32.2005.15
valutazione medica di un'infermità congennita (POS, OIC 404); rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti
21 giugno 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2005.15
Data decisione, Autorità:
21.06.2005, TCA
Titolo:
valutazione medica di un'infermità congennita (POS, OIC 404); rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti
INFERMITÀ CONGENITE
art. 13 LAI
art. 3 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.15
rg/td
Lugano
21 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 22
dicembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
che - RI 1, nato il
__________, nel maggio 2004 ha presentato, per il tramite del padre, una
richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno ancora compiuto i 20
anni, in quanto affetto da iperattività;
-
raccolta la documentazione medica del caso, per
decisione 27 agosto 2004 l’Ufficio AI ha respinto detta richiesta poiché, seppur
data la diagnosi di sindrome psicoorganica, ha ritenuto non essere adempiute le
premesse per il riconoscimento della stessa quale infermità congenita 404 OIC
non essendo nella specie cumulativamente riscontrabili disturbi del
comportamento, delle pulsioni, della percezione, della concentrazione e delle
facoltà di prestare attenzione;
-
con tempestiva opposizione, interposta in un
primo tempo per il tramite del pediatra curante ed in seguito confermata ed
integrata dal padre dell’assicurato, è stato fatto valere:
"
In risposta alla sua
lettera del 16 corrente faccio opposizione alla vostra decisione comunicatami
il 27 agosto 2004 e ciò per le ragioni seguenti:
Dopo la diagnosi di
probabilità fatta sia dalla Dottoressa __________ sia dal Dottor __________ i
sintomi e segni hanno portato alla certezza che mio figlio RI 1 sia affetto da
iperattività e disturbi dell'attenzione (attention deficit hyperactivity
disorder). Inoltre alle difficoltà di autonomia si è sviluppato un
comportamento sempre più inibito corrispondente quindi a delle pulsioni distorte.
Per confermare la valutazione
della Dr.ssa __________ sui disturbi percettivi, si potrebbero eseguire altri
tests psicologici presso l'ambulatorio di crescita e sviluppo (Dr. __________)
e/o presso uno specialista di psicologia quale l'Istituto __________. Anzi la
Dottoressa ci ha consigliati di far eseguire tali tests anche per valutare l'eventuale
terapia psicologica da sottoporre a RI 1 e noi come genitori siamo interamente
d'accordo.
RI 1 sta prendendo il
Ritalin da quando gli è stata diagnosticata l'iperattività e ciò gli è
benefico. Come voi sicuramente saprete se mio figlio non fosse iperattivo il
Ritalin avrebbe un effetto contrario.
In conclusione dalla
diagnosi di probabilità (inizio anno 2004) si è giunti alla certezza che mio
figlio RI 1 è un iperattivo con disturbi dell'attenzione ed ha bisogno di un
trattamento, perciò conto su una vostra decisione favorevole." (Doc. AI
13)
-
sottoposto l’atto dell’opponente al SMR, per
decisione su opposizione 22 dicembre 2004 l’Ufficio AI, esposte le norme di
legge e la giurisprudenza applicabile, ha confermato il precedente provvedimento
rilevando in particolare come la nuova documentazione medica prodotta con
l’opposizione non permette di ritenere realizzati i requisiti menzionati nella
precedente decisione e necessari per il riconoscimento di un’infermità 404 OIC;
-
con il presente ricorso l’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 2, per i motivi di cui si dirà nel prosieguo postula
in via principale il riconoscimento di un’infermità 404 OIC, in via subordinata
la retrocessione degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti
medici;
-
con la risposta di causa l’amministrazione
postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
-
pendente lite l’insorgente ha chiesto l’assunzione
di diversi mezzi probatori;
considerando in diritto
che
- la presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I
707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002
nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00],
del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre
Fatti
1999 nella causa C. [I 623/98]);
- gli assicurati
minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità
congenite (art. 13 cpv. 1 LAI). Sono considerate infermità congenite le
malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA; art. 1 OIC).
Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità
d’integrazione nell’attività produttiva (art. 8 cpv. 2 LAI).
Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità
congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di
escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv.
2 LAI). Facendo uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo
federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).
Questa autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di
optare per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità,
per dei criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche
degli aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI
1999 p. 173 consid. 2b con riferimenti);
- giusta l'art. 1
cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il
Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite
evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite
giusta l'articolo 13 LAI. Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla
cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla
scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo
scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC);
- per quanto qui
interessa, secondo la cifra 404 OIC sono considerate infermità congenite le
" Turbe cerebrali congenite con conseguenza preponderante
di sintomi psichici e conoscitivi nei soggetti d'intelligenza normale, per
quanto esse siano state diagnosticate e curate come tali prima del compimento
del nono anno di età (sindrome psico-organica, sindrome psichica dovuta a una
lesione diffusa o localizzata del cervello e sindrome psico-organica congenita
infantile); l'oligofrenia congenita è classificata esclusivamente al N.
403."
Giusta la
cifra marginale 404.5 della Circolare UFAS sui provvedimenti sanitari
d'integrazione dell'AI (CPSI)
" Le condizioni del N. 404 OIC possono essere considerate
soddisfatte se, prima del compimento dei 9 anni, si riscontrano almeno i
seguenti disturbi:
- del comportamento nel senso di un danno
patologico dell'affettività o della comunicativa
- delle pulsioni
- della percezione
(disturbi percettivi e cognitivi)
- della concentrazione
- della facoltà
di prestare attenzione.
Questi sintomi devono
essere provati cumulativamente; non devono necessariamente esistere
simultaneamente, ma possono, secondo le circostanze, sorgere uno dopo l'altro.
Se, al momento in cui il
bambino raggiunge i 9 anni, solo alcuni di questi sintomi sono attestati dal
punto di vista medico, le condizioni del N. 404 OIC non sono soddisfatte (….)"
- con
sentenza 13 giugno 1996 in re C.O. pubblicata in DTF 122 V 113 e in Pratique
VSI 1997 pag. 126 e segg., il TFA ha confermato sia la legalità della cifra
marginale 404 dell'allegato OIC che della cifra. 404.5 CPSI;
- con il
gravame l’assicurato evidenzia in sostanza come nella fattispecie l’Ufficio AI
Considerandi
abbia emanato la querelata decisione senza considerare la più recente
valutazione della dr.ssa __________, pediatra curante, resa in sede
d’opposizione, laddove essa, confermata la sussistenza del disturbo delle
pulsioni, pone in rilievo la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti
specialistici volti a confermare l’esistenza di disturbi della percezione;
- dal
fascicolo emerge che, interpellata dall’Ufficio AI a seguito della richiesta di
prestazioni del maggio 2004, la dr.ssa __________, primario di pediatria
all’Ospedale __________ di __________, indicando al capitolo “diagnosi” dell’apposito
formulario un “disturbo cerebrale congenitale con deficit dell’attenzione
(ADHD)” stabilito per la prima volta il 17 gennaio 2004 ed evidenziata
l’esistenza di una infermità congenita 404 OIC, nel capitolo “costatazioni”
aveva tuttavia precisato che trattasi di “sospetto di iperattività
(Attentino Deficit Hyperactivity Disorder)” (doc. AI 4); con successivo
rapporto 28 giugno 2004, relativamente alla manifestazione dei disturbi
necessari per riconoscimento di suddetta infermità, la pediatra ha evidenziato l’assenza
di quelli concernenti le pulsioni e la percezione (doc. AI 7); la mancanza di
detti disturbi, come in seguito rilevato nella annotazioni 11 agosto 2004 del
dr. __________ del SMR (doc. AI 8), è pure risultata dal rapporto 17 gennaio
2004.
(allegato al rapporto 28 giugno 2004 della dr.ssa __________) del pediatra
dr. __________, interpellato dalla pediatra curante (sub. doc. AI 7);
- sulla
base della succitata refertazione l’Ufficio AI, dopo aver richiesto il parere
del dr. __________, medico responsabile SMR, che ha evidenziato come
"
La diagnosi di POS, per
essere ammessa quale infermità congenita, deve essere posta secondo i criteri
LAI/OIC.
Nel caso presente la
diagnosi di iperattività non viene messa in dubbio, ma gli elementi che la
caratterizzano, quale infermità congenita sec. OIC, mancano.
La dr.ssa __________
afferma che deve ancora essere fatta una valutazione per valutare se presenti
certi elementi.
In tal caso, fintanto che
la diagnosi non è accertata (compito del/la curante) non si può ammettere l'OIC
cifra 404." (Doc. AI 15)
ha quindi
respinto la domanda di prestazioni “non essendo presenti tutti i disturbi” richiesti
per il riconoscimento dell’infermità 404 OIC;
- in sede
d’opposizione, con rapporto 10 settembre 2004 la dr.ssa __________ aveva
rilevato:
" L'ulteriore osservazione del bambino nel corso dei mesi
dopo la diagnosi di probabilità, ha portato quest'ultima alla certezza in
quanto i sintomi e segni ne sono sempre più evidenti.
Ritengo necessario
correggere la mia affermazione circa le pulsioni del bambino che ho
descritto come non perturbate, cosa non più esatta in quanto dalle difficoltà
di autonomia si è sviluppato un comportamento sempre più inibito corrispondente
quindi a delle pulsioni distorte (inibizione della pulsionalità aggressiva).
La valutazione di
disturbi percettivi e altri tests atti a confermare quanto da me affermato
dovrebbero venire effettuati nell'ambito di un ulteriore valutazione
specialistica con altri test psicologici o presso l'ambulatorio di crescita e
sviluppo (dr. __________) e/o presso uno specialista di psicologia (quale
Istituto __________)." (Doc. AI 10)
- orbene,
alla luce di quest’ultima valutazione resa successivamente alla decisione 27
agosto 2004, chiarita dal pediatra curante l’esistenza del disturbo delle
pulsioni, l’Ufficio AI, in ottemperanza al principio inquisitorio (art. 43
LPGA; DTF 117 V 263) avrebbe dovuto procedere ad ulteriori accertamenti
volti a confermare o meno l’esistenza di disturbi della percezione, ulteriori indagini
specialistiche appalesandosi in concreto giustificate e necessarie alla definizione
del caso al fine di giungere ad un affidabile e convincente giudizio circa
l’eventuale riconoscimento della patologia in esame quale infermità 404 OIC;
- in
accoglimento del gravame, annullata la decisione amministrativa, gli atti
vengono retrocessi all’Ufficio AI perché proceda ad un complemento istruttorio
volto a verificare l’esistenza o meno del disturbo della percezione e renda in
seguito un nuovo giudizio;
- stante
quanto sopra non appare necessario dar seguito, da parte dello scrivente TCA,
all’assunzione dei mezzi probatori chiesti dall’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda
conformemente ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L’ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1’500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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