32.2005.160
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19 settembre 2006Italiano32 min
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Numero d'incarto:
32.2005.160
Data decisione, Autorità:
19.09.2006, TCA
Titolo:
Assicurato presenta una ridotta abilità lavorativa nella sua professione svolta a titolo indipendente, ma è pienamente abile in attività leggere adeguate. Non emergendo dal raffronto dei redditi un'incapacità al guadagno, egli non ha diritto ad una rendita AI.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.160
cr/sc
Lugano
19 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nato nel __________, di professione parrucchiere in proprio, a seguito dei
problemi di salute sorti nell’ottobre del 2000 e tali da renderlo, secondo il
suo medico curante, parzialmente inabile al lavoro quale parrucchiere, nel novembre
2003 ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 24 gennaio 2005
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, avendo determinato, in
applicazione del metodo straordinario, un grado d’invalidità del 36% (doc. AI 29).
1.2. Con
decisione su opposizione 18 luglio 2005 l’amministra-zione, confermando il
proprio operato, ha respinto l’opposizio-ne dell’assicurato. L’Ufficio AI ha in
particolare rilevato che i disturbi di salute (formicolio alle gambe) lamentati
negli ultimi mesi dall’assicurato, di entità molto discreta e intermittente,
non hanno al momento influsso sulla capacità lavorativa, per cui deve essere
confermata la limitazione del 50% nell’attività di parrucchiere e la completa
abilità lavorativa in attività adeguate. L’amministrazione ha quindi concluso
che, posto un cambiamento occupazionale più adeguato allo stato di salute, il
reddito annuo che potrebbe conseguire l’assicurato lavorando a tempo pieno è
tale da escludere un pregiudizio economico (doc. AI 42).
1.3. Mediante
il presente tempestivo ricorso l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
postulato il riconoscimento di almeno un quarto di rendita d’invalidità. Egli
ha in particolare rilevato quanto segue:
"
(...)
In concreto, dall'incarto AI, si è in particolare
potuto osservare:
- la settimana lavorativa dell'assicurato
è di 43 ore e mezzo, visti gli orari di apertura;
- In data 13 dicembre 2004 è stata
effettuata una visita esterna da parte dell'Ufficio AI, nell'ambito della quale
l'ispettore incaricato ha definito la quota parte di mansioni svolte
dall'assicurato per l'esercizio del suo lavoro, quantificando nel 10% la quota
parte di lavoro amministrativo e organizzativo. All'assicurato non è stato
richiesto di esprimersi su questo punto.
Va allora osservato quanto segue:
- come dichiarato dall'assicurato egli
lavora di regola al pomeriggio (13.30-18.30, eccetto il sabato con chiusura
alle 17.00), dunque per 5 ore al giorno dal martedì al venerdì, e 5-5.5 ore al
sabato, dunque per complessive 25 ore arrotondate, sulle complessive 43,5 di
apertura del negozio. Ne risulta una percentuale del 57.47%, con conseguente
impedimento del 42,53%;
- pure va detto che trattasi di
indicazioni medie, suscettibili di modifica, per cui ragionevolmente da
correggere a favore dell'assicurato, come ai principi generalmente riconosciuti
delle assicurazioni sociali;
- l'ispettore AI ha valutato una
percentuale del 10% quale quota-parte di incombenze amministrative ed
organizzative del lavoro, il che si tradurrebbe in quasi 4,5 ore al giorno,
tempo che si ritiene assolutamente spropositato in quanto:
a) il negozio non ha una cassa
registratrice, per cui non vi sono operazioni di chiusura di cassa di sorta, il
signor RI 1 si limita a chiudere a chiave il negozio e a prendere con sè
l'incasso:
b) per gli appuntamenti con i clienti
necessita brevissimo tempo, gli stessi vengono presi per lo più dalla
dipendente. Rispettivamente, come in molti saloni da parrucchiere da uomo,
parte della clientela non fissa appuntamento, ma si presenta direttamente;
c) per l'ordinazione di materiale il
signor RI 1 fa capo in sostanza sempre ai medesimi prodotti, ogni 3 mesi di
regola verifica le sue necessità ed effettua se necessario le necessarie ordinazioni.
Questo per dire che la percentuale di mansioni
amministrative o organizzative deve essere ridotta ad un valore insignificante,
pari allo 0%, senza influenza sul raffronto delle mansioni. È infatti evidente
che queste mansioni lo occupano per un lasso di tempo irrisorio, per cui è
recisamente contestata possa essere imputata una quota parte di attività per queste
mansioni.
- Si contesta l'applicabilità delle
considerazioni relative ai rilevamenti statistici ufficiali dei redditi in
Svizzera, in quanto questo significherebbe misconoscere completamente il fatto
che il signor RI 1 è da sempre attivo quale indipendente, risultandone un
confronto irrealistico (attività indipendente con attività dipendente);
- oltre tutto, dall'esame dell'incarto
AI, non è dato modo di comprendere se nel raffronto degli utili aziendali siano
o meno stati inclusi gli oneri sociali, ciò non sembra però essere il caso.
Pertanto, con le correzioni menzionate, sia raffrontando
Fatti
i redditi prima del danno alla salute con quello esigibile dopo l'insorgere del
danno (metodo ordinario), sia raffrontando le mansioni svolgibili prima e dopo
il danno alla salute (impedimento del 42,53%) ne otteniamo una perdita di
guadagno quanto meno superiore al 40%, con conseguente diritto all'ottenimento
di una rendita di invalidità pari a almeno ¼ di rendita." (Doc. I)
1.4. Con
risposta di causa 10 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione
del ricorso, precisando di confermare integralmente le conclusioni scaturite
dall’inchiesta per indipendenti, così come la valutazione delle mansioni amministrative
dell’assicurato (doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr.
74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia
forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique
VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Va
infine fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo
straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti
di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che
l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di
attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni
di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale
impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità
funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare
uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile
conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente
sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio
legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in
particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004
nella causa T., I 540/02).
Infine,
secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile
solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
2.5. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel
diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai
fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato
alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del
22 ottobre 2001 in re W., I
224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono
computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività
lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
2.6. Nel
caso in esame, al fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato, parrucchiere
in proprio, l’amministrazione ha dapprima, nella decisione 24 gennaio 2005, applicato
il metodo straordinario, ordinando all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta
economica per indipendenti.
Nel relativo
rapporto 14 dicembre 2004 l’incaricato, basandosi sulle dichiarazioni
dell’assicurato, ha descritto l’attività svolta dallo stesso prima e dopo
l’insorgenza del danno alla salute, ripartendo le sue mansioni nelle
percentuali del 10% per incombenze amministrative ed
organizzative del lavoro - per le quali egli non ha nessun impedimento - e del
90% per l’attività manuale di parrucchiere – nella quale ha un impedimento del
40% - giungendo ad un grado d’invalidità del 36%.
L’incaricato
ha poi precisato che l’assicurato è in grado di far fronte agli aspetti
organizzativi del lavoro, mentre nel “servizio clientela” l'impegno può
essere quantificato nella misura del 60% circa ritenuto che nel fine settimana
la presenza lavorativa è comunque maggiore (doc. AI 20-1+2).
In
sede ricorsuale la patrocinatrice dell’assicurato ha fortemente criticato le conclusioni
dell’inchiesta economica per indipendenti, contestando sia la quota parte del
10% per le incombenze amministrative e organizzative (a suo dire di valore
insignificante), sia la percentuale di impedimento, che dovrebbe ammontare al
42.53% (ritenuto che l’assicurato lavora circa 25 ore sulle complessive 43.5 di
apertura del suo negozio di parrucchiere).
Tale
questione può tuttavia rimanere indecisa, ritenuto che, in base al raffronto
dei redditi e quindi sfruttando al meglio la propria capacità lavorativa
residua in attività adeguate, l’assicurato non presenta un’invalidità come di
seguito esposto.
2.7. Per
quanto riguarda l’incapacità lavorativa dell’assicurato, dalla documentazione
medica agli atti risulta quanto segue.
Nel
"rapporto medico" compilato in data 6 gennaio 2004 il dr. __________,
posta la diagnosi di “sarcoidosi polmonare stadio IV corticodipendente;
dispnea NYHA II residuale”, che hanno dato luogo ad un'incapacità
lavorativa del 100% dal 18 settembre 2000 al 23 ottobre 2000, del 50% dal 24
ottobre 2000 al 25 giugno 2001, del 100% dal 26 giugno 2001 al 22 ottobre 2001
e del 50% a partire dal 23 ottobre 2001, ha indicato la seguente prognosi:
"
Si tratta di un paziente
ricoverato per dispnea ingravescente senza febbre, e per un Rx torace compatibile
con una intertiziopatia bilaterale. Accertamenti durante il ricovero presso
l'Ospedale __________ (TAC polmonare, spirometria, biopsia polmonare )
evidenziano una Sarcoidosi stadio IV.
È stata
iniziata una corticoterapia a 70 mg al die con uno schema decrescente.
Dal punto di visto pneumologico, il paz. è seguito dal
Dr. __________ (vedi rapporti allegati) . Diversi tentativi di ridurre al
massimo la corticoterapia hanno fallito con ripresa del processo infiammatorio
e un peggioramento della dispnea. Attualmente il paz. rimane con un dosaggio di
20 mg Prednisone al die.
Nel frattempo comparsa di una ipertensione arteriosa su
corticoterapia?
trattata con Norvasc/CoDiovan Forte.
L'ultima valutazione pneumologica, conclude con un
quadro radiologico e spirometria ad una situazione stazionaria , sotto 20.mg
Prednisone al die.
Il paziente è conosciuto per ernie inquinali
bilaterali, operato a destra ora e asintomatico.
Da circa un anno soffre di un lieve stato depressivo.
Il resto dello stato clinico senza particolarità,
parametri CV stabili, tendenza all'obesità. (…)" (Doc. AI 11-2)
Il
dr. __________ ha inoltre indicato che l’assicurato, vista la persistenza della
dispnea, è limitato in misura del 50% nello svolgimento della sua professione
di parrucchiere, che non è in grado di svolgere altre attività dato che non è
ancora guarito (doc. AI 11-3).
L’Ufficio
AI ha poi interpellato il dr. __________, FMH in medicina interna, specialista
in malattie polmonari, il quale nel rapporto medico 18 maggio 2004 ha posto la diagnosi di “sarcoidosi polmonare stadio II-III” dal 2000, precisando che
tale patologia lo rende inabile al lavoro al 50% nella professione di parrucchiere.
Lo specialista ha poi osservato che è difficile stabilire una prognosi, dato
che la patologia dell’assicurato potrebbe stabilizzarsi come anche peggiorare
nel corso degli anni (doc. AI 12-2). Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________
ha indicato che l’assicurato è incapace di sostenere un lavoro a tempo pieno,
che la sua professione di parrucchiere è proponibile al 50% e che egli non è in
grado di svolgere altre attività (doc. AI 12-3).
A
fronte di tali considerazioni, il SMR ha chiesto al dr. __________ ulteriori
chiarimenti. In data 19 agosto 2004 lo specialista ha fornito le seguenti
risposte:
"
(...)
1. L'attuale attività in qualità di
parrucchiere è parzialmente compatibile con la situazione polmonare del
Paziente. Quest'ultima, induce una, dispnea di grado funzionale 4-5 sulla scala
di Borg (NYHA II).
2. Dal maggio scorso (data del mio
rapporto) il decorso denota una stabilità della situazione (uguale medesima
situazione come dalla descrizione del mio rapporto del 18.5.2004). La prognosi
a livello medico è insicura, secondo i dati della letteratura. Infatti, la
sarcoidosi a questo stadio può evolvere, indipendentemente da ogni tipo di
terapia antinfiammatoria eseguita. Può rimanere controllabile con una terapia
antinfiammatoria. Regressioni sono anche possibili, anche se poco probabili.
Dal punto di vista della prognosi lavorativa, quindi, le proiezioni sono difficili.
3. Come detto, gli esami funzionali
denotano una situazione di riserva respiratoria limitata. Oggettivamente (test
dei 6 minuti; cicloergometria con misura ossimetrica), la classe funzionale
respiratoria è compatibile con un NYHA II. Per cui un lavoro di parrucchiere a
tempo parziale è attualmente compatibile con quanto detto. L'abilità lavorativa
in attività completamente leggere (ad es: lavoro d'ufficio, computer, ecc...) è
da considerarsi normale." (Doc. AI 15-1)
Nelle sue
annotazioni 31 agosto 2004 il dr. __________ del SMR, posta la diagnosi di “sarcoidosi
polmonare II” e ritenuti quali limiti funzionali “sollevare/portare pesi
superiori a 10 kg, dover restare sempre in piedi senza pause o
potersi sedere con ev. spostamenti superiori a 100 metri”, ha osservato:
"
Parrucchiere indipendente.
Dopo aver scritto a dr. __________ per ulteriori
informazioni si giustificano le limitazioni sopra esposte di una classe Nyha
Considerandi
II.
Ulteriori accertamenti medico-teorici a livello
peritale non sono secondo me giustificati.
Ricordo che la prognosi è per il momento valutabile: possibile
miglioramento come peggioramento nonostante una terapia adeguata come
l’attuale.
Una rivalutazione è da prevedere a livello medico a due
anni da adesso.” (Doc. AI 16)
In occasione della
visita esterna del 13 dicembre 2004 presso il suo salone di parrucchiere
l’assicurato ha comunicato al segretario ispettore incaricato di doversi sottoporre,
su richiesta del curante, ad una visita specialistica presso il dr. __________,
FMH in neurologia, fissata per il 12 gennaio 2005, a causa del persistere da tre-quattro mesi di problemi di intorpidimento alla gamba sinistra. L’Ufficio
AI ha quindi interpellato il dr. __________, il quale nel rapporto medico 13
gennaio 2005 ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa
di “sarcoidosi polmonare; ipertensione arteriosa”, mentre quali diagnosi
senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “disturbi sensitivi agli
arti inferiori di origine ancora indeterminata”. Lo specialista in
neurologia ha ritenuto lo stato di salute dell’assicurato stazionario,
precisando che:
"
Per il momento la capacità
lavorativa è stata limitata dal problema della sarcoidosi polmonare e relative
complicazioni. Dal lato neurologico il P. accusa da alcuni mesi disturbi
sensitivi essenzialmente limitati all'arto inferiore sin., che non comportano carattere
invalidante ma che necessitano di ulteriori indagini. Vi terrò informato
qualora gli accertamenti conducessero a diagnosi suscettibile di influenzare la
capacità lavorativa." (Doc. AI 26-2)
Il dr. __________
ha pure trasmesso all’amministrazione il rapporto 12 gennaio 2005 da lui
inviato al curante dell’as-sicurato, dr. __________, nel quale si è così
espresso:
"
(...)
VALUTAZIONE: Da
diversi mesi il P. accusa disturbi sensitivi all'arto inferiore sin. (leggeri
anche a ds.) che nonostante la predominanza distale evocano piuttosto
un'origine mielopatica che periferica (radicolare o polineuropatica) soprattutto
in considerazione di una certa vivacità dei riflessi tendinei - pur senza segni
piramidali - e di una diffusione dell'ipoalgesia a tutto l'arto inferiore sin.,
quindi senza chiara topografia radicolare. Si tratta comunque di reperti
clinici molto discreti che necessitano schiarimenti strumentali. Ho richiesto
una RM cervico-dorsale, sarà da valutare in un secondo tempo la necessità di
una RM lombosacrale, di altre indagini ematologiche (Vit. B12), di un esame del
LCR o di un bilancio elettrofisiologico. Rivedrò il P. dopo la RM, ti terrò
informato."
(Doc. AI 26-5)
L’amministrazione,
visto che i disturbi sensitivi agli arti inferiori di origine ancora
indeterminata non hanno influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato, ha emesso
la sua decisione di rifiuto di prestazioni.
In sede di
opposizione, con scritto 9 febbraio 2005, il dr. __________ ha chiesto
all’amministrazione rivedere la propria decisione, dato che lo stato di salute
dell’assicurato è ulteriormente peggiorato a causa della comparsa di nuove patologie.
Il medico ha infatti rilevato:
"
(...)
I motivi dell'opposizione sono in relazione con la
comparsa di nuove patologie che hanno un impatto notevole sulla salute del
paziente e in via di conseguenza sulla capacità lavorativa.
Infatti è stata confermata un'osteoporosi su
corticoterapia a lungo termine che chiede una terapia, e anche una sindrome
cervico-dorso-lombare su turbe ben documentate sulla RM vertebrale del
24.01.2005
" (Doc. AI 30-1)
Nelle sue
annotazioni 21 aprile 2005 il dr. __________ ha osservato:
"
L'attuale disturbo di salute che
l'assicurato fa valere attualmente è un disturbo intermittente, clinicamente
molto discreto (vedi rapporto dr. __________). Attualmente sono ancor in
corso degli accertamenti.
In considerazione dell'entità molto discreta e
intermittente dei disturbi (in pratica solamente formicolio) un influsso sulla
capacità lavorativa attualmente può essere escluso.
Si conferma quindi valutazione valetudinaria
precedente." (Doc. AI 39-1)
Pertanto,
l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 18 luglio 2005, ha ritenuto l’assicurato inabile al
50% come parrucchiere e pienamente abile in attività leggere adeguate, confermando
dunque la decisione di rifiuto di una rendita (doc. AI 42).
2.8
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998.
nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125.
V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, p. 230).
Infine, va
ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio
2003.
nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.9
Nell’evenienza
concreta, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie
le conclusioni cui sono pervenuti il dr. __________ e il dr. __________ sulla
base di quanto attestato dal dr. __________.
Entrambi
i medici infatti, sulla base della documentazione agli atti, hanno correttamente
valutato la capacità di lavoro dell’assicurato, giungendo a conclusioni logiche
e motivate in merito alla ridotta capacità di lavoro dell'assicurato come parrucchiere,
rispettivamente alla normale abilità lavorativa in attività leggere rispettose
delle limitazioni funzionali descritte in particolare dal dr. __________ (evitare
di sollevare e portare pesi superiori ai 10 chili, dover restare sempre in
piedi senza pause o potersi sedere con ev. spostamenti superiori ai 100 metri). In un’attività rispettosa di
tali limiti, come ad esempio un lavoro d’ufficio, il dr. __________ ha indicato
che la capacità lavorativa dell’assicurato è da considerarsi normale (doc. AI
15).
Agli
atti non sono per il resto ravvisabili elementi o concreti indizi che
permettano di giungere a diversa conclusione: quanto certificato dal dr. __________
in data 12 gennaio 2005, infatti, riguardo a disturbi sensitivi (formicolio)
intermittenti alla gamba sinistra, che costituiscono “reperti clinici molto
discreti che necessitano schiarimenti strumentali”, non consente di
ritenere che, perlomeno fino all’emissione della decisione impugnata,
l’assicurato abbia presentato un’evoluzione della situazione clinica tale da
sostanziare l’esistenza di un’incapacità lavorativa superiore a quella precedentemente
accertata. Il dr. __________ ha infatti espressamente indicato, nel rapporto
medico 13 gennaio 2005 indirizzato all’Ufficio AI, che “dal lato neurologico
il paziente accusa da alcuni mesi disturbi sensitivi essenzialmente limitati
all’arto inferiore sinistro, che non comportano carattere invalidante ma
che necessitano di ulteriori indagini. Vi terrò informati qualora gli
accertamenti conducessero a diagnosi suscettibili di influenzare la capacità
lavorativa” (doc. AI 26-2; la sottolineatura è della redattrice). Agli atti
non risultano, successivamente a tale rapporto, altri certificati medici del
dr. __________ attestanti ulteriori diagnosi suscettibili di influenzare la
capacità lavorativa dell’assicurato, né del resto l’assicurato sostiene il
contrario.
2.10
Ritenuta
dunque una piena capacità lavorativa in attività leggere adeguate,
l’amministrazione ha correttamente proceduto nella decisione su opposizione
impugnata, oggetto della presente controversia, al raffronto dei redditi.
Al riguardo, va ricordato che, come visto in precedenza (consid.
2.5
), conformemente a un principio
generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato
incombe l'obbligo di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, quindi, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario
in una nuova professione.
A mente
di questa Corte, dall’esame degli atti è ipotizzabile che l’assicurato possa
svolgere un’altra attività al di fuori di quella attualmente esercitata. Come indicato
dal suo curante, dr. __________, l’assicurato potrebbe svolgere in maniera
normale attività completamente leggere (lavori d’ufficio, computer, ecc; doc.
AI 15).
In
tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno,
come eseguito nella decisione contestata, partendo da un reddito ipotetico da
invalido conseguibile in attività leggere adeguate.
2.11
Al
fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art.
28.
LAI occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito,
senza il danno alla salute, quale parrucchiere indipendente (reddito da valido)
con quello risultante dalle attività leggere (reddito da invalido).
Al proposito va rilevato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 24; 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA
inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.11.1
Per quanto
concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati riportati
dall’Ufficio AI in sede di valutazione economica relativa al 2005 (doc. AI 42-4),
appare corretto far riferimento ad un importo di fr. 37'700 corrispondente alla
media dei redditi aziendali conseguiti negli ultimi cinque anni prima dell'insorgenza
del danno alla salute (settembre 2000, cfr. doc. AI 2), ossia nel 1995, 1996, 1997,
1998.
e 1999 (dichiarazioni fiscali allegate, doc. AI 40.7-14), aggiornato a fr.
40'829 nel 2005. Infatti, va ricordato che la giurisprudenza
ritiene adeguato tener conto della media dei redditi
percepiti negli ultimi tre esercizi (si veda in proposito STFA 17 dicembre 1998 in re. G., I 304/98, consid. 3a,
pubblicata in AJP 1999 pag. 484, ancora confermata
nella STFA 29 ottobre 2004 nella causa R., I 686/03).
2.11.2
Quanto alla determinazione del reddito ipotetico da invalido
occorre rilevare che, sulla base della comunicazione ricevuta da questo
Tribunale nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi
al TFA (causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice
Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale)
che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni
ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui
all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio
federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."
– nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare
i valori nazionali (Tabella TA1).
Orbene
- utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale
di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.
347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'588.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4'783
mensili oppure a fr. 57'396 per l'intero anno (fr. 4'783 x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa
B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice
dei salari nominali secondo un tasso evolutivo annuale dell’1% (cfr. “Stima trimestrale
dell’evoluzione dei salari nominali – variazione in percento rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente” dell’Ufficio federale di statistica, in
base ai dati del Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro
gli infortuni [SSAINF]).) - si ottiene, per il 2005, un
reddito annuo di fr. 57'970 ((Fr. 57'396 x 1 : 100) + Fr. 57'396).
Tenuto
conto di un'esigibilità del 100% e pur ammettendo una riduzione di rendimento
del 25% riconosciuta dalla consulente, si giunge ad un reddito di fr. 43'477.
Non risultando dunque alcuna incapacità al guadagno, essendo il
reddito da invalido superiore a quello da valido, l’Ufficio AI ha rettamente rifiutato
il diritto ad una rendita. Tale risultato non cambierebbe nemmeno volendo
considerare la censura ricorsuale secondo la quale nel raffronto degli utili aziendali
non si sarebbe tenuto conto degli oneri sociali.
Inoltre,
occorre rilevare che, considerati i redditi di riferimento sopra menzionati, il
diritto alla rendita è da escludere non solo con riferimento all’anno 2005, ma
anche a partire dal 2000 (inizio dell’eventuale diritto alla rendita).
Sulla
scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il
ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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