32.2005.164
cumulabilità o meno di singoli gradi d'incapacità lavorativa riferiti a diverse affezioni
28 marzo 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
32.2005.164
Data decisione, Autorità:
28.03.2006, TCA
Titolo:
cumulabilità o meno di singoli gradi d'incapacità lavorativa riferiti a diverse affezioni
GRADO DI INVALIDITÀ
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.164
RG
Lugano
28 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul rinvio
di cui alla sentenza 19 agosto 2005 del TFA nella causa promossa con ricorsi 2
settembre 2002 (inc. 32.02.110/111) da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni 26 luglio/14 agosto 2002 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che - RI
1, classe 1954, dal 1980 al 1992 ha svolto la professione di manovale e operaio,
dal 1992 al 1999 quella di pizzaiolo e cameriere nel ristorante-pizzeria gestito
insieme alla moglie. Nel 2000 ha ridotto la propria attività sino a chiudere il
ristorante nel maggio 2001. Il 16 agosto 1999 ha presentato una domanda di prestazioni
AI per adulti in quanto affetto da ernie discali;
-
sulla scorta di una perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ - che
ha giudicato l’assicurato incapace al lavoro al 40% quale pizzaiolo e al 20%
quale gerente e cameriere - e di una perizia psichiatrica del dr. __________ - concludente
per una incapacità lavorativa del 40% -, per decisioni 26 luglio 2002 e 14 agosto
2002 l'Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 un’incapacità al guadagno complessiva del
40% con erogazione di una mezza rendita per caso di rigore dal 1° dicembre
1999;
- adito
dall’assicurato tramite ricorsi 2 settembre 2002 - con cui veniva in sostanza
contestata la valutazione complessiva del grado di incapacità al lavoro e, di
riflesso al guadagno, operata dall’Ufficio AI - con sentenza 27 giugno 2003 il
TCA, esperiti ulteriori accertamenti di natura medica e dopo aver posto RI 1 al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con decreto 17 ottobre 2002, ha confermato
l’operato dell’amministrazione;
- in
accoglimento del ricorso di diritto amministrativo interposto dell’assicurato
contro la pronunzia cantonale, con sentenza 19 agosto 2005 il TFA, annullata la
stessa, ha rinviato la causa al TCA affinché chiarisse, con l’ausilio di un
perito, la questione della cumulabilità o meno dei singoli gradi d’incapacità
stabiliti in ambito reumatologico e psichiatrico e si pronunciasse nuovamente
sul grado d’invalidità;
- con
ordinanza 13 ottobre 2005 il TCA ha quindi incaricato il SAM di stabilire,
sulla base degli atti medici all’inserto, l’incapacità al lavoro globale
dell’assicurato;
-
con referto 23 novembre 2005 i periti del SAM hanno concluso che RI 1
presenta un’incapacità al lavoro complessiva del 55% quale pizzaiolo
rispettivamente del 45% quale gerente di bar e cameriere;
-
con istanza 17 ottobre 2005, completata il 6 febbraio 2006, l’insorgente ha
chiesto l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio anche
per la presente procedura;
-
con osservazioni 19 dicembre 2005 rispettivamente 3 gennaio 2006 le parti hanno
preso posizione sulle risultanze peritali SAM;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- chiamati
ad approfondire la questione circa la cumulabilità o meno delle singole
percentuali d’inabilità reumatologica e psichiatrica a suo tempo attestate
dagli specialisti incaricati dall’Ufficio AI, i periti del SAM - in esito ad
accurata e dettagliata disamina degli atti medici all’inserto e dopo
approfondita discussione collegiale - hanno concluso che l’assicurato presenta
un grado complessivo di incapacità al lavoro del 55% quale pizzaiolo,
rispettivamente del 45% quale gerente di bar e cameriere (cfr. perizia, doc.
VII);
- a
suddette risultanze peritali va senz’altro attribuito valore probatorio pieno
conformemente alla giurisprudenza resa in materia dal TFA (DTF 127 V
294, 125 V 352, 123 V 176, Pratique VSI 2001 p. 108). Le stesse non
hanno d’altronde fatto oggetto di contestazione da parte dell’insorgente;
-
presentando RI 1 un’abilità lavorativa del 45% quale gerente e cameriere -
attività nella quale egli risulta essere in grado di mettere a frutto al
meglio, malgrado il danno alla salute, la propria capacità residua -, ad esso
deve essere di conseguenza riconosciuta un’incapacità al guadagno di pari grado
(RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313; STCA 21 marzo
1995 nella causa S. F. e 26 febbraio 1996 nella causa G. P.);
- nella
sua presa di posizione 19 dicembre 2005 l’insorgente, sulla scorta di nuove
certificazioni mediche rese nel settembre rispettivamente nel dicembre 2005 e
prodotte agli atti (doc. A1-A3), ha tuttavia evidenziato che le sue condizioni
di salute hanno subito un peggioramento tale da giustificare il riconoscimento
di una rendita intera d’invalidità;
-
secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare
l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è
stata resa la decisione impugnata - in casu il 26 luglio 2002 e 14 agosto 2002 -
ritenuto che fatti
verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa. Fatti accaduti posteriormente
e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un
nuovo provvedimento (DTF 121 V 366, 116 V 248). Eccezionalmente il
giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, di fatti
realizzatisi posteriormente alla decisione impugnata - ed estendere così
temporalmente l’oggetto della lite - a condizione tuttavia che questi ultimi, implicanti
una nuova valutazione giuridica della fattispecie, siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso DTF 130 V 140; RCC 1989 p. 123, 1980 p.
263);
-
dette condizioni non sono realizzate nella fattispecie. La refertazione
medica in parola - in particolare il certificato 9 dicembre 2005 della
psichiatra curante dr.ssa __________ (doc. A1) che attesta un peggioramento
della situazione psichica da gennaio 2004 a seguito soprattutto delle
difficoltà relazionali con la moglie dalla quale l’assicurato risulta essersi
nel frattempo divorziato - non appare sufficientemente completa e precisa e non
consente quindi di statuire in merito al diritto alla rendita posteriormente
alla resa delle decisioni oggetto della presente procedura. Trattandosi
tuttavia di atti medici che rendono comunque verosimile un peggioramento della
situazione invalidante (art. 87 cpv. 3 OAI; RCC 1984 p. 366; Valterio,
Droit et pratique de l’assurance invalidité, 1985, p. 270; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der IV, 2003, p. 84s), si
giustifica la trasmissione degli stessi all’Ufficio AI affinché valuti tramite
Fatti
i necessari accertamenti se ed in che misura, successivamente ai mesi di luglio/agosto
2002, sia effettivamente intervenuta una rilevante modifica della capacità al
Considerandi
guadagno dell’assicurato;
-
i querelati provvedimenti con cui l’amministrazione ha attribuito a RI 1, tenuto conto del caso di rigore, una mezza
rendita d'invalidità meritano pertanto di essere confermati.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Gli atti
vengono trasmessi all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.
3.- L’istanza
d’assistenza giudiziaria 17 ottobre 2005 è accolta.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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