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Decisione

32.2005.166

Assicurata contesta un miglioramento delle sue condizioni psichiche invalidanti. In casu conferma della valutazione medica eseguita dall'Ufficio AI e conferma della riduzione della rendita da intera e

20 luglio 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P.

P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia

possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da

influire sulla perdita di guadagno.

2.5. Per

quanto attiene lo stato di salute psichico dell’assicurata, l’Ufficio AI ha conferito

mandato al dr. __________ di esperire una perizia.

Nel

rapporto 25 maggio 2004 lo specialista in psichiatrica e psicoterapia, dopo

aver proceduto ad una dettagliata anamnesi e ad un test, ha diagnosticato una

sindrome depressiva cronica in nevrosi isterica (ICD-10: F33.1 e F44.1).

Circa la valutazione delle capacità lavorativa, egli ha rilevato quanto segue:

"

Nel caso della peritanda

siamo confrontati con un classico caso di nevrosi isterica a manifestazione

depressiva. La forte apprensività, la tendenza alla dissociazione del pensiero

e dell'affetto, l'instabilità del contatto affettivo che può sfociare in una

notevole provocazione masochista, l'incapacità di regolare la propria vita

verso un equilibrio stabile e piacevole, confermano l'impressione diagnostica.

La sensazione che una motivazione nevrotica quasi cosciente si cela dietro le

scelte di vita chiaramente deficitarie della peritanda, così come lo stato

attuale di fuga dalla responsabilità lavorativa, sono tipiche dell'isteria e

non devono trarre in inganno.

L'isterica è infatti una malata e il suo disturbo può

essere invalidante. Ritengo comunque la peritanda abile al lavoro in misura del

40%, questa capacità lavorativa è dimostrata dalla sua frenetica attività di

"samaritana", attività chiaramente difensiva atta a parare sentimenti

di ansia riguardo alla propria scelta di non lavorare per un datore di lavoro.

Se l'inabilità lavorativa totale è giustificata fino all'attuale stesura di

questa perizia, essa non lo è più in seguito. La diminuzione della rendita

d'invalidità dai 4/4 ai ¾ ha infatti un valore

terapeutico e servirà da stimolo alla paziente per arrestare un flusso patologico

simile al comportamento additivo (dipendenze). Una revisione del caso è

assolutamente indicata nell'arco di due anni al massimo, al fine di poter

constatare un'ulteriore riduzione dell'inabilità lavorativa a un massimo di

50%. Oltre questo limite probabilmente la prognosi non potrà essere

favorevole." (Doc. AI 32)

Interpellato

dall’Ufficio AI, con scritto 5 novembre 2005 il dr. __________ ha precisato che

ritiene data una capacità lavorativa del 40% e che quindi l’incapacità

lavorativa ammonta a 60% con diritto ad una rendita di ¾ (doc. 37).

2.6. La

ricorrente contesta un miglioramento delle sue condizioni di salute.

Durante

la procedura di opposizione essa ha prodotto il rapporto 4 marzo 2005 del dr. __________,

psichiatra presso la Clinica __________ di __________ dove l’assicurata è stata

ricoverata diverse volte. In quell’atto medico, il menzionato specialista, dopo

aver esposto una breve e recente anamnesi, ha concluso:

"

Il decorso non ha

mostrato finora miglioramenti né dal lato della timia né da quello delle

somatizzazioni d'ansia che si sono intensificate con diversi episodi di

aerocolia. Permane una difficoltà nell'elaborare la conflittualità con il

coniuge e con il figlio, inoltre risulta ancora deficitaria la capacità di

gestione di sé stessa con momenti di marcata regressione ed evitamento

associati a crisi di pianto." (Doc. AI 48)

Siccome

nel succitato scritto il dr. __________ aveva segnalato un ulteriore ricovero

avvenuto l’8 febbraio 2005, l’Ufficio AI gli ha chiesto un aggiornamento della

situazione sanitaria. Con scritto 6 luglio 2005 egli ha risposto come segue:

"

La Signora RI 1 continua

ad essere seguita presso il Day Hospital della Clinica __________ di __________

con frequenza settimanale beneficiando di colloqui di sostegno da parte della

psicologa Dr.ssa __________ e di precisazioni e adattamenti della terapia

psicofarmacologica da parte del sottoscritto. Attualmente assume 400 mg di

quetiapina, 60 mg di fluoxetina e una quantità modesta di ansiolitici

benzodiazepinici. Il quadro clinico, dopo la degenza stazionaria di circa due

mesi nella primavera di quest'anno motivato da una recidiva ansioso-depressiva

con somatizzazioni a livello viscerale è leggermente migliorato, con soprattutto

una discreta stabilizzazione della personalità emotiva e una migliore capacità

di gestione degli impulsi. Naturalmente invariata è rimasta la diagnosi

psichiatrica già evidenziata nella perizia effettuata un anno fa da collega Dr.

__________ di __________.

Rimane dunque presente un disturbo della personalità

con episodi depressivi recidivanti e somatizzazioni ad estrinsecazione

viscerale.

A mio modo di vedere il danno alla salute rimane

rilevante nonostante un leggero miglioramento della sintomatologia. Ritengo che

l'incapacità lavorativa psichiatrica dell'assicurata si attesti al 70%."

(Doc. AI 57)

Con

nota 22 luglio 2005 il dr. __________ del SMR ha preso posizione in merito alla

succitata nuova documentazione, osservando:

"

Perizia dr. __________

5-2004: il perito mette l'accento sulla diagnosi di nevrosi isterica

invalidante ma ritiene (vedi discussione a pagina 11 della perizia) che

l'assicurata presenti una capacità lavorativa residua sfruttabile dopo un certo

miglioramento avvenuto negli ultimi 2 anni.

L'assicurata è tuttora in trattamento psichiatrico con

Fluctine 2-0-0, Tranxilium 20 mg e Seresta 50 mg.

In fase di opposizione viene presentato un rapporto

medico firmato dal MC dr. __________ nel quale si attesta un peggioramento

dello stato di salute (in gran parte reattiva a problematica familiare) con

avvenuto ricovero in clinica in febbraio 2005.

Nel rapporto del 6.7.2005 viene precisato che

l'assicurata è stata ricoverata per 2 mesi per recidiva ansioso-depressiva con

seguente miglioramento/stabilizzazione. La diagnosi è rimasta invariata, il

trattamento medicamentoso non ha subito modifiche di rilievo.

Valutazione: l'assicurata ha presentato un passeggero

peggioramento dello stato di salute in febbraio 2005 con necessità di ricovero

per la durata di 2 mesi. Il decorso è stato da allora parzialmente favorevole,

con discreta stabilizzazione.

L'assicurata ha quindi subito un passeggero

peggioramento dello stato di salute della durata però inferiore di 3 mesi; lo

stato di salute attuale è in pratica sovrapponibile a quello presente in

occasione della perizia __________. La capacità lavorativa stabilita in

Considerandi

occasione di tale perizia va quindi confermata." (Doc. AI 58)

L’Ufficio

AI ha quindi confermato l’inabilità lavorativa al 60% e, di conseguenza, anche

la riduzione della rendita.

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza

di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite

dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.8

Nel

caso in esame, questo TCA non ha ragioni per non aderire alla valutazione

peritale 25 maggio 2004 del dr. __________, il quale nel suo dettagliato ed

esaustivo rapporto, riscontrando di fatto un miglioramento della sintomatologia

psichiatrica, ha ritenuto la ricorrente abile al 40% in qualsiasi attività

lucrativa. Non solo, egli ha auspicato una revisione fra due anni non

escludendo un’ulteriore riduzione dell’inabilità lavorativa ad un massimo di

50%.

Va

qui rilevato che anche il dr. __________ della Clinica __________ di __________,

dove l’assicurata viene regolarmente assistita, nel citato rapporto 6 luglio

2005.

ha riscontrato un seppur discreto miglioramento, in particolare dopo

l’ultima degenza di due mesi (“ Il quadro clinico, dopo la degenza

stazionaria di due mesi nella primavera di quest’anno motivato da una recidiva

ansioso-depressiva con somatizzazione a livello viscerale è leggermente

migliorato, con soprattutto una discreta stabilizzazione della personalità

emotiva e una migliore capacità di gestione degli impulsi”, doc. AI 57). Lo

specialista non ha del resto evidenziato una differente diagnosi rispetto a

quanto accertato dal perito (“Naturalmente invariata è rimasta la diagnosi

psichiatrica già evidenziata nella perizia effettuata un anno fa dal collega

Dr. __________ di __________”; doc. AI 57). Inoltre, come rilevato dal SMR

nella nota 22 luglio 2005, “lo stato di salute attuale dell’assicurata è

sostanzialmente sovrapponibile a quello presente in occasione della perizia __________”

(doc. 58), escludendo di fatto un peggioramento intervenuto dopo la valutazione

peritale 25 maggio 2004.

Vero

che sussistono divergenze tra le due valutazioni in merito al grado

d’incapacità lavorativa (60% secondo il perito e 70% secondo lo psichiatra

curante), ma questo Tribunale ritiene di doversi basare sulla valutazione

peritale in quanto dettagliata ed esaustiva.

Infine

va detto che lo scritto 12 settembre 2005 del medico curante (dr. __________)

al TCA (cfr. consid. 1.6) non è idoneo a modificare l’esito della fattispecie,

non apportando esso nuovi elementi.

Ora,

non si misconosce la gravità della patologia psichiatrica di cui l’assicurata è

portatrice e tantomeno si vuole relativizzare i precedenti ricoveri, l’ultimo

durato fino a due mesi. Tuttavia, come riportato poc’anzi, i due medici specialisti

interessati hanno evidenziato un miglioramento, anche se il dr. __________ in

misura minore del perito.

In

conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia del dr. __________,

alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (cfr. consid. 2.5), è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l’assicurata presenta un’inabilità al lavoro, rispettivamente al

guadagno del 60%.

Pertanto

l’Ufficio AI ha rettamente ridotto la rendita a ¾ (cfr. consid. 2.3.).

Visto

quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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