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Decisione

32.2005.15

valutazione medica di un'infermità congennita (POS, OIC 404); rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti

21 giugno 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

1999 nella causa C. [I 623/98]);

- gli assicurati

minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità

congenite (art. 13 cpv. 1 LAI). Sono considerate infermità congenite le

malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA; art. 1 OIC).

Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità

d’integrazione nell’attività produttiva (art. 8 cpv. 2 LAI).

Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità

congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di

escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv.

2 LAI). Facendo uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo

federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).

Questa autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di

optare per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità,

per dei criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche

degli aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI

1999 p. 173 consid. 2b con riferimenti);

- giusta l'art. 1

cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il

Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite

evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite

giusta l'articolo 13 LAI. Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla

cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla

scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo

scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC);

- per quanto qui

interessa, secondo la cifra 404 OIC sono considerate infermità congenite le

" Turbe cerebrali congenite con conseguenza preponderante

di sintomi psichici e conoscitivi nei soggetti d'intelligenza normale, per

quanto esse siano state diagnosticate e curate come tali prima del compimento

del nono anno di età (sindrome psico-organica, sindrome psichica dovuta a una

lesione diffusa o localizzata del cervello e sindrome psico-organica congenita

infantile); l'oligofrenia congenita è classificata esclusivamente al N.

403."

Giusta la

cifra marginale 404.5 della Circolare UFAS sui provvedimenti sanitari

d'integrazione dell'AI (CPSI)

" Le condizioni del N. 404 OIC possono essere considerate

soddisfatte se, prima del compimento dei 9 anni, si riscontrano almeno i

seguenti disturbi:

- del comportamento nel senso di un danno

patologico dell'affettività o della comunicativa

- delle pulsioni

- della percezione

(disturbi percettivi e cognitivi)

- della concentrazione

- della facoltà

di prestare attenzione.

Questi sintomi devono

essere provati cumulativamente; non devono necessariamente esistere

simultaneamente, ma possono, secondo le circostanze, sorgere uno dopo l'altro.

Se, al momento in cui il

bambino raggiunge i 9 anni, solo alcuni di questi sintomi sono attestati dal

punto di vista medico, le condizioni del N. 404 OIC non sono soddisfatte (….)"

- con

sentenza 13 giugno 1996 in re C.O. pubblicata in DTF 122 V 113 e in Pratique

VSI 1997 pag. 126 e segg., il TFA ha confermato sia la legalità della cifra

marginale 404 dell'allegato OIC che della cifra. 404.5 CPSI;

- con il

gravame l’assicurato evidenzia in sostanza come nella fattispecie l’Ufficio AI

Considerandi

abbia emanato la querelata decisione senza considerare la più recente

valutazione della dr.ssa __________, pediatra curante, resa in sede

d’opposizione, laddove essa, confermata la sussistenza del disturbo delle

pulsioni, pone in rilievo la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti

specialistici volti a confermare l’esistenza di disturbi della percezione;

- dal

fascicolo emerge che, interpellata dall’Ufficio AI a seguito della richiesta di

prestazioni del maggio 2004, la dr.ssa __________, primario di pediatria

all’Ospedale __________ di __________, indicando al capitolo “diagnosi” dell’apposito

formulario un “disturbo cerebrale congenitale con deficit dell’attenzione

(ADHD)” stabilito per la prima volta il 17 gennaio 2004 ed evidenziata

l’esistenza di una infermità congenita 404 OIC, nel capitolo “costatazioni”

aveva tuttavia precisato che trattasi di “sospetto di iperattività

(Attentino Deficit Hyperactivity Disorder)” (doc. AI 4); con successivo

rapporto 28 giugno 2004, relativamente alla manifestazione dei disturbi

necessari per riconoscimento di suddetta infermità, la pediatra ha evidenziato l’assenza

di quelli concernenti le pulsioni e la percezione (doc. AI 7); la mancanza di

detti disturbi, come in seguito rilevato nella annotazioni 11 agosto 2004 del

dr. __________ del SMR (doc. AI 8), è pure risultata dal rapporto 17 gennaio

2004.

(allegato al rapporto 28 giugno 2004 della dr.ssa __________) del pediatra

dr. __________, interpellato dalla pediatra curante (sub. doc. AI 7);

- sulla

base della succitata refertazione l’Ufficio AI, dopo aver richiesto il parere

del dr. __________, medico responsabile SMR, che ha evidenziato come

"

La diagnosi di POS, per

essere ammessa quale infermità congenita, deve essere posta secondo i criteri

LAI/OIC.

Nel caso presente la

diagnosi di iperattività non viene messa in dubbio, ma gli elementi che la

caratterizzano, quale infermità congenita sec. OIC, mancano.

La dr.ssa __________

afferma che deve ancora essere fatta una valutazione per valutare se presenti

certi elementi.

In tal caso, fintanto che

la diagnosi non è accertata (compito del/la curante) non si può ammettere l'OIC

cifra 404." (Doc. AI 15)

ha quindi

respinto la domanda di prestazioni “non essendo presenti tutti i disturbi” richiesti

per il riconoscimento dell’infermità 404 OIC;

- in sede

d’opposizione, con rapporto 10 settembre 2004 la dr.ssa __________ aveva

rilevato:

" L'ulteriore osservazione del bambino nel corso dei mesi

dopo la diagnosi di probabilità, ha portato quest'ultima alla certezza in

quanto i sintomi e segni ne sono sempre più evidenti.

Ritengo necessario

correggere la mia affermazione circa le pulsioni del bambino che ho

descritto come non perturbate, cosa non più esatta in quanto dalle difficoltà

di autonomia si è sviluppato un comportamento sempre più inibito corrispondente

quindi a delle pulsioni distorte (inibizione della pulsionalità aggressiva).

La valutazione di

disturbi percettivi e altri tests atti a confermare quanto da me affermato

dovrebbero venire effettuati nell'ambito di un ulteriore valutazione

specialistica con altri test psicologici o presso l'ambulatorio di crescita e

sviluppo (dr. __________) e/o presso uno specialista di psicologia (quale

Istituto __________)." (Doc. AI 10)

- orbene,

alla luce di quest’ultima valutazione resa successivamente alla decisione 27

agosto 2004, chiarita dal pediatra curante l’esistenza del disturbo delle

pulsioni, l’Ufficio AI, in ottemperanza al principio inquisitorio (art. 43

LPGA; DTF 117 V 263) avrebbe dovuto procedere ad ulteriori accertamenti

volti a confermare o meno l’esistenza di disturbi della percezione, ulteriori indagini

specialistiche appalesandosi in concreto giustificate e necessarie alla definizione

del caso al fine di giungere ad un affidabile e convincente giudizio circa

l’eventuale riconoscimento della patologia in esame quale infermità 404 OIC;

- in

accoglimento del gravame, annullata la decisione amministrativa, gli atti

vengono retrocessi all’Ufficio AI perché proceda ad un complemento istruttorio

volto a verificare l’esistenza o meno del disturbo della percezione e renda in

seguito un nuovo giudizio;

- stante

quanto sopra non appare necessario dar seguito, da parte dello scrivente TCA,

all’assunzione dei mezzi probatori chiesti dall’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda

conformemente ai considerandi.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- L’ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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