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Decisione

32.2005.152

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 luglio 2006Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece

postulato la reiezione del ricorso, rilevando che l’ulteriore peggioramento

dello stato di salute dell’assicurato, certificato in data 12 settembre 2005

dal dr. __________, è avvenuto posteriormente all’emanazione della decisione su

opposizione impugnata e sarà pertanto valutato dall’Ufficio AI quale nuova

domanda visto il peggioramento dello stato di salute (doc. III).

1.5. In

data 17 ottobre 2005 il rappresentante dell’assicurato ha chiesto l’audizione

del dr. __________ e la verifica peritale del peggioramento dello stato

psichico del ricorrente segnalato dal dr. __________ (doc. VI). Tale scritto è

stato trasmesso all’Ufficio AI (doc. VII), per conoscenza.

1.6. Con

scritto 28 ottobre 2005 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato

municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa

documentazione (doc. VIII).

1.7. Con

decreto 3 novembre 2005 il TCA ha accolto l’istanza dell’assicurato tendente

alla concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA;

RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25

consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le

disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

Dal

1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione

della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

Il

TFA ha precisato che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al

guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA

corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1

LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de

l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò

il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,

pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da

lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

2.6. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,

l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire

un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968

pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

2.7. Nel

caso in esame, nel rapporto 5 ottobre 2004 il curante, dr. __________, FMH in chirurgia,

ha comunicato all’Ufficio AI quanto segue:

"

(...)

Purtroppo devo comunicarvi che il paziente è stato

ricoverato all'Ospedale __________ di __________ dal 14.09.2004 al 23.09.2004 per

dolori retrosternali, ipertensione arteriosa, diabete mellito,

ipercolesterolemia, dorso-lombosciatalgia, problemi psichici e problemi

urologici con nicturia e impotenza. Inoltre, nel corso degli accertamenti, la

sonografia addominale ha mostrato un tumore al rene sx; referto che è stato

confermato con una TAC addominale. Il paziente verrà prossimamente sottoposto

ad intervento urologico per l'asportazione del tumore probabilmente maligno.

Visto il peggioramento dello stato di salute del

paziente chiedo gentilmente la possibilità di revisionare e riconsiderare la

vostra decisione o eventualmente convocare il paziente per un controllo."

(doc. AI 62-1)

Nel

rapporto 28 ottobre 2004 il dr. __________, Primario di urologia dell’Ospedale __________

di __________, poste le diagnosi di “carcinoma chiaro-cellulare pT1a N0 M0;

cardiopatia ipertensiva; ipertensione arteriosa trattata; diabete mellito tipo

Considerandi

II non insulino-dipendente; dislipidemia in trattamento; lombalgia cronica

recidivante; sindrome ansioso-depressiva in trattamento; stato dopo intervento

per ulcera gastrica perforata; esiti di timpanoplastica destra”, ha

indicato che l’assicurato è stato sottoposto in data 14 ottobre 2004 a nefrectomia parziale sinistra,

concludendo che lo stesso è inabile al lavoro al 100% fino al 1° novembre 2004

(doc. AI 65-1,2).

In

data 14 dicembre 2004 il dr. __________ ha comunicato all’Ufficio AI che

l’assicurato, rivisto in data 9 dicembre 2004, è affetto da un disturbo

ansioso-depressivo su problemi somatici, patologia che lo rende inabile al

lavoro al 100%. Il dr. __________ si è così espresso:

"

(...)

Rivisitando il paziente dopo diversi mesi ho osservato

una persona attenta, orientata nel tempo e nello spazio. Ho osservato dei

problemi di concentrazione e di memoria. Il corso del suo pensiero è inibito e

ristretto. Data la sua affezione tumorale ha timore per le sue prospettive

future.

Non ho riscontrato alterazioni deliranti o disturbi

percettivi.

Affettivamente denota un impoverimento affettivo con

una diminuzione del tono vitale, è teso, inquieto, a tratti iper emotivo ma a

momenti anche monotono. La sua energia vitale è diminuita. Accusa una serie di

disturbi oftalmologici di disestecici al viso, oltre ai dolori cronici dorsali.

Si sente estraniato. La sua socievolezza è nettamente diminuita, le sue

possibilità relazionali pure (e qui mi riferisco in particolar modo alla

relazione coniugale: il paziente presenta una impotenza coeundi). Durante il

colloquio il paziente ha stabilito un contatto adeguato e discreto.

DIAGNOSI

Disturbo ansioso depressivo su problemi somatici.

In conclusione, non penso che questo paziente a breve medio termine

sia in grado di riprendere la sua attività lavorativa per cui lo considero

inabile al lavoro al 100%." (Doc. AI 68-3)

A

seguito di tali referti, nelle sue annotazioni 15 dicembre 2004, il dr. __________

del SMR, constatato un effettivo peggioramento delle condizioni di salute

dell’assicurato, ha ritenuto opportuno, vista la presenza di una importante

polipatologia, “procedere ad una perizia SAM per un’attenta valutazione

dell’evoluzione dello stato di salute e della relativa capacità lavorativa”

(doc. AI 66-1,2).

L’amministrazione

ha quindi incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare.

Nel

dettagliato referto 20 aprile 2005 i periti - sulla base delle risultanze degli

atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso

il SAM (consulto psichiatrico del dr. __________, consulto endocrinologico del

dr. __________ e consulto urologico del dr. __________) - hanno posto la

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo

lieve con una sindrome biologica” e quali diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa quelle di “diabete mellito tipo 2B; carcinoma chiaro

cellulare pT1a, pN0, M0, G2 a sinistra; ipertensione arteriosa; dislipidemia

anamnestica; sindrome lombovertebrale; iperplasia prostatica grado I-II”

(doc. AI 75-10,11).

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato

quanto segue:

"

(...)

7.

VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE

DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA

L'A. presenta una capacità lavorativa dell'85% in

un'attività leggera e piuttosto sedentaria.

8.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

L'A. presenta una lieve riduzione della capacità

lavorativa per il problema psichiatrico. Il problema urologico non causa

nessun'incapacità lavorativa e il problema diabetologico neppure (sconsiglia

però un certo tipo di attività). Per l'anamnesi di dolori lombari si

sconsigliano attività pesanti.

Sicuramente l'attività di muratore (eseguita nel

passato) come pure attività pesanti sono sconsigliabili.

L'attività di autista possibile, ma non è più

proponibile, poiché l'A. è senza patente.

Sicuramente l'A. può svolgere un'attività leggera, piuttosto

sedentaria, senza l'obbligo di trasportare e alzare pesi al di sopra dei 10 kg, senza dover usare macchine pericolose per se stesso e

per gli altri, senza dover lavorare in posti pericolosi, con la possibilità di

introdurre delle brevi pause per seguire la dieta diabetica e per seguire i

controlli. In questo tipo di attività l'A. raggiunge una capacità lavorativa

dell'85% dal novembre 2004 (dopo la dimissione ospedaliera) e continua. Vi sono

state delle brevi incapacità lavorative totali dovute ai ricoveri ospedalieri

nel periodo settembre - ottobre 2004 e tra la fine di gennaio e l'inizio di

febbraio 2005.

In futuro non è da prevedere un peggioramento della

sopraccitata capacità lavorativa.

9.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Sulle attività esigibili (attività leggere) abbiamo già

risposto al punto 8.

10.

OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste." (Doc. AI 75-12

e 13)

A seguito di tale

perizia, con nota 25 aprile 2005 il dr. __________ ha osservato che “l’attività

di autista è in teoria esigibile, ma l’assicurato è senza patente. La

situazione a livello del rachide dorsale è invariata rispetto a SMR 10.2002. La

capacità lavorativa è dell’85% in attività adatta, capacità lavorativa ridotta

(rendimento ridotto) per problematica psichiatrica” (doc. AI 76-2).

Sulla

base della perizia SAM, l’amministrazione ha quindi confermato il grado

d’invalidità del 32% attribuito all’assicurato (doc. AI 80).

In sede ricorsuale

l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, fondando le

proprie pretese su quanto certificato in data 12 settembre 2005 dal Dr. __________:

"

(...)

Innanzitutto le chiedo di scusarmi per il ritardo in

cui invio questo rapporto ma non sono mai riuscito a contattare il Dr. med. __________

anche per comprendere meglio la patologia tumorale di cui il paziente è

affetto.

Dal punto di vista psichiatrico la situazione del

signor RI 1 è decisamente precipitata al punto tale che in data 24.07.2005 ha

dovuto essere ricoverato in modo coattivo presso l'Ospedale __________ a causa

di gesti autolesivi. Egli è uscito dalla Clinica e continua a seguire una

terapia ambulatoriale presso il mio studio.

Il signor RI 1 a mio modo di vedere presenta un

disturbo depressivo ansioso, parzialmente reattivo alla sua malattia tumorale.

È colto da attacchi di panico e una grossa incapacità di organizzare la sua

vita.

In conclusione,

a mio modo di vedere lo stato psichico del paziente è decisamente peggiorato e

di conseguenza anche la sua capacità lavorativa e reintegrativa. Non vedo come

un paziente affetto da un tumore renale con ideazioni suicidali possa

esercitare un'attività lavorativa." (Doc. AI 83-15)

2.8

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26

agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il

medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve

tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/

01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V

294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9

Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo

stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha

motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SAM, da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati (cfr. consid. 2.8).

L’Ufficio

AI, infatti, constatata un’importante polipatologia, ha affidato al SAM

l’incarico di esperire una perizia (doc. AI 66), nell’ambito della quale è

stato valutato sia l’aspetto psichiatrico, sia quello endocrinologico, sia

quello urologico, giungendo alla conclusione che l’assicurato presenta una

capacità lavorativa dell’85% in un’attività leggera e piuttosto sedentaria. I

periti hanno rilevato che la leggera diminuzione della capacità lavorativa

dell’assicurato è dovuta al problema psichiatrico – l’assicurato è infatti

affetto, come indicato dal perito, dr. __________, da un episodio depressivo

lieve con sindrome biologica (doc. AI 75-20) – mentre le altre sue patologie

non hanno nessun influsso sulla capacità lavorativa residua in attività leggere

(doc. AI 75-13). Il dr. __________, nel suo rapporto 11 marzo 2005 relativo alla

visita peritale 8 marzo 2005, ha indicato che l’assicurato “da 4 anni non svolge alcuna attività

professionale a causa di vari suoi problemi fisici e, successivamente una paura

con varie preoccupazioni che hanno scatenato una serie di sintomi neurovegetativi

sottoforma di uno stato d’ansia ed importanti disturbi che peggioravano la sua

situazione generale. Gli è stata consigliata una presa a carico di tipo

psichiatrico che purtroppo non ha avuto un aggancio positivo ed a quanto pare

egli si è presentato solo 2 volte presso lo studio del dr. __________ che gli

aveva consigliato di assumere un antidepressivo a base di Zoloft ma sembra che

l’abbia interrotto” (doc. AI 75-19). Il dr. __________ ha poi rilevato che

“anamnesticamente egli avrebbe presentato uno stato depressivo reattivo alla

sua situazione generale con perdita d’interesse, diminuita energia, aumentata

affaticabilità con modificazione dell’appetito, disturbi del sonno ed un umore

depressivo per brevi periodi ma essendo una persona abbastanza forte di

carattere e con una struttura psichica solida è riuscito ad arrangiarsi e a non

peggiorare la sua situazione generale. Sicuramente le sue preoccupazioni per il

problema dell’ipertensione sono da prendere in considerazione ed apparentemente

egli aveva presentato un attacco di panico all’inizio dell’anno mentre

viaggiava in aereo, che ha vissuto molto male” (doc. AI 75-20).

In

conclusione, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato affetto da “un

episodio depressivo lieve (ICD-10 F32.1) con una sindrome biologica, che causa

un’inabilità lavorativa attualmente nella misura dal 10% al 20%”. Quanto

all’evoluzione dello stato psichico, il perito ha indicato che lo stesso “è

piuttosto variabile, ma attualmente non si giustifica una grossa inabilità

lavorativa e vi è anche la possibilità di cure riprendendo la sua presa a

carico e, se necessario, con l’assunzione di farmaci mirati che sicuramente

possono migliorare il malessere psichico ed aumentare la sua autostima e

sicurezza” (doc. AI 75-20).

Questo

TCA non ha motivo per scostarsi da tale valutazione specialistica, che attesta

sì una situazione variabile, ma che non è stata seguita da altri certificati da

parte di un medico specialista attestanti un peggioramento della sintomatologia.

L’assicurato non ha infatti prodotto nuova documentazione medica attestante una

patologia psichiatrica maggiormente invalidante concernente i mesi successivi

alla perizia del dr. __________ (11 marzo 2005), fino al momento della

decisione impugnata (15 luglio 2005). Solo successivamente alla decisione

contestata, in sede ricorsuale, l’assicurato ha trasmesso il certificato medico

del dr. __________, datato 12 settembre 2005, nel quale lo psichiatra riferisce

di una situazione psichiatrica precipitata, al punto che in data 24 luglio 2005

l’assicurato ha dovuto essere ricoverato in modo coattivo presso l’Ospedale __________

a causa di gesti autolesivi (doc. AI 83-15). Non risultano tuttavia agli atti

ulteriori referti medici, sia del dr. __________, sia di altri specialisti, attestanti

un’esacerbazione della problematica psichiatrica nei mesi precedenti tale

ricovero del 24 luglio 2005 (posteriore alla decisione impugnata).

Va

al riguardo ricordato che tale certificato non può

essere preso in considerazione nel presente giudizio perché si riferisce ad una

situazione posteriore alla decisione su opposizione contestata.

Infatti,

per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata, in casu 15 luglio 2005 (DTF 129 V 4 consid. 1.2).

Tale

documentazione medica, come rilevato dall’Ufficio AI nella risposta di causa

(doc. III), sarà valutata dall’amministrazione quale

nuova domanda.

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti

risultanze SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), siccome non dimostrato un rilevante peggioramento

dello stato valetudinario dell’assicurato dopo la perizia 11 marzo 2005 e fino

alla decisione su opposizione 15 luglio 2005.

Questo

Tribunale non ha pertanto alcun motivo per discostarsi dalla perizia

pluridisciplinare SAM 20 aprile 2005. L'assicurato deve dunque essere ritenuto abile all’85% a partire dal

mese di novembre 2004 in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute.

2.10

Quanto

alla valutazione economica, nella decisione impugnata l’amministrazione ha

indicato di confermare le motivazioni rese dalla consulente IP nel rapporto 1°

aprile 2003 e successiva nota 20 giugno 2003 relativa al calcolo del reddito

ipotetico redatti in occasione della precedente richiesta di prestazioni da

parte dell’assicurato (doc. AI 80). La consulente in integrazione

professionale, basandosi sulle conclusioni mediche del SMR, aveva proceduto

alla valutazione economica, osservando fra l’altro quanto segue:

"

(…)

Dati economici

Viste le difficoltà a stabilire il salario da valido,

considerato in maniera teorica che l'A. potrebbe essere inserito nella

categoria 4.2. (mediana delle attività generiche, semplici e ripetitive per

uomini).

Nel 2002, il reddito ipotetico senza danno alla salute

è di fr. 52'556.-- annui.

Calcolo della Capacità di Guadagno Residua

Considerando un reddito ipotetico di fr. 52'556.--, una

capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 20% (per

attività leggere, ergonomia e prima impiego), secondo le statistiche RRS

teoriche, risulta un reddito da invalido di fr. 35'735.-- e una capacità di

guadagno residua del 67.98%." (Doc. AI 30, pag. 2)

Nella

presente fattispecie, nella decisione impugnata l’amministrazione ha effettuato

il calcolo relativo al grado di invalidità riprendendo i medesimi parametri

usati in precedenza e confermati dal TCA (STCA 30 marzo 2004, inc. 32.2003.69),

adeguandoli al 2004 (anno in cui vi è stato il peggioramento dello stato di

salute). L’assicurato in sede ricorsuale non ha contestato il calcolo operato

dall’amministrazione.

Quanto alla determinazione del reddito ipotetico da invalido occorre

rilevare che, sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale

nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA

(causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice

Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte

plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità

dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la

determinazione del reddito ipotetico da invalido." – nella

determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori

nazionali (Tabella TA1).

Orbene

- utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4'783

mensili oppure a fr. 57'396 per l'intero anno (fr. 4'783 x 12, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa

B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Tenuto

conto di un'esigibilità dell’85% e pur ammettendo una riduzione di rendimento

del 20% riconosciuta dalla consulente, si giunge ad un reddito di fr. 39'029.--

Dal

raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido di fr. 60’000 risulta un'incapacità al guadagno del 35% (60'000 – 39’029 x 100 : 60'000), non giustificante l'erogazione di una rendita.

Visto il risultato al quale si è appena giunti, è da ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF

112.

V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che

(per lo meno) sino all’emanazione del querelato provvedimento, l’assicurato non

presenta un’incapacità al guadagno di grado pensionabile, ritenuto per il resto

che la consulente (cfr. rapporto 1° aprile 2003, doc. AI 26) ha escluso

ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale.

Sulla

scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il

ricorso respinto.

2.11

RI

1.

ha chiesto l’assunzione dei seguenti mezzi di prova:

" (…)

- audizione del dr.

med. __________;

- verifica peritale

del peggioramento dello stato psichico del ricorrente segnalato dal dr. Med. __________."

(Doc. VI)

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel

merito della vertenza.

vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione del SAM, motivo

per cui l’audizione del medico curante e l’espletamento di una perizia

giudiziaria non sono da ritenere necessari.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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