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Decisione

32.2005.153

Amministrazione ha attribuito all'assicurata, con la medesima decisione, una 1/2 rendita per un determinato periodo, poi una rendita intera, infine ridotta a 3/4, sulla base di una perizia psichiatric

26 giugno 2006Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.6. In

una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in

plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base

della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è

così espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de

savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une

modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière

à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif

de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une

nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA

(ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt

P. du 31 janvier 2003 [I

559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révi­sion en

particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzun­gen der Rentenrevision in

der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation

sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un

réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die

Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfi­gur namentlich von

Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffau­ser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2 Si l'on compare les experti­ses du COMAI du 9 mai

1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics

posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux

persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux

somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépen­dants [F60.7]

en 2002). Les con­clusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce

qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de

travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syn­drome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale

importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de

reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la

fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou

psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts

déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au mo­tif que l'association d'un

trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépen­dants ne

constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé men­tale importante.

2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater

que les experts de la Clinique

X. ne font pas état d'une

modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause

l'apprécia­tion précédente - et fondée sur un même état de fait - des ex­perts

du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à

démon­trer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt

sur le caractère probant de l'expertise de la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la

révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la

première fois sur le droit à la

rente. Mais cela ne suffit pas,

on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs

Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'em­porte sur la procédure de révi­sion. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut con­firmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une

décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder

sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue,

compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc

et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une

application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée

résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de

jurisprudence ne saurait en prin­cipe justifier une reconsidéra­tion (ATF 117 V

17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute

erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit

non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes

n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n°

28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a

accor­dé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la

réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A

l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être admise lorsque l'octroi

de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un

pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs élé­ments,

et que la décision paraît admissible compte tenu de la si­tuation de fait et de

droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences

issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'ad­ministration

a recueilli l'experti­se du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur

cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er

décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs

difficile à appréhender en raison de ses aspects subjec­tifs, la prise de

position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement

d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement

erroné que si les investi­gations médicales dans les différents domaines

concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin

nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas

en ce qui concer­ne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise

pluridisciplinaire répond aux critè­res jurisprudentiels permettant de lui

attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les cri­tiques émises à

l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de

crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes

d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que

l'as­sociation d'un trouble somato­forme douloureux à une person­nalité aux

traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une

surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des

éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au re­courant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumiè­re exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation

médicale différente ultérieure ne suffit pas pour fai­re apparaître comme

manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affir­mer que l'administration

a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconn­aissant le

principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI

excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas

entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis

la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né

un caso di riconsiderazione.

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,

pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

2.8. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,

l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire

un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968

pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

2.9. Nella

fattispecie, l’assicurata, a seguito di un incidente della circolazione

stradale, è stata dapprima degente presso la __________ di __________ dal 19

agosto 2002 ed in seguito trasferita per il proseguimento della presa a carico

presso la __________ di __________, dove è rimasta dal 9 settembre 2002 al 31

ottobre 2002 per una “sindrome psicotica acuta polimorfa senza sintomi

schizofrenici (ICD-10 F23.0)” (doc. I).

Nel

rapporto medico fiduciario 28 febbraio 2003 all’attenzione della __________ la Dr.ssa

__________, FMH in psichiatria e psicoterapia, poste le diagnosi di “sindrome

psicotica acuta polimorfa senza sintomi schizofrenici con fattori stressanti

acuti e associati (ICD-10 F23.01), attualmente migliorata e attuale sindrome

depressiva in fase di miglioramento”, ha osservato che a causa del quadro

psicopatologico l’assicurata è inabile al lavoro al 50% dal 1° febbraio 2003

(doc. 26 incarto cassa malati). La dr.ssa __________ ha ribadito la sua

valutazione di un’inabilità al lavoro del 50% dell’assicurata a causa della

patologia psicopatologica nel rapporto medico fiduciario 22 maggio 2003 (doc.

31 incarto cassa malati).

Nel

rapporto medico 3 ottobre 2003 il dr. __________, medico psichiatrico

caposervizio e il dr. __________, medico assistente del __________ di __________,

posta la diagnosi di “sindrome da disadattamento reazione mista ansioso

depressiva (F 43.2)”, hanno rilevato che “allo stato attuale, nonostante

un’intensa presa a carico psicofarmacologica e psicoterapica di sostegno

permane una riduzione della capacità lavorativa quantificabile in almeno il 50%

con una prognosi a breve medio termine che non lascia intravedere per il

momento sostanziali miglioramenti” (doc. AI 9).

L’amministrazione

ha poi incaricato la __________ di __________ di eseguire una perizia psichiatrica.

Nel

dettagliato referto 2 luglio 2004 firmato dal medico capo servizio dr. __________,

dal medico assistente dr.ssa __________ e dal direttore Settore __________ dr. __________,

i periti, sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché

degli incontri avuti con l’assicurata, della valutazione psico-cognitiva

tramite testistica effettuata dalle psicologhe __________, della cartella

clinica della __________, dei colloqui telefonici con la psichiatra curante

dr.ssa __________, con l’ex-psichiatra curante dr. __________ e con il medico

curante generalista dr. __________, hanno posto le diagnosi di “sindrome da

disadattamento a grave stress prolungato con reazione mista ansioso-depressiva

(ICD-10 : F 43.22) e ripetuto stato da sindrome psicotica acuta polimorfa senza

sintomi schizofrenici e con fattore stressante acuto associato (ICD-10 :

F23.01)” (doc. AI 23-13).

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato

quanto segue:

"

(...)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA DI LAVORO

1. Menomazioni (qualitative e

quantitative) dovute ai disturbi constatati

1.1 a livello psicologico e mentale

Reattività psichica con depressione del tono

dell'umore e labilità affettiva ed emotiva importante in situazioni di stress

emotivo. Difficoltà di concentrazione e grave stanchezza diurna, insonnia

notturna. Fragilità dell'io tale da presentare scivolamenti psicotici quando lo

stress aumenta ulteriormente.

1.2 a livello fisico

Vedi sotto "stato", constatazioni

fisiche, in particolare grave aumento ponderale secondario alla terapia

farmacologica ed insorgenza di edemi agli arti inferiori, probabilmente

secondari all'aumento ponderale ed alla terapia.

1.3 nell'ambito sociale

finora, non si rilevano conseguenze gravi

nell'ambito sociale, a parte che la paziente necessita dell'aiuto rilevante del

marito e spesso della sorella nella gestione del proprio ruolo. Vedi anche

quanto riportato sotto anamnesi, valutazione e relazione con i figli.

2. Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale

2.1 Come si ripercuotono i disturbi

sull'attività attuale dell'assicurato?

La paziente riesce con fatica a svolgere i

lavori casalinghi essenziali ed a prendersi cura dei figli. La stanchezza e la

faticabilità di cui soffre, insieme alle difficoltà di memoria e di

concentrazione, la rigidità cognitiva, l'ansia e la paura di sbagliare limitano

in modo importante la capacità della paziente di svolgere il suo lavoro abituale

in ristorante. Risultano limitati sia la durata che il rendimento.

2.2 L'attività attuale è ancora praticabile? Sì.

2.3 Se sì, in quale misura (ore al

giorno)?

Un impegno lavorativo (teorico) in

ristorante è immaginabile in futuro ad orario ridotto (3-4 ore al massimo)

2.4 È constatabile una diminuzione della

capacità di lavoro? Sì.

2.5 Se sì in che misura?

La paziente non è in grado di sostenere

situazioni in cui il carico fisico o la richiesta di prestazioni cognitive

superino le sue capacità che appaiono globalmente ridotte nella misura di

almeno il 65%. Questa percentuale corrisponde al fatto che come durata del

lavoro non si può immaginare di andare oltre un metà tempo, mentre la riduzione

di rendimento va quantificata in almeno 1/3.

2.6 Da quando esiste una

limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?

Ininterrotta dal 17.08.2002

2.7 Qual è stato da allora lo

sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

È stata certificata la seguente incapacità

lavorativa: 100% dal 17.8.2002 fino al 17.1.2003, 75% dal 18.1.03 al 31.1.03,

50% dal 1.2.2003 al 18.2.2004, 100% dal 19.2.2004. La nostra valutazione

globale ai fini del riconoscimento della rendita è riportata al punto 2.5 ed

esprime un'incapacità al lavoro del 65%, prevedibilmente di lunga durata.

3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato

è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Teoricamente si, tenendo conto dei suoi limiti.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

1. È possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

No, Vedi p.f. punto 1.2.

1.1 Se sì, La preghiamo di

descrivere il piano di riabilitazione, in special modo per quanto riguarda

● l'abitudine al processo lavorativo

● l'esercizio di capacità sociali di

base

● l'utilizzazione delle risorse

disponibili

1.2 se no, La preghiamo di darcene ragione

Sono in atto provvedimenti sanitari

adeguati: la paziente segue regolarmente una terapia farmacologica secondo le

indicazioni del curante ed è in atto un sostegno psicologico. E' senza lavoro e

negli ultimi mesi non è stata in grado di sostenere un'attività lucrativa. Si

occupa della casa e della famiglia e lo fa con impegno. Un'eventuale

riqualificazione professionale, nel senso di imparare un altro lavoro, non

migliorerebbe la capacità di guadagno che è limitata in maniera proporzionale

alla gravità dell'attuale stato psichico. Sarebbe auspicabile che potesse

esprimere la capacità lavorativa residua attraverso un lavoro a tempo parziale,

in un ambiente con condizioni di lavoro stabili e prevedibili che tenga conto

delle sue difficoltà.

2. È possibile migliorare la capacità di

lavoro sul posto di lavoro attuale?

Vedi punto 1.2

2.1 Se sì, con quali ragionevoli

provvedimenti (p. es. provvedimenti medici)?

Vedi punto 1.2

2.2 Secondo Lei che effetti hanno

questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

I provvedimenti terapeutici servono in primo

luogo a migliorare e sostenere lo stato psichico della paziente, onde evitare

un ulteriore calo delle sue prestazioni sociali tra cui l'impegno materno e

casalingo. A lungo termine è possibile inoltre un miglioramento dello stato

psichico, delle risorse personali e della capacità lavorativa.

3. L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività? A tempo

ridotto, sì.

3.1 se sì, a quali esigenze deve

rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto

nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa

riferimento, clima di lavoro ecc.)?

Il posto di lavoro deve essere neutro

rispetto alle preoccupazioni esistenziali della paziente e sottoporre

l'interessata ad un carico lavorativo prevedibile e costante che non richieda

particolare iniziativa, concentrazione o flessibilità né impegno fisico gravoso.

3.2 In

che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al

giorno)?

E immaginabile un impegno lavorativo

complessivo fino a quattro ore al giorno.

3.3 È constatabile una riduzione della

capacità di lavoro?

Sì, vedi punti elencati sotto B2.

3.4 Se sì, in che misura?

Vedi punto 3.3 e punti B2

3.5 Qualora non siano possibili altre

attività: per quali motivi? (...)"

(Doc. AI 23-15+16+17)

Nel

rapporto d’inchiesta esterna 13 ottobre 2004 il funzionario incaricato ha

osservato:

"

(...)

In data odierna ho incontrato la signora RI 1 al suo

domicilio, in presenza del marito. I coniugi RI 1, dal 10-1997 hanno preso in

gerenza il Ristorante __________ di __________. Lo stabile oggigiorno è di loro

proprietà. Al piano superiore si trova il loro appartamento.

In passato la signora aveva già svolto per diversi anni

attività nel ramo della ristorazione, quale cameriera, di cui gli ultimi cinque

passati presso il __________ di __________.

Prima dell'insorgenza del danno alla salute, riconducibile

all'incidente della circolazione occorsole in data 17.08.2002, la richiedente

risultava impegnata nell'esercizio a tempo pieno, quale collaboratrice del

marito, che possiede il certificato tipo 1, nella conduzione dell'Osteria,

dotata di una 30.na di posti nel bar e di altrettanti nel locale adibito a sala

pranzo.

Considerandi

II marito si occupava principalmente della cucina,

impegnato nella preparazione di pasti piuttosto semplici, sia a mezzogiorno

(specialmente per operai della zona) che alla sera.

Unica specialità il pollo al cestello. In estate il

venerdì sera si dedicava alla preparazione di costine alla griglia.

L'esercizio risultava aperto tutti i giorni della

settimana, dalle ore 09.00 alle 24.00, eccetto il lunedì, giorno di riposo.

Non avevano personale alle dipendenze. In caso di

necessità, ricorrevano a personale su chiamata. La signora coadiuvava il marito

nell'ambito dei lavori in cucina, si occupava delle commissioni, del servizio

alla clientela e dei lavori di pulizia dell'esercizio.

Il lato amministrativo veniva curato dal marito e la

parte contabile dalla __________ di __________.

I problemi di salute vengono riferiti in merito alla

presenza di:

- Sindrome da disadattamento a grave

stress prolungato, con reazione mista ansioso­depressiva,

- Ripetuto stato da sindrome psicotica

acuta polimorfa senza sintomi schizofrenici e con fattore stressante acuto

associato.

Questa patologia si è sviluppata in esito all'incidente

della circolazione del 17.08.02, avvenuto in __________, che l'ha vista coinvolta

con il marito, rimasto gravemente ferito, ed in coma per parecchie settimane.

Anch'egli oggigiorno non si è ancora ristabilito e figura sotto copertura

LAINF.

In esito all'importante patologia psichiatrica

sviluppatasi dopo questo evento, l'interessata ha subito un ricovero alla __________

dal 19.08 al 09.09.2002. L'osteria è rimasta chiusa per circa due mesi. In

seguito il loro contabile è riuscito a reperire due subentranti, nelle persone

dei coniugi __________ (marito cuoco e moglie gerente) che hanno portato avanti

l'attività aziendale sino al gennaio 2003. Con il 18.01.2003 la signora RI 1 ha

infatti potuto riprendere il lavoro inizialmente al 25% e dal 01.02.2003 in

misura superiore al 50% circa, impegnandosi principalmente in mansioni di

servizio. Non è invece più stata in grado di occuparsi delle incombenze della

cucina, rispettivamente dei lavori di pulizia dell'esercizio, causa la facile

affaticabilità, ai problemi di concentrazione, alla presenza di ansia, ecc. La

ripresa del marito è invece stata segnalata in un paio d'ore di lavoro al

giorno.

Per poter portare avanti l'esercizio hanno comunque

dovuto ridurre l'orario d'apertura dello stesso. La mattina il locale veniva

aperto verso le 09.30/10.00, sino alle 14.00. Indi chiuso per riposo e riaperto

attorno alle 17.30 sin verso le 21.30.

Hanno inoltre ricorso all'aiuto di una signora,

occupata a tempo parziale, su chiamata, durante tutto il 2003, per l'esecuzione

delle varie mansioni, dal servizio, all'aiuto in cucina e per la pulizia.

Inoltre hanno fatto capo alla collaborazione di un cuoco che dopo poco tempo è

andato in infortunio, lasciandoli quindi in difficoltà.

Nel corso del mese di febbraio 2004 lo stato di salute

della signora ha subito un peggioramento che ha comportato un nuovo ricovero

presso la __________ di __________, dal 01 al 15.03.2004, dovuto all'aumento

delle manifestazioni di ansia, preoccupazioni, paure, e a detta

dell'interessata anche di allucinazioni.

A causa del suo stato di salute precario, di entrambi i

coniugi, e quindi alle conseguenti importanti difficoltà di gestione

dell'esercizio, sono stati costretti a chiudere.

L'Osteria a decorrere dal 10.03.2004 è gestita dalla

signora __________ __________ di __________, con la quale è stato stipulato un

contratto di locazione rinnovabile annualmente. I signori RI 1 oggigiorno sono

completamente inattivi dal profilo professionale. L'assicurata è regolarmente

in cura presso la Dr.ssa __________: ultima visita in data 12.10.04 (inab.

totale).

Dal profilo assicurativo le prestazioni IG della __________

sono esaurite. La situazione economica della famiglia è precaria. Attualmente

vivono con soli 1722.- fr. mensili di IG percepita dal marito, la maggior parte

dei quali sono pignorati dalla Banca per il pagamento degli ammortamenti. Hanno

fatture arretrate (premi CM, ammortamenti bancari, premi AVS (già in precetto

esecutivo), spese mediche, ecc), per parecchie migliaia di franchi. Gli ultimi

versamenti della __________ per l'assicurata, vengono riferiti all'aprile 2004.

Per questioni d'orgoglio affermano di non aver voluto far capo all'assistenza.

Per le necessità più urgenti hanno ricevuto aiuti dai parenti. La situazione

ora è comunque disastrata, per cui la definizione della pratica riveste

carattere d'urgenza. L'interessata è stata informata in loco sulle conclusioni

peritali e (65 %) sull'esigibilità medica di poter svolgere almeno qualche ora

di lavoro giornaliera, cosa che la stessa riconosce teoricamente possibile,

anche perché necessaria a scopo terapeutico, per non restare in casa tutto il

giorno, assorta nelle sue ansie e preoccupazioni.

Devo infine riferire che durante il colloquio la

signora ha manifestato una fragilità dal profilo emotivo, con frequenti accenni

al pianto. In queste condizioni l'ideale sarebbe stato poter riprendere a

lavorare ancora nel proprio esercizio. Per il futuro il marito ci riferisce

comunque sull'intenzione di riprendere la gestione dell'Osteria, ma con l'aiuto

di personale. Per il momento non è ancora fattibile, viste le condizioni della

moglie e considerato che lui figura ancora inabile medicalmente al 75%, anche

se l'assicurazione lo indennizza solo al 50 %. E' in atto una vertenza tramite

avvocato."

(Doc. AI 30-1+2)

Sulla

base della perizia della __________, l’amministrazione ha quindi deciso

l'attribuzione a favore dell’assicurata di una mezza rendita dal 1° agosto 2003

al 30 aprile 2004, di una rendita intera dal 1° maggio 2004 al 31 ottobre 2004

e di tre quarti di rendita a partire dal 1° novembre 2004.

In sede ricorsuale

l’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione che la ritiene inabile

al 65%, rilevando che il suo stato di salute è andato gradatamente peggiorando,

di modo che la perizia 2 luglio 2004 della __________ non è più attendibile.

Ella ha infatti comunicato al TCA di essere stata più volte ricoverata per

lunghi periodi alla __________ di __________.

Dalla

documentazione prodotta agli atti, risulta in effetti che l’assicurata, dopo il

primo ricovero dal 9 settembre 2002 al 31 ottobre 2002, sia stata degente presso

la Clinica citata a più riprese. In particolare, con riferimento al periodo

successivo al momento di stesura della perizia psichiatrica 2 luglio 2004,

l’assicurata è stata ricoverata dal 16 dicembre 2004 al 19 dicembre 2004

(quarta ammissione), dal 25 gennaio 2005 al 3 febbraio 2005 (quinta ammissione,

doc. L), dal 17 marzo 2005 al 22 aprile 2005 (sesta ammissione, doc. M) e dal

16.

giugno 2005 al 29 luglio 2005 (settima ammissione, doc. N).

In occasione della

quinta ammissione presso la __________ il dr. __________ e la dr.ssa __________,

entrambi FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno rilevato:

"

(...)

Valutazione decorso e proposte:

Si tratta di una paziente nota alla Clinica per

precedenti ricoveri, ultimo dei quali dal 16.12.2004 al 19.12.2004. Seguita

ambulatoriamente dalla Dr.ssa __________ per una sindrome psicotica acuta

polimorfa ed una sindrome depressiva ricorrente. È la stessa psichiatra curante

che la invia alla nostra osservazione a causa della recrudescenza della

sintomatologia depressiva della nota sindrome.

Al momento dell'ammissione la paziente lamenta

deflessione dell'umore, apatia, astenia, abulia, tendenza al ritiro sociale ed

insonnia da circa una settimana, la causa di tale quadro psicopatologico

sarebbe da imputare all'enorme carico di lavoro, dal 01.01.2005 sta gestendo

insieme al marito un nuovo ristorante a __________.

Durante la degenza la paziente ha potuto beneficiare di

un trattamento farmacologico a base di Aripiprazolo, Clorazepato, Deanxit,

Flurazepam, di colloqui di sostegno individuali e di gruppo, di misure

fisiorilassanti ed ergoterapiche che ne hanno determinato un miglioramento

della timia, una riduzione dell'ansietà e la ristabilizzazione di un adeguato

ritmo sonno/veglia. La paziente è stata dimessa in condizioni psichiche

stabili, continuerà ad essere seguita ambulatoriamente dalla Dr.ssa __________.

(...)" (Doc. L)

In seguito,

l’assicurata è stata nuovamente degente presso la citata clinica dal 17 marzo

2005.

al 22 aprile 2005 (sesta ammissione). In quell’occasione il dr. __________

e la dr.ssa __________ hanno osservato:

"

(...)

Valutazione decorso e proposte:

Si tratta di una paziente nota per una sindrome

depressiva ricorrente ed uno stato dopo sindrome psicotica acuta polimorfa,

seguita ambulatoriamente dalla dr.ssa __________. La paziente è stata

ricoverata diverse volte presso la nostra struttura, l'ultimo ricovero recente

risale al mese di febbraio del corrente anno. Viene trasferita dall'Ospedale __________

di __________ dove la paziente allertava il servizio della Croce Verde in

seguito ad un malore accusato al proprio domicilio caratterizzato da un

probabile episodio lipotimico con conseguente contusione ed ematoma in regione

occipitale. Condotta al Pronto Soccorso del nosocomio __________ veniva

successivamente trasferita dietro sua richiesta alla __________ per le cure del

caso.

Durante il ricovero la paziente ha potuto beneficiare

di un trattamento farmacologico a base di Aripiprazolo, Clorazepato,

Lormetazepam e di Carbamazepina, di colloqui di sostegno individuali e di

gruppo, di misure fisiorilassanti ed ergoterapiche che ne hanno determinato un

miglioramento della timia, un contenimento delle quote ansiose e la

ristabilizzazione di un adeguato ritmo sonno/veglia.

Sono stati inoltre effettuati colloqui con il coniuge

per poter valutare la dinamica di coppia, descritta come conflittuale e non più

sostenibile dalla paziente; infatti durante la degenza la stessa ha più volte

esternato il desiderio di volersi separare dal marito. Dopo tali colloqui

questo desiderio è stato apparentemente abbandonato.

La paziente è stata dimessa in condizioni psichiche

migliorate, continuerà ad essere seguita ambulatoriamente dalla Dr.ssa __________."

(Doc. M)

Infine, dopo il

settimo ricovero presso la stessa struttura dal 16 giugno 2005 al 29 luglio

2005, gli specialisti si sono così espressi:

"

(...)

Valutazione decorso e proposte:

La paziente è nota alla Clinica per precedenti ricoveri

l'ultimo dei quali terminato il 22.04.2005. Viene seguita a livello

ambulatoriale della Dr.ssa __________ per un disturbo depressivo ed una

sindrome psicotica senza sintomi schizofrenici. Riferisce che a partire dalla

dimissione dalla Clinica avrebbe cominciato a presentare problemi di insonnia,

deflessione timica con limitazione delle relazioni interpersonali, inappetenza,

abulia ed astenia, quote d'ansia e labilità emotiva, un corredo sintomatologico

che si sarebbe riesacerbato negli ultimi giorni. La psichiatra curante avrebbe

provveduto a prescrivere infusioni di Tranxilium, ma oggi si è ritenuto

opportuno ricorrere alla misura del ricovero.

La paziente sta attraversando una fase di relativa

tranquillità, così riferisce, riguardo alle problematiche coniugali che

precedentemente rappresentavano una importante spina irritativa mentre a

preoccuparla sarebbero difficoltà di ordine finanziario. AI

momento dell'entrata si presenta in lacrime e si dichiara affranta e con sensi

di colpa in merito ai figli che si ritrovano ancora penalizzati dall'assenza

della madre costretta al ricovero in ambiente psichiatrico. Si evidenziano

alcuni tratti paranoici e spunti rivendicativi rispetto alla rendita non

percepita e al trattamento che i curanti le avrebbero riservato.

Durante il soggiorno presso la nostra Clinica ha potuto

beneficiare di un trattamento farmacologico a base di Aripiprazolo,

Clorazepato, Midazolam, Mirtazapina, Venlafaxina e di Carbamazepina, di

colloqui di sostegno individuali e di gruppo, di misure fisiorilassanti ed

ergoterapiche che ne hanno determinato un miglioramento della timia, un

contenimento delle quote ansiose e la ristabilizzazione di un adeguato ritmo

sonno/veglia.

Ci ha inoltre comunicato di aver interrotto i contatti

con la Dr.ssa __________ che la seguiva ambulatoriamente, a causa di incomprensioni

tra le due (a suo dire). E sorta di conseguenza la necessità di agganciare la

paziente ad un nuovo specialista per poter continuare le cure a livello

ambulatoriale. Si è deciso di segnalarla aI __________ di __________, dove tra

l'altro era già stata seguita in passato, considerando la complessità del

quadro anche sotto il profilo socio-economico. E stato fissato un appuntamento

con la Dr.ssa __________ per il giorno 05.08.2005 alle ore 7.45.

La paziente è stata dimessa in condizioni psichiche

migliorate. (...)" (Doc. N)

Nelle sue annotazioni

21.

novembre 2005 il dr. __________ ha osservato:

"

La patologia di cui è

affetta l'Assicurata è di tipo psichiatrico. Troviamo agli atti, a sostegno

delle valutazioni cliniche, parecchi rapporti:

1.

Rapporto del __________, del 09.10.03,

senza descrizione dello status e indicante IL 50%.

2.

Rapporto del curante di base dr. __________,

che fa riferimento alle cure specialistiche, e descrive l'evoluzione della CL

per periodi (dove scrive IL 25%, forse intendeva 75% - vedi atti Ass. Ig e

altri rapporti medici).

3.

Rapporto del fiduciario ass. IG, dr.ssa __________

F. del 28.02.03 che conferma l'IL del 50% e descrive lo status:

La paz. giunge all'appuntamento convenuto

tranquilla, adeguata durante il colloquio. Cosciente e vigile, è orientata nel

tempo, nello spazio e su di sé. Ben curata nella propria persona e nel proprio

abbigliamento. Il linguaggio è fluente, esente da turbe di tipo afasico; la

memoria a lungo termine è conservata, la memoria a breve termine non presenta

difficoltà, permane tuttavia un'amnesia circostanziata retrograda di alcuni

minuti relativi all'incidente subito in data 17.08.2002.

Non si evidenziano disturbi aprassici né

agnostici. La capacità di calcolo orale e scritto è indenne. Il corso del

pensiero è normale, non emergono ideazioni deliranti. La percezione è pronta e

libera da errori, la paziente nega attualmente allucinazioni uditive o visive.

Il tono dell'umore è deflesso, senza ideazioni suicidali.

Pone le diagnosi di sindrome psicotica

polimorfa senza sintomi schizofrenici con fattori stressanti acuti e associati,

attualmente migliorata e attuale sindrome depressiva in fase di miglioramento.

4.

Rapporto fiduciario della stessa

specialista, del 22.05.03, dove si ripetono anamnesi e valutazione, confermata

ancora IL del 50% e con descrizione dello status.

A differenza del primo esame si nota la

paziente inizialmente è tesa, riesce poi a mettersi a suo agio durante il

colloquio. Alla fine della descrizione emergono ideazioni di inadeguatezza,

di insicurezza e di rovina. Per il resto lo status è identico a quello del

febbraio.

5.

Bozza di rapporto d'uscita dalla __________

di __________ dal quale si nota che la paziente è stata ricoverata in

quell'istituto per trasferimento dalla __________.

6.

Proposta per perizia specialistica da parte del

med. SMR.

7.

Perizia psichiatrica a firma Dr.ssa __________

(assistente __________), Dr. __________ (capo servizio __________) e dr. __________

(direttore settore __________). L'atto, dettagliato contiene pure lo status

(primo colloquio): È ben orientata, lucida e collaborante, ben curata

nell'abbigliamento, ma visibilmente a disagio nel proprio corpo.

L'atteggiamento è ansioso, l'espressione triste. Durante il colloquio, la

signora piange molto, specialmente quando descrive se stessa prima

dell'incidente quale persona attiva, allegra e intraprendente. L'eloquio è

spontaneo, con lieve tendenza alla perseverazione.

L'attenzione è rivolta alla sofferenza

psichica e fisica attuale e le preoccupazioni economiche secondarie

all'interruzione del pagamento di indennità giornaliere da parte della cassa

malati, e difficilmente dirigibile verso altri temi, e si nota una tendenza a

idealizzare la propria esistenza prima dell'incidente. Non emergono disturbi

del pensiero di tipo psicotico, e la paziente riferisce con parziale critica

della propria evoluzione da gennaio 2004.

L'affettività è decisamente depressa ma

l'istinto vitale appare conservato.

Il marito è piuttosto taciturno, interviene

poco, ma alla fine verbalizza qualche idea rivendicativa nei confronti

dell'assicurazione e rispetto al fatto che diversamente dal suo caso, il caso

della moglie è stato definito "malattia" e non

"infortunio".

Per il secondo colloquio non si descrive nulla di

oggettivo mentre per il terzo, pure comprendente parecchi dati anamnestici si

può leggere: ... La paziente reagisce con apprensione alla notizia di un

prolungamento della procedura peritale e con verbalizzazioni perseveranti

rispetto alle preoccupazioni già elencate di tipo economico. La mimica

inizialmente tranquilla e sorridente si rattrista durante il colloquio mentre

ritorna ad evocare ... L'atteggiamento è supplicante nel senso che ci prega di

concludere al più presto la nostra valutazione.

Al quarto colloquio l'atteggiamento della

paziente è formalmente collaborante e gentile, ma l'attenzione è centrata sullo

scopo dell'attuale perizia, il suo pensiero è molto concreto e semplice.

La valutazione di IL è determinata per periodi varia

tra IL iniziale del 100%, poi al 75%, al 50% e, in ambito peritale del 65%.

Alla decisione UAI segue l'atto di opposizione che basa

il calcolo della capacità di guadagno su alcune affermazioni della perizia

psichiatrica, senza contestarla.

In sede di ricorso vengono prodotti alcuni rapporti

medici già gli atti ed altri nuovi.

1.

Rapporto di degenza, per trasferimento

dalla __________ della dr.ssa __________ (doc. I/a) che vedrà poi la paziente

come fiduciaria Ass. IG (vedi sopra). Si tratta di periodo di convalescenza,

dopo il ricovero acuto in __________ e continuato in __________, con poca

descrizione clinica e, sebbene non conosciuto in precedenza, corrispondente a

periodo dove l'IL era considerata totale.

2.

Lo stesso si può dire del rapporto di

degenza in __________ (doc. O) per il periodo 19 agosto 02 al 09.09.02.

3.

Il doc. P è già agli atti.

4.

Il doc. Q, senza grandi descrizioni

conferma la ripresa di CL al 50% dal febbraio 2003.

5.

II rapporto di degenza del 22.02.05 alla

__________ (doc. L) per il periodo 25.01.05 -03.02.05 (totale 10 giorni),

descrive della recrudescenza della sintomatologia. L'oggettività non è

sicuramente peggiore da quella descritta nella perizia psichiatrica. Si

riferisce: È la stessa psichiatra curante (dr.ssa __________) che la invia

alla nostra osservazione ... la causa di tale quadro psicopatologico sarebbe da

imputare all'enorme carico di lavoro, dal 01.01.05 sta gestendo insieme al

marito un nuovo ristorante a __________.

Nessun commento sulla capacità/incapacità

lavorativa.

6.

II rapporto di degenza nella stessa

Clinica dal 17.03.05 al 22.04.05 (doc. M), in sintonia con il precedente,

descrive uno stato sovrapponibile e una buona rispondenza alla terapia.

Apparentemente il ricovero, richiesto dalla paziente stessa, era motivato da

dissidi coniugali. Nessun accenno alla capacità/incapacità lavorativa.

7.

II rapporto di degenza, sempre a __________,

dal 16.06.05 al 29.07.05 (doc. N) descrive uno stato psicopatologico dal quale

traspare, questa volta, una reale sofferenza, la quale deve però essere

migliorata con le cure del caso. Nessuna nozione di IL/CL.__________

Si osserva che l'oggettività, con eccezione della

perizia e dell'ultimo rapporto di degenza, è sempre stata relativamente blanda.

Si nota d'altra parte che con le cure si descrive sempre un miglioramento dello

stato di salute.

Si può concludere affermando che lo stato clinico non

permette di ammettere una valutazione di capacità lavorativa inferiore a quella

ammessa, come pure che la descrizione dei vari specialisti descrivono uno stato

migliore a quello "oggettivato" in sede di perizia, per cui appare un

miglioramento, almeno corrispondente allo stato descritto prima della

perizia." (Doc. IXbis)

In data 20

dicembre 2005 il dr. __________, capo-servizio del __________ e la dr.ssa __________,

medico assistente, hanno redatto il seguente certificato medico:

"

Si certifica che la

signora RI 1, nata il __________ e domiciliata a __________, seguita presso il __________

di __________ dal 26.11.2002 su segnalazione da parte della __________ di __________,

in data 17.08.2002 è rimasta vittima di un incidente stradale, in seguito al

quale ha sviluppato uno scompenso psicotico acuto caratterizzato da angoscia,

allucinazioni uditive e ideazione delirante paranoide, per il quale è stata

ricoverata presso la __________ di __________ dal 19.08. al 09.09.2002 e presso

la __________ di __________ dal 09.09. al 31.10.2002.

Successivamente la paziente ha sviluppato uno stato

ansioso e depressivo, tutt'oggi presente, che ha reso necessari nuovi

trattamenti stazionari presso la __________ di __________, dal 01.03. al

15.03

, dal 16.12. al 19.12.2004, dal 25.01. al 03.02.2005, dal 17.03. al

22.04

2005 e dal 16.06. al 29.07.2005, e un trattamento psicofarmacologico con

antidepressivi, neurolettico, ansiolitico, ipnoinducente e stabilizzatore

dell'umore.

Nel corso di quest'ultimo anno si è assistito ad un

ulteriore peggioramento dello stato psichico della paziente, attualmente

caratterizzato da deflessione timica, ansietà, tensione, labilità emotiva,

insonnia, con conseguente incapacità lavorativa al 100%." (Doc. R)

2.10

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26

agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il

medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve

tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/

01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V

294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.11

Nel

caso di specie, secondo la perizia della __________ 2 luglio 2004, l’assicurata

presenta un’inabilità lavorativa di almeno il 65% (doc. AI 23).

Di

diverso avviso i medici del __________ di __________ - struttura che segue

l’assicurata fin dal 26 novembre 2002 – i quali nel certificato medico 20

dicembre 2005 hanno attestato un peggioramento dello stato psichico della

paziente, che la rende inabile al lavoro al 100% (doc. R).

Il TCA constata

che l’Ufficio AI, sulla base della perizia della __________ 2 luglio 2004, con

un’unica decisione ha attribuito all’assicurata una mezza rendita dal 1° agosto

2003.

al 30 aprile 2004, una rendita intera dal 1° maggio 2004 fino al 31 ottobre

2004, importo poi ridotto a tre quarti di rendita per un grado di abilità

lavorativa del 65% a partire dal 1° novembre 2004.

Conformemente alla

giurisprudenza federale citata sono dunque applicabili, come visto, i principi

relativi alla revisione delle decisioni amministrative (cfr. consid. 2.4. – 2.6.).

Per quel che

concerne le condizioni di salute dell’assicurata, il TCA ritiene che, dal

profilo psichiatrico, lo stato di salute non è migliorato nel corso del tempo,

ma è semmai peggiorato, come indicato dai medici del __________ (doc. R).

In

esito ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurata, nel

referto peritale 2 luglio 2004 il dr. __________ e la dr.ssa __________ della __________

di __________ erano giunti alla conclusione che “di fronte alla

recente evoluzione con ulteriore perdita dell’abilità lavorativa in seguito ad

un nuovo scompenso psichico, ci troviamo dal mese di febbraio 2004 con

un’inabilità lavorativa del 100%”. I periti avevano poi aggiunto che “in

assenza di ulteriori scompensi psicotici tali da costringere la paziente ad

essere ricoverata ed assentarsi pure dai figli, appare plausibile contare

per il prossimo futuro con un’abilità lavorativa retribuibile media del 35%”

(la sottolineatura è della redattrice, doc. AI 23-14). Pertanto, i periti avevano

concluso che l’assicurata “non

è in grado di sostenere situazioni in cui il carico fisico o la richiesta di

prestazioni cognitive superino le sue capacità che appaiono globalmente ridotte

nella misura di almeno il 65%. Questa percentuale corrisponde al fatto che come

durata del lavoro non si può immaginare di andare oltre un metà tempo, mentre

la riduzione di rendimento va quantificata in almeno 1/3” (doc. AI 23).

Nel

periodo successivo al momento in cui è stata redatta la perizia psichiatrica

appena citata, l’assicurata è stata, come visto (cfr. consid. 2.9.), ricoverata

alla __________ di __________ a più riprese, dal 16 dicembre 2004 al 19

dicembre 2004 (quarta ammissione), dal 25 gennaio 2005 al 3 febbraio 2005

(quinta ammissione, doc. L), dal 17 marzo 2005 al 22 aprile 2005 (sesta

ammissione, doc. M) e dal 16 giugno 2005 al 29 luglio 2005 (settima ammissione,

doc. N).

In

occasione del ricovero del 25 gennaio 2005 il dr. __________ e la dr.ssa __________

hanno rilevato che l’assicurata era seguita ambulatorialmente dalla dr.ssa __________

per una sindrome psicotica acuta polimorfa ed una sindrome depressiva

ricorrente e che “è la stessa psichiatra curante che la invia alla nostra

attenzione per una recrudescenza della sintomatologia depressiva della nota

sindrome” (la sottolineatura è della redattrice, doc. L). Nella lettera

d’uscita 9 ottobre 2005 il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno indicato

che l’assicurata “riferisce che a partire dalla (precedente, ndr) dimissione

dalla Clinica avrebbe cominciato a presentare problemi di insonnia, deflessione

timica con limitazione delle relazioni interpersonali, inappetenza, abulia e

astenia, quote d’ansia e labilità emotiva, un corredo sintomatologico che si

sarebbe riesacerbato negli ultimi giorni. La psichiatra curante avrebbe

provveduto a prescrivere infusioni di Tranxilium, ma oggi si è ritenuto

opportuno ricorrere alla misura del ricovero” (la sottolineatura è

della redattrice, doc. N). Questo ricovero, va ricordato, è durato dal 16

giugno 2005 al 29 luglio 2005, a testimonianza di una certa gravità delle

problematiche dell’assicurata.

Nonostante

tali degenze, ripetutesi nel tempo, l’amministrazione non ha ritenuto opportuno

valutare nuovamente l’eventuale grado di abilità lavorativa residua

dell’assicurata, fondando la propria decisione sul referto peritale 2 luglio

2004.

che stabiliva un’abilità residua del 35%. Tale modo di agire contrasta tuttavia

con quanto indicato espressamente dai periti stessi nel referto 2 luglio 2004, in cui avevano per l’appunto indicato

che la loro valutazione di un’inabilità lavorativa almeno del 65% presupponeva l’assenza

di ulteriori scompensi psicotici tali da costringere la paziente ad essere

ricoverata ed assentarsi pure dai figli (doc. AI 23-14).

Il

fatto stesso che l’assicurata sia stata degente più volte presso la __________

avrebbe quindi dovuto spingere l’Ufficio AI, prima dell’emissione della

decisione su opposizione oggetto della presente controversia, a compiere

ulteriori accertamenti psichiatrici al fine di stabilire se, in seguito alla

perizia psichiatrica 2 luglio 2004 della __________, fosse subentrato un

peggioramento delle reali condizioni di salute dell’assicurata e, in caso

affermativo, quale fosse la sua eventuale capacità lavorativa residua.

L’esistenza

di un peggioramento dello stato clinico dell’assicurata trova conferma nel certificato

medico 20 dicembre 2005 redatto dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________,

medici del __________ di __________ - struttura che segue l’assicurata fin dal

26.

novembre 2002 – nel quale i sanitari hanno attestato che “nel corso di

quest’ultimo anno (ndr 2005) si è assistito ad un ulteriore peggioramento

dello stato psichico della paziente, attualmente caratterizzato da

flessione timica, ansietà, tensione, labilità emotiva, insonnia, con

conseguente incapacità lavorativa del 100%” (la sottolineatura è della

redattrice, doc. R).

Al riguardo,

occorre rilevare che l’assicurata ha dimostrato, tramite i certificati medici

citati, che il suo stato di salute psichico ha subito nel tempo un graduale

peggioramento. Questo aggravamento della patologia, dimostrato dalla necessità

di ricorrere, accanto alle cure ambulatoriali, a numerosi ricoveri avrebbe

dovuto spingere l’amministrazione ad ulteriormente approfondire la fattispecie

dapprima dal punto di vista medico.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, si rende quindi necessario, onde

addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute

dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti, procedere - ed

in tal senso gli atti vanno retrocessi all'autorità amministrativa - ad

un'accurata valutazione psichiatrica.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§

Gli atti vengono retrocessi all'UAI perché renda un nuovo giudizio dopo

l'espletamento degli accertamenti di cui al considerando 2.11..

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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