
L'incapacità lavorativa della paziente rimane quindi
del 100% (cont. dal 03.03.03)." (Doc. AI 52-1)
Nel
suo rapporto 15 marzo 2004 il dr. __________, poste quali diagnosi principali quelle
di “stato depressivo di media gravità e stato dopo politrauma agosto 1997
con sindrome somatoforme da dolore cronico” e quali ulteriori diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa quella di “stato dopo tumorectomia
mammella sinistra nel settembre 2003 pT1 N0 Mx con radioterapia”, ha
osservato:
" (...)
R. 50 % dal 8.1998 per motivi psi. e somatici
In fase di revisione attuale
dopo la ben redatta valutazione SMR psichiatrica si
giustifica una IL 50% per ogni tipo di attività per il problema psichiatrico
noto già dal 1998 ma
Una IL 100% transitoria per il problema della
mammella è sicuramente giustificata dal 9.2003 per 6 mesi con ulteriore
ripristino della IL antecedente
Ricordo inoltre che dopo la anche ben redatta perizia
reumatologica dr. __________ che già aveva valutato lo stato dopo la
tumorectomia si giustificava solo una minima IL del 25% per un'attività
pesante medio pesante.
Propongo pertanto globalmente
IL 100% dal 9.2003 per 6 mesi per ogni tipo di
attività
IL 50% per ogni tipo di attività dopo tale data a
carattere definitivo."
(Doc. AI 54-1)
Nel
rapporto medico 25 marzo 2004 all’attenzione dell’Ufficio AI la dr.ssa __________,
Capo clinica di oncologia dell’Ospedale __________ di __________, posta la
diagnosi di “carcinoma duttale invasivo della mammella sx (pT1b pN0 M0) dal
settembre 2003”, ha rilevato:
"
Si tratta di una
paziente già beneficiaria di una rendita al 50%, in cui lo scorso mese di
settembre è stato diagnosticato un carcinoma mammario a sx, sottoposto a
tumorectomia e svuotamento ascellare. La paziente è stata successivamente
irradiata sulla mammella operata e sta ricevendo dal 07.10.2003 una terapia
endocrina precauzionale con Tamoxifen 20 mg/die.
Non vi sono segni attuali di recidiva o di progressione
di malattia (ultima ecografia mammaria e dei cavi ascellari eseguita il
10.03
).
Lo svuotamento ascellare limita la funzionalità
dell'arto superiore sx, limitazione che ha conseguenze lavorative in una
paziente che svolge la professione di ausiliaria.
La signora verrà strettamente monitorata nei prossimi 5
anni per diagnosticare eventuali recidive mammarie o a distanza." (Doc. AI
55-2)
Nell’“Allegato
al rapporto medico” la dr.ssa __________ ha osservato che “lo svuotamento
ascellare sx limita la funzionalità dell’arto”, indicando che l’attività
attuale è ancora proponibile, ma alla domanda “per quanto tempo (ore al
giorno)” ha risposto “difficile da quantificare”, precisando che la
capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale non può essere migliorata (doc.
AI 55-3). Quanto alla possibilità per l'assicurata di svolgere altre attività, la
dr.ssa __________ ha risposto affermativamente, pensando a “attività che non
comportino l’uso prolungato e intenso dell’arto superiore sinistro”, senza
indicare tuttavia la percentuale di abilità lavorativa dell’assicurata in
siffatte attività (doc. AI 55-3).
Sulla
base di questo nuovo rapporto medico, il funzionario incaricato ha chiesto al
medico SMR se confermava o meno la sua proposta 15 marzo 2003 (doc. AI 56-1).
Il Dr. __________ nel rapporto 29 aprile 2004 ha indicato che il rapporto ricevuto
dal servizio oncologico non varia la sua precedente valutazione, confermando
un’incapacità lavorativa del 100% per ogni tipo di attività per sei mesi a
partire dal mese di settembre 2003 e, in seguito, un’incapacità lavorativa del
50% per ogni tipo di attività a causa della problematica psichica (doc. AI
59-1).
Sulla
base di tali conclusioni, l’Ufficio AI ha quindi attribuito all’assicurata una
rendita intera per un grado di invalidità del 100% dal 1° dicembre 2003 fino al
30.
giugno 2004 e mezza rendita per un grado di invalidità del 50% a partire dal
1° luglio 2004.
2.6
L’assicurata
ha contestato tale decisione dell’amministrazio-ne, osservando che da una
malattia seria come il tumore non si guarisce in poco tempo e rilevando che la
scoperta di questa ulteriore malattia l’ha profondamente sconvolta, aumentando
il suo già precario stato psichico (doc. AI 64-1).
Nonostante
le contestazioni dell’assicurata, l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 22
luglio 2005, ha ritenuto che la
refertazione medica agli atti fosse chiara e sufficiente per valutare
l’incapacità lavorativa, ribadendo che l’assicurata abbia presentato una “totale
incapacità lavorativa e di guadagno, dovuta all’affezione oncologica, da settembre
2003.
per sei mesi con un’inabilità lavorativa riconosciuta dal 1° dicembre 2003
al 30 giugno 2004 (tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute e tre
mesi dopo il miglioramento dello stato di salute giusta l’art. 88a OAI). In
seguito viene confermato il ripristino del diritto alla mezza rendita AI dal 1°
luglio 2004 con grado d’invalidità del 50%” (doc. AI 68-4).
2.7
Nella
procedura ricorsuale l’assicurata ha nuovamente contestato la decisione
dell’amministrazione, producendo a sostegno delle sue pretese il certificato
medico 20 ottobre 2005 della dr.ssa __________, che attesta la sua totale
inabilità al lavoro a causa delle limitazioni funzionali causate da un
linfedema ingravescente a livello dell’arto superiore sinistro e a causa del suo
stato ansioso-depressivo cronico. La specialista si è così espressa:
"
Con il presente si
certifica che la summenzionata paziente presenta un linfedema ingravescente a
livello dell'arto superiore sx come conseguenza di una tumorectomia con
svuotamento ascellare e radioterapia per un carcinoma mammario.
Il quadro clinico è in peggioramento nonostante un
linfodrenaggio ripetuto ed impedisce sicuramente alla signora di svolgere
l'attività di ausiliaria.
Inoltre come conseguenza della limitazione funzionale e
della paura conseguente che questa sia legata ad una recidiva, la paziente
presenta uno stato ansioso-depressivo cronico." (Doc. V)
Nelle
sue annotazioni 21 novembre 2005 il dr. __________, medico resp. SMR, ha
rilevato:
"
Mi permetto non
riassumere gli atti medici, ma di osservare unicamente che l'iter clinico che
ha portato la signora RI 1 a beneficiare di una rendita d'invalidità è iniziato
con un infortunio nell'agosto 1997. Dopo l'infortunio ha sviluppato una
patologia della sfera psichica che con il tempo si è cronicizzata.
Nel mese di settembre è stata sottoposta a intervento
chirurgico per asportazione di tumore al seno sinistro (senza metastasi
linfonodali) ed è stata sottoposta a radioterapia, rispettivamente a profilassi
con Tamoxifen.
Per quanto riguarda la patologia l'oncologo dr. __________
prospettava una prognosi favorevole e i colleghi oncologi ammettevano una
limitazione per l'uso dell'arto superiore sinistro.
Il collega SMR, in base ai documenti agli atti, ha
potuto riconoscere una incapacità lavorativa totale per un periodo di sei mesi
dall'intervento, periodo durante il quale sono state eseguite le cure della
malattia tumorale. In assenza di recidive o di complicazioni tale periodo è
adeguato.
Questa valutazione è inserita nell'insieme della
situazione (componente reumatologica, oncologica e psichiatrica).
In sede d'opposizione, le lamentele dell'Assicurata,
comprensibili per durata e tipo di patologie, non mostravano elementi che
facessero supporre una variazione dello stato di salute rispetto a quanto
valutato.
Ora, in sede di ricorso, viene attestato un
peggioramento a causa di linfedema poco rispondente a linfodrenaggio. Si
attesta l'impedimento per l'Assicurata di svolgere la sua funzione di
ausiliaria. Si dichiara poi che è portatrice di stato ansioso-depressivo
cronico.
Il certificato della dr.ssa __________, del servizio
d'oncologia, non porta molti elementi a sostegno di un'incapacità lavorativa
totale per tutte le attività. Per quanto riguarda il linfedema dell'arto
superiore sinistro non vi sono descrizioni particolari sull'entità e quindi
sulla funzionalità residua. Per quanto riguarda la patologia della sfera
psichica, questa è ben conosciuta.
In conclusione non troviamo elementi che possano
deporre per una diversa valutazione di capacità lavorativa per ogni
attività." (Doc. VIIbis)
2.8
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352; Pratique
VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998.
nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125.
V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124;
STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del
23.
settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.9
Nel
caso di specie, a seguito dell’infortunio occorsole nel 1997 nel quale ha riportato
un politrauma, con conseguente sindrome ansioso-depressiva, l’Ufficio AI con
decisione 14 novembre 2000 aveva accordato all’assicurata una mezza rendita
d’invalidità a partire dal 1° agosto 1998 (doc. AI 27 e 28).
In seguito alla
scoperta nel settembre 2003 di un carcinoma al seno sinistro, l’assicurata è
stata sottoposta ad un intervento di tumorectomia e svuotamento ascellare, con
successivo trattamento di radioterapia (doc. AI 55).
Di conseguenza, in
sede di revisione l’Ufficio AI ha deciso di attribuire all’assicurata una
rendita intera d’invalidità, a causa dell’affezione oncologica, dal 1° dicembre
2003.
al 30 giugno 2004 e successivamente, a partire dal 1° luglio 2004, mezza
rendita a causa della patologia psichiatrica.
Per
quel che concerne le condizioni di salute dell’assicurata, il TCA ritiene che
esse non sono migliorate nel corso del tempo, ma sono semmai peggiorate, come
più volte indicato dal curante e confermato dalla dr.ssa __________.
Da
un attento esame degli atti di causa, questo Tribunale constata che l’amministrazione
ha da una parte correttamente proceduto alla valutazione delle varie patologie
dell’assicurata, sottoponendola sia ad un esame peritale reumatologico,
eseguito dal dr. __________ – dal quale emerge una incapacità lavorativa dal
punto di vista reumatologico del 25% (doc. AI 45) - sia a valutazione
psichiatrica, ad opera del dr. __________ – che ha attestato un’inabilità
lavorativa del 50% in qualsiasi attività (doc. Ai 51). D’altra parte occorre
tuttavia rilevare che a seguito del sopraggiungere del carcinoma al seno,
dell’intervento che ne è susseguito e della relativa radioterapia cui
l’assicurata ha dovuto sottoporsi, l’amministrazione ha omesso di compiere
approfonditi accertamenti volti ad accertare l’effettivo stato di salute
dell’assicurata, la quale del resto ha più volte affermato di soffrire di
importanti dolori all’arto superiore sinistro proprio in seguito all’intervento
di tumorectomia. L’Ufficio AI ha sì sottoposto sia al dr. __________, oncologo,
che al __________ __________ di __________, gli usuali rapporti medici, al fine
di accertare lo stato di salute dell’assicurata e la sua potenziale capacità
lavorativa (doc. AI 47 e 55). Nel rapporto 25 marzo 2004 all’Ufficio AI la dr.ssa
__________, Capo clinica di oncologia, ha confermato
quanto asserito dall’assicurata, rilevando l’effettiva esistenza di importanti
dolori al braccio sinistro ed indicando che “lo svuotamento ascellare limita
la funzionalità dell’arto superiore sinistro, limitazione che ha conseguenze
lavorative in una paziente che svolge la professione di ausiliaria” (doc.
AI 55-2). La stessa specialista ha poi osservato che, tenuto conto delle
limitazioni funzionali dell’arto, l’attività attuale dell’assicurata è ancora
proponibile, ma senza essere in grado di esprimere in quale percentuale. Ella
ha parimenti ritenuto l’assicurata in grado di svolgere altre attività, “che
non comportino l’uso prolungato e intenso dell’arto superiore sinistro”,
sempre senza indicare in quale misura siffatte attività siano esigibili (doc.
AI 55-3). L’amministrazione, a fronte di queste indicazioni relative ad un
impedimento funzionale dell’arto superiore sinistro, successivo e conseguente
alla tumorectomia con svuotamento ascellare, avrebbe dovuto compiere ulteriori
accertamenti, al fine di valutare l’incidenza di tali ulteriori limitazioni,
unitamente a quelle già esaminate di ordine soprattutto psichiatrico, sulla residua
capacità lavorativa dell’assicurata.
Al
riguardo, infatti, l’apprezzamento reumatologico peritale fornito dal dr. __________
a seguito della visita del 9 ottobre 2003 non poteva essere considerato
sufficiente, poiché troppo vicino temporalmente alla data dell’intervento di
tumorectomia con svuotamento ascellare (del 24 settembre 2003). Nella perizia
reumatologica il dr. __________ ha sì citato sotto la voce “3.2. sistema
locomotore” la presenza di “dolori particolarmente intensi all’avambraccio
sinistro, dove era stata eseguita un’osteosintesi nel 1997”, senza tuttavia collegare tali dolori all’intervento di tumorectomia subito
dall’assicurata pochi giorni prima (doc. AI 45-5). A proposito di tale
intervento, il dr. __________ ha indicato che “ad aggravare la situazione
già preesistente vi è stata la recente scoperta di un tumore alla mammella sx,
il quale ha necessitato di un intervento di tumorectomia con svuotamento
ascellare, intervento eseguito il 24.09.2003 dal dr. __________. Questa nuova
grave malattia ha evidentemente ancor più peggiorato il suo già precario stato
psicofisico”, aggiungendo che “sotto l’aspetto puramente reumatologico è
possibile attestare solo una lieve incapacità lavorativa, valutabile attorno al
25% per l’esecuzione di lavori fisicamente medio-pesanti, come da lei
precedentemente svolto (ausiliaria di pulizia). Attualmente però vi è una
completa incapacità lavorativa dovuta agli esiti di tumorectomia al seno sx,
incapacità lavorativa che dovrebbe però essere di breve durata. Diverso invece è
il problema psichiatrico, che a mio parere attualmente giustifica una maggiore
incapacità lavorativa, patologia che è stata ulteriormente aggravata dalla
recente scoperta del tumore al seno” (doc. AI 45-7,8). L’interruzione
momentanea della parziale capacità lavorativa dell’assicurata a causa dei
problemi oncologici è stata rilevata anche dal dr. __________, oncologo, il
quale nel suo rapporto 12 novembre 2003 all’Ufficio AI ha osservato che “una
volta conclusa la radioterapia e rientrati gli effetti secondari la signora RI
1.
potrà continuare a lavorare al 50%. La nuova diagnosi di carcinoma al seno
non muta il grado di inabilità lavorativa” (doc. AI 47-2). Questi pareri
riguardanti una limitata incapacità lavorativa totale dell’assicurata per
motivi oncologici sono stati tuttavia nei fatti superati dall’insorgere,
successivamente all’intervento di tumorectomia con svuotamento ascellare, di
importanti dolori all’arto superiore sinistro. La dr.ssa __________ ha
chiaramente indicato che lo svuotamento ascellare ha limitato la funzionalità
dell’arto superiore sinistro (doc. AI 55-2). Nel rapporto 20 ottobre 2005 la
stessa dr.ssa __________ ha ribadito l’importanza dei problemi all’arto
superiore sinistro, indicando che l’assicurata “presenta un linfedema
ingravescente a livello dell’arto superiore sinistro come conseguenza di una
tumorectomia con svuotamento ascellare e radioterapia per un carcinoma mammario”,
aggiungendo che “il quadro clinico è in peggioramento nonostante un
linfodrenaggio ripetuto ed impedisce sicuramente alla signora di svolgere
l’attività di ausiliaria. Inoltre come conseguenza della limitazione funzionale
e della paura conseguente che questa sia legata ad una recidiva, la paziente
presenta uno stato ansioso-depressivo cronico” (doc. V).
Visto quanto
precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita
dal profilo medico, in relazione alla problematica dei dolori causati dalla
presenza di un linfedema ingravescente a livello dell’arto superiore sinistro.
Difatti, a fronte del certificato 8 marzo 2004 del dr. __________ che attesta
l’aggravamento dello stato di salute dell’assicurata, inabile al 100% a seguito
dell’intervento di tumorectomia e successiva radioterapia (doc. AI 52-1) e al
certificato 25 marzo 2004 della dr.ssa __________, che indica la limitazione
funzionale dell’arto superiore sinistro a causa dello svuotamento ascellare,
che influenza la capacità lavorativa dell’assicurata (doc. AI 55-2), l’Ufficio
AI ha omesso di compiere qualsivoglia accertamento volto a chiarire le ragioni
di tali affermazioni, non ritenendo opportuno compiere degli approfonditi
accertamenti medici, basandosi su quanto affermato dal dr. __________ il 29
aprile 2004, ossia che “il rapporto ricevuto nel frattempo dal servizio
oncologico non varia questa mia valutazione sopra esposta” (doc. AI 59-1).
Il
SMR ha completamente ignorato la limitazione della funzionalità del braccio
sinistro e le relative conseguenze sulla capacità lavorativa dell’assicurata.
L’amministrazione
avrebbe dovuto quindi effettuare nuovi accertamenti al fine di valutare
l’entità della capacità lavorativa residua dell’assicurata, tenendo conto,
accanto alla limitazione dal punto di vista psichiatrico (inabilità lavorativa
valutata del 50% dal dr. __________), anche delle limitazioni al braccio
sinistro derivanti dalla presenza di un linfedema ingravescente insorto in
seguito allo svuotamento ascellare, prima di emettere la decisione su
opposizione contestata.
A quest’ultimo
riguardo, a nulla vale l’affermazione del SMR secondo cui l’attestazione del
dr.ssa __________ di un peggioramento del quadro clinico a causa di un
linfedema poco rispondente a linfodrenaggio “non porta molti elementi a
sostegno di un’incapacità lavorativa totale per tutte le attività. Per quanto riguarda
il linfedema dell’arto superiore sinistro non vi sono descrizioni particolari
sull’entità e quindi sulla funzionalità residua (…) non troviamo elementi che
possano deporre per una diversa valutazione di capacità lavorativa per ogni
attività” (doc. VII bis). Come visto, infatti, la limitazione funzionale
dell’arto superiore sinistro a seguito dello svuotamento ascellare, con
conseguenze sulla sua capacità lavorativa, era già stato segnalato dalla dr.ssa
__________ nel rapporto 25 marzo 2004. Tale problematica avrebbe quindi dovuto
essere ulteriormente indagata.
Pertanto,
annullata la decisione contestata, gli atti sono da rinviare
all’amministrazione affinché approfondisca la valutazione delle limitazioni
funzionali dell’arto superiore sinistro a causa di un linfedema, e accerti,
tenendo conto pure delle sue affezioni psichiatriche già indagate dal dr.
__________, l’eventuale abilità lavorativa dell’assicurata. Dopo di che
l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’invalidità dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione 22 luglio 2005 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e
renda una nuova decisione.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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