Lexipedia

Decisione

32.2005.149

Assicurata chiede in via di revisione l'attribuzione di una rendita intera. Amministrazione ha omesso di approfondire la problematica relativa ai dolori al braccio causati dalla presenza di un linfede

7 giugno 2006Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi lamentati dalla paziente sono quelli già

conosciuti in passato: dei dolori diffusi a tutta la colonna vertebrale e alle

spalle (fibromialgia).

Non esclusa anche una certa componente

ansio-depressiva.

Dal 1998 beneficia di una rendita AI parziale - 50%.

Mi permetto ora chiedere una revisione straordinaria di

detta rendita."

(Doc. AI 29-1)

Il

dr. __________ ha ribadito il peggioramento delle condizioni dell’assicurata

nel rapporto 13 maggio 2003, nel quale ha indicato le diagnosi di “sindrome

lombovertebrale su turbe statico-degenerative; fibromialgia, esiti politrauma

del 1997; sindrome ansioso-depressiva”, precisando che “in sostanza

trattasi di affezioni già note in passato, che nel corso degli ultimi anni sono

peggiorate. Il tutto aggravato da uno stato depressivo. Già nel 2000 avevo

chiesto una rivalutazione al reumatologo dr. __________ di __________:

anch’egli si è espresso a favore di affezioni degenerative con tendenza alla

cronicizzazione. Non proponeva cure particolari se non antiflogistici e

antinfiammatori secondo necessità e regolari cure fisioterapiche” (doc. AI

35-1).

A

seguito della richiesta di precisazioni da parte del dr. __________ del SMR

(doc. AI 40-1), il dr. __________ ha risposto:

"

(...)

● È ancora in cura la paziente dalla

psichiatra Dr.ssa __________?

No, la paziente è stata vista solamente alcune

volte nel 2000.

● Qual è la terapia in atto per il problema

psichiatrico?

Attualmente nessuna terapia particolare per la

depressione, salvo Temesta exp., Biologos fle.

● Per la problematica di

fibromialgia sono state eseguite delle nuove valutazioni reumatologiche dopo il

2000?

No.

● È ancora in terapia presso il Dr. __________?

No, dal 2000 in poi è in trattamento unicamente

presso il mio studio.

Quale terapia medicamentosa riceve: Celebrex, Vioxx,

Piroxicam 40 fle im, Magnesio card.

Le diagnosi sono oramai chiare, tutti gli accertamenti

effettuati negli anni 1997-2000.

Quale consulto specialistico, dopo il 2000, è stata

vista unicamente dal Dr. __________ nell'ambito di una gastrite cronica a

HP." (Doc. AI 41-1)

In

base a tali risposte, il 28 agosto 2003 il dr. __________, rilevato che la

patologia reumatologica fibromialgica, già conosciuta, limita l’esecuzione di

atti manuali e potrebbe di conseguenza giustificare un’incapacità lavorativa,

ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurata ad una perizia reumatologica,

affidata al dr. __________ (doc. AI 42-1). Nel rapporto peritale 13 ottobre

2003 il dr. __________, specialista in malattie reumatiche, sulla base degli

atti contenuti nell’incarto, del referto del dr. __________, delle

dichiarazioni della paziente nonché delle sue constatazioni cliniche del 9

ottobre 2003, ha posto le

diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “sindrome somatoforme

del dolore cronico, stato dopo politrauma il 7.8.1997 con conseguente frattura

dell’osso pubico sx e del radio sx; importante stato depressivo reattivo;

carcinoma duttale invasivo della mammella sx stadio pT1 N0 Mx, stato dopo

tumorectomia e svuotamento ascellare il 24.9.2003, inizio di una ormonoterapia”

(doc. AI 45-6).

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato

quanto segue:

"

(...)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1. Menomazioni (qualitative e quantitative)

dovute ai disturbi constatati

A livello psicologico e mentale a seguito dell'infortunio dell'agosto 1997

l'assicurata ha sviluppato una profonda sindrome ansio-depressiva con tratti

chiaramente somatoformi.

A livello fisico non vi sono invece particolari motivazioni

per giustificare una continua importante limitazione della sua capacità

lavorativa.

Nell'ambito sociale vi è da sottolineare il conflitto cronico

con il marito, conosciuto etilista.

L'assicurata sembra per il resto essere abbastanza ben

inserita nella nostra società, parla abbastanza bene in italiano.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività

attuale

Come già precedentemente affermato ritengo che sotto

l'aspetto puramente reumatologico la signora RI 1 presenti solo una leggera

limitazione della sua capacità lavorativa quale ausiliaria di pulizie o

ausiliaria di cure presso una casa per anziani, limitazione valutabile attorno

ad un 25% (lavoro durante l'intera giornata, evitando però lavori

particolarmente pesanti soprattutto per la colonna vertebrale).

Ricordo che all'assicurata è già stata riconosciuta una

rendita AI al 50% dall'01.08.1998, la quale non può però essere completamente

giustificata sotto l'aspetto reumatologico.

Credo comunque che vi siano sufficienti motivi

internistico-psichiatrici per poter giustificare una rendita AI di almeno il

50%.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

1.

È possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione? Ve ne sono in corso? ...?

In considerazione dell'intera situazione che si è ora

venuta a creare, nonché dell'ormai subentrata cronicizzazione dei dolori,

nonché non da ultimo della sua età, è impensabile prevedere provvedimenti di

riqualifica professionale.

In assenza di una qualsiasi formazione professionale

l'assicurata potrebbe solo svolgere lavori non qualificati come quello

precedentemente da lei svolto di ausiliaria di pulizie ed ausiliaria di cure,

lavori che comunque richiedono sforzi fisici non indifferenti.

Ritengo però che il suo attuale stato psichico non sia

compatibile con tale attività lavorativa.

2.

È possibile migliorare la capacità di

lavoro sul posto di lavoro attuale?

Non credo sia possibile migliorare la sua capacità di

lavoro con misure professionali.

L'assicurata necessiterebbe di un adeguato sostegno

psichiatrico, il quale, per motivi a me non noti, è stato interrotto negli

ultimi anni (da quanto ho capito non aveva instaurato un buon rapporto con la

dr.ssa __________). Non credo che misure fisiatriche possano attualmente

migliorare le sue condizioni di salute, visto che tutti gli approcci

terapeutici già eseguiti negli ultimi anni non hanno mai portato ad un

significativo miglioramento dei suoi cronici dolori.

3.

L'assicurata è in grado di svolgere altre

attività:

Sotto l'aspetto puramente teorico ed in considerazione

solo delle patologie reumatologiche riscontrate, l'assicurata potrebbe svolgere

senza particolari limitazioni lavori fisicamente medio-leggeri. Prima di

prendere però una decisione definitiva sulla sua residua capacità lavorativa

ritengo necessario eseguire una corretta valutazione psichiatrica, nonché evtl.

richiedere maggiori informazioni al dr. __________ o al dr. __________ per

quanto concerne la patologia oncologica recentemente scoperta." (Doc. AI

45-8 - 45-9)

Nel

rapporto medico 12 novembre 2003 il dr. __________, FMH in oncologia e

ematologia, posta la diagnosi di “carcinoma del seno sinistro pT1 N0 (0/15)

M0”, ha rilevato:

"

(...)

Si tratta di paziente affetta da carcinoma del seno

diagnosticato a stadio precoce. Il trattamento attuale interrompe

temporaneamente la capacità lavorativa, e questo durante la radioterapia. Una volta conclusa la radioterapia e rientrati gli effetti

secondari la RI 1 potrà continuare a lavorare al 50%. La nuova diagnosi di

carcinoma del seno non muta il grado di inabilità lavorativa." (Doc. AI

47-2)

In

data 18 novembre 2003 il dr. __________ ha poi ritenuto necessario esperire una

valutazione peritale psichiatrica, da effettuarsi presso la dr.ssa __________

(doc. AI 46-1). In seguito all’indisponibilità di quest’ultima per motivi di

salute, l’assicurata è stata sottoposta all’esame del dr. __________ del SMR

(doc. AI 50-1).

Nel

rapporto 13 febbraio 2004 il dr. __________, in esito ad un approfondito

colloquio psichiatrico e all’esame dell’incarto AI, ha posto le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo di media gravità

con sintomi biologici (ICD 10, F32.10), presente almeno da agosto 1998; stato

dopo politrauma il 7 agosto 1997” e quali diagnosi senza ripercussioni

sulla capacità lavorativa quelle di “stato dopo isterectomia nel gennaio

1998; ipotireosi sostituita da febbraio 2001; stato dopo tumorectomia e

svuotamento ascellare il 24 settembre 2003 per carcinoma duttale invasivo della

mammella sinistra” (doc. AI 51-6).

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il dr. __________ ha

sottolineato quanto segue:

"

Conseguenze sulla

capacità di lavoro (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:

A livello psicologico e mentale l'assicurata risulta

affetta da un quadro psicopatologico di tipo depressivo di entità tale da

limitarla, nell'ambito dell'attività finora esercitata così come in altre

attività, nella misura del 50%.

Conseguenze dei disturbi sull'attività

attuale.

I disturbi psichici limitano la resa lavorativa

dell'assicurata nell'ambito dell'attività attuale nella misura del 50% e questo

a partire dal mese di agosto 1998.

L'ambiente di lavoro dell'assicurata è in

grado di sopportarne i disturbi psichici?

Apparentemente sì.

Conseguenze sulla capacità di integrazione:

1.

È possibile effettuare provvedimenti di

integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

A causa dell'età e per lo stato psicopatologico

dell'assicurata non sono da prendere in considerazione.

2.

È possibile migliorare la capacità di

lavoro sul posto di lavoro attuale?

Il quadro di deficit psichico in atto è ormai

cronicizzato. Una presa a carico psicoterapica è auspicabile alfine di evitare

possibili peggioramenti mentre non sono prevedibili miglioramenti in tempi

brevi sia nell'attuale che in altri posti di lavoro.

3.

L'assicurata è in grado di svolgere

altre attività?

Dal punto di vista psichico e tenendo conto del fatto

che l'assicurata non ha alcuna formazione specifica, è possibile per lei

svolgere altre attività, tenendo però presente che la psicopatologia in atto

non le consentirebbe comunque una resa lavorativa superiore al 50%." (Doc.

AI 51-7 - AI 51-8)

Con

certificato medico 8 marzo 2004 il dr. __________ ha segnalato all’Ufficio AI

un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata, che la

rende inabile al lavoro al 100%:

"

In qualità di medico

curante devo segnalarvi un aggravamento dello stato di salute della Signora RI

1.

In occasione di una mammografia di routine eseguitale

nel mese di settembre 2003 le è stato riscontrato un Carcinoma duttale invasivo

al seno sin.

In data 24.09.03 è stata sottoposta a tumorectomia ed

in seguito a radioterapia.

Il caso è seguito dai medici dell’Ospedale Distrettuale

di __________, __________.

L'incapacità lavorativa della paziente rimane quindi

del 100% (cont. dal 03.03.03)." (Doc. AI 52-1)

Nel

suo rapporto 15 marzo 2004 il dr. __________, poste quali diagnosi principali quelle

di “stato depressivo di media gravità e stato dopo politrauma agosto 1997

con sindrome somatoforme da dolore cronico” e quali ulteriori diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa quella di “stato dopo tumorectomia

mammella sinistra nel settembre 2003 pT1 N0 Mx con radioterapia”, ha

osservato:

" (...)

R. 50 % dal 8.1998 per motivi psi. e somatici

In fase di revisione attuale

dopo la ben redatta valutazione SMR psichiatrica si

giustifica una IL 50% per ogni tipo di attività per il problema psichiatrico

noto già dal 1998 ma

Una IL 100% transitoria per il problema della

mammella è sicuramente giustificata dal 9.2003 per 6 mesi con ulteriore

ripristino della IL antecedente

Ricordo inoltre che dopo la anche ben redatta perizia

reumatologica dr. __________ che già aveva valutato lo stato dopo la

tumorectomia si giustificava solo una minima IL del 25% per un'attività

pesante medio pesante.

Propongo pertanto globalmente

IL 100% dal 9.2003 per 6 mesi per ogni tipo di

attività

IL 50% per ogni tipo di attività dopo tale data a

carattere definitivo."

(Doc. AI 54-1)

Nel

rapporto medico 25 marzo 2004 all’attenzione dell’Ufficio AI la dr.ssa __________,

Capo clinica di oncologia dell’Ospedale __________ di __________, posta la

diagnosi di “carcinoma duttale invasivo della mammella sx (pT1b pN0 M0) dal

settembre 2003”, ha rilevato:

"

Si tratta di una

paziente già beneficiaria di una rendita al 50%, in cui lo scorso mese di

settembre è stato diagnosticato un carcinoma mammario a sx, sottoposto a

tumorectomia e svuotamento ascellare. La paziente è stata successivamente

irradiata sulla mammella operata e sta ricevendo dal 07.10.2003 una terapia

endocrina precauzionale con Tamoxifen 20 mg/die.

Non vi sono segni attuali di recidiva o di progressione

di malattia (ultima ecografia mammaria e dei cavi ascellari eseguita il

10.03

).

Lo svuotamento ascellare limita la funzionalità

dell'arto superiore sx, limitazione che ha conseguenze lavorative in una

paziente che svolge la professione di ausiliaria.

La signora verrà strettamente monitorata nei prossimi 5

anni per diagnosticare eventuali recidive mammarie o a distanza." (Doc. AI

55-2)

Nell’“Allegato

al rapporto medico” la dr.ssa __________ ha osservato che “lo svuotamento

ascellare sx limita la funzionalità dell’arto”, indicando che l’attività

attuale è ancora proponibile, ma alla domanda “per quanto tempo (ore al

giorno)” ha risposto “difficile da quantificare”, precisando che la

capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale non può essere migliorata (doc.

AI 55-3). Quanto alla possibilità per l'assicurata di svolgere altre attività, la

dr.ssa __________ ha risposto affermativamente, pensando a “attività che non

comportino l’uso prolungato e intenso dell’arto superiore sinistro”, senza

indicare tuttavia la percentuale di abilità lavorativa dell’assicurata in

siffatte attività (doc. AI 55-3).

Sulla

base di questo nuovo rapporto medico, il funzionario incaricato ha chiesto al

medico SMR se confermava o meno la sua proposta 15 marzo 2003 (doc. AI 56-1).

Il Dr. __________ nel rapporto 29 aprile 2004 ha indicato che il rapporto ricevuto

dal servizio oncologico non varia la sua precedente valutazione, confermando

un’incapacità lavorativa del 100% per ogni tipo di attività per sei mesi a

partire dal mese di settembre 2003 e, in seguito, un’incapacità lavorativa del

50% per ogni tipo di attività a causa della problematica psichica (doc. AI

59-1).

Sulla

base di tali conclusioni, l’Ufficio AI ha quindi attribuito all’assicurata una

rendita intera per un grado di invalidità del 100% dal 1° dicembre 2003 fino al

30.

giugno 2004 e mezza rendita per un grado di invalidità del 50% a partire dal

1° luglio 2004.

2.6

L’assicurata

ha contestato tale decisione dell’amministrazio-ne, osservando che da una

malattia seria come il tumore non si guarisce in poco tempo e rilevando che la

scoperta di questa ulteriore malattia l’ha profondamente sconvolta, aumentando

il suo già precario stato psichico (doc. AI 64-1).

Nonostante

le contestazioni dell’assicurata, l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 22

luglio 2005, ha ritenuto che la

refertazione medica agli atti fosse chiara e sufficiente per valutare

l’incapacità lavorativa, ribadendo che l’assicurata abbia presentato una “totale

incapacità lavorativa e di guadagno, dovuta all’affezione oncologica, da settembre

2003.

per sei mesi con un’inabilità lavorativa riconosciuta dal 1° dicembre 2003

al 30 giugno 2004 (tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute e tre

mesi dopo il miglioramento dello stato di salute giusta l’art. 88a OAI). In

seguito viene confermato il ripristino del diritto alla mezza rendita AI dal 1°

luglio 2004 con grado d’invalidità del 50%” (doc. AI 68-4).

2.7

Nella

procedura ricorsuale l’assicurata ha nuovamente contestato la decisione

dell’amministrazione, producendo a sostegno delle sue pretese il certificato

medico 20 ottobre 2005 della dr.ssa __________, che attesta la sua totale

inabilità al lavoro a causa delle limitazioni funzionali causate da un

linfedema ingravescente a livello dell’arto superiore sinistro e a causa del suo

stato ansioso-depressivo cronico. La specialista si è così espressa:

"

Con il presente si

certifica che la summenzionata paziente presenta un linfedema ingravescente a

livello dell'arto superiore sx come conseguenza di una tumorectomia con

svuotamento ascellare e radioterapia per un carcinoma mammario.

Il quadro clinico è in peggioramento nonostante un

linfodrenaggio ripetuto ed impedisce sicuramente alla signora di svolgere

l'attività di ausiliaria.

Inoltre come conseguenza della limitazione funzionale e

della paura conseguente che questa sia legata ad una recidiva, la paziente

presenta uno stato ansioso-depressivo cronico." (Doc. V)

Nelle

sue annotazioni 21 novembre 2005 il dr. __________, medico resp. SMR, ha

rilevato:

"

Mi permetto non

riassumere gli atti medici, ma di osservare unicamente che l'iter clinico che

ha portato la signora RI 1 a beneficiare di una rendita d'invalidità è iniziato

con un infortunio nell'agosto 1997. Dopo l'infortunio ha sviluppato una

patologia della sfera psichica che con il tempo si è cronicizzata.

Nel mese di settembre è stata sottoposta a intervento

chirurgico per asportazione di tumore al seno sinistro (senza metastasi

linfonodali) ed è stata sottoposta a radioterapia, rispettivamente a profilassi

con Tamoxifen.

Per quanto riguarda la patologia l'oncologo dr. __________

prospettava una prognosi favorevole e i colleghi oncologi ammettevano una

limitazione per l'uso dell'arto superiore sinistro.

Il collega SMR, in base ai documenti agli atti, ha

potuto riconoscere una incapacità lavorativa totale per un periodo di sei mesi

dall'intervento, periodo durante il quale sono state eseguite le cure della

malattia tumorale. In assenza di recidive o di complicazioni tale periodo è

adeguato.

Questa valutazione è inserita nell'insieme della

situazione (componente reumatologica, oncologica e psichiatrica).

In sede d'opposizione, le lamentele dell'Assicurata,

comprensibili per durata e tipo di patologie, non mostravano elementi che

facessero supporre una variazione dello stato di salute rispetto a quanto

valutato.

Ora, in sede di ricorso, viene attestato un

peggioramento a causa di linfedema poco rispondente a linfodrenaggio. Si

attesta l'impedimento per l'Assicurata di svolgere la sua funzione di

ausiliaria. Si dichiara poi che è portatrice di stato ansioso-depressivo

cronico.

Il certificato della dr.ssa __________, del servizio

d'oncologia, non porta molti elementi a sostegno di un'incapacità lavorativa

totale per tutte le attività. Per quanto riguarda il linfedema dell'arto

superiore sinistro non vi sono descrizioni particolari sull'entità e quindi

sulla funzionalità residua. Per quanto riguarda la patologia della sfera

psichica, questa è ben conosciuta.

In conclusione non troviamo elementi che possano

deporre per una diversa valutazione di capacità lavorativa per ogni

attività." (Doc. VIIbis)

2.8

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352; Pratique

VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124;

STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del

23.

settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.9

Nel

caso di specie, a seguito dell’infortunio occorsole nel 1997 nel quale ha riportato

un politrauma, con conseguente sindrome ansioso-depressiva, l’Ufficio AI con

decisione 14 novembre 2000 aveva accordato all’assicurata una mezza rendita

d’invalidità a partire dal 1° agosto 1998 (doc. AI 27 e 28).

In seguito alla

scoperta nel settembre 2003 di un carcinoma al seno sinistro, l’assicurata è

stata sottoposta ad un intervento di tumorectomia e svuotamento ascellare, con

successivo trattamento di radioterapia (doc. AI 55).

Di conseguenza, in

sede di revisione l’Ufficio AI ha deciso di attribuire all’assicurata una

rendita intera d’invalidità, a causa dell’affezione oncologica, dal 1° dicembre

2003.

al 30 giugno 2004 e successivamente, a partire dal 1° luglio 2004, mezza

rendita a causa della patologia psichiatrica.

Per

quel che concerne le condizioni di salute dell’assicurata, il TCA ritiene che

esse non sono migliorate nel corso del tempo, ma sono semmai peggiorate, come

più volte indicato dal curante e confermato dalla dr.ssa __________.

Da

un attento esame degli atti di causa, questo Tribunale constata che l’amministrazione

ha da una parte correttamente proceduto alla valutazione delle varie patologie

dell’assicurata, sottoponendola sia ad un esame peritale reumatologico,

eseguito dal dr. __________ – dal quale emerge una incapacità lavorativa dal

punto di vista reumatologico del 25% (doc. AI 45) - sia a valutazione

psichiatrica, ad opera del dr. __________ – che ha attestato un’inabilità

lavorativa del 50% in qualsiasi attività (doc. Ai 51). D’altra parte occorre

tuttavia rilevare che a seguito del sopraggiungere del carcinoma al seno,

dell’intervento che ne è susseguito e della relativa radioterapia cui

l’assicurata ha dovuto sottoporsi, l’amministrazione ha omesso di compiere

approfonditi accertamenti volti ad accertare l’effettivo stato di salute

dell’assicurata, la quale del resto ha più volte affermato di soffrire di

importanti dolori all’arto superiore sinistro proprio in seguito all’intervento

di tumorectomia. L’Ufficio AI ha sì sottoposto sia al dr. __________, oncologo,

che al __________ __________ di __________, gli usuali rapporti medici, al fine

di accertare lo stato di salute dell’assicurata e la sua potenziale capacità

lavorativa (doc. AI 47 e 55). Nel rapporto 25 marzo 2004 all’Ufficio AI la dr.ssa

__________, Capo clinica di oncologia, ha confermato

quanto asserito dall’assicurata, rilevando l’effettiva esistenza di importanti

dolori al braccio sinistro ed indicando che “lo svuotamento ascellare limita

la funzionalità dell’arto superiore sinistro, limitazione che ha conseguenze

lavorative in una paziente che svolge la professione di ausiliaria” (doc.

AI 55-2). La stessa specialista ha poi osservato che, tenuto conto delle

limitazioni funzionali dell’arto, l’attività attuale dell’assicurata è ancora

proponibile, ma senza essere in grado di esprimere in quale percentuale. Ella

ha parimenti ritenuto l’assicurata in grado di svolgere altre attività, “che

non comportino l’uso prolungato e intenso dell’arto superiore sinistro”,

sempre senza indicare in quale misura siffatte attività siano esigibili (doc.

AI 55-3). L’amministrazione, a fronte di queste indicazioni relative ad un

impedimento funzionale dell’arto superiore sinistro, successivo e conseguente

alla tumorectomia con svuotamento ascellare, avrebbe dovuto compiere ulteriori

accertamenti, al fine di valutare l’incidenza di tali ulteriori limitazioni,

unitamente a quelle già esaminate di ordine soprattutto psichiatrico, sulla residua

capacità lavorativa dell’assicurata.

Al

riguardo, infatti, l’apprezzamento reumatologico peritale fornito dal dr. __________

a seguito della visita del 9 ottobre 2003 non poteva essere considerato

sufficiente, poiché troppo vicino temporalmente alla data dell’intervento di

tumorectomia con svuotamento ascellare (del 24 settembre 2003). Nella perizia

reumatologica il dr. __________ ha sì citato sotto la voce “3.2. sistema

locomotore” la presenza di “dolori particolarmente intensi all’avambraccio

sinistro, dove era stata eseguita un’osteosintesi nel 1997”, senza tuttavia collegare tali dolori all’intervento di tumorectomia subito

dall’assicurata pochi giorni prima (doc. AI 45-5). A proposito di tale

intervento, il dr. __________ ha indicato che “ad aggravare la situazione

già preesistente vi è stata la recente scoperta di un tumore alla mammella sx,

il quale ha necessitato di un intervento di tumorectomia con svuotamento

ascellare, intervento eseguito il 24.09.2003 dal dr. __________. Questa nuova

grave malattia ha evidentemente ancor più peggiorato il suo già precario stato

psicofisico”, aggiungendo che “sotto l’aspetto puramente reumatologico è

possibile attestare solo una lieve incapacità lavorativa, valutabile attorno al

25% per l’esecuzione di lavori fisicamente medio-pesanti, come da lei

precedentemente svolto (ausiliaria di pulizia). Attualmente però vi è una

completa incapacità lavorativa dovuta agli esiti di tumorectomia al seno sx,

incapacità lavorativa che dovrebbe però essere di breve durata. Diverso invece è

il problema psichiatrico, che a mio parere attualmente giustifica una maggiore

incapacità lavorativa, patologia che è stata ulteriormente aggravata dalla

recente scoperta del tumore al seno” (doc. AI 45-7,8). L’interruzione

momentanea della parziale capacità lavorativa dell’assicurata a causa dei

problemi oncologici è stata rilevata anche dal dr. __________, oncologo, il

quale nel suo rapporto 12 novembre 2003 all’Ufficio AI ha osservato che “una

volta conclusa la radioterapia e rientrati gli effetti secondari la signora RI

1.

potrà continuare a lavorare al 50%. La nuova diagnosi di carcinoma al seno

non muta il grado di inabilità lavorativa” (doc. AI 47-2). Questi pareri

riguardanti una limitata incapacità lavorativa totale dell’assicurata per

motivi oncologici sono stati tuttavia nei fatti superati dall’insorgere,

successivamente all’intervento di tumorectomia con svuotamento ascellare, di

importanti dolori all’arto superiore sinistro. La dr.ssa __________ ha

chiaramente indicato che lo svuotamento ascellare ha limitato la funzionalità

dell’arto superiore sinistro (doc. AI 55-2). Nel rapporto 20 ottobre 2005 la

stessa dr.ssa __________ ha ribadito l’importanza dei problemi all’arto

superiore sinistro, indicando che l’assicurata “presenta un linfedema

ingravescente a livello dell’arto superiore sinistro come conseguenza di una

tumorectomia con svuotamento ascellare e radioterapia per un carcinoma mammario”,

aggiungendo che “il quadro clinico è in peggioramento nonostante un

linfodrenaggio ripetuto ed impedisce sicuramente alla signora di svolgere

l’attività di ausiliaria. Inoltre come conseguenza della limitazione funzionale

e della paura conseguente che questa sia legata ad una recidiva, la paziente

presenta uno stato ansioso-depressivo cronico” (doc. V).

Visto quanto

precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita

dal profilo medico, in relazione alla problematica dei dolori causati dalla

presenza di un linfedema ingravescente a livello dell’arto superiore sinistro.

Difatti, a fronte del certificato 8 marzo 2004 del dr. __________ che attesta

l’aggravamento dello stato di salute dell’assicurata, inabile al 100% a seguito

dell’intervento di tumorectomia e successiva radioterapia (doc. AI 52-1) e al

certificato 25 marzo 2004 della dr.ssa __________, che indica la limitazione

funzionale dell’arto superiore sinistro a causa dello svuotamento ascellare,

che influenza la capacità lavorativa dell’assicurata (doc. AI 55-2), l’Ufficio

AI ha omesso di compiere qualsivoglia accertamento volto a chiarire le ragioni

di tali affermazioni, non ritenendo opportuno compiere degli approfonditi

accertamenti medici, basandosi su quanto affermato dal dr. __________ il 29

aprile 2004, ossia che “il rapporto ricevuto nel frattempo dal servizio

oncologico non varia questa mia valutazione sopra esposta” (doc. AI 59-1).

Il

SMR ha completamente ignorato la limitazione della funzionalità del braccio

sinistro e le relative conseguenze sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

L’amministrazione

avrebbe dovuto quindi effettuare nuovi accertamenti al fine di valutare

l’entità della capacità lavorativa residua dell’assicurata, tenendo conto,

accanto alla limitazione dal punto di vista psichiatrico (inabilità lavorativa

valutata del 50% dal dr. __________), anche delle limitazioni al braccio

sinistro derivanti dalla presenza di un linfedema ingravescente insorto in

seguito allo svuotamento ascellare, prima di emettere la decisione su

opposizione contestata.

A quest’ultimo

riguardo, a nulla vale l’affermazione del SMR secondo cui l’attestazione del

dr.ssa __________ di un peggioramento del quadro clinico a causa di un

linfedema poco rispondente a linfodrenaggio “non porta molti elementi a

sostegno di un’incapacità lavorativa totale per tutte le attività. Per quanto riguarda

il linfedema dell’arto superiore sinistro non vi sono descrizioni particolari

sull’entità e quindi sulla funzionalità residua (…) non troviamo elementi che

possano deporre per una diversa valutazione di capacità lavorativa per ogni

attività” (doc. VII bis). Come visto, infatti, la limitazione funzionale

dell’arto superiore sinistro a seguito dello svuotamento ascellare, con

conseguenze sulla sua capacità lavorativa, era già stato segnalato dalla dr.ssa

__________ nel rapporto 25 marzo 2004. Tale problematica avrebbe quindi dovuto

essere ulteriormente indagata.

Pertanto,

annullata la decisione contestata, gli atti sono da rinviare

all’amministrazione affinché approfondisca la valutazione delle limitazioni

funzionali dell’arto superiore sinistro a causa di un linfedema, e accerti,

tenendo conto pure delle sue affezioni psichiatriche già indagate dal dr.

__________, l’eventuale abilità lavorativa dell’assicurata. Dopo di che

l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’invalidità dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione 22 luglio 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e

renda una nuova decisione.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster