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Decisione

32.2005.160

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19 settembre 2006Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi prima del danno alla salute con quello esigibile dopo l'insorgere del

danno (metodo ordinario), sia raffrontando le mansioni svolgibili prima e dopo

il danno alla salute (impedimento del 42,53%) ne otteniamo una perdita di

guadagno quanto meno superiore al 40%, con conseguente diritto all'ottenimento

di una rendita di invalidità pari a almeno ¼ di rendita." (Doc. I)

1.4. Con

risposta di causa 10 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione

del ricorso, precisando di confermare integralmente le conclusioni scaturite

dall’inchiesta per indipendenti, così come la valutazione delle mansioni amministrative

dell’assicurato (doc. III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;

STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre

2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del

22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.

1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4. Va poi ricordato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,

ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti

un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo

straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105

V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.

456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata

considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento

sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto

invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza

del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i

quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122

consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo

consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente

sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale

raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli

effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;

Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr.

74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una

determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia

forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique

VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Va

infine fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo

straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti

di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che

l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di

attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni

di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale

impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità

funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare

uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile

conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente

sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio

legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere

stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in

particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004

nella causa T., I 540/02).

Infine,

secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile

solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi

determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

2.5. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,

l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai

fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato

alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del

22 ottobre 2001 in re W., I

224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono

computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività

lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

2.6. Nel

caso in esame, al fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato, parrucchiere

in proprio, l’amministrazione ha dapprima, nella decisione 24 gennaio 2005, applicato

il metodo straordinario, ordinando all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta

economica per indipendenti.

Nel relativo

rapporto 14 dicembre 2004 l’incaricato, basandosi sulle dichiarazioni

dell’assicurato, ha descritto l’attività svolta dallo stesso prima e dopo

l’insorgenza del danno alla salute, ripartendo le sue mansioni nelle

percentuali del 10% per incombenze amministrative ed

organizzative del lavoro - per le quali egli non ha nessun impedimento - e del

90% per l’attività manuale di parrucchiere – nella quale ha un impedimento del

40% - giungendo ad un grado d’invalidità del 36%.

L’incaricato

ha poi precisato che l’assicurato è in grado di far fronte agli aspetti

organizzativi del lavoro, mentre nel “servizio clientela” l'impegno può

essere quantificato nella misura del 60% circa ritenuto che nel fine settimana

la presenza lavorativa è comunque maggiore (doc. AI 20-1+2).

In

sede ricorsuale la patrocinatrice dell’assicurato ha fortemente criticato le conclusioni

dell’inchiesta economica per indipendenti, contestando sia la quota parte del

10% per le incombenze amministrative e organizzative (a suo dire di valore

insignificante), sia la percentuale di impedimento, che dovrebbe ammontare al

42.53% (ritenuto che l’assicurato lavora circa 25 ore sulle complessive 43.5 di

apertura del suo negozio di parrucchiere).

Tale

questione può tuttavia rimanere indecisa, ritenuto che, in base al raffronto

dei redditi e quindi sfruttando al meglio la propria capacità lavorativa

residua in attività adeguate, l’assicurato non presenta un’invalidità come di

seguito esposto.

2.7. Per

quanto riguarda l’incapacità lavorativa dell’assicurato, dalla documentazione

medica agli atti risulta quanto segue.

Nel

"rapporto medico" compilato in data 6 gennaio 2004 il dr. __________,

posta la diagnosi di “sarcoidosi polmonare stadio IV corticodipendente;

dispnea NYHA II residuale”, che hanno dato luogo ad un'incapacità

lavorativa del 100% dal 18 settembre 2000 al 23 ottobre 2000, del 50% dal 24

ottobre 2000 al 25 giugno 2001, del 100% dal 26 giugno 2001 al 22 ottobre 2001

e del 50% a partire dal 23 ottobre 2001, ha indicato la seguente prognosi:

"

Si tratta di un paziente

ricoverato per dispnea ingravescente senza febbre, e per un Rx torace compatibile

con una intertiziopatia bilaterale. Accertamenti durante il ricovero presso

l'Ospedale __________ (TAC polmonare, spirometria, biopsia polmonare )

evidenziano una Sarcoidosi stadio IV.

È stata

iniziata una corticoterapia a 70 mg al die con uno schema decrescente.

Dal punto di visto pneumologico, il paz. è seguito dal

Dr. __________ (vedi rapporti allegati) . Diversi tentativi di ridurre al

massimo la corticoterapia hanno fallito con ripresa del processo infiammatorio

e un peggioramento della dispnea. Attualmente il paz. rimane con un dosaggio di

20 mg Prednisone al die.

Nel frattempo comparsa di una ipertensione arteriosa su

corticoterapia?

trattata con Norvasc/CoDiovan Forte.

L'ultima valutazione pneumologica, conclude con un

quadro radiologico e spirometria ad una situazione stazionaria , sotto 20.mg

Prednisone al die.

Il paziente è conosciuto per ernie inquinali

bilaterali, operato a destra ora e asintomatico.

Da circa un anno soffre di un lieve stato depressivo.

Il resto dello stato clinico senza particolarità,

parametri CV stabili, tendenza all'obesità. (…)" (Doc. AI 11-2)

Il

dr. __________ ha inoltre indicato che l’assicurato, vista la persistenza della

dispnea, è limitato in misura del 50% nello svolgimento della sua professione

di parrucchiere, che non è in grado di svolgere altre attività dato che non è

ancora guarito (doc. AI 11-3).

L’Ufficio

AI ha poi interpellato il dr. __________, FMH in medicina interna, specialista

in malattie polmonari, il quale nel rapporto medico 18 maggio 2004 ha posto la diagnosi di “sarcoidosi polmonare stadio II-III” dal 2000, precisando che

tale patologia lo rende inabile al lavoro al 50% nella professione di parrucchiere.

Lo specialista ha poi osservato che è difficile stabilire una prognosi, dato

che la patologia dell’assicurato potrebbe stabilizzarsi come anche peggiorare

nel corso degli anni (doc. AI 12-2). Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha indicato che l’assicurato è incapace di sostenere un lavoro a tempo pieno,

che la sua professione di parrucchiere è proponibile al 50% e che egli non è in

grado di svolgere altre attività (doc. AI 12-3).

A

fronte di tali considerazioni, il SMR ha chiesto al dr. __________ ulteriori

chiarimenti. In data 19 agosto 2004 lo specialista ha fornito le seguenti

risposte:

"

(...)

1. L'attuale attività in qualità di

parrucchiere è parzialmente compatibile con la situazione polmonare del

Paziente. Quest'ultima, induce una, dispnea di grado funzionale 4-5 sulla scala

di Borg (NYHA II).

2. Dal maggio scorso (data del mio

rapporto) il decorso denota una stabilità della situazione (uguale medesima

situazione come dalla descrizione del mio rapporto del 18.5.2004). La prognosi

a livello medico è insicura, secondo i dati della letteratura. Infatti, la

sarcoidosi a questo stadio può evolvere, indipendentemente da ogni tipo di

terapia antinfiammatoria eseguita. Può rimanere controllabile con una terapia

antinfiammatoria. Regressioni sono anche possibili, anche se poco probabili.

Dal punto di vista della prognosi lavorativa, quindi, le proiezioni sono difficili.

3. Come detto, gli esami funzionali

denotano una situazione di riserva respiratoria limitata. Oggettivamente (test

dei 6 minuti; cicloergometria con misura ossimetrica), la classe funzionale

respiratoria è compatibile con un NYHA II. Per cui un lavoro di parrucchiere a

tempo parziale è attualmente compatibile con quanto detto. L'abilità lavorativa

in attività completamente leggere (ad es: lavoro d'ufficio, computer, ecc...) è

da considerarsi normale." (Doc. AI 15-1)

Nelle sue

annotazioni 31 agosto 2004 il dr. __________ del SMR, posta la diagnosi di “sarcoidosi

polmonare II” e ritenuti quali limiti funzionali “sollevare/portare pesi

superiori a 10 kg, dover restare sempre in piedi senza pause o

potersi sedere con ev. spostamenti superiori a 100 metri”, ha osservato:

"

Parrucchiere indipendente.

Dopo aver scritto a dr. __________ per ulteriori

informazioni si giustificano le limitazioni sopra esposte di una classe Nyha

Considerandi

II.

Ulteriori accertamenti medico-teorici a livello

peritale non sono secondo me giustificati.

Ricordo che la prognosi è per il momento valutabile: possibile

miglioramento come peggioramento nonostante una terapia adeguata come

l’attuale.

Una rivalutazione è da prevedere a livello medico a due

anni da adesso.” (Doc. AI 16)

In occasione della

visita esterna del 13 dicembre 2004 presso il suo salone di parrucchiere

l’assicurato ha comunicato al segretario ispettore incaricato di doversi sottoporre,

su richiesta del curante, ad una visita specialistica presso il dr. __________,

FMH in neurologia, fissata per il 12 gennaio 2005, a causa del persistere da tre-quattro mesi di problemi di intorpidimento alla gamba sinistra. L’Ufficio

AI ha quindi interpellato il dr. __________, il quale nel rapporto medico 13

gennaio 2005 ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

di “sarcoidosi polmonare; ipertensione arteriosa”, mentre quali diagnosi

senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “disturbi sensitivi agli

arti inferiori di origine ancora indeterminata”. Lo specialista in

neurologia ha ritenuto lo stato di salute dell’assicurato stazionario,

precisando che:

"

Per il momento la capacità

lavorativa è stata limitata dal problema della sarcoidosi polmonare e relative

complicazioni. Dal lato neurologico il P. accusa da alcuni mesi disturbi

sensitivi essenzialmente limitati all'arto inferiore sin., che non comportano carattere

invalidante ma che necessitano di ulteriori indagini. Vi terrò informato

qualora gli accertamenti conducessero a diagnosi suscettibile di influenzare la

capacità lavorativa." (Doc. AI 26-2)

Il dr. __________

ha pure trasmesso all’amministrazione il rapporto 12 gennaio 2005 da lui

inviato al curante dell’as-sicurato, dr. __________, nel quale si è così

espresso:

"

(...)

VALUTAZIONE: Da

diversi mesi il P. accusa disturbi sensitivi all'arto inferiore sin. (leggeri

anche a ds.) che nonostante la predominanza distale evocano piuttosto

un'origine mielopatica che periferica (radicolare o polineuropatica) soprattutto

in considerazione di una certa vivacità dei riflessi tendinei - pur senza segni

piramidali - e di una diffusione dell'ipoalgesia a tutto l'arto inferiore sin.,

quindi senza chiara topografia radicolare. Si tratta comunque di reperti

clinici molto discreti che necessitano schiarimenti strumentali. Ho richiesto

una RM cervico-dorsale, sarà da valutare in un secondo tempo la necessità di

una RM lombosacrale, di altre indagini ematologiche (Vit. B12), di un esame del

LCR o di un bilancio elettrofisiologico. Rivedrò il P. dopo la RM, ti terrò

informato."

(Doc. AI 26-5)

L’amministrazione,

visto che i disturbi sensitivi agli arti inferiori di origine ancora

indeterminata non hanno influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato, ha emesso

la sua decisione di rifiuto di prestazioni.

In sede di

opposizione, con scritto 9 febbraio 2005, il dr. __________ ha chiesto

all’amministrazione rivedere la propria decisione, dato che lo stato di salute

dell’assicurato è ulteriormente peggiorato a causa della comparsa di nuove patologie.

Il medico ha infatti rilevato:

"

(...)

I motivi dell'opposizione sono in relazione con la

comparsa di nuove patologie che hanno un impatto notevole sulla salute del

paziente e in via di conseguenza sulla capacità lavorativa.

Infatti è stata confermata un'osteoporosi su

corticoterapia a lungo termine che chiede una terapia, e anche una sindrome

cervico-dorso-lombare su turbe ben documentate sulla RM vertebrale del

24.01.2005

" (Doc. AI 30-1)

Nelle sue

annotazioni 21 aprile 2005 il dr. __________ ha osservato:

"

L'attuale disturbo di salute che

l'assicurato fa valere attualmente è un disturbo intermittente, clinicamente

molto discreto (vedi rapporto dr. __________). Attualmente sono ancor in

corso degli accertamenti.

In considerazione dell'entità molto discreta e

intermittente dei disturbi (in pratica solamente formicolio) un influsso sulla

capacità lavorativa attualmente può essere escluso.

Si conferma quindi valutazione valetudinaria

precedente." (Doc. AI 39-1)

Pertanto,

l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 18 luglio 2005, ha ritenuto l’assicurato inabile al

50% come parrucchiere e pienamente abile in attività leggere adeguate, confermando

dunque la decisione di rifiuto di una rendita (doc. AI 42).

2.8

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine, va

ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio

2003.

nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.9

Nell’evenienza

concreta, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie

le conclusioni cui sono pervenuti il dr. __________ e il dr. __________ sulla

base di quanto attestato dal dr. __________.

Entrambi

i medici infatti, sulla base della documentazione agli atti, hanno correttamente

valutato la capacità di lavoro dell’assicurato, giungendo a conclusioni logiche

e motivate in merito alla ridotta capacità di lavoro dell'assicurato come parrucchiere,

rispettivamente alla normale abilità lavorativa in attività leggere rispettose

delle limitazioni funzionali descritte in particolare dal dr. __________ (evitare

di sollevare e portare pesi superiori ai 10 chili, dover restare sempre in

piedi senza pause o potersi sedere con ev. spostamenti superiori ai 100 metri). In un’attività rispettosa di

tali limiti, come ad esempio un lavoro d’ufficio, il dr. __________ ha indicato

che la capacità lavorativa dell’assicurato è da considerarsi normale (doc. AI

15).

Agli

atti non sono per il resto ravvisabili elementi o concreti indizi che

permettano di giungere a diversa conclusione: quanto certificato dal dr. __________

in data 12 gennaio 2005, infatti, riguardo a disturbi sensitivi (formicolio)

intermittenti alla gamba sinistra, che costituiscono “reperti clinici molto

discreti che necessitano schiarimenti strumentali”, non consente di

ritenere che, perlomeno fino all’emissione della decisione impugnata,

l’assicurato abbia presentato un’evoluzione della situazione clinica tale da

sostanziare l’esistenza di un’incapacità lavorativa superiore a quella precedentemente

accertata. Il dr. __________ ha infatti espressamente indicato, nel rapporto

medico 13 gennaio 2005 indirizzato all’Ufficio AI, che “dal lato neurologico

il paziente accusa da alcuni mesi disturbi sensitivi essenzialmente limitati

all’arto inferiore sinistro, che non comportano carattere invalidante ma

che necessitano di ulteriori indagini. Vi terrò informati qualora gli

accertamenti conducessero a diagnosi suscettibili di influenzare la capacità

lavorativa” (doc. AI 26-2; la sottolineatura è della redattrice). Agli atti

non risultano, successivamente a tale rapporto, altri certificati medici del

dr. __________ attestanti ulteriori diagnosi suscettibili di influenzare la

capacità lavorativa dell’assicurato, né del resto l’assicurato sostiene il

contrario.

2.10

Ritenuta

dunque una piena capacità lavorativa in attività leggere adeguate,

l’amministrazione ha correttamente proceduto nella decisione su opposizione

impugnata, oggetto della presente controversia, al raffronto dei redditi.

Al riguardo, va ricordato che, come visto in precedenza (consid.

2.5

), conformemente a un principio

generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l'obbligo di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, quindi, l'assicurato

deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel

miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità",

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario

in una nuova professione.

A mente

di questa Corte, dall’esame degli atti è ipotizzabile che l’assicurato possa

svolgere un’altra attività al di fuori di quella attualmente esercitata. Come indicato

dal suo curante, dr. __________, l’assicurato potrebbe svolgere in maniera

normale attività completamente leggere (lavori d’ufficio, computer, ecc; doc.

AI 15).

In

tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno,

come eseguito nella decisione contestata, partendo da un reddito ipotetico da

invalido conseguibile in attività leggere adeguate.

2.11

Al

fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art.

28.

LAI occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito,

senza il danno alla salute, quale parrucchiere indipendente (reddito da valido)

con quello risultante dalle attività leggere (reddito da invalido).

Al proposito va rilevato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata

una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità

(cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3

febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 24; 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA

inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.11.1

Per quanto

concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati riportati

dall’Ufficio AI in sede di valutazione economica relativa al 2005 (doc. AI 42-4),

appare corretto far riferimento ad un importo di fr. 37'700 corrispondente alla

media dei redditi aziendali conseguiti negli ultimi cinque anni prima dell'insorgenza

del danno alla salute (settembre 2000, cfr. doc. AI 2), ossia nel 1995, 1996, 1997,

1998.

e 1999 (dichiarazioni fiscali allegate, doc. AI 40.7-14), aggiornato a fr.

40'829 nel 2005. Infatti, va ricordato che la giurisprudenza

ritiene adeguato tener conto della media dei redditi

percepiti negli ultimi tre esercizi (si veda in proposito STFA 17 dicembre 1998 in re. G., I 304/98, consid. 3a,

pubblicata in AJP 1999 pag. 484, ancora confermata

nella STFA 29 ottobre 2004 nella causa R., I 686/03).

2.11.2

Quanto alla determinazione del reddito ipotetico da invalido

occorre rilevare che, sulla base della comunicazione ricevuta da questo

Tribunale nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi

al TFA (causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice

Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale)

che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni

ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui

all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio

federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

– nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare

i valori nazionali (Tabella TA1).

Orbene

- utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale

di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.

347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4'783

mensili oppure a fr. 57'396 per l'intero anno (fr. 4'783 x 12, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa

B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice

dei salari nominali secondo un tasso evolutivo annuale dell’1% (cfr. “Stima trimestrale

dell’evoluzione dei salari nominali – variazione in percento rispetto allo

stesso periodo dell’anno precedente” dell’Ufficio federale di statistica, in

base ai dati del Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro

gli infortuni [SSAINF]).) - si ottiene, per il 2005, un

reddito annuo di fr. 57'970 ((Fr. 57'396 x 1 : 100) + Fr. 57'396).

Tenuto

conto di un'esigibilità del 100% e pur ammettendo una riduzione di rendimento

del 25% riconosciuta dalla consulente, si giunge ad un reddito di fr. 43'477.

Non risultando dunque alcuna incapacità al guadagno, essendo il

reddito da invalido superiore a quello da valido, l’Ufficio AI ha rettamente rifiutato

il diritto ad una rendita. Tale risultato non cambierebbe nemmeno volendo

considerare la censura ricorsuale secondo la quale nel raffronto degli utili aziendali

non si sarebbe tenuto conto degli oneri sociali.

Inoltre,

occorre rilevare che, considerati i redditi di riferimento sopra menzionati, il

diritto alla rendita è da escludere non solo con riferimento all’anno 2005, ma

anche a partire dal 2000 (inizio dell’eventuale diritto alla rendita).

Sulla

scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il

ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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